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Ismea investe 2026: domande fino al 29 maggio
Pubblicato il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura.
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026.
Attenzione al fatto che con avviso del 12 maggio ISMEA informa della proroga per le domande alle ore 12:00 del 29 maggio 2026.
Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
Ricordiamo in breve che, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.
Ismea investe 2026: i beneficiari
La partecipazione al presente Bando è riservata a:
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.
Ismea investe 2026: le condizioni
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.
La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:- non più di 5 anni di preammortamento,
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.
I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:
- con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.
In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.
Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026
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Nuova CIVIS: seconda richiesta se la prima è respinta
C’è una novità destinata a interessare migliaia di contribuenti e professionisti: il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate diventa più “dialogante”.
Da oggi, infatti, dopo una prima risposta negativa o solo parzialmente favorevole, sarà possibile inviare una seconda richiesta di assistenza direttamente online. In pratica, si raddoppia il confronto con il Fisco senza dover passare dagli sportelli.
L’obiettivo dichiarato dell’Agenzia è trasformare CIVIS in un vero “canale unico” per la gestione delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni.
Se il Fisco dice no, ora puoi chiedere un riesame
La nuova funzione permette a contribuenti e intermediari di tornare sulla pratica già esaminata quando:
- non si ritiene corretto l’esito della prima lavorazione;
- si vogliono fornire ulteriori chiarimenti o informazioni non trasmesse inizialmente.
In sostanza, chi riceve un rigetto non dovrà più fermarsi alla prima risposta dell’Agenzia delle Entrate, ma potrà chiedere una nuova valutazione della propria posizione direttamente online.
Una novità che punta a ridurre accessi agli uffici e contenziosi, ma soprattutto a rendere meno “definitiva” la prima risposta automatizzata o istruttoria.
Come funziona la seconda richiesta CIVIS
La seconda istanza può essere inviata solo dopo la chiusura della prima pratica, indipendentemente dalla motivazione con cui è stata archiviata.
C’è anche un’altra apertura importante: la nuova richiesta può essere trasmessa da un soggetto diverso rispetto a chi aveva presentato la prima domanda. Ad esempio, il contribuente può subentrare al professionista oppure affidare la pratica a un nuovo intermediario.
La richiesta viene automaticamente assegnata allo stesso ufficio che ha gestito la prima lavorazione, così da garantire continuità nell’esame della posizione.
Tutta la gestione resta consultabile nel “Profilo utente”, dove è possibile monitorare:
- stato della pratica;
- ufficio incaricato;
- esiti delle richieste;
- pratiche precedenti presentate anche tramite intermediario delegato.
CIVIS, attenzione agli allegati: ci sono limiti precisi
Per sostenere le proprie ragioni, il contribuente può inserire spiegazioni direttamente nel testo della richiesta.
L’Agenzia precisa però che non è necessario allegare documenti già presenti nei propri archivi, come:
- modelli F24;
- dichiarazioni già trasmesse;
- documenti fiscali già acquisiti.
Resta comunque possibile caricare documentazione aggiuntiva in formato elettronico, con alcuni limiti tecnici:
- massimo 10 file;
- dimensione massima di 20 MB per ciascun allegato.
Con il restyling del servizio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le “causali di chiusura” delle pratiche.
L’obiettivo è rendere gli esiti più chiari e comprensibili, evitando formule troppo sintetiche o poco trasparenti che spesso lasciavano dubbi ai contribuenti.
Cos’è CIVIS e quando si può usare
CIVIS è il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate che permette di chiedere assistenza senza recarsi agli sportelli fisici.
Il servizio può essere utilizzato quando si riceve:
- una comunicazione di irregolarità;
- un avviso telematico;
- una cartella di pagamento derivante da:
- controllo automatizzato;
- liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Il sistema funziona anche se la comunicazione è arrivata:
- tramite avviso telematico;
- via PEC;
- con raccomandata o lettera cartacea.
Il percorso da seguire sul sito ADE per un dialogo col Fisco
Per utilizzare CIVIS bisogna entrare nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il percorso:
“Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità, cartelle di pagamento e comunicazioni relative all’imposta di bollo su fatture elettroniche”
e poi selezionare:
“Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento”.
La procedura è guidata e accompagna il contribuente passo dopo passo nella compilazione della richiesta.
La nuova possibilità di inviare una seconda istanza rappresenta una piccola rivoluzione nel rapporto digitale con il Fisco.
Finora, una risposta negativa su CIVIS spesso costringeva il contribuente a cercare altre strade: appuntamenti in ufficio, PEC, reclami o addirittura contenzioso.
Con questa novità, invece, il confronto resta interamente online e si apre uno spazio aggiuntivo per correggere errori, integrare documenti o chiarire aspetti che nella prima fase non erano stati valutati correttamente.
Un cambio di approccio che punta a trasformare CIVIS da semplice canale tecnico a vero strumento di interlocuzione tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
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Irpef 2026: le aliquote di quest’anno
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.
Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre (Leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni).
Vediamo cosa è certo per le novità contenute nel Modello 730 e nel Redditi PF 2026 e per quelle che troveremo il prossimo anno.
Irpef 2026: nuovi scaglioni e aliquote
All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.
Irpef 2026 anno di imposta 2025
scaglioni aliquota fino a 28.000 euro 23% oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro 33% oltre i 50.000 43% Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Quindi in sintesi la Legge di Bilancio 2026 appunto tra gli interventi più significativi riduce di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che dal 2026 passa dal 35% al 33 per cento.
Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi.
Leggi anche Novità Irpef e tassazione somme corrisposte ai dipendenti per ulteriori approfondimenti sul reddito delle persone fisiche.
Irpef 2026: le aliquote nuove dal prossimo anno
Nel Modello 730 e nel Modello Redditi PF è recepita la novità degli scaglioni e più precisamente è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Rispettivamente relativamente al calcolo irpef per l'anno di imposta 2025 i modelli riportano le seguenti tabelle:

Per quanto riguarda la nuova aliquota bisognerà attendere la prossima dichiarazione dei redditi 2027 anno di imposta 2026 anno appunto da cui decorre la novità dell'abbassamento dal 35% al 33%.
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Esenzione IMU comuni montani: le regole 2026
Con la Risoluzione n 1 del 1° aprile 2026 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha chiarito che per l'esenzione IMU 2026 per i terreni agricoli delle zone montane restano in viogre le vecchie regole a prescindere dalla pubblicazione della Legge nn 131/2025.
La riorganizzazione e classificazione dei comuni montani non cambia le regole dell’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli.
Esenzione IMU comuni montani: regole 2026 dal Ministero
Con la Risoluzione n. 1 del 1° aprile 2026, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito che i nuovi criteri di classificazione delle zone montane non hanno alcuna validità ai fini fiscali per l’esenzione IMU.
I terreni agricoli situati in aree montane o di collina continueranno a essere esentati dall’imposta municipale seguendo i criteri e gli elenchi storici.
Manca poco più di un mese per il pagamento dell'IMU 2026 e i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze arrivano a seguito dello schema di regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, previsto dalla legge sulle zone montane (Legge 12 settembre 2025, n. 131) e autorizzato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026.
In particolare con stati ridefiniti i comuni montani in base a parametri relativi all’altimetria e alla pendenza dei territorio, tale pubblicazione ha generato dubbit e il MEF li ha sciolti.
Vengono specificati due punti importanti.
L'art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.
La legge n. 131 del 2025, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, stabilisce con l'art. 2, comma 1, primo periodo, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pag 2 / 2 pendenza”.In attuazione di tale disposizione, vista la mancata intesa da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri ha adottato, la menzionata deliberazione del 18 febbraio 2026, con la quale è stata autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, al quale è, a sua volta, allegato l’elenco dei comuni che soddisfano i relativi requisiti.
In merito, occorre sottolineare che la richiamata deliberazione, avendo autorizzato l’adozione dello schema di Regolamento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 2811, costituisce solo una fase dell’iter di adozione del Regolamento stesso, che non risulta ancora perfezionato.
Si deve, comunque, osservare che detto Regolamento non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, visto il disposto dell’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025, il quale espressamente prevede che: “La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore”.
In conclusione, l’elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in oggetto non è valido ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, continui a trovare applicazione l’elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 1993. -
730/2026: nuovi codici per i mutui passivi
Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.
In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.
Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.
730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi
Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui.
A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.
In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.
Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.
I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.
Reddito complessivo
Importo base
nessun figlio 0,5
1 figlio 0,7
2 figli 0,85
3+ figli o figlio disabile
75.001-100.000 euro
14.000
7.000
9.800
11.900
14.000
Oltre 100.000 euro
8.000
4.000
5.600
6.800
8.000
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili,
- le somme detraibili investite nelle startup innovative
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.
Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:
- per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.
A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.
Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:
Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:



Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.
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Documento interpretativo n 12 OIC: testo definitivo
L'OIC in data 5 maggio 2026 ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, sugli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.
Ricordiamo che la consultazione era stata aperta il 12 marzo scorso ed ora, conclusasi ha portato alla pubblciazione del testo definitivo del documento n 12.
Vediamo maggiori dettagli.
Valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci: criteri oggettivi e soggettivi dall’OIC
In particolare, il documento attua dal punto vista tecnico-contabile, la disciplina introdotta dalla Legge n 199/2025 ossia la novità che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di realizzo desumibile dal mercato.
La misura ha lo scopo di evitare che oscillazioni negative dei mercati incidano automaticamente sul risultato d’esercizio, imponendo svalutazioni su titoli destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.
Il testo definitivo del documento interpretativo n 12/2026 si applica:
- a società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile
- che non adottano gli IAS/IFRS,
- non si applica alle imprese assicurative soggette alla disciplina specifica dell’IVASS.
Dal punto di vista del perimetro oggettivo riguarda:
- titoli di debito iscritti nell’attivo circolante;
- titoli di capitale non immobilizzati;
- titoli valutati, in via ordinaria, al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
L' OIC 20 per i titoli di debito e l' OIC 21 per le partecipazioni sono i principi contabili di riferimento.
La novità in deroga può riguardare:
- titoli già presenti nell’ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2024,
- titoli acquistati nell’esercizio 2025 o nell'esercizio 2026.
Attenzione al fatto che il documento in oggetto ha evidenziato che è possibile applicare la deroga solo a certi titoli.
La società può quindi scegliere la deroga:
- per tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
- solo per determinate categorie;
- per singoli titoli, anche riferibili allo stesso emittente ma di specie diversa.
Si rimanda al testo intergrale pubblicato dall'OIC per ulteriori approfondimenti.
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Piano casa: misure per casa, immobili occupati e sfratti
Viene pubblicato in GU n 104 del 7 maggio il Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.
Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:
- recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente,
- sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato
- attivazione di capitali privati.
Di seguito maggiori dettagli.
Leggi anche
Piano casa: cosa contiene
Il Governo ha approvato il Piano Casa che viene sintetizzato dal relativo comunicato stampa.
Le misure previste dal decreto-legge poggiano su tre pilastri:
- il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
- il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
- il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.
Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa
Il Piano casa 2026 introduce anche misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario.
Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso.
È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.
