• PRIMO PIANO

    Rilevanza degli immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Con l'Ordinanza n 25550 del 24 settembre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo cui i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rilevanza immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Una Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate notificava ad una sas, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imputabile alla società nella misura di Euro 154.184,00 a fronte di un reddito imponibile dichiarato di Euro 14.184,00.

    L'Ufficio, con distinti avvisi di accertamento, rettificava anche il reddito da partecipazione dei soci ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR.

    In particolarem l'Agenzia delle Entrate contestava che la società aveva ceduto a titolo oneroso un fabbricato dalla stessa precedentemente edificato, applicando erroneamente la disciplina dei beni patrimoniali e dichiarando una plusvalenza di Euro 20.000,00, senza qualificare, come sarebbe stato doveroso, l'immobile ceduto come bene merce e senza includere tra i ricavi di competenza l'intero corrispettivo ricevuto pari ad Euro 140.000,00 come imposto dall'art. 85 TUIR.

    La società e i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando gli addebiti e affermando che l'immobile ceduto doveva rientrare tra i beni patrimoniali della società.

    L'Agenzia delle Entrate si costituiva nei diversi giudizi chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi le impugnazioni. La CTP regionale riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza. La società e i soci proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale. L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 

    La CTR adita accoglieva l'appello e, di conseguenza, annullava gli accertamenti con sentenza, avverso la pronuncia della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 

    L'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 85, comma 1, TUIR in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 

    Secondo l'Amministrazione ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere l'immobile ceduto come bene patrimonio piuttosto che come bene merce, con conseguente scelta di un erroneo regime fiscale quanto alla tassazione del ricavo maturato.

    Secondo la Cassazione il motivo del ricordo è fondato poichè la società aveva nel suo oggetto sociale, fino al 2005 e prima di un mutamento dell'oggetto sociale, anche la costruzione di immobili e non la sola commercializzazione degli stessi e che era incontestato tra le parti che la società stessa avesse realizzato la costruzione dell'immobile compravenduto. 

    Tale circostanza, secondo la Commissione tributaria regionale, giustificava l'ascriversi dell'immobile ai beni patrimoniali e ciò anche in assenza della contabilizzazione del valore di esso tra le rimanenze, dovendo qualificarsi tale condotta di bilancio come un errore formale inidoneo a mutare la natura del bene in questione.

    La Corte ha più volte affrmato dei principi, violati, a suo avviso, nella sentenza impugnata.

    Viene specificato appunto che "in tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa" 

    ed ancora: "in tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 – che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione" 

    Nel caso di specie l'immobile oggetto della compravendita non aveva, alla luce dei criteri delineati dalle pronunce riportate, nemmeno nella prospettazione delle parti e cioè in ragione delle circostanze di fatto per come descritte nella sentenza, natura di bene patrimoniale, perché pacificamente non destinato al mercato locativo, né natura di bene strumentale atteso che difettava di ogni destinazione alla realizzazione dell'attività di impresa.

    Tale conclusione è perfettamente coerente con l'assenza di un registro dei cespiti ammortizzabili della società che riportasse l'immobile tra i beni patrimoniali. 

    La sentenza impugnata ha, allora, errato nel negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 85 TUIR che recita: "sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", atteso che solo tra di essi, e cioè tra i beni merce, poteva rientrare l'immobile ceduto.

    A tale ultimo riguardo si consideri il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte, secondo il quale "in tema di determinazione del reddito di impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principiale l'attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell'art. 53 (ora art. 85), comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all'impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta"

    Per tutto quanto premesso si accoglie il ricorso, si cassa la sentenza impugnata.

  • Adempimenti Iva

    IVA chirurgia estetica: imponibilità nella fattura dell’anestesista

    Con la Risposta a interpello n 211 del 28 ottobre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime IVA per la chirurgia estetica nelle prestazioni fatturate da anestesisti in caso di ricovero e cura presso case di cura non convenzionate, vediamoli.

    IVA chirurgia estetica: imponibilità nella fatturazione dell’anestesista

    L'istante è una società operante nel settore sanitario, non convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale.
    In merito alle seguenti prestazioni:

    • a) prestazioni di medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, aventi sia finalità curative di malattie o problemi di salute, sia aventi finalità di mera estetica;
    • b) affitto/messa a disposizione di sala operatoria per eseguire l'intervento di chirurgia estetica;
    • c) messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria;
    • d) farmaci.

    l'istante domanda quali sia il corretto trattamento IVA dopo le modifiche intervenute con l'art 18 del DL n 73/2022 convertito in Legge n 122/2022 che ha riformato l'art 10 comma 1 n 18) del decreto IVA.

    La Società fa presente che la prestazione sanitaria è resa, nell'ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, presso la sua struttura, fatturando il servizio direttamente al paziente.

    Analoga modalità di fatturazione è adottata dal professionista chirurgo e dal professionista anestesista o in sua vece dall'associazione medici anestesisti qualora esistente.

    Le Entrate, dopo un ampio riepilogo normativo, evidenziano che le modifiche apportate dall'articolo 18 del Decreto Semplificazioni sono state oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia nella circolare 7 luglio 2023, n. 20/E.

    Per quanto riguarda le prestazioni di chirurgia estetica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL di cui sopra, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. (…)

    Con riferimento ai servizi prestati da medici anestesisti, resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene applicabile il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), Decreto IVA. 

    Trattasi infatti di una prestazione comunque caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere

    e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l'intervento, anche quando quest'ultimo avvenga per motivi puramente estetici.

    Stesso trattamento deve ritenersi applicabile ai farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all'affitto della sala operatoria, in quanto rientrano tra le prestazioni di cura. Si ricorda, in ogni caso, che la cessione degli stessi è comunque soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, in forza del n. 114) della più volte citata Tabella A, Parte III.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Testo Unico Giustizia Tributaria: cosa contiene

    Il Governo ha approvato in data 30 ottobre tre Testi Unici in via definitiva:

    • Testo Unico Giustizia Tributaria,
    • Testo Unico Tributi Erariali Minori,
    • Testo Unico Sanzioni.

    In attesa del testo approvato ieri che potrebbe aver subito cambiamenti rispetto alla prima approvazione, ripiloghiamo i principali contenuti e le finalità del provvedimento, evidenziando che anche questo testo unico, dovrebbe entrare in vigore dal 2026.

    Leggi anche:

    Testo Unico Giustizia Tributaria: come è composto

    In particolare viene specificato che il Decreto legislativo relativo al testo unico della giustizia tributaria in esame preliminare ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    Il testo in bozza di preconsiglio dei ministri si compone di 131 articoli divisi in due Parti riguardanti:

    1. l’ordinamento della giurisdizione tributaria 
    2. le disposizioni sul processo tributario. 

    La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 

    La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. 

    L'art 131 che chiude il testo ancora in bozza prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

    Testo Unico Giustizia Tributaria: la giurisdizione tributaria

    Ai sensi dell'art 1 del Testo Unico in bozza viene previsto che la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.

    Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. 

    I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. 

    I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. 

    In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. 

    A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.

    L’organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado. 

    I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  • Riforma fiscale

    Testo Unico Tributi erariali minori: cosa contiene

    Il 30 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Il testo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. 

    In attesa di visionare il testo definitivo riepiloghiamo i contenuti come specificati dal Governo relativamente alla prima bozza approvata che ad oggi dovrebbe aver subito cambiamenti.

    Il provvedimento dovrebbe entrate in vigore definitivamente dal 2026.

    Leggi anche:

    Testo Unico Tributi erariali minori: cosa contiene

    Come sottolienato dal Governo, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. 

    La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, in altri testi unici attuativi della delega.

    Il testo unico ( in bozza) è composto di 100 articoli.

    Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

    Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti. 

    Il Titolo III concerne l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l’imposta sugli aeromobili privati. 

    Il Titolo IV contiene le previsioni normative relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE). 

    Il Titolo V contiene le previsioni normative relative all’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax). 

    Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI).

    Il Titolo VII contiene le previsioni normative relative all’imposta sui servizi digitali. 

    Il Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative. 

    Il Titolo IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali.

    Il Titolo X contiene le disposizioni finali e l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto riprese nel testo unico.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta restauro immobili storici: fino a 100mila euro

    La Legge di bilancio 2025 inizia il suo iter di approvazione con l'invio da parte del Governo del testo, reso ieri disponibile alla stampa, del DDL di bilancio approvato lo scorso 15 ottobre.

    Vediamo cosa contiene relativamente alle norme per incentivare il settore della Cultura relativamente a:

    • scavi archeologici,
    • manutenzione, conservazione e restauro immobili storici.
    • valorizzazione luoghi di cultura

    Legge di bilancio 2025: le misure per la Cultura

    Si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

    Si rinnova l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

    Si rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 

    Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l’utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l’effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

    Si prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. L’analisi e la valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. 

    A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall’anno 2025.

  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività sostanziale

    Il Decreto MEF dell'11 ottobre attuativo di quando previsto dall'art 35 del Dlgs n 209/2023 (Riforma fiscale) sulla global minimum tax viene pubblicato in GU n 249 del 23 ottobre.

    In particolare, l'art 35 comma 2 prevede che il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese

    Il primo periodo non si applica se l’impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l’esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.

    Il decreto di cui si tratta appunto disciplina la riduzione in base alla attività economica sostanziale.

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività effettiva

    Il decreto 11 ottobre del MEF reca le disposizioni attuative riguardanti la riduzione della base imponibile della Global minimum tax disciplinata all’articolo 35 del Decreto Legislativo. 

    Il Decreto è composto da 8 articoli:

    • art 1 Definizioni
    • art 2 Riduzione del reddito per attività economica sostanziale
    • art 3 Riduzioni per spese salariali
    • art 4 Pagamenti basati su azioni
    • art 5 Riduzione per Immobilizzazioni Materiali
    • art 6 Leasing
    • art 7 Stabile organizzazione
    • art 8 Entità trasparente

    Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale. 

    Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: 

    • il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione
    • e i salari dei dipendenti.

    Il ricorso a questi due indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione, da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS, che tali fattori, oltre ad essere significativi rispetto all’esercizio di una effettiva attività economica, sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. 

    Per effetto dell’esclusione dal reddito rilevante di tale ammontare riconducibile alle attività economiche sostanziali, l’imposizione integrativa grava esclusivamente sul profitto eccedente ottenuto dal gruppo in un determinato Paese. 

    Si ricorda, inoltre, che la riduzione da attività economica sostanziale riguarda quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione o attraverso entità apolidi che sono assoggettate ad un’imposizione effettiva inferiore all’aliquota minima d’imposta.

  • Legge di Bilancio

    Credito d’imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025

    Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio.

    La bozza del testo diffusa ieri 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni.

    La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.

    Credito d’imposta ZES Unica: novità 2025

    Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023:

    • prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
    • autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.

    Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

    Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. 

    Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. 

    In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
    Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
    Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; 
    • ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
    • iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

    Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi.