• Accertamento e controlli

    Prescrizione decennale e quinquennale: le differenze per la Consulta

    Un termine doppio rispetto a quello applicato ai tributi locali, eppure conforme a Costituzione.

     La prescrizione decennale dei crediti erariali ha superato indenne il vaglio della Corte Costituzionale: con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondate — o non fondate — tutte le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sull'articolo 2946 del codice civile.

    Il punto centrale non è solo il responso finale, ma le ragioni che lo sorreggono: ragioni che ridisegnano il confine tra obbligazioni tributarie erariali e locali e che hanno ricadute dirette sulla prassi della riscossione.

    Crediti erariali e prescrizione in 10 anni: si esprime la corte costituzionale

    La CGT di secondo grado del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., norma che stabilisce la prescrizione ordinaria decennale, lamentandone l'applicazione ai crediti erariali sotto più profili:

    • disparità rispetto ai tributi locali: per IMU e altri tributi locali il termine è quinquennale (art. 2948, n. 4 c.c.), mentre per i tributi erariali si applica il termine doppio. Secondo il rimettente, questa differenza viola l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).
    • contrasto con l'art. 97 Cost. (buon andamento della PA): il termine decennale sarebbe anacronistico nell'era dell'informatizzazione; risulterebbe anomalo rispetto a una «tendenza generale» dell'ordinamento verso termini quinquennali; creerebbe una sproporzione irragionevole tra i 5 anni previsti per la notifica dell'atto impositivo a pena di decadenza e i 10 anni per la semplice interruzione della prescrizione.
    • violazione dell'art. 111 Cost. (ragionevole durata del processo): un termine così lungo si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo.

    La risposta della Corte: obbligazioni diverse, regole diverse

    La Corte Costituzionale ha respinto tutte le censure, articolando una motivazione che vale la pena esaminare nel dettaglio.

    Sull'art. 3 Cost., il punto decisivo è la natura giuridica delle obbligazioni messe a confronto. I tributi locali come l'IMU hanno natura di obbligazione periodica: il debito si rinnova per effetto del semplice decorso del tempo, secondo uno schema ricorrente e stabile. Per questa ragione l'ordinamento li assoggetta alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.

    I tributi erariali seguono una logica diversa. Per essi vale il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta: il credito sorge anno per anno a seguito di una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Non si tratta di un'obbligazione periodica, ma di un'obbligazione che si ricostituisce ogni volta in forza di una nuova fattispecie. Ne consegue che il termine decennale è giustificato: paragonare le due tipologie di credito significherebbe accostare situazioni «non assimilabili», il che esclude qualsiasi violazione del principio di uguaglianza (cfr. sentenze Corte Cost. n. 155/2014, n. 108/2006, n. 340/2004).

    Sul fronte dell'art. 97 Cost., la Corte ha dichiarato manifestamente infondate tutte e quattro le questioni sollevate:

    • L'interruzione della prescrizione può consistere in «qualsiasi atto significante l'esercizio del relativo diritto»: non è possibile fissare un'unità di misura temporale standard come pretendeva il rimettente.
    • I termini indicati come comparazione (accertamento, IMU, sanzioni accessorie) appartengono a fattispecie «fra loro del tutto eterogenee», retti da distinta ratio e con effetti di decadenza, non di prescrizione.
    • L'attività di redazione e deposito del ricorso tributario è del tutto diversa da quella di predisposizione di un atto di accertamento: il confronto proposto dal rimettente non regge.
    • Il mero richiamo a una «tendenza dell'ordinamento» ad accorciare i tempi non è sufficiente a dimostrare una scelta legislativa irragionevole.

    Quanto all'art. 111 Cost., la Corte ha chiarito che il principio della ragionevole durata del processo ancora la sua tutela «alle disposizioni di natura processuale»: la prescrizione è istituto di natura sostanziale, non processuale, e quindi esula dall'ambito applicativo dell'art. 111 Cost.

    Cosa cambia nella prassi della riscossione

    La sentenza n. 85/2026 non introduce novità operative, ma consolida la cornice entro cui si muove la riscossione dei crediti erariali. I riferimenti operativi restano:

    • Prescrizione dei crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA): 10 anni dalla notifica della cartella o dell'atto divenuto definitivo.
    • Prescrizione dei tributi locali (IMU, TARI): 5 anni.
    • L'atto interruttivo può essere qualsiasi atto che manifesti l'esercizio del diritto di credito da parte dell'ente impositore.
    • La differenza di regime non è arbitraria: rispecchia la diversa natura giuridica delle obbligazioni — periodica per i tributi locali, autonoma per periodo d'imposta per quelli erariali.

    La pronuncia si allinea con l'orientamento consolidato della Cassazione (SS.UU. n. 23397/2016) e chiude ogni spazio, in sede di legittimità costituzionale, per sostenere l'applicazione del termine quinquennale ai tributi erariali.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 32 di giugno 2026 replica a dubbi sulla compatibilità con l’iscrizione all’Albo di soggetto titolare di impresa individuale commerciale non gestita direttamente e affidata a terzi mediante procura institoria.

    Il caso di specie riguarda un affittacamenre che non possa cessare l'attività per cause a lui non impotabili che vuole iscriversi all'Albo dei Commercialisti qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso. 

    In sintesi il consiglio ha specificato che si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

    Vediamo il dettaglio.

    Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere

    Si chiede se un soggetto titolare di impresa individuale esercente attività commerciale (affittacamere), impossibilitato a cessare formalmente l’attività per ragioni connesse a finanziamenti regionali, ma non operativo in concreto per oggettive e documentabili difficoltà personali, possa iscriversi all’Albo professionale qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
    In relazione al quesito formulato, si osserva preliminarmente che l’art. 4 del D.lgs. 139/2005 sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, di attività d’impresa commerciale svolta in nome proprio o altrui.
    Secondo il costante orientamento del Consiglio Nazionale, ai fini della verifica dell’incompatibilità assume rilievo non tanto la mera titolarità formale dell’impresa, quanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e la riconducibilità della gestione dell’impresa all’iscritto 

    La procura institoria costituisce una forma di stabile preposizione all’esercizio dell’impresa commerciale, idonea ad attribuire all’institore ampi poteri gestori e rappresentativi dell’attività d’impresa (artt. 2203 – 2209 c.c.). 

    Nel caso di specie, il soggetto interessato all'iscrizione all'Albo risulterebbe titolare dell’attività commerciale individuale esclusivamente per esigenze connesse al mantenimento di finanziamenti regionali, senza esercitare in concreto l’attività, la quale verrebbe demandata ad altro soggetto munito di procura institoria.
    Le Note interpretative del CNDCEC non disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’iscritto conferisca procura institoria a terzi per l’esercizio dell’attività d’impresa, tuttavia, escludono la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso inverso, ossia quando sia l’iscritto a rivestire la qualifica di institore o procuratore dell’imprenditore, sul presupposto che l’attività d’impresa venga svolta in nome e per conto altrui. 

    Tale impostazione è giustificata dalla circostanza che la qualifica di imprenditore e l’imputazione dell’attività commerciale permangono in capo al titolare dell’impresa, anche nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività sia demandato a un institore munito di ampi poteri gestori.
    Nel caso di specie, da quanto detto discende che l’impresa continuerebbe formalmente a fare capo al soggetto iscritto all’Albo, che ne manterrebbe la titolarità e il rischio economico, mentre la procura institoria, pur trasferendo rilevanti poteri gestori, non determinerebbe il venir meno dell’imputazione giuridica dell’attività imprenditoriale in capo al titolare dell’impresa. 

    La circostanza che l’attività venga affidata a soggetto legato da vincolo di parentela con il titolare potrebbe costituire ulteriore elemento da valutare in concreto ai fini dell’accertamento dell’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’impresa commerciale.
    Pertanto, salvo ulteriori elementi di fatto che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista nell’attività commerciale, si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad
    altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità
    prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: agevolazioni per i neo assunti

    Entro il 30 settembre va inviato il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni. 

    Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati

    In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

    In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
    Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
    L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
    manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
    Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
    euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
    Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
    In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
    Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
    Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.

    Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: pronti i pagamenti, istruzioni di ADER

    Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies. 

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    È la novità operativa del comunicato del 23 giugno 2026, che fa scattare la fase dei versamenti.

    Alert: la comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Alet: se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquie: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

  • Turismo

    Green Tour Turismo: domande di aiuti al via dal 15 luglio

    Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto. 

    Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.

    L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance). 

    Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.

    Green Tour Turismo: che cos’è

    Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour  si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

    Della dotazione di 109 milioni di euro:

    • un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto, 
    • una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.

    Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese

    Green Tour Turismo: tutti i beneficiari

    La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:

    • alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
    • ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

    Scarica qui la lista degli ammessi.

    Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.

    Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.

    Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati

    Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.

    Le spese,  sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:

    • al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) 
    • e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).

    Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.

    Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.

    Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.

    Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.

    Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.

    Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia

    Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.

    Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026

    Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria

    I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.

    I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)

    1. Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
    2. Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
    3. Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
    4. Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.

    Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.

  • Lavoro Autonomo

    Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?

    La responsabilità del commercialista per fatture errate emesse dal cliente non è automatica. 

    Il professionista può però essere chiamato a rispondere se ha concorso nell’errore, ha omesso controlli dovuti o ha violato gli obblighi di diligenza professionale.

    Questa è la sintesi della pronuncia n 21061/2026. In proposito, arrivano pronte le repliche delle associazioni dei Commercialisti che in una nota congiunta specificano quanto segue: “Il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta. L’incarico professionale resta un’obbligazione di mezzi fondata sul diligente svolgimento delle attività affidate e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente”. 

    Ad esprimersi sono stati Gianluca Tartaro, Francesco Cataldi e Andrea Biekar, rispettivamente Presidenti di ADC, UNGDCEC e AIDC.

    Vediamo il contenuto della pronuncia incriminata.

    Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?

    Secondo la Cassazione per l'errore del cliente risponde il commercialista se non ha vigilato

    La fattura errata resta, in via ordinaria, un problema del soggetto che l’ha emessa.  L’art. 21 del DPR 633/1972 pone infatti l’obbligo di fatturazione in capo al cedente o prestatore, che può anche far emettere il documento da un terzo, ma “ferma restando la sua responsabilità” . 

    Questo principio è centrale anche quando l’impresa o il professionista si avvale del commercialista per la gestione contabile e fiscale.

    Il consulente non diventa automaticamente garante assoluto della correttezza di ogni fattura predisposta dal cliente, soprattutto se il documento è stato creato e trasmesso direttamente dall’azienda tramite gestionale interno. 

    Tuttavia, la responsabilità del commercialista può emergere quando l’errore deriva da istruzioni errate fornite dal professionista, da un’omessa verifica rientrante nel mandato, dalla mancata segnalazione di anomalie evidenti o dalla partecipazione, anche agevolativa, alla violazione.

    Sul piano civilistico, il parametro è quello della diligenza professionale: l’art. 1176 c.c. prevede che, nell’adempimento delle obbligazioni professionali, la diligenza sia valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata

    Se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. limita invece la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.

    Diverso è il rapporto con il Fisco, la Cassazione ha più volte ribadito che il contribuente non è liberato dai propri obblighi solo perché si è affidato al commercialista. 

    Nell’ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025, la Suprema Corte ha affermato che il contribuente deve provare sia l’attività di vigilanza sull’intermediario sia l’eventuale condotta fraudolenta del professionista idonea a impedirgli il controllo .

    La giurisprudenza più recente, però, amplia anche il rischio per il professionista. 

    Con le ordinanze del 2026 sul concorso nelle violazioni tributarie, la Cassazione ha chiarito che il commercialista può essere sanzionato quando, pur non essendo autore materiale della violazione, compie azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano l’illecito fiscale.

    Il principio è stato ribadito anche con riferimento ai terzi che partecipano alle violazioni commesse da società, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 .

    In pratica, se il cliente emette una fattura con aliquota IVA sbagliata, descrizione incompleta, codice natura errato o imponibile non corretto, occorre verificare chi ha predisposto il documento, quali erano i compiti affidati al commercialista e se l’errore fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale

    La semplice tenuta della contabilità non basta, da sola, a trasferire ogni responsabilità sul consulente; ma la presenza di anomalie palesi, crediti IVA inesistenti, operazioni incoerenti o fatture sistematicamente irregolari può far emergere un obbligo di intervento.

    Fondamentale, quindi, delimitare il mandato professionale: chi emette le fatture, chi controlla i dati IVA, chi verifica codici natura e aliquote, chi gestisce eventuali note di variazione. 

    In assenza di procedure chiare, il contenzioso tende a concentrarsi sulla prova: email, istruzioni scritte, checklist, ricevute SdI, report di controllo e segnalazioni al cliente diventano elementi decisivi.

    Nel caso di specie il cliente era un notaio e la Cassazione ha statuito che risponde della fatturazione errata del cliente il commercialista che redige la dichiarazione poichè la qualifica professionale di notaio rivestita dal cliente non attenua i doveri di verifica e di controllo dei documenti trasmessi

    Si tratta di diligenza qualificata che appunto ai sensi dell'artiolo 1176 deve guidare l'operato del professionista che diventa una sorta di garante dell'operato fiscale del cliente.

    In conclusione il consulente fiscale cui il cliente trasmette le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi è tenuto a supervisionare l’operato dello stesso, che confida legittimamente nella sua prestazione professionale.

    Il perimetro della responsabilità del commercialista: risposte a dubbi frequenti

    Il commercialista risponde sempre delle fatture sbagliate del cliente?
    No. La responsabilità non è automatica. Serve provare un errore professionale, un’omissione rilevante o un contributo alla violazione.

    Se il cliente emette da solo la fattura elettronica, chi paga le sanzioni?
    Di norma il contribuente. Il commercialista può essere coinvolto solo se l’errore rientra nei controlli affidati o se ha dato indicazioni errate.

    Il commercialista deve controllare tutte le fatture?
    Solo se il mandato lo prevede o se, nell’attività svolta, emergono anomalie evidenti che un professionista diligente avrebbe dovuto segnalare.

    Il cliente può chiedere il risarcimento al commercialista?
    Sì, ma deve dimostrare incarico, errore professionale, danno subito e nesso causale. Le imposte dovute restano normalmente a carico del contribuente; il risarcimento può riguardare sanzioni, interessi o costi causati dall’inadempimento.

    Come ridurre il rischio?
    Con mandato scritto, procedure di controllo, conservazione delle comunicazioni, segnalazione tempestiva degli errori e correzione tramite strumenti IVA appropriati, come note di variazione quando ne ricorrono i presupposti.

  • Certificazione Unica

    Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

    Con la Risposta n 127 del 22 giugno le entrate chiariscono che per i forfettari, se non c’è la fattura elttronica rimane l’obbligo di emettere la CU

    Vediamo tutti i dettagli dell'interpello.

    Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

    La risposta delle Entrate analizza il caso di una agenzia di assicurazione che ha collaboratori di quarto gruppo forfettari.

    L'istante specifica nella sua richiesta che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, a meno che non siano richieste dal cliente.

    Con il DM 10 maggio 2019 le stesse operazioni non sono nemmeno soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 1/2024 (che ha introdotto il comma 6-septies nell’articolo 4 del Dpr 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica relativi ai compensi erogati.

    L’esonero deriva dal fatto che, dalla stessa data, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, con l’eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.

    Sul tema erano intervenute la circolare 8/E del 2024 e la risposta 132/2025, nella quale è stato precisato che l’esonero non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. 

    Con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo, per la medesima ragione: l’assenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica. 

    Pertanto va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025, da riportare nella CU 2026 con il codice 24. 

    Tale principio è esteso a tutte le operazioni esenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente. 

    E in dettaglio riguarda:

    • operazioni assicurative, 
    • prestazioni di mandato, 
    • mediazione e intermediazione

    La conclusione ADE è di rilievo poichè traccia ulteriormente un perimetro che riguarda tanti operatori.

    Quando un sostituto d’imposta corrisponda compensi a un forfettario che svolga una di queste attività senza obbligo di fattura elettronica, la CU deve comunque essere emessa.