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Iscrizione al RUNTS Reti associative: termine ridotto con modelli standard di statuto
Con Avviso n. 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, il Ministero si indirizza alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS.
In particolare, si forniscono indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.
Viene precisato che, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e procede poi entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS.
Le istanze di approvazione dei modelli standard, compilate utilizzando l'apposita modulistica devono essere:
- sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
- corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf),
- trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected].
I modelli di statuto standard approvati con Decreto direttoriale saranno pubblicati sulla pagina del ministero con l'indicazione della rete associativa proponente, e potranno essere utilizzati dagli aderenti alla rete ai fini dell'iscrizione al RUNTS o successivamente.
Dettagliando, l'avviso ricorda che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.
Alla luce della richiamata disposizione l'avviso destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale.
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Definite modalità operative per prosecuzione transitoria depositi fiscali
Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2023 che interviene sulle modalità attuative dell’articolo 23, comma 12, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
In particolare, a seguito delle modifiche apportate con il DL 21/2022, viene previsto che qualora non sussistano le condizioni del comma 4, articolo 23 del TUA, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può sospendere l’autorizzazione dell’esercente ad operare in regime di deposito fiscale.
Nella suddetta ipotesi, il depositario può presentare apposita istanza alla competete Agenzia al fine di proseguire l’attività per ulteriori 12 mesi.
Con il Decreto in commento sono state definite le modalità operative.
Definite modalità operative per prosecuzione transitoria dei depositi fiscali
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ipotesi in cui, a seguito della periodica verifica della permanenza dei requisiti, dovesse riscontrare il venir meno anche solo uno dei requisiti previsti dalla dal comma 4, dell’articolo 23 del TUA provvede a notificare apposita comunicazione con la quale rende noto al depositario quali sono gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni previste dalla norma.
L’esercente ha 20 giorni di tempo per:
- presentare elementi che provino la sussistenza delle condizioni; ovvero
- presentare l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi prestando adeguata garanzia da sottoporre alla valutazione dell’Ufficio competente.
In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.
All’articolo 3 del Decreto in esame viene precisato che l’eventuale garanzia presentata dall’istante deve essere di un importo pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale relativi al mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione.
Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione in via transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale, l’Ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4 del TUA, e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, provvede a revocare l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.
Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione, l’Ufficio verifichi, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvederà a darne apposita comunicazione all'esercente.
Allegati: -
Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure
Per la situazione di emergenza creatasi con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio una bozza di decreto con le prime misure di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.
Successivamente è stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.
Vedi il Comunicato stampa emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo con il dettaglio delle misure
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.
Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate
Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.
Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
L'ambito territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo
Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari
Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti
- bonus di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni, fino a un massimo di 3mila euro
- dimezzamento degli oneri contributivi dei dipendenti
- nuovo strumento di sostegno salariale per i lavoratori di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale
- per gli impianti sportivi, un fondo ad hoc di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute
- contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili».
- 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT
Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.
Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato
I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza del decreto legge integrata con le decisioni del CDM 25 maggio sono
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA
COMUNE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE
ARGENTA
Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO
BOLOGNA
Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO
BORGO TOSSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
BO
BUDRIO Vedrana
Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso
BO
CASALFIUMANESE
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL DEL RIO
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO
CASTEL MAGGIORE
Limitatamente alle frazioni di Castello
BO
CASTEL SAN PIETRO TERME
Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO
CASTENASO
Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO
DOZZA
Limitatamente al capoluogo
BO
FONTANELICE
Tutto il territorio Comunale
BO
IMOLA
Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO
LOIANO
Tutto il territorio Comunale
BO
MEDICINA
Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO
MOLINELLA
Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO
MONGHIDORO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONTE SAN PIETRO
Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO
MONTERENZIO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONZUNO
Tutto il territorio Comunale
BO
MORDANO
Tutto il territorio Comunale
BO
OZZANO DELL'EMILIA
Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO
PIANORO
Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO
SAN LAZZARO DI SAVENA
Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO
SASSO MARCONI
Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO
VALSAMOGGIA
Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC
BAGNO DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
BERTINORO
Tutto il territorio Comunale
FC
BORGHI
Tutto il territorio Comunale
FC
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENA
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENATICO
Tutto il territorio Comunale
FC
CIVITELLA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
DOVADOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLI'
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLIMPOPOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
GALEATA
Tutto il territorio Comunale
FC
GAMBETTOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
GATTEO
Tutto il territorio Comunale
FC
LONGIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
MELDOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
MERCATO SARACENO
Tutto il territorio Comunale
FC
MODIGLIANA
Tutto il territorio Comunale
FC
MONTIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
PORTICO E SAN BENEDETTO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREDAPPIO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREMILCUORE
Tutto il territorio Comunale
FC
ROCCA SAN CASCIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
RONCOFREDDO
Tutto il territorio Comunale
FC
SAN MAURO PASCOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
SANTA SOFIA
Tutto il territorio Comunale
FC
SARSINA
Tutto il territorio Comunale
FC
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
SOGLIANO AL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
TREDOZIO
Tutto il territorio Comunale
FC
VERGHERETO
Tutto il territorio Comunale
RA
ALFONSINE
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNACAVALLO
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNARA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
RA
BRISIGHELLA
Tutto il territorio Comunale
RA
CASOLA VALSENIO
Tutto il territorio Comunale
RA
CASTEL BOLOGNESE
Tutto il territorio Comunale
RA
CERVIA
Tutto il territorio Comunale
RA
CONSELICE
Tutto il territorio Comunale
RA
COTIGNOLA
Tutto il territorio Comunale
RA
FAENZA
Tutto il territorio Comunale
RA
FUSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
RA
LUGO
Tutto il territorio Comunale
RA
MASSA LOMBARDA
Tutto il territorio Comunale
RA
RAVENNA
Tutto il territorio Comunale
RA
RIOLO TERME
Tutto il territorio Comunale
RA
RUSSI
Tutto il territorio Comunale
RA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
Tutto il territorio Comunale
RA
SOLAROLO
Tutto il territorio Comunale
RN
MONTESCUDO
Tutto il territorio Comunale
RN
CASTELDELCI
Tutto il territorio Comunale
RN
SANT'AGATA FELTRIA
Tutto il territorio Comunale
RN
NOVAFELTRIA
Tutto il territorio Comunale
RN
SAN LEO
Tutto il territorio Comunale
REGIONE MARCHE:
provincia di Pesaro e UrbinoFano,
Gabicce Mare,
Monte Grimano Terme,
Montelabbate,
Pesaro,
Sassocorvaro
UrbinoTutto il territorio Comunale REGIONE TOSCANA
città metropolitana di FirenzeFirenzuola,
Marradi,
Palazzuolo sul Serio
LondaTutto il territorio Comunale -
ISA 2023: chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare n 12 del 1 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sugli ISA 2022 in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.
Il documento affronta un corposo riepilogo delle regole ISA 2023 con le principali novità intervenute a seguito del DL n 73/2022 come specificate con il seguente indice introduttivo:

Inoltre, il documento, tra l'altro, riporta in evidenza il nuovo beneficio premiale che. a differenza dei benefici individuati dalla norma di riferimento, non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.
Nel dettaglio, con l’art. 2 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».
Sempre sulle novità ISA 2023 ti consigliamo anche: ISA 2023: escluso chi ha iniziato l’attività nel 2021.
ISA 2023: le novità del DL n.73/2022
In merito alle novità introdotte dal DL n 73/2022 il documento di prassi ricorda quella sulla abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica.
La novità, sottolinea l'Agenzia, comporta rilevanti effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti dagli Isa per i contribuenti più affidabili.
Il comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto n. 50/2017, infatti, prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, anche con riferimento alle società in perdita sistematica; con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare anche il relativo beneficio ai fini Isa.
Inoltre, viene ricordato che, l’articolo 11 dello stesso DL n 73/2022 ha disposto la modifica dei termini per l’approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap che devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
Lo scivolamento di questi termini, sottolinea l'agenzia, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, che sono parte integrante dei modelli Redditi.
Con l'art 24 invece, è prevista l’estensione anche all’anno 2022 delle attività finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa.
la Circolare in oggetto previsa che la disposizone modificando l’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, stabilisce, tra l’altro, che gli Indici siano approvati non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo.Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, essenziali per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Allegati: -
Guida Privacy: on line la guida del Garante all’applicazione delle norme UE
Con un comunicato stampa del 19 giugno il Garante per la protezione dei dati personali informa della pubblicazione della "Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali".
Viene specificato che, la Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento:
- dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari;
- dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.
Si sottolinea che una attenzione particolare è rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve:
- fornire l’informativa all’interessato;
- valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali;
- provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati.
Tra le novità introdotte dal Regolamento vi è appunto l'RPD, figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.
Attenzione al fatto che, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione ("accountability"), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.
Viene infine specificato che, il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.
Infine la Guida contiene richiami puntuali alle Linee guida europee, oltre che rimandi alla legislazione nazionale fornendo importanti raccomandazioni.
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Commercialisti: gli emendamenti alla delega fiscale
Con un comunicato di ieri 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione per la presentazinoe delle proposte emendative alla delega al Governo per la riforma fiscale.
La presentazione degli emendamenti si inserisce all’interno della costante e preventiva interlocuzione avviata dal Consiglio nazionale con Governo e Parlamento fin dal suo insediamento con il diretto coinvolgimento del Presidente Elbano de Nuccio e del Consigliere tesoriere delegato alla fiscalità Salvatore Regalbuto. Si auspica pertanto una approvazione delle proposte presentate.
Come specificato dal comunicato pubblicato ieri le proposte spaziano:
- dall’istituzione del Garante nazionale del contribuente alla richiesta di abrogazione del contributo per l’ammissibilità delle istanze di interpello,
- dall’estensione del regime forfettario ai redditi di partecipazione in società di persone e associazioni alla possibilità, in via opzionale, di determinare con criteri di cassa il reddito delle società tra professionisti,
- dalla revisione della disciplina sanzionatoria IVA in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, al potenziamento degli effetti premiali connessi al c.d. adempimento collaborativo fino alla previsione della possibilità della trattazione in presenza delle udienze anche in caso di controversie demandate al giudice monocratico.
I commercialisti ringraziano pertanto i parlamentari che hanno presentato uno o più degli emendamenti predisposti dal Consiglio nazionale in attesa di seguire un ulteriore passo in avanti della attesa riforma.
Vediamo alcune.
In merito al garante nazionale del contribuente l’emendamento prevede l’istituzione di una figura, organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri già attribuiti, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, ai Garanti del contribuente istituiti nelle regioni e nelle province autonome.
Ciò, spiega il documento, al fine di rendere più incisiva e coordinata l’attività di presidio dei principi contenuti nello Statuto.
Al fine di rendere più incisivi i poteri del Garante nazionale viene previsto che, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, lo stesso abbia il potere di fornire indicazioni vincolanti per l’amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.
Per quanto rigurada il regime forfettario, l’emendamento prevede l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, agli esercenti imprese, arti e professioni che partecipano in società di persone, associazioni professionali e imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I redditi derivanti da tali partecipazioni sono tassati, secondo il principio di trasparenza fiscale, direttamente in capo a ciascun socio/associato in proporzione della loro quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
L’attuale disciplina prevede una specifica causa di esclusione dal regime in oggetto per gli esercenti imprese, arti e professioni “che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”
Tale previsione tuttavia si risolve, implicitamente, in un incentivo alla disgregazione delle attività svolte in forma associata.
La misura avrebbe pertanto il pregio di evitare l’effetto distorsivo dell’attuale disciplina e di rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività di impresa e di lavoro autonomo in forma associata, all’evidente scopo di rendere tendenzialmente neutrale la scelta della forma giuridica per l’esercizio dell’attività e di evitare che scelte organizzative non efficienti siano dettate essenzialmente da motivazioni fiscali.Per ulteriori approfondimenti: Scarica qui il documento publbicato ieri sul sito del CNDCEC.
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Start up green: in arrivo un credito di imposta spese di ricerca e sviluppo
Il Decreto legge n 34/2023 è stato convertito in legge N 56/2023 pubblicata in GU n 124del 29 maggio.
Tra le novità previste dall'iter di converisone figura, con l’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, un credito d’imposta nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Nel dettaglio, la disposizione in esame riconosce:- alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020,
- operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità,
- nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023,
- un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo.
Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
E' bene ricordare che il decreto legge n. 179 del 2012 (articolo 25) definisce come start-up innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i seguenti requisiti:
- sia un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; abbia residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; - abbia un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non sia quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuisca e non abbia distribuito utili;
- abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non sia il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda:
- possieda almeno uno di questi altri requisiti: sostiene spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare
di un software registrato.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Un provvedimento MIMIT ne stabilirà le modalità attuative.