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    Dichiarazioni fiscali: chiarimenti sui requisiti della firma elettronica

    Con Consulenza giuridica n. 1 del 30 agosto le Entrate chiariscono che occorre una firma qualificata per la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali, vediamo i dettagli del quesito posto all'Agenzia.

    L'istante, fa presente che i «contribuenti ed i sostituti d'imposta sono tenuti a conservare "(…) la dichiarazione debitamente sottoscritta (…)"», e chiede l'avallo dall'Agenzia delle entrate sul processo di sottoscrizione elettronica:

    • «che si intende adottare per consentire al contribuente di sottoscrivere il modello dichiarativo»,
    • ossia sinteticamente «l'impiego di una firma elettronica semplice (detta anche debole o leggera) generata tramite invio al contribuente firmatario di un messaggio di posta elettronica contenente un link per accedere direttamente ad apposita piattaforma web fruibile in modalità cloud computing, con successiva richiesta di digitare un codice OTP (One Time Password) ricevuto sul proprio numero di telefono mobile (smartphone).»

    L'agenzia rigetta la firma semplice, vediamo per quale motivo.

    Essa chiarisce che ai fini tributari è sclusa qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata.

    Secondo l'agenzia, i comportamenti da tenere devono rispettare le norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta. 

    Visto che le dichiarazioni sono documenti fiscalmente rilevanti, la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, e qualora si tratti di documenti informatici, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell’amministrazione digitale o Cad). 

    I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità e devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del Codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

    Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene, ai fini tributari, a norma dell’articolo 22, comma 3, del Dlgs n82/2005 e termina con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali.

    Dal complesso quadro normativo esposto dalla agenzia, cunsultabile nel dettaglio nel testo integrale della consulenza di cui si tratta, emerge che in nessun caso una firma elettronica "semplice" (ossia non qualificata, digitale o avanzata), indipendentemente dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione. 

    Pertanto, deve escludersi l'idoneità ai fini tributari – ai sensi sia del d.P.R. n. 322 del 1998, sia di altre previsioni, fatta salva una diversa espressa indicazione del legislatore – di qualsiasi procedura che preveda l'utilizzo di tale tipologia di firma.

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  • Amministrazione e Controllo

    Sindaci vincolati a comunicare a Consob tutte le irregolarità: nessun poter discrezionale

    Con sentenza n 25336/2023 la Cassazione sancisce che i sindaci sono vincolati a comunicare alla Consob tutte le irregolarità riscontrate.

    In particolare, gli stessi vengono privati del potere discrezionale sulla rilevanza delle irregolarità riconosciuto in Corte di appello.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Il presidente e due sindaci erano stati sanzionati dalla CONSOB per non aver segnalato un possibile conflitto di interessi relativo alla sottoscrizione da parte dell'amministratore delegato di una spa di alcune obbligazioni senza che fosse segnalato nella relazione informativa trimestrale.

    I soggetti in questione proponevano ricorso in Corte di appello venendo accolti in quanto la corte riteneva che non vi fosse alcuna "omissione rilevante" poichè l'amministratore aveva comunicato il suo interesse all'acquisto nella prima riunione utile del consiglio e quindi erano state attivate le relative procedure interne.

    La CONSOB ha proposto ricorso in Cassazione che è stato accolto.

    Sentenza cassazione n 25336/2023: le violazioni secondo la CONSOB

    Con il primo motivo la CONSOB lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art 150 del TUF, in combinato disposto con l'art 149 , comma 3, TUF in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte sovrapposto l'informazione che gli amministratori devono rendere ai sindaci ai sensi dell'art 150 TUF, relativamente alle «operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi», con l'informazione relativa alla situazione diversa e successiva (l'acquisita titolarità del 100% del capitale sociale della società lussemburghese): l'omissione della prima comunicazione concerneva la mancata informativa sulla situazione di conflitto di interesse, laddove la comunicazione nella riunione del 17 marzo 2015 concerneva l'intervenuta assunzione della qualità di parte correlata; questa sovrapposizione sarebbe stata determinata da un'erronea interpretazione dell'art 150 comma 1, TUF come correlato ai doveri dei sindaci ex art. 149 comma 3.
    Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art 149 comma 3, TUF, in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna incompletezza dell'informazione né condotta sanzionabile perché l'omessa comunicazione della qualità dell'amministratore al più avrebbe potuto integrare una «mera irregolarità».

    Secondo la Cassazione entrambi i motivi sono fondati.
    L'art 149 del D.Lgs. n. 58 del 1998 prevede, per quel che qui rileva, che il Collegio sindacale vigili sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza; l'inosservanza di questi doveri informativi è sanzionata dal terzo comma dell'art. 193 dello stesso Testo unico.
    L'art 149 TUF rappresenta soltanto una specificazione dei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art 2403 comma I c.c., per il cui esercizio e adempimento l'art 2403 bis c.c., prevede che essi possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (comma I), che possano chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possano altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (comma II).
    Secondo quanto riportato in sentenza, è stato contestato che il Collegio non ha comunicato a CONSOB che l'Amministratore delegato aveva proceduto, inforza delle deleghe conferitegli, a concludere la sottoscrizione di un prestito obbligazionario con una società di cui era amministratore un componente del Consiglio di amministrazione, ma non aveva riferito la circostanza nella relazione trimestrale informativa periodica.
    La Corte d'appello ha escluso la fondatezza della contestazione e la legittimità della sanzione affermando che fosse «di fatto irrilevante» la «mancata esplicitazione», rispetto alla conclusione dell'operazione di sottoscrizione del prestito da parte dell'Amministratore delegato, della posizione rivestita da un componente del consiglio di amministrazione nella società emittente, perché lo stesso componente aveva, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2015, fissata per la discussione dell'operazione, rappresentato di essere divenuto socio unico della emittente e, in conseguenza, «nessun interesse poteva essere riconducibile a un amministratore non esecutivo di una società che non gli fosse anche ascrivibile per il fatto di essere titolare al 100% delle azioni stesse e nessuna procedura ulteriore avrebbe dovuto essere attivata».

    La motivazione è erronea e fuorviante per più considerazioni.

    Sentenza cassazione n 25336/2023: i motivi della Cassazione

    Nella fattispecie secondo la Cassazione non si controverte delle conseguenze del conflitto di interesse quale parte correlata del singolo amministratore, ma degli obblighi di comunicazione del Collegio sindacale alla CONSOB.
    Secondo l'art 150 TUF, gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
    Nel caso di specie la sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata segnalata come rilevante dall'Amministratore delegato, ma l'informazione non era stata evidentemente accurata e completa perché non aveva riferito della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse all'operazione di un componente del C.d.a. in quanto amministratore pure dell'emittente.
    Il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una «irregolarità» dell'operazione, rilevante ex art 150 TUF e, perciò, da comunicare a CONSOB ex art 149 comma 3, TUF.
    La Corte d'appello non ha osservato questo principio laddove ha ritenuto di poter escludere l'antigiuridicità dell'omessa comunicazione a CONSOB, da parte del Collegio sindacale, della incompletezza della relazione informativa da parte dell'A.d., dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.
    Il ricorso è perciò accolto.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09

    Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.

    Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti

    I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

    Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

    Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023,  anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

    Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare

    Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)

    Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA». 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame. 

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati:
  • Redditi Lavoratori autonomi

    Influencer: in scadenza la consultazione Agcom su servizi media audiovisivi

    Il Parlamento Europeo ha commissionato l' "The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single market, 2022" uno studio che mostra la crescita esponenziale dell’industria dell’influencer marketing e la vulnerabilità degli utenti.

    Il contesto in cui è avvenuto questo fenomeno, occorre sottolienarlo, è privo di una disciplina europea, che non regolano l’influencer marketing.

    Ciò premesso, il Comitato economico e sociale europeo nel parere del 13 luglio sulla pubblicità degli influencer ha invitato le istituzioni ad adottare una normativa specifica.

    Sul tema degli influecer, a livello nazionale è bene sottolineare che è in scadenza una consultazione pubblica, avviata dall'Agcom.

    Infatti, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie per le comunicazioni ha deciso all’unanimità, nella riunione del 13 luglio, di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi, vediamo i dettagli.

    Gli Influencer: consultazione di Agcom su norme per servizi media audiovisivi

    Nel comuicato stampa Agcom ha precisato che la crescente rilevanza e diffusione dell’attività di soggetti denominati nel linguaggio corrente con il termine di “influencer”, ma anche “vlogger”, “streamer” o “creator” che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media, ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società, conducendo all’avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei. 

    L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pone riflessioni circa le disposizioni normative e regolamentari applicabili a questi soggetti, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti degli stakeholder e del pubblico.

    Il Consiglio ha quindi ritenuto di sottoporre a consultazione pubblica, per acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati, un documento relativo alle misure volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico. 

    L’Autorità ritiene che il contenuto del documento potrà, in esito alla consultazione pubblica, trovare un adeguato veicolo nella forma delle Linee-guida, che oltre a presentare il pregio di una maggiore flessibilità rispetto a un regolamento, sono adeguate alla concreta fattispecie degli influencer. 

    Il presupposto è che gli influencer svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale e sono, dunque, chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico, laddove ricorrano i requisiti evidenziati nel documento sottoposto a consultazione. 

    Vista la peculiare natura dei soggetti qualificabili come influencer e dei servizi audiovisivi da questi prestati, l’Autorità ha ritenuto opportuno diversificare tra

    • (i) soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), 
    • e (ii) soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Un’estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli influencer in ragione della natura dell’attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo. 

    L’Autorità con l’avvio della citata consultazione pubblica, intende individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni applicabili anche agli influencer, assicurando, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari.

    Ai servizi di piattaforma per la condivisione di video si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Testo unico e i regolamenti attuativi adottati dall’Autorità; tali servizi sono, pertanto, esclusi dall’applicazione del provvedimento che verrà adottato ad esito della consultazione in quanto tali piattaforme rappresentano esclusivamente lo strumento tramite il quale gli influencer rendono disponibili al pubblico i propri contenuti. Resta, dunque, ferma la disciplina relativa alle piattaforme delineata dal medesimo Testo unico. 

    La consultazione pubblica avrà una durata di 60 giorni, quindi è in scadenza, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Autorità in data 17 luglio.

  • Enti no-profit

    Sport e periferie: domande dal 1 settembre

    Con avviso del 28 luglio il Dipartimento per lo sport informa del fatto che è pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2023" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. 

    Nel dettaglio dal 1° settembre sarà possibile caricare le proposte progettuali sulla Piattaforma preposta.

    In particolare vengono stanziati 75 milioni di euro destinati a progetti dei Comuni con meno di 100.000 mila abitanti.

    Sport e periferie: i beneficiari

    L'Avviso è aperto a:

    • tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, 
    • con popolazione fino a 100.000 abitanti (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l’ultimo aggiornamento ISTAT) 
    • che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022.

    Per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l’intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.

    Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

    Sport e periferie: obiettivi

    L'iniziativa mira a valorizzare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Attraverso l'assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l'avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

    • Ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
    • Migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale,
    • Incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva,
    • Diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale,

    Vediamo gli ambiti di intervento.

    La realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti

    Il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale.

    Sport e periferie: domande dal 1 settembre

    La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo:

    Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a [email protected].

    Il Ministro Abodi in merito alla iniziativa ha dichiarato: “Con la pubblicazione dell’avviso Sport e Periferie 2023 da parte del nostro Dipartimento per lo sport offriamo un ulteriore e significativo contributo al miglioramento delle infrastrutture sportive dei comuni italiani sotto i 100.000 abitanti. Le politiche pubbliche sportive partono dalla base, dai luoghi socialmente più esposti, dove maggiore è l'esigenza di riqualificazione dell'impiantistica sportiva, e questa misura rappresenta una grande opportunità di sviluppo sostenibile a favore di una maggiore e migliore pratica sportiva nei territori, a vantaggio di chi pratica lo sport in tutte le sue declinazioni e di chi ci lavora. I 75 milioni di euro stanziati dal Governo per questo bando sono una grande opportunità per rigenerare aree urbane e recuperare quelle disagiate, riqualificando, quindi, anche il tessuto sociale. Lo sport è una delle principali 'difese immunitarie sociali', fattore strategico per perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita ed è, quindi, opportuno per i comuni potersi predisporre con impianti sportivi sempre più adeguati, sicuri, intelligenti tecnologicamente, educati dal punto di vista ambientale e accessibili per tutte le forme di disabilità.”

  • Enti no-profit

    Servizio civile digitale: resta un mese per le domande

    Con un comunicato del Dipartimento per le politiche giovanii del 20 luglio si apprende di nuove opportunità per i giovani nel servizio civile digitale con retribuzione fissata dal Bando appena pubblicato.

    Nel dettaglio, è disponbile il Bando SCD 2023 per:

    • la selezione sezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni,
    • da impiegare in 213 progetti, 
    • afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale 
    • da realizzarsi in Italia,

    già finanziati con Decreto del dipartimento delle politiche giovanili del 4 luglio 2023 n 595.

    Servizio civile digitale giovani: domande all'ente scelto entro il 28.09

    Viene specificato che, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite:

    Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 28 settembre 2023.

    I progetti (Consulta qui l'Allegato con l'elenco di quelli disponibili) hanno una durata di 12 mesi

    L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023. 

    Attenzione al fatto che, alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità e/o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.

    Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

    L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è attualmente pari ad € 507,30.

    Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.

    Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”, disponibile nella sezione Progetti della pagina preposta.

    Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

    Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

    Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema e in particolare:

    1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
    2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

    Accedi da qui al sito del Dipartimento per le politiche giovanili, per ulteriori info necessarie alla candidatura.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Festival, Cori e bande: domande di contributi entro il 18.09. A chi spettano

    Il Ministero della Cultura con un avviso del 28 agosto informa della pubblicazione del bando “FESTIVAL, CORI E BANDE” 

    In particolare, viene pubblicato il D.M. 277 del 24 agosto 2023 recante “Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere, nell’anno 2023, nel settore dei festival, cori e bande” in corso di registrazione presso gli organi di controllo, che ai sensi del DI n.189/2023, destina per il 2023 la somma di euro 3 milioni al sostegno di festival, cori e bande. 

    Bando Festival, Cori e Bande: i beneficiari dei contributi 2023

    Viene stabilito che, possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    1. Le associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali;  
    2. Le associazioni regionali non aderenti alle suddette associazioni nazionali operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste; 
    3. Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo della coralità e della musica popolare tradizionale. Gli eventi di qualità realizzati da Fondazioni di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali, nazionali o internazionali.  
    4. Fondazioni e associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l’educazione musicale popolare tradizionale; 
    5. In via residuale, raggruppamenti tra almeno quattro diverse associazioni aderenti ad associazioni regionali che aderiscono ad associazioni nazionali per attività di circuitazione interregionale. 
    6. In via residuale, raggruppamenti temporanei tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito ma l’ente pubblico territoriale proponente deve presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui alla presente lettera dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

    Attenzione al fatto che NON sono ammessi a partecipare al bando Festival, Cori e Bande 2023:

    • singoli gruppi corali,
    • e/o singole bande musicali, 

    considerato il livello nazionale della procedura.

    I soggetti di cui al comma 1, (su indicato) lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 2 del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti ovvero i soggetti della lettera f) avvalersi di organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

    • previsione nell’atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto; 
    • operatività da almeno 5 anni; 
    • sede legale e operativa in Italia; 
    • rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati. 

    Bando Festival, Cori e Bande:predenta la domanda

    L'avviso precisa che, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 16 del 18 settembre 2023, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti e resi disponibili nella sezione della piattaforma online della Direzione generale Spettacolo all’indirizzo https://spettacolo.cultura.gov.it e dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando. 

    Il comunicato del Ministero precisa che "La presente procedura è subordinata alla registrazione del D.M. 277 del 24 agosto 2023 da parte degli organi di controllo, pertanto la presentazione dell’istanza non costituisce un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati".

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