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Bonus carburanti agricoltura: regole operative pronte, AGEA pubblicherà le date
Il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.
Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. Il decreto attuativo con le regole per ottenere il credito d’imposta è stato firmato, mentre agricoltori e operatori del settore attendono ora la pubblicazione delle istruzioni AGEA con le date per presentare la domanda.
L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.
Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante
Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.
La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole. Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.
La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.
Chi potrà richiedere il credito d’imposta
Secondo le regole anticipate, potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:
- possiedono un’azienda situata in Italia;
- svolgono un livello minimo di attività agricola;
- rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
- dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.
La gestione della misura sarà affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e comunicare termini e modalità di presentazione delle richieste.
Quali spese possono rientrare nel bonus
Il credito riguarda il carburante acquistato per:
- alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
- eseguire lavorazioni nei campi;
- sostenere le attività produttive dell’azienda;
- riscaldare le serre.
Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.
La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.
Domanda ad AGEA: le date non sono ancora disponibili
Al momento non è ancora possibile presentare la domanda.
AGEA dovrà pubblicare un provvedimento operativo contenente:
- la data di apertura della piattaforma;
- il termine ultimo per l’invio;
- le modalità di accesso;
- i documenti da allegare;
- le regole applicabili in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.
È quindi importante non confondere la firma del decreto attuativo con l’apertura immediata delle domande. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione delle istruzioni AGEA. Alla data del 30 luglio 2026, sul portale istituzionale dell’Agenzia non risultano ancora pubblicate specifiche istruzioni operative dedicate a questo credito.
Cosa devono fare subito le imprese agricole
In attesa dell’avvio della procedura, gli interessati possono già prepararsi.
È opportuno:
- raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
- verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
- calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
- controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
- verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
- seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
Preparare in anticipo la documentazione può ridurre il rischio di errori o ritardi, soprattutto nel caso in cui la finestra per presentare la domanda sia breve.
Attenzione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il decreto attuativo risulta firmato dai ministeri competenti, ma la notizia segnala che è ancora attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo il testo pubblicato consentirà di verificare definitivamente requisiti, periodo agevolato, modalità di calcolo e condizioni di utilizzo del credito.
Per questo motivo, prima di presentare qualsiasi richiesta, imprese e consulenti dovranno fare riferimento alle fonti istituzionali e alle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA.
FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026
A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?
Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
La domanda può già essere presentata?
No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.
Quali documenti bisogna conservare?
È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.
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Addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option: chi può evitarla versando a ETS
Pronte le regole per non applicare l’addizionale Irpef del 10% sui bonus e sulle stock option riconosciuti nel settore finanziario.
Per ottenere l’esclusione, la società o l’ente che corrisponde i compensi deve versare a uno o più enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta.
Modalità, termini e adempimenti sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 223895, che attua la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
La disciplina si applica alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.
In sintesi, il provvedimento riguarda i soggetti che erogano bonus e stock option a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.
Nelle motivazioni si precisa che l’addizionale del 10% colpisce gli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione. Questo elemento andrebbe inserito già nell’apertura, per evitare che sembri applicabile indistintamente a tutto il bonus
Chi è interessato dalle nuove regole
Il provvedimento riguarda le società e gli enti del settore finanziario che corrispondono bonus, stock option e altre remunerazioni variabili soggette all’addizionale Irpef del 10% prevista dall’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010.
L’imposta interessa i compensi riconosciuti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione.
L’agevolazione non consiste in uno sconto richiesto direttamente dal percettore,
È il soggetto che eroga la remunerazione, in qualità di sostituto d’imposta, a dover effettuare il versamento agli enti del Terzo settore e rispettare tutti gli obblighi previsti.
Quanto bisogna versare agli ETS
Per non applicare l’addizionale, la società o l’ente deve versare agli ETS un importo almeno pari al doppio dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta per il periodo.
Il confronto deve essere effettuato considerando l’ammontare totale dell’addizionale e non la posizione del singolo percettore.
Solo rispettando questa proporzione il sostituto d’imposta può non effettuare il prelievo del 10% sulle remunerazioni variabili interessate.
Quali enti possono ricevere il versamento
Le somme devono essere destinate agli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo n. 117 del 2017, il Codice del Terzo settore.
L’ente beneficiario deve però essere esterno al gruppo della società o dell’ente che eroga i bonus. Non può quindi trattarsi di un ETS che:
- controlla direttamente o indirettamente il soggetto erogatore;
- è controllato dal soggetto erogatore;
- è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società o l’ente erogatore.
La condizione serve a garantire che il versamento sia destinato a un’organizzazione effettivamente indipendente dal gruppo interessato dall’agevolazione.
Il pagamento deve avvenire con bonifico
Il provvedimento stabilisce che il versamento agli enti del Terzo settore deve essere effettuato mediante bonifico.
Sono comunque considerati validi anche i pagamenti eseguiti prima della pubblicazione delle regole con strumenti diversi dal bonifico. In questo caso, però, devono essere rispettate due condizioni: il mezzo di pagamento utilizzato deve essere tracciabile e il versamento deve risultare effettivamente rendicontato dall’ente beneficiario.
Non sono quindi sufficienti operazioni prive di tracciabilità o somme delle quali l’ETS non possa documentare la ricezione.
Cosa succede se il versamento è insufficiente
L’importo definitivo dell’addizionale può emergere soltanto in occasione delle operazioni di conguaglio.
Se in quella sede risulta che la somma già destinata agli ETS è inferiore al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta, il soggetto erogatore non perde automaticamente l’agevolazione.
Per conservare l’esclusione deve versare la differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.
Il versamento integrativo deve portare l’importo complessivamente destinato agli ETS almeno al doppio dell’addizionale risultante dal conguaglio.
Dati da indicare nel modello Redditi e cosa fare con la CU
Le società e gli enti che utilizzano la causa di esclusione devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi:
- l’ammontare dei versamenti effettuati;
- i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.
I dati devono essere inseriti nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta nel quale sono stati eseguiti i versamenti.
Il soggetto erogatore deve inoltre conservare la documentazione idonea a dimostrare sia l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta, sia quello effettivamente versato agli ETS.
L’esclusione va certificata nella CU
Il sostituto d’imposta deve attestare anche nella Certificazione Unica la mancata applicazione dell’addizionale.
L’indicazione deve essere inserita nella CU relativa all’anno nel quale dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ricevono i compensi variabili.
La certificazione deve specificare che l’aliquota addizionale non è stata applicata in base all’articolo 33, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2010.
Decorrenza e prima dichiarazione utile
Le nuove disposizioni riguardano le remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026.
Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere questi dati sarà approvato nel 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura di un periodo d’imposta antecedente al 31 dicembre 2026 dovranno essere indicati nel modello approvato nel 2027, insieme ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
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Borse di studio ITS Academy, niente Irpef e dichiarazione dei redditi dal 2025
L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale: le somme erogate agli studenti degli ITS Academy non devono essere inserite nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone fisiche.
Borse di studio ITS Academy, niente Irpef: non vanno indicate nel 730
Buone notizie per gli studenti degli ITS Academy che hanno ricevuto una borsa di studio nel 2025.
Le somme erogate per frequentare i percorsi di istruzione tecnologica superiore sono esenti dall’Irpef e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta pubblicata il 30 luglio 2026 tra le FAQ dedicate al modello 730/2026 e al modello Redditi Persone fisiche 2026.
Il chiarimento riguarda le borse di studio corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori.
Borse ITS Academy: cosa cambia per gli studenti
Per l’anno d’imposta 2025, le borse di studio interessate dalla nuova disciplina sono considerate redditi esenti.
Questo significa che gli studenti beneficiari:
- non devono pagare l’Irpef sulle somme ricevute;
- non devono riportarle nel modello 730/2026;
- non devono indicarle nel modello Redditi Persone fisiche 2026;
- non devono sommarle agli altri redditi imponibili.
Il vantaggio non riguarda, quindi, soltanto l’assenza di tassazione.
Le borse di studio non concorrono neppure alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Quali borse di studio sono esenti
L’esenzione si applica alle borse erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Rientrano nell’agevolazione anche le borse destinate a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi, che rappresentano una parte essenziale dei percorsi ITS.
La normativa prevede infatti che i tirocini e gli stage siano obbligatori per almeno il 35% del monte orario complessivo. Possono essere svolti anche all’estero ed essere sostenuti economicamente attraverso apposite borse di studio.
Sono interessate dall’esenzione le somme corrisposte:
- dallo Stato;
- dalle Regioni;
- dalle fondazioni ITS Academy;
- da altri soggetti pubblici.
La norma fa dunque riferimento sia alle borse erogate direttamente dalle fondazioni sia a quelle finanziate o corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.
La nuova esenzione parte dal 2025
La detassazione è stata introdotta dall’articolo 10 del decreto legge n. 45 del 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025. La disposizione ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, stabilendo che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio destinate agli studenti degli ITS Academy sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma comprende espressamente anche le borse che sostengono gli stage aziendali e i tirocini formativi previsti nell’ambito dei corsi.
Perché il chiarimento dell’Agenzia è importante
In assenza di una specifica esenzione, le borse di studio sono generalmente ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La nuova disposizione introduce invece un’esenzione espressa per le borse collegate ai percorsi ITS Academy. Di conseguenza, le somme ricevute nel 2025 non producono reddito imponibile ai fini Irpef.
Il chiarimento dell’Agenzia elimina così i dubbi operativi in vista della compilazione delle dichiarazioni relative al 2025.
Cosa controllare nel modello 730 precompilato
Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio ITS Academy nel corso del 2025 possono verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata.
Poiché le somme sono esenti, non devono essere indicate tra i redditi imponibili. Nel caso in cui una borsa risultasse inserita come reddito assoggettato a Irpef, sarà opportuno controllare la documentazione rilasciata dal soggetto erogatore e correggere il dato prima dell’invio della dichiarazione.
È importante, inoltre, verificare che la somma ricevuta rientri effettivamente tra le borse previste dalla legge e che sia stata erogata da uno dei soggetti ammessi alla nuova agevolazione.
Borse ITS Academy: novità e sintesi dell’agevolazione irpef
Le borse di studio ITS Academy ricevute nel 2025:
sono esenti dall’Irpef;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
non devono essere inserite nel modello 730/2026;
non devono essere riportate nel modello Redditi Persone fisiche 2026.
L’esenzione riguarda le borse erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Un sostegno alla formazione tecnica superiore
La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli ITS Academy avviato con la legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
Gli ITS Academy hanno il compito di formare tecnici altamente specializzati, attraverso percorsi costruiti in collaborazione con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche.
Una parte significativa dell’attività formativa viene affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre stage e tirocini consentono agli studenti di acquisire competenze direttamente all’interno delle aziende.
L’esenzione fiscale delle borse di studio punta quindi a rafforzare il diritto allo studio e a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per frequentare questi percorsi, comprese le spese per l’alloggio, gli spostamenti e le esperienze formative fuori sede o all’estero.
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Decreto esproprio, nuove regole sulla trascrizione: cosa cambia nei registri immobiliari
Nuovi chiarimenti sulle formalità da eseguire nei registri immobiliari durante i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità.
Con la risoluzione n. 29 del 28 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di trascrizione dei decreti di esproprio, precisando quando deve essere effettuata la pubblicità immobiliare e quali documenti devono essere presentati al conservatore.
Le indicazioni riguardano sia la procedura ordinaria sia quella accelerata con occupazione d’urgenza e interessano, in particolare, le autorità esproprianti e i soggetti delegati alla realizzazione di opere infrastrutturali.
Le due modalità ammesse dall’Agenzia
In sintesi, il decreto di esproprio può essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, indicando la condizione sospensiva e procedendo successivamente all’annotazione del verbale di immissione in possesso.
In alternativa, è possibile attendere l’esecuzione del provvedimento ed effettuare un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione o utilizzando un decreto che ne riporti la data.
In entrambe le ipotesi, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione. Il conservatore deve verificare soltanto i titoli e i documenti espressamente indicati dalla disciplina in materia di espropriazione.
Perché è importante la trascrizione del decreto di esproprio
Il decreto di esproprio determina l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del beneficiario dell’espropriazione. Per questo motivo, la sua trascrizione non svolge la tradizionale funzione di rendere l’acquisto opponibile ai terzi.
Si tratta, invece, di una forma di pubblicità-notizia, necessaria per rendere conoscibile l’esistenza del procedimento ablativo.
La formalità conserva comunque un ruolo centrale: dopo la trascrizione, gli eventuali diritti vantati sul bene espropriato possono essere fatti valere soltanto sull’indennità di espropriazione e non più sull’immobile.
Trascrizione “senza indugio”: il dubbio operativo
L’articolo 23 del Dpr 327/2001, il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, stabilisce che il decreto deve essere trascritto “senza indugio” nei registri immobiliari.
Il dubbio riguardava il momento esatto in cui effettuare l’adempimento: subito dopo l’emanazione del decreto oppure soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, entrambe le modalità sono ammesse.
L’autorità espropriante può quindi scegliere tra una procedura con due formalità distinte oppure una trascrizione unica, effettuata dopo l’esecuzione del decreto.
Prima e seconda soluzione: trascrizione immediata e successiva annotazione
La prima possibilità consiste nel trascrivere il decreto subito dopo la sua emanazione, anche se non è ancora avvenuta l’immissione in possesso.
In questo caso, la pubblicità immobiliare si sviluppa in due fasi.
Nella nota di trascrizione deve essere indicato che l’efficacia del trasferimento è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Testo unico.
Il passaggio della proprietà, infatti, si completa soltanto con la notificazione e l’esecuzione del decreto.
Dopo l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere una seconda formalità: l’annotazione del verbale che documenta l’avvenuta esecuzione del provvedimento.
Il verbale di immissione in possesso rappresenta quindi il titolo necessario per rendere pubblica la definitiva efficacia dell’espropriazione.
Non servono le relate di notificazione
Uno dei chiarimenti più rilevanti della Risoluzione n 29/2026 riguarda i documenti da presentare al conservatore.
Secondo l’Agenzia, per effettuare la trascrizione e la successiva annotazione non è necessario depositare le relate di notificazione del decreto né altra documentazione diretta a dimostrare che il provvedimento sia stato comunicato ai soggetti interessati.
Il Testo unico non prevede infatti la produzione di tali atti come condizione per l’esecuzione delle formalità immobiliari.
Il controllo del conservatore deve quindi limitarsi alla documentazione espressamente richiesta dalla normativa, senza estendersi alla verifica di adempimenti ulteriori.
Seconda soluzione: un’unica trascrizione dopo l’immissione in possesso
In alternativa, l’autorità espropriante può attendere la completa esecuzione del decreto prima di richiederne la trascrizione.
In questa ipotesi viene eseguita un’unica formalità.
Il titolo da presentare rimane il decreto di esproprio, al quale deve essere allegato il verbale di immissione in possesso. È possibile anche utilizzare un decreto sul quale sia stata annotata la data dell’avvenuta immissione.
Poiché la condizione sospensiva si è già verificata, non è necessario indicarla nella nota di trascrizione.
Anche in questo caso non devono essere prodotte le relate di notificazione del provvedimento.
Cosa succede nell’occupazione d’urgenza
La risoluzione affronta anche la procedura accelerata disciplinata dall’articolo 22-bis del Testo unico.
In questa situazione, l’amministrazione può ottenere anticipatamente il possesso del bene attraverso un decreto di occupazione d’urgenza, nel quale vengono indicati gli immobili interessati, i proprietari e l’indennità provvisoria.
Il decreto di occupazione, tuttavia, non trasferisce la proprietà e non modifica i diritti reali sull’immobile. Di conseguenza, non costituisce un titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.
L’unico provvedimento trascrivibile resta il successivo decreto definitivo di esproprio.
Quest’ultimo dovrà riportare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e specificare se e quando l’immissione in possesso sia stata eseguita.
Non è quindi necessario presentare separatamente il decreto di occupazione d’urgenza né ulteriore documentazione sull’esecuzione, purché le relative informazioni siano contenute nel decreto di esproprio.
FAQ – Trascrizione del decreto di esproprio
Quando deve essere trascritto il decreto di esproprio?
Il decreto può essere trascritto subito dopo la sua emanazione oppure dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia delle Entrate considera ammesse entrambe le modalità.Cosa succede se il decreto viene trascritto prima dell’immissione in possesso?
Nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Dpr 327/2001. Dopo l’immissione in possesso sarà necessario annotare il relativo verbale nei registri immobiliari.È possibile effettuare una sola formalità?
Sì. L’autorità espropriante può attendere l’esecuzione del decreto e richiedere un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione in possesso oppure presentando il decreto con l’annotazione della data in cui l’immissione è avvenuta.Le relate di notificazione devono essere presentate al conservatore?
No. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la normativa non richiede la produzione delle relate di notificazione né di altri documenti diretti a dimostrare l’avvenuta notifica del decreto.Qual è il documento necessario per attestare l’immissione in possesso?
Il documento previsto dalla normativa è il verbale di immissione in possesso. Questo può essere utilizzato per la successiva annotazione oppure allegato alla richiesta di trascrizione unica.Il decreto di occupazione d’urgenza deve essere trascritto?
No. Il decreto di occupazione d’urgenza non trasferisce la proprietà e non produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. Per questo non costituisce titolo per la trascrizione.Qual è il titolo da trascrivere nella procedura accelerata?
L’unico titolo idoneo è il successivo decreto definitivo di esproprio, che deve riportare gli estremi del decreto di occupazione d’urgenza e indicare lo stato della sua esecuzione.La trascrizione rende l’esproprio opponibile ai terzi?
La trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. La proprietà viene acquistata a titolo originario per effetto del potere espropriativo, ma la formalità rende conoscibile la procedura e consente di riferire eventuali diritti sull’indennità di espropriazione.Quali controlli deve effettuare il conservatore?
Il conservatore deve verificare esclusivamente la presenza dei titoli e dei documenti espressamente richiesti dalla legge, senza pretendere adempimenti ulteriori non previsti dal Testo unico sulle espropriazioni. -
Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto
Entro il 31 luglio scade il pagamento della prima o unica rata per la rottamazione quinquies.
Sul portale di ADER da oltre un mese cono disponibili le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla misura.
Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:
- l'esito della richiesta,
- il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate.
La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.
Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.
Leggi anche Rottamazione quinquies, cosa succede se salti una rata: quando si decade davvero?
Rottamazione quienquies: come pagare
La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze.
In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:
- pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
- importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
- versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate.
Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.
Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.
Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione
La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.
Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata.
Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.
È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.
Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.
Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione in vista del 31 luglio
La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.
La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.
Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.
Vediamo una tabella di riepilogo vista l'immenente scadenza del 31 luglio 2026
Regole Rottamazione quinquies Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata: - entro il 5 agosto chi paga la rata unica
- entro il 31 luglio chi ha rateizzato
Rateizzazione futura Esclusa Rottamazione quinquies: attenzione alla decadenza
Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata.
Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.
Pertanto entro dovranno pagare entro il 31 luglio coloro i quali hanno rateizzato.
Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.
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Agevolazioni auto green: risorse già esaurite, resta il contributo per le colonnine
Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure previste dal Decreto Automitive 2026.
In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 riapre la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.
Il MIMIT ha già annunciato il raggiungimento del budget disponibile, riepiloghiamo le regole e si attende l'apertura dei prossimi sportelli.
Per tutte le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Ecobonus veicoli commerciali N1 e N2: requisiti, rottamazione e obblighi per le PMI
Per i veicoli commerciali possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese (PMI) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in noleggio a una PMI esercente attività di trasporto, con contratto di durata non inferiore a tre anni. In tal caso, la società di noleggio è tenuta a riversare lo sconto corrispondente al contributo sui canoni mensili dovuti dalla PMI;
Il contributo riguarda i veicoli commerciali nuovi destinati al trasporto merci. Importi e condizioni variano in base alla massa, all’alimentazione e alla presenza di un mezzo da rottamare
Le categorie N1 e N2 comprendono i veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, secondo quanto previsto dall’articolo 47 sulla classificazione dei veicoli.
Per accedere al contributo, ogni veicolo deve essere:
- nuovo di fabbrica;
- destinato a Piccole e Medie Imprese, PMI, che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
- ad alimentazione BEV, FCEV oppure tradizionale.
Chi può ottenere il contributo
Il contributo è concesso alle PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Possono accedere all’agevolazione anche le società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale.
In questo caso, la società deve presentare al concessionario un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Il contratto di noleggio deve avere una durata non inferiore a tre anni.
Da cosa dipende l’importo del contributo
Il contributo varia in base a tre elementi:
- la massa totale a terra;
- l’alimentazione del veicolo nuovo;
- la presenza di un veicolo da rottamare.
La rottamazione è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli ad alimentazione tradizionale.
Ecobonus N1 e N2 con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria del veicolo nuovo, N1 oppure N2.
Le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione.
Il mezzo usato deve inoltre essere:
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo;
- omologato fino alla Classe Euro 4, in caso di acquisto di un veicolo N1 o N2 ad alimentazione tradizionale.
Nell’atto di acquisto del nuovo veicolo devono essere indicati:
- il veicolo destinato alla rottamazione;
- il contributo Ecobonus previsto dal DPCM del 10 giugno 2026.
Gli obblighi del concessionario
Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il concessionario deve:
- consegnare il veicolo usato a un demolitore;
- presentare la richiesta di radiazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.
Ecobonus N1 e N2 senza rottamazione
Il contributo senza rottamazione è ammesso esclusivamente per i veicoli di categoria N1 e N2 con alimentazione BEV o FCEV.
Anche in questo caso, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus.
Obbligo di mantenimento della proprietà
Poiché i veicoli sono acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi.
Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio
Per il contributo Retrofit Gpl/metano possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1) che installano impianti nuovi a GPL o metano su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3.
Prenotazione in piattaforma: l'installatore
- Si registra in piattaforma al link piattaforma di prenotazione
- Riceve la PEC, conferma la registrazione e attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati
- Inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo
- Carica la documentazione richiesta al link piattaforma di prenotazione
Recupero Ecobonus-Retrofit: il costruttore dell'impianto
- Riceve dall'installatore tutta la documentazione necessaria per recuperare il contributo.
- Rimborsa il contributo all'installatore che a sua volta ha riconosciuto il contributo all'acquirente dell'impianto mediante compensazione del prezzo di acquisto.
- Recupera tale importo come credito di imposta.
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Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto
Si è tenuto il 27 luglio il CdM il Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto-legge (pubblicato in GU n 172/2026) che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.
In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, il decreto riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi, per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026.
Analoga riduzione sarà prevista anche per i giorni 28 e 29 luglio con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 290-292 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.
Inoltre, è prorogato a tutto il mese di luglio 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026.
Relativamente all'ILVA, per assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il decreto autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire alla società Acciaierie d’Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale, fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per il 2026, a titolo di finanziamento oneroso e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
La restituzione del finanziamento è prevista entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria o, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.