• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Servizio Pronto Ordini CNDCEC: come si usa e a chi indirizzarlo

    Con l’Informativa n. 96 del 10 luglio 2026, il CNDCEC, nella persona del Presidente Elbano de Nuccio, richiama i Presidenti degli Ordini territoriali alle corrette modalità di utilizzo del servizio “Pronto Ordini”, lo sportello di consulenza giuridica che il Consiglio Nazionale mette a disposizione per supportare l’interpretazione delle norme ordinamentali.

    Il documento è un richiamo organizzativo che mira a delimitare con precisione perimetro e modalità d’uso di uno strumento consultivo, per evitare sovrapposizioni con le prerogative decisionali degli Ordini e con le funzioni disciplinari del Consiglio Nazionale

    Pronto Ordini del CNDCEC: chiarite le regole di utilizzo

    Il Presidente ricorda innanzitutto che gli Ordini territoriali mantengono, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 139/2005, una competenza esclusiva e autonoma nella valutazione dei casi concreti, i pareri del “Pronto Ordini” hanno quindi natura puramente consultiva e non possono mai riguardare fattispecie specifiche già individuate, tanto meno situazioni su cui il Consiglio Nazionale stesso o il Consiglio Nazionale di Disciplina potrebbero in futuro essere chiamati a decidere in sede disciplinare,— evitando così che un parere preventivo interferisca con le proprie funzioni giudicanti.

    In secondo luogo, viene precisato che il servizio non è pensato per ricostruzioni organiche o trattazioni generali di interi istituti giuridici, ma serve esclusivamente a fornire orientamenti interpretativi puntuali su specifiche disposizioni normative, chiaramente individuate nel quesito posto.

    Pronto Ordini: dove inviarli

    Le richieste di pronto ordini vanno

    • sottoscritte personalmente dal Presidente dell’Ordine o dal Presidente del Consiglio di Disciplina. 
    • inviate a [email protected]

    Attenzione al fatto che non sono ammesse istanze a firma generica della segreteria.

    Infine, si segnala che i pareri di maggiore interesse generale vengono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Pronto Ordini, con periodica diffusione anche tramite le INFO alle Segreterie.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Rimborso TARI: i cinque anni decorrono dalla sentenza

    Il termine di cinque anni per chiedere il rimborso della TARI e degli altri tributi comunali non decorre necessariamente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

    Quando il diritto alla restituzione dipende dall’esito di un contenzioso, il termine può iniziare dal momento in cui tale diritto è stato accertato definitivamente con una sentenza passata in giudicato.

    È il principio attribuito all’ordinanza della Corte di cassazione n. 20433/2026, originata da una controversia relativa alla tassa sui rifiuti, ma potenzialmente applicabile anche ad altri tributi locali, compresa l’IMU.

    La decisione assume particolare rilievo per i contribuenti che, durante un giudizio, continuano a versare un tributo contestato. In questi casi, il diritto al rimborso potrebbe riguardare anche pagamenti effettuati molti anni prima della conclusione del contenzioso.

    TARI pagata durante il contenzioso

    La controversia riguardava la debenza della tassa rifiuti per alcune aree che, secondo il contribuente, erano destinate alla produzione di rifiuti speciali e non avrebbero quindi dovuto essere assoggettate al prelievo comunale secondo le modalità contestate.

    Il contribuente aveva impugnato la pretesa, ma nel frattempo aveva continuato a pagare il tributo. 

    Una volta ottenuta una sentenza definitiva favorevole, aveva presentato al Comune una richiesta di restituzione delle somme versate.

    L’ente locale aveva respinto l’istanza ritenendo decorso il termine previsto per il rimborso.

    Secondo questa impostazione, il quinquennio avrebbe dovuto essere calcolato separatamente dalla data di ciascun pagamento.

    La Cassazione avrebbe invece riconosciuto che, nel caso esaminato, il termine non poteva decorrere prima dell’accertamento definitivo dell’insussistenza del debito tributario.

    Quando decorre il termine per il rimborso dei tributi locali

    La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La disposizione prevede che il contribuente possa chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni:

    • dal giorno del versamento;
    • oppure dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

    La seconda decorrenza assume rilievo quando il carattere indebito del pagamento non è immediatamente riconoscibile, ma dipende da un fatto o da una decisione successiva.

    È il caso, ad esempio, di una sentenza che accerta definitivamente:

    • l’esenzione di determinate superfici dalla TARI;
    • l’illegittimità del presupposto impositivo;
    • l’errata classificazione di un immobile;
    • la riduzione della rendita catastale utilizzata per calcolare l’IMU.

    In tali ipotesi, il contribuente non dispone ancora di un diritto certo e definitivamente accertato finché il giudizio non si conclude.

    La sentenza definitiva fa partire il quinquennio

    Il principio espresso può essere riassunto in questi termini: quando il diritto al rimborso dipende direttamente dall’esito del processo, il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

    Non è quindi sufficiente considerare la data materiale del pagamento.

    Il collegamento tra il processo e il diritto alla restituzione deve però essere effettivo. La sentenza deve rappresentare il presupposto necessario per qualificare come indebite le somme versate.

    Se, invece, il contribuente era già in grado di conoscere e far valere autonomamente l’errore al momento del pagamento, potrebbe continuare a operare la decorrenza ordinaria dal versamento.

    Il principio può valere anche per l’IMU

    La regola non riguarda soltanto la tassa sui rifiuti. L’articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 disciplina infatti in termini generali il rimborso dei tributi di competenza degli enti locali.

    Un’applicazione significativa riguarda l’IMU calcolata su una rendita catastale successivamente ridotta dal giudice.

    Il contribuente può trovarsi a versare l’imposta sulla base della rendita iscritta in catasto, pur avendola contestata. Se il giudizio si conclude con una riduzione del valore catastale, i pagamenti effettuati nel frattempo possono risultare superiori a quanto effettivamente dovuto.

    In questa situazione il diritto al rimborso dipende dalla decisione sulla rendita, poiché la base imponibile dell’IMU è collegata alle risultanze catastali. La giurisprudenza ha già valorizzato il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio catastale e quello relativo all’imposta, riconoscendo il diritto alla restituzione degli importi pagati in eccesso durante il processo.

    Rimborsi anche per pagamenti molto risalenti

    L’effetto pratico del principio può essere rilevante.

    Un giudizio tributario o catastale può durare diversi anni. Se il termine per il rimborso iniziasse sempre dalla data del pagamento, alcune annualità potrebbero risultare già decadute al momento della sentenza definitiva.

    Facendo decorrere il quinquennio dal passaggio in giudicato, il contribuente può invece chiedere la restituzione anche di somme versate molto tempo prima, purché:

    1. i pagamenti siano collegati alla questione decisa dal giudice;
    2. la sentenza abbia accertato definitivamente l’insussistenza, totale o parziale, del tributo;
    3. l’istanza sia presentata entro cinque anni dalla formazione del giudicato;
    4. siano conservate le ricevute e la documentazione relativa ai versamenti.

    Il passaggio in giudicato non riapre automaticamente i termini per qualsiasi pagamento.

    Il contribuente deve dimostrare che il diritto alla restituzione è nato, o è diventato definitivamente accertabile, proprio in conseguenza della decisione giudiziale, occorre quindi verificare con attenzione:

    • l’oggetto del giudizio;
    • le annualità interessate;
    • le superfici o gli immobili considerati;
    • il contenuto del dispositivo;
    • la corrispondenza tra quanto deciso e quanto richiesto a rimborso.

    Una sentenza relativa a una specifica annualità o a determinate superfici non può essere estesa automaticamente a versamenti diversi, salvo che dalla motivazione emerga un principio applicabile anche agli altri periodi.

    In sintesi

    Situazione Decorrenza possibile del quinquennio
    Pagamento indebito immediatamente riconoscibile Dalla data del versamento
    Diritto subordinato a una sentenza definitiva Dal passaggio in giudicato
    TARI contestata per aree produttive di rifiuti speciali Dalla sentenza, se decisiva per il rimborso
    IMU pagata su rendita successivamente ridotta Dall’accertamento definitivo della nuova rendita
    Sentenza non collegata direttamente ai pagamenti Resta da verificare la decorrenza dal versamento

    FAQ

    Quanto tempo c’è per chiedere il rimborso della TARI?

    Il termine è generalmente di cinque anni. Può decorrere dal pagamento oppure dal momento in cui il diritto alla restituzione viene definitivamente accertato.

    Il contenzioso sospende sempre il termine per il rimborso?

    Non automaticamente. Occorre che l’esito del giudizio sia determinante per accertare l’insussistenza del tributo e il conseguente diritto alla restituzione.

    La stessa regola vale per l’IMU?

    Può trovare applicazione anche all’IMU, in particolare quando il rimborso dipende dalla riduzione definitiva della rendita catastale utilizzata per calcolare l’imposta.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: chiarimenti

    Un Ordine dei Commercialisti domanda se un iscritto, dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (insegnante precario), possa essere trasferito nell'Elenco Speciale e quale sia il regime applicabile nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo, durante i quali vengono meno i presupposti di incompatibilità.

    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: l’incopatibilità

    Con il Pronto Ordini n 37 del 14 luglio viene ricordato che il servizio risponde ad una necessità di fornire orientamento generale e non a dettare norme risolutive per i casi concreti.

    Ciò premesso viene ricordato che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione costituisce, di conseguenza, causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

    Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego, fatta salva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente l'esercizio della libera professione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

    Pertanto il dipendente del Ministero dell'Istruzione assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che ricorra la predetta ipotesi di compatibilità, versa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    In tale ipotesi, ricorrendone i presupposti, l'iscritto può essere trasferito nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005, disposizione che riserva tale iscrizione ai soggetti per i quali sussista una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    La permanenza nell'Elenco Speciale è, tuttavia, strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo su concessioni: niente forfait per contratti e atti privati

    Con la Risposta n. 153/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su un dubbio applicativo che riguarda da vicino le amministrazioni concedenti e i soggetti privati coinvolti nei procedimenti di assegnazione di concessioni: come si calcola l'imposta di bollo quando gli atti relativi alla procedura vengono formati e rilasciati in via telematica?

    Il caso riguarda in particolare due tipologie di documenti che, nell'ambito dello stesso procedimento concessorio, hanno natura giuridica diversa:

    • gli atti e provvedimenti amministrativi con cui l'ente pubblico assegna la concessione;
    • i contratti e gli atti di obbligazione con cui si formalizza il rapporto tra le parti.

    Il dubbio nasce dal fatto che, per gli atti amministrativi rilasciati in via telematica, la normativa prevede una misura di bollo forfettaria e fissa, indipendentemente dalla lunghezza del documento. L'istante chiedeva se lo stesso criterio potesse estendersi anche ai contratti, quando anch'essi abbiano formato elettronico.

    Il chiarimento dell’Agenzia: due regimi distinti e non sovrapponibili

    L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificati dall'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    In via generale, entrambe le categorie di atti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (quattro facciate).

    Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, la legge di stabilità 2014 ha introdotto una deroga specifica: quando questi atti sono rilasciati per via telematica (anche in estratto o copia conforme), l'imposta è dovuta in misura forfettaria di 16 euro complessivi, a prescindere dalle dimensioni del documento.

    Questa deroga, sottolinea l'Agenzia richiamando anche i lavori parlamentari della legge n. 147/2013, è una scelta puntuale del legislatore, pensata per gli atti amministrativi trasmessi o rilasciati attraverso i canali telematici. Nessuna disposizione equivalente è stata prevista per i contratti e le scritture private, che restano quindi assoggettati alla regola generale dell'articolo 2 della Tariffa: 16 euro per ogni foglio, senza alcuna riduzione forfettaria legata al formato elettronico.

    Tipologia di atto Norma di riferimento Bollo su supporto telematico
    Atti e provvedimenti della PA (es. atto di assegnazione della concessione) Art. 4 Tariffa, comma 1-quater e nota 5 Forfait di 16 euro a prescindere dalle dimensioni del documento
    Contratti e atti di obbligazione (es. contratto tra le parti) Art. 2 Tariffa 16 euro per ogni foglio (quattro facciate), nessun forfait

    Conseguenze pratiche per enti concedenti e operatori

    La distinzione ha effetti concreti su chi gestisce procedimenti concessori e su chi predispone la relativa documentazione contrattuale.

    In presenza di un procedimento che genera sia un provvedimento amministrativo di assegnazione sia un contratto o atto di obbligazione collegato, occorre applicare due criteri di calcolo differenti anche quando entrambi i documenti sono formati e rilasciati elettronicamente:

    • per il provvedimento amministrativo, l'imposta di bollo resta fissa a 16 euro, qualunque sia l'estensione del documento;
    • per il contratto o l'atto di obbligazione, l'imposta va invece calcolata per ogni foglio di quattro facciate, moltiplicando 16 euro per il numero di fogli effettivamente utilizzati.

    Questo significa che, a parità di formato telematico, un contratto articolato su più fogli comporta un'imposta di bollo complessiva superiore a quella dell'atto amministrativo collegato, proprio perché il legislatore non ha esteso ai contratti la stessa agevolazione forfettaria pensata per gli atti della pubblica amministrazione.

    È quindi opportuno che chi predispone questi documenti tenga distinti, ai fini del calcolo del bollo, il provvedimento concessorio dal contratto che ne consegue, evitando di applicare per estensione il regime forfettario a documenti che non rientrano nel perimetro dell'articolo 4 della Tariffa.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Innovation 2.0: agevolazione per imprese su idrogeno domande entro il 12.11

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il bando Mission Innovation 2.0 dedicato alla filiera dell’idrogeno, con una dotazione complessiva di 82,6 milioni di euro

    L’intervento finanzia progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica diretti a migliorare la produzione, il trasporto, l’accumulo e gli utilizzi finali dell’idrogeno.

    La domanda deve essere presentata dall’impresa capofila, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Bandi MI, entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026.

    L’avviso attua il decreto MASE n. 386 del 17 novembre 2023 e rientra nella Clean Hydrogen Mission di Mission Innovation 2.0.

    Cosa finanzia il bando Mission Innovation 2.0

    Il bando sostiene progetti capaci di contribuire allo sviluppo tecnologico e al consolidamento della filiera nazionale dell’idrogeno

    Le iniziative devono favorire l’introduzione di nuove tecnologie, l’aumento delle prestazioni dei sistemi esistenti e il trasferimento dei risultati della ricerca verso applicazioni industriali.

    I progetti devono riguardare una sola delle quattro tematiche previste dall’avviso:

    • produzione di idrogeno;
    • trasporto e accumulo di idrogeno;
    • usi finali dell’idrogeno;
    • azioni trasversali sull’idrogeno.

    Le proposte devono inoltre rispettare gli obiettivi tecnici, i risultati attesi e i livelli di maturità tecnologica, espressi attraverso i Technology Readiness Level – TRL, indicati nel disciplinare tecnico allegato al bando.

    L’intervento si colloca nella Clean Hydrogen Mission, iniziativa internazionale orientata allo sviluppo e alla diffusione dell’idrogeno pulito come strumento di decarbonizzazione, in particolare nei settori industriali energivori e nei trasporti. 

    Innovation 2.0: chi può partecipare al bando idrogeno

    La proposta deve essere presentata da una compagine progettuale composta da almeno due soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

    • imprese;
    • startup innovative;
    • organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.

    La domanda è trasmessa da un’impresa capofila, responsabile del coordinamento tecnico e amministrativo del progetto e dei rapporti con il MASE e con CSEA.

    Le microimprese possono partecipare al partenariato, ma non possono assumere il ruolo di capofila. 

    Anche gli organismi di ricerca non possono presentare autonomamente una proposta né svolgere il ruolo di capofila.

    La compagine, inoltre, non può essere costituita esclusivamente da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario. Ciascun partecipante deve sostenere almeno il 10% del costo complessivo, mentre la quota di attività del capofila deve essere superiore al 25%.

    I rapporti tra i partecipanti devono essere disciplinati mediante un accordo di collaborazione, contenente anche le regole sulla proprietà e sull’utilizzo futuro dei risultati. Tutti i partner devono inoltre conferire al capofila un mandato collettivo speciale con rappresentanza.

    Attenzione al fatto che alla data di presentazione della proposta, il capofila e gli altri componenti della compagine devono possedere i requisiti richiesti dall’articolo 4 dell’avviso.

    In particolare, le imprese devono:

    • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
    • disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato;
    • non trovarsi in stato di difficoltà o in una procedura concorsuale incompatibile;
    • possedere adeguata capacità operativa, amministrativa ed economico-finanziaria;
    • essere nel pieno esercizio dei propri diritti e poter contrarre con la Pubblica amministrazione;
    • essere in regola rispetto a precedenti revoche di agevolazioni;
    • non avere ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili senza averli restituiti.

    Al momento del pagamento del contributo, l’impresa deve inoltre disporre di una sede operativa in Italia, dotata di una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell’impresa.

    Gli stessi costi non possono essere coperti da altri contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti concessi in regime de minimis.

    Innovation 2.0: dimensione, composizione e durata dei progetti

    Il costo complessivo di ogni progetto deve essere compreso tra:

    Regola Limite
    Costo minimo del progetto 2 milioni di euro
    Costo massimo del progetto 10 milioni di euro
    Ricerca industriale massimo 70% del costo
    Studi di fattibilità massimo 10%
    Attività degli organismi di ricerca massimo 33%
    Quota di ciascun partner almeno 10%
    Quota del capofila superiore al 25%
    Consulenze per ciascun partner massimo 35% dei propri costi

    La durata ordinaria non può superare 36 mesi e le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Può essere richiesta una proroga fino a 12 mesi, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Alla data della richiesta devono risultare concluse attività corrispondenti ad almeno il 50% del costo totale previsto.

    Le attività possono iniziare soltanto dopo la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.

    Innovation 2.0: quali spese sono ammissibili

    Sono finanziabili i costi pertinenti e direttamente collegati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione previste dal progetto. Tra le principali voci rientrano:

    • personale impiegato nel progetto;
    • strumenti, impianti e attrezzature;
    • materiali per la sperimentazione;
    • consulenze e servizi specialistici;
    • acquisizione di competenze tecniche;
    • brevetti e licenze;
    • studi di fattibilità;
    • attività degli organismi di ricerca.

    Per ciascun partecipante, i costi relativi a consulenze, competenze tecniche e brevetti non possono superare il 35% del valore delle attività di propria competenza.

    L’IVA non è ammissibile quando può essere recuperata dal beneficiario. I costi devono inoltre essere sostenuti nel periodo di eleggibilità stabilito dall’accordo di finanziamento e risultare correttamente tracciati.

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, nel rispetto dell’articolo 25 del Regolamento UE n. 651/2014.

    Le aliquote base sono pari al:

    • 50% per la ricerca industriale;
    • 25% per lo sviluppo sperimentale;
    • 50% per gli studi di fattibilità.

    Per ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere applicate maggiorazioni legate alla dimensione dell’impresa, alla collaborazione effettiva con organismi di ricerca o alla diffusione ampia dei risultati.

    Le intensità massime sono:

    Beneficiario Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Studi di fattibilità
    Grandi imprese 65% 40% 50%
    Medie imprese 75% 50% 60%
    Piccole e microimprese 80% 60% 70%
    Organismi di ricerca 100% 100% 100%

    Il contributo del 100% per gli organismi di ricerca riguarda le attività svolte secondo le condizioni previste dalla disciplina europea, evitando il trasferimento di vantaggi indiretti alle imprese della compagine.

    Innovation 2.0: come presentare la domanda entro il 12 novembre 2026

    La domanda deve essere inviata dall’impresa capofila attraverso la piattaforma informatica Bandi MI entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026. Per accedere al portale è richiesta la registrazione.

    La documentazione comprende, tra l’altro:

    • domanda di contributo;
    • proposta progettuale;
    • schede economiche;
    • cronoprogramma;
    • dichiarazioni sostitutive dei partecipanti;
    • mandato al capofila;
    • documentazione prevista dagli allegati all’avviso.

    La proposta deve essere firmata digitalmente dal capofila e da ciascun componente della compagine. Informazioni e chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti entro il 15 ottobre 2026 all’indirizzo indicato nel decreto; le risposte di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di FAQ.

    Per aggiornamenti, allegati e comunicazioni ufficiali è necessario consultare la pagina del MASE dedicata all’avviso, la sezione Mission Innovation di CSEA e il portale informativo di RSE.

    Ogni partecipante può richiedere, tramite il capofila, un anticipo fino al 30% del contributo concesso, presentando una garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario autorizzato.

    Le quote successive sono erogate sulla base dello stato di avanzamento e della rendicontazione delle spese. Il saldo finale non può essere inferiore al 20% del contributo complessivo.

    I beneficiari devono adottare una contabilità separata o una codificazione contabile specifica, indicare il CUP sui documenti di spesa, garantire il cofinanziamento privato e rispettare gli obblighi di informazione e diffusione dei risultati.

    È inoltre richiesta la polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, da trasmettere al MASE insieme all’accettazione del contributo.

  • Accertamento e controlli

    Novità del cassetto fiscale: avvisi di liquidazione e accertamento parziale:

    Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.

    Saranno disponibili:

    • avvisi di liquidazione,
    • avvisi di accertamento parziale,

    per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.

    Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.

    Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.

    Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio

    Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.

    Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:

    1. gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
    2.  gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.

    Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:

    • “notificato”;
    • “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
      1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
      1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi;
    • “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
    •  “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
      fiscale”);
    • “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
    • “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
    • “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
    • “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
    • “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
    • “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.

    Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.

    Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.

    Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.

    Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
    In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

    Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.

    La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: chi rinnova avrà anche una sanatoria

    Chi aderisce al CPB 2026-2027 potrebbe avere anche la sanatoria del ravvedimento speciale.

    Spunta un emendamento al testo del bollinato del Decreto legislativo Omnibus che vorrebbe intervenire anche sul concordato preventivo biennale.

    Si vuole rendere più appetibile il CPB con una norma che toglierebbe il visto di conformità per gli aderenti "fedeli" al patto col fisco. 

    Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

    CPB: altri premi per le PIVA che aderiscono, vediamo quali

    Il Decreto Omnibus bollinato e al vaglio delle commissioni tecniche prima della definitiva approvazione, prevista nel CdM del 4 agosto prossimo.

    Il testo potrebbe portare ad un pacchetto di novità semplificative a livello fiscale.

    Tra queste, vi è un emendamento all'Omnibus  che riguarda il CPB e la sua appetibilità per coloro i quali lo confemeranno anche quest'anno.

    I professionisti sono in ballo per la valutazione della adesione al concordato preventivo biennale e il Governo per renderlo più appetibile, vorrebbe emedare il testo dell'Omnibus con una norma che prevederebbe quando segue:

    • introdurre l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti non oltre i 100.000 euro per l’Iva e non oltre i 70.000 euro per imposte dirette e Irap.

    Inoltre, si aggiungerebbe il taglio di due anni dei termini a disposizione del Fisco per gli accertamenti e taglio degli interessi per i versamenti a rate per le dichiarazioni dei redditi. 

    Il Parlamento valuta anche un tentativo di chiedere al Governo la replica per il ravvedimento speciale, cioè la sanatoria del passato per chi accetta il patto sul futuro.

    La misura a vantaggio delle PIVA aderenti al CPB con rinnovo, sarbbe però molto onerosa è di difficile applicazione

    Dalle commissioni tecniche arriva anche  l'ipotesi di prevedere ulteriori benefici: 

    • pagamenti a rate saldi e acconti delle imposte dovute senza interessi; 
    • disapplicazione delle maggiorazioni degli acconti determinati con il metodo storico; 
    • clausola di salvaguardia per consentire l’ampliamento della compagine sociale senza esclusione o cessazione dal concordato solo se i nuovi soci o associati abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito non superiori a 35mila euro. 

    In attesa del prossimo Cdm, si attende di poter visionare eventuali norme emedative, quantomeno le più probabili per approfondimento delle ipotesi elencate filtrate, attualemente come indiscrezioni alla stampa.