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Dichiarazione Redditi SC 2025: regole e novità
Con il Provvedimento n 131067 del 17 marzo è approvato il Modello Redditi SC 2025 che le società potranno utilizzare per la dichiarazione dell'anno di imposta 2024.
In dettaglio è approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Scarica il Modello Redditi SC 2025 e istruzioni.
Modello Redditi SC 2025: principali novità
Vediamo di seguito le principali novità contenute nel modello SC 2025:
- Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (de- creto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’impo- sta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
- Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in
diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 2023, n. 216). - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213). - Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del de- creto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Riallineamento divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il
riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali de-
gli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in
diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze (art. 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192). - Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Modifiche alla disciplina della «tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS, RN e TN per accogliere le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
- Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
• Redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. Nel quadro RF è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192). - Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X), RM (sezione III) e RQ (sezione XVII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RS, TN e GN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Perdite d’impresa. E’ stato previsto, nel quadro RS, un nuovo rigo al fine di individuare le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR (art. 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
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Irap 2025: dichiarazione soggetti in liquidazione volontaria
La dichiarazione Irap 2025 è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997.
In particoalare, presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Scarica il Modello Irap 2025 con le relative istruzioni per provvedere all'invio della Dichiarazione Irap 2025 entro il 31 ottobre.
Irap 2025: dichiarazione soggetti in liquidazione volontaria
Come specificato dalle istruzioni al modello Irap 2025, la dichiarazione per l'anno di imposta 2024 va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.
Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.
Nella liquidazione volontaria, nel Modello Irap va compilato il campo Dichiarante diverso dal contribuente:
In generale, il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.
Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:
- del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione,
- del codice di carica corrispondente
- nonché dei dati anagrafici richiesti.
A tal fine, nell’apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.
Nel caso della liquidazione volontaria occorre utilizzare:
- il codice carica 8 per il liquidatore
- il codice carica 12 liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione)
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Catene approvigionamenti strategici: agevolazioni per imprese dall’8.04
“Catene di approvvigionamento strategiche” è la misura che sostiene, attraverso il contratto di sviluppo, gli investimenti che puntano a rafforzare le principali catene del valore strategiche del Paese, quali:
Il sostegno è disciplianto dal Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, finanziato con 500 milioni di euro dal PNRR, Misura 1- Componente 2 – Investimento 7 – Sottoinvestimento 2
Attenzione al fatto che il 40% dei fondi è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno:- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
- Sardegna e Sicilia.
Scarica qui il Decreto MIMIT 11 marzo 2025 con le regole attuative.
Catene approvigionamenti strategici: per quali settori?
Come specificato anche da Invitalia soggetto gestore, l’incentivo finanzia progetti di sviluppo industriale, progetti per la tutela ambientale ed eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione ai prodotti e servizi finali. La misura si rivolge alle imprese di ogni dimensione ed è attiva in tutta Italia sulla base dei regimi di aiuto previsti.
Filiere agevolate:
- agroindustria,
- design, moda e arredo,
- sistema casa,
- metallurgia e siderurgia,
- meccanica strumentale, elettronica e ottica,
- automotive,
- treni, navi, aerei e industria aerospaziale,
- chimica,
- farmaceutica,
I programmi di sviluppo della filiera agroindustria sono agevolati per un importo massimo di 100 milioni di euro.
Una riserva di 100 milioni di euro è invece riservata alla filiera design, moda e arredo.
Sono ammissibili i progetti d’investimento riguardanti le attività di logistica e di packaging facenti parte della filiera strategica di appartenenza.
Catene approvigionamenti strategici: imprese beneficiarie
I programmi possono essere attuati:
- da più imprese operanti nella filiera di riferimento
- da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo abbia forti elementi di integrazione con la filiera e produca effetti positivi – in termini di sviluppo e rafforzamento – per la filiera di appartenenza, con particolare riferimento alle Pmi
I programmi devono assicurare, tra l’altro:
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241
- il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale
Per il rispetto del principio DNSH, non sono in ogni caso ammissibili:
- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto ministeriale
- attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili
Catene approvigionamenti strategici: presenta la domanda
È possibile presentare le domande dalle 12.00 dell’8 aprile 2025 alle 12.00 del 10 giugno 2025
Con istanza su richiesta delle imprese, si attiva con le seguenti modalità:
- per le nuove domande di contratto di sviluppo: in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla nuova piattaforma incentivi, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla domanda di contratto di sviluppo (vai alla pagina dedicata), deve essere caricata anche l'istanza “Catene di approvvigionamento strategiche” e i relativi allegati.
- per le domande di contratto di sviluppo già presentate: che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è sufficiente a partire dalla data di apertura dello sportello inviare – attraverso la nuova piattaforma incentivi – l'istanza “Catene di approvvigionamento strategiche” e i relativi allegati.
Le agevolazioni previste sono:
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa
- finanziamento agevolato
Gli incentivi sono concessi nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al sito di Invitalia.it
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Programma GOL : riparto risorse 2024/25 alle Regioni
Il decreto congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), del 18 febbraio pubblicato sul sito ministeriale , sezione pubblicità legale, il 4 aprile 2025, definisce il riparto delle risorse del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) per gli anni 2024 e 2025.
Il Programma GOL fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo attraverso percorsi personalizzati, formazione, e accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione alle categorie fragili e ai disoccupati di lunga durata.
Programma GOL Criteri di riparto e valori complessivi
Il decreto stabilisce i criteri di assegnazione dei fondi alle singole Regioni e Province Autonome in base ai seguenti aspetti:
- la popolazione in età lavorativa,
- i tassi di disoccupazione, e
- la capacità di spesa precedente.
L’importo totale assegnato per ciascun anno è pari a 1 miliardo di euro, ripartito tra 2024 e 2025 in modo proporzionale tra gli enti territoriali.
La tabella seguente riporta la suddivisione dei fondi per Regione, distinti per ciascun anno e per obiettivi raggiunti e totale complessivo delle somme assegnate ed erogate.
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Piccola proprietà contadina: quando si decade
Con Risposta a interpello n 86 del 3 aprile le Entrate chiariscono il perimetro della decadenza della piccola propriatà contadina.
Piccola proprietà contadina: quando si decade
La società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio e composta da due soci persone fisiche, di cui uno in possesso della qualifica di coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione previdenziale e
assistenziale agricola), afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva presso il con decreto di trasferimento del 2024, per un valore di euro 224.000,00, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale.
La Società chiede se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.
Le Entrate hanno dapprima replicato che la Corte di Cassazione ha precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle «di carattere eccezionale che […] esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione […] e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva […] con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa»
L'articolo 2, comma 4 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […] sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. […]. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni».
Al riguardo, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevede che:
- «La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto»;
- «Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]»
Inoltre la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 32149 del 31 ottobre 2022, ha precisato che «nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni.» e, con particolare riferimento alle cause di decadenza, ha chiarito che
«La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4bis […] nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d'appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene».
Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall'agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.».
La decadenza dall'agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.
Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, decreto legge n. 194 del 2009.
Allegati: -
Diritti edificatori: il trasferimento con registro al 3%
La Circolare n 2/2025 tra gli altri chiarimenti evidenzia che dal 2025 ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l’imposta di registro proporzionale al 3 per cento, mentre l’imposta ipotecaria è versata nella misura fissa di 200 euro.
Vediamo gli approfondimenti della circolare in oggetto.
Diritti edificatori: trasferimento con registro al 3% le novità
La Circolare n 2/2025 evidenzia innanzitutto l’articolo 2, comma 1, lettera ff), Dlgs n. 139/2024 che ha modificato l’articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).
I contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono inseriti nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16080/2021.
La pronuncia aveva stabilito che l’atto di cessione di cubatura è “immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; trascrivibile ex art. 2643 c.c., n. 2 bis; assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (…)”.
L’atto di cessione di cubatura è definito dalla Corte di legittimità come il contratto con il quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo.
Dal 2025 ai contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati si applica l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3 per cento.
In coerenza con le modifiche apportate al Tur, l’articolo 3 del Dlgs n. 139/2024 interviene altresì sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale inserendo i contratti che trasferiscono diritti edificatori all’articolo 4 della Tariffa allegata al citato testo unico.
Vista la qualificazione di tali contratti quali atti traslativi di un diritto di natura non reale a contenuto patrimoniale per tali contratti trova applicazione l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, da corrispondersi ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs n. 347/1990 (Tuic).
Come già chiarito dalle Entrate l'atto di cessione di cubatura deve ricondursi alla disposizione di carattere residuale contenuta nel comma 1 dell’articolo 3 del Dpr n. 633/1972 e, pertanto, ai fini Iva, costituiscono prestazioni di servizi (in particolare, rientrano tra le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte).
In attuazione del principio di alternatività Iva – registro (disciplinato dall’articolo 40 del Tur), l’atto di cessione di cessione di cubatura soggetto a IVA sconta l'imposta fissa di 200 euro.
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Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Con il Decreto MIMIT 5 marzo si disciplina la revisione cooperativa delle società cooperative e loro consorzi.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 circa la natura sia assistenziale che accertativa della revisione cooperativa, i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
Qualora, nel corso della revisione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il revisore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e la Direzione generale competente trasmette senza indugio alle Amministrazioni competenti la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.
La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Il biennio per l’esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.
Sono soggette a revisione annuale le società cooperative di cui all’art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, quelle di cui all’art. 15, comma 1, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e quelle che saranno eventualmente individuate con successivi provvedimenti legislativi.
Revisione cooperative e consorzi: regole dal MIMIT
Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto decreto l'incarico di revisione viene attribuito mediante selezione automatizzata massiva tramite il sistema informativo all’uopo predisposto, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, tramite incarico individuale sempre tramite sistema informativo.
Il revisore che incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399 c.c., richiamato dall’art. 7, comma 8, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o che versi in situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, è obbligato a darne preventiva comunicazione all’Ufficio competente per la vigilanza.
La revisione viene effettuata da uno o più revisori incaricati nel rispetto del principio del contraddittorio, deve svolgersi alla presenza del legale rappresentante dell’ente cooperativo o di un suo delegato.
La revisione ha luogo, di norma, presso la sede sociale della cooperativa ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante dell’ente.
Gli amministratori e i sindaci possono assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.
Gli enti assoggettati a revisione hanno l’obbligo di mettere a disposizione del revisore incaricato tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti.
Se la revisione avviene presso la sede sociale i libri, i registri ed i documenti devono trovarsi presso la predetta sede, se viene svolta in luogo diverso dalla sede sociale, il presidente dell’ente interessato o il suo delegato è tenuto a recarsi in detto luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione richiesta.
Il revisore può trattenere, per non più di dieci giorni, e purché ciò non rechi pregiudizio alla normale gestione amministrativa della cooperativa, i libri, i registri ed i documenti ed ha facoltà di fotocopiarli e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
Il revisore incaricato ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, spacci, impianti o altre dipendenze in genere, di sentire i singoli soci dell’ente, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale.
Revisione cooperative e consorzi: il verbale di revisione
Ai sensi dell'art 6 del decreto prevede che le risultanze dell’attività di revisione devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all’art. 13 del presente Decreto.
Il verbale di revisione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firma digitale.
In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del rappresentante della cooperativa, il verbale dovrà essere notificato alla società, a cura del revisore, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese.
Al termine delle verifiche, il revisore ha l’obbligo di trasmettere il verbale di revisione – sezione rilevazione al soggetto che ha conferito l’incarico, entro dieci giorni dalla conclusione della revisione.
Per il Ministero, la trasmissione avviene mediante caricamento del verbale sulla piattaforma informatica a tale scopo predisposta.
Qualora all’esito delle verifiche emergano irregolarità sanabili, il revisore diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un lasso di tempo predeterminato.
Quest’ultimo, definito in base alla natura delle predette irregolarità, è compreso tra i quindici e i novanta giorni dalla sottoscrizione del verbale.
L’ Autorità di vigilanza competente o l’Associazione di rappresentanza è tenuta a verificare la completezza del verbale e la coerenza tra l’eventuale diffida o provvedimento proposto e le risultanze dell’attività revisionale.
Ove necessario, al revisore potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico.
Resta ferma la possibilità di disporre l’annullamento dei verbali gravemente carenti da un punto di vista sostanziale.
Entro 15 giorni, l’ente cooperativo può presentare le controdeduzioni al verbale di cui trattasi all’Autorità di vigilanza o all’Associazione.
In caso di accoglimento totale o parziale l’Autorità di vigilanza o l’Associazione potrà disporre l’annullamento del verbale e della relativa proposta di provvedimento o ulteriori accertamenti.