• Crisi d'impresa

    Crisi di impresa: gli elenchi professionali e requisiti di iscrizione

    L'attuale normativa del Codice della Crisi d'impresa prevede sette figure professionali a supporto dell'imprenditore.

    I professionisti interessati a far parte degli albi preposti alla crisi d'impresa devono iscriversi presso l'albo di riferimento con specifiche:

    • modalità,
    • requisiti,
    • formazione prevista per gli iscritti.

    Il Codice della crisi d’impresa ha segnato il nascere di elenchi di professionisti abilitati a seguire le varie fasi della “procedura”, interessando le seguenti figure professionali:

    • avvocati, 
    • commercialisti, 
    • consulenti del lavoro,
    • notai,

    iscritte ai rispettivi Ordini professionali, tenuti a dimostrare o conseguire ulteriori titoli, per entrare in ulteriori elenchi abilitanti tenuti dalle autorità competenti quali: Tribunale, Ministero della Giustizia, Camera di commercio.

    A titolo esemplificativo, i requisiti di iscrizione variano a seconda dell'elenco cui si vuole iscriversi, con la previsione di requisiti soggettivi come:

    • l’anzianità di iscrizione all’Albo professionale, l’esperienza, che può riguardare la dimostrazione di aver ottemperato ad un certo numero di incarichi in un periodo di tempo determinato,
    • i corsi di formazione che possono arrivare a 200 ore,
    • la permanenza dei requisiti in quanto gli elenchi sono sottoposti a revisione, permanente o con cadenza periodica. 

    Si tratta in sintesi di condizioni eterogenee, senza una base comune che permetta un filo conduttore cui attenersi.

    Vediamo una tabella di riepilogo che specifica le regole per iscrizione agli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia.

    Gestori OCC Gestori crisi Amm. giudiziari ordinari Amm. giudiziari esperti
    Tenuta elenco Ministero Ministero Ministero Ministero
    Professionisti Laurea economico/giuridica Avvocati,
    Commercialisti,
    Consulenti Lav
    Avvocati,
    Commercialisti
    Avvocati,
    Commercialisti
    Anzianità di iscrizione no no 5 anni 5 anni o 2 anni
    Non ordinisti si si si si
    Territorialità  domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale domicilio professionale
    Esperienza in anni nessun requisito 4 anni generico generico
    Esperienza in incarichi nessun requisito 2 anni generico generico
    Prima iscrizione 200 ore di formazione + tirocinio 200 ore di formazione + tirocinio nessun requisito 2 anni
    Permanenza 39 ore biennio 40 ore biennio nessuna 2 anni di iscrizione
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Crediti formativi commercialisti 2020-2022: adempimento entro il 30.06

    Con informativa del 6 aprile il CNDCEC, facendo seguito alla precedente nota n. 10/2023, con la quale comunicava la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022, si forniscono chiarimenti sulle modalità di rendicontazione dei crediti (cfp), considerato che la proroga riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale. 

    In particolare, occorre che i crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 giugno 2023, e da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi nel triennio 2020-2022, siano oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.

    Nel dettaglio, per ciascun evento formativo che si svolgerà sino al 30 giugno 2023, l’ente che ne ha richiesto l’accreditamento importerà i dati dei partecipanti tramite portale FPC. 

    Tuttavia, in relazione agli iscritti risultati inadempienti nel triennio concluso il 31 dicembre 2022, sarà cura dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto imputare al triennio 2020- 2022 i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 giugno 2023, mediante l’aggiornamento dei cfp nel proprio gestionale. 

    L’Ordine riconoscerà utili per l’assolvimento del triennio precedente esclusivamente i cfp “non utili”, anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale. 

    Dunque, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine:

    • contabilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il debito del triennio 2020-2022, 
    • mentre i restanti cfp “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2023.

    Nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2020-2022, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la precedenza ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”. 

    Infine, spetta all’Ordine comunicare agli iscritti che non risultino in regola con l’adempimento formativo del triennio 2020-2022 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 giugno 2023 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria. 

    Allegati:
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    Competitività capitali: estesa classificazione PMI emittenti azioni

    Approvato in data 11 aprile durante il Consiglio dei Ministri n 28 il DDL per la competitività dei capitali.

    In particolare, si prevedono Interventi a sostegno della competitività dei capitali e come specificato dal comunicato stampa diffuso dallo stesso governo nella serata di ieri, il testo costituisce una riforma organica volta a incentivare la quotazione delle società e diffondere l’azionariato della Borsa italiana, anche al fine di sostenere le imprese che puntano a crescere e ad aumentare la propria competitività mediante il ricorso al mercato dei capitali.

    DDL competitività dei capitali: cosa prevede

    Con il disegno di legge:

    • si semplifica le procedure di ammissione alla negoziazione,
    • si riducono gli oneri a carico delle aziende che intendono quotarsi 
    • si estende la classificazione di “piccole e medie imprese” emittenti azioni quotate, innalzando il tetto della capitalizzazione massima da 500 milioni a un miliardo di euro.

    Inoltre, lo stesso DDL riforma la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi e modifica le regole in tema di responsabilità del collocatore e di offerta fuori sede.

    Per quanto riguarda la redazione del bilancio si prevede la facoltà, per le società aventi azioni su sistemi multilaterali di negoziazione, di adottare i principi contabili internazionali

    Per facilitare la partecipazione degli investitori istituzionali nei mercati regolamentati è estesa la qualifica di investitore professionale di diritto privato anche agli enti previdenziali privati e privatizzati. 

    Si estende anche la possibilità di accedere allo strumento “Patrimonio rilancio”, costituito da Cassa Depositi e Prestiti, alle società nate da fusioni o scissioni ma con bilanci certificati e alle imprese che non abbiamo subito sanzioni o sentenze di condanna.

    Infine, sono introdotte norme innovative in materia di svolgimento delle assemblee di società per azioni quotate, di esercizio dei diritti di voto plurimo e di flottante.

    Si attende la bozza del testo approvato

  • Principi Contabili Nazionali

    Principi contabili piccole imprese: il progetto OIC

    Con un comunicato stampa del 30 marzo, l'OIC organismo italiano di contabilità, informa del contenuto della riunione del Consiglio del 24 marzo, relativamente ai principi contabili maggiormente adatti alle piccole imprese.

    In particolare, il Consiglio di Gestione ha dato il via libera al progetto volto a valutare come i principi contabili nazionali possono essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni. 

    Principi contabili e PMI: cosa prevede il progetto OIC

    Finora l'OIC era intervenuto a più riprese per semplificare o prevedere un’applicazione differenziata dei principi contabili per le società di più piccola dimensione, laddove consentito dall’ordinamento. 

    Tuttavia l’accresciuto interesse degli stakeholder per standard semplificati per simili imprese porta a valutare se altre parti dei principi contabili necessitano l’introduzione di metodologie applicative differenziate in base alla categoria dimensionale di appartenenza.

    Il tema è oltretutto particolarmente rilevante se si pensa che circa il 95% delle società italiane redigono il bilancio in forma abbreviata o da micro impresa. 

    Viene specificato come, il primo step del progetto di OIC sarà quello di raccogliere in una survey evidenze circa gli effettivi problemi applicativi. 

    Tale approccio è già stato seguito in passato sui:

    • progetti ricavi, 
    • revisione dell’OIC 4, 
    • post implementation review dell’OIC 32 
    • e leasing

    con la pubblicazione di survey volte a raccogliere gli input da parte degli stakeholders principalmente interessati.  In seguito a questa prima ricognizione si valuterà se e come procedere. 

  • Amministrazione e Controllo

    Società di persone: possibile l’amministratore esterno

    Se in una società di persone possa essere nominato come amministratore qualcuno di estraneo alla compagne sociale è questione che è stata a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza.

    Chi non è più giovanissimo, ed ha studiato il diritto societario prima dell’ultima riforma, ricorderà come l’impostazione prevalente considerava possibile l’amministratore esterno solo nelle società di capitali, in ragione delle espresse norme di legge, che non includevano le società di persone: a queste ultime si applicava un generale principio di personalità della conduzione.

    Oggi, dopo la riforma, il diritto societario è divenuto più fluido e i contorni di molte questioni, in passato ben definiti, sono divenuti meno rigidamente definiti.

    Con la Massima 78/2022, disponibile in libera consultazione sul sito internet ufficiale, il Consiglio notarile di Firenze analizza la questione della nomina di un amministratore non socio nelle società di persone, giungendo a delle conclusioni ed elaborando le motivazioni.

    I punti essenziali sono i seguenti:

    • nelle società in accomandita semplice (abbreviato in SAS) non è possibile affidare la conduzione della compagine sociale a una persona estranea in quanto, in base all’articolo 2318 comma 2 del Codice civile, l’amministrazione di questo tipo di società può essere affidata solo ai soci accomandatari;
    • nelle società in nome collettivo (abbreviato in SNC) è possibile affidare l’amministrazione a persona estranea alla compagine sociale in quanto “la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita”;
    • nelle società semplici (abbreviato in SS), per la medesima motivazione, la nomina di un amministratore esterno è possibilepurché non siano previsti patti di esclusione o di limitazione della responsabilità di tutti i soci”.

     A favore dell’inammissibilità dell’amministratore non socio nelle società di persone pesa quel generale legame tra amministrazione della società, responsabilità per le obbligazioni sociali assunte e amministrazione della società.

    Infatti, se nelle società semplici l’amministrazione è preclusa ex lege ai soci limitatamente responsabili, a maggior ragione potrebbe esserlo per un amministratore non socio, il quale non può essere illimitatamente responsabile per le obbligazioni di una società di persone a cui non partecipa.

    Per contro, però, spiega il Consiglio notarile di Firenze, nel momento in cui la riforma del diritto societario ha permesso la partecipazione delle società di capitali nelle società di persone, anche nell’ipotesi estrema di una società di persone per intero partecipata da società di capitali, viene necessariamente meno il legame inscindibile tra amministratore e socio; senza trascurare anche il fatto che “quando il legislatore ha voluto vietare l’attribuzione dell’amministrazione a un estraneo lo ha fatto espressamente”.

    Fondamentalmente, nel momento in cui una società di persone è per intero partecipata da società di capitali, l’obbligo di conduzione personale richiederebbe la nomina come amministratore di una delle società di capitali partecipanti, la quale dovrebbe evidentemente espletare l’incarico per il tramite del proprio organo amministrativo, realizzando così comunque l’inevitabile dissociazione tra socio e amministratore.

    Ciò che invece dalla Legge diviene chiaro è il fatto che il legislatore prescriva, nella situazione in esame, la responsabilità illimitata per i tutti soci della società in nome collettivo e per almeno uno dei soci della società semplice, a tutela dei terzi: questa appare l’effettiva condizione di fattibilità affinché una società di persone possa nominare come amministratore una persona non partecipante alla società.

  • Antiriciclaggio

    Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04

    Nello scadenzario del mese di aprile vanno ricordate le date per l'invio del Modello Polivalente da parte dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni in contanti effettuate con i turisti stranieri.

    In particolare, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto turistico, il limite all’uso del contante è stato elevato a 15.000 euro (articolo 3, comma 2-bis, Dl n. 16/2012), previa comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni eseguite. 

    Modello Polivalente Turismo: che cosa è

    Nel dettaglio, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono inviare entro:

    • il giorno 11 aprile,  se soggetti mensili IVA,
    • il giorno 20 aprile se soggetti trimestrali IVA

    il quadro TU del Modello Polivalente: Scarica qui Modello e istruzioni.

    Si specifica che, la comunicazione deve contenere i dati analitici delle operazioni in contanti da 2.000 a 15.000 euro, relative al turismo, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
    Nel modello polivalente vanno indicati:

    • nome, cognome, data e luogo di nascita, Stato estero e indirizzo del cessionario o committente,
    • data di emissione, numero e data di registrazione della fattura,
    • l’imponibile e l’Iva applicata.

    Ricordiamo che, oltre all'invio della comunicazione per fruire del tetto sui contanti più elevato, i soggetti su indicati dovranno acquisire per ciascuna cessione:

    • una fotocopia del passaporto del cliente,
    • un’apposita autocertificazione dello stesso attestante che non è un cittadino italiano e che è residente all’estero. 

    Inoltre, gli stessi esercenti sono tenuti a versare il contante nel primo giorno feriale successivo all’operazione in un proprio conto corrente, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, Dl n. 16/2012.

  • Versamenti delle Imposte

    Denuncia d’imposta sulle assicurazioni: pubblicato il nuovo modello

    Le Entrate con il Provvedimento n 113875 del 31 marzo dispongono un aggiornamento del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Scarica qui modello e istruzioni

    Ricordiamo che, gli assicuratori, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, sono tenuti a presentare la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

    La suddetta denuncia deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate. 

    Con la medesima denuncia, le imprese di assicurazione sono tenute inoltre a comunicare: 

    • l’ammontare del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovuto sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; 
    • l’importo dei premi riguardanti i rami ”incendio”, “responsabilità civile diversi”, “auto rischi diversi” e “furto”, nonché l’importo dovuto per il Contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura disciplinato dall’art. 18, comma 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44; 
    • l’ammontare degli importi annualmente versati alle province mediante apposita procedura telematica, distinti per contratto ed ente di destinazione, ai sensi dall’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 

    Attenzione al fatto che, il modello integrato è utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare nel 2023.

    In particolare, con il provvedimento è approvata la versione aggiornata, unitamente alle relative istruzioni, del modello di denuncia:

    • dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto 
    • e l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione,

    entrambi da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica. 

    Denuncia imposta assicurazioni su premi e accessori incassati: novità

    Viene specificato che nella nuova versione del modello, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare:

    • l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, 
    • con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo. 

    Inoltre, con il provvedimento si approvano anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia e presenti nell’ALLEGATO B. 

    Il modello approvato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare con cadenza annuale relative all’anno 2022.

    Allegati: