• Definizione Liti pendenti

    Definizione Liti pendenti: possibili le rate mensili

    L'iter di conversione in Legge (non ancora concluso) del DL n 34/2023 noto come decreto Bollette, prevede novità per la definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione in cui è parte l'agenzia delle entrate o le dogane con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

    Definizione agevolata liti pendenti: novità del Decreto Bollette

    In sintesi con le modifiche apportate dalle norme in esame:

    • si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione  agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi,  
    • pur restando ferma la possibilità di rateizzare le somme dovute, qualora superino i mille euro, viene precisato che le rate in cui è dilazionato il  pagamento non sono trimestrali e il termine per il versamento delle rate  viene così rimodulato:
      1. le prime tre rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023; 
      2. le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

    Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del  mese.

    Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo, a seguito dell’apposita istanza presentata al giudice. 

    Slitta dunque al 10 ottobre 2023 il termine entro il quale il contribuente deve depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, la documentazione rilevante (copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata).

    Definizione agevolata liti pendenti: cosa prevede la legge di bilancio 2023

    Ricordiamo che, la legge di Bilancio 2023 ha previsto come oramai noto di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi quali avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
    In particolare:

    • se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore,
    • se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale le controversie pendenti possono essere definite:
      • con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di  soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado,
      • con il pagamento del 15% del valore,  in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

    Con riferimento agli effetti della definizione agevolata si prevede la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023, condizionata alla presentazione di apposita richiesta del contribuente di  avvalersi della definizione agevolata, ponendo in capo al contribuente l’obbligo  di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di  definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata. 

    La definizione si perfeziona con:

    • la presentazione della domanda 
    • il pagamento degli importi dovuti o della della prima rata entro il 30 giugno 2023; 
    • nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. 

    Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati  dalla data del versamento della prima rata. 

    Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.  

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con  la sola presentazione della domanda.

    TABELLA SI SINTESI

    Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione in cui sono parte le Entrate e le Dogane Cosa prevede la legge di Bilancio 2023 Cosa prevede la legge di conversione del DL Bollette
    Come si perfeziona

    Presentazione della domanda, 

    pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.06 2023

    Presentazione della domanda, 

    pagamento importi dovuti o della della prima rata entro il 30.09.2023

    I pagamenti rateali per importi < 1.000 è possibile rateizzare fino a 20 rate con pagamento trimestrale per importi < 1.000 è possibile (per scelta del contribuente) rateizzare fino a 51 rate con pagamento mensile
  • Principi Contabili Nazionali

    Linee guida revisori Comuni: le regole della Corte dei Conti

    Con Delibera n 8 la Corte dei Conti approva i documenti, che costituiscono parte integrante della deliberazione, riguardanti le “Linee guida e il questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022.

    Il documento, composto di 12 punti, contiene le linee guida e il questionario che i revisori degli enti locali dovranno inviare alle Sezioni regionali di controllo nei prossimi mesi. 

    Viene specificato che le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica fortemente caratterizzato da due aspetti:

    • da un lato, per la parte corrente, il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale; 
    • dall’altro, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma, come noto, di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali

    I revisori dovranno verificare gli effetti connessi all’emergenza sanitaria, al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive “non ordinarie” annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di “mascheramento” di potenziali criticità strutturali di bilancio 

    Inoltre si sottolinea che il questionario, nell’ambito dell’analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare, in continuità con la precedente versione, la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle nuove modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL). 

    In particolare, è indagata la corretta applicazione, da parte degli enti locali delle previsioni di cui all’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), attraverso l’aggiornamento dei vecchi quesiti, incentrati sui seguenti quattro profili: 

    1. ricostituzione del FAL in sede di rendiconto 2019 ed eventuale emersione del disavanzo da ripianare secondo le nuove modalità previste dall’art. 52, comma 1-bis (ripiano in quote costanti entro il termine massimo decennale); 
    2. nuove modalità di contabilizzazione del FAL, come previste dall’art. 52, comma 1-ter; indicazione nella nota integrativa allegata al bilancio e nelle relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione; 
    3. accesso al Fondo istituito, nell’anno 2021, dall’art. 52, comma 1, nonché facoltà di rimodulazione del ripiano del disavanzo da FAL prevista dal successivo comma 1-quater.

    Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

    Come per i precedenti questionari una particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio dei flussi di cassa con specifico approfondimento sulla cassa vincolata, sull’utilizzo per cassa di somme a specifica destinazione ex art. 195 del TUEL e sull’anticipazione di tesoreria

    Resta monitorata la verifica sulla tempestività dei pagamenti e sulla corretta esposizione e determinazione, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, dell’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate.

    L’analisi dei suddetti aspetti consente di disporre di elementi informativi di rilievo che accompagnano l’osservazione dell’evoluzione del risultato d'amministrazione e il correlato utilizzo delle risorse, che non può prescindere, nell’ipotesi di “disavanzo da ripianare”, dalla verifica della composizione dello stesso e delle connesse modalità di copertura. 

    In tale contesto, l’organo di revisione è chiamato a verificare la correttezza delle operazioni di annullamento automatico dei debiti, tributari e patrimoniali (c.d. stralcio delle mini-cartelle) e delle correlate movimentazioni in occasione della predisposizione delle scritture di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniali.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up: domande per il Premio 2031 entro il 25.06

    Invitalia con un comunicato stampa del 12 maggio informa della possibilità di partecipare al Premio “2031" rivolta a start up innovative.

    In particolare, fino al 25 giugno è aperta la call dedicata a imprese e startup innovative per la partecipazione al bando con in palio premi fino a 50.000 euro in orinetamento e accompagnamento al fare impresa. Vediamo i dettagli.

    Premio 2031: che cos'è

    Premio 2031 è una competizione gratuita aperta a:

    • persone fisiche, 
    • team di progetto, 
    • startup e imprese già costituite, 

    che abbiano una nuova idea imprenditoriale, in grado di generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, ma capacità di crescita internazionale. 

    Suddiviso in due bandi, permette attraverso un’unica domanda di concorrere contemporaneamente a più percorsi.

    I partner del Premio hanno la possibilità di selezionare le startup finaliste del loro premio singolo

    Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici.

    Con oltre 100 partner partecipanti all'inziativa sono 55 i premi e milioni di euro di montepremi così suddivisi: 

    • 15 Premi Speciali messi in palio da corporate con 41 dai migliori Centri di Innovazione italiani,
    • il 2031 Startup Award.

    Il Premio 2031 consiste in:

    • assegnazione di un mentor specializzato da selezionare tra i partner del network Sistema Invitalia Startup, in base al settore o alla tecnologia della startup. Obiettivo: definire e implementare una strategia di go to market vincente.
    • guida e orientamento all’individuazione dell’incentivo, gestito da Invitalia, più idoneo al progetto d’investimento della startup
    • un percorso personalizzato di accompagnamento per presentare domanda di finanziamento; il servizio di accompagnamento fornisce un supporto metodologico per la compilazione del piano d’impresa, aiuta il team a ragionare sulle singole scelte progettuali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, e le eventuali carenze o incoerenze da rivedere. Il servizio si svilupperà attraverso 3 incontri 1to1 con esperti dell’Agenzia.
    • Occasioni di business matching

    Premio 2031: presenta la domanda entro il 25 giugno

    Al fine di partecipare si indica il calendario dei termini e di svolgimento del premio:

    • Apertura del bando: 11 maggio 2023,
    • Termine per l’invio delle proposte: 25 giugno 2023 (entro la mezzanotte),
    • Premiazione network Centri di Innovazione Italian Tech Week – 27-28-29 settembre 2023,
    • Finale Premio 2031: Dicembre 2023,
    • Comunicazione ai non selezionati: Novembre 2023.

    Visita la sezione specifica del sito di Invitalia, soggetto gestore del Premio 2031 per tutti i dettagli per aderire.

  • Nautica da diporto

    Linee guida per l’Autorità portuale per rilascio concessioni di aree e banchine

    Con Decreto n 110 del 21 aprile, annunciato con avviso pubblicato in GU n 110 del 12 maggio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva le linee guida sulle modalità di applicazione del regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202 di cui all'Aleggato A

    In particolare, le Linee guida hanno lo scopo di fornire alle Autorità di Sistema Portuale ("AdSP") gli orientamenti e i criteri di maggiore dettaglio relativi alle modalità di applicazione del Regolamento disciplinante il rilascio di concessioni di aree e banchine.

    Esse si propongono di esplicitare alcuni aspetti, tra cui si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

    • indicazioni sulle modalità e criteri di determinazione della durata della concessione e definizione delle"concessioni di maggiore durata";
    • specificazione dei criteri di ragionevolezza;
    • identificazione del criterio per collegare il canone concessorio alla produttività;
    • specificare gli indicatori di cui alla parte variabile del canone.

    Il Regolamento n. 202 del 28 dicembre 2022 disciplina la modalità di rilascio delle concessioni portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica richiamati dagli artt. l e 3 del codice dei Contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023.

    Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'oggetto di tali concessioni sono le aree demaniali e le banchine comprese in ambito portuale.

    Tali aree vengono assegnate agli operatori economici privati al fine di permettere loro di:

    1. svolgere le "operazioni portuali" in aree esclusive oggetto della concessione e;
    2. realizzare e gestire le opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali e/o;
    3. realizzare gli impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.

    In questa prospettiva, l'infrastruttura oggetto di concessione è strumentale all'esercizio delle c.d. "operazioni portuali", oltre che dell'eventuale realizzazione di nuovi investimenti.

    Si sottolinea che le "operazioni portuali'' sono individuate dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 84 del 1994 come "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale".

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Compensi Giudici tributari: gli importi in vigore dal 1 gennaio

    Viene pubblicato in GU n 109 dell'11 maggio il decreto MEF del 24 marzo con Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale. 

    Compenso fisso giudice tributario: gli importi

    In particolare, si prevede che il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente  della Corte di  giustizia  tributaria di  primo e  di secondo grado è determinato nella seguente misura:

    • a) euro 1.138,50 per il Presidente;
    • b) euro 1.018,90 per il Presidente di sezione;
    • c) euro 959,10 per il vice Presidente di sezione;
    • d) euro 899,30 per il giudice.

    Il compenso spettante al Presidente di Corte di giustizia tributaria non è cumulabile con  quello spettante al Presidente di sezione. 

    Gli importi si assumono al  lordo delle ritenute di legge.

    Compenso aggiuntivo giudice tributario: gli importi

    Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito in euro 100,00, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere,  a titolo di rimborso forfetario  per  le  spese  sostenute,  a  ciascun giudice tributario componente di Corte di  giustizia  tributaria di primo e di secondo grado residente in  comune  della  stessa  regione diverso da quello in cui ha  sede  la  medesima Corte di  giustizia tributaria.

    Tale compenso aggiuntivo di euro 100,00 viene così ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente;

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

    d) euro 11,50 per l'estensore;

    e) euro 26,00 per ciascuno dei  tre componenti  del  collegio giudicante.

    Nei casi di  definizione del  ricorso  con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo spetta al solo giudice tributario  in qualità di estensore del provvedimento ed è stabilito nella  misura  di  euro 12,50, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, al giudice  tributario residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui  ha sede la Corte di giustizia tributaria.

    Gli importi si  assumono al  lordo delle ritenute di legge.

    Compenso aggiuntivo giudice tributario monocratico: gli importi

    Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai  sensi dell'art. 44-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

    d) euro 89,50 per il giudice monocratico.
    Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito in composizione monocratica ai sensi  dell'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito  in  euro  100,00  ed  è così ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente;

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 92,00 per il giudice monocratico.

    Il compenso  aggiuntivo per ogni ricorso definito ai  sensi dell'art. 70, comma 10-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così  ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente;

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

    d) euro 89,50 per il giudice monocratico.
    Gli importi si assumono al lordo  delle ritenute di legge.

    Compensi giudice tributario: decorrenza

    Il presente decreto si applica ai compensi dei giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4,  comma  39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di seguito elencati:

    a) compensi fissi spettanti a decorrere dal  1° gennaio 2023;

    b) compensi aggiuntivi di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e  3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

    c) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei  ricorsi  fino  a  3.000,00  euro  notificati  a decorrere dal 1° gennaio 2023;

    d) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in  relazione alle definizioni dei  ricorsi  fino a  5.000,00  euro  notificati  a decorrere dal 1° luglio 2023. Leggi qui il dettaglio nel Decreto MEF del 24 marzo 2023

  • PRIMO PIANO

    Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura

    Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    La società  istante  svolge in via  principale,  l'attività  di  concessionaria  di  autoveicoli  e  veicoli  commerciali  e  si avvale di agenzie  di pratiche  automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte  per ciascuna pratica auto.

    La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro  Automobilistico (PRA), i «costi fissi  amministrativi,  per  ciascuna immatricolazione,  ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

    • euro 64,00 per imposte di bollo, 
    • ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
    •  il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78; ­
    • euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre  ''l'imposta provinciale di trascrizione'' (IPT)
    • e euro 27 quali diritti per la trascrizione e  l'aggiornamento del certificato di proprietà (''emolumenti PRA''). 

    La  Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati  e  di  nuova  immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.

    Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione […]  addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per  legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

    L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3)  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per  conto della controparte, purché regolarmente documentate»

    In  relazione alle formalità eseguite dalle  agenzie  automobilistiche  presso gli  Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra  le  altre, spese nel  loro  interesse, con risoluzione  n.  360393  del  16  gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15,  primo  comma,  n.  3)  «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero,  siano  costituite  da  diritti  corrisposti  agli  uffici  e  risultanti  da  apposita  specifica  di  liquidazione  effettuata  nel  modulo  intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso». 

    Pertanto, «agli effetti  dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa»

    Con successiva  risoluzione  n.  363527  del  3  gennaio  1979,  è  stato  altresì  precisato  che  le  somme  pagate  «dalle  agenzie  di  consulenza  automobilistica  e  successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[…], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite  da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata  nel modello intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo  rimesso  a  giustificazione della richiesta di rimborso»

    Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:

    • se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta l'imposta di bollo; ­        
    • se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 
    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    PNRR: disponibile la piattaforma informativa per i Comuni

    Con un comunicato stampa l'IFEL Fondazione ANCI informa che dal 4 maggio è possibile consultare sulla Piattaforma Easy della Fondazione IFEL:

    • comune per comune,
    • l’importo delle risorse assegnate dai bandi del PNRR, 

    banca dati resa possibile attraverso la raccolta e l’analisi dei decreti e delle graduatorie PNRR pubblicate dalle amministrazioni. 

    Viene specificato che, lo scopo della piattaforma è quello di dare informazioni sulla distribuzione territoriale degli investimenti pubblici finanziati dal Piano, anche al fine di orientare in maniera più mirata le azioni di supporto del Progetto Easy-Investimenti. 

    In particolare, sottolinea il comunicato, la sezione #PNRRinCOMUNE del portale permette di visualizzare: le assegnazioni degli investimenti PNRR rivolti a comuni, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane. 

    La navigazione per comune permette di visualizzare in quali missioni e componenti o investimenti e riforme è coinvolto un singolo comune o altra aggregazione nonché, le assegnazioni di cui risulta beneficiario alla data di aggiornamento del database. 

    Una seconda modalità di navigazione permette, invece, di consultare le stesse risorse assegnate per territorio, missione e componente PNRR divise per ripartizioni geografiche, singole regioni e provincie autonome o le singole province. 

    Questa navigazione permette inoltre la lettura della distribuzione territoriale delle assegnazioni di ciascuna missione e componente.

    Il comunicato IFEL, specifica infine come il Sindaco di Novara ha commentato l'attivazione della Piattaforma:

    I Comuni stanno facendo la loro parte. Per loro il Pnrr sta funzionando, pur con tutte le difficoltà dovute anche alla carenza di personale. Sono state già bandite 35 mila gare per un valore di 17 miliardi e 732 mila euro su un totale di assegnazioni agli enti locali pari a 34,1 miliardi di euro. Le assegnazioni per il 36,2% sono localizzate al Nord, il 18,9% al Centro ed il 44,9% al Mezzogiorno. Quest’ultimo dato testimonia nel comparto comunale il rispetto della “clausola 40%”, che consiste nella destinazione territoriale specifica alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse del Piano. Ma in assenza di un'anagrafica completa degli interventi e del relativo soggetto attuatore anche i pagamenti si bloccano, come stanno segnalando moltissimi Comuni”.