• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Criptovalute: la compilazione del quadro RW sul monitoraggio fiscale

    L’articolo 4 del DL 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all’estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale e l’obbligo dichiarativo si estingue con la compilazione del quadro RW del modello Redditi di riferimento.

    Ampliando il perimetro d’applicazione dell’obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.

    Anche le criptovalute si inseriscono in questo contesto normativo, in modo indiretto: in mancanza di una specifica norma che inquadri fiscalmente l’attività immateriale basata su blockchain, la prassi, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessità di parte della dottrina, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere. 

    Per un approfondimento della questione si veda l’articolo Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi.

    L’assimilazione ha come conseguenza il fatto che la detenzione di criptovalute, così come di valute estere, fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al monitoraggio fiscale.

    Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che:

    • ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso”;
    • le valute virtuali non sono soggette all'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”.

    Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2022, le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:

    • la colonna 3Codice individuazione bene”: inserire il codice 14Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
    • la colonna 4Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;
    • la colonna 20 Solo monitoraggio”: flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.
  • Nautica da diporto

    Imbarcazioni dadiporto: chiarimenti su IVA e dazi per imbarcazione britannica in acque IT

    La società istante riferisce di essere proprietaria di un'imbarcazione, battente bandiera britannica, attualmente stazionata nelle acque territoriali italiane.

    L'Istante riferisce di aver acquistato questa imbarcazione nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito.

    A partire dal mese di settembre 2017 la stessa ha stazionato nelle acque territoriali europee, in gran parte italiane. 

    Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito risulta essere equiparato ad uno Stato Extra Ue in virtù della c.d. Brexit. 

    Il comandante dell'imbarcazione è stato quindi contattato dalla Capitaneria del Porto per compilare il "costituto" d'arrivo inerente alle imbarcazioni extra-UE, a far data dal 1° gennaio 2021

    Per effetto di tale comunicazione, è stato ritenuto che "l'imbarcazione è legittimata a stanziare nelle acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione in regime di c.d. ammissione temporanea, trascorso tale periodo senza che l'unità da diporto venga trasferita fuori dal territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 217 co. 1 lett. e) RD-C.D.U., l'imbarcazione dovrà essere nazionalizzata alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana ovvero cadrà nella posizione di contrabbando laddove la permanenza nelle acque comunitarie dovesse eccedere i 18 mesi ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del TULD"

    L'Istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti doganali e IVA da assolvere in relazione alla fattispecie di imbarcazione battente bandiera britannica che staziona nella acque italiane.

    Le Entrate con Risposta a interpello n 26 del 14 gennaio 2022 specificano che dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea.

    Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise. 

    In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea – DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale per le imbarcazioni da dadiporto. 

    In particolare, le unità dadiporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale. 

    Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale. 

    La posizione dell'unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio. 

    La citata risposta fa anche presente che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione al ricorrere delle condizioni che l'articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le "merci in reintroduzione" (cd. "return goods relief "), tra cui: 

    • il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall'uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione; 
    • l'assenza di alterazioni/trasformazioni sull'unità da diporto, accertata al momento dell'importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.

    Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.

    Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante non sia tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extra-unionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l'imbarcazione di cui trattasi si trovava all'interno delle acque territoriali doganali dell'Unione Europea, come sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Influencer e diritti di immagine: imponibili quando l’attività è prestata in Italia

    Con Risposta a interpello n 700 dell'11 ottobre 2021 le Entrate approfondiscono il caso dei compensi versati a modelli e influencer da soggetto non residente nel territorio dello stato.

    In particolare, si chiarisce che i compensi percepiti da:

    • modelli (indossatori e indossatrici)
    • testimonial (attori cantanti e influencer)

    per la partecipazione a una sessione di photo shooting e per la cessione dei relativi diritti d’immagine è reddito di lavoro autonomo e, se percepito da non residenti, è tassabile in Italia se lo shooting è svolto in Italia a prescindere dal luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento del diritto all’immagine.

    Diritti dell'immagine come sono tassati

    Le Entrate chiariscono che secondo l'ordinamento tributario, i compensi erogati a "modelli" professionisti per l'esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del TUIR in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dalla citata disposizione. 

    Entrambe le tipologie di compensi, infatti, sono strettamente riconducibili all'attività professionale di modello, in quanto quest'ultimo, come peraltro anche evidenziato dall'Istante, oltre a esercitare l'attività di indossatore nell'ambito di sfilate di moda, presta altresì la propria immagine in campagne pubblicitarie e promozionali. 

    Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. 

    Nel caso in esame, posto che le sessioni di photo shooting sono svolte in Italia e data la precisata natura di redditi di lavoro autonomo sia dei compensi corrisposti dall' Istante ai "modelli" non residenti per le suddette sessioni che dei compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell'immagine, i compensi medesimi sono territorialmente rilevanti in Italia.

    Nella risposta a interpello del 3 marzo 2021, n. 139, relativamente ad analoga fattispecie, è stato precisato che, ai fini territoriali, deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale cui i proventi medesimi sono correlati e, cioè, l'Italia (luogo di svolgimento delle sessioni di photo shooting), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine. 

    E' stato inoltre domandato se:

    • il soggetto istante che eroga i compensi, 
    • non residente in Italia e non operante per il tramite di una stabile organizzazione, 
    • sia tenuta ad effettuare gli adempimenti del sostituto d'imposta in presenza del presupposto impositivo.

    Le Entrate precisano che i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta in base all'articolo 23 del medesimo d.P.R.. 

    I redditi di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dal citato articolo 25, comma 2, ove corrisposti a soggetti non residenti, subiscono una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 30%.

    Le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ne sono, in linea di principio, oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. 

    Tale principio, implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta. 

    Pertanto, l'Istante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non sarà tenuta ad applicare alcuna ritenuta sulle somme corrisposte ai "modelli" e ai testimonials non residenti.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2021: ecco il modello e le istruzioni in tedesco e sloveno per i lavoratori di confine

    Pubblicati i modelli 730/2021 in lingua tedesca e slovena:

    • Vordruck 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Anleitungen für die Abfassung 

    (SCARICA QUI IL MODELLO)

    • Obrazec 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Navodila za izpolnjevanje 

    (SCARICA QUI IL MODELLO)

    Per agevolare negli adempimenti tributari e in particolare nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche residenti:

    • nella provincia di Bolzano
    • in Friuli Venezia Giulia

    l'agenzia delle entrate ha reso disponibili i modelli scaricabili e stampabili nelle versioni italo-tedesca e italo-slovena del modello dichiarativo 730/2021, relativo ai redditi 2020.
    L’Agenzia, come ogni anno, mette a disposizione i modelli e le istruzioni tradotti a beneficio delle minoranze linguistiche i quanto di tratta del modello maggiormente utilizzato da:

    • lavoratori dipendenti 
    • pensionati

    corredato dalle relative istruzioni nelle due lingue diffuse nelle zone di confine del Paese.

    Ricordiamo che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2021 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es integrazioni salariali, indennità di mobilità)
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
    • sacerdoti della chiesa cattolica
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
    • persone impegnate in lavori socialmente utili
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o rivolgersi a:
    • sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo
    • caf o a professionista abilitato se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto di imposta che dovrà fare il conguaglio
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, IRAP e IVA

    Per conoscere i casi di esonero dalla presentazione 730 leggi l'approfondimento intitolato: I Casi di esonero dalla presentazione del 730 o del Modello Redditi 2021

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%

    Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

    L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.

    Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:

    1. il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
    2. la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni. 
    3. le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

    Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:

    • meno sviluppate
    • in transizione

    Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:

    • Sicilia
    • Calabria
    • Basilicata
    • Puglia
    • Campania

    Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:

    • Sardegna
    • Abruzzo 
    • Molise

    La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

    Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

    Importante specificare che:

    • le modalità per l'istituzione di una ZES,
    • la durata, 
    • i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, 
    • i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, 
    • il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,

    sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018. 

    Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

    Le zone ZES attualmente istituite sono:

    1. la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
    2. la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
    3. la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
    4. la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

    Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero 

    ZONE ZES

  • Reverse Charge

    Subappalti in edilizia: reverse charge e fatturazione elettronica

    Il reverse charge nel settore edile trova applicazione tra subappaltatore ed appaltatore entrambi con codice Ateco sezione F – costruzioni.

    Dal 2007 trova applicazione il reverse charge, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a) del DPR 633/1972, per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edilizio.

    Tale meccanismo prevede che l’appaltatore sia il debitore d’imposta dell’operazione (integrazione della fattura con IVA e annotazione della stessa sul registro delle vendite e sul registro degli acquisti).

    La descritta fattispecie di “reverse charge interno” non va confusa con quella introdotta dal 2015 per operazioni diverse dai subappalti edili, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972: trattasi, in particolare, delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, rese anch’esse nei confronti di soggetti passivi IVA.


    Requisiti per l’applicazione del reverse charge nei subappalti edili

    Il meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile richiede le seguenti condizioni:

    • l’operazione deve interessare almeno tre soggetti, vale a dire il committente, l’appaltatore e almeno un subappaltatore;
    • si è in presenza di contratto di appalto (subappalto) o di un contratto d’opera (ad eccezione delle forniture con posa in opera);
    • appaltatore e subappaltatori devono effettuare una prestazione rientrante nella sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO (settore costruzioni).

    In altri termini, il reverse charge si applica nel rapporto instaurato dal subappaltatore con l’appaltatore principale (o con un altro subappaltatore) mentre non trova applicazione tra quest’ultimo (appaltatore) ed il proprio committente.

    L’appaltatore fattura con IVA al proprio committente mentre i subappaltatori, al verificarsi delle condizioni sopra riepilogate, fatturano in reverse charge, ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a) del DPR 633/1972.

    Fatturazione elettronica

    Il subappaltatore che emette la fattura elettronica, ad oggi, deve riportare all’interno del tracciato xml il codice “Natura operazione” N6 – inversione contabile.

    Con provvedimento prot. 166579 del 20 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione del tracciato xml della fattura elettronica versione 1.6.1 che prevede, tra le altre modifiche, l’introduzione di un maggior grado di dettaglio dei codici “Natura operazione”.

    Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 il nuovo tracciato convivrà con il precedente (versione 1.5), mentre dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio. Pertanto, dal 2021 l’emissione di una fattura in reverse charge nell’ambito dei subappalti edili richiederà l’utilizzo di un codice “Natura operazione” specifico, ossia “N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile”.

  • Attualità

    Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni

    Voucher 3I è un’iniziativa rivolta alle start-up innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza specialistica nei percorsi di brevettabilità delle loro invenzioni.

    Tale incentivo è stato introdotto con il Decreto Crescita (art 32, comma 7, D.L. 34/2019) convertito con modificazioni dalla L. 58/2019. È una misura agevolativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia valida per il triennio 2019-2021.

    Le domande sono presentabili tramite piattaforma on-line a partire dal 15 giugno con apposito fac-simile

    SCARICABILE QUI

    e accompagnato dalla seguente documentazione:

    • una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
    • l'accordo di consulenza tra la startup innovativa e il fornitore del servizio compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della start up innovativa. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento. 

    Sarà inoltre necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, codice fiscale / partita IVA ecc.) indicati nell'accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione.

    In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.

    Vediamo come si svolge l’iter delle domande in caso di esito positivo o negativo:

    la start-up innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta e indicando la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare nonché il fornitore dello stesso (sarà necessario allegare accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo)

    Entro 30 giorni dalla domanda INVITALIA verifica i requisiti di richiedente e fornitore. Appena avviata la procedura di verifica avvisa quest’ultimo. In caso di esito positivo della stessa, rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al fornitore prescelto. Il fornitore provvede entro 120 giorni ad erogare il servizio richiesto che sarà pagato con il voucher. Successivamente il fornitore dovrà inviare ad INVITALIA apposita documentazione attestante una relazione conclusiva dell’erogazione del servizio controfirmata dalla start-up, il voucher 3l ricevuto dall’impresa, la fattura per il servizio intestata a INVITALIA che verificato il tutto provvederà al pagamento (in caso di diniego non pagherà il voucher)

    in caso di esito negativo della domanda INVITALIA procede a darne con istanza ad entrambi apposita comunicazione.

    Il Voucher 3I finanzia l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per:

    • verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (importo consentito euro 2.000 + IVA)
    • stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (importo consentito euro 4.000 + IVA)
    • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (importo consentito euro 6.000 + IVA).

    Attenzione va prestata al fatto che una impresa può richiedere nell’anno, conteggiato a partire dalla prima richiesta, un massimo di 3 voucher per singola tipologia per cui massimo 9 totali.

    Soggetti fornitori abilitati:

    I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.

    Allegati: