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Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.
Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità.
Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici.
L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024.
Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni
Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:
- i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
- si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024.
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P.IVA fittizie: oltre 6.000 chiuse nel 2024
Dal comunicato unificato dell’Ade e dell’Ader del 18 febbraio 2025, emerge che nel 2024 sono state chiuede oltre 6.000 PIVA di comodo.
I dati sono in netto aumento rispetto al passato se già pensiamo che al 31.072023 i dati parlavano di 1.221.
Ricordiamo che la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023 pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre 2022, tra le altre novità, ha previsto norme a presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.
In particolare, le disposizion rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.
Si riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.
Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
Controllo preventivo PIVA fittizie: che cos'è
La disposizione ha introdotto nuove misure a quelle già previste per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA disposte dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Si ricorda che il comma 15-bis prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto.
Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Vengono introdotti due nuovi commi 15-bis.1. e 15-bis.2 al richiamato articolo 35.
Nello specifico, si stabilisce che ai fini del rafforzamento del presidio già previsto, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria.
Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni.
L’esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Si chiarisce inoltre che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 di nuova introduzione, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Inoltre si introduce un nuovo comma 7-quater. all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Per tutti le regole applicative leggi: P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l'analisi di rischio.
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Fondo interessi Agricoltura: domande entro il 21 marzo
ISMEA con un avviso del 19 febbraio informa del differimento del termine ultimo per le domande al Fondo interessi per il settore. In particolare le domande possono essere inviate entro le ore 12 del 21 marzo.
Ricordiamo che dal 20 gennaio è possibile presentare le domande per il Fondo Interessi finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino.
Ricordiamo che ISMEA da attuazione a quanto previsto dal DM Agricoltura del 18 ottobre 2024 che ha fissato le modalità di concessione dei contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle organizzazioni di produttori riconosciute, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, dei settori su indicati per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 15
maggio 2024, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Il decreto si attua mediante l’utilizzo di 5 milioni di euro per l’anno 2024, per ciascuno dei settori indicati.Fondo interessi agricoltura: domande entro il 21 marzo
L'ISMEA specifica che la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 21 marzo (come prorogata dal 21 febbraio 2025).
Clicca qui per accedere al portale dedicato.
Attenzione al fatto che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e quindi convalidata.
Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l'ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.
Una domanda convalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di presentazione.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 4 del DM 18 ottobre i soggetti di cui all’articolo 2, per accedere alla concessione dei contributi, presentano domanda attraverso la piattaforma informatica dell’articolo 3, previa registrazione sulla
stessa, secondo le seguenti modalità:- a) rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione: – a).1. al riconoscimento come organizzazione o consorzio di organizzazioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 2013/1308 – a).2. all’iscrizione presso la CCIAA – a).3. al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai fini del rilascio del DURC) – a).4. alla corretta posizione rispetto agli adempimenti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione – a)5. agli aiuti “de minimis” percepiti negli ultimi tre anni – a).6. al conto corrente dedicato al versamento dell’importo richiesto, unitamente all’elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) allegando, ai fini dell’ammissibilità della domanda: – b).1. visura rilasciata dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, alla data contabile precedente di non oltre tre mesi quella di presentazione della domanda – b).2. piano di ammortamento del contratto di prestito – b).3. documentazione attestante l’importo degli interessi
corrisposti per l’anno 2023, in relazione al contratto bancario di prestito, a medio o lungo termine, sottoscritto.
La ricevuta di presentazione, rilasciata dalla piattaforma informatica, attesta la data e l’ora di presentazione della domanda.
Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.
Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l’ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.
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Processo tributario: i messaggi whatsapp sono prove
Secondo la Sentenza nn 1254 del 18 gennaio della Cassazione i messaggi di WhatsApp nel processo tributario hanno una valenza probatoria.
Vediamo il caso di specie e la pronuncia della Suprema corte.
Processo tributario: i messaggi whats app sono prove
La Corte di Cassazione con la sentenza n 1254/2025 ha stabilito che i messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare possono essere utilizzati come prova documentale nel processo civile, salvo contestazione di autenticità.
Anche se la giurisprudenza passata aveva dato esito opposto, ora la Cassazione evidenzia che la messaggistica istantanea ha valore di piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose.
L’assunzione della prova dipende essenzialmente da due elementii:
- l’autenticità della provenienza, ovvero che il messaggio deve provenire da un dispositivo identificabile e la trasmissione e la conservazione non ne abbiano alterato il contenuto;
- l’affidabilità e integrità del contenuto e quindi la prova deve essere supportata da strumenti tecnici che dimostrino che il contenuto non è alterato.
La controparte non ne deve contestare l’autenticità
E' comunque fondamentale, un certo rigore nella valutazione dell’attendibilità, poiché si tratta di prove che coinvolgono la riservatezza dei soggetti coinvolti.
Secondo la Suprema corte, tali tipi di messaggi WhatsApp rientrano nella categoria delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche disciplinate dall'art 2712 c.c.
Di rilieno appare anche che la Corte ha precisato che i messaggi possono essere acquisiti nel processo anche mediante la mera riproduzione fotografica, quali ad esempio gli screenshot estratti da una chat.
Infine, la Cassazione ha chiarito che,benchè i messaggi WhatsApp non possano essere equiparati a una scrittura privata firmata ai sensi dell'art 2702 c.c., costituiscono comunque una prova documentale pienamente utilizzabile, salvo che la parte contro cui vengono prodotti non ne contesti espressamente l'autenticità.
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Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
Con la Risposta a interpello n 37 del 18 febbraio le Entrate hanno replicato ad una società che ha rideterminato il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno e chiede istruzioni su come correggerlo.
Vediamo le istruzioni per il caso di specie di una società che ha presentato, in data 18 dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile 2022 al 29 dicembre 2022, nell'ambito di un progetto di investimento e relativo all'acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali e, dopo l'approvazione del credito da parte dell'ADE, lo ha rideterminato in diminuzione.
L'agenzia spiega come procedere nel caso di credito autorizzato e poi rideterminato.
Credito ZES rideterminato: il caso di specie dell’interpello
L'istante specifica che nel CIM17 è stato indicato l'investimento complessivo e il relativo credito di imposta regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
All'esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno 2024 parte della fornitura è stata restituita con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per imponibile [….], Iva [….], Tot. Fattura euro [….]» (anche se in fattura è indicato ''GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023'').
L'istante fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data 19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 […] del 18.12.2023)» volto a modificare l'importo dell'investimento e del credito originario.
Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall' AdE sempre in data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ''La comunicazione è stata scartata in quanto trasmessa fuori dei termini previsti''».
Tanto premesso, l'istante chiede «come procedere operativamente per correggere gli importi del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
L'agenzia dopo aver evidenziato la normativa di riferimento, per quanto di interesse alla replica al quesito dell'istante rileva che il comma 105 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[…]. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti […]. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
Nel caso di specie, l'istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti ADE, ricevendo dall'Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l'autorizzazionealla compensazione di un credito di imposta pari a [….] euro.
Tuttavia, in seguito alla stipula dell'atto transattivo, in data 25 giugno 2024, ha proceduto alla ''rivendita'' di ''parte'' dei predetti investimenti.Tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di ''cessione a terzi'' disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
Viene precistato che escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ''automaticamente'' senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[…] il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione».
Le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236, precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:- nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».
In base alle indicazioni su indicata il credito va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione.
Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.
Nella fattispecie in esame alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato l'importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'' nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.
Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.
Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.
L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.
Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi:
- i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale;
- le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza;
- il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
- la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati;
- l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME;
- l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.
Ricordiamo che il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.
A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.
A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.
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Risultati fiscali 2024: pubblicati i dati ufficiali
Agenzie delle Entrate e Agenzia della Riscossione hanno pubblicato le slide contenute nel Documento Risultati 2024.
Il Rapporto di fine anno con i dati ufficiali mostra, tra gli altri, che l'attività di contrasto all’evasione, ha consentito un recupero di oltre 26 miliari di euro.
A ciò si aggiungono oltre 7 miliardi di recuperi non erariali che sono stati conseguiti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.
Vediamo alcune slide nel dettaglio.
Lotta all’evasione 2024: i dati delle Entrate
Dalla lotta all’evasione arrivano complessivamente 33,4 miliardi di euro che si attestano ad un + 8% rispetto al passato.
In questi numeri rientrano anche introiti derivanti dalle lettere di compliance da cui sono stati incassati 4,5 miliardi di euro e versamenti spontanei pari a 587 miliardi.
Se si legge la serie storica dei dati dal 2019, eccezione Covid a parte, la crescita dei pagamenti spontanei è costante.
Il nuovo Direttore ADE Vincenzo Carbone durante la presentazione dei risultati ha specificato: "Un dato più che positivo che testimonia come l’agenzia delle Entrate e quella della Riscossione stiano proseguendo quel percorso imboccato già da qualche anno per apparire sempre più affidabili agli occhi di cittadini e imprese".
Secondo Carbone relativamente ai dati dei controlli: "al momento è solo un segnale importante da cogliere senz’altro che indica come la direzione imboccata sia quella giusta per controlli sempre più ex ante e non più a posteriori".
Il Direttore Carbone ha anche aggiunto, relativamente alle lettere di compliance che: "si tratta di un risultato importante dietro il quale c’è un’attività di analisi dei dati particolarmente impegnativa e sempre più puntuale come testimoniano i dati sui falsi positivi sempre più in numero residuale rispetto al dato complessivo".

Accertamento: i dati su frodi su Iva e bonus casa
Dal rapporto delle Entrate si evince anche che tra i circa 6 miliari di euro recuperati con controlli preventivi e attività di analisi dei rischi dell'Agenzia vi sarebbero:
- crediti di imposta fittizi, bloccati negli F24,
- bonus edilizi considerati a rischio, bloccati sul nascere
- frodi Iva, sotto forma di rimborsi chiesti e puntualmente negati.
In particolare, le linee di azione delle Entrate sono state sostanzialmente due:
- analisi sulle cessioni di crediti collegati a lavori edili, per individuare quegli importi che non corrispondevano all’effettiva realizzazione di un’opera. In tal senso sono stati eseguiti sequestri, in sinergia con la Guardia di finanza, di crediti fittizi per circa mezzo miliardo di euro.
- analisi automatizzata, legata a fattori di rischio standard che fanno emergere le comunicazioni di cessione dei crediti più problematiche. Tale meccanismo introdotto nel 2021 dal decreto antifrodi è volto a rigettare le comunicazioni irregolari. A tal proposito gli scarti sono stati pari a 1,9 miliardi di euro nel 2024.
Precompilata: i dati ufficiali 2024
Relativamente alla Dichiarazione dei redditi il 730 precompilato (fai da te) ammonta a 5 milioni
In particolare, nel 2024 sono stati 5 milioni i modelli 730 inviati dai cittadini, il dato più alto dal 2015.
Occorre evidenziare che su circa 25 milioni di dichiarazioni precompilate, una su cinque è stata trasmessa con il fai-da-te da dipendenti e pensionati.
Al debutto della precompilata risalente a dieci anni fa ci si era fermati a un modello su 14.
Viene specificato che dietro i dati conseguiti, si possono rilevare alcune tendenze ricorrenti di questi anni:
- l’area del modello 730 si amplia rubando spazio al modello Redditi;
- l’invio fai-da-te cresce di pari passo con la quota di contribuenti che non modificano i dati precaricati;
- l’invio diretto è stato senz'altro favorito dalle semplificazioni introdotte con la riforma fiscale: compilazione “assistita” e poi compilazione “semplificata” che ha esordito l’anno scorso.
Occorre evidenziare che l complessità delle regole fiscali impedirà all’invio fai-da-te di diventare prevalente.
Ma, come osservato da più parti, la precompilata resta un utile strumento di lavoro anche per Caf e intermediari.

Interpelli: dati ufficiali 2024
Il Direttore ADE Vincenzo Carbone ha annunciato una novità in tema di interpelli: si sta lavorando a un coordinamento per evitare risposte incoerenti da parte delle diverse direzioni regionali.
Come si evince anche dalla slide del Rapporto diffuso il 18 febbraio, nel 2024 sono state predisposte 9.760 risposte a interpelli, di cui 1.930 a livello centrale e 7.830 su base regionale.
Si è quindi in presenza di un leggero calo dal 2023 ma consistente rispsetto al 2021, con io boom da superbonus e con la coda degli aiuti Covid.
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