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Pagamenti POS: non ci sarà più l’obbligo sotto i 30 euro
Il CdM ha approvato in data 21 novembre la bozza del DDL di Bilancio 2023 che passa ora in Parlamento.
Nella Manovra per il 2023, tra l'altro, si prevede di cancellare l'obbligo di accettare pagamenti elettronici al di sotto di 30 euro.
Ricordiamo che al momento vi è l’obbligo per tutti gli esercenti e commercianti che erogano prodotti e servizi di far pagare i clienti tramite POS, ad eccezione dei tabaccai per alcuni generi, e che con il precedente Governo Draghi, dal 30 giugno 2022 sono divenute operative anche le relative sanzioni per chi non adempie.
Per approfondimenti leggi anche:
- Pagamenti POS: chiarimenti sulle sanzioni per chi non le accetta
- Pagamenti e tabaccai: in contanti per monopoli, bollati e postali
Ora, con la bozza della Legge di Bilancio 2023, intervenendo, sull’articolo 15 del DL n. 179 del 2012, si dovrebbe prevedere, un’eccezione all’obbligo di accettare carte e bancomat anche per le transazioni inferiori a 30 euro.
Per esercenti e professionisti scatterebbe l’obbligo di far pagare con bancomat e carte solo per importi sopra i 30 euro.
Per quanto riguarda invece le sanzioni e gli interessi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con provvedimento da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio introduca nuovi criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse.
Nelle more dell’adozione di tale atto, vengono sospesi tutti i procedimenti e i termini per l'adozione delle sanzioni legate alla violazione dell’obbligo
Attenzione al fatto che, con la stessa norma, l'art 68 del DDL di Bilancio 2023, si dovebbe prevedere l’innalzamento a 5.000 euro del tetto al contante.
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Autodichiarazione Aiuti Covid: istruzioni di Assonime per la scadenza del 30.11
Il 30 novembre scade il termine per la presentazione della Dichiarazione degli aiuti di stato covid.
Assonime, associazione delle società italiane per azioni, ha pubblicato la Circolare n 28 del 25 novembre con chiarimenti sull'adempimento che ha creato non pochi problemi ai contribuenti.
Vediamo una panoramica del suo contenuto dall'indice:
- Introduzione p. 4 1.
- Inquadramento dell’autodichiarazione nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato Covid 19 p. 6 2.
- Le misure di aiuto del “regime ombrello” p. 9 2.1
- La decisione della Commissione europea di approvazione del “regime ombrello” p.13 3.
- Autodichiarazione p.15 3.1
- Dati necessari per il Registro nazionale degli aiuti di Stato p.16 4.
- Soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione p.16 5.
- Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione p.18 6.
- Contenuto dell’autodichiarazione p.19 6.1
- Autodichiarazione per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 p.25 6.2
- Autodichiarazione per aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 p.26 6.3
- Rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 p.29 6.4
- Data di concessione della misura di aiuto p.33 6.5
- Modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali p.34 6.6
- Alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle entrate p.37 6.7 (In proposito ti consigliamo Autodichiarazione aiuti di stato: nuovi chiarimenti e istruzioni delle Entrate del 22.11)
- Interessi da recupero p.42 7.
- “Impresa unica” (quadro B) p.44 8. Quadro C dell’autodichiarazione p.49
La Circolare analizza l’autodichiarazione che deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea nell’emergenza Covid-19.
Dopo aver inquadrato l’adempimento nell’ambito delle regole europee sul controllo degli aiuti di Stato, il documento Assonime illustra in particolare le modalità con cui le imprese devono attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l’accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.
Assonime si sofferma su alcuni punti potenzialmente critici, come ad esempio il criterio per individuare l’aiuto da restituire oppure la nozione di «impresa unica» e le implicazioni del concetto europeo di entità economica, che impatta sull’autodichiarazione.
Infine, il documento si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell’impresa unica subisca dei cambiamenti.
Si rimanda alla consultazione del documento Assonime per tutti i dettagli.
Infine ti consigliamo l'approfondimento intitolato: Autodichiarazione Aiuti Covid al rush finale: la scadenza il 30 novembre per un quadro di dettaglio dell'adempimento in scadenza.
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Modelli dichiarativi 2022: aggiornamento dei software delle Entrate
Con notizie pubblicata in data 24 novembre sul sito della propria rivista online, Fiscooggi, le Entrate informano di un pacchetto di applicazioni informatiche aggiornate peri modelli dichiarativi.
In particolare, si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibile gli update di dodici software per procedere alla redazione e alla successiva verifica dei modelli dichiarativi 2022 relativi a:
- Redditi Persone fisiche (compilazione e controllo),
- Enti non commerciali (compilazione e controllo),
- Società di capitali (compilazione e controllo)
- Società di persone (compilazione e controllo),
- Irap (compilazione e controllo)
- Consolidato nazionale e mondiale (compilazione e controllo)
La stessa agenzia spiega i motivi dell'aggiornamento dei software e in particolare si specifica che:
- per quanto riguarda i Modelli Redditi, con l’aggiornamento è stata prevista la possibilità di indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
- per l'Irap, l'aggiornamento concerne il controllo relativo al rigo IS80, consentendo l’inserimento del codice 62
- per il Cnm è possibile il controllo relativo al campo dell’“Eccedenza imposta nazionale” nel quadro NE in relazione all’aliquota massima del periodo di imposta.
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IMU settore spettacolo: esenzione seconda rata 2022 nel DL Aiuti quater
I commi 1 e 2 dell'art 12 del Decreto n 176 noto come decreto aiuti quater, pubblicato in GU n 270 del 18 novembre 2022, prevedono l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo.
Sinteticamente, la norma, di carattere interpretativo, conferma che per il 2022 la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti/spettacoli ma a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi
Seconda rata IMU 2022 settore spettacolo: a chi spetta l'esenzione e perchè
Ricordiamo che, l’articolo 78,comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,n.104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n.126, ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per:
- gli immobili indicati al comma 1, lettera d), del medesimo articolo 78, ovvero gli immobili rietranti nella categoria catastale D/3 destinatia spettacoli cinematografici, teatri e sale perconcerti e spettacoli,
- a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Con la comunicazione C(2021) 8442 del18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al«Quadro temporaneo per le misure di aiutodi Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19», prorogandone l’efficacia al 30 giugno 2022.
La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del12 maggio 2022).
Alla luce di quanto sopra, essendo venuta meno l’incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell’introduzione della disposizione, il comma 1 è volto a chiarire il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.
Con il comma 2 si chiarisce che a seguito della riconduzione in regime de minimis della seconda rata dell’IMU per il 2022 la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Sostanzialmente l'art 12 del DL Aiuti quater reca una norma di interpretazione autentica in riferimento alle esenzioni IMU per il settore dello spettacolo e si di dispone che tali previsioni devono interpretarsi nel senso che la seconda rata dell’IMU per l’anno 2022 non è dovuta nel rispetto del Regolamento Ue 18 dicembre 2013 n. 1407 relativo all’applicazione degli artt 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
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Strumenti di trasmissione, memorizzazione corrispettivi: credito di imposta 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 270 del 18 novembre 2022 il D.L. 176/2022 con diverse novità in materia fiscale e di sostengo per famiglie e imprese.
Tra le altre misure, vi è anche un incentivo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
In particolare, l'art 8 del DL Aiuti Quater prevede la concessione di un contributo per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell’anno 2023.
Credito di imposta registratori di cassa 2023
Il DL n 176 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta:
- pari al 100% della spesa sostenuta
- entro il limite massimo di 50 euro per ciascuno strumento di memorizzazione e trasmissione
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale” senza applicazione dei limiti annuali:
- per le compensazioni di tributi e contributi
- per crediti d’imposta riportati nel quadro RU per 250.000 euro
La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.
Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.
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Scioglimento giudiziale unione civile: esenzione per gli atti di trasferimento immobili
Con Risposta a interpello n 573 del 24 novembre le Entrate chiariscono dubbi sullo Scioglimento giudiziale delle unioni civili.
Si discute della applicabilità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 che prevede una esenzione dalle imposte per i relativi trasferimenti immobiliari anche alle unioni civili.
L'istante, in qualità di Notaio che redige l'atto specifica che i signori Tizio e Caio hanno acquistato la piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione, in forza di atto di compravendita ricevuto dallo stesso Notaio.
In tale atto, gli stessi hanno dichiarato di essere uniti civilmente, con unione trascritta nel Registro delle Unioni Civili, e di aver operato la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni chiedendo di fruire delle agevolazioni ''prima casa''.
In seguito, gli stessi hanno intrapreso le procedure per lo scioglimento dell'unione civile con predisposizione dei relativi accordi a contenuto patrimoniale, che includeranno il trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro, senza corrispettivo alcuno.
Il Notaio, facendo presente di dover ''ricevere l'atto portante il trasferimento di diritti immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, attuativo di accordi di patrimoniali, dunque 'funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi' dell'unione civile'', chiede se sia applicabile al caso in esame l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale stabilisce che ''Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, diregistro e da ogni altra tassa''.
Scioglimento giudiziale unione civile: esenzione atti di trasferimento immobiliari
Le unioni civili sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la ''Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze', che all'articolo 1, istituisce ''l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione'' e ne comporta il riconoscimento giuridico finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, il successivo comma 20 stabilisce che ''le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso''.
In relazione allo scioglimento dell'unione civile il comma 25 del medesimo articolo 1 prevede che si applichino le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. ''negoziazione assistita'' (decreto legge n. 132 del 2014).
L'agenzia ritiene che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a ''tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio''.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Scioglimento giudiziale unione civile: agevolazione prima casa
In tema di agevolazione ''prima casa'', si richiama la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.2.nella quale (dopo aver chiarito che il trasferimento al coniuge dell'immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimentodel matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è sente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi del citato articolo 19 della legge n 74 del 1987), è stato precisat che se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione ''prima casa'', se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.
Allegati: -
Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole delle Entrate
Con Provvedimento ADE del 24 novembre vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire:
- le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019,
- le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
Clicca qui per gli allegati A, B, C
Inoltre, con il provvedimento vengono previsti nuovi servizi ai contribuenti utili a evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, e ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell’elenco B per il calcolo del bollo dovuto.
Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole
Ricordiamo che:
- con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
L'art 14 del DL 124/2019 ha richiesto che fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell’adozione di misure in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.
Il Garante ha sottolineato più volte gli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche data la presenza all’interno delle stesse di contenuti utili non soltanto ai fini fiscali, ma che ad esempio, i rapporti “fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo”.
Con il parere n. 454/2021 suddetto, il Garante aveva condizionato ad alcune specifiche condizioni la propria approvazione .
Ad esempio:
- i campi delle fatture elettroniche riguardanti il settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell’archivio dei “dati fattura integrati”,
- i controlli fiscali sui consumatori finali, basati sulle informazioni presenti nei file XML, avrebbero dovuto essere avviati “esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali”, poste preliminarmente in essere nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.
Pertanto al fine di recipere quanto specificato, con il presente provvedimento viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.