• Riforme del Governo Meloni

    Referendum costituzionale 2026: ha vinto il no

    I prossimi 22 e 23 marzo gli italiani sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionone sulla riforma della Giustizia.

    I seggi saranno aperti come segue:

    • nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23,
    • nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."

    Il Ministero dell'Interno, in data 24 febbraio, ha pubblicato il fac simile della scheda elettorale con il quesito.

    Per indire il referendum è stato pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio 2026.

    In particolare, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento  giurisdizionale  e  di  istituzione  della Corte disciplinare"  approvato  dal  Parlamento  e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».

    Attenzione al fatto che con Decreto 7 febbraio 2026 il quesito è stato come di seguito modificato: «Approvate il testo della legge  di revisione  degli  artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104,  105,  106,  terzo  comma,  107, primo comma, e 110 della  Costituzione approvata  dal  Parlamento  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale  e  di  istituzione della Corte disciplinare"?» 

    Il testo definitivo del quesito referendario è stato appunto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026 "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»

    In sintesi gi elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l'istituzione di un'Alta corte disciplinare per i magistrati.

    Si evidenzia che il referendum è confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione. 

    La legge non entra in vigore poichè ha vinto il NO degli italiani.

    A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.

    Referendum 2026 per la Riforma della Giustizia vince il no

    La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
    Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre. 

    La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

    Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni. 

    Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.

    Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi. 

    Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Presidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.

    Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

    A tal proposito il ministero ha pubblicato in data 24 febbraio la scheda elettorale di colore verde per espletare il voto, scarica qui il fac simile.

    Leggi anche Referendum 2026:  nuove regole e onorari

    All'esito delle votazioni il popolo ha votato no alla riforma costituzionale proposta.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Verifiche su conti correnti: le prove di interposizione fittizia

    Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell’intestazione, quando supportata da indizi concordanti.

    Pertanto l’accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.

    In sintesi questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.

    Vediamo i fatti di causa.

    Accertamento bancario: le prove di interposizione fittizia

    La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, l ha affrontato il tema dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari e il corretto utilizzo dell’onere della prova.

    Il caso nasceva da un’indagine finanziaria effettuata dall’Agenzia delle entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie e alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare

    Le Entrate a fronte di una dichiarazione in perdita aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.

    Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e pertanto procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.

    Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi. 

    La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava di alcune movimentazioni ma non di tutte.

    La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio, affermando che spettava all’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate. 

    L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.

    La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:

    • la CTR riconosceva la legittimità dell’indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
    • ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell’imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.

    La prova dell’interposizione fittizia di persona, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva. 

    Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.

    In conclusione veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo: “ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile.

  • Redditi di impresa

    MUD 2026: invio dal 30 marzo

    Pubblicato nella GU n 53 del 5 marzo il modello unico di dichiarazione ambientale 2026, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025.
    Il modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Scarica qui modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 – MUD.

    Attenzione al fatto che, la data di presentazione 2026 non è il 30 aprile ma slitta, a causa appunto dell'uscita del nuovo modello e pertanto la data ultima è il 3 luglio ossia 120 giorni dalla pubblicazione in gu.

    Il nuovo modello e le relative istruzioni per la sua compilazione si sostituiscono integralmente a modello e istruzioni approvati con il precedente DPCM 29 gennaio 2025 (MUD per l’anno 2025, riferito al 2024).

    Il MASE ha peraltro ufficializzato la data con un avviso pubblicato sul proprio sito, rimandando anche al MUD telematico di ecocamere, clicca qui: ecocamere.it su cui viene precisato che si parte con gli invii dal 30 marzo prossimo.

    Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione

    MUD 2025: che cos’è

    Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, quest'anno il 3 luglio.

    Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.

    Esistono i seguenti tipi di MUD:

    • Rifiuti,
    • Rifiuti Semplificata,
    • Veicoli Fuori Uso,
    • Imballaggi,
    • RAEE,
    • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
    • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    MUD 2026: soggetti obbligati all’invio

    La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione. 

    I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

    Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

    I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono: 

    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti 
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti. 
    • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi. 
    • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

    MUD Telematico 2026: invii dal 30 marzo ed entro il 3 luglio

    Sul sito del MUD telematico viene specificato che a decorrere dal 30 marzo 2026 sarà possibile trasmettere il MUD 2026 Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi con riferimento al 2025.
    Sul sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud verranno pubblicati documenti ed informazioni di supporto per la corretta compilazione e presentazione della Dichiarazione.     

    Viene anche sinteticamente specificato che in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.

    Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

    • Comunicazione Rifiuti;
    • Comunicazione Veicoli fuori uso;
    • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
    • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    In Allegato 3 al DPCM 30 gennaio 2026 è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno,  il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può    essere utilizzato per la compilazione e presentazione.

    Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4: potete consultare i tracciati record e le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico    di Dichiarazione ambientale sul sito di Ecocerved.

    Per l'invio telematico i dichiaranti devono  essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

    Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti    alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante    che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

    Le associazioni di categoria, i professionisti  e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati    per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria    firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti    (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso   la sede delle medesime associazioni e studi.

    Per spedire via telematica è necessario:

    essere registrati al sito www.mudtelematico.it;    

    disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.    

    I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere

    Si ricorda inoltre che:

    • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
    • la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

  • Turismo

    Fondo perduto 2026 per alberghi, ristoranti: i codici ATECO interessati

    Pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo, per il momento bollinato e si attende la GU, con le regole attuative per gli auti per le imprese del settore turistico previsti di Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Aiuti a Turismo: tutte le regole del fondo perduto 2026

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese modificando l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.

    Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
    Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.

    Il fondo perduto per Ristoranti, alberghi e B&B: a chi spetta

    In sintesi il decreto prevede un bonus a fondo perduto del 30 per cento per le imprese del turismo quali:

    • ristoranti, 
    • alberghi, 
    • villaggi turistici,
    • b&b

    e altri di seguito evidenziati con codici ATECO, avranno incentivi confermati dalla Legge di Bilancio 2026. 

    In particolare si tratta di incentivi per:

    • sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica, 
    • favorire la destagionalizzazione dei flussi e la digitalizzazione 

    Al contributo a fondo perduto si affianca la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati per il restante 70 per cento della spesa.

    A dettare le regole è il decreto attuativo bollinato firmato dal Ministero del Turismo e publbicato in data 17 marzo, si attende solo la GU.

    Potranno accedere alle agevolazioni gli operatori che esercitano attività d’impresa nel settore turistico, identificati da specifici contenuti nell’Allegato 1 del decreto attuativo.

    Codice ATECO

    Descrizione Attività Turistica

    55

    Servizi di alloggio

    55.1 / 55.10

    Alberghi e strutture simili

    55.2 / 55.20

    Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata

    55.20.1 / 55.20.10

    Ostelli

    55.20.2 / 55.20.20

    Rifugi e baite di montagna

    55.20.41

    Bed and breakfast

    55.20.42

    Case e appartamenti per vacanze

    55.30.01

    Campeggi

    55.30.02

    Villaggi turistici e alloggi glamping

    55.30.03

    Aree attrezzate per veicoli ricreazionali

    55.30.04

    Marina resort

    55.9 / 55.90

    Altri servizi di alloggio

    56

    Attività di servizi di ristorazione

    56.11.11

    Ristorazione con servizio al tavolo

    56.11.12

    Ristorazione senza servizio al tavolo o da asporto

    56.11.91

    Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole

    56.11.92

    Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche

    56.21

    Catering per eventi (presso location dei clienti o sale banchetti)

    56.22

    Catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione

    96.23.1

    Servizi di centri termali

    96.23.9

    Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore

    93.21

    Parchi di divertimento e parchi tematici

    93.29.10

    Discoteche, sale da ballo e simili

    93.29.2

    Gestione di stabilimenti balneari

    82.3 / 82.30

    Organizzazione di convegni e fiere

    82.30.01

    Organizzazione di conferenze e congressi

    Condizioni per accedere alle agevolazioni sono:

    • le imprese devono essere attive, 
    • iscritte al Registro delle Imprese 
    • in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    CU 2026 agli eredi: le casistiche

    E' scaduto il 16 marzo il primo termine di invio della Certificazione Unica 2026 dei sostituti d'imposta.

    Per conoscere la prossima scadenza leggi anche: CU 2026: il calendario degli invii.

    Vediamo di seguito i casi in cui la CU va inviata agli eredi che:

    • proseguono l'attività del de cuius,
    • non proseguono l'attività.

    CU 2026: degli eredi

    La CU 2026 anno di imposta 2025 per le successioni mortis causa comprende due casistiche:

    • senza prosecuzione dell’attività da parte dell’erede,
    • con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede.

    Pertanto nei due casi si verifica rispettivamente che:

    • qualora l’attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “Dati relativi al sostituto”, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d’imposta deceduto e nel riquadro “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell’erede che la sottoscrive;
    • nel caso di successione avvenuta nel periodo d’imposta 2025, o nel 2026 ante presentazione della Comunicazione Unica 2026, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2026 anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto. 

    Attenzione al fatto che con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l’erede dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 681 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

    Attenzione al fatto che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.

  • Agricoltura

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).

    In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

    I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
    Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
    Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
    Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. 

    Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:

    Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:

    • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
    • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:

    • il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
    • l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>; 
    • la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
    • il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.

    Allegati:
  • Trust e Patrimoni

    Trust americano: perimetro tracciato dall’ADE

    Con la Risposta a interpello n 81/2026 le Entrate trattano ancora il tema del trust estero.

    In particolare, viene chiarito quando un trust può essere considerato interposto e quali sono le conseguenze per il beneficiario residente in Italia.

    Il documento affronta un tema molto operativo, ossia quando il contribuente è tenuto a dichiarare direttamente i redditi del trust e a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Nell'interpello, in sintesi, si chiarisce che è interposto il trust nel quale il beneficiario mantiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, limitando e condizionando la gestione del trustee.

    Trust estero e interposizione: il caso esaminato dall’Agenzia

    Il caso riguarda un soggetto non residente, beneficiario primario di un trust statunitense (Delaware), costituito nel 2024 e derivante da un trust precedente.

    Il trust dell'istanza è irrevocabile, ha durata fino al 2063, prevede beneficiari secondari (i discendenti), è gestito da un trustee professionale (società bancaria USA)

    In passato, il beneficiario aveva ruoli di controllo, tra cui la possibilità di influenzare la governance del trust.

    Dal punto di vista fiscale USA, il trust è un soggetto autonomo che:

    • paga imposte sui redditi
    • può dedurre le distribuzioni ai beneficiari (DNI)
    • mantiene alcune componenti (es. plusvalenze) tassate internamente

    Tuttavia, ai fini italiani, non conta solo la qualificazione estera, ma soprattutto il controllo sostanziale sui beni. Il contribuente chiede se il trust possa essere considerato:

    • autonomo soggetto passivo,
    • non interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973,
    • e in via subordinata se sussistano obblighi di monitoraggio fiscale.

    L’Agenzia richiama la propria prassi (circolari 61/E/2010 e 34/E/2022) e ribadisce un principio chiave che chiarisce quando un trust è considerato “interposto”. Un trust è inesistente fiscalmente (interposto) quando:

    • il disponente o beneficiario mantiene il controllo,
    • manca un reale spossessamento dei beni.

    Nel caso specifico, l’Agenzia evidenzia che:

    • il beneficiario può influenzare la destinazione finale dei beni, e tale potere può essere esercitato anche tramite strumenti come testamento o atti fiduciari,
    • il trustee risulta condizionato, anche indirettamente

    A partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia le entrate specificano che i redditi del trust devono essere imputati al beneficiario e il trust viene ignorato come soggetto autonomo.

    In pratica, si applica una trasparenza fiscale “forzata”

    Secondo il chiarimento inoltre il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW, dichiarare attività finanziarie e immobili esteri e al contempo dovrà versare:

    • IVAFE (attività finanziarie estere)
    • IVIE (immobili esteri)

    Le Entrate ricordano che la cirolcare n 61/2010 afferma che  “non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi”, come ad esempio, i trust “nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”

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