• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: istanze fino al 31 luglio

    Dal 1° al 31 luglio 2025 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno). Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 26.06.2025 n. 382555 che qui pubblichiamo.

    Con la Determinazione Direttoriale n. 233570 del 17.04.2025 è stata disposta l’attivazione, a far data dal 1° maggio 2025, dei seguenti Uffici locali ADM dipendenti dalla Direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche:

    • Ufficio ADM Emilia 1;
    • Ufficio ADM Emilia 2;
    • Ufficio ADM Emilia 3;
    • Ufficio ADM Emilia 4;
    • Ufficio ADM Romagna 1;
    • Ufficio ADM Romagna 2;
    • Ufficio ADM Marche 1;
    • Ufficio ADM Marche 2.

    Pertanto, esclusivamente per gli esercenti attività di trasporto merci e persone ricadenti nel territorio di competenza dei suddetti Uffici, a partire dal 1° maggio 2025 non potranno più essere trasmesse dichiarazioni con le vecchie descrizioni/codici ufficio.

    Tanto premesso, per le dichiarazioni predisposte ed inviate a partire dal 1° maggio 2025, riferite a trimestri per i quali non sono trascorsi i termini di presentazione, l’esercente avrà cura di utilizzare i “software Autotrasportatori” aggiornati o in alternativa predisporre le predette dichiarazioni in conformità ai tracciati aggiornati, entrambi reperibili a partire dalla medesima data. 

    Per chi si avvale dell’utilizzo dei tracciati record, la Legenda degli Uffici e dei relativi codici aggiornata è disponibile, come di consueto, nel file “Tracciato Record.xlsx”.

    Nulla varia relativamente alle dichiarazioni già presentate.

    Soggetti che hanno diritto al rimborso

    Per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2025, il beneficio in oggetto spetta per:

    • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
      • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
      • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
      • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
    • l’attività di trasporto di persone svolta da:
      • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
        attuazione;
      • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
      • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
      • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
    • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: presenta la dichiarazione

    Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2025”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025.

    Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rappresenta che la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta secondo le regole di cui al par. I della medesima Circolare, accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.

    I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods), resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

    Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    • per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
    • per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
      Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane".
    • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: importo rimborsabile

    Alla luce delle novità normative richiamate in premessa, si precisa che la misura del rimborso riconoscibile ai sensi dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995, tenuto conto del mantenimento dell’aliquota agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al medesimo decreto, varia in funzione del periodo di consumo e della tipologia di carburante impiegato. In particolare, l’importo del rimborso è articolato come segue:

    I periodo di consumo: 1° aprile – 14 maggio 2025

    • il rimborso spettante è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
      (Dichiarazione – Quadro A-1)

    II periodo di consumo: 15 maggio – 30 giugno 2025

    • per il gasolio e/o gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che non rispettano le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, il rimborso è pari a euro 229,18 per mille litri, in ragione dell’aliquota d’accisa ordinaria applicabile pari a 632,40 euro per mille litri.
      (Dichiarazione – Quadro A-2)
    • per i soli gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni stabilite dalla norma sopra citata, il rimborso resta pari a euro 214,18 per mille litri, tenuto conto dell’aliquota ridotta d’accisa di 617,40 euro per mille litri.
      (Dichiarazione – Quadro A-3)

    Si ricorda, infine, che l’art. 3-quinquies del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito con modificazioni nella Legge 26 luglio 2023, n. 95, ha esteso l’applicazione del trattamento agevolato previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 anche ai gasoli paraffinici (HVO) utilizzati in sostituzione del gasolio tradizionale, purché nel rispetto della normativa prevista per il loro impiego agevolato.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2025: fruizione del credito

    Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

    • mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
    • o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

    Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

    Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2025, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

    Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Sugar tax: proroga al 1° gennaio 2026

    Pubblicato in GU n 149 del 30 giugno il Dl Omnibus con Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita'  economiche  e imprese, nonche' interventi di carattere  sociale  e  in  materia  di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

    Tra le novità la proroga ulteriore per la sugar tax, facciaamo il punto.

    Dl Economia: il Cdm del 20 giugno con ulteriori novità fiscali

    E' in vigore dal 1° luglio il DL Omnibus con diverse novità fiscali.

    Tra le più attese la proroga al 2026 per la sugar tax che sarebbe dovuta entrate in vigore oggi.

    Viene pubblicato in GU del 30 giugno il decreto contenitore con diverse misure.

    L'art 8 del DL prevede che al'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di  euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione  di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

    Relativamente alla Sugar tax, introdotta nel 2019, non ancora applicata e disapprovata dalle imprese che producono e vendono bevande analcoliche che paventano un calo degli acquisti di materia prima per oltre 400 milioni, così come un taglio del 10% del fatturato secondo le ultime stime della associazione di categoria Assobibe.

    La proroga per la tassa sullo zucchero, vorrebbe essere allineata all'entrata in vigore di quella sulla plastica. Leggi anche: Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza 

    Ricordiamo che la tassa è stata fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

    La proroga risponde ad una richiesta di riduzione del carico impositivo per le imprese, ma anche a finalizzare i provvedimenti di attuazione e più in dettaglio a semplificare gli obblighi contabili e gestionali connessi. 

    Questi obblighi che ritrovano la loro definizione nel decreto del ministero dell’Economia del 12 maggio 2021 destano e hanno destato preoccupazioni degli operatori e pertanto, è necessario che le autorità in collaborazione con le imprese trovino delle soluzioni per utilizzare al meglio i dati che può fornire la contabilità ordinaria in essere nelle imprese, senza prevedere ulteriori adempimenti per gli interessati.

  • Dichiarazione 730

    Acconto Irpef: scadenza ordinaria al 30 giugno per il 730

    Il DL fiscale in vigore dal 18 giugno prevede tra l'altro, lo slittamento del pagamento delle tasse di giugno per le PIVA.

    Leggi anche: Tasse PIVA: rinvio a luglio definitivo. Vediamo invece per chi la scadenza resta invariata.

    Acconto Irpef 730: scadenza ordinaria al 30 giugno

    Con il DL n 55/2025 convertito in legge sparisce definitivamente il disallineamento tra le nuove regole Irpef e la norma transitoria sull’acconto 2025. 

    Leggi anche: Acconto IRPEF 2025: confermata la norma di salvaguardia per i contribuenti             

    Da ciò discende che chi presenta il 730 senza sostituto deve versare entro il 30 giugno l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non a quelli 2023.

    Identicamente vale per che presenta il Modello Redditi PF e non è soggetto a Isa.  

    Relativamente alla Dichiarazione Precompilata gli acconti sono già calcolati correttamente.

    La legge di Bilancio 2025 ha introdotto definitivamente la nuova tabella di aliquote e scaglioni dell' Irpef a tre aliquote.

    L’acconto maggiorato pertanto risultava sproporzionato rispetto al reale, perché l’anticipo avrebbe superato l’imposta dovuta per l’anno corrente. 

    Il comunicato stampa del Mef n 32 dello scorso 25 marzo aveva già chiarito che il problema non riguardava solo chi aveva un saldo da versare superiore a 51,65 euro annunciando un provvedimento in merito.

    A tal fine, il Governo è intervenuto d’urgenza con il Dl n 55/2025, entrato in vigore il 24 aprile scorso, sopprimendo la maggiorazione dell’acconto 2025 e ripristinando le regole ordinarie di calcolo, basate:

    • sull’imposta dovuta per l’anno precedente ossia metodo storico,
    • su quella prevista per l’anno in corso ossia metodo previsionale.

    Con la conversione in legge del DL n 55 viene stabilizzato il riferimento alle tre sole aliquote in vigore e di ciò terrà conto nella liquidazione dei versamenti in scadenza il 30 giugno, che riguarda tutti soggetti che non applicano gli Isa.

    Chi non ha partita Iva può presentare il 730 oridnario o precompilato, inserendovi tutti i redditi posseduti, anche se non ha redditi di lavoro o di pensione e anche se non ha un sostituto d’imposta.

    I soggetti senza sostituto, devono versare autonomamente con F24, saldo e primo acconto Irpef entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%).

    In alternativa è possibile utilizzare il Modello Redditi precompilato.

  • Attualità

    Le multinazionali USA esentate dalla global minimum tax

    Era il 2021 quando l’OCSE ha avanzato un progetto di riforma della tassazione globale delle multinazionali, concordato da oltre 140 paesi, che si basava su due linee di intervento, i cosiddetti pilastri della riforma:

    • la rilocalizzazione della tassazione nel luogo in cui i ricavi sono effettivamente conseguiti;
    • l’introduzione di una imposta minima globale del 15%.

    Nel 2021 il contesto internazionale era maturo per un intervento di questo tipo; e, nonostante non tutti i paesi partecipanti avessero la medesima urgenza di percorrere questa strada, questa appariva comunque segnata; così l’accordo OCSE è stato firmato dall’amministrazione Biden (anche se il congresso USA non ha mai approvato il trattato), e nel 2024 l’Unione Europea ha introdotto una prima versione della global minimum tax.

    Dal 2021 sono passati pochi anni, soltanto quattro, ma, dal punto di vista geopolitico, la situazione globale è radicalmente cambiata; non è un caso che oggi il sistema di tassazione delle imprese multinazionali pensato dall’OCSE si stia sgretolando.

    L’accordo del G7

    Il 16 e il 17 giugno 2025 in Canada si è svolto l’ultimo G7; chi lo ha seguito ricorderà che è stato caratterizzato dalla postura muscolare della nuova amministrazione americana.

    È notizia degli ultimi giorni che Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno accettato (o probabilmente dovuto accettare) l’esenzione delle multinazionali USA, comprese le cosiddette big tech, dal secondo pilastro del sistema di tassazione globale, che altro non sarebbe che la global minimum tax.

    Ufficialmente l’esenzione è stata motivata “in virtù delle regole di tassazione minima esistenti negli USA a cui sono soggetti” i gruppi di società multinazionali, come comunicato dalla presidenza di turno canadese.

    Con ogni probabilità si fa riferimento al sistema di tassazione GILTI, acronimo di Global Intangible Low-Taxed Income, introdotto nel 2017 dalla prima presidenza Trump, che prevede la tassazione dei profitti esteri superiori a una determinata soglia di rendimento; finora questa imposta, caratterizzata da un’aliquota abbastanza ridotta, non era stata considerata dagli altri paesi equivalente alla global minimum tax, per cui si prevedeva l’applicazione di questa anche alle multinazionali americane. Oggi, nel mutato contesto internazionale, evidentemente la medesima aliquota è divenuta sufficiente per legittimare l’esenzione per le imprese americane.

    Va da sé che questo tassello deve essere inserito nel più complesso progetto (voluto dall’amministrazione americana, ma da vedere quanto effettivamente realizzabile) di ribilanciamento della bilancia commerciale degli USA, che finora si è concretizzato nella partita dei dazi unilaterali.

    L’accordo così raggiunto costituisce una vittoria diplomatica per l’amministrazione Trump, e una conferma di debolezza delle controparti interessate. Va infatti puntualizzato che il sistema di tassazione globale delle multinazionali, nel momento in cui vengono esentate le imprese americane, non ha più senso di esistere, per sopraggiunta residualità, dato che le principali multinazionali esistenti hanno sede negli Stati Uniti.

    A rischio anche la web tax

    Molti paesi, tra cui anche l’Italia, in attesa di una definizione a livello internazionale del primo pilastro sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, hanno introdotto delle web tax nazionali, con l’obiettivo di tassare le grandi multinazionali del web.

    Ebbene, nel mutato contesto internazionale, specialmente per i paesi che al G7 hanno firmato l’accordo di esenzione delle multinazionali americane dalla global minimun tax, il futuro mantenimento delle web tax nazionali appare oltre che difficile anche improbabile.

    Infatti l’accordo figlio del G7 mina alle fondamenta il secondo pilastro del sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, per cui la possibilità che in qualche modo in un futuro prossimo possano concretizzarsi le previsioni del primo pilastro appaiono oggi oltremodo recondite.

  • Redditi di impresa

    MUD 2025: invio entro il 30 giugno

    Il MASE ha chiarito la scadenza del MUD 2025.

    Con Avviso 13 giugno 2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero ha chiarito che la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2025 potrà essere effettuata fino a lunedì 30 giugno 2025, in quanto il termine ordinario per l'anno 2025, ossia il 28 giugno, cade di sabato. 

    Ricordiamo che a tal proposito è stato pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 – MUD.

    Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione.

    MUD 2025: che cos’è

    Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso con provvedimento e come detto la presentazione va effettuata entro il 28 giugno prossimo.

    Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.

    Esistono i seguenti tipi di MUD:

    • Rifiuti,
    • Rifiuti Semplificata,
    • Veicoli Fuori Uso,
    • Imballaggi,
    • RAEE,
    • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
    • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    Si evidenzia che Unioncamere comunicava che "Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).

     Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”. Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere"

    MUD 2025: soggetti obbligati all’invio

    La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione. 

    I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

    Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

    i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono: 

    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti 
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti. 
    • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi. 
    • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

    MUD Telematico 2025. istruzioni per l’uso

    Sul sito del MUD telemnatico viene precisato che per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

    Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

    Viene anche precisato che:

    • le associazioni di categoria, 
    • i professionisti e gli studi di consulenza 

    possono inviare telematicamente i MUD compilati  per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti che restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso    la sede delle medesime associazioni e studi.

    Per spedire via telematica è necessario:

    • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
    • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o        di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.    

    I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente  con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere

    Si ricorda inoltre che:

    • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
    •  la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

    Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ecocamere.it.

  • Società tra professionisti

    Lavoro autonomo: primi chiarimenti ADE su interessi, premi e crediti edilizi

    L'agenzia delle Enrate con la Risposta a interpello n 171 del 26 giugno fornisce i primi chiarimenti sulla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 5 del Dlgs 192/2024, come modificata dal DL n 84/2025.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta tre quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti, in merito alla qualificazione fiscale di alcune componenti reddituali alla luce della nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024

    Il quesito si sofferma su:

    • interessi attivi derivanti dal conto corrente bancario dell’associazione;
    • trattamento del premio assicurativo professionale riaddebitato ai singoli assicurati;
    • natura del provento da cessione di crediti edilizi acquistati a sconto.

    La replica ADE in sintesi chiarisce:

    1. gli interessi da conto corrente restano redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo;
    2. i riaddebiti tra professionisti per spese comuni non generano né ricavi né oneri deducibili, se non per la parte effettivamente riferibile al soggetto;
    3. il differenziale positivo da crediti edilizi è rilevante ai fini del reddito professionale, con modalità di imputazione basata sul principio di cassa.

    1. Gli interessi attivi bancari: redditi di capitale, non di lavoro autonomo

    L’istante sostiene che gli interessi attivi da conto corrente non siano collegati all’attività professionale e, pertanto, debbano essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
    L’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione e chiarisce che gli interessi percepiti da conti correnti bancari costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, in virtù anche dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54 TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 84/2025. 

    La disposizione, in vigore per i redditi 2024 in poi, stabilisce che “Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
    Pertanto, tali somme non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante siano collegate ad un’attività associativa professionale, ma sono soggette a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta, ex art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973.

    Premi assicurativi professionali riaddebitati: esclusi dal reddito

    L’istante descrive un meccanismo di copertura assicurativa collettiva secondo il quale l’associazione stipula una polizza per sé e per altri professionisti, con conseguente riaddebito pro-quota del premio a ciascun assicurato.
    L’Agenzia ritiene che, in ottica di principio di onnicomprensività, introdotto dal nuovo art. 54 del TUIR, rilevano ai fini del reddito professionale solo gli importi correlati direttamente all’attività.

    In particolare:

    • la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’Associazione è deducibile;
    • la parte riaddebitata ai terzi non è deducibile in capo all’Associazione (non essendoci inerenza);
    • le somme incassate a titolo di rivalsa del premio non costituiscono reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite “in relazione all’attività artistica o professionale” come richiesto dal comma 1 dell’art. 54 TUIR nella nuova versione.

    Tale trattamento è coerente anche con precedenti prassi e giurisprudenza sul concetto di “inerenza” quale limite oggettivo alla deducibilità dei costi

    Bonus edilizi acquistati a sconto: il differenziale è ora tassabile

    Il quesito più rilevante attiene al trattamento del “provento” costituito dalla differenza tra valore nominale e prezzo d’acquisto di un credito d’imposta edilizio, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. 

    In passato, sulla base della risposta n. 472/2023, tale differenziale non era ritenuto imponibile, non configurandosi come corrispettivo di una prestazione professionale o reddito classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
    Tuttavia, con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR post D.Lgs. 192/2024), l’Agenzia muta orientamento chiarendo che il differenziale positivo derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto rientra nella nozione ampia di "tutti i valori percepiti in relazione all’attività", anche se non derivanti da prestazioni rese.
    La tassazione segue il principio di cassa:

    il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto;

    il valore nominale “incassato” tramite utilizzo in compensazione diventa rilevante ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato per abbattere imposte e contributi.

    Tale criterio impone, quindi, una spalmatura pluriennale della tassazione, in linea con il numero di rate previste per l’utilizzo del credito in compensazione.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06

    Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.

    Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che 

    entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024. 

    Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.

    Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno

    La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile. 

    Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

    Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.

    Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.

    Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
    Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.

    In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".

    In esso andrà inserito il valore presente:

    • nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
    • nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".

    Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.

    Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.

    In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).

    Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

    In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.

    Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.

    Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.