• Versamenti delle Imposte

    Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi

    Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.

    Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante. 

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.

    La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali. 

    In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:

    • il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
    • la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
    • ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.

    L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.

    L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.

    Il chiarimento risiede in due punti:

    • l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
    • qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.

    Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.

    La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco

    A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui: 

    «L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: 

    1. la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; 
    2. la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».

    Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.

    Accollo tributario vietato e sanzioni

    Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:

    • obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
    • applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
    • possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.

    Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Desktop telematico: che cos’è e come gestirlo

    L'agenzia delle Entrate mette a disposizione tra i servizi del proprio sito istituzionale, il Desktop Telematico.

    Il software “Desktop Telematico” è un «contenitore» il cui scopo è quello di accogliere al suo interno le varie applicazioni “stand alone” utilizzate nell’ambito dei servizi telematici per la predisposizione e la gestione dei file telematici.
    Come evidenziato dalle istruzioni messe a disposizione dall'ADE, per scaricare il software è necessario collegarsi al sito dei “Servizi Telematici” ed
    accedere alla sezione “Software” dell’area autenticata.
    Attenzione al fatto che sarà cura dell’utente verificare che la connessione ad Internet sia sempre attiva durante le fasi di installazione del software “Desktop Telematico” e/o dei relativi aggiornamenti successivi.
    Una volta effettuata l’installazione di una o più applicazioni di interesse all’interno del “Desktop Telematico”, le attivazioni successive dell’applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni in esso installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.

    In caso di presenza di variazioni software, pertanto, verrà effettuato il «download» degli eventuali aggiornamenti e l’installazione degli stessi solo in presenza di una connessione funzionante.

    Desktop telematico: come installarlo

    In dettaglio i passi da seguire per l'installazione del servizio Desktop Telematico sono i seguenti:

    • scaricare il software relativo all’applicazione “Desktop Telematico” in base al sistema operativo presente sulla postazione di lavoro da utilizzare;
    • effettuare l’installazione dell’applicazione “Desktop Telematico”;
    • installare le ulteriori applicazioni di interesse;
    • configurare l’applicazione “Desktop Telematico.

    Attenzione al fatto che, una volta effettuata l'installazione iniziale dell'applicazione e di tutte le componenti software in essa integrate, le attivazioni successive dell'applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.
    La funzione di auto-aggiornamento prevede che sia stata precedentemente attivata la connessione ad internet.

    In caso di presenza di variazioni software verrà effettuato il "download" degli eventuali aggiornamenti e l'installazione degli stessi.

    Al termine sarà effettuato il riavvio dell'applicazione. Per ulteriori dettagli relativi alle funzionalità delle applicazioni in esso installate si rimanda alle funzioni di consultazione presenti all'interno del menù "Help" del Desktop Telematico.
    La prima installazione comporta la necessità di scaricare dal sito web dei Servizi Telematici l'eseguibile dell'applicazione e di salvarlo sulla postazione di lavoro dedicata.
    L'eseguibile viene reso disponibile per i seguenti ambienti operativi compatibili con la Java Virtual Machine versione 1.7 e superiori:

    • windows
    • macintosh
    • linux

    A seguito dell'installazione viene creata un'icona per l’avvio dell'applicazione

    Desktop telematico: multi utenza

    La gestione "Multi-utenza" del Deskpot telematico consente di creare aree di lavoro distinte per ciascun utente. 

    Ogni applicazione installata all'interno del "Desktop Telematico" può usufruire di tale opzione.
    L'accesso ad un'area di lavoro specifica viene gestito mediante l'inserimento di un "identificativo utente" e di una "password" liberamente scelti dall'utente in fase di primo accesso.

    L'applicazione consente all'utente di effettuare in maniera opportuna la configurazione della propria area di lavoro offrendo la possibilità di definire attraverso le funzioni "Impostazioni" e "Preferenze" del menù "File" alcune variabili specifiche dell'applicazione.

  • Trust e Patrimoni

    Trust americano con beneficiari residenti ITA: chiarimenti ADE

    Con la Risposta a interpello n 239/2025 le Entrate trattano il caso di un trust americano con i beneficiari residenti in Italia.

    Il trattamento fiscale dei trust esteri continua a rappresentare un nodo delicato per i contribuenti italiani che ne sono beneficiari. 

    La risposta è di particolare interesse perché mette in luce come si applicano le regole italiane a strutture giuridiche nate in ordinamenti diversi e, soprattutto, cosa accade alla morte del disponente. 

    In sintesi viene chiarito che non è fiscalmente interposto ed è trasparente il trust di diritto americano che, in base alla normativa d’Oltreoceano, si forma al momento della morte del disponente/trustee di un trust interposto. 

    Trust americano: chiarimenti ADE

    Gli istanti sono persone fisiche residenti in Italia, individuate come beneficiari finali di un trust americano, creato in California da un disponente, cittadino statunitense, che ne era al tempo stesso primo beneficiario e trustee.

    Alla morte del disponente, il trust, secondo la normativa americana, ha mutato natura, passando da Grantor Trust (interposto) a Non-Grantor Trust (opaco). 

    Gli istanti hanno precisato che la loro richiesta alle Entrate non riguardava la fiscalità diretta e indiretta del trust, né gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma esclusivamente la sua qualificazione ai fini fiscali italiani dopo il decesso del disponente.

    In sostanza, la domanda rivolta all’Agenzia era se il trust deve essere considerato opaco, trasparente o interposto secondo il diritto tributario italiano.

    La base normativa su cui l’Agenzia ha dovuto esprimersi è l’articolo 73 del TUIR (d.P.R. 917/1986), che disciplina la tassazione dei trust distinguendo tra:

    • trust trasparenti, in cui i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati;
    • trust opachi, in cui i redditi sono tassati in capo al trust stesso.

    Sul piano internazionale, rileva inoltre la Convenzione dell’Aja del 1985 sui trust, ratificata in Italia con la legge n. 364/1989.

    Dopo un’attenta ricostruzione dei fatti e delle clausole del trust, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la struttura possa essere considerata interposta nei confronti dei beneficiari italiani motivando che:

    • il trustee (nominato dopo la morte del disponente) opera in autonomia e non è legato da vincoli personali o professionali con i beneficiari;
    • l’atto istitutivo conferisce al trustee ampi poteri gestori (vendita, locazione, investimenti, prestiti, ecc.);
    • le modalità di distribuzione del patrimonio e dei redditi sono predeterminate, senza margini discrezionali sul “se” e “quanto” distribuire.

    Di conseguenza, l’Agenzia ha qualificato il trust come trasparente in quanto “non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum […] Gli elementi indicati rivelano che esiste un vero e proprio diritto dei beneficiari alle distribuzioni” ciò determinando che:

    • i beneficiari residenti in Italia hanno un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere i redditi e il patrimonio del trust;
    • essi devono quindi essere tassati in Italia, secondo l’art. 73, comma 2, TUIR, in proporzione alla quota di partecipazione loro spettante.

    L'agenzia ha ricordato che si definisce “trasparente” il trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario stesso per trasparenza, applicando le regole proprie di tassazione del beneficiario.

    A tal fine, affinché il beneficiario possa dirsi “individuato” è necessario che “il soggetto esprima rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo Transizione industriale: nuovo sportello dal 17 settembre

    Con decreto direttoriale MIMIT del 18 luglio, si attiva il nuovo sportello per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, in attuazione dell’investimento M2C2 – 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr.

    Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.

    Le risorse disponibili ammontano a circa 135 milioni, somma residua non utilizzata nella precedente edizione del bando (decreto direttoriale 23 dicembre 2024), a valere sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di incentivare l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. 

    Tale importo potrà essere eventualmente incrementato con ulteriori risorse, anche di provenienza comunitaria.

    Fondo Transizione industriale: riepilogo delle regole

    Il MIMIT ricorda che gli investimenti oggetto di agevolazione devono prevedere costi ammissibili compresi tra 3 e 20 milioni di euro e riguardare interventi finalizzati a: 

    • efficientamento energetico, 
    • produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo, 
    • riduzione del consumo di acqua, della quantità di materie prime e semilavorati utilizzati e/o dei rifiuti conferiti in discarica. 

    L’intensità dell’aiuto sarà modulata in funzione della natura e della localizzazione dell’investimento, oltre che della tipologia dei costi.

    Sono previste due riserve specifiche in favore dei progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (il 40% delle risorse stanziate) e delle imprese energivore (il 50% delle risorse stanziate).

    Ai fini dell’ammissibilità, è richiesta la presentazione di una relazione tecnica in forma di perizia asseverata, redatta secondo lo schema disponibile sul sito di Invitalia e potrà essere predisposta da: 

    • geologi, 
    • ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento; 
    • esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo; 
    • società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo; 
    • i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo.

    Al momento della presentazione della domanda, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legge 31 marzo 2025, n. 39,Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

    Attenzione al fatto che a differenza del precedente bando, non è più concessa la possibilità di richiedere l’attivazione nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo Ucraina, regime ormai prossimo alla scadenza (31/12/2025).

    Al termine dell'attività istruttoria, e tenuto conto delle risorse disponibili, Invitalia redigerà una graduatoria entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello.

    La graduatoria indicherà le domande ammissibili e finanziabili, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, nonché le domande non ammissibili

  • Dichiarazione 730

    730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro

    La detrazione dedicata ai lavoratori dipendenti riguarda chi si trasferisce in un’altra località per motivi di lavoro

    In questi casi può capitare di dover prendere in affitto una nuova casa in altro comune e il legislatore ha previsto un’apposita agevolazione, che consiste in una detrazione forfetaria specificamente dedicata ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e che siano titolari di un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale. 

    Il beneficio si applica per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza e spetta anche ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

    730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro

    Ai fini della detrazione per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro, utilizzando il Modello 730, l’agevolazione va indicata al rigo E72.

    Attenzione al fatto che la detrazione forfetaria va rapportata al numero di giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed è pari a:

    •  991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
    •  495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

    Si evidenzia che nel calcolo del reddito complessivo rientrano anche:

    • i redditi assoggettati a cedolare secca
    • i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
    • la quota di agevolazione Ace
    • le mance dei lavoratori dipendenti impiegati in strutture ricettive, bar e ristoranti, sottoposte alla specifica imposta sostitutiva
    • e, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture

    Ricordiamo che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le disposizioni per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

    Detrazione per il trasferimento per lavoro: condizioni per averla nel 730

    La detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza in un altro comune spetta a condizioni che:

    • il contribuente che si è trasferito deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente,
    • deve essere titolare di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale.

    Relativamente al primo requisito, il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. 

    Sono invece esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    La detrazione spetta anche nel caso di trasferimento della residenza all’estero e nell’anno del trasferimento il contribuente avrà diritto alla detrazione in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia.

    Per le annualità successive potenzialmente agevolabili, se non risulta più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare della detrazione, dal momento che le detrazioni per canoni di locazione dell’articolo 16 del Tuir non rientrano tra le detrazioni che possono diminuire l'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti.

    Per quanto riguarda il secondo requisito,occore evidenziare che il contratto di locazione può essere di qualunque tipo, purché adibito a un’unità immobiliare da considerare abitazione principale.

    Infine, per il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, essa deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione e:

    • il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri 
    • e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.

    I due elementi  devono essere rispettati contestualmente.

  • PRIMO PIANO

    Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge

    La Cassazione con l'Ordinanza n. 24536/2025 si è pronunciata su un ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento emessi dal Fisco nei confronti di una s.r.l. e del suo socio unico, con i quali è stato contestato un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, derivante dall'omessa dichiarazione di una parte dei ricavi.
    In materia di imposte sui redditi, vige il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili eventualmente conseguiti dall'ente.
    Pertanto, non è richiesta la prova di effettivi trasferimenti patrimoniali, né la tracciabilità delle somme, poiché la preseunzione si fonda sulla particolare struttura della compagine sociale.
    L'onere della prova contraria grava sul socio, il quale deve dimostrare che i maggiori utili non sono stati percepiti, in quanto reinvestiti, accantonati o attribuiti ad altri soggetti.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge

    Le Entrate hanno presentato ricorso per Cassazione dopo che la Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione regionale avevano ridimensionato le pretese fiscali di alcuni avvisi di accertamento.

    L’Amministrazione finanziaria ha denunciato tre errori di diritto commessi dal giudice d’appello:

    • mancata sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.), nonostante la pendenza della causa parallela sulla società.
    • motivazione apparente della sentenza, ritenuta nulla per carenza di spiegazioni logico-giuridiche (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.).
    • errata applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti, tipica delle società a ristretta base (D.P.R. 600/1973 e TUIR).

    In particolare, si sosteneva che il giudice regionale avesse considerato definitive le decisioni favorevoli alla società, quando in realtà erano ancora oggetto di giudizio, e che avesse richiesto prove inesistenti sulla tracciabilità bancaria dei presunti utili distribuiti al socio.

    La Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta la gestione processuale (nessuna sospensione necessaria) e sufficiente la motivazione della sentenza regionale.

    Il primo motivo è infondato poichè la Corte ha già chiarito che nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il suo passaggio in giudicato, oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.

    Inoltre per il secondo motivo la Corte ha chiarito che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento.

    La Cassazione ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo la fondatezza delle doglianze dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunzione di distribuzione degli utili. La Corte ha ribadito che:

    • nelle società a ristretta base partecipativa, la legge consente di presumere che i maggiori utili accertati dall’Amministrazione siano stati distribuiti ai soci;
    • l’onere della prova si sposta sul socio, che deve dimostrare il contrario, cioè che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o percepiti da altri soggetti;
    • non è necessario dimostrare passaggi di denaro tracciabili: la natura occulta degli utili rende improbabile l’esistenza di riscontri bancari.

    Il punto centrale è che la società aveva un unico socio, con partecipazione al 100%. 

    In questi casi, la presunzione di percezione degli utili è ancora più forte: non si può invocare la mancanza di prove documentali per sottrarsi all’imposizione.

    Nei confronti delle società a ristretta base (anche unipersonali), il Fisco può presumere la distribuzione degli utili extracontabili.

    Il socio non può limitarsi a negare la percezione, ma deve dimostrare concretamente che i maggiori utili non gli siano stati attribuiti, le contestazioni fondate sull’assenza di tracciabilità bancaria non sono idonee a superare la presunzione.

    La vicenda conferma quindi un principio operativo essenziale ossia che la difesa del socio unico richiede elementi probatori solidi, capaci di superare la presunzione legale, altrimenti l’accertamento del Fisco troverà conferma.

  • Legge di Bilancio

    PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.

    Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n 43836 del 12 marzo con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.

    Il 25 giungo, a seguto di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n 654 di chiarimenti, tutte le regole per il nuovo adempimento. 

    PEC Amministratori di società: come procedere

    Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

    Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
    In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

    Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.

    In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:

    • In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
      Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.

    Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero.

    La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:

    • l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
    • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
    • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
    • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

    Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d'Italia,  il termine del 30 giugno, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono lteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.

    PEC amministratori società: come orientarsi con le istruzioni della nota MIMIT

    La nota del 25 giugno evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
    Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
    Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.

    Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'arti8colo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa 
    se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
    Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favor per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
    Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative 
    anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
    In merito,
     anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.
    Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s..
    Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese."

    Allegati: