• La casa

    Iscritti AIRE e prima casa: spetta per immobile nel comune dove si studia

    Con la Risposta a interpello n 312/2025 le Entrate hanno chiarito un ulteriore caso per l'agevolazione prima casa degli iscritti AIRE.

    L'istante chiedeva se spettasse per l'immobile acquistato nel comune dove ha avuto il domicilio per motivi di studio, vediamo la replica ADE.

    Iscritti AIRE e prima casa: spetta anche per il comune dove si studia

    Con la risposta in oggetto le Entrate evidenziano che la persona trasferita dall’Italia all’estero per ragioni di lavoro può beneficiare delle agevolazioni prima casa anche quando la casa oggetto di acquisto sia ubicata nel comune in cui il contribuente ha svolto il suo percorso scolastico che non coincide con il comune di nascita né con l’ultima residenza in Italia.

    In pratica con questa interpretazione l'ADE estende l’ambito applicativo del criterio della «attività» svolta prima del trasferimento all’estero, includendovi espressamente l’attività di studio e riconoscendo che tale attività costituisce un indice oggettivo di radicamento territoriale idoneo a fondare il beneficio fiscale.

    Ricordiamo che l’agevolazione prima casa per i non residenti è disciplinata dalla nota II-bis alla Tariffa parte prima del testo unico dell’imposta di registro modificato dall’articolo 2, comma 1, del Dl 69/2023: i lavoratori trasferiti all’estero con almeno cinque anni di residenza o attività in Italia possono effettuare l’acquisto di un’abitazione con l’agevolazione prima casa se l’abitazione da acquistare è ubicata nel comune di nascita o nel comune in cui il soggetto trasferito all’estero aveva la sua residenza o svolgeva la sua attività prima della partenza dall’Italia. 

    Le Entrate, richiamando le Circolari n. 1/1994 e n. 19/2001, ribadiscono che il concetto di «attività» è ampio e comprende anche lo svolgimento di attività non remunerate, tra cui quelle scolastiche.

    L'istante del caso specifico è una persona che aveva frequentato scuole e università nel comune dove ha effettuato poi l’acquisto, maturando così un legame con il luogo che l’Agenzia ha considerato sufficiente per radicare il requisito territoriale. 

    La circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E ha chiarito che «Il beneficio fiscale, in ragione dell'intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio
    oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza […]»
    . Pertanto, «possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente: si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell'acquisto
    dell'immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione; abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo; abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.»

    L'Ade evidenzia che naturalmente per il beneficio occorre il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia per l’ottenimento dell’agevolazione, quindi:

    • l’impossidenza di altri diritti reali su immobili nel medesimo comune
    • la non titolarità (in tutto il territorio nazionale) di abitazioni acquistate con l’agevolazione prima casa.

    Si riconosce pertanto rilievo ai legami affettivi del contribuente con il territorio, in coerenza con la ratio del beneficio, destinato a sostenere il radicamento familiare e personale in Italia delle persone che, emigrate per motivi professionali, hanno sviluppato la propria carriera all’estero.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Detrazione IVA auto al 40%: proroga approvata dall’UE

    Con la Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europea l'Italia è autorizzata alla deroga ll’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare, 

    l'Italia è autorizzata per le detrazioni Iva al 40% sulle auto frino al 2028.

    Vediamo in dettaglio cosa specifica la decisione UE.

    IVA auto al 40%: proroga approvata dall’UE

    La Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europeaconsiderando che:

    • l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all’impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all’IVA;
    • la decisione 2007/441/CE (2) del Consiglio autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’IVA a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE sull’acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia interamente utilizzato a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, l’Italia richiede che i soggetti passivi non assimilino l’utilizzazione a fini privati dei veicoli dell’impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»);
    • la decisione 2007/441/CE scade il 31 dicembre 2025, 

    con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2025, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028

    Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettere del 29 e del 30 luglio 2025

    Nella decisione in oggetto si evidenzia che, l’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosse dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

    È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione 2007/441/CE

    La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.

    È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028.

  • Adempimenti Iva

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Con il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre le Entrate fissano le regole per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi delle ricarica per i veicoli elettrici, oltre ai termini entro cui provvedere, vediamo il dettaglio.

    L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 stabilisce, al comma 1-ter, che in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Il Provvedimento in oggetto contine regole e specifiche tecniche, scaricale qui.

    Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione

    Sono approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni relative alle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.
    Eventuali modifiche alle specifiche tecniche sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate con comunicazione apposita.

    In particolare, esse specificano che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi è obbligatoria per tutte le transazioni effettuate tramite stazioni di ricarica che non prevedono l'identificazione del cliente.
    Il documento inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore, in quanto soggetti passivi IVA, potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi.

    Con il provvedimento si stabilisce che i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 conservano elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
    I soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015, trasmettono esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, le informazioni ivi previste. Attenzione al fatto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate
    La trasmissione è effettuata a decorrere dalla data di attivazione del canale telematico che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Le informazioni relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 sono trasmesse entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
    Le informazioni suddette relative alle operazioni di cui all’articolo 2, comma 1-ter, del d.lgs. n. 127 del 2015 effettuate dal 1° gennaio 2026 e fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di attivazione del canale telematico sono trasmesse entro quarantacinque giorni dalla data di attivazione del canale.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Con il Provvedimento del 16 dicembre n 577031 si pubblicano le regole per il iversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore
    aggiunto del mese di dicembre 2025 da parte degli intermediari.

    Acconto IVA all’Erario: regole per il riversamento

    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025, tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 5 giorni lavorativi.
    Gli intermediari riversano entro le ore 14:50 del 31 dicembre 2025, sulla contabilità speciale, anche in deroga ai termini di riversamento previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 24 e 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 giorni lavorativi.
    Gli intermediari si attengono ai termini previsti nelle convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 per il riversamento delle somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto il 29 dicembre 2025 tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del provvedimento in esame è data facoltà agli intermediari di dar luogo o meno alla prenotazione dei bonifici da regolare il 31 dicembre 2025.

    Per le somme riversate nei termini di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, del provvedimento in esame, restano ferme le modalità convenzionali e gli standard tecnici di cui al manuale VEUN, in vigore alla data, per la rendicontazione in via telematica dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.

    Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, le somme versate dai contribuenti a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto di cui ai punti 2.1 e 2.2, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 2.5, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia delle entrate entro la medesima data.
    La Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme riversate il 31 dicembre 2025, ai sensi dei punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, per l’imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap. 1203/1) nella stessa data.

    Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente provvedimento le somme affluite il 31 dicembre 2025 sulla contabilità speciale e relative ai versamenti eseguiti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP).

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative

    Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
    delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.

    Cessione della clientela: la corretta tassazione

    La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza. 

    La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.

    Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024. 

    L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.

    L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA

    La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.

    Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale

    Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.

    Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.

    Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.

    Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa

    Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.

    Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

    Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.

    Pertanto:

    • la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
    • i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
    • non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.

    Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative

    L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente

    Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.

    In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:

    • il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
    • il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.

    In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:

    • emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
    • mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
    • tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
    • applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
    • non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: domande dal 18 dicembre

    Il MIMIT ha pubblicato i bandi delle misure agevolative per PMI:

    • Bando Marchi+
    • Bando Brevetti+
    • Bando Disegni+

    Quest'anno il calendario parte da novembre e termina in dicembre.

    La misura Disegni+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

    La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2025 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.

    Ti consigliamo: Registrazione del marchio e tutela del Brand | Webinar

    Bando Disegni+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

    • avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    • avere sede legale e operativa in Italia;
    • essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
    • non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    • non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    • essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
    • essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

    Bando Disegni+: presenta la domanda dal 18 dicembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che verranno successivamente indicate.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

  • Enti no-profit

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi  d'impresa,  sport  e imposta sul valore aggiunto. 

    Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.

    Tra le norme quella che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.

    Vediamo maggiori dettagli.

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Il decreto legislativo, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

    Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata, inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea. 

    In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

    Il Sottosegretatio Mantovano a margine del Cdm ha commentato che: "è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione"

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, lo schema di norma in esame intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.

    La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.

    In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

    L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024. 

    Con l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025; da ultimo, l’applicazione del citato articolo 5, comma 15-quater è stata prorogata al 1° gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202. 

    La proroga è in linea con le osservazioni di cui alla lettera a) del parere della 6^ Commissione (Finanze) del Senato e di cui alla lettera b) del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, con le quali è stato chiesto al Governo di valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali.