• Fatturazione elettronica

    Registratori di cassa: proroga al 31.12.2024 per gli adeguamenti

    Con il provvedimento n 480030 del 28 dicembre le Entrate modficano il Provvedimento n 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ossia al suddetto Provvedimento e successive modificazioni e integrazioni, è apportata la seguente modifica:

    • a) al punto 1.4 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024”.

    Nel dettaglio, viene prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti. 

    La proroga si rende necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili 

    Ricordiamo che con il Provvedimento del 2016, qui modificato, si dava seguito al Decreto Legislativo n 127/2015 del Governo emanato al fine di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamento.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Sostegno all’Agricoltura: 100 ML per le imprese a partire dal 2023

    Pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023.

    Vediamo una sintesi delle novità per l'agricoltura

    In particolare, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per la sovranità alimentare”, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

    Nel dettaglio, la finalità del fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di:

    • tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità;
    • ridurre i costi di produzione per le imprese agricole;
    • sostenere le filiere agricole;
    • gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

    Inoltre, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura.

    In particolare, il fondo consistono serve per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus e impatto sulle casse dello Stato: lo studio dei commercialisti

    Con il documento di ricerca del CNDCEC intitolato L'impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato, a firma di Tommaso Di Nardo, Pasquale Saggese e Enrico Zanett,  viene proposta una analisi dei Commercialisti che, studiando dati relativi ai bonus edilizi e al superbonus 110%,:

    1. ricostruiscono la metodologia applicata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nelle stime degli effetti di finanza pubblica dei bonus edilizi,
    2. presentano una stima alternativa del costo lordo per le casse pubbliche e dell’effetto fiscale indotto dal superbonus 110% che tiene conto dell’impatto che lo stesso esercita sul settore edile e sull’economia in generale.

    Il documento specifica come la metodologia RGS è caratterizzata da stime eccessivamente prudenziali dell’effetto fiscale indotto oltre che da una sottostima del costo lordo per lo Stato del superbonus 110% dovuta essenzialmente alla sottostima degli investimenti generati dal superbonus e, soprattutto, dagli effetti indotti dall’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) che, introducendo le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, ha rappresentato un vero e proprio boost per gli investimenti nel settore.

    Nel documento, tenendo conto anche dei dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti al 31 dicembre 2021, si stima una spesa aggiuntiva attribuibile al superbonus 110% nel 2021 pari a 28 miliardi di euro, molto più elevata di quella stimata dalla RGS.

    In estrema sintesi, lo studio qui in oggetto, considera che i dati rielaborati e le stime effettuate, relativamente all’anno 2021, mostrano che

    • a fronte di una spesa indotta dal superbonus 110% pari a 28.280 milioni di euro,
    • il costo lordo per lo Stato è pari a 28.126 milioni di euro, 
    • mentre l’effetto fiscale indotto si traduce in maggiori entrate fiscali pari a 12.174 milioni di euro.

    Il costo netto per lo Stato del superbonus 110%, relativamente  all’anno 2021, sarebbe pari dunque a 15.952 milioni di euro.
    Secondo il modello di stima presentato, l’effetto fiscale indotto dagli investimenti correlati al superbonus 110% è pari al 43,3% del costo lordo per lo Stato. 

    In pratica, spiega il documento,

    • per ogni euro speso dallo Stato in bonus edilizi, 
    • ne ritornano sotto forma di maggiori imposte 43,3 centesimi,

    così che il costo netto per lo Stato è pari a 56,7 centesimi,  mentre nelle Relazioni Tecniche ai diversi provvedimenti di legge,  secondo il modello RGS, il ritorno stimato è pari a non più di 5 centesimi ed il costo netto diventa di  circa 95 centesimi.
    In conclusione, il costo lordo per lo Stato della spesa indotta dal superbonus 110% nel 2021 sarebbe molto più ampio di quanto previsto e cioè 28.126 milioni di euro al posto di 6.788, quindi circa 21,4  miliardi in più, il costo netto sarebbe più alto di 9,5 miliardi di euro e cioè 16 miliardi di euro contro 6,5.

    Come ha spiegato Salvatore Regalbuto, Tesoriere del CNDCEC con delega alla fiscalità, lo scopo di questa ricerca è quello di offrire un contributo che possa consentire “valutazioni adeguate e scevre da posizioni preconcette” sul futuro del superbonus. 

    Secondo i commercialisti "Se la volontà sarà quella di garantire una maggiore stabilità dell’agevolazione per incentivare l’avvio di nuovi interventi sarà comunque necessario che l’aliquota della detrazione resti allettante e che siano confermate le opzioni alternative per lo sconto in fattura e la cessione del credito”. Allo stesso tempo, si dovrà giungere a una profonda semplificazione del quadro normativo di riferimento, preservando e valorizzando l’importante ruolo di garanzia dell’interesse pubblico svolto dai professionisti in varia misura coinvolti nel processo stesso”.

  • Enti no-profit

    Corrispettivi di ASD per formazione sport bambini: trattamento IVA

    Con Cosulenza giuridica n 7 del 23 dicembre 2022 le Entrate chiariscono il trattamento IVA applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni. 

    Le entrate, dopo un riepilogo normativo, specificano che, con riferimento al caso di specie, fino alla data del 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

    • nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
    • nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla circolare n. 18/E del 2018 con riferimento al predetto articolo 148, comma 3, del TUIR, che risultino tesserati:
      • della Federazione Sportiva Nazionale, 
      • dell'Ente di Promozione Sportiva 
      • o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo. 

    L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. Tali corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria. 

    Detta attività, infatti, come precisato dalla risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'articolo 10, numero 20), del citato d.P.R. n. 633 del 1972. 

    Decommerciarlizzazione attività ASD: chiarimenti delle entrate

    Inoltre, ai fini dell'applicazione della agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES sia fini IVA, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata alle clausole prescritte dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (cfr. circolare n. 18/E del 2018). 

    Infine, come, peraltro, chiarito dalla medesima circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

  • Redditi Diversi

    Premi erogati da stati esteri per meriti: il regime di tassazione

    Con il Principio di diritto n 4 del 23 dicembre l'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento sul trattamento fiscale applicabile ai premi erogati per particolari meriti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

    Le Entrate ricordano che, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte  sui  redditi approvato con decreto del Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, sono redditi  diversi,  se  non  costituiscono  redditi  di  capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese  commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione  alla qualità di lavoratore dipendente, tra gli altri, i premi «attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali».

    Il successivo articolo 69, comma 1, nel determinare la base imponibile dei redditi in esame prevede che «I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». 

    Tuttavia, viene specificato che, in deroga alla rilevanza reddituale di tali premi, l'articolo 34­bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce che i «premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari,  artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

    Le Entrate specificano che in  deroga alla generale tassazione,  il legislatore ha  previsto un regime di esenzione nel caso in cui i premi siano erogati a cittadini italiani da ''Stati Esteri'' o ''enti internazionali''

    Le somme erogate, quali premi per il  riconoscimento in ambito internazionale di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, da Stati esteri o enti internazionali a  favore di cittadini italiani sono, pertanto, esenti da imposizione ai sensi del citato 34­ bis del d.P.R. n. 601 del 1973. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Mezzogiorno: le novità per il 2023

    La Commissione Bilancio della Camera ha ultimato i lavori sugli emendamenti alla legge di bilancio 2023 in data 21 dicembre.

    Tra le altre novità annunciate, spicca quella relativa alle misure per il Mezzogiorno che il presidente Meloni ha concordato con i Ministri competenti.

    Dalla bozza degli emendamenti approvati si conferma quanto già annunciato con una nota del 9 dicembre del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

    Ecco la sintesi delle misure previste in legge di bilancio 2023 a favore delle imprese localizzate nel Mozzogiorno d'Italia:

    • si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Si provvede, altresì, a modificare il primo periodo del comma 108 della medesima legge, estendendo l’indicazione dell’ammontare degli oneri per il finanziamento del credito di imposta anche all’annualità 2023,
    • si provvede alla copertura degli oneri per il 2023, indicati in 1.467 milioni, posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale,
    • modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali). Conseguentemente, provvede alla copertura degli oneri per il 2023, che vengono indicati in 65,2 milioni, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027,
    • modificando l’art. 1, comma 185, della legge n.178 del 2020, si estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
    • modificando l’art. 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 2024.
  • Il Condominio

    Amministratori di condominio: novità per comunicazione interventi patrimonio edilizio

    Con Provvedimento n 470370 del 21 dicembre le Entrate modificano le specifiche tecniche, approvate con il provvedimento 14 febbraio 2022 n. 46900, relative alle comunicazioni dei dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.

    Viene specificato che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2022, le comunicazioni effettuate da parte degli amministratori di condominio sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019, 49885 del 19 febbraio 2021 e n. 46900 del 14 febbraio 2022. 

    Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti. 

    Di fatto viene inserito il nuovo codice intervento “32” per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’art. 119-ter del citato DL 34/2020 (introdotto dalla L. 234/2021, legge di bilancio 2022), che beneficiano della detrazione del 75%. 

    Ricordiamo che a norma dell'art 1 del provvedimento n 19969/2017 i soggetti obbligati alla trasmissione sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, con le modalità stabilite dal provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per approfondimenti leggi anche: Amministratori condominio 2017: invio dei dati per interventi edilizi.

    Con il nuovo provvedimento appunto le specifiche tecniche sono aggiornate al 2022.

    Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.