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Risultati fiscali 2024: pubblicati i dati ufficiali
Agenzie delle Entrate e Agenzia della Riscossione hanno pubblicato le slide contenute nel Documento Risultati 2024.
Il Rapporto di fine anno con i dati ufficiali mostra, tra gli altri, che l'attività di contrasto all’evasione, ha consentito un recupero di oltre 26 miliari di euro.
A ciò si aggiungono oltre 7 miliardi di recuperi non erariali che sono stati conseguiti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.
Vediamo alcune slide nel dettaglio.
Lotta all’evasione 2024: i dati delle Entrate
Dalla lotta all’evasione arrivano complessivamente 33,4 miliardi di euro che si attestano ad un + 8% rispetto al passato.
In questi numeri rientrano anche introiti derivanti dalle lettere di compliance da cui sono stati incassati 4,5 miliardi di euro e versamenti spontanei pari a 587 miliardi.
Se si legge la serie storica dei dati dal 2019, eccezione Covid a parte, la crescita dei pagamenti spontanei è costante.
Il nuovo Direttore ADE Vincenzo Carbone durante la presentazione dei risultati ha specificato: "Un dato più che positivo che testimonia come l’agenzia delle Entrate e quella della Riscossione stiano proseguendo quel percorso imboccato già da qualche anno per apparire sempre più affidabili agli occhi di cittadini e imprese".
Secondo Carbone relativamente ai dati dei controlli: "al momento è solo un segnale importante da cogliere senz’altro che indica come la direzione imboccata sia quella giusta per controlli sempre più ex ante e non più a posteriori".
Il Direttore Carbone ha anche aggiunto, relativamente alle lettere di compliance che: "si tratta di un risultato importante dietro il quale c’è un’attività di analisi dei dati particolarmente impegnativa e sempre più puntuale come testimoniano i dati sui falsi positivi sempre più in numero residuale rispetto al dato complessivo".

Accertamento: i dati su frodi su Iva e bonus casa
Dal rapporto delle Entrate si evince anche che tra i circa 6 miliari di euro recuperati con controlli preventivi e attività di analisi dei rischi dell'Agenzia vi sarebbero:
- crediti di imposta fittizi, bloccati negli F24,
- bonus edilizi considerati a rischio, bloccati sul nascere
- frodi Iva, sotto forma di rimborsi chiesti e puntualmente negati.
In particolare, le linee di azione delle Entrate sono state sostanzialmente due:
- analisi sulle cessioni di crediti collegati a lavori edili, per individuare quegli importi che non corrispondevano all’effettiva realizzazione di un’opera. In tal senso sono stati eseguiti sequestri, in sinergia con la Guardia di finanza, di crediti fittizi per circa mezzo miliardo di euro.
- analisi automatizzata, legata a fattori di rischio standard che fanno emergere le comunicazioni di cessione dei crediti più problematiche. Tale meccanismo introdotto nel 2021 dal decreto antifrodi è volto a rigettare le comunicazioni irregolari. A tal proposito gli scarti sono stati pari a 1,9 miliardi di euro nel 2024.
Precompilata: i dati ufficiali 2024
Relativamente alla Dichiarazione dei redditi il 730 precompilato (fai da te) ammonta a 5 milioni
In particolare, nel 2024 sono stati 5 milioni i modelli 730 inviati dai cittadini, il dato più alto dal 2015.
Occorre evidenziare che su circa 25 milioni di dichiarazioni precompilate, una su cinque è stata trasmessa con il fai-da-te da dipendenti e pensionati.
Al debutto della precompilata risalente a dieci anni fa ci si era fermati a un modello su 14.
Viene specificato che dietro i dati conseguiti, si possono rilevare alcune tendenze ricorrenti di questi anni:
- l’area del modello 730 si amplia rubando spazio al modello Redditi;
- l’invio fai-da-te cresce di pari passo con la quota di contribuenti che non modificano i dati precaricati;
- l’invio diretto è stato senz'altro favorito dalle semplificazioni introdotte con la riforma fiscale: compilazione “assistita” e poi compilazione “semplificata” che ha esordito l’anno scorso.
Occorre evidenziare che l complessità delle regole fiscali impedirà all’invio fai-da-te di diventare prevalente.
Ma, come osservato da più parti, la precompilata resta un utile strumento di lavoro anche per Caf e intermediari.

Interpelli: dati ufficiali 2024
Il Direttore ADE Vincenzo Carbone ha annunciato una novità in tema di interpelli: si sta lavorando a un coordinamento per evitare risposte incoerenti da parte delle diverse direzioni regionali.
Come si evince anche dalla slide del Rapporto diffuso il 18 febbraio, nel 2024 sono state predisposte 9.760 risposte a interpelli, di cui 1.930 a livello centrale e 7.830 su base regionale.
Si è quindi in presenza di un leggero calo dal 2023 ma consistente rispsetto al 2021, con io boom da superbonus e con la coda degli aiuti Covid.
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Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
Con la Risposta a interpello n 37 del 18 febbraio le Entrate hanno replicato ad una società che ha rideterminato il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno e chiede istruzioni su come correggerlo.
Vediamo le istruzioni per il caso di specie di una società che ha presentato, in data 18 dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile 2022 al 29 dicembre 2022, nell'ambito di un progetto di investimento e relativo all'acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali e, dopo l'approvazione del credito da parte dell'ADE, lo ha rideterminato in diminuzione.
L'agenzia spiega come procedere nel caso di credito autorizzato e poi rideterminato.
Credito ZES rideterminato: il caso di specie dell’interpello
L'istante specifica che nel CIM17 è stato indicato l'investimento complessivo e il relativo credito di imposta regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
All'esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno 2024 parte della fornitura è stata restituita con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per imponibile [….], Iva [….], Tot. Fattura euro [….]» (anche se in fattura è indicato ''GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023'').
L'istante fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data 19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 […] del 18.12.2023)» volto a modificare l'importo dell'investimento e del credito originario.
Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall' AdE sempre in data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ''La comunicazione è stata scartata in quanto trasmessa fuori dei termini previsti''».
Tanto premesso, l'istante chiede «come procedere operativamente per correggere gli importi del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
L'agenzia dopo aver evidenziato la normativa di riferimento, per quanto di interesse alla replica al quesito dell'istante rileva che il comma 105 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[…]. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti […]. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
Nel caso di specie, l'istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti ADE, ricevendo dall'Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l'autorizzazionealla compensazione di un credito di imposta pari a [….] euro.
Tuttavia, in seguito alla stipula dell'atto transattivo, in data 25 giugno 2024, ha proceduto alla ''rivendita'' di ''parte'' dei predetti investimenti.Tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di ''cessione a terzi'' disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
Viene precistato che escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ''automaticamente'' senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[…] il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione».
Le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236, precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:- nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».
In base alle indicazioni su indicata il credito va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione.
Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.
Nella fattispecie in esame alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato l'importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'' nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.
Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.
Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.
L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.
Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi:
- i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale;
- le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza;
- il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
- la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati;
- l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME;
- l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.
Ricordiamo che il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.
A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.
A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.
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Patto di famiglia: tassazione delle attribuzioni compensative
Con la Risoluzione n. 12 del 14 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle “attribuzioni compensative” .
L'agenzia in sintesi, nel documento di prassi evidenzia che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Vediamo maggiori dettagli.
Patto di famiglia: che cos’è?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che «Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».
Ai fini delle imposte indirette, l’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 4-ter1 , prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».
Patto di Famiglia: Circolare n 3/2008 e la principale giurisprudenza
Al riguardo, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, al paragrafo 8.3.2, ha chiarito che l’agevolazione in parola «si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni».
Tale interpretazione è stata ribadita dalla successiva circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, al paragrafo 5.3.2.Con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui «il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».
Successivamente, con sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, il Giudice di legittimità, nel richiamare il riferito precedente n. 32823 del 2018, ha inteso rivisitare il proprio orientamento.
Più precisamente, la Corte, dopo avere chiarito che «l’obbligo di liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un elemento accidentale dell’attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge», ha evidenziato che l’effetto giuridico che ne deriva è «in tutto simile all’apposizione di un onere» ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del TUS.Secondo la Cassazione, in particolare, deve ritenersi assoggettata all’imposta di donazione «la liquidazione del conguaglio ex art. 768 quater c.c., operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari […]. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass., Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), questo Collegio ritiene che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, […] la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.
In altre parole, proprio in virtù del richiamo al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell’imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari».
La Suprema Corte, quindi, ha concluso nel senso che «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del
legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del
legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio», precisando, altresì, che «L’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari».
In considerazione del riportato orientamento di legittimità, i chiarimenti resi dalle circolari n. 3/E del 2008, al paragrafo 8.3.2, e n. 18/E del 2013, al paragrafo 5.3.2, sopra richiamati, devono essere precisati nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.
Conclude l'agenzia che gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono.
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Regime del registrato: corretta imputazione della ft a cavallo d’anno
Durante l'edizione di Telefisco 2025 tenutasi il 5 febbraio, le Entrate hanno replicato ad un dubbio sulla corretta imputazione del ricavo di una fattura a cavallo d'anno per un contribuente in regime semplificato con opzione del registrato.
Il chiarimento viene ulteriormente esplicitata in una FAQ del 13 febbraio sollecitata anche dal CNDCEC.
Regime del registrato: corretta imputazione della ft a cavallo d’anno
La FAQ Ade del 13 Febbraio 2025 tratta appunto il regime del registrato e viene fornito il medesimo esempio prospettato in Telefisco:
- fattura redatta in data 29 dicembre ma inviata allo sdi l'otto gennaio si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024 alla luce del fatto che in questi casi la registrazione del documento può avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024
Le Entrate evidenziano che l'articolo 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».
Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.
Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».
Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d'imposta 2024.
Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi «si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell'IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate».
Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per i contenuti del chiarimentio con il quale viene precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che adottano il cosiddetto metodo del registrato, “resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.”
Sul tema del regime del registrato e imputazione dei ricavi per le fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1972 era sorta una problematica che nei giorni scorsi aveva determinato rilevanti dubbi applicativi.
Il Consiglio Nazionale si è prontamente attivato per ricevere dall’Agenzia delle Entrate indicazioni più precise.
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Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni
La Riforma Fiscale ha apportato novità alla dichiarazione di successione.
Tra le novità, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, vi è il principio dell’autoliquidazione dell’imposta come introdotto dal Dlgs n 139/2024 di riforma del Testo unico delle successioni e donazioni.
Secondo le nuove disposizioni, il tributo deve essere calcolato dagli obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione e non viene più calcolato e richiesto dall’Ufficio territoriale delle Entrate, ma deve essere determinato e versato in autonomia dal contribuente.
L’Agenzia ha recepito la modifica alla disciplina della dichiarazione di successione con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio con cui è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali
Dichiarazione di successione 2025: novità introdotte dalla Riforma Fuscale
Il Modello di dichiarazione pubblicato in febbraio è aggiornato alla Riforma fiscale in particolare riguardo all’autoliquidazione dell’imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Sintetizziamo le principali novità accolte dal Nuovo Modello della Dichiarazione di successione 2025:
- per consentire l’indicazione dell’imposta, così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF) è stata inserita una specifica sezione.
- con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipocatastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali,
- attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”,
- con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 relativamente al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.
- è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.
Leggi l'Allegato 1 per scoprire tutte le novità introdotte nel modello di successione e volture catastali 2025.
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Adesione al CPB: il CNDCEC insiste sulla proroga
Il decreto Milleproroghe in fase di conversione da terminarsi entro il 25 febbraio doveva contenere un emendamento con una importante novità per il CPB Concordato preventivo biennale.
Si trattava di una norma di proroga dei termini di adesione, poi ritirata.
Il CNDCEC, a voce di Elbano De Nuccio ribadisce la necessità di reinserirla visto che l'attuale scadenza cade specificano i Commercialisti "nel periodo dell’anno in cui gli studi professionali sono già congestionati dagli adempimenti ordinari”
CPB: proroga in arrivo col Milleproroghe
In dettaglio, con il testo presentato poi ritirato si mirava a spostare dal 31 luglio al 30 settembre la scadenza entro la quale sarà possibile aderire alla seconda edizione del concordato.
Nell’emendamento, il calendario si distendeva però anche per l’amministrazione finanziaria, che doveva avere altri 15 giorni per pubblicare il software con i calcoli, rispetto alla norma originaria.
Relativamente al concordato preventivo biennale, in dettaglio, si voleva modificare il termine di cui all'art 9 comma 3 del Dlgs n 13/2024 previsto per aderire alla proposta del Fisco, relativa ai periodi d'imposta in corso:
- al 31 dicembre 2025,
- al 31 dicembre 2026,
rinviandola al 30 settembre.
Ieri sera in Commissione Bilancio l'emendamento è stato ritirato, lasciando solo spazio a novità per la rottamazione quater.
Visti i colpi di scena cui siamo stata ormani abituati, vedremo ci saranno ulteriori novità dell'ultima ora.
Ora, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con un comunicato del 12 febbraio ribadisce la necessità che il termine sia prorogato.
Come spiegato dal Presidente De Nuccio, “La nostra richiesta è motivata dalla circostanza che l’attuale temine, previsto per il 31 luglio, cade nel periodo dell’anno in cui gli studi professionali sono già congestionati dagli ordinari adempimenti connessi alla determinazione e liquidazione delle imposte dei loro assistiti. L’adesione al CPB presuppone la definitività dei dati del periodo di imposta precedente e un fitto dialogo con il contribuente che si impegna per un biennio e quindi deve effettuare la scelta nella piena consapevolezza degli impegni che assume, delle premialità dell’istituto, ma anche delle numerose fattispecie di cessazione e decadenza e delle relative conseguenze. È evidente che tale processo richiede tempo che, con l’attuale termine, semplicemente non c’è e ciò rischia di minare le finalità per le quali il CPB è stato introdotto nell’ordinamento”.
Viene anche precisato che relativamente ai flussi di gettito, che avrebbero giustificato il ritiro dell'emendamento di proroga, la proposta del Consiglio Nazionale non crea alcuna difficoltà in quanto il termine per versare gli acconti di imposta del primo anno concordatario resta comunque confermato al 30 novembre”.