• Oneri deducibili e Detraibili

    730/2025: le spese funebri

    Il Modello 730 e il Modello Redditi PF 2025 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.

    In particolare, le spese funebri vanno indicate:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF

    Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.

    Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2025

    Per le spese funebri, in dichiarzione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento  da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

    Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
    Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
    La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero acerte condizioni:

    • analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, 
    • tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

     La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

    Detrazione spese funibri: limiti 2025

    La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro
    240.000. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-

    Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025

    Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

    Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. 

    Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. 

    Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

    Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
    L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
    Unica.

    Detraibilità spese funebri 2025: la documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento

  • Enti no-profit

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.

    Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente

    Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.

    Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.

    Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:

    • mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
    • assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
    • violazioni formali e sostanziali delle regole associative.

    L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.

    Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave: 

    • il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.

    La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.

    Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”

    Tra queste attività rientrano:

    • il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
    • l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
    • la tenuta regolare della contabilità,
    • la conservazione e messa a disposizione della documentazione

    In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.

    Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2025: il Quadro DI e l’integrativa

    Il Modello Redditi PF 2025 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa

    Esso è composto dai righi da DI1 A DI20, vediamo come si compila.

    Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF

    Il Quadro DI è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2024, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2021 relativa al 2020 presentata nel 2024).

    Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, va indicato:

    • in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
    • in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi
      2021, indicare 2020);
    • in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.

    Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.

    Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

  • Accertamento e controlli

    Autotutela per atti sanzionatori: le novità del Correttivo

    Il Governo, nel Cdm di ieri 14 luglio, ha approvato in via preliminare, un Decreto Correttivo al Dlgs su Ires e Irpef. che inizia il suo iter legislativo.

    Come evidenziato dal comunicato stampa del  Governo il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità. 

    Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini.

    In particolare, per l'istituto dell’autotutela obbligatoria si chiarisce che sia esteso anche agli atti sanzionatori, specificando quindi un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

    Per le altre modifiche restano però alcuni dubbi e si confida nel testo definitivo del decreto.

    Autotuela per atti sanzionatori e altre modifiche del Correttivo

    Con l’introduzione dell’autotutela obbligatoria ai sensi dell'articolo 10-quater della legge 212/2000 l’amministrazione procede in certe occasioni, all’annullamento in tutto o in parte di atti di imposizione o alla rinuncia all’imposizione, senza l'istanza di parte. Il correttivo specifica che tale annullamento riguarda anche gli atti sanzionatori.

    Inoltre, relativamente alla consultazione semplificata l’articolo 10-nonies della legge 212/2000 prevede per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni l’accesso a una banca dati ai fini di una soluzione al quesito esposto dal contribuente. 

    Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. 

    Con il correttivo si prevede che l’interpello è inammissibile anche se la banca dati non informa il contribuente sulla possibilità di presentazione dell’interpello a meno che non si dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta non fornisca una soluzione univoca al quesito. 

    Infine, si restringono i tempi del confronto preventivo nel caso in cui il contribuente chieda l’accesso agli atti.
    La norma attuale, l'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, dispone che al contribuente, una volta comunicato lo schema di atto, viene data la possibilità di presentare controdeduzioni o di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. 

    Il decreto recepisce il fatto che al contribuente deve essere data possibilità di accesso agli atti e dalla data di accesso devono decorrere i 60 giorni per presentare le controdeduzioni/osservazioni.

    Sorge comunque il dubbio sul fatto che i giorni dovrebbero decorrere da quanto i documenti vengono resi disponibili ai fini delle controdeduzioni.

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    Trattamento IVA costi comuni professionisti: chiarimenti ADE

    La Risposta n. 189/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un avvocato che, a seguito dello scioglimento di una associazione professionale, ha continuato a condividere con i colleghi l’utilizzo dei locali, dei dipendenti e dei servizi dello studio, con successivo riaccredito pro quota dei costi sostenuti da uno dei professionisti.
    In particolare, l’accordo stipulato tra le parti prevedeva che uno degli ex associati si facesse carico direttamente delle spese per:

    • personale dipendente,
    • locazione e utenze,
    • manutenzione, cancelleria, riviste,
    • spese condominiali e vigilanza,

    e che successivamente le stesse venissero riaddebitate analiticamente agli altri, secondo percentuali concordate.

    Tra i professionisti è nato un contenzioso che ha portato alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato di verificare l’inerenza e l’ammontare delle spese oggetto di rimborso. 

    Il professionista istante ha richiesto all’Agenzia se le somme dovute a seguito dell’ordinanza di ingiunzione, così come quelle per spese legali e interessi, dovessero essere:

    • soggette a IVA, e in quale misura,
    • fatturate analiticamente per voce di costo,
    • trattate come riaddebito soggetto al regime del mandato senza rappresentanza

    Inoltre, ha evidenziato la detraibilità dell’IVA, in caso di sua applicazione, in quanto spese inerenti all’attività professionale.

    L'agenzia sinteticamente ha specificato che il riaddebito dei costi comuni dello studio non costituito in associazione professionale, anche analiticamente ricostruiti nell’ambito di un’Ordinanza del Tribunale, costituisce una somma imponibile ai fini IVA , invece sono esclusi da imposta gli interessi legali richiesti al professionista a fronte del ritardato pagamento del rimborso.

    Vediamo gli ulteriori dettagli del chiarimento ADE.

    Trattamento IVA costi comuni professionisti: chiarimenti ADE

    Va evidenziatro che il recupero della somma è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., con emissione di atto di precetto.

    L’Agenzia delle Entrate ha effermato che: “Le somme dovute per il riaddebito delle spese comuni non costituiscono il corrispettivo di un mandato, ma rappresentano a tutti gli effetti operazioni imponibili IVA.”

    Di conseguenza il professionista che ha sostenuto le spese in prima battuta, deve emettere fattura soggetta a IVA con aliquota ordinaria del 22%, anche per gli importi oggetto dell’ordinanza di pagamento.

    Viene confermata, inoltre, la non applicabilità dell’esenzione IVA ex art. 8, c. 35 L. 67/1988, in quanto non si tratta di un distacco di personale tra imprese, bensì di un riaddebito tra soggetti autonomi.

    Con riferimento agli interessi legali riconosciuti nella sentenza, l’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, n. 1 del DPR 633/72, e conferma che: “Gli interessi moratori per ritardo nei pagamenti non concorrono alla formazione della base imponibile IVA”.

    La funzione risarcitoria prevale su quella corrispettiva. Pertanto, l’IVA non va applicata né indicata in fattura per tali somme.

    Sulla questione dell’IVA sulle spese legali da rifondere alla controparte, l’Agenzia ribadisce un principio consolidato: se il soggetto vittorioso è anch’esso soggetto passivo IVA e può detrarre l’imposta, il soccombente non è tenuto a rimborsare l’IVA relativa alla parcella del legale della controparte.

    Tale approccio evita una doppia detrazione e riflette il principio di neutralità dell’imposta.

    Secondo l'agenzia la circostanza che l’importo dovuto sia stato determinato dal CTU in base a una ricostruzione analitica, non muterebbe quindi la natura dei patti fra i professionisti, che pertanto non potrebbero essere riconducibili al mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1703 c.c.

    Infine, l’Agenzia conferma che il professionista istante, in qualità di soggetto passivo IVA che utilizza i beni e servizi per finalità professionali, ha diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese ricevute in riaddebito, qualora correttamente fatturate con l’imposta esposta.

  • Bilancio

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il Decreto Correttivo approvato ieri 14 luglio in via preliminare, contiene molte novità per persone fisiche e imprese, si interviene per colmare alcune delle lacune del Decreto Ires-Irpes.

    Relativamente alle imprese, sono state previste alcune novità di rielievo e tra queste si stabilisce per la correzione degli errori contabili, la correzione direttamente in bilancio solo per gli errori contabili non rilevanti, vediamo di seguito maggiori dettagli.

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il decreto correttivo approvato dal Governo su Irpef e Ires interviene sul trattamento fiscale degli errori contabili prevedendo che la semplificazione si applichi solo per gli errori che in base ai principi contabili sono non rilevanti. 

    Per quanto riguarda gli errori rilevanti resta la soluzione della dichiarazione integrativa

    L'art. 4 Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili contiene modifiche che hanno ad oggetto la riformulazione delle disposizioni che consentono, a determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8). 

    La disposizione attua il criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”.

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa i grandi gruppi imprenditoriali sono caratterizzati da una notevole molteplicità di rapporti giuridici e, soprattutto in relazione alle operazioni in corso alla fine dell’esercizio o che si concludono immediatamente prima della fine dell’esercizio, commettono errori nella contabilizzazione dei relativi componenti di reddito positivi e negativi.

    Tali errori vengono commessi indifferentemente sia a proprio danno che a danno dell’Erario e riguardano, tipicamente, errori attinenti non solo alla competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ma anche alla loro quantificazione.

    La procedura di correzione, ai fini fiscali, di tali errori contabili – che, precedentemente, richiedeva la presentazione di una quantità considerevole di dichiarazioni integrative, con conseguente applicazione, in base alle circostanze del caso, delle relative sanzioni – è stata semplificata mediante la disciplina introdotta al quarto periodo dell’articolo 83 del TUIR e all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

    La nuova previsione normativa si propone di circoscrivere l’ambito applicativo riducendo le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

    In linea generale, le correzioni i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fermo restando i limiti e le condizioni contenute nelle disposizioni in esame e di seguito descritte, possono riguardare la rappresentazione delle operazioni aziendali, intendendosi come tale la nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle stesse, nonché la quantificazione dei relativi elementi patrimoniali e reddituali. 

    Rientrano tra gli errori anche le fattispecie in cui gli stessi consistono nella mancata rilevazione di alcuni dei predetti elementi.

    Sono, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione gli errori “rilevanti”. 

    Si tratta, della nozione di errori rilevanti definita, rispettivamente, nell’OIC 29 e nello IAS 8. 

    Per tali rettifiche contabili (come per quelle che non sono operate nei termini sotto riportati), dunque, resta ferma la necessità di presentare – sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative.

    Dall’insieme di quelli non rilevanti, inoltre, le uniche correzioni degli errori contabili i cui effetti sono riconosciuti, ai fini IRES e IRAP, sono solo quelle per le quali la correzione è effettuata:

    • a) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025);
    • b) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025).

    Resta, in ogni caso, fermo che tale correzione deve essere operata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.

    E' bene specificare che il testo del decreto ha appena iniziato il suo iter di approvazione, si attendono i successivi step.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il Tribunale Amministrativo del Lazio, TAR, con la Sentenza n 13710 dell'11 luglio boccia il ricorso presentato dall’Anc, contro la delibera che ha approvato il nuovo Codice deontologico dei commercialisti.

    Ricordiamo che il codice deontologico è in vigore dal 1°aprile 2024.

    I Commercialisti hanno commentato con soddisfazione la pronuncia che, tra l'altro, evidenzia che è legittimo il diviero di menzionare i clienti nelle mail pubblicitarie.

    Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo della storia che nasce il 21 marzo 2024.

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il CNDCEC ha pubblicato un commento alla sentenza del Tar specificando che il Nuovo Codice Deontologico approvato in marzo 2024 è legittimo.

    La Sentenza n. 13710/2025 pubblicata l'11 luglio, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale commercialisti.

    Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.

    Nel dettaglio viene confermata:

    • la legittimità del processo preliminare di consultazione e formazione del testo, che ha previsto l’ampia partecipazione degli Ordini territoriali e dei singoli iscritti; 
    • la correttezza delle disposizioni sui limiti alla pubblicità informativa, in particolare il divieto (relativo) di invio di comunicazioni telematiche non richieste, giustificato da motivi di interesse generale quali la tutela della dignità e del decoro professionale; 
    • la compatibilità con i principi di concorrenza e con la direttiva Bolkestein dei divieti relativi all’uso di espressioni denigratorie, all’enfasi pubblicitaria e alla menzione dei nominativi dei clienti; 
    • la legittimità delle previsioni in tema di diritto di critica e delle relative sanzioni disciplinari, considerate coerenti con la tutela dell’onorabilità della professione.

    Si evidenzia che tra le contestazioni vi erano  i limiti alla pubblicità, al diritto di critica e la trasparenza nella stesura del testo. 

    Secondo i Giudici i limiti posti all’invio di comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, per offrire le proprie prestazioni professionali, rafforza i principi generali di dignità, probità e decoro del commercialista, e rientra tra i poteri del Consiglio nazionale.

    E' legittimo anche il divieto di menzionare nelle informazioni pubblicitarie i “nominativi dei clienti ” nel codice deontologico il CNDCEC evidenziava “il decoro e la dignità della professione da un lato e, dall’altro, la protezione dei terzi e del loro diritto a non essere disturbati da messaggi telematici non richiesti, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano, in modo proporzionato, la limitazione prevista dalla norma deontologica”

    Risulta infondata l’accusa di poca trasparenza nella modifica del Codice dato che il testo è stato inviato agli Ordini territoriali e ai singoli iscritti per raccogliere pareri e suggerimenti prima della sua approvazione.

    Leggi qui per i riepilogo delle novità del Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti attualmente in vigore.