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Iscrizione elenco esperti composizione negoziata: entro il 15 luglio
Il CNDCEC ricorda i termini di iscrizione all'elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata (Con l'Informativa n 84 del 29 maggio)
In particolare, il Consiglio Nazionale ha pubblicato un avviso per la validazione delle domande presentate dai professionisti iscritti all’Albo per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. 12
gennaio 2019, n. 14.Si ricorda che, il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2025.
Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato.
Possibile scaricare insieme alla informativa anche il fac-simile per l'iscrizione elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata da allegare al modello di domanda, che ciascun Ordine potrà utilizzare previa compilazione e personalizzazione da operarsi sulla base dell’organizzazione adottata per la gestione del sistema di protezione dei dati.Accedi qui al sito del CNDCEC per scaricare i documenti
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Tax credit opere audiovisive: nuove regole
Il tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, ossia l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere cambia forma.
Le nuove disposizioni arrivano con due Decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.
Tax credit opere audiovisive: nuove regole
Il tax crediti consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche.
Esso spetta a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).Il bonus è regolato dalla Legge Cinema o legge n 220/2016 e numerosi decreti ministeriali hanno completato la disciplina, demandando a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.
Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:
- a) il Decreto Direttoriale n 2540 del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale
- b) il Decreto Direttoriale n 2541 del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale.
Entrambi gli atti delineano in modo specifico le procedure di accesso per le imprese al fine dell'ottenimento del credito di imposta.
Vediamo le principali novità che essi hanno apportato alla disciplina:
- viene previsto l’obbligo di un conto corrente dedicatoda parte dei beneficiari degli incentivi. Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste a consuntivo, sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi;
- la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente e in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate;
- rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Tra gli allegati da fornire dai richiedenti vi sarà l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante:
- i. l’assenza di sub contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”;
- ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfr articolo 2 di entrambi i decreti)
- per il tax credit internazionale arriva l’obbligo di consegna della copia dell’opera.
Attenzione al fatto che il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi, consultare il sito di riferimento, clicca qui, per ulteriori novità.
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CPB: in arrivo il nuovo Ravvedimento speciale
Un emendamento del presidente della Commissione Finanze, Marco Osnato, al recente Decreto Fiscale cerca di aprire la strada a una riedizione del Ravvedimento speciale, che interesserebbe i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale.
Lo scorso anno, per i contribuenti che hanno aderito al CPB, c’è stata la possibilità di sanare eventuali violazioni tributarie avvenute negli anni precedenti in modo semplificato, pagando delle sanzioni forfettizzate, evitando così di incorrere in un accertamento tributario.
La nuova proposta di Ravvedimento speciale da un punto di vista strutturale dovrebbe ricalcare quello dello scorso anno, configurando il medesimo sistema di scudo fiscale sulle annualità precedenti, con il medesimo obiettivo di stimolare l’accettazione della proposta di CPB; con maggiore precisione, sembrerebbe che per quest’anno sarà possibile scudare:
- le annualità dal 2019 al 2023, per chi aderisce quest’anno al CPB;
- anche il 2023, per chi ha aderito lo scorso anno.
Potranno accedere al Ravvedimento speciale solo coloro che hanno aderito al CPB, versando una imposta sostitutiva sui redditi già dichiarati, con un’aliquota che cresce al decrescere dell’affidabilità fiscale del contribuente:
- aliquota del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA pari o superiore al 9;
- aliquota del tributarie 12%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- aliquota del 15%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 6.
La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è costituita dai redditi già dichiarati in ogni annualità, incrementati di una quota che varia in base al punteggio ISA del contribuente; ottenuta applicando ai redditi dichiarati una aliquota:
- del 5%, per chi ottiene un punteggio ISA pari a 10;
- del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 8 e 10;
- del 20%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- del 30%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 4 e 6;
- del 40%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 3 e 4;
- del 50%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 3.
Per accedere al Ravvedimento speciale il contribuente dovrebbe corrispondere una imposta minima di mille euro per ogni annualità, che sostituisce l’IRPEF o l’IRES, da versare (l’unica rata o la prima rata) entro il 31 marzo 2026.
Le reazioni
Come detto, l’obiettivo dell’emendamento, è quello di aumentare l’appeal di uno strumento, il Concordato Preventivo Biennale, fortemente voluto da questo governo, ma che non riesce a sfondare tra i contribuenti, con una adesione ancora molto limitata.
Non si sono registrate particolari dichiarazioni da parte del governo, che tira dritto verso l’iter di approvazione; ma al contrario si è registrata la reazione dell’opposizione: Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro del PD, parla infatti di “condono” e dell’ennesimo tentativo di “piegare la leva fiscale a una concezione profondamente clientelare: provvedimenti di favore per gruppi ben identificati di contribuenti, con l’obiettivo evidente di ottenerne il sostegno elettorale”.
Da un punto di vista di politico, uno strumento pensato come il Ravvedimento speciale può essere facile da approvare o da criticare a seconda delle diverse visioni delle cose; quel che però esula da queste differenze di vedute è il fatto che, così come il CPB, anche il Ravvedimento speciale non ha avuto larga diffusione presso il grande pubblico delle partite IVA.
Il fatto ineludibile è che, in un paese con una pressione fiscale come quella che c’è in Italia, è difficile che un contribuente che non ha nulla da nascondere, decida di versare ancora ulteriori imposte solo per accertarsi di non subire controlli da parte del fisco.
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Passaporto presso Poste: tutte le regole per richiederlo
Il passaporto può essere rinnovato o richiesto anche negli uffici postali.
Secondo gli accordi (stipulati in data 28 febbraio 2024) tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane il servizio, partito inizialmente in via sperimentale nel piccolo comune di San Pietro in Casale (Bo) è estato esteso a molti altri comuni del territorio Italiano.
Con il Decreto 3 luglio 2024 rubricato “Determinazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per presentare l'istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postali” sono stati definiti gli importi da corrispondere.
Tale onere, inizialmente fissato in euro 14,20 IVA inclusa, ora viene rideterminato con Decreto del 21 maggio 2025 come segue:
Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,88 (nove/88).
L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore postale addetto alla consegna.
Oltre al costo su indicato infatti ai fini del rilascio del passaporto devono essere considerati il pagamento degli oneri dovuti per legge:
- il bollettino per il passaporto ordinario 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto attraverso un bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico" e
- una marca da bollo da 73,50 euro in contrassegno telematico acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie.
per un totale di 130,20 euro.
Passaporto presso Poste: come fare
Il servizio di rinnovo e rilascio passaporti presso Poste è attivo in molti comuni italiani.
Per verificare se è presente nel proprio comune cliccare qui.
Il servizio per il rilascio del passaporto prevede che per richiederlo si debba consegnare all’operatore dell’ufficio postale:
- un documento di identità valido,
- il codice fiscale,
- due fotografie una delle quali autenticata,
- e pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.
Invece per il rinnovo del passaporto sarà necessario consegnare all'ufficio postale:
- oltre ai documenti su indicati,
- anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.
Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), ritirando il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento in caso di rinnovo, e invierà poi tutta la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.
Ricordiamo che il servizio di cui si tratta rientra nel progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Mimit con Poste Italiane nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, che tra le altre iniziative prevede la creazione di “sportelli unici” di prossimità nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per facilitare l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale.
Con l’avvenuta stipula di Convenzioni di servizio con l’INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno, sono attivi presso gli Uffici Polis i servizi relativi al rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile, dei certificati previdenziali e di alcuni servizi giudiziari.
I nuovi servizi sono forniti dagli Uffici Postali allo sportello, nelle sale dedicate o tramite totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self-service.
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Superbonus al 110% anche nel 2026 per i terremotati
Il DL n 95/2025 in vigore dal 1° luglio tra le novità fiscali, ne contiene una per il superbonus 110%.
In particolare si estende al 2026 la spettanza dell'aliquota piena del bonus ai soggetti situati nei territori del cratere, vediamo le condizioni.
Superbonus al 110% anche nel 2026 per i terremotati
Il DL n 95/2025 con l'art 4 prevede che il superbonus al 110% spetti ancora per il 2026 con possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, al fine di consentire il completamento dei cantieri nelle zone colpite dal sisma.
In particolare, la disposizione è volta a prorogare il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell’Aquila e dei Comuni del cratere, allo stato avente come scadenza il 31 dicembre 2025.
Si consente l’accesso alla detrazione per gli incentivi fiscali del superbonus (di cui ai commi 1-ter e 4- quater dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110 per cento, alla condizione che il beneficio sia fruito mediante l’opzione per lo sconto in fattura del valore delle prestazioni e cessione del credito corrispondente, ai sensi dell’articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Si proroga al 2026 la deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni alternative alla detrazione quali sconto in fattura e cessione del credito. -
Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numeri di conto corrente
Con l’Ordinanza n. 15021/2025 la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari: l’assenza dei numeri di conto corrente negli avvisi di accertamento non ne inficia la validità, qualora il contribuente abbia ricevuto informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di difesa.
Il fatto.
Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numenri di conto corrente
Il caso di specie prende avvio da un invito delle Entrate ad una ditta individuale in relazione agli anni di imposta del 2008 e 2009.
Si notificava un invito con cui si richiedeva di giustificare i movimenti finanziari in entrata e in uscita in relazione a sedici conti correnti relativi a cinque istituti bancari.
Dopo il contraddittorio venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali si contestavano maggiori ricavi non dichiarati per diversi milioni di euro, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate.
Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi, ritenendo carente la motivazione degli avvisi per mancata indicazione dei numeri di conto corrente.
La decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia impugnava la sentenza di appello ricorrendo in Cassazione.
La Cassazione con l'Ordinanza n 15021/2025 evidenziava che l’assenza dei numeri di conto corrente non è sufficiente a rendere nullo l’accertamento, se il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.
L'Agenzia infatti aveva fornito oltre mille pagine di documentazione, con indicazione degli istituti bancari, delle partite Iva e degli importi contestati e durante il contraddittorio, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.
La Casssazione con una consolidata giurisprudenza ha chiarito che non si può confondere il piano della motivazione dell’atto con quello della prova della pretesa tributaria.
Infatti, ad avviso della Corte il primo serve a spiegare perché si procede all’accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.
Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di appello.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio producendo gli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili.
Relativamente all'accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso sia effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.
Cpncludendo la legittimità di un accertamento non si misura solo sulla forma, ma sulla sostanza delle informazioni fornite.
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Adempimento spontaneo dichiarazione IVA 2025: regole ADE
Con il Provvedimento n 280268 del 3 luglio le Entrate pubblicano le regole per le le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2024, la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro.
Adempimento spontaneo dichiarazione IVA: regole ADE
L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2024 l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.
Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).
Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione
contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e per
consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata.Adempimento spontaneo dichiarazione IVA: contenuto della comunicazione
I dati della comunicazione inviata dall'Ade ai fini del successivo adempimento spontaneo inviati sono:
- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2024;
- d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5 del provvedimento di cui si tratta.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2024 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.