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Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF
Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il MEF annuncia che, in data 17 settembre, all’unanimità in commissione bilancio del Senato è stata approvata la risoluzione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) che prende il posto della Nadef.
Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF
La riforma delle regole della governance economica europea ha modificato l’impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell’Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine.
Alla luce di queste innovazioni normative, il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare al posto del Documento di economia e finanza (DEF), il Documento di finanza pubblica (DFP), esaminato e approvato dalle Camere lo scorso aprile e successivamente inviato alle istituzioni europee.
Viene così definita la disciplina da applicare al documento di finanza pubblica che le Camere saranno chiamate a esaminare in vista della predisposizione della manovra 2026-28.
Entro il 2 ottobre 2025 viene trasmesso alle Camere, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) per il successivo triennio, che contiene:
- l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel Documento di finanza pubblica 2025 (DFP 2025), macroeconomiche e di finanza pubblica, del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell’aggregato di spesa netta con indicazioni sull’andamento delle componenti sottostanti, del saldo di cassa del settore statale;
- il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio; l’articolazione delle misure di prossima adozione nell’ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari;
- l’aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.
Nel Documento programmatico di bilancio e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio (NTI), per il periodo di riferimento, tra le altre cose, verrà dato conto delle componenti dell’aggregato della spesa netta; nella NTI, verrà data evidenza del conto economico programmatico delle Amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore; verrà aggiornato, dove necessario, l’elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio indicati nel DFP 2025; il DPFP sarà corredato di una relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile.
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Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi
Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.
Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata
L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.
La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali.
In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:
- il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
- la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
- ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.
L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.
L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.
Il chiarimento risiede in due punti:
- l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
- qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.
Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.
La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco
A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui:
«L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze:
- la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato;
- la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».
Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.
Accollo tributario vietato e sanzioni
Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:
- obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
- applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
- possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.
Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.
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Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: si paga dal 1° gennaio prossimo
Con il Provvedimento n 350617 del 19 settembre le Entrate fissano le regole per aderire al ravvedimento speciale 2019-2023, riservato ai soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026, e i relativi termini per pagare.
In particolare, l’opzione di adesione deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026.
Nel caso di pagamento rateale esso è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.Vediamo chi può aderire e come.
Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: chi può aderire
Possono adottare il ravvedimento i soggetti che aderiscono entro i termini di legge al concordato ossia entro il 30 settembre, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e che nelle annualità:
- hanno applicato gli ISA;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19,
introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; - ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
decreto-legge n. 50 del 2017; - ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non
rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento.
I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono
adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Ravvedimento per aderenti al CPB 2025-2026: modalità di adesione
Per l’adozione del ravvedimento l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della
prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che verranno istituiti con successiva
risoluzione.
Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive
da parte della società o associazione; - delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della
società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del decreto-legge.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
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Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Con il Decreto MASE del 4 agosto 2025, il legislatore ha aggiornato la disciplina del Conto Termico 3.0, lo strumento che sostiene interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’obiettivo dichiarato (art. 1) è rendere più semplice e mirata l’agevolazione, favorendo decarbonizzazione, innovazione tecnologica e riqualificazione del patrimonio edilizio.Rispetto alla versione del 2016, il nuovo decreto amplia il perimetro dei soggetti ammessi e rafforza il ruolo delle reti energetiche, oggi centrali nella transizione ecologica.
Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Il decreto prevede incentivi dedicati agli interventi su reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c) e d) riconosce contributi per:
- sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa ad alta efficienza, anche in combinazione con pompe di calore;installazione di impianti solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling,
- destinati a processi produttivi o all’immissione in reti di teleriscaldamento/raffrescamento.
Per impianti sopra i 200 kW o campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore, così da garantire trasparenza e monitoraggio dei consumi.
La norma intende rafforzare la sostenibilità delle reti, premiando gli investimenti che riducono l’uso di combustibili fossili e favoriscono l’autoproduzione da rinnovabili.
Per i professionisti, la sfida è integrare correttamente i requisiti tecnici con le pratiche amministrative, spesso complesse in presenza di più soggetti coinvolti.
Le disposizioni valide per tutte le agevolazioni del decreto, comprese quelle per le reti, fissano i criteri di accesso:
- soggetti ammessi (artt. 4 e 7): amministrazioni pubbliche, soggetti privati in ambito terziario e residenziale, enti del Terzo Settore. Sono ammesse anche forme aggregate come consorzi e reti di imprese.
- condizioni di ammissibilità (art. 10): gli interventi devono riguardare edifici dotati di impianto di climatizzazione preesistente e devono utilizzare apparecchi nuovi o ricondizionati certificati.
- intensità dell’incentivo (art. 11): fino al 65% delle spese ammissibili. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti è prevista la copertura fino al 100%.
- durata e rateizzazione: gli incentivi vengono erogati in rate costanti di 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento (Tabella 1).
- accesso alla misura (art. 14): tramite Portaltermicodel GSE, con due modalità:
- accesso diretto, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
- prenotazione preventiva, utile per PA e soggetti che si avvalgono di ESCo.
- adempimenti documentali (artt. 15 e 18): in alcuni casi è richiesta la diagnosi energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica. Il Soggetto Responsabile deve conservare fatture, ricevute e documentazione per tutta la durata dell’incentivo e i cinque anni successivi.
Si rimanda al decreto con tutte le altre norme che regolamentano il Conto Termico 3.0, leggi qui, per tutti i dettagli.
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Fondo Transizione industriale: nuovo sportello dal 17 settembre
Con decreto direttoriale MIMIT del 18 luglio, si attiva il nuovo sportello per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, in attuazione dell’investimento M2C2 – 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.
Le risorse disponibili ammontano a circa 135 milioni, somma residua non utilizzata nella precedente edizione del bando (decreto direttoriale 23 dicembre 2024), a valere sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di incentivare l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Tale importo potrà essere eventualmente incrementato con ulteriori risorse, anche di provenienza comunitaria.
Fondo Transizione industriale: riepilogo delle regole
Il MIMIT ricorda che gli investimenti oggetto di agevolazione devono prevedere costi ammissibili compresi tra 3 e 20 milioni di euro e riguardare interventi finalizzati a:
- efficientamento energetico,
- produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo,
- riduzione del consumo di acqua, della quantità di materie prime e semilavorati utilizzati e/o dei rifiuti conferiti in discarica.
L’intensità dell’aiuto sarà modulata in funzione della natura e della localizzazione dell’investimento, oltre che della tipologia dei costi.
Sono previste due riserve specifiche in favore dei progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (il 40% delle risorse stanziate) e delle imprese energivore (il 50% delle risorse stanziate).
Ai fini dell’ammissibilità, è richiesta la presentazione di una relazione tecnica in forma di perizia asseverata, redatta secondo lo schema disponibile sul sito di Invitalia e potrà essere predisposta da:
- geologi,
- ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento;
- esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo;
- i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo.
Al momento della presentazione della domanda, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Attenzione al fatto che a differenza del precedente bando, non è più concessa la possibilità di richiedere l’attivazione nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo Ucraina, regime ormai prossimo alla scadenza (31/12/2025).
Al termine dell'attività istruttoria, e tenuto conto delle risorse disponibili, Invitalia redigerà una graduatoria entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello.
La graduatoria indicherà le domande ammissibili e finanziabili, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, nonché le domande non ammissibili
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730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
La detrazione dedicata ai lavoratori dipendenti riguarda chi si trasferisce in un’altra località per motivi di lavoro.
In questi casi può capitare di dover prendere in affitto una nuova casa in altro comune e il legislatore ha previsto un’apposita agevolazione, che consiste in una detrazione forfetaria specificamente dedicata ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e che siano titolari di un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale.
Il beneficio si applica per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza e spetta anche ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
Ai fini della detrazione per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro, utilizzando il Modello 730, l’agevolazione va indicata al rigo E72.

Attenzione al fatto che la detrazione forfetaria va rapportata al numero di giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed è pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Si evidenzia che nel calcolo del reddito complessivo rientrano anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca
- i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- la quota di agevolazione Ace
- le mance dei lavoratori dipendenti impiegati in strutture ricettive, bar e ristoranti, sottoposte alla specifica imposta sostitutiva
- e, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture
Ricordiamo che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le disposizioni per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Detrazione per il trasferimento per lavoro: condizioni per averla nel 730
La detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza in un altro comune spetta a condizioni che:
- il contribuente che si è trasferito deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente,
- deve essere titolare di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale.
Relativamente al primo requisito, il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
Sono invece esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La detrazione spetta anche nel caso di trasferimento della residenza all’estero e nell’anno del trasferimento il contribuente avrà diritto alla detrazione in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia.
Per le annualità successive potenzialmente agevolabili, se non risulta più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare della detrazione, dal momento che le detrazioni per canoni di locazione dell’articolo 16 del Tuir non rientrano tra le detrazioni che possono diminuire l'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti.
Per quanto riguarda il secondo requisito,occore evidenziare che il contratto di locazione può essere di qualunque tipo, purché adibito a un’unità immobiliare da considerare abitazione principale.
Infine, per il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, essa deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione e:
- il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri
- e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.
I due elementi devono essere rispettati contestualmente.
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Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge
La Cassazione con l'Ordinanza n. 24536/2025 si è pronunciata su un ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento emessi dal Fisco nei confronti di una s.r.l. e del suo socio unico, con i quali è stato contestato un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, derivante dall'omessa dichiarazione di una parte dei ricavi.In materia di imposte sui redditi, vige il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili eventualmente conseguiti dall'ente.Pertanto, non è richiesta la prova di effettivi trasferimenti patrimoniali, né la tracciabilità delle somme, poiché la preseunzione si fonda sulla particolare struttura della compagine sociale.L'onere della prova contraria grava sul socio, il quale deve dimostrare che i maggiori utili non sono stati percepiti, in quanto reinvestiti, accantonati o attribuiti ad altri soggetti.Vediamo i dettagli della causa.
Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge
Le Entrate hanno presentato ricorso per Cassazione dopo che la Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione regionale avevano ridimensionato le pretese fiscali di alcuni avvisi di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria ha denunciato tre errori di diritto commessi dal giudice d’appello:
- mancata sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.), nonostante la pendenza della causa parallela sulla società.
- motivazione apparente della sentenza, ritenuta nulla per carenza di spiegazioni logico-giuridiche (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.).
- errata applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti, tipica delle società a ristretta base (D.P.R. 600/1973 e TUIR).
In particolare, si sosteneva che il giudice regionale avesse considerato definitive le decisioni favorevoli alla società, quando in realtà erano ancora oggetto di giudizio, e che avesse richiesto prove inesistenti sulla tracciabilità bancaria dei presunti utili distribuiti al socio.
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta la gestione processuale (nessuna sospensione necessaria) e sufficiente la motivazione della sentenza regionale.
Il primo motivo è infondato poichè la Corte ha già chiarito che nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il suo passaggio in giudicato, oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Inoltre per il secondo motivo la Corte ha chiarito che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento.
La Cassazione ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo la fondatezza delle doglianze dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunzione di distribuzione degli utili. La Corte ha ribadito che:
- nelle società a ristretta base partecipativa, la legge consente di presumere che i maggiori utili accertati dall’Amministrazione siano stati distribuiti ai soci;
- l’onere della prova si sposta sul socio, che deve dimostrare il contrario, cioè che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o percepiti da altri soggetti;
- non è necessario dimostrare passaggi di denaro tracciabili: la natura occulta degli utili rende improbabile l’esistenza di riscontri bancari.
Il punto centrale è che la società aveva un unico socio, con partecipazione al 100%.
In questi casi, la presunzione di percezione degli utili è ancora più forte: non si può invocare la mancanza di prove documentali per sottrarsi all’imposizione.
Nei confronti delle società a ristretta base (anche unipersonali), il Fisco può presumere la distribuzione degli utili extracontabili.
Il socio non può limitarsi a negare la percezione, ma deve dimostrare concretamente che i maggiori utili non gli siano stati attribuiti, le contestazioni fondate sull’assenza di tracciabilità bancaria non sono idonee a superare la presunzione.
La vicenda conferma quindi un principio operativo essenziale ossia che la difesa del socio unico richiede elementi probatori solidi, capaci di superare la presunzione legale, altrimenti l’accertamento del Fisco troverà conferma.