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Crediti 4.0: consultazione pubblica del MEF
Il MEF con un avviso del 22 ottobre informa della Consultazione pubblica sui crediti d’imposta beni materiali 4.0 ai sensi degli articoli 16 e 18 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
La Consultazione è iniziata il 22 ottobre e terminerà il 19 novembre.
Crediti 4.0: consultazione pubblica del MEF
L’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione delle precedenti discipline del super ammortamento e dell’iper ammortamento introdotte nell’ambito dei cc.dd. “Piano Nazionale Industria 4.0” e “Piano Nazionale Impresa 4.0”, ha introdotto nell’ambito del “Piano Transizione 4.0” – in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa – un credito d’imposta correlato agli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cc.dd. “beni materiali 4.0”), effettuati nel periodo dal 1.1.2020 fino al 31.12.2020, in misura differenziata in relazione all’entità degli investimenti realizzati.
L’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – nel rafforzare il programma “Transizione 4.0” e al fine di creare un quadro più stabile per la programmazione degli investimenti da parte delle imprese con un orizzonte pluriennale – ha riproposto il credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 prevedendo nel contempo un aumento delle intensità e dell’ammontare massimo degli investimenti ammissibili.
Dal sito MEF sono resi disponibili:
- il file Questionario beni materiali 4.0_def da allegare al form di partecipazione,
- il Form di partecipazione alla consultazione
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Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società
Nel contesto del reddito d’impresa, il compenso corrisposto agli amministratori di società di capitali è regolato dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, il quale prescrive che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”.
La norma ha carattere imperativo e, in conseguenza di ciò, l’esistenza della delibera che determina esplicitamente l’entità del compenso dell’amministratore (in mancanza di previsione statutaria) è essenziale, sia ai fini civili che fiscali.
Infatti, da un punto di vista civilistico, in mancanza della delibera, l’atto di autodeterminazione del compenso, da parte degli amministratori, è nullo; mentre, dal punto di vista fiscale, il compenso, anche se corrisposto, non sarà deducibile per l’impresa.
Unica eccezione il caso in cui il compenso e la sua entità sia espressamente previsto dall’atto costitutivo della società.
In questo contesto normativo si inseriscono le prestazioni di servizi professionali resi dagli amministratori alla società amministrata non in qualità di amministratori ma in qualità di consulenti esterni.
Non è infatti inusuale che gli amministratori prestino servizi di consulenza specialistica o servizi professionali alla società amministrata: la natura di queste prestazioni è estranea ai servizi prestati in qualità di amministratori.
È consuetudine consolidata quella di considerare tali costi, i servizi prestati dagli amministratori come consulenti esterni, come estranei a quanto disposto dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, in quanto prestazioni per natura estranee all’incarico di amministratore.
Anche la società più prudente usualmente non prevede una delibera assembleare per un costo di questa natura; tutt’al più, per certificare il costo e non offrire il fianco a possibili contestazioni sulla deducibilità fiscale, può prevedere la stipula di uno specifico contratto tra impresa e consulente.
Ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione cambia radicalmente l’approccio a questa tipologia di costi.
L’ordinanza 20613/2024 della Corte di Cassazione
L’ordinanza numero 20613 della Corte di Cassazione, datata 24 luglio 2024, prende in esame proprio la deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali in qualità di professionisti o consulenti esterni; quindi la deducibilità non di costi relativi all’attività di amministratori, bensì di costi per servizi o per consulenza.
La novità, per cui si segnala l’ordinanza 20613/2024, è che la Corte scardina radicalmente il paradigma consolidato dagli usi prima indicato.
Nella situazione esaminata l’Agenzia delle Entrate contestava le somme corrisposte per prestazioni di servizi di consulenza agli amministratori di una società, prestati a fronte di specifici contratti, in quanto tali contratti sarebbero stati simulati: secondo l’agenzia questi documenti servivano a mascherare dei compensi attribuiti agli amministratori, i quali non sarebbero stati deducibili in quanto privi di apposita delibera dell’assemblea.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, non contestava l’estraneità dei servizi di consulenza rispetto alle mansioni di amministratore, ma, per il solo caso specifico, contestava una simulazione abusiva da parte della società.
La Corte di Cassazione invece supera questa impostazione e dichiara il seguente principio di diritto: “la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli articoli 2389, comma 1, e 2364, comma 1, numero 3 Codice civile, è dettata anche nell’interesse pubblico al fine del regolare svolgimento dell’attività economica e tali norme sono imperative e vincolanti ai fini dell’articolo 1418, comma 1, Codice civile, non potendo essere derogate attraverso il ricorso a onerosi contratti di consulenza di prestazione intellettuale prestate dagli amministratori nei confronti della società di capitali da loro amministrata, senza le prescritte formalità e nella determinazione dell’assemblea dei soci”.
La Corte quindi, con una interpretazione restrittiva, di chiaro intento antielusivo, dell’articolo 2389 del Codice civile, ritiene che il punto non sia la presunta simulazione dei contratti, ma il fatto che, ai fini della deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali, è necessario che ci sia alla base una quantificazione nello statuto o in una delibera assembleare, senza che vi sia possibilità di aggirare il disposto normativo facendo ricorso a contratti per prestazioni di servizi o di consulenza prestati dagli amministratori alla società amministrata.
Con altre parole, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, tutti i compensi corrisposti agli amministratori di società sono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 2389 comma 1 del Codice civile e non solo quanto corrisposto in relazione al mandato di amministratore.
L’interpretazione di certo è restrittiva, ma forse non è implausibile, se si vuole attribuire alla norma pieno potere antielusivo.
Altri approfondimenti sull’argomento
Per un approfondimento su altre questioni relative il compenso corrisposto agli amministratori di società, è possibile leggere gli articoli:
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F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni
Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.
Nello stesso arco di tempo, come confermato dalla stessa Sogei, non si è registrata alcuna problematica riguardo i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolare delle istanze di adesione del concordato preventivo biennale.
In considerazione delle anomalie comunicate da Sogei e preso atto del parere favorevole del Garante del Contribuente, viene emanato un provvedimento di irregolare funzionamento delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, vediamo gli estremi della proroga.
F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni
Con Provvedimento n. 402623 del 31 ottobre le Entrate accolgono la proroga, anche richiesta dal CNDCEC, relativa agli scarti di F24 a causa del malfunzinoamento dei sistemi SOGEI.
In dettaglio, l’art. 1 del decreto legge21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento, ossia dieci giorni dal 31 ottobre.
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Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande
La Direzione Cinema e Audiovisivo informa della pubblicazione del decreto direttoriale del 28 ottobre 2024, n. 3494, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024”.
In particolare, si comunica la data di apertura della sessione e ulteriori disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, relative all’annualità 2024.
Qui la pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL.
Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande
La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha specificato che dalle ore 17 del 28 ottobre è possibile presentare le domande per l’idoneità al credito d’imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le seguenti produzioni:
- opere cinematografiche,
- opere televisive e opere web,
- documentari,
- opere di animazione,
- cortometraggi,
- videoclip.
Il credito d’imposta per le imprese di produzione previsto dall’articolo 15 della legge n. 220/2016, è stato previsto dal Decreto n 225/2024 del Ministro della Cultura di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
Viene previsto che le istanze per tutte le produzioni possono essere presentate tramite:
- richiesta definitiva in relazione a opere già totalmente completate secondo quanto previsto dagli articoli 15,19,22,26,29 e 31 dal decreto tax credit produzione
- richiesta preventiva non prima dei 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti dagli articoli 14,18,22,25 e 29 del decreto tax credit produzione
Le richieste definitive devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla data di consegna alla direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) della copia campione dell’opera per le opere televisive e web; data di conferma della classificazione di cui al Dl n. 203/2017 per le opere cinematografiche; data di prima diffusione dell’opera per i videoclip.
Inoltre, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi elegibili sostenuti.
Le domande sono istruite in base alla data di avvio delle riprese (nel caso delle opere di animazioni dal momento di avvio delle lavorazioni).
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con la seguente modalità:
- per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva;
- al 100% dell’importo approvato per le sole richieste definitive.
Per le richieste di assistenza collegate all’utilizzo della piattaforma sono a disposizione varie risorse di seguito elencate:
- consultare la guida online “hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande,
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma Dgcol
- attivare un ticketdi assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area riservata (Dgcol) da inviare a:
- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico
- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.
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CIN e dispositivi di sicurezza: FAQ e dubbi sui termini degli adempimenti
In data 22 ottobre il Ministero del Turismo ha comunicato con avviso che il termine di adempimento per munirsi del CIN codice identificativo nazionale, è stato prorogato al 2025.
In particolare, viene specificato che con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma. Di conseguenza slittano anche i termini di applicabilità delle sanzioni.
In merito però ai dispositivi di sicurezza, di cui debbono essere munite le strutture ricettive, è stata pubblicata, dopo la proroga al 2025, una FAQ che parrebbe chiarirne i contorni, vediamo i dettagli.
Dispositivi di sicurezza negli immobili in locazione breve e turistica: termine per provvedere
Ricordiamo che 'art 13 ter comma 7 del DL n 145/2023 prevede che: Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
Attenzione al fatto che, relativamente ai dispositisi di sicurezza, il 22 ottobre, il Turismo ha integrato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti e in particolare ha specificato che il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
Si presume pertanto che il termine ultimo possa essere il 1° gennaio 2025 come recentemente prorogato.
Affitti brevi e turistici: caratteristiche dispositivi di sicurezza
In merito alle caratteristiche dei dispositivi di sicurezza nelle strutture ricettive, il Ministero ha precisato che devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.
Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali).
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Si segnala che all'atto della richiesta del CIN la piattaforma chiede di flaggare il campo della presenza nella struttura dei dispositivi di sicurezza, altrimenti la procedura non può proseguire correttamente.
Inoltre, la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Leggi anche: Codice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo
Affitti brevi: quali sono le regole per gli estintori?
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.
Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.
Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).
Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.
Dispositivi di sicurezza affitti brevi: serve un tecnico abilitato e un progetto di impianto?
A tale quesito il Ministero specifica che ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine “dispositivi”, si ritiene sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.
Affitti brevi e turistici: sanzioni per chi non è in regola con le norme di sicurezza
L'art 13 ter comma 9 stabilisce le sanzioni per chi non è in regola con le norme su indicate relative agli estintori ed ai dispositivi di sicurezza.
In particolare, si prevede che chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7 ossia in caso di mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili , con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.
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Bonus asili Cassa Commercialisti: in scadenza il 31 ottobre
E' in scadenza il bonus asili della cassa commercialisti.
In particolare, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare la domanda di contributo alle spese per asili nido e scuole infanzia per i figli dei Commercialisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.
Come specificato nel bando, al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato € 1.000.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) per l’anno educativo dal 01/09/2023 al 31/07/2024 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia.
Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: beneficiari
Possono beneficiare del bonus gli iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2022 (modello redditi 2023) un reddito professionale fino a € 35.000,00.
Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.
Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: la domanda
La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it, dal 01 agosto 2024 al 31 ottobre 2024.
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- documento di identità in corso di validità;
- in caso di minori in affido temporaneo e/o preadottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura;
- ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno:
- a) riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio;
- b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all’art. 1 per l’anno educativo dal 1/9/2023 al 31/7/2024. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.
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Elenco Revisori Enti Locali 2025: via alle domande e alle conferme
Il Minsitero dell'interno rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2024, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, sono tenuti a dimostrare il permanere dei requisiti previsti pena di cancellazione dall’elenco dei revisori degli enti locali.
Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23.Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.
ll termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 2024.
A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate, Vediamo le modalità per procedere e i requisiti necessari per l'iscrizione.Elenco Revisori Enti Locali 2025: requisiti per la domanda
L'avviso del Ministero specifica che ai fini della iscrizione nell'elenco in oggetto si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento e si ricorda che:
- i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2024 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
- il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Elenco Revisori Enti Locali 2025: presenta una nuova domanda
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2024 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo:- https://dait.interno.gov.it/finanza-locale
- attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.
- l’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.
Dopo l’avvenuta compilazione a video dei dati richiesti e la chiusura della domanda tramite apposito pulsante informatico, entro 12 ore, i richiedenti riceveranno una pec, da [email protected] , di comunicazione
circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema.
Sarà cura del revisore verificare i dati riportati nella pec in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali.
Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.
Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.
Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può
essere nominato “l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.Elenco Revisori Enti Locali 2025: domande di conferma dei requisiti
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2024 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo:
- https://dait.interno.gov.it/finanza-locale
- attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche
dati” e infine “Accedi all’area personale”
Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali).
Si invita, quindi, a controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema.
L’interessato dovrà confermare o rettificare gli stessi con le modalità indicate a video dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2024 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda”.
Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali .
Si precisa che i dati relativi agli incarichi già dichiarati e controllati dall’Ufficio non possono essere variati