• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Società benefit: la pagina dedicata del MIMIT

    Il MIMIT con un avviso del 10 settembre informa del fatto che è online, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la nuova sezione "Società Benefit"dedicata alle aziende che hanno scelto questo modello innovativo di fare impresa, capace di coniugare finalità economiche con responsabilità, sostenibilità e trasparenza.

    Il MIMIT, in collaborazione con Invitalia, è promotore della prima "Benefit Competition" nazionale, iniziativa pionieristica nel panorama italiano che ha l'obiettivo di valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali di Società Benefit. 

    La competizione partirà da Milano il 21 novembre e si articolerà in sei tappe territoriali lungo tutto il Paese.

    Startup, imprese già costituite come Società Benefit e realtà interessate ad adottare questa forma giuridica possono candidarsi, compilando l'apposita domanda presente sulla pagina istituzionale

    Le imprese selezionate tra quelle candidate, avranno l’opportunità di presentare le proprie progettualità durante l’evento milanese ad una giuria qualificata, composta da esperti del settore e rappresentanti istituzionali.   

    Il MIMIT ha avviato, in collaborazione con Unioncamere e il sistema camerale, un articolato programma formativo per accompagnare imprese e professionisti nel percorso di costituzione e gestione di una Società Benefit. 

    Società benefit: tutte le caratteristiche

    Le Società Benefit sono società che, nell'esercizio della loro attività economica, ampliano i propri orizzonti oltre il tradizionale scopo di lucro, abbracciando una visione più ampia e responsabile dell'impresa.

    Esse perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i soggetti con cui entrano in relazione:

    • persone 
    • comunità locali, 
    • territori 
    • ambiente,
    • beni culturali e sociali 
    • enti e associazioni, 
    • altri portatori di interesse.

    Introdotte nel panorama giuridico italiano con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le Società Benefit incarnano l'evoluzione sostenibile dell'impresa del nostro Paese. 

    Questo modello innovativo, riconosciuto e incentivato dallo Stato, dimostra come sia possibile unire profitto e impatto sociale in una strategia imprenditoriale vincente e lungimirante.

    Ciò che distingue una Società Benefit da una tradizionale società commerciale sono tre elementi fondamentali che ne caratterizzano l'identità e il funzionamento:

    • il doppio scopo societario. Mentre una società tradizionale persegue esclusivamente finalità di profitto, una Società Benefit integra questo obiettivo con una o più finalità di beneficio comune, chiaramente specificate nel proprio statuto. Ogni decisione aziendale deve necessariamente bilanciare gli obiettivi economici con quelli di impatto sociale e ambientale, creando un modello di governance che considera tutti gli stakeholder;
    • governance responsabile. Le Società Benefit sono tenute a nominare uno o più amministratori specificamente responsabili dell'impatto sociale dell'azienda. Queste figure professionali hanno il compito di implementare procedure che garantiscano il bilanciamento degli interessi dei diversi portatori di interesse e di assicurare trasparenza in tutte le decisioni che riguardano il perseguimento del beneficio comune;
    • misurazione e comunicazione dell'impatto. Ogni Società Benefit deve redigere annualmente un report di impatto sociale obbligatorio, utilizzando standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Questi documenti vengono poi pubblicati per garantire massima trasparenza verso tutti gli stakeholder, permettendo una valutazione oggettiva dei risultati raggiunti sia in termini economici che di beneficio comune.

    Società Benefit: i vantaggi

    La scelta di trasformarsi in Società Benefit comporta numerosi vantaggi tangibili che spaziano dalla sfera competitiva agli aspetti reputazionali.

    Tra questo vi è l'attrazione dei talenti: le nuove generazioni di lavoratori mostrano una crescente preferenza per aziende che abbiano un chiaro scopo sociale oltre al profitto. 

    Questo fenomeno si traduce in una maggiore capacità di attrarre e trattenere i migliori professionisti sul mercato. 

    Altro vantaggio è maggiore efficacia nella fidelizzazione dei clienti.

    I consumatori contemporanei orientano sempre più le loro scelte d'acquisto verso brand che dimostrano un autentico impegno nella responsabilità sociale.

    Le Società Benefit accedono inoltre a nuovi mercati in forte espansione, particolarmente nel settore dell'economia sostenibile, e sviluppano una maggiore resilienza aziendale grazie a un modello di business più solido e orientato al lungo termine. 

    Questa visione strategica permette di affrontare meglio le sfide del mercato e di costruire relazioni più durature con tutti gli stakeholder.

    In fine tra i vantaggi vi è la vera e propria certificazione di una società benefit.

    Essa acquisce lo status di responsabilità sociale d'impresa avendo maggiore credibilità presso gli investitori ESG (Environmental, Social, Governance), segmento in costante crescita nel panorama finanziario internazionale.

    Il riconoscimento istituzionale da parte dello Stato italiano e l'appartenenza a un movimento imprenditoriale innovativo e in continua espansione completano il quadro dei vantaggi reputazionali.

    Società Benefit: le fasi del processo di trasformazione

    La trasformazione in Società Benefit richiede un approccio metodico e consapevole che si articola in diverse fasi, ciascuna fondamentale per il successo del processo:

    1. il primo passo consiste in una valutazione preliminare approfondita della propria realtà aziendale. Occorre effettuare un'analisi della mission aziendale e dei valori che la guidano, l'identificazione delle specifiche finalità di beneficio comune che si intendono perseguire e una valutazione realistica dell'impatto economico che la trasformazione comporterà. Questa fase è cruciale perché permette di verificare l'autenticità della motivazione e la sostenibilità del progetto. La modifica dello statuto societario rappresenta il cuore tecnico-giuridico della trasformazione. È necessario inserire nell'oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che l'azienda si impegna a perseguire, definire chiaramente le modalità di governance responsabile che saranno adottate e indicare gli standard internazionali che verranno utilizzati per misurare l'impatto sociale e ambientale generato. 
    2. la seconda fase contiene la procedura notarile che formalizza legalmente la trasformazione attraverso una delibera dell'assemblea dei soci, la redazione dell'atto notarile di modifica dello statuto e l'iscrizione al Registro delle Imprese con la specifica dicitura "Società Benefit". Questo passaggio sancisce ufficialmente la nuova identità societaria. Infine, gli adempimenti operativi rendono concreto il nuovo modello di business attraverso la nomina del responsabile dell'impatto, l'implementazione dei processi di misurazione dell'impatto sociale e ambientale e la redazione del primo report annuale. Questi strumenti operativi sono essenziali per trasformare gli impegni statutari in azioni concrete e misurabili.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus adozioni internazionali: come e quando fare domanda

    In data 6 settembre 2025 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207, l’Avviso riguardante il Decreto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, firmato il 22 luglio 2025, recante “rimborso, ai genitori adottivi, delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2024 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con Special Needs”. 

    Possono richiedere il rimborso i coniugi, entrambi residenti sul territorio nazionale, le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.

    Bonus adozioni internazioanali: come e quando fare domanda

    Con il Decreto n. 1686 dell’8 Giugno 2025 riparte il bonus adozione, l'agevolazione rivolta alle famiglie che hanno intrapreso un percorso di adozione internazionale considerato complesso e che, alla data del 1° Gennaio 2025, risulta ancora pendente.

    La norma estende a partire dal 31 Luglio 2025, la possibilità di presentare domanda anche a chi non è riuscito a farlo entro la scadenza dello scorso anno, come prevista dal precedente Decreto del 29 Aprile 2024.

    Le istanze per il rimborso potranno essere presentate dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025, alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025, secondo le modalità indicate nel citato decreto.

    I genitori adottivi possono presentare istanza di rimborso congiunta delle spese adottive mediante il sistema on line “Adozione Trasparente”  del Dipartimento per le politiche della famiglia, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

    I genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n.184 e coloro che, nei casi particolari previsti, hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [email protected].

    Assistenza verrà fornita a chi vuole inviare quesiti – esclusivamente per posta elettronica -all’indirizzo: [email protected] , non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell'oggetto “quesito DM rimborsi”.

    Inoltre, è sempre attivo il Servizio della Linea CAI Rimborsi ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Tel: +39 06 67793222).

    Ricordiamo che  

    • si tratta di un contributo economico destinato alle coppie che hanno avviato un’adozione internazionale complessa,
    • l’importo dovrebbe variare da 3.500 a 6.500 euro, in base alla gravità delle difficoltà.

    Una volta presentata la domanda, la Commissione per le adozioni internazionali valuterà le domande verificandone l’ammissibilità entro un termine di 60 giorni.

    In caso di esito positivo, il contributo verrà erogato direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda.

    Per scaricare il manuale con tutte le istruzioni accedi al sito della Commisisone per le adozioni internazonali.

    Bonus adozione internazionale: requisiti

    Le coppie richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti quali:

    • aver avviato una procedura di adozione internazionale non ancora conclusa al 1° Gennaio 2025 che hanno conferito incarico a un Ente Autorizzato prima del 30 Gennaio 2020 e la cui procedura è ancora pendente al 1° Gennaio 2025;
    • aver avviato l’adozione in Paesi con criticità geopolitiche come Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.

    Attenzione al fatto che non sono previsti limiti di reddito o ISEE, né requisiti legati all’età dei genitori ma è sufficiente che la procedura adottiva sia riconosciuta come complessa secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per le adozioni internazionali.

  • Crisi d'impresa

    Concordato preventivo: quando emettere nota variazione

    Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972

    L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori. 

    La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.

    Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
    La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.

    L'istante ha domandato:

    • se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
    • se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.

    Concordato preventivo: quando emettere nota variazione

    La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:

    • ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
    • l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.

    L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    Nella risposta a interpello n 236 del 10 settembre le Entrate chiariscono come comportarsi se nella dichiarazione in corso cambia il codice ATECO entrato in vigore dal 1° aprile scorso.

    In particolare, la società istante Alfa S.r.l. semplificata, operante come agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, ha fino ad ora utilizzato il codice ATECO 45.11.02, non perfettamente corrispondente alla sua attività di intermediazione pura, ma il più vicino disponibile nelle tabelle ATECO 2007.

    A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che introduce il codice 77.51.00, specificamente riferito ai servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di autoveicoli, senza che l’intermediario fornisca direttamente i veicoli.

    La società, intenzionata ad aderire al CPB per gli anni 2025 e 2026, chiede se il cambio di codice ATECO, che implica anche il passaggio da un modello ISA (CM09U) a un altro (EG61U), comporti la cessazione dell’efficacia del Concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024.

    Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO

    L’art. 21, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui: «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente».

    Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).

    L’Agenzia conferma che la variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento ISTAT non comporta, di per sé, la cessazione del CPB, anche se implica l’utilizzo di un diverso modello ISA, purché non vi sia una modifica sostanziale dell’attività realmente svolta.

    Il cambio codice ATECO obbligatorio dal 1° aprile 2025 non implica automaticamente la cessazione del CPB.

    • il nuovo codice 77.51.00 riflette con maggiore precisione l’attività effettivamente svolta dall’istante, senza rappresentare una modifica sostanziale rispetto al passato;
    • anche se si passa da un ISA all’altro (CM09U → EG61U), la ratio della norma è rispettata, perché l’attività rimane invariata nella sostanza.

    Secondo l’Agenzia, per la corretta gestione del CPB e delle dichiarazioni:

    • nel modello UNICO 2025 (anno d’imposta 2024) deve già essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 e il relativo ISA EG61U, non più il precedente modello DM09U;
    • non è necessario presentare una variazione dei dati anagrafici per il solo aggiornamento del codice ATECO, salvo diversa disposizione normativa.

    L'Ade evidenzia quindi che l’eventuale variazione di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025-2026. 

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Costi non ancora certi: condizione di deducibilità dalla Cassazione

    Con la sentenza n. 24485 depositata il 4 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per la fiscalità d’impresa: quando un costo o un ricavo legato a una controversia giudiziaria può essere imputato a bilancio ai fini fiscali.

    La decisione introduce un principio interpretativo che si discosta sensibilmente dalla prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria e dalla precedente giurisprudenza di legittimità, riconoscendo rilievo prioritario al requisito della “certezza” rispetto a quello della competenza temporale.


    La vicenda trae origine da un accertamento per l’anno d’imposta 2014, notificato a una azienda speciale comunale, nata da una scissione parziale.

    L’Agenzia delle Entrate contestava due voci:

    • a deduzione nel 2014 di un costo da risarcimento derivante da una sentenza di primo grado del 2009, poi riformata in appello nel 2014;
    • l’omessa contabilizzazione nel 2014 del risarcimento attivo per danni indiretti stabilito nella sentenza di secondo grado, ma ancora oggetto di contestazione da parte della compagnia assicurativa.

    La CTR aveva avallato la tesi dell’Ufficio, ritenendo che:

    • la sentenza del 2009, pur non definitiva, fosse esecutiva e che quindi il relativo costo dovesse essere imputato all’anno 2009;
    • le somme attive da risarcimento dovessero essere tassate nel 2014, a prescindere dalle contestazioni pendenti.

    Vediamo la decisione della Corte di Cassazione, in controtendenza rispetto all'orientamento consolidato.

    Costi non ancora certi: principio Cassazione sulla deducibilità

    La Corte di Cassazione ha censurato integralmente la motivazione della CTR, riaffermando che la sola esecutività formale non implica automaticamente la certezza fiscale del componente.

    In particolare:

    • la sentenza del 2009 era stata sospesa dalla Corte d’Appello nel 2010 e successivamente riformata,
    • la certezza dell’obbligo di pagamento è maturata solo nel 2014, anno della sentenza definitiva.
    • le somme attive per risarcimento non dovevano essere tassate nel 2014, poiché contestate in modo non pretestuoso dalla compagnia assicurativa (sulla base della mancata copertura assicurativa dei danni indiretti).

    Questo approccio rafforza l’idea che la contabilizzazione fiscale dei componenti da contenzioso non può avvenire automaticamente in base alla sentenza di primo grado, ma solo quando vi sia ragionevole certezza sia dell’an (esistenza del debito o credito) che del quantum (ammontare).

    La Corte formula un principio che ha valenza generale, destinato a incidere in modo rilevante sulla prassi contabile e fiscale:Quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest’ultimo non è tenuto a contabilizzarli se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi sia nell’an che nel quantum.”


    La pronuncia non solo smentisce la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ma si pone in contrasto con precedenti decisioni della stessa Corte di Cassazione.

    Con questa decisione, invece:

    • il momento rilevante per la deducibilità o tassazione non è più la data della sentenza, ma il momento in cui il componente è “ragionevolmente certo”.
    • si introduce una valutazione sostanziale e prudenziale del principio di competenza.

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    Immobile pignorato e venduto post mortem imprenditore: imponibilità IVA

    Con Risposta a interpello n 232 dell'8 settembre le Entrate trattano il caso di una vendita di immobile strumentale per morte dell'imprenditore.

    In particolare, si chiarisce che, nelle vendite forzate di immobili aziendali dopo il decesso dell’imprenditore, la rilevanza IVA permane se il bene resta strumentale e riconducibile a un soggetto passivo.
    Non bastano la chiusura della partita IVA o la cancellazione dal Registro imprese a escludere l’applicazione del tributo.
    Per i professionisti, ciò significa dover gestire con attenzione sia la fatturazione elettronica che le imposte indirette collegate. 

    Immobile pignorato e venduto post mortem imprenditore: imponibilità IVA

    L'Agenzia con la risposta in oggetto fornisce chiarimenti sul corretto trattamento Iva da applicare alla vendita di un complesso immobiliare aziendale pignorato a seguito di una esecuzione forzata, dopo il decesso del debitore esecutato. 

    L’istanza è stata presentata da un avvocato delegato alla vendita nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
    Il bene oggetto di vendita era un complesso alberghiero (cat. D/2) pignorato in danno di un imprenditore individuale, deceduto nel 2012.

    Gli elementi principali del caso di specie sono:

    • l’attività imprenditoriale risultava cessata;
    • la partita IVA del defunto era stata chiusa nel 2012 e la ditta cancellata dal Registro imprese nel 2014;
    • gli eredi non avevano effettuato gli adempimenti IVA di subentro (nuova partita IVA o rappresentante della comunione ereditaria).

    L’avvocato istante per tali motivi, riteneva che la vendita fosse fuori campo IVA e dovessero applicarsi solo imposte di registro, ipotecaria e catastale.

    L'’Agenzia dissente precisando che si tratta di un immobile strumentale per natura, un albergo e spiega il motivo.

    Secondo la prassi ADE (circ. 12/E/2007 e ris. 193/E/2001):

    • nelle vendite giudiziarie l’assoggettamento a IVA richiede che il debitore sia soggetto passivo IVA e che i beni siano strumentali all’attività d’impresa;
    • il pignoramento e la custodia non fanno uscire i beni dal patrimonio del debitore;
    • la procedura esecutiva toglie al debitore (o ai suoi eredi) la disponibilità, ma non incide sulla titolarità del bene.

    Nel caso in esame:

    • l’immobile, pur dopo la morte del titolare, è rimasto nella sfera aziendale come bene strumentale (cat. D/2, alberghi e pensioni);
    • il decesso non ha comportato l’estromissione del bene dall’impresa;
    • il fatto che non siano stati completati gli adempimenti successori (nuova partita IVA, dichiarazione di successione) non è rilevante ai fini IVA.

    L’Agenzia conclude quindi che la cessione va considerata rilevante ai fini IVA e soggetta al regime di esenzione ex art. 10, comma 8-ter, salvo eventuale opzione per l’imponibilità.

    L’Agenzia chiarisce inoltre che:

    • il momento impositivo IVA coincide con il pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario e non con l’aggiudicazione;
    • la proprietà si trasferisce solo con il decreto del giudice dell’esecuzione dopo il saldo.

    Viene anche chiarito che oltre all’IVA:

    • l’imposta di registro è sempre in misura fissa;
    • le imposte ipotecaria e catastale si applicano rispettivamente al 3% e all’1%.

    Immobile pignorato e venduto post mortem imprenditore: risvolti pratici

    Ai fini pratici i professionisti delegati alle vendite devono verificare se il bene rientra ancora nella sfera d’impresa del debitore, anche in caso di decesso dell'imprenditore e pertanto:

    • la fatturazione elettronica deve essere predisposta correttamente, con attenzione al ruolo del delegato.
    • occorre considerare che, se il bene è strumentale e riconducibile a un soggetto passivo, l’operazione ricade nell’ambito IVA, anche se formalmente non sono stati completati tutti gli adempimenti successori.

  • Dichiarazione 770

    770/2025: la compilazione nelle operazioni straordinarie

    Il Modello 770/2025  deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Relativamente alle operazioni straordinarie, vediamo i particolari adempimenti e il quadro SX.

    770/2025: cosa fare nelle operazioni straordinarie

    Nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto come nei casi di:

    • fusioni anche per incorporazione,
    • scissioni totali,
    • scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, 
    • cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali,
    • trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche,

    chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato.
    Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2024 o del 2025, prima della presentazione della dichiarazione Modello 770/2025, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Modello 770/2025 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti.

    Relativamente ai soggetti estinti, i il dichiarante deve indicare, per l’anno d’imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e la data, nel corso dell’anno 2024, di effettiva cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni. 

    Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti. 

    Come evidenziato dalle stesse istruzioni, il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2025, sarà tenuto a presentare per l’anno 2024 una sola dichiarazione modello 770/2025 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

    770/2025: la compilazione per i soggetti estinti

    Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il proprio codice fiscale e, nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, quello del soggetto estinto. 

    Sempre con riferimento ai soggetti estinti, laddove previsto, deve essere indicato nella casella 3, “Eventi eccezionali”, l’eventuale codice dell’evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del Modello 770.
    Nel caso di successione mortis causa avvenuta nel periodo d’imposta 2024, o nel 2025 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare un’unica dichiarazione dei sostituti d’imposta anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.
    Nell’ipotesi invece di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato.

    In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.
    Anche in caso di successione ereditaria, qualora l’attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui esso ha effettivamente operato; l’erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.

    770/2025: operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto

    Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l’estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), il Modello 770/2025 deve essere compilato secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non incidono sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.