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Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA
Con l’ordinanza n. 2786, depositata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene sul trattamento IVA dell’assegnazione agevolata di immobili ai soci, chiarendo in modo puntuale quando, pur in presenza di un’operazione fuori campo IVA, sorge l’obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972.
La pronuncia riguarda le assegnazioni agevolate previste dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) in caso di scioglimento delle società non operative, ma i principi affermati assumono rilievo sistematico e risultano applicabili anche alle successive riproposizioni della misura (da ultimo, art. 1, comma 35 ss., L. 199/2025).
Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA
Nel caso esaminato, l’immobile era stato acquistato da un privato, senza esercizio del diritto alla detrazione IVA.
In sede di scioglimento agevolato, l’assegnazione ai soci è stata effettuata in applicazione dell’art. 1, comma 116, L. 296/2006, secondo cui tali operazioni “non sono considerate cessioni” ai fini IVA.
La Corte, tuttavia, amplia il ragionamento in chiave sistematica.
Richiamando l’art. 2, comma 2, n. 5) del DPR 633/72, conferma che sono soggette a IVA le destinazioni di beni a finalità estranee all’impresa (c.d. autoconsumo esterno), con esclusione dei beni per i quali non è stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto.
Pur essendo l’assegnazione ai soci formalmente disciplinata dal successivo n. 6) dell’art. 2, la Cassazione ne ribadisce l’assimilazione alla fattispecie dell’autoconsumo “esterno” prevista dal n. 5), proprio perché solo quest’ultima contiene l’espressa esclusione per i beni acquistati senza detrazione.
Si consolida così l’interpretazione estensiva già fornita dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 40/2002 e circ. n. 26/2016):
- l’assegnazione di un bene non è imponibile IVA se il bene non ha beneficiato del diritto alla detrazione, ad esempio perché acquistato da un privato, prima del 1972 o, nella disciplina vigente, perché oggettivamente escluso dal diritto alla detrazione (si pensi ai fabbricati abitativi).
Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda però il trattamento delle spese sostenute successivamente sull’immobile, in particolare lavori di trasformazione o ampliamento per i quali sia stata detratta l’IVA.
La Corte chiarisce che:
- l’assegnazione del bene rimane fuori campo IVA, se l’immobile era stato acquistato senza detrazione;
- tuttavia, l’imposta detratta sui lavori edilizi deve essere rettificataai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72, qualora:
- le spese siano incrementative del valore del bene, e
- la loro utilità non sia esaurita al momento dell’assegnazione.
La rettifica deve essere operata nel periodo di osservazione fiscale (per gli immobili, dieci anni), tenendo conto della quota residua di detrazione riferibile alla parte di utilità ancora esistente.
Il principio è coerente con la funzione dell’art. 19-bis2: evitare che un’imposta detratta in un contesto di utilizzo “imprenditoriale” rimanga definitivamente acquisita quando il bene viene destinato a finalità estranee all’impresa.
Un’ulteriore precisazione della Cassazione riguarda la natura degli interventi.
La rettifica presuppone che si tratti di lavori finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzazione dell’immobile (interventi incrementativi).
Diverso è il caso in cui:
- l’ampliamento integri la realizzazione di una nuova unità immobiliare, oppure
- la consistenza degli interventi sia tale da poter costituire una autonoma unità immobiliare, con proprie caratteristiche distintive ed economiche.
In tale ipotesi, la parte realizzata successivamente assume autonomia funzionale ed economica e deve essere assoggettata autonomamente a IVA in occasione dell’assegnazione.
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Fatture a cavallo d’anno: decisione UE ammette la retroattività
Con una sentenza del Tribunale dell’Unione europea, relativa alla causa T-689/24, pubblicata l'11 febbraio, pronuncia di estrema rilevanza si prevede che debba essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, anche nell’eventualità in cui il cessionario o committente sia venuto in possesso della fattura di acquisto nell’anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
Questra la sintesi della novità, vediamo ora maggiori dettagli del caso di specie, relativo alla delicata questione delle fatture a cavallo d'anno.
Fatture a cavallo d’anno: decisione EU ammette la retroattività
Con una pronuncia destinata a incidere sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea (Sezione pregiudiziale) ha chiarito che una norma nazionale non può impedire al soggetto passivo di detrarre l’IVA “nel periodo giusto” solo perché la fattura è stata ricevuta nel periodo d’imposta successivo, se però la fattura è comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione IVA.
Il caso nasce in Polonia (causa T-689/24, I. S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) e riguarda la detrazione dell’IVA su acquisti di gas ed energia elettrica: l’operazione è effettuata in un periodo, ma le fatture arrivano nel periodo successivo.
La questione è se la detrazione debba “slittare” automaticamente.
Il Tribunale rispondec di no, se al momento della dichiarazione la fattura c’è.
La sentenza ruota attorno a una distinzione che, nella pratica, fa tutta la differenza:
- il diritto a detrazione “sorge” quando l’IVA diventa esigibile (art. 167 Direttiva IVA).
- l’esercizio del diritto richiede il possesso della fattura (art. 178, lett. a) Direttiva IVA).
In altre parole: la fattura è una condizione formale per esercitare la detrazione, ma non può trasformarsi in un requisito che sposta in avanti la nascita stessa del diritto.
È proprio qui che il Tribunale va contro la regola nazionale oggetto di rinvio: una disciplina che collega il momento rilevante della detrazione non all’esigibilità dell’imposta, ma al periodo di ricezione della fattura, rischia di introdurre una condizione aggiuntiva non prevista dalla Direttiva IVA.
Il sistema IVA europeo si fonda su un’idea semplice: l’IVA deve gravare sul consumatore finale, non sull’operatore economico.
Per questo il diritto a detrazione è considerato un cardine del meccanismo IVA.
Se un soggetto passivo non può detrarre nel periodo in cui il diritto è sorto, pur avendo la fattura disponibile prima di presentare la dichiarazione, finisce per sopportare temporaneamente un costo finanziario (un’IVA “anticipata” che non dovrebbe pesare su di lui). Secondo il Tribunale, questo effetto è incompatibile con i principi di:
- neutralità dell’IVA (l’imposta non deve diventare un costo per l’impresa),
- proporzionalità (le misure nazionali non devono eccedere quanto necessario),
- e, nel ragionamento complessivo, con l’impostazione della Direttiva sull’immediatezza della detrazione.
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Affitti commerciali 2019 prorogati al 2025: spetta la cedolare?
Con la Risposta n. 34/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sul seguente questito:
- è possibile applicare la cedolare secca alla proroga del 2025 di un contratto C/1 stipulato prima del 2019?
La risposta delle entrate è negativa, vediamo però il dettaglio del quesito del contribuente e come replica l’Amministrazione finanziaria, con implicazioni operative per consulenti e proprietari.
Cedolare secca per affitti commerciali 2019 prorogati al 2025
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un immobile commerciale categoria C/1 locato con contratto stipulato il 1° agosto 2013.
Alla scadenza naturale del contratto, nel 2019, le parti hanno:
- prorogato il contratto per ulteriori 6 anni;
- esercitato l’opzione per la cedolare secca tramite modello RLI;
- applicato il regime sostitutivo previsto dalla legge di bilancio 2019.
Arrivati al 2025, in occasione di una nuova proroga, il proprietario chiede: È possibile continuare ad applicare la cedolare secca anche alla proroga 2025?
Secondo il contribuente, l’opzione esercitata nel 2019 dovrebbe ritenersi valida anche per la successiva proroga, richiamando l’art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018 e i chiarimenti forniti con la circolare 8/E/2019.
L’art. 1, comma 59, della legge 145/2018 ha introdotto in via transitoria la cedolare secca sugli affitti commerciali, con queste caratteristiche:
- applicabile ai contratti stipulati nel 2019;
- riferita a immobili categoria C/1 (negozi e botteghe);
- superficie non superiore a 600 mq (escluse pertinenze);
- aliquota del 21%;
- applicabile solo se non vi fosse, al 15 ottobre 2018, un contratto in corso tra gli stessi soggetti per lo stesso immobile.
Si trattava dunque di un regime temporaneo e circoscritto.
Nel 2019 l’Agenzia aveva chiarito che, per evitare disparità di trattamento, si poteva assimilare a “contratto stipulato nel 2019” anche:
- un contratto precedente,
- scaduto naturalmente nel 2019,
- e prorogato nello stesso anno.
Questa assimilazione, però, era limitata all’anno 2019, cioè al periodo di vigenza del regime transitorio.
Con la Risposta n. 34/2026, l’Agenzia afferma un principio chiaro:
- “Conseguentemente […] l’opzione per il regime facoltativo, già fruito in sede di proroga, nel 2019, di un contratto stipulato antecedentemente, non possa essere validamente esercitata in occasione di ulteriore proroga contrattuale nell’anno 2025.”
E infine conclude:
“[…] l’Istante non può esercitare l’opzione di accesso al regime, ormai non più vigente, in occasione dell’ulteriore proroga del contratto nell’anno 2025.”
Nel caso oggetto di interpello:
- il contratto è stato stipulato nel 2013;
- la cedolare è stata esercitata nel 2019 in sede di proroga;
- ma il regime transitorio è ormai esaurito.
Secondo l’Agenzia:
- l’assimilazione tra contratto prorogato nel 2019 e contratto stipulato nel 2019 valeva solo in costanza del regime transitorio;
- nel 2025 non è più vigente la disciplina agevolativa;
- non è possibile esercitare nuovamente l’opzione per la cedolare secca.
Di conseguenza, alla proroga del 2025 il contribuente non può continuare ad applicare il regime della cedolare secca.
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Forfettari e investimenti in start-up: requisiti di ammissione
Con la Risposta n 29 del 10.02.2026 le Entrate chiariscono che anche i contribuenti in regime forfettario possono fruire del credito d’imposta previsto dalla legge n. 162/2024 per gli investimenti in start‑up e Pmi innovative.
Forfettari e investimenti in start-up: requisiti di ammissione
I contribuenti forfettari non sono soggetti ad Irpef ordinaria, ma ad un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile a sua volta determinata secondo coefficienti di redditività sui ricavi.
Ne deriva che non è loro consentito ridurre l’ammontare dell’imposta utilizzando la detrazione.
In altri termini, trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, la detrazione per gli investimenti in questione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva.
L'Agenzia però, relativamente al caso di specie, ricorda che la legge 162/2024 ha introdotto un meccanismo che consente di fruire della detrazione per gli investimenti in Start up e Pmi innovative in caso di incapienza del contribuente beneficiario, cioè quando la detrazione spettante supera l’Irpef lorda dovuta.
Tale meccanismo consiste nella trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione tramite F24.
L'Agenzia chiarisce che la norma non pone limiti soggettivi e subordina l’agevolazione ad un’unica condizione: l’incapienza dell’imposta lorda Irpef rispetto alla detrazione spettante.
Pertanto, anche i soggetti in regime forfettario possono, in caso di incapienza dell'Irpef lorda dovuta, utilizzare il credito d'imposta dell'articolo 2 della legge n. 162/2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Inoltre, si precisa che la compensazione può anche avvenire con il debito per l’imposta sostitutiva.Con la risposta a interpello n 29/2026 viene chiarito che i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare il credito d’imposta per investimenti in start up e Pmi innovative, sia nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, sia in compensazione tramite modello F24, anche a riduzione dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario.
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Locazioni brevi: proroga per la nuova soglia per l’imprenditorialità
La legge di bilancio 2026 ha introdotto una novità per le locazioni brevi.
In particolare è stato ridotto a due appartamenti il limite oltre il quale scatta l'imprenditorialità della attività.
In proposito il Commercialisti hanno proposto un recente studio che ha fatto emergere le varie criticità della faccenda soprattuto per le locazioni a cavallo d'anno.
Per il dettaglio del Focus n 1/2026 di ANDC leggi qui.
Per risolvere quindi le problematiche interpretative di questa novità per le locazioni brevi e le varie casistiche, si parla di una norma emendativa alla norma della legge di bilancio da introdurre nel Decreto Milleprorghe in conversione in legge.
Locazioni brevi: proroga per la nuova soglia dell’imprenditorialità
Il regime fiscale delle locazioni brevi è disciplinato dall’art. 4 comma 1 e ss. del DL 24 aprile 2017 n. 50.
Il comma 3-bis della norma prevedeva l’emanazione di un regolamento per stabilire i criteri in base ai quali l’attività di locazione breve “si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa (….), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.
La disposizione è stata abrogata senza che il regolamento fosse emanato, e sostituita, con l’art. 1 comma 595 della medesima legge, dalla previsione, che a partire dall’anno 2021, della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale nel caso di destinazione alla locazione breve di oltre 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Dal 2026, come sappiamo dalla Legge di Bilancio, il criterio è stato ridotto a due appartamenti.
Numerose le difficoltà interpretative per applicare tale disposizione, ulteriormente aumentate dalla riduzione del limite per l’anno in corso senza una norma transitoria.
L'AIDC con il Focus n. 1/2026 ha interpretato varie crticità e tra quest ha indicato che il momento in cui scatta la presunzione di imprenditorialità è quello in cui si supera la soglia dei due appartamenti, a prescindere dal fatto che la locazione prosegua, anche se per pochi giorni, nell’anno successivo.
Ad esempio, se nell’anno 2026 proseguono tre locazioni brevi iniziate nel 2025, queste non farebbero scattare la presunzione di imprenditorialità in quanto iniziate in un esercizio in cui il limite numerico era più alto, ossia a quattro secondo la norma allora in vigore.
Lo stesso documento evidenzia come, se nel corso del 2026 il contribuente continuasse a stipulare nuovi contratti di locazione breve per tutti e tre gli appartamenti, ricadrebbe nell’attività imprenditoriale.
Tale ragionamento, in assenza di una norma transitoria che indichi una diversa decorrenza, deve però essere esaminato alla luce delle regole della imputazione dei redditi fondiari per competenza nei singoli periodi di imposta.
Potrebbe inoltre accadere che gli appartamenti siano prenotati, anche magari con il pagamento totale dell’affitto, nell’anno 2025 ma la decorrenza dei contratti sia nel 2026.
Le casisteche critiche sono numerose e per ovviare alle diverse difficoltà interpretative, è stato depositato un emendamento al Ddl. di conversionein legge del Milleproroghe, all’esame delle Commissioni alla Camera, che prevede il differimento di sei mesi (quindi al 1° luglio 2026), dell’applicabilità del nuovo limite di due unità, nonché una moratoria semestrale per chi superi per la prima volta la presunzione.
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IVA 2026: tutto pronto per l’invio
Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni da inviare entro il 30 aprile prossimo.
Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
dell’Imposta sul valore aggiunto:- Modello IVA/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
- dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- Modello IVA BASE/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Il giorno 11 febbraio sono state anche approvate le specifiche tecniche necessarie all'invio, scarica qui il file.
Modello IVA 2026: le principali novità
Il Modello IVA 2026 da inviare a partire dal 1° febbraio Reca le seguenti novità:
QUADRO VA
Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
QUADRO VE
Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
QUADRO VJ
Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30.
QUADRO VX
Nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Prospetto IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
QUADRO VW
Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo, è stato eliminato.Modello IVA 2026: modalità di invio
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
Il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- Modello IVA/2026 composto da:
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ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito
Il credito di imposta “Zes agricola” spetta anche agli agricoltori che adottano un regime di contabilità semplificata e determinano il reddito su base catastale in base all’articolo 32 del Tuir.
Lo conferma la Risposta a interpello n 25 del 9 febbraio.
ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito
In dettaglio si chiarisce che anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica.
Condizione necessaria e sufficianete è che essi rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.
Un imprenditore agricolo individuale, opera nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), l’impresa è qualificata come microimpresa e ha realizzato, tra gennaio e novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari destinati a migliorare capacità produttiva ed efficienza.Tali investimenti sono conformi al Regolamento (Ue) 2022/2472, che considera ammissibili gli investimenti volti a migliorare rendimento e sostenibilità dell’azienda agricola.
L'istante ha il dubbio se il regime di determinazione del reddito su base catastale e la contabilità semplificata, che applica, possano rappresentare un ostacolo all’accesso al credito d’imposta.
L'agenzia ricorda che il credito d’imposta Zes unica agricola è stato introdotto dal art 16 bis del decreto‑legge n. 124/2023.
L'agevolazione sostiene gli investimenti realizzati nelle regioni che compongono la Zes unica del Mezzogiorno, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue. Il DM del ministro dell’Agricoltura del 18 settembre 2024 ha definito modalità di accesso e criteri di ammissibilità.
Gli investimenti agevolabili comprendono l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.
L’articolo 2 del Dm 18 settembre 2024 stabilisce che possono accedere al credito le imprese agricole, forestali e quelle della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
Quindi, non vi è alcun collegamento tra la spettanza dell’agevolazione e il metodo di determinazione del reddito. Inoltre, non richiede di applicare alla contabilità il regime ordinario, né un particolare tipo di scritture contabili.
L’unico requisito è che l’impresa sia operativa nella Zes unica e rientri tra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, del decreto:
a) imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Tfue,
b) imprese attive nel settore forestale,
c) microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Sulla base del chiaro quadro normativo l’Agenzia ha, pertanto, concluso che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente (articolo 32, Tuir) possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica, anche se adottano la contabilità semplificata.
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