-
Trust estero e cessione quote: chiarimento ADE su norma antielusiva
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 17/2026, torna a occuparsi della complessa fiscalità legata ai trust esteri, affrontando un caso che ruota attorno a un trust svizzero istituito da una madre italiana per finalità successorie.
Il tema centrale è l'applicabilità della norma antielusiva dell'art. 16, co. 1, della L. n. 383/2001 in caso di successiva cessione delle quote distribuite dal trust ai beneficiari.
L'Ade in sintesi ha chiarito che il cittadino italiano residente in Svizzera, proprietario di una partecipazione pari al 60% del capitale di una Srl fiscalmente residente in Italia, se proceda alla cessione delle quote della società prima di cinque anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del Trust è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre.
Vediamo maggiori dettagli
Trust estero e cessione quote: quesiti dell’istante e replica ADE
Il comma 1 dell' art. 16, legge 18 ottobre 2001, n. 383, dispone che il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all' art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'art. 13.
Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha schiarito che il cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, proprietario di una partecipazione pari al 60% del capitale di una S.r.l. fiscalmente residente in Italia, qualora proceda alla cessione delle quote della società prima dei cinque anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del Trust è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre.
Pertanto, sarà dovuta l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso, determinando l'imposta dovuta secondo le regole ordinariamente previste dal D.Lgs. n. 461/1997 per le cessioni a titolo oneroso.
Conseguentemente, la plusvalenza eventualmente maturata sino alla data dell'attribuzione dovrà essere assoggettata ad imposizione in Italia, tenuto conto della circostanza per cui il dante causa della donazione si deve considerare la madre.
Più in dettaglio, l’istante pone cinque quesiti, collegati all’eventuale cessione delle partecipazioni e all’applicazione della Disposizione antielusiva.
- chiede se la cessione delle nude proprietà rientri nel perimetro dell’articolo, che impone la tassazione come se la donazione non fosse avvenuta se i beni sono ceduti entro 5 anni.
- chiede se il trust svizzero, oggi estinto, possa essere considerato interposto rispetto all’istante, per calcolare il quinquennio dall’attribuzione originaria (2020) e non dalla distribuzione (2022).
- chiede se il dies a quo decorra dal conferimento in trust del 2020 o dalla successiva distribuzione del 2022.
- in subordine, chiede la disapplicazione della norma, ritenendo assente qualsiasi intento elusivo
- e infine chiede se – in caso di applicazione della norma – il trust possa considerarsi il “dante causa”, così da rendere la cessione non imponibile in Italia (essendo il trust residente in Svizzera).
L’Agenzia chiarisce che anche la nuda proprietà di partecipazioni in S.r.l. è oggetto della disposizione antielusiva, poiché rientra nei redditi diversi ex art. 67 TUIR, soggetti a imposta sostitutiva ex art. 5 D.lgs. 461/1997.
L’Agenzia nega che il trust fosse interposto nei confronti dell’istante, perché:
- mancano prove concrete di esercizio dei poteri da parte dell’istante come protector;
- le email presentate dimostrano solo la volontà di smontare il trust, non un controllo sistematico sulla sua gestione.
Al contrario, viene riconosciuta l’interposizione del trust rispetto alla madre.
Ciò significa che l’effettivo “dante causa” non è il trust, ma la madre stessa. Infine il quinquennio, spiega l'ADe, decorre dal 2022.
Di conseguenza, la donazione rilevante ai fini fiscali è avvenuta nel 2022, e non nel 2020 come sostenuto dall’istante.
Pertanto, la cessione delle quote prima del 2027 attiva l’applicazione dell’art. 16 L. 383/2001.
L’Agenzia non ritiene configurabile un’esclusione della norma antielusiva, affermando che la struttura messa in atto (madre, trust svizzero, beneficiari esteri) rientra nelle condotte che la norma vuole colpire, anche se le conseguenze fiscali sono apparse più onerose.
L’ultimo quesito viene assorbito dalle risposte precedenti: il trust non può considerarsi “dante causa”, anche se era fiscalmente residente in Svizzera, perché l’interposizione riconosciuta è con la madre.
Riepilogo del chiarimento ADE
Quesito Risposta ADE Applicabilità della norma Sì, le quote sono soggette all’art. 16, co. 1 Interposizione trust/istante No, non dimostrata Interposizione trust/madre Sì, confermata Decorrenza del quinquennio Dal 2022 Disapplicazione norma Negata Dante causa = trust? No, è la madre
Allegati: -
Canone RAI 2026: tutte le regole per l’esenzione
Gli over 75 anni con reddito inferiore a 8.000 euro possono chiedere l'esenzione del pagamento del canone RAI 2026.
Vediamo tutte le regole per presentare la richiesta
Canone RAI 2026: chi può chiedere l’esenzione
L’esenzione dal versamento del canone viene riconosciuta a specifiche categorie di soggetti, purché presentino una dichiarazione sostitutiva che affermi la presenza di determinate condizioni.
Tra gli aventi diritto alla esenzione vi è chi non possiede un televisore. Tali soggetti hanno tempo fino al prossimo 2 febbraio per presentare la dichiarazione e ottenere l’esonero per tutto il 2026.
Dal 3 febbraio al 30 giugno si apre invece una seconda finestra per ottenere l’esonero per il secondo semestre dell’anno.
Esistono però altri soggetti che possono evitare l’addebito del canone e si tratta di:
- cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età a basso reddito,
- diplomatici e militari stranieri.
L’esonero degli over 75 a basso reddito è concesso alle seguenti condizioni:
- devono avere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro
- non devono avere conviventi titolari di un reddito proprio, salvo la presenza di collaboratori domestici, colf e badanti,
- l’apparecchio televisivo deve essere ubicato nel luogo di residenza
Per essere esonerati dal pagamento del canone tv, gli ultrasettantacinquenni possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti sopra elencati.
Attenzione al fatto che l’agevolazione spetta:
- per l’intero anno, se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
- solo per il secondo semestre, se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno
Se le condizioni di esenzione attestate nella prima dichiarazione sostitutiva restano invariate è possibile fruire dell’esonero anche nelle annualità successive e non occorre presentare una nuova dichiarazione.
Canone RAI 2026: come chiedere l’esenzione
L'esenzione dal pagamento del canone RAI vale per tutto l'anno in cui si fa richiesta e va rinnovata l'anno successivo a meno di certe condizioni.
La domanda deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
I cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
Coloro che hanno già compiuto 75 anni e con reddito inferiore agli 8mila euro dovranno inoltrare un'altra dichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento.
Attenzione, se la richiesta è stata già presentata gli scorsi anni e le condizioni permangono, si potrà beneficiare dell'esenzione automaticamente, senza procedere con la domanda.
Anche diplomatici e militari stranieri dovranno inoltrare l'apposita dichiarazione sostitutiva per non pagare la tassa.
Al fine di presentare la domanda è possibile scaricare il fac simile dal sito delle Entrate, clicca qui per accedere alla modulistica che corrisponde al proprio caso e le relative modalità di presentazione della domanda.
Canone RAI: come richiedere il rimborso se si ha diritto
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esonero, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando il modello – pdf che può essere trasmesso anche on line indicando la causale 1.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected];
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
-
E-fattura: come integrare con il CUP dal 27 gennaio
Dal 27 gennaio le Entrate hanno attivato il software necessario alla integrazione delle e-fatture per il CUP codice unico di progetto.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 563301 del 10.12.2025 sono state approvate le modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.
Vediamo il dettaglio.
CUP fattura elettronica: come integrarla
L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).A tale fine occorre accedere nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto CUP, relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.
Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
Mediante il servizio web il cessionario/committente può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.
Il servizio web può essere utilizzato dal cessionario/committente o da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.CUP e-fatture: via al servizio per l’integrazione
Le Entrate informano del fatto che nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dal 27 gennaio è disponibile il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.
Alloccorrenza, il cessionario o il committente possono provvedere ad inserire detta informazione nel caso in cui non sia stata riportata in fattura o sia stata indicata in modo errato dal cedente o prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.
Accedendo al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, si trova all’interno del box “Comunicazioni”, il link “Integrazione CUP”.
Attenzione al fatto che il CUP inserito nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell’emissione non può essere eliminato o rettificato poichè una volta trasmesso al Sistema di Interscambio, il file XML non è più modificabile.Pertanto, la correzione potrà avvenire mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio.
Allegati: -
Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026
Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio, il decreto 15 gennaio con i Criteri per fissare e aggiornare l'importo del contributo dovuto per l'acquisto di sigilli doganali.
In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma 6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono fissati i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna il contributo dovuto per l'acquisto, da parte dei dichiaranti, dei sigilli forniti dalla medesima ADM.
Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026
L'articolo 2 prevede che il contributo per l'acquisto dei sigilli è pari al costo unitario sostenuto dall'ADM per il loro acquisto, quale risulta dal relativo contratto di approvvigionamento, maggiorato del 30 per cento in relazione ai costi amministrativi di fornitura e gestione dei medesimi sigilli.
L'importo del contributo, determinato ai sensi del comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADM.L'ADM provvede all'attuazione dei compiti di cui al presente decreto con le risorse individuate all'interno del proprio bilancio, senza apporto a carico del bilancio dello Stato.
-
Anticipi sui diritti d’autore: sono tassabili?
Con la Risposta a interpello n 13 del 20 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali, vediamo i dettagli del caso di specie.
Provvista anticipata all’autore di un’opera: va tassata?
In sintesi nel caso di specie viene chiarito che la “provvista” di denaro erogata dalla società all’artista che le ha affidato l’amministrazione e l’incasso dei propri diritti d’autore, non assume rilevanza fiscale, perché è solo un’anticipazione di liquidità destinata a essere restituita.
I proventi generati dallo sfruttamento delle opere restano invece imponibili in capo all’autore, anche se vengono materialmente riscossi dalla società in qualità di mandatario.
Il caso è quello di un un musicista professionista che sta per affidare a una società specializzata la gestione esclusiva dei propri diritti d’autore relativi alle opere musicali, presenti e future.
L’artista rimane titolare delle proprie opere, mentre la società svolge solo attività di amministrazione e incasso.
Per il servizio, l’artista riconoscerà alla società un compenso calcolato come percentuale sui proventi futuri generati dallo sfruttamento economico delle opere (royalties, diritti Siae, introiti editoriali, eccetera).
La società inoltre, per sostenere l’artista nell’attesa dei futuri incassi, dovrà mettergli a disposizione una “provvista” di denaro.
Si tratta di un’anticipazione temporanea, che il beneficiario dovrà restituire integralmente, in modo automatico, secondo gli accordi, perchè la società dell’incasso dei proventi futuri, tratterrà man mano le somme fino a recuperare l’intero importo anticipato.
Il contribuente chiede chiarimenti sul trattamento Irpef della provvista e sui proventi futuri derivanti dallo sfruttamento delle opere, qualificati come redditi di lavoro autonomo (ex articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir).
L’Agenzia delle entrate conferma la correttezza del ragionamento del contribuente, ricordando che l’opera dell’ingegno nasce con la creazione e attribuisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttarla economicamente, e ribadisce che l’articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir, qualifica come redditi assimilati al lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica dell’opera da parte del suo autore, e l’articolo 54‑octies dello stesso testo unico, che stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile, prevedendo una deduzione forfettaria delle spese.
I compensi percepiti dall’autore, per lo sfruttamento della propria opera, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo, mentre, se percepiti da un soggetto diverso dall’autore, assumono la natura di redditi diversi. Nella risposta n. 325/2023 ha precisato che, quando una società incassa proventi Siae per conto dell’artista, senza acquisire alcun diritto d’autore, la natura del reddito non cambia: la società riceve solo un flusso finanziario, mentre l’imponibilità resta in capo all’autore.
La qualificazione fiscale dei proventi non dipende dal soggetto che materialmente riceve il pagamento, ma dalla titolarità del diritto d’autore.
Se l’autore conserva la proprietà dei diritti, come in questo caso e la società agisce solo come mandatario all’incasso, i proventi mantengono la loro natura originaria.
L’Agenzia afferma che la provvista non è imponibile, poiché non rappresenta un compenso ma un’anticipazione di liquidità soggetta a restituzione.
I proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere, invece, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo e devono essere tassati secondo il principio di cassa, anche se incassati dalla società in virtù del mandato, pertanto i sostituti d’imposta devono continuare ad applicare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento, come se le somme fossero corrisposte direttamente all’artista
Allegati: -
Realizzo controllato: chiarimenti ADE sulle condizioni di applicabilità
Con la Risposta a interpello n 9/2026 le Entrate replicano ad un quesito sulla applicazione dell'articolo 177 comma 2 del tuir.
L'istante domandava se il citato articolo 177, comma 2, del TUIR «ricomprenda anche gli apporti a patrimonio netto non modificativi del capitale sociale, fermo restando che a seguito dell'apporto la società assegnataria deve acquisire, ai fini della neutralità o del realizzo controllato il controllo della società la cui partecipazione è stata oggetto di apporto»
L'agenzia fornisce una risposta affermativa, ma vediamo il dettaglio del chiarimento.
Realizzo controllato: chiarimenti ADE su quando è applicabile
Secondo le Entrate si può avere il realizzo controllato anche senza aumento di capitale sociale.
In dettaglio, l’imputazione della partecipazione interamente a riserva non preclude l’applicazione dell’art. 177 comma 2 del TUIR
Con la risposta a interpello n. 9/2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della possibilità di fruire del regime del realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR nel caso in cui l’apporto delle partecipazioni sia imputato solamente a patrimonio della società conferitaria, senza incrementare il capitale sociale.
L'assenza di aumento del capitale sociale e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente “non appaiono ostativi” all’applicazione della disciplina di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR, con la conseguenza che si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Sulla norma è intervenuto il chiarimento della circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell'articolo 177, comma 2, del TUIR), con la quale è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ''regime a realizzo controllato'').
In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.
Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ''valore normale'' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società
conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (cd. '' neutralità indotta'').
Le modifiche al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione illustrativa sono state introdotte dall'articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. ''delega fiscale''), che «prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei princìpi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all'ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di ''realizzo controllato'').
Come si evince sempre dalla richiamata Relazione illustrativa, le modifiche al citato comma 2 sono funzionali, da un lato, all'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma, e, da un altro lato, all'applicazione del regime in parola anche ai cc.dd. conferimenti minusvalenti e a quelli che solo incrementano la percentuale di controllo della società scambiata (senza che ciò avvenga in virtù di un obbligo legale o di un
vincolo statutario).
In linea di principio, dunque, anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscalein oggetto rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:- i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria
- mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.
Per quanto qui di interesse, dal requisito sub 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto.
Nel caso in esame, a fronte dell'Apporto prospettato, non si assiste ad alcun incremento del capitale sociale della società conferitaria ma solo a un aumento del suo patrimonio netto per effetto di un «apporto al patrimonio della società, senza corrispettivo alcuno e senza il sorgere di qualsivoglia obbligo di restituzione e/o destinazione in capo alla società stessa […]»
Al riguardo, l'assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all'applicazione all'Apporto del regime a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR. Ciò in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.
In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto come già sopra rilevato che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario
Nel caso in esame e nei termini sopra indicati, si ritiene che l'Apporto prospettato nell'istanza possa fruire del regime del realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2 di cui si è discusso.
-
Impatriati ex frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a generare quesiti applicativi di rilievo per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi in cui il rientro in Italia avvenga dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, ma con attività lavorativa già svolta nel territorio nazionale.
Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria nella Risposta 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso del lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero, per poi rientrare stabilmente nel territorio dello Stato.
Ti puo interessare leggere anche Frontalieri Italia svizzera ratificato l'accordo Tutte le regole
Il caso in esame
La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore dipendente che, dopo essersi trasferito all’estero e aver acquisito la residenza fiscale fuori dall’Italia, ha continuato a svolgere quotidianamente la propria attività lavorativa presso una sede italiana del datore di lavoro.
Durante il periodo di permanenza all’estero, il soggetto ha adempiuto agli obblighi dichiarativi nel Paese di residenza, mantenendo tuttavia un legame professionale costante con il territorio italiano. In prossimità del rientro definitivo in Italia, il lavoratore ha chiesto se tale circostanza potesse precludere l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.
Il dubbio interpretativo si è concentrato, in particolare, sul requisito della pregressa residenza all’estero e sulla rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro.
La decisione dell’Agenzia
Nel chiarire il caso, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero.
È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.
Tale impostazione risulta coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio incentivante della norma, valorizzando la sostanza economica delle situazioni e non elementi meramente formali.
In questa prospettiva, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in assenza di espresse limitazioni normative, non possono essere introdotti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore.
L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera.
Per i datori di lavoro e i consulenti, il chiarimento rappresenta un punto di riferimento operativo importante nella gestione dei rientri dall’estero e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali connesse, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo una pianificazione più consapevole dei rapporti di lavoro agevolati