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Prezzo delle sigarette 2026: nuovi aumenti dal 6 maggio
Adm ha comunicato nuovi aumenti del prezzo delle sigarette e dei sigari a partire dal 6 maggio.
Sui prezzi dei tabacchi ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha previsto novità per l'anno in corso relativamente alle accise.
Il primo aumento reso attuativo dalle Dogane dal 16 gennaio scorso ha visto l'ufficializzazione di quanto introdotto con la legge di bilancio.
Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche, e dell'ulteriore aggiornamento appena publbicato.
Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028.
Contestualmente:
- viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
- viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.
Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.
In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo
- a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
- a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027
- e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo
- a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026,
- a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027
- e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio:
- Listino delle sigarette 2026 (valido dal 16 gennaio)
- Listino dei sigari 2026 (valido dal 16 gennazio)
- Listino dei prodotti di inalazione 2026. (valido dal 16 gennaio
- Listino sigarette 2026 (valido dal 6 maggio)
- Listino sigari 2026 (valido dal 6 maggio).
Per tutti gli altri prezzi visita il sito di ADM Agenzia delle Dogane.
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Rottamazione quater: prossima rata entro il 31 maggio
L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio scade la 12° rata della rottamazione quater.
Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno.
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.
Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate
Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:- si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.
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Iperammortamento 2026: regole per perizia tecnica e certificazione contabile
L'iperammortamento è in dirittura d'arrivo, il 4 maggio il Ministro Urso ha firmato quello che dovrebbe essere il decreto attuativo definitivo che passa ora alla firma di Giorgetti.
Ricordiamo che durante questo iter di approvazione si sono succedute diverse ipotesi di cambiamento delle regole generali ma tra le certezze vi è stato l'ampliamento della platea dei beni ammessi alla agevolazione con Decreto Fiscale che ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente previsione: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Leggi anche: Iperammortamento 2026: come funziona, le comunicazioni necessarie per tutte le novità sui requisiti comunicativi da inviare al GSE.
Vediamo ora altre due adempimenti e in particolare:
- la perizia tecnica asseverata
- la certificazione contabile.
Imperammortamento 2026: la perizia tecnica asseverata asseverata
Come recita l'articolo 6 del decreto in bozza firmato da Urso il 4 maggio:
- le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199,
- l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo,
sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Iperammortamento 2026: la certificazione contabile
Come recita l'art 7 dello stesso decreto, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)
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Transizione 5.0: il GSE informa dell’invio delle ricevute di conferma credito
Con un comunicato stampa del 30 aprile il GSE ha informato gli utenti beneficiari del credito transizione 5.0 del fatto che a decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.
Transizione 5.0: come si viene informati del credito spettante
Il GSE evidenzia a beneficio delle imprese che la ricevuta di spettanza con gli importi sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0, nella sezione dedicata alla propria pratica.
Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.
Viene anche ricordato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
Attenzione, le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:
- comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
- conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
- comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.
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Compenso attività liquidazione società: chiarimenti dal CNDCEC
Con il pronto ordini n 126 del 29 aprile viene chiarito come debba essere liquidato il compenso per il professionista che si occupa della liquidazione di una società.
Esempi pratici nella risposta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.
Compenso attività liquidazione società: quesito al CNDCEC
Veniva domandato quale sia il parametro di cui al D.M. n. 140/2012 da applicare nel caso di liquidazione del compenso per l’attività di liquidazione di una società, svolta da un iscritto all’albo e nominato dal Tribunale dopo per aver accertato la sussistenza di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 3 c.c., in cui il liquidatore ha prima proseguito la gestione ordinaria e successivamente ceduto in blocco l’intero complesso aziendale.
Si domanda se il compenso debba essere determinato esclusivamente ai sensi dell’art. 20 D.M. n. 140/2012 relativo alle ‘Liquidazioni di aziende’ oppure se trovi applicazione l’art. 19 D.M. n. 140/2012 relativo all’ ‘Amministrazione e custodia’.
Inoltre, si chiede se nel caso di cessione di azienda ad un terzo soggetto, incluse tutte le passività, il ‘totale dell’attivo realizzato’ debba essere determinato in base al corrispettivo di vendita dell’azienda oppure sulla sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività
cedute.Il Consiglio nazionale spoecifica che esula dai suoi compiti esprimere pareri in merito alla determinazione dei compensi professionali, essendo una funzione che l’ordinamento professionale ha attributo al Consiglio dell’Ordine [art. 12, co 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005] che potrà decidere in merito in base alla propria autonomia.
Tuttavia, in via generale si riportano alcune considerazioni di carattere generale.
Ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora un organo giurisdizionale debba procedere alla relativa liquidazione in assenza di accordo scritto tra le parti, deve aversi riguardo al D.M. n. 140/2012 e, nello specifico, alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C allegata.
L’art. 17, co 1 individua dei parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato, ossia: a) valore e natura della pratica;b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;d) risultati e vantaggi, anche non economici,
ottenuti dal cliente;e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
E' inoltre previsto che il compenso sia di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’art. 15 del D.M. n. 140/2012 individua, quali attività tipiche del dottore commercialista, sia l’amministrazione e custodia [lett. a)] e sia la liquidazione di aziende [lett. b)] ma non riporta alcuna descrizione delle stesse, con la conseguenza che l’attrazione all’una piuttosto che all’altra dipende
dall’attività professionale esercitata in concreto dal professionista.
Nel caso evidenziato dal quesito sembrerebbe potersi ritenere che l’attività a cui è stato chiamato
il professionista sia quella tipica della liquidazione di azienda visto che:1) la nomina di liquidatore è prevenuta dal Tribunale, dopo l’accertamento di una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c., ossia per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea e
2) all’esito dell’attività è stata formalizzata una cessione dell’intero complesso aziendale ad un soggetto
terzo.Di conseguenza, l’incarico ad esso affidato si è concretizzato nel gestire la società nell’ottica della
esclusiva conversione in denaro del patrimonio sociale e soddisfazione dei creditori.Con l’ulteriore conseguenza che il proseguimento temporaneo nella gestione della società prima della cessione deve considerarsi in linea generale attività funzionale alla sua liquidazione in quanto finalizzata alla conservazione medio tempore del patrimonio sociale.
In tali ipotesi, appaiono confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata i parametri di cui all’art. 20 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 2 dell’allegata Tabella C
Tuttavia, deve altresì osservarsi che ove il proseguimento della gestione ordinaria della società da liquidare non sia temporaneo, abbia prevalentemente impegnato le attività del professionista, sia in termini di tempo sia in termini di attività esercitate, e sia doveroso ed indispensabile per il diligente perseguimento delle finalità connesse alla liquidazione, circostanze queste da accertare caso per caso, dovranno ritenersi confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata anche i parametri di cui all’art. 19 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 1 dell’allegata Tabella C.Totale dell’attivo realizzato: cosa include nella liquidazione della società
Quanto al secondo quesito proposto, ossia se ai fini di cui all’art. 20 D.M. n. 140/2012 per "totale dell’attivo realizzato" nell’ipotesi di cessione di azienda ad un terzo soggetto, incluse tutte le passività, debba considerarsi il solo corrispettivo di vendita dell’azienda oppure la sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività cedute, si evidenzia quanto segue.
L’art. 20 stabilisce che in caso di Liquidazioni di aziende il valore della pratica è determinato dalla
sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal Riquadro 2 della tabella C.
In base al Riquadro 2 della Tabella C il compenso dovuto è pari:- a) sul totale dell'attivo realizzato:
- i) dal 4% al 6% fino ad euro 400.000,
- ii) dal 2% al 3% sul maggior valore e fino a euro 4.000.000
- e iii) dallo 0.75% al 1% oltre euro 4.000.000;
- b) sul passivo accertato dallo 0,50% allo 0,75%.
Nel caso di liquidazione sociale nel cui contesto il liquidatore abbia ceduto l’azienda ad un soggetto
terzo si ritiene che la liquidazione del compenso del liquidatore, tenuto conto di quanto previsto dal D.M.
n. 140/2012 e dal Riquadro 2 Tabella C, debba basarsi sull’applicazione:
a) delle percentuali previste sul totale dell’attivo effettivamente realizzato, comprendendo in questa voce il corrispettivo incassato per la cessione dell’azienda (dato dalla differenza tra attività cedute e passività accollate)
e b) delle percentuali previste sul totale del passivo accertato dal liquidatore e gestito durante tutta la fase di liquidazione, che comprende anche i debiti e le passività accollate al cessionario dell’azienda.
- a) sul totale dell'attivo realizzato:
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730/2026: come correggere errori e mancanze
Il Modello 730/2026 per dipendenti e pensionati va presentato entro il 30 settembre prossimo.
Per conoscere le principali novità leggi anche: 730/2026: ecco le novità di quest'anno
Vediamo quando presentare il 730 rettificativo o integrativo.
730/2026: termini e modalità di correzione
Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 730/2026 se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:- presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2026, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:
- entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato);
- oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2026 relativo all’anno successivo (dichiarazione
integrativa); - oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debitimaturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2026.
Attenzione al fatto che il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:
- entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730
730/2026: cosa fare se i dati del sostituto sono incompleti
Nel frontespizione vanno indicate informazioni relative:
- al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale),
- dati dei familiari a carico
- e del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio" -
Concordato minore: chi può accedere
Il CNDCEC ha pubblicato un documento di studio sulla crisi d'impresa e il concordato minore.
In particolare in data 29 aprile è stato pubblicato il documento intitolato "Il concordato minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
Concordato minore: chi può accedere
Il documento di oltre settanta pagine pubblicato dal CNDCEC è un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.
Il contributo, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, individua:
- i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura,
- le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa,
- le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.
Come specificato dallo stesso CNDCEC si tratta di uno strumento operativo che offre una dettagliata analisi:
- della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta,
- nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità, con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista, ovvero di concordato minore liquidatorio.
Relativamente ai requisiti oggettivi viene specificato che stando alla normativa di riferimento (art. 74, comma 1, CCII), i soggetti che possono accedere al concordato minore, sono quelli elencati nell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII con esclusione del consumatore.
Si tratta dunque:
- del professionista;
- l’imprenditore minore: si evidenzia come all’impresa minore è dedicato l’art. 2, comma 1, lett. c),
che qualifica come tale l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila; - l’imprenditore agricolo: la definizione è quella contenuta nell’art. 2135 c.c. 2;
- le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 21. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (di seguito anche decreto correttivo) ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII, consentendo alle start-up, differenti dalle imprese minori, di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice stesso, se ritenuto più adeguato, nonché alla liquidazione giudiziale. La relazione illustrativa allo schema del d.lgs. n. 136/2024 spiega la volontà del legislatore di voler consentire a questa tipologia di imprese, che si trovano ancora nella fase iniziale ma con dimensioni comunque importanti, di poter utilizzare procedure maggiormente strutturate; - ogni altro debitore, purché non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Si rimanda al sito del CNDCEC per accedere al documento completo.