• Adempimenti Iva

    Prorogate per il 2022 le percentuali di compensazione IVA per il legno

    Viene pubblicato in GU n 275 del 24 novembre 2022 il decreto MEF del 10 ottobre 2022 recante norme sull'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere, anno 2022.

    In particolare, sono state fissate al 6,4% le percentuali di compensazione IVA applicabili dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere, per l’anno 2022.

    Il decreto, emanato in attuazione dell’art 1 comma 662 della L. 145/2018, conferma quanto previsto per il 2020 e per il 2021.
    Il decreto ministeriale MEF stabilisce le percentuali applicabili nel 2022 ai seguenti prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A parte I, allegata al DPR 633/72:

    • legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
    • legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

    Si ricorda che le percentuali di compensazione sono disciplinate dall’art 34 del DPR 633/72, che al comma 1 recita:

    "Per  le  cessioni di prodotti agricoli e  ittici compresi nella prima  parte dell'allegata  tabella  A, effettuate dai produttori agricoli,  la detrazione prevista nell'articolo 19   forfettizzata  in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile  delle  operazioni stesse,  delle  percentuali  di compensazione stabilite, per gruppi  di prodotti,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di concerto con il  Ministro per  le  politiche  agricole.  L'imposta  si  applica con le aliquote  proprie dei    singoli   prodotti,  salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di  cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale  e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo  periodo"

    e consentono ai produttori agricoli che applicano il regime speciale di determinare in modo forfetario l’ammontare della detrazione IVA spettante in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A Parte I tra cui il legno.

    Ricordiamo infine che la definizione delle imprese che possono aderire al regime speciale deriva dall'articolo 2135 del codice civile, che definisce imprenditore agricolo colui chi esercita l’attività di:
    •coltivazione del fondo
    •selvicoltura
    •allevamento di animali
    • attività connesse alle precedenti.
    Invece nel comma 3 dello stesso articolo sono descritte le attività connesse, quali:
    •manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
    •fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzo di mezzi impiegati normalmente nell'attività dell'azienda agricola
    •valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
    • attività di agriturismo (ricezione e ospitalità).

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Pignoramento: la ritenuta d’acconto sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione

    Con Risposta a interpello n 570 del 23 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito di un procedimento pignoratizio ­e applicabilità della ritenuta d'acconto di cui  all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    L'Istante, in qualità di sostituto di imposta, riveste la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua ex­ dipendente e deve quindi liquidare al creditore pignoratizio delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione.

    Il creditore pignoratizio svolge l'attività professionale di avvocato e, nel richiedere le predette somme, ha trasmesso un prospetto dal quale risulta, tra l'altro, che: 

    1.«sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione per un totale di euro (…), ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati, ha applicato l'IVA del 22%, ma non la ritenuta fiscale d'acconto del 20%»; 

    2.«sull'onorario dovuto per l'atto di intervento di euro (…) ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati,  ha applicato l'IVA del 22% e ha applicato anche la ritenuta fiscale d'acconto del 20%».

    Il creditore pignoratizio, anche a seguito di una espressa richiesta di chiarimenti da parte dell'Istante, non ha precisato il motivo per cui sulle somme assegnate a titolo di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione, ha applicato il contributo previdenziale alla Cassa avvocati e l'IVA, ma non la ritenuta d'acconto del 20 per cento, come fatto, invece, per l'onorario. 

    L'istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se la ritenuta d'acconto del 20% prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle ''spese di monitorio, precetto ed esecuzione'' dovute  al professionista

    Le Entrate chiariscono che nel caso in esame il creditore pignoratizio ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà  per comunicare  l'importo del credito da  non assoggettare a ritenuta in quanto riferibile a spese vive e per precisare che a tale credito si aggiungono «le somme assegnate a titolo di spese di recupero (comprese quelle di monitorio) e spese di esecuzione» alle quali, come risulta da prospetto di calcolo riportato nella stessa dichiarazione, è applicato il 15 per cento del rimborso forfettario sulle spese, il contributo del 4 per cento alla cassa avvocati e l'Iva al 22 per cento. 

    In particolare, il creditore pignoratizio, in una successiva dichiarazione sostitutiva  di notorietà, che annulla la precedente, afferma «che al credito si aggiungono le ulteriori somme come indicate nel conteggio soggette a ritenuta», senza però indicare la ritenuta d'acconto sulle spese di precetto, di monitorio e di esecuzione. 

    Dal descritto quadro degli eventi e dalla documentazione prodotta, nel caso di  specie, non appare  sussistere la  dichiarazione  del creditore pignoratizio,  resa ai  sensi  degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l'applicabilità della ritenuta alle spese di precetto (comprese  quelle di monitorio). 

    Pertanto, secondo quanto chiarito nella circolare n. 8/E del 2011, l'Istante è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini Irpef di cui all'articolo 21, comma 15,  della legge n. 449 del 1997, senza effettuare alcuna indagine, sussistendone i presupposti richiesti

    L'agenzia ricorda che l'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir), prevede che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel  periodo  di imposta,  anche  sotto forma  di  partecipazione  agli  utili, e  quello  delle  spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione». 

    Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell'articolo 54 del Tuir rientrano anche  le  somme  che  il  lavoratore  autonomo  riaddebita  al committente  per  il  ristoro  delle  spese  sostenute  per  l'espletamento  dell'incarico,  con  la  conseguenza  che  anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte di cui  all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600.           

    In tal senso, la circolare 15 dicembre 1973, n. 1, parte II, capitolo VII,  precisa che la base imponibile della ritenuta è costituita all'ammontare dei compensi  percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione  delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto  del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per  pagamenti  di tasse e imposte,  visure, ecc. a condizione comunque che tali  spese non  siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.            

    In relazione al caso di specie, si ritiene, pertanto, che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscano  compenso  professionale  e  come tali assumano rilevanza ai  fini  Irpef per il reditore pignoratizio. 

    Lo stesso creditore pignoratizio ha applicato sulle somme in questione  il rimborso forfetario delle spese previsto nella misura del 15 per cento del compenso, il contributo  previdenziale per la cassa degli avvocati che si applica nella misura del 4 per cento sul compenso e sul rimborso spese forfetario, nonché l'IVA del 22 per cento che si applica su tutte le voci precedenti. 

    Le Entrate condividono la  soluzione  prospettata  dall'Istante di applicare sulle somme in questione e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del  1997

    Allegati:
  • Accise

    Decreto Aiuti quater: riduzione accise prorogata per dicembre

    Pubblicato in GU n 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater. Tra le misure a sostengo delle famiglie e delle imprese figura la proroga della riduzione dei prezzi dei carburanti per il mese di dicembre 2022. (Per un riepilogo delle novità ti consigliamo di leggere Decreto aiuti quater in Gazzetta: cambiano superbonus e aiuti alle imprese).

    Attenzione al fatto che con DL n 179 pubblicato in GU n 270 del 23 novembre si apportano modifiche alla riduzione delle accise sui carburanti. Vediamo i dettagli

    Decreto Aiuti quater e DL n 179 del 23.11: proroga riduzione dei prezzi dei carburanti

    In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici le aliquote di accisa dei sotto-indicati prodotti sono rideterminate secondo quanto previsto dal DL Aiuti Quater e dal successivo Decreto n 179 del 23 novembre.

    L’articolo 2 del DL n 176 è stato profondamente modificato dal Decreto Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” n 179 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 274 del 23 novembre 2022.

     

    DAL 19.11.2022 AL 30.11.2022

    DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022

    benzina

    • 478,40 euro per mille litri;
    • 578,40 euro per mille litri;

    oli da gas o gasolio usato come carburante

    367,40 euro per mille litri

    467,40 euro per mille litri

    gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti

    182,61 euro per mille chilogrammi

    216,67 euro per mille chilogrammi

    gas naturale usato per autotrazione

    zero euro per metro cubo

     

    aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione

    5 per cento

     

    In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 fino al 30 novembre 2022.

    Inoltre:

    • gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
    • gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti

    trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica[i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla  data del 30.11.2022. 

    I predetti esercenti trasmettono entro il 12 gennaio 2023 all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. 

    La comunicazione non è effettuata nel caso in cui alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell'applicazione delle stesse. 

    Per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione apposita sanzione.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Studio associato Commercialista/Esperto contabile: il Codice Ateco da usare

    Con il pronto ordini n 109 del 21 novembre 2022 il CNDCEC risponde ad un qusito relativo al corretto Codice Ateco da utilizzare per uno Studio associato.
    In particolare, l’Ordine interpellante domanda se nel caso di Studio Associato composto un commercialistia e un esperto contabile sia corretto indicare entrambi i seguenti codici Ateco:

    • Attività primaria: codice 69.20.11 servizi forniti da commercialisti;
    • Attività secondaria: codice 69.20.12 servizi forniti da esperti contabili.

    Il CNDCEC ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, ha chiarito che I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

    Ciò premesso, si specifica che, qualora non si intenda tenere separate le attività svolte dai due associati, sia sufficiente utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate:

    • il codice Ateco 69.20.11 – servizi forniti da commercialisti, 

    potendo i commercialisti comunque prestare tutti i servizi forniti dagli esperti contabili.

  • Riforma dello Sport

    Agente sportivo: il trattamento fiscale dei compensi

    Con Risoluzione n 69 del 21 novembre 2022 vengono forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi dell'agente sportivo.

    In particolare, si risponde ad una Associazione che in base all’articolo 4 del proprio Statuto, ha come scopo, senza finalità di lucro, di promuovere, sul piano giuridico e nei rapporti con una Federazione lo sviluppo e il riconoscimento dell’agente sportivo, regolandone l’attività e tutelandone l’immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività.

    Essa, alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dell’agente sportivo, così come delineata dall’articolo 1 del citato d.P.C.M. e dai citati Regolamenti del CONI e della Federazione, chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Per approfondimentui sulla figura dell'agente sportivo consigliamo di leggere anche: Agente procuratore sportivo: chi è e cosa fa

    Secondo il chiarimento della corposa Risoluzione n 69/2022, l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione regolamentata e pertanto, in mancanza di una disposizione esplicita, i redditi conseguiti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art 53 del TUIR.

    A supporto di tale assunto si rimanda alla disposizioni del DLgs. n 37/2021 con la disciplina in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo dalle quali emerge l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo come una professione.

    Inoltre, l'Agenzia specifcia che nell'ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiscono, redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. 

    Si ricorda che, con l’entrata in vigore del DPCM 23 marzo 2018, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Registro nazionale degli agenti sportivi.
    Al predetto Registro deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini:
    i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di  prestazione sportiva professionistica;

    i) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
    iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Tregua fiscale del Governo Meloni: avvisi di pagamento, cartelle e liti pendenti

    Ieri 22 novembre, il Governo ha illustrato durante una conferenza stampa le principali misure contenute nel Disegno di legge di bilancio 2023 approvate dal CdM in data 21 novembre.

    Al momento ricordiamolo non si dispone di un testo ufficiale della bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2023.

    Le uniche notizie certe derivano dal comunicato stampa diffuso dall'esecutivo dopo l'approvazione e dalle dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro Giorgetti durante la conferenza stampa tenutasi ieri.

    In particolare, in merito alla tanta annunciata tregua fiscale il Governo dovrebbe agire su tre fronti:

    • Avvisi di accertamento,
    • Cartelle di pagamento,
    • Liti pendenti.

    Durante la conferenza stampa il viceministro Maurizio Leo, ha spiegato che:

    • sulle cartelle consegnate fino al 30 giugno 2022 superiori ai 1.000 euro sarà dovuta soltanto l’imposta, da versare rateizzata anche in 5 anni e senza alcuna maggiorazione,
    • sulle cartelle sotto i 1.000 euro, invece, resta confermato lo stralcio per tutte quelle consegnate all’agente della riscossione dal 2010 al 31 dicembre 2015. Si ricorda che per le cartelle sotto i 1.000 euro notificate dopo dal 1° gennaio 2016, dunque escluse dallo stralcio, possono comunque essere cancellate pagando soltanto l’imposta.

    Per quanto riguarda tutti gli atti che non sono ancora diventati una cartella esattoriale o non sono ancora oggetto di contenzioso, i cosiddetti accertamenti con adesione, si prevedono 5 versamenti rateizzati in 5 anni e una sanzione ridotta del 5%.

    La sanzione potrebbe essere ulteriormente ridotta al 3% per chi ha ricevuto un avviso bonario con cui si invita il contribuente a regolarizzare gli scostamenti tra il versato e il dichiarato. Parrebbe che il pagamento potrà essere spalmato su due anni.

    In merito alla chiusura agevolata delle liti pendenti, il Governo dovrebbe prevedere la possibilità di chiudere le cause in corso con pagando una somma forfettaria che cambia a seconda del grado di giudizio della lite, in particolare si dovrebbe prevedere il versamento:

    • del 40% del valore in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria in primo grado, 
    • del 15% del valore complessivo nel caso in cui il contribuente è vincente in secondo grado,
    • del 90% rinunciando alla lite con il Fisco.

    Per dettagli sulla Manovra finanziaria 2023 leggi anche Tutte le misure della Manovra Finanziaria 2023 nel comunicato stampa del Governo.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Comunicazione per Ecobonus all’ENEA: è requisito fondante dell’agevolazione

    Entro il 30 novembre, con la remissione in bonis, sarebbe possibile sanare la mancata comunicazione all'ENEA per l'ecobonus (dovuta ai sensi dell'art 6 comma 1 lett g) del Decreto Ministeriale MISE del 6 agosto 2020 contenente Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, Ecobonus).

    La Cassazione con Ordinanza n 34151/2022 ha recentemente affermato che tale comunicazione è un requisito sostanziale e fondante della agevolazione e non "meramente formale". Vediamo i dettagli nel caso di specie.

    Comunicazione all'ENEA Ecobonus: è requisito fondante

    La Cassazione si è trovata dinanzi ad una contribuente che non ha inviato la comunicazione all'ENEA relativamente alla installazione di pannelli fotovoltaici e lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall'art 1 legge 296/2006 commi 344 e seguenti. A seguito della contestazione da parte dell'agenzia la stessa contribuente presentava documentazione tardiva. 

    Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può ritardare rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, ma deve provvedere entro i termini per la dichiarazione attraverso la “remissione in bonis” dell’articolo 2 del Dl 16/2012, versando anche la sanzione di 250 euro.

    Nella ordinanza n. 34151 del 21 novembre, la Cassazione asserisce che tale adempimento tardivo suggerito dalla prassi non può portare al mantenimento dell'ecobonus. 

    In particolare i giudici della suprema corte hanno affermato che:

    •  "l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica". 

    Viene motivato infatti che, la relativa norma ha come obiettivo il controllo della effettiva spettanza dell’agevolazione, consentendo così di effettuare i controlli.

    Inoltre, secondo la Cassazione, le comunicazioni all'ENEA per l'ecobonus hanno come obiettivo la tutela dell’ambiente, perché necessarie all'accertamento del collegamento dei lavori effettuati ai benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni.

    La Cassazione quindi si allinea alle indicazioni più restrittive fornite in passato.