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Esenzione IMU per genitore affidatario di figlio maggiorenne senza reddito
Una CTP con sentenza n 241/2025 depositata a fine anno si è espressa in tema di IMU ribadendo che la casa familiare gode del regime di esenzione Imu in capo all’ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest’ultimo sia divenuto maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente.
Affidatario del figlio minorenne: non paga IMU
La vincenda partiva dalla impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2020 con cui il Comune accertava un omesso versamento Imu in capo all’ex coniuge assegnatario e non proprietario dell’abitazione familiare e affidatario di un figlio divenuto maggiorenne proprio lo stesso anno.
Generalmente, a seguito di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei medesimi figli a conservare il loro habitat domestico, genitore assegnatario che è tra i soggetti passivi Imu.
L'articolo 1, comma 743 della legge n. 160/2019 stabilisce che il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell’Imu, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare.
Il genitore non affidatario, anche se proprietario, è escluso dall’Imu, in quanto sulla casa familiare insiste il diritto reale di abitazione del genitore affidatario.
L’articolo 1, comma 741, lettera c) n. 4 della legge n. 160/2019, stabilisce che la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all’abitazione principale, con le correlate agevolazioni ai fini dell’Imu.
Secondo una risposta interpretative IFEL ANCI, e una della Cassazione ossia la n 10204/2019 da sempre alcuni Comuni, come accaduto nel caso di specie della sentenza in esame, tendono a disconoscere, ai fini dell’Imu, l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, qualora il figlio sia divenuto maggiorenne, anche se non ancora economicamente autosufficiente.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha stabilito che la circostanza che il figlio del genitore affidatario e assegnatario della casa familiare sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, non fa venire meno l’applicabilità dell’esenzione da Imu.
Per la giurisprudenza della Cassazione sul tema si richiamano le seguenti pronunce:
- Ordinanza n. 4303/2025
- Ordinanza n. 23443/2025.
cui si rimanda per il dettaglio.
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Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.
Vediamo il dettaglio.
Credito ZES Agricoltura: novità 2026
L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:
- 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
- 58,6102% per le grandi imprese.
La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.
Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole
Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
Ricordiamo che la ZES unica comprende:
- le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
- le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:
- 2,3 miliardi di euro per il 2026;
- 1 miliardo di euro per il 2027;
- 750 milioni di euro per il 2028.
Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.
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Terzo settore: la disciplina della non commercialità nella circolare ADE
La Bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, in consultazione pubblica fino al 23 gennaio, contine anche un’analisi approfondita dei criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS) ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES).
Questo passaggio è centrale per comprendere quando le attività di un ETS non sono considerate commerciali, con importanti conseguenze sul regime fiscale applicabile.
Nella Circolare questo aspetto è trattato nel paragrafo 2.2 offrendo un quadro chiaro e operativo dei criteri di non commercialità ai fini IRES per le attività istituzionali degli ETS, con particolare attenzione all’applicazione pratica del test costi/ricavi e alla gestione dei margini di tolleranza.
La non commercialità degli ETS nella Circolare ADE
La non commercialità per le attività di interesse generale è un concetto cardine per determinare se i proventi di un ETS restano esenti da tassazione IRES o se, al contrario, vengono trattati come reddito commerciale.
In estrema sintesi:
- un’attività è non commerciale se è svolta in modo gratuito oppure se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivamente sostenuti per svolgerla.
Per favorire una certa flessibilità di esercizio, la circolare introduce un margine di tolleranza del 6 %: se il margine tra ricavi e costi resta entro questo limite, l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.
Questo approccio ha una grande rilevanza pratica perché consente agli ETS di mantenere qualifiche fiscali favorevoli anche in caso di leggero avanzamento di entrate rispetto ai costi effettivi, senza trasformare automaticamente l’attività in commerciale
Il test di non commercialità degli ETS: metodi
La circolare chiarisce che il confronto tra ricavi e costi può essere effettuato:
- unitariamente, quando le diverse attività di interesse generale svolte dall’ente sono strutturalmente e funzionalmente omogenee (stessi processi, stessi beni e servizi).
- separatamente, quando non è possibile individuare un’omogeneità oggettiva tra le attività. In questi casi, si calcola il rapporto costi/ricavi per ciascuna attività.
Questa distinzione è fondamentale perché consente di valutare con maggiore precisione la natura dell’attività svolta, evitando che un’attività economicamente marginale inficia l’intero posizionamento fiscale dell’ente
Test di non commercialità degli ETS: costi rilevanti e loro imputazione
Per determinare se un’attività sia non commerciale, è necessario definire correttamente quali costi sono rilevanti.
Secondo la bozza di circolare:
- si considerano i costi diretti legati all’esercizio dell’attività. Sono inclusi anche i costi indiretti e generali, oneri finanziari e oneri tributari;
- in presenza di costi promiscui (non direttamente attribuibili a un’unica attività), è possibile imputarli proporzionalmente ai ricavi secondo criteri coerenti con l’articolo 144 del TUIR.
Questa impostazione evita artificiosità contabili e favorisce una maggiore trasparenza nella determinazione fiscale delle attività
Test di non commercialità degli ETS: margine di tolleranza del 6 %
Un aspetto di grande rilievo pratico riguarda il margine di tolleranza del 6 %.
La circolare precisa che 9l margine è una clausola temporanea e non una franchigia strutturale: può essere applicato solo per tre esercizi consecutivi, purché l’attività sia stata pienamente non commerciale in almeno un periodo;
Se lo scostamento positivo persiste oltre il terzo anno consecutivo, l’attività può essere considerata commerciale.
Questa previsione è pensata per consentire agli ETS di assorbire piccole fluttuazioni di mercato senza perdere immediatamente lo status fiscale agevolato.
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Credito fruttifero attivo: come si conteggia in successione
Con la Risposta a interpello n 318 del 23 dicembre le Entrate chiariscono la determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario.
L'istante in qualità di erede di Tizia, deceduta nel 2024, chiede se, ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario, con specifico riferimento ad un conto corrente bancario, fruttifero di interessi, debba ritenersi rilevante: il saldo effettivo risultante alla data (e l'ora) del decesso della de cuius, che tiene conto di un prelevamento bancomat di euro 60,00 eseguito quando Tizia era ancora in vita, con data valuta coincidente al giorno del decesso, oppure l saldo contabile superiore, comunicato dalla banca nella lettera di sussistenza successoria, che non considera il prelievo in quanto contabilizzato in data successiva (…), pur con valuta al giorno del decesso.
L'Istante riferisce che la banca, nella lettera di sussistenza rilasciata ai fini della dichiarazione di successione di Tizia, ha indicato un importo di saldo del conto corrente in argomento, che non tiene conto del prelievo bancomat effettuato il giorno in cui è deceduta Tizia.
L'Istante fa presente che l'istituto bancario ha chiarito che l'importo comunicato corrisponde al saldo contabile del conto corrente, risultante alla data del decesso, e che non tiene conto delle operazioni effettuate con valuta in pari data.Credito fruttifero attivo ereditario: la base imponibile
Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte (…)».
La determinazione dell'imposta in esame è prevista dal successivo articolo 7, a mente del quale, per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.
In generale, in base all'articolo 8, primo comma, il valore complessivo netto dell'asse ereditario «è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, (…)».
Con specifico riferimento ai crediti compresi nell'attivo ereditario, l'articolo 18 del TUSD stabilisce che la base imponibile «è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; (…)».
Dunque, per i crediti fruttiferi come, ad esempio, i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, occorre considerare, oltre al loro valore, anche agli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto.
In particolare, il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'articolo 1852 del codice civile, che recita «(…) il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, (…)», si caratterizza per la circostanza che le posizioni di debito e di credito di elidono progressivamente e automaticamente attraverso la ''compensazione'' delle operazioni attive e passive.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846, nel rilevare la specificità della disciplina dei conti correnti bancari, rispetto al contratto di conto corrente ordinario (regolato dall'articolo 1823 e ss. del c.c.), ha ribadito che «le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni (…) hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa».Nella citata sentenza, la Suprema Corte conclude «che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto.».
Dalla citata sentenza si rileva che per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile.
Per la fattispecie dell'interpello, ai fini dell'individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto a Tizia, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate da quest'ultima, e perfezionatesi prima del suo decesso.
Pertanto, si è dell'avviso che l'importo prelevato di euro 60,00 dalla de cuius lo stesso giorno in cui è deceduta vada conteggiato nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio.
L'Istante potrà, quindi, sottrarre dal saldo contabile comunicatogli dalla banca l'importo dell'operazione di prelevamento, debitamente documentata, dal momento che la stessa si è conclusa attraverso la consegna del denaro alla de cuius, prima del suo decesso. -
Emendamenti ai principi contabili OIC: in vigore dal 1° gennaio
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Le modifiche riguardano i principi:
- Oic 13 (rimanenze),
- Oic 16 (immobilizzazioni materiali),
- Oic 24 (immobilizzazioni immateriali),
- Oic 25 (imposte sul reddito)
- Oic 31 (fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto).
Le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026.
OIC: pubblicati nuovi emendamenti ai principi contabili
Si evidenzia che:
- per i principi OIC 13,16 e 24, per gli acquisti con opzione di rivendita da parte dell’acquirente o del rivenditore, viene chiarito che il bene acquistato può essere iscritto in bilancio soltanto se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione non verrà esercitata, sia che essa sia attribuita all’acquirente sia che sia attribuita al venditore, mentre negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
- il paragrafo 63 dell’Oic 24 è stato ritoccato per precisare che l’utilizzo dei ricavi come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni, che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è consentito esclusivamente quando si adotta il metodo a quote decrescenti e quando sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una valida approssimazione dello sfruttamento dell’attività,
- per l'OIC 25 la nuova versione del principio stabilisce che l'imposta per l'affrancamento delle riserve in sospensione, deve essere rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una riserva specifica,
- per gli Oic 16 e 31 sono stati modificati in tema di attualizzazione dei fondi oneri, al fine di chiarire la classificazione degli effetti derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso.
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Assemblee da remoto: i Notai fanno il punto
Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n 216/2025 ha chiarito il perimetro delle regole per le assemblee da remoto del 2026.
Come specificato dai Notai, la massima intende fare il punto della situazione sulle regole applicabili alle assemblee di società di capitali dopo la cessazione del regime “emergenziale” previsto dall’art. 106 d.l. 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia del Covid-19 e poi ripetutamente prorogato (da ultimo con l’art. 3, comma 14-sexies, d.l. 202/2024).
Assemblee da remoto 2026: la massima n 216/2025 dei Notai di Milano chiarisce le regole
A decorrere dal 1° gennaio 2026, al cessare del regime “emergenziale” delle assemblee delle società di capitali, previsto dall’art. 106 d.l. 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia del Covid-19 e poi ripetutamente prorogato (da ultimo con l’art. 3, comma 14-sexies, d.l. 202/2024), le modalità di svolgimento delle assemblee torneranno a essere regolate dalle norme del Codice Civile, secondo gli orientamenti interpretativi via via affermatisi, come segue in quattro punti.
L’intervento con mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, è consentito ai soci delle s.p.a. solo in presenza di una apposita clausola statutaria, come richiesto dall’art. 2370, comma 4, c.c., mentre nelle s.r.l., nel silenzio della legge, è ammissibile anche in mancanza di apposita disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato.
In caso di assemblea totalitaria (in presenza cioè dei requisiti previsti dagli artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, c.c.), essa può svolgersi esclusivamente “a distanza”, anche in mancanza di alcuna clausola statutaria che preveda l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.
In caso di assemblea ritualmente convocata con indicazione di un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, è necessario e sufficiente che nel luogo di convocazione si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio), mentre tutti gli altri soggetti possono intervenire e partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sopra ricordate.
Attenzione al fatto che è legittima la clausola statutaria che preveda che l’avviso di convocazione non indichi un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, imponendo quindi a tutti i soci l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea; è parimenti legittimo, purché non espressamente vietato dallo statuto, che l’avviso di convocazione, anche in mancanza di tale clausola, indichi esclusivamente un luogo virtuale e non fisico di svolgimento dell’assemblea, sempre alle condizioni ricordate supra.
Infine, er le società con azioni negoziate in mercati regolamentati e/o in sistemi multilaterali di negoziazione, la disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente, relativa sia alle modalità di intervento diverse dalla partecipazione fisica sia al ricorso, anche esclusivo, al rappresentante designato. -
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.
In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. (26G00006)
L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.
Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.
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Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma
Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi.
In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari e soggetti privati che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.
La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.
Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.
cambia radicalmente.
Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:
- autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
- soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.
Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.
E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.
Saranno necessari ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva.
Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.
In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.
Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.
Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.
Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito … dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”.