- Senza categoria
Aiuti di stato: termine per il recupero slitta di due anni
Il Decreto Milleproroghe 2026 pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025 e ora giunto alla Camera per l'avvio dell'ites di conversione in legge, contiene tra le altre la proroga per gli atti di recupero degli aiuti di stato, vediamo i dettagli.
Aiuti di stato: termine per il recupero slitta di due anni
Viene prorogata di due anni la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato anche ai termini in scadenza nel 2026 e 2027.
In particolare, l’articolo 15 prevede la proroga di alcuni termini in materie di competenza del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il comma 3 modifica l’articolo 3, comma 6, del Dl 215 del 2023 sostituendo le parole «31 dicembre 2025» con le parole «31 dicembre 2027».
La disposizione in commento, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, proroga i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 (in luogo della precedente data fissata al 31 dicembre 2025).
Ciò consente, come chiarisce la relazione illustrativa, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle autorità responsabili dei regimi di aiuto, un’azione di recupero graduale nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali, che andrebbe altrimenti a sovrapporsi con periodi di imposta oggetto delle precedenti proroghe. -
Socio uscente di studio: imposta di registro sull’indennizzo
Con la Risposta n 3 del 13 gennaio le Entrate si occupano di chiarire le modalità di calcolo dell'indennizzo spettante al socio uscente di studio associato notarile interpellante.
Si tratta di una associazione tra professionisti costituita mediante scrittura privata autenticata debitamente registrata, soggettivamente modificata per scrittura privata autenticata debitamente registrata, fra tre professionisti, uno dei quali raggiungerà il pensionamento a breve. I patti associativi riconoscono al professionista, al momento dello scioglimento del vincolo associativo, quale diritto particolare, un indennizzo a carico dell'associazione professionale, nell'ammontare da determinarsi in forma scritta da tutti gli associati, di comunce accordo.
l'Istante intende conoscere il corretto trattamento dell'accordo in parola ai fini dell'imposta di registro. In particolare, chiede di conoscere se il predetto accordo possa essere registrato solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200., vediamo il chiarimento ADE.
Imposta di registro indennizzo al socio uscente di uno studio associato
La Risposta n. 3/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo tra uno studio professionale associato e un socio uscente per il riconoscimento di un indennizzo al momento del pensionamento.
Il caso nasce da un’interpellanza presentata da uno studio notarile costituito tra più professionisti, uno dei quali ha recentemente cessato l’attività per raggiunti limiti di età.I patti associativi dello studio prevedevano, in caso di pensionamento, la corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi di comune accordo fra gli associati.
In mancanza della polizza assicurativa originariamente prevista a garanzia del pagamento, le parti hanno optato per un accordo formale tra le parti via PEC, senza stipula contrattuale scritta, con pagamento dilazionato in 60 rate mensili.
Si chiede se tale accordo – perfezionato per corrispondenza e non avente forma scritta ad substantiam – debba essere registrato e quale imposta sia dovuta.
Lo studio ritiene che l'accordo, non essendo relativo a beni immobili e perfezionato per corrispondenza, debba essere registrato solo in caso d’uso, con imposta in misura fissa di 200 euro, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa Parte II del d.P.R. 131/1986.
L’Agenzia chiarisce che l’accordo patrimoniale tra l’associazione e il socio uscente non coincide con una delibera dell’ente, ma è un accordo bilaterale, frutto dell’incontro di volontà tra soggetti distinti.
Questo elemento distingue la fattispecie dal classico atto societario regolato dall’art. 4 della Tariffa Parte I del TUR.
Secondo l’Amministrazione, il pagamento dell’indennizzo non è una semplice restituzione o assegnazione, bensì rientra negli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte I, del TUR.
Conseguentemente, l’atto – se registrato – è soggetto ad imposta proporzionale del 3%.Poiché non è richiesta forma scritta a pena di nullità e l’accordo è perfezionato tramite scambio di corrispondenza PEC, l’Agenzia conferma che:
- la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso (ai sensi dell’art. 1, Tariffa Parte II TUR);
- in caso di registrazione volontaria, vale comunque l’aliquota proporzionale del 3%.
Questo principio si applica anche in caso di registrazione volontaria dell’accordo, come chiarito ex art. 8 TUR.
L’interpello 3/2026 rappresenta un precedente utile per la gestione fiscale delle uscite da studi associati, specie quando si riconoscono somme a titolo di indennizzo in assenza di una polizza preesistente.
Dal punto di vista fiscale:
- l’accordo non è esente da tassazione: se registrato, si applica l’aliquota del 3%.
- la registrazione è necessaria solo in caso d’uso, se l’accordo è perfezionato per corrispondenza.
- il trattamento ai fini delle imposte dirette è coerente con la tassazione separata per il percettore (art. 17 TUIR) e con la deducibilità per cassa per l’associazione.
-
Radiati albo Commercialisti: chiarimenti sulla riammissione
Con il Pronto Ordini dell'8 gennaio 2026 si replica al quesito con cui si chiede se i periodi di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione, debbano e/o possano essere scomputati dal periodo minimo di sei anni, previsto per la eventuale successiva riammissione all’Albo, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 139/2005.
Il CNDCEC ha ribadito che in linea generale che il periodo di sospensione già scontato dall’incolpato in via cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione comminata all’esito del procedimento disciplinare.
In sostanza, ai fini dell’esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.
In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare, al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall’esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l’ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale.Il principio è stato recentemente ribadito anche nell’ambito della professione forense, atteso che, con la sentenza n. 362/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza deve tener conto della sospensione già sofferta in sede cautelare.
Riammissione radiati albo Commercialisti: chiarimenti del CNDCEC
Viene precisato che l’art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005, rubricato “ Riammissione dei radiati”, dispone che “ Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”.
Ebbene, costituendo tale periodo di sei anni un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto sopra per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.
-
Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione
Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2025 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.
Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.
Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.
In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.
Vediamo maggiori dettagli.
Dichiarazione 2025: invio entro il 29 gennaio con con sanzione
Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.
In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.
L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.
Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:
- presentare il modello Redditi 2024;
- pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
- pagare le imposte e gli interessi legali;
- ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).
Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.
Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo.
Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.
Vediamo la tabella di riepilogo:
Dichiarazione dei Redditi 2025 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute -
Rimborso IVA per non residente: quando è possibile
Con la Risposta a interpello n 319 del 24 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro del rimborso IVA per non residenti, vediamo i dettagli.
Rimborso IVA per non residente: quando è possibile
Viene chiarito che, per un soggetto passivo IVA non residente, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA con la procedura web nel caso in cui questi svolga in Italia due attività, di cui una mediante la propria identificazione diretta.
A tal fine è necessario che le attività siano contabilmente tenute distinte, optando per il regime di separazione.
Il caso di specie riguarda una ditta spagnola, operante nel settore immobiliare, che ha acquistato in Italia:
- un fabbricato industriale in categoria D/7, da affittare a soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia esercitando l’opzione per l’applicazione dell’IVA:
- un immobile di civile abitazione in categoria A/3 da affittare a persone fisiche.
Viene specificato che dato che i beni immobili si trovano in Italia, sia gli acquisti degli stessi che le prestazioni di servizi di locazione sono rilevanti nel territorio dello Stato.
L'istante è a credito per l’attività avente a oggetto l’immobile strumentale dato che non è possibile compensare verticalmente l’imposta assolta all’atto dell’acquisto del bene con l’IVA da applicare in via di rivalsa alle prestazioni di servizi.
Per l’immobile abitativo è, invece esente da IVA
Il soggetto spagnolo ha provveduto a identificarsi direttamente, ex art. 35-ter del DPR 633/72 e, mediante tale posizione IVA, procederà a emettere fatture nei confronti dei privati consumatori e ad adempiere agli obblighi IVA connessi.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede se sia possibile ottenere il rimborso dell’IVA assolta sul bene immobile strumentale con la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, dato che la restituzione non può essere chiesta da soggetti non stabiliti in Italia che ivi abbiano effettuato operazioni diverse da quelle soggette a inversione contabile, da quelle non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti, Si chiede se lo svolgimento di altra attività ossia la locazione dell’immobile abitativo, esente da IVA, non soggetta a reverse charge e priva del diritto alla detrazione, faccia decadere la ditta spagnola dal diritto di beneficiare del rimborso mediante portale elettronico.
L’Agenzia delle Entrate conferma che la procedura è ammessa anche nel caso il richiedente Ue si identificato in Italia o abbia un rappresentante fiscale “purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative”.
Inoltre, le fatture di acquisto recanti l’imposta oggetto di rimborso:
- devono essere intestate alla partita IVA estera del soggetto non residente e non a quella italiana;
- per conseguenza, non devono confluire nelle liquidazioni IVA e nelle dichiarazioni IVA della posizione IVA locale.
Nel caso di specie, le fatture dell’acquisto dell’immobile strumentale sono intestate alla partita IVA spagnola della ditta e le stesse non rientrano né nelle liquidazioni IVA, né tra le operazioni dichiarate con partita IVA italiana, “Per rendere evidente la distinzione delle due attività” e il fatto che il rimborso tramite il portale elettronico sia pertinente a solo una di queste, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto spagnolo possa optare per la separazione delle attività ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR 633/72.
-
Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.
Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.
Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. -
Arbitro assicurativo: si parte dal 15 gennaio
Dal 15 gennaio sarà possibile presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.
L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.
È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.
Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Ricordiamo che lo scorso maggio 2025, l'IVASS istituto di vigilanza per le assicurazioni ha pubblicato un avviso per l'attivazione del sito dell'Arbitro Assicuarativo.
Clicca di seguito per viisitare il sito Arbitro Assicurativo e familiarizzare con tutte le regole di prossima attivazione.
Arbitro assicurativo: che cos’è
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa.
Esso è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
L’AAS è uno strumento di tutela semplice:
- il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato,
- è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse)
- ha un costo di 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
Un Collegio composto da 5 componenti, decide sul ricorso.
Attenzione al fatto che si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.
Inoltre, occorre sapere che la decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento viene diffusa sul sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).
Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
Ricordiamo che l’AAS è istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).
Il regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215), disciplina il procedimento, i criteri di composizione dell'organo decidente e la natura delle controversie che l'AAS può decidere.
Il regolamento rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’AA.
L'IVASS che ha annunciato la novità evidenzia come sia necessario familiarizzare con il sito di riferimento per poter poi conoscere le regole di presentazione di un ricorso in autonomia.
Arbitro assicurativo: come presentare un ricorso
Il ricorso è attivabile:
- direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
- attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
- con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.
Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:
- aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
- che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
- che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.