• Versamenti delle Imposte

    Minimum tax: Modello Globe per i gruppi

    Con il Provvedimento n 46523 le Entrate hanno pubblicato il Modello Globe e le relative istruzioni.

    Scarica qui il Modello Globe sulle imposte minime per i gruppi di imprese

    Scarica qui le istruzioni

    Sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale:

    a) la controllante capogruppo di cui all’art. 13, la partecipante intermedia di cui all’art. 14 e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’art. 15, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta mi- nima integrativa;
    b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ai sensi dell’art. 19, comma 2, o dell’art. 20, comma 3;
    c) l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, e dell’art. 10 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° luglio 2024 sull’imposta minima nazionale.

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell’imposta. 

    Si evidenzia che tali soggetti potrebbero risultare diversi, nell’ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle imposte.

    Dichiarazione Globe: modello e istruzioni

    L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dispone che, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole adottate il 14 dicembre 2021 dall’OCSE e alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, è istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso:
    a) l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
    b) l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
    c) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
    L’articolo 53 del citato decreto legislativo prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa. 

    Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 sono state stabilite le modalità attuative per gli adempimenti previsti dal predetto articolo 53, commi 1 e 2, in particolare per gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia.
    Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decreto ministeriale, con il provvedimento in oggetto è approvato il modello con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.
    La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    Il file contenente il modello può essere formato anche utilizzando il software denominatoDichiarazioneGlobe”.

    I dati contenuti nel modello devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

    Modello Globe: quando si presenta

    La dichiarazione è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite un intermediario di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli REDDITI".
    La dichiarazione va presentata entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio oggetto della dichiarazione (“esercizio di riferimento”). 

    In deroga, la dichiarazione è trasmessa entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’art. 54, comma 1. 

    Ai fini del termine più ampio di diciotto mesi, non rileva il fatto che il gruppo fruisca di Regimi di Esclusione o di Regimi Semplificati né si applica l’ipotesi disciplinata nell’art. 7, comma 2, del decreto sull’imposta minima nazionale.
    Il primo termine di scadenza della dichiarazione, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026 (ad esempio, nel caso di un gruppo multinazionale avente l’esercizio di 6 mesi, che inizia il 1° gennaio 2024 e termina il 30 giugno 2024, la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2026).

    Modello Globe: quando si pagano le relative imposte

    Le imposte dovute relative ad un esercizio sono versate in due rate.

    La prima rata, corrispondente al 90 per cento dell’importo complessivamente dovuto per l’esercizio di riferimento, va versata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio stesso.
    La seconda rata, pari al residuo 10 per cento, va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nell’art. 5 del decreto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 è versata entro l’ultimo giorno del mese di luglio 2026, mentre la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2025 è versata entro l’ultimo giorno del mese di aprile 2027

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Durante la recente edizione di Telefisco 2026 il Vice Minstro Leo ha ricordato a che punto siamo con la Riforma Fiscale partita nel 2023.

    Dopo un riepilogo di tutto ciò che è stato già approvato in attuazione della Legge Delega n 111/2023, Leo ha svelato le prossime mosse del Governo.

    Prima fra tutte la volontà di approvare un Decreto Ominibus contenitore di tutto ciò che ancora manca.

    Vediamo le dichiarazione di Leo in modo più puntuale.

    Riforma Fiscale: a che punto siamo

    Il viceministro all'Economia e alle Finanze Maurizio Leo ha anticipato che è all'orizzonte governativo c'è un decreto omnibus per concludere la Riforma Fiscale.

    Il 2026 sarà l’anno decisivo per la riforma con un decreto che dovrebbe contenere le  misure rimaste in stand by su vari capitoli, sempre tenedo conto delle risorse.

    Leo ha evidenziato che la riforma è stata attuata non attingendo al deficit ma grazie alle risorse che man, mano il Governo è riuscito a reperire.

    Dal 2023 sono stati approvati 18 decreti legislativi e 6 Testi Unici e si ambisce alla realizzazione del grande obiettivo del codice tributario con un assetto normativo chiaro, certo e accessibili. 

    Leo ha anche specificato che: “Abbiamo in animo di portare avanti altri due decreti legislativi: quello sui giochi fisici (già abbiamo fatto un intervento per i giochi online, ora dovremmo completare la disciplina introducendo delle norme per i giochi fisici), la giustizia tributaria (abbiamo già il processo, quindi il testo unico sul processo tributario, ma manca la geografia giudiziaria, stiamo lavorando in stretta collaborazione col Consiglio di presidenza di Giustizia Tributaria), sugli aspetti ordinamentali che riguardano i magistrati tributari”.

    L’atto finale della riforma fiscale sarà invece quello che già viene chiamato come decreto Ommbius dove recuperare tutta una serie di interventi che toccano i tributi, che toccano gli aspetti organizzativi, gli aspetti procedimentali”.

    La necessità di trovare coperture resta l'obiettivo principale, Leo ha inoltre dichiarato:  “(…) dobbiamo fare la riforma, la dobbiamo fare però con risorse ben definite senza fare salti nel buio”.

    Ad oggi risultano 36 provvedimenti ancora da firmare, su un totale di 94, per chiudere tutti i 18 cantieri aperti.

    Si attendono pertanto le prossime mosse concrete dell'Esecutivo.

  • IMU e IVIE

    Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

    Il Decreto MEF del 4 febbraio viene pubblicato sulla GU n 31/2026 e contiene tutte le regole per inviare la dichiarazione di recupero ICI entro il 31 marzo prossimo.

    Il Recupero ICI degli Enti non commerciali è stato previsto dall’art. 16-bis del D. L. 16 settembre 2024, n. 131, inserito dalla legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166, dedicato alle misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.
    In particolare, la sentenza in questione ha parzialmente annullato la “Decisione della Commissione, 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione nella parte in cui la Commissione europea “non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI)”.
    La Corte ha ritenuto che la Commissione europea avrebbe dovuto “[…] esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate e le modalità alternative di recupero proposte”

    Successivamente la medesima Commissione ha emesso la decisione del 3 marzo 2023 con la quale ha imposto all’Italia il recupero fornendo, altresì, le indicazioni necessarie per la sua concreta attuazione.
    Sulla base della decisione in commento, è stato, quindi, emanato il citato art. 1-bis del D. L. n. 131 del 2024.
    Il periodo da prendere in considerazione ai fini del recupero, che è quello che va dall’anno 2006 all’anno 2011.

    Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

    Il MEF ha pubblicato il modello di dichiarazione Recupero ICI ENC, per il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011.

    La dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2026, i versamenti effettuati entro il 30 aprile 2026. 

    A tal proposito con il D.M. 4 febbraio 2026 del Direttore generale delle Finanze del MEF, sono approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011.

    Scarica qui il Modello per il recupero ICI e le relative istruzioni.

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, in esecuzione del disposto del predetto art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024, ha stabilito quanto segue, riprendendo in parte quanto già disciplinato nella norma in questione:

    • è fissato al 31 marzo 2026 il termine entro il quale sono tenuti a presentare la dichiarazione per il recupero dell’ICI,
      per il periodo dal 2006 al 2011, i soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC relativamente ad uno degli anni d’imposta 2012 o 2013, indicando un importo a debito per una somma superiore a 50.000 euro annui (ovvero che abbiano subìto un accertamento per le medesime imposte e annualità);
    • la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel periodo 2006-2011;
    • per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente al 2013; la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono, invece, quelli stabiliti dall’allora vigente disciplina ICI, applicabile nell’anno interessato dal recupero. Per le annualità in cui l’aliquota effettiva non è individuabile si applica l’aliquota media del 5,5 per mille;
      il versamento del beneficio ricevuto non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti de minimis, cosiddetti “generali”, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare, vale a dire il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in vigore fino al 31 di cembre 2006 e il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

    Dichiarazione di Recupero ICI: invio telematico entro il 31 marzo

    La dichiarazione telematica Recupero ICI ENC deve essere presentata entro il 31 marzo 2026, direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.

    Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico” che conferma l’avvenuta ricezione del file.

    Successivamente il servizio fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. 

    Il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e pertanto entro il 30 aprile 2026.

  • Fatturazione elettronica

    Ricevute POS: tolto l’obbligo di conservazione

    Il CdM del 29 gennaio ha approvato il Decreto PNRR con tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS.

    Vediamo la norma in oggetto e come cambierà.

    Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e  semplificazioni.

    Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione

    Il comunicato stampa del Governo spiega in sintesi che si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).

    L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione. 

    La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

    In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

    L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. 

    Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse

    La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.

  • Identità digitale

    Omocodia: stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Viene pubblicata dalle Entrate la guida per Omocodia, il caso di identico codice fiscale per due soggetti diversi. 

    Ricordiamo che il codice fiscale è lo strumento che consente di riconoscere in modo univoco ogni cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i privati. 

    Capita però, seppure raramente, il caso che per coincidenza di dati anagrafici di due cittadini, essi risultino con lo stesso codice fiscale base. 

    In tale caso la Pubblica amministrazione, ma anche gli enti privati, non possono identificare univocamente il soggetto con cui stanno avendo rapporti, l'agenzia ha pubblicato una guida che spiega come viene garantita l’univocità dell’identificazione.

    Omocodia: come gestire lo stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Se due cittadini utilizzano lo stesso codice fiscale può crearsi confusione negli atti e nelle dichiarazioni trasmesse, poiché non è possibile per l’Amministrazione distinguere correttamente chi sta interagendo. 

    In tale caso è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un ufficio dell’Agenzia delle entrate qualora si riscontrino dati non corretti nel proprio cassetto fiscale.

    L’Agenzia, dopo aver constatato l’effettiva esistenza di un’omocodia, attribuisce a ciascun cittadino un nuovo codice fiscale univoco. 

    A tal fine cnvoca i cittadini per consegnare il nuovo codice e verificare insieme la correttezza delle informazioni registrate in Anagrafe tributaria che potrebbero essersi confuse a causa dell’utilizzo fino a quel momento dello stesso codice fiscale: 

    • dichiarazioni, 
    • atti del registro, 
    • partite Iva, 
    • storici domicili fiscali, v
    • ersamenti, ecc

    L’ufficio riallinea quindi dichiarazioni e atti ai nuovi codici, in modo da consentire ad ognuno di poter consultare nel cassetto fiscale solo quelli a lui direttamente riconducibili.

    Il vademecum ADE illustra in modo chiaro le conseguenze dell’utilizzo di un codice fiscale duplicato, le procedure che l’Agenzia mette in atto per risolvere l’anomalia e le modalità di comunicazione e consegna del nuovo codice ai cittadini interessati.

    In caso di sospetta omocodia, viene rilasciato un codice provvisorio composto da sole cifre numeriche, valido a tutti gli effetti fino all’assegnazione del definitivo.

    I casi di omocodia, infatti, sono molto rari e di solito si verificano quando uno dei cittadini non ha ottenuto il codice fiscale direttamente dall’Agenzia delle entrate, ma lo ha calcolato autonomamente utilizzando applicazioni terze, facilmente rintracciabili in rete.

    Viene spiegato come  funziona l’eventuale rilascio di un codice provvisorio in attesa della definizione definitiva. 

  • Dichiarazione IVA

    IVA base 2026: chi la presenta

    Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.

    Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
    dell’Imposta sul valore aggiunto:

    • Modello IVA/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
      • dati personali;
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • Modello IVA BASE/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Modello Iva base 2026: chi può utilizzarlo

    Il modello Iva base è un modello semplificato che può essere utilizzato solo da certi contribuenti.

    In particolare, dai titolari di partita Iva che:

    • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, 
    • non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
    • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
    • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
    • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
    • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

    Negli altri casi deve essere presentato il modello Iva tradizionale.

    l modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio e da un modulo, composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
    I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
    Attenzione al fatto che le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2026.

    Ricordiamo che il Modello IVA 2026, anno di imposta 2025 va presentato dal 1° febbraio al 30 aprile in modalità telematica.

  • Adempimenti Iva

    Testo Unico IVA: in vigore dal 2027

    Il Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio.

    Prima di vederne i contenuti, leggiamo la tabella di riepilogo con le approvazioni avvenute fino ad ora.

    TESTI UNICI approvati o in corso di approvazione

    Testi Unici

    Approvati in via preliminare o definitiva

    Imposte sui redditi

    da pprovare

    IVA

    definitivo (in vigore dal 1° gennaio 2027)

    Imposta di registro e altri tributi indiretti

    approvato

    Tributi erariali minori

    approvato

    Adempimenti e accertamento

    approvato

    Sanzioni tributarie amministrative e penali

    approvato

    Giustizia tributaria

    approvato

    Versamenti e riscossione

    approvato

     

    Testo Unico IVA: i principi di riferimento per la nuova versione

    Il Testo Unico composto di 171 articoli costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme che coinvolgono la specifica imposta. 

    Ricordiamo che su questo importante testo, i Commercialisti sono intervenuti con un documento di studio dal titolo TESTO UNICO IVA: DECORRENZA ED EFFICACIA Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria pubblicato ai primi di novembre.

    Come specificato nella premessa, con il documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo seguito ai precedenti documenti del 18 aprile 2024 e del 13 maggio 2024 con i quali erano state fornite alcune “Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del Testo Unico IVA”, rende un contributo in relazione alle criticità manifestate sulla approvazione definitiva e sui tempi di adozione del Testo Unico IVA.

    Come evidenzia la relazione illustrativa al TU IVA approvato definitivamente, esso è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea,
    • apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 

    In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. 

    Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 

    Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

    In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.  

    Il nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

    • esame dei soggetti passivi (Titolo III);
    • norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
    • luogo delle operazioni (Titolo V);
    • fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
    • base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
    • esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
    • rivalsa e la detrazione (Titolo X);
    • volume d’affari (Titolo XI);
    • obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
    • riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).

    Sono diverse le novità introdotte e in sintesi:

    • aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia. 
    • implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
      • della materia dei servizi internazionali
      • della rettifica della detrazione,
      • detrazione per gli enti non commerciali
    • e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).

    Testo Unico 2026: i nuovi articoli

    Le Entrate tramite la propria rivista FiscoOggi ha pubblicato questa interessante tabella di riepilogo.
    Si riportano alcune tematiche di particolare rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta (prima colonna), segnalando le stesse in base alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 (seconda colonna) e ai nuovi riferimenti normativi previsti dal Tu Iva che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 (terza colonna).

    Normativa in vigore
     fino al 31 dicembre 2026

    Testo unico IVA
     (dal 1° gennaio 2027)

    Territorialità delle prestazioni di servizi 

    Articoli da 7-ter a 7-octies del Dpr n. 633/1972

    Articoli da 17 a 23 del TU

    Operazioni esenti

    Articolo 10 del Dpr n. 633/1972

    Articolo 37 del TU

    Cessioni intracomunitarie di beni

    Articolo 41 del Dl n. 331/1993

    Articolo 39 del TU

    Operazioni di esportazione non imponibili 

    Articolo 8 del Dpr n. 633/1972 

    Articolo 45 del TU

    Detrazione dell’imposta

    Articolo 19 del Dpr n. 633/1972

    Articolo 56 del TU 

    Volume d’affari

    Art. 20 del Dpr n. 633/1972

    Articolo 62 del TU

    Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata 

    Articoli 21 e 21-bis del Dpr n. 633/1972

    Articoli 72 e 73 del TU

    Certificazione dei corrispettivi

    Articolo 12 Dl n. 41/1991

    Articolo 84 del TU

    Regime speciale dei produttori agricoli e elenco dei prodotti ammessi al regime 

    Articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata 

    Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata 

    Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento

    Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972

    Tabella A, Parte II, allegata al TU

    Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento

    Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972

    Tabella A, Parte III, allegata al TU

    Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento

    Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972

    Tabella A, Parte IV, allegata al TU

    Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime

    Articolo 36 del Dl n. 41/1995 e Tabella allegata

    Articolo 143 del TU e Tabella D allegata