• Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro dell'obbligo di TCF certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevista dall'art 4 comma 1bis del Dlgs n 128/2015 in ambito di Adempimento Collaborativo.

    Vediamo il quesito proposto durante Telefisco 2025 e il chiarimento ADE.

    Leggi anche Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione

    Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti

    L’obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, “TCF” di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 128 del 2015 si applica esclusivamente ai soggetti che presentano istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 per le imprese di nuovo ingresso.

    In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, i soggetti già ammessi o che abbiano presentato istanza di adesione prima della predetta data (cd. soggetti già aderenti) non sono, infatti, tenuti al rilascio della certificazione.

    Si conferma, pertanto, che, ove una o più società appartenente al medesimo gruppo di uno o più soggetti già aderenti presenti istanza di adesione dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023, sfruttando ad esempio la possibilità prevista dall’articolo 7, comma 1 quater del decreto legislativo n. 128 del 2015, la certificazione sarà richiesta solo sul TCF delle imprese di nuovo ingresso e non sul TCF dei soggetti già aderenti, in quanto quest’ultimo è stato già validato in sede di ammissione.

    Viene anche precisato che in tali ipotesi, qualora il TCF dell’impresa del gruppo che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale sia stato già validato dall'Agenzia delle entrate, le imprese di nuovo ingresso saranno tenute al rilascio della sola certificazione “semplificata” di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212.

    Le Entrate evidenziano che ai fini del rilascio di tale certificazione, il professionista sarà tenuto a svolgere esclusivamente le valutazioni di activity level previste dall’articolo 6, comma 2 lettera b) del decreto interministeriale.

    Il certificatore non svolgerà, invece, i controlli di company level, previsti dall’articolo 6, comma 2 lettera a) del medesimo decreto, ma attesterà, in sostituzione di essi, che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali della società è inserito in quello adottato dalla società che svolge funzioni di indirizzo sul TCF.

  • Studi di Settore

    ISA 2025: individuazione dati rilevanti e indici soggetti a revisione

    Con il Provvedimento n 24728 del 31 gennaio 2025 le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e il programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.

    ISA 2025: novità dalle Entrate

    Il provvedimento stabilisce che ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:

    • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;
    • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;
    • quelli indicati nell’allegato 1.

    Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    In base a quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

    Vista la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Proventi di ente ecclesiastico da fondo immobiliare: chiarimenti ADE sulla tassazione

    Con la Risposta n 18 del 31 gennaio le Entrate hanno replicato ad un istante ente dotato di personalità giuridica canonica pubblica, qualificato fiscalmente come ente non commerciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

    L’ente si finanzia principalmente attraverso il godimento del proprio patrimonio immobiliare e altre forme di entrata, con l’obiettivo di sostenere il clero e perseguire le finalità indicate nello Statuto.

    Esso chiede chiarimenti in merito alla propria qualificazione come “investitore istituzionale” ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, per stabilire il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione a un fondo immobiliare chiuso gestito da una società di gestione del risparmio SGR 

    Proventi di ente ecclesiastico da fondo immobiliare: chiarimenti ADE sulla tassazione

    L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la normativa di riferimento e il contesto operativo dell’Istante, conclude che:

    l'Istante è un investitore istituzionale poiché l’ente persegue esclusivamente le finalità indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 153/1999 (tra cui religione e sviluppo spirituale) e rientra tra gli investitori istituzionali individuati dall'articolo 32, comma 3, lettera g) del D.L. 78/2010.

    A conferma di ciò l'ADE cita anche la circolare n 35/E del 28 dicembre 2023, che ha chiarito che:

    • gli istituti per il sostentamento del clero svolgono un'attività peculiare rispetto ad altri enti ecclesiastici, in quanto hanno una finalità istituzionale specifica.
    • pur gestendo patrimoni immobiliari, non si tratta di attività commerciali, ma di una modalità per reperire mezzi finanziari per il clero.

    Avendo tale qualifica, l'ente investitore istituzionale, deve applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare la SGR ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 351/2001.

    L'Agenzia ribadisce che, trattandosi di un ente che gestisce il patrimonio immobiliare esclusivamente per il sostentamento del clero, la sua attività non assume rilevanza commerciale e non è soggetta al regime di trasparenza fiscale previsto per altri soggetti che detengono quote superiori al 5%.

  • Senza categoria

    Saldo IMU 2024: sanzioni ridotte per chi paga in ritardo

    E' scaduto il 16 dicembre scorso il saldo IMU 2024 e chi non ha provveduto può ancora provvedere con sanzioni.

    In proposito si evidenzia che le sanzioni dal 1° settembre 2024 sono state ridotte a seguito della Riforma Fiscale, ed è ancora possibile provvedere al pagamento dell'IMU calcolando, in base al ritardo le specifiche sanzioni, vediamo i dettagli.

    Saldo IMU 2024: sanzioni ridotte per chi paga in ritardo

    Ricordiamo prima che L'imu è versata in due rate:

    • la prima con scadenza 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
    • la seconda con scadenza 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

    Il contribuente può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

    Scaduto il termine per pagare il saldo chi vuole provvedere con ritardo deve considerare le novità in tema di sanzioni.

    Con il Dlgs n 87/2024, che ha introdotto la riforma del regime sanzionatorio in vigore dal 1° settembre scorso, tra le altre novità ve ne sono anche per l'IMU.

    Per i tributi locali e quindi anche per l'IMU è in vigore una nuova sanzione pari al 25% al posto di quella precedente del 30% per omessi e ritardati versamenti.

    In particolare per i pagamenti del saldo IMU 2024 scaduti lo scorso 16 dicembre vediamo a quanto ammontano le sanzioni se effettuati: 

    • entro 14 giorni dal termine, le sanzioni sono ridotte allo 0,08333% per ogni giorno di ritardo e interessi legali in base al ritardo;
    • dal 15° giorno dal termine ed entro 30 giorni dal medesimo termine, le sanzioni sono ridotte al 1,25% e interessi;
    • oltre il 30° giorno dal termine ed entro 90 giorni dal medesimo termine, le sanzioni sono ridotte al 1,3889% e interessi legali;
    • oltre il 90° giorno dal termine ed entro 1 anno dal medesimo termine, le sanzioni sono ridotte al 3,1250% e interessi legali;
    • oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, le sanzioni sono ridotte al 3,5714% e interessi legali.

    Attenzione al fatto che gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria. 

    La misura degli interessi è del 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025

    Con il Provvedimento n 25986 del 31 gennaio le Entrate approvano il modello con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, il modello di comunicazione intergrativa.
    Con la prima Comunicazione le imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
    all’articolo 16-bis del decreto-legge, comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali, indicati all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Ricordiamo che la proroga della agevolazione di cui si tratta è arrivata con la Legge di Bilancio 2025.

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modello per l’invio dal 31.03

    Il primo modello di comunicazione va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il provvedimento specifica che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

    • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
    • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Comunicazione integrativa ZES Agricoltura: invio dal 20 novembre

    La Comunicazione integrativa, deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati che hanno trasmesso la prima Comunicazione, per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

    Quest'ultima è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per comunicare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
    La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 5, comma 11, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni

    Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della  Convenzione  tra  il Governo  della Repubblica italiana e  lo  Stato  di  Libia  per  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni

    In dettaglio, la Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
    Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte  sugli  utili  derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari  corrisposti  dalle  imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

    Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in particolare:

    • a) per quanto concerne l'Italia:
      •         1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      •         2 – l'imposta sul reddito delle societa';
      •         3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
      •         ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
    • (b)  per  quanto  concerne la  Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
      •         1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
      •         2 – l'imposta sulla proprieta';
      •         3 – l'imposta sui redditi agricoli;
      •         4 – l'imposta  sui  redditi  delle  attivita'  commerciali  e industriali;
      •         5 – l'imposta sui servizi professionali;
      •         6 – l'imposta sul ruolo paga;
      •         7 – l'imposta sui redditi esteri;
      •         8 – l'imposta sugli interessi bancari;
      •         9 – l'imposta a favore  della  difesa,  in  conformita'  alla Legge n. (44) del 1970;
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).

    La Convenzione si applicherà anche  alle  imposte  future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in  aggiunta, o  in sostituzione, delle imposte esistenti.

    Le autorità competenti degli Stati contraenti  si comunicheranno le  modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti

    Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a  motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza, della  sede della  sua direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa  o ente locale. 

    Tuttavia, tale espressione non comprende le persone  che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la sua situazione è determinata nel seguente modo:

    • a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato  nel quale  ha  un'abitazione   permanente.   Quando essa   dispone   di un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata residente solo dello Stato nel quale le sue  relazioni  personali  ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
    • b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la medesima  non  ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
    • c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
    • d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno del loro meglio per risolvere la  questione  di comune accordo  con particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione. 

    Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio

    Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.

    Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:

    • Federazioni sportive Nazionali
    • Discipline Sportive Associate (DSA).

    Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.

    Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02

    In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:

    entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.

    Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.

    Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.

    Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
    In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessrispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
    L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.

    Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport

    Allegati: