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Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio
Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.
Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:
- Federazioni sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate (DSA).
Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.
Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02
In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:
entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.
Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.
Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.
Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport
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Superbonus: quando il condominio può ancora usare lo sconto in ft
Con Risposta a interpello n 15 del 28 gennaio le Entrate chiariscono il perimetro del superbonus per un condominio che ha sospeso varie volte i lavori approvati e programmati, superando il termine del 29 marzo 2024 spartiacque per poter usufruire ancora dello sconto in fattura secondo le vecchie regole della misura agevolativa.
Per questo motivo ha chiesto come gestire la sistuazione dei lavori in corso.
In sintesi le Entrate con la risposta hanno chiarito che il condominio può continuare a fruire dello sconto in fattura anche per i lavori eseguiti dopo il 30 marzo 2024, purché siano rispettate le condizioni di legge e le aliquote applicabili (70% nel 2024 e 65% nel 2025).
Vediamo il dettaglio del caso di specie e la replica ADE.
Superbonus: quando il condominio può ancora usare lo sconto in ft
Nella risposta a interpello n 15/2025 l'istante è un condominio che domanda chiariementi sull'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 39/2024.
Il Condominio istante ha deliberato interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico rientranti nel Superbonus e ha presentato:
- CILA ordinaria (ai sensi dell’art. 78-bis della legge provinciale 15/2015);
- CILAS Superbonus in data 17 novembre 2022.
A causa delle modifiche normative del 2023, i lavori sono stati temporaneamente sospesi.
Successivamente:
- una prima ditta ha iniziato i lavori e ha emesso una fattura con sconto in fattura al 70% il 26 marzo 2024.
- il condominio ha pagato il restante 30% tramite bonifico parlante il 29 marzo 2024.
- la stessa ditta ha poi lasciato l'incarico ed è stata individuata una nuova impresa esecutrice.
L'Istante chiede se, considerata la variante nella ditta esecutrice:
- può continuare a beneficiare dello sconto in fattura, essendo già state sostenute spese documentate prima del 30 marzo 2024.
- la variante alla CILAS incide sulla possibilità di mantenere il beneficio.
Per le Entrate la modifica dell’impresa esecutrice è una variante in corso d’opera e non incide sul diritto di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.
L'opzione per lo sconto in fattura può essere mantenuta perché:
- alla data del 30 marzo 2024, risultava già una spesa sostenuta (fattura emessa e pagamento eseguito).
- l'art. 1, comma 5, D.L. 39/2024 richiede solo che alla suddetta data ci sia almeno una spesa pagata per lavori già effettuati. La condizione è soddisfatta anche se i lavori verranno completati successivamente. Le varianti alla CILAS non precludono l'accesso al beneficio fiscale, secondo i chiarimenti della Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.
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Controllo dichiarazione dei redditi: come bisogna sapere
Pubblicata la nuova guida 2025 dell'Agenzia delle Entrate sulle Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.
Con l'imminente campagna dei dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, può essere utile riepilogare le regole dei controlli del Fisco e le possibili opportunità del contribuente di interloquire con l'Amministrazione Finanziaria.
Il documento, datato gennaio 2025, offre istruzioni dettagliate ai destinatari degli avvisi relativi a irregolarità emerse dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi (comprese le liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata), al fine di evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o di regolarizzare la propria posizione con l’Erario.
L’Agenzia nella guida 2025 ha ripielogato anche le principali novità intervenute dall'ultima pubblicazione.
Controllo dichiarazione dei redditi: servizio web ADE
Viene segnalato che dal 20 novembre 2024 è attivo, nell’area riservata del contribuente, un servizio web per la consultazione e la gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici, emesse ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Dopo la consegna al destinatario, le comunicazioni sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”.
Il contribuente ne è informato mediante notifica nell’area riservata del destinatario, e se il destinatario è una persona fisica anche sull’App IO.
Nella stessa area, il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione o richiedere assistenza tramite Civis.
Attenzione al fatto che i servizi di consultazione e gestione delle comunicazioni possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti destinatari oppure dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Leggi anche: Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene.
Controllo dichiarazione dei redditi: novità per pagamenti e sanzioni
La Guida evidenzia anche che ci sono novità per le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, qualora ritenga corretti gli esiti del controllo.
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del Dlgs n. 108/2024), il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute è di 60 giorni.
Invece, per le comunicazioni elaborate in data precedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento. Leggi anche Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione
A seguito della Riforma Fiscale, ancora in atto, sono state previste novità per le sanzioni in caso di violazione e in particolare, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 25% (come disposto dal decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%.
Tale sanzione è ridotta alla metà (12,50%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Mentre pagando con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo.
Controllo dichiarazione dei redditi: le possibili rateizzazioni
La Guida sul Controllo dichiarazione dei redditi 2025 tratta anche il tema della rateizzazione delle somme dovute, possibile fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In particolare, la prima rata deve essere versata entro:
- 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione,
- 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata,
- 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Attenzione al fatto che il contribuente può decadere dalla rateizzazione in una delle seguenti ipotesi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
- se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.
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Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF.
Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
- per l’ISQM Italia 1,
- e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.
La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.
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Agevolazione prima casa: i due anni valgono per i rogiti dall’ 1.01.2024
I due anni per rivendere la prima casa, al fine di godere della agevolazione fiscale per un nuovo immobile valgono anche per acquisti ante 2025, per tutti gli immobili?
Vediamo il chiarimento dell'Ade, sulla novità appena introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 per l'agevolazione prima casa, esplicitato nel corso del convegno di Italia Oggi tenutosi in data 27 gennaio a cui è intervenuta anche l'ADE.
Agevolazione prima casa: chiarimenti ADE
La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per vendere la prima casa senza perdere l’agevolazione da applicare ad un nuovo acquisto.
In particolare, si tratta del tempo, fissato ora a due anni, durante il quale il contribuente resta momentaneamente titolare di due immobili acquistati con il beneficio prima casa (introdotto in origine nel 2016 dall’art. 1 comma 55 della L. 208/2015) ora esteso dalla L. 207/2024 o legge di bilancio 2025.
Prima della entrata in vigore della norma originaria, non si poteva beneficiare della agevolazione per un acquisto immobiliare, senza aver prima rivenduto l'immobile pre-posseduto per cui era stata richiesta la misura agevolativa, si doveva vendere la ex prima casa prima di possederne un'altra.
La legge di bilancio 2025 è intervenuta sulla disposizione originaria per cui prima si aveva un anno di tempo per rivendere la ex prima casa, e acquistarne un'altra con la stessa agevolazione, raddoppiando il termine entro cui procedere, a due anni.
Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, nel corso della Conferenza di Italia Oggi tenutasi il 27 gennaio, che il termine di 2 anni non riguarda solo gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, ma tutti i casi in cui cui, al momento dell’entrata in vigore della nuova norma, era in corso il vecchio termine di un anno.
Facendo un esempio se Tizio compra il 27 gennaio 2025 un l’immobile, avrà tempo fino al 27 gennaio 2027 per alienare la ex prima casa, che aveva già acquistato col beneficio.
Ma anche Caio, che aveva comprato il 14 febbraio 2024 un immobile e, allora, si era impegnato a rivendere l’immobile pre-posseduto entro il 14 febbraio 2025 avrà tempo fino al 14 febbraio 2026 per venderlo
Il nuovo termine di 2 anni si applica, quindi, a tutti i rogiti intervenuti dal 1° gennaio 2024 in poi.
Leggi anche Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole per ricordare tutte le condizioni per agevolazione.
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Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata
Le Entrate con interpello n 14 del 28 gennaio rispondono ad un Ente pubblico che chiede di sapere se gli emolumenti arretrati erogati nel 2024, ma riferiti al 2023 in seguito a un accordo negoziale, debbano essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria o a quello della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il quesito viene sollevato in quanto un'Organizzazione Sindacale ha contestato l'applicazione della tassazione ordinaria, ritenendo che tali emolumenti rientrino nel regime di tassazione separata.
Le Entrate danno ragione, nel caso di specie, all'ente istante che ha ben interpretato e applicato la norma.
Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata
L'Agenzia delle Entrate (ADE) replica che, nel caso in esame, gli emolumenti arretrati maturati nel 2023 ed erogati nel 2024 non possono essere considerati "arretrati" ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR e, pertanto, devono essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria.
Nello specifico, l'Agenzia precisa che:
- principio di cassa e tassazione separata: la tassazione separata è applicabile solo quando il ritardo nella corresponsione degli emolumenti dipende da cause giuridiche o da situazioni oggettive di fatto, che impediscono il pagamento entro i tempi ordinariamente previsti. Non si applica quando il ritardo è fisiologico e legato a tempi tecnici ordinari.
- caso di specie: l'accordo negoziale per l'adeguamento degli stipendi, indennità e compensi speciali è stato concluso nel 2023, con efficacia nell'anno di riferimento, e i compensi sono stati erogati entro i termini tecnici previsti (il terzo mese successivo alla data di esecutività dell'accordo).
L'ade evidenzia che la corresponsione degli emolumenti nel 2024 è da considerarsi fisiologica e non sopravvenuta, pertanto, tali emolumenti maturati nel 2023, non rientrano nelle condizioni per la tassazione separata e devono essere tassati secondo il regime ordinario.
Allegati: -
Superbonus 2025: al 65% solo per il lavori avviati entro 15.10.2024
La Legge di Bilancio 2025 con il comma 56 dell'unico art 1 prevede di restringere ulteriormente il perimetro del superbonus. Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2025 l'aliquota è scesa al 65%.
Superbonus 2025: a chi ancora spetta e a quali condizioni
Il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di superbonus
La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Occorre anche dire che, le spese da superbonus che rientrano tra i bonus edilizi, sempre a seguito della legge di bilancio, da quest'anno sono soggette a delle restrizioni legate al cosiddetto quoziente familiare. Leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025
Superbonus: detrazione in 10 anni per le spese 2023
La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Leggi anche Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese
Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.
Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento.
Si stabilisce che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.