• Bilancio

    Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025

    La circolare n. 16 del 3 luglio 2025, pubblicata da Assonime, torna a fare il punto sulla disciplina della correzione degli errori contabili con effetti fiscali, analizzando in particolare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63/2025.
    In pratica si vuole chiarire le regole applicative vigenti e sollecitare un intervento normativo di sistematizzazione.

    Errori contabili e fisco: cosa chiarisce la circolare Assonime 16/2025

    Nel commentare il contesto normativo (art. 83 TUIR, DL 73/2022) e la prassi recente, la circolare affronta in modo sistematico i seguenti quesiti interpretativi ancora aperti:

    1. a quali tipologie di errore contabile si applica la disciplina: solo errori di competenza o anche quelli di qualificazione e quantificazione?
    2. è sufficiente che sia revisionato il solo bilancio in cui avviene la correzione serve anche la revisione del bilancio dell’anno in cui l’errore è stato commesso? 
    3. qual è l’effetto della correzione contabile sulle sanzioni per infedele dichiarazione?  Le esclude automaticamente?
    4. come va trattata fiscalmente la posta correttiva: va ricondotta alle condizioni dell’anno dell’errore o dell’anno della correzione?
    5. entro quale termine deve essere approvato il bilancio corretto per evitare rilievi fiscali: vale il termine per la dichiarazione dei redditi?

    La risposta n. 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso concreto in cui un’impresa ha:

    • spesato erroneamente un bene strumentale come costo d’esercizio (anno N1),
    • corretto l’errore a patrimonio netto nell’anno successivo (N2),
    • redatto un bilancio N2 revisionato.

    L’Agenzia ha stabilito che:

    • la revisione è richiesta solo per l’anno della correzione (N2);
    • la correzione esclude le sanzioni per infedeltà dichiarativa;
    • la disciplina si applica anche ad errori di classificazione del componente reddituale.

     Ma la circolare Assonime fa un passo ulteriore, proponendo:

    • estensione ufficiale della disciplina a tutti gli errori contabili, non solo quelli di competenza o classificazione;
    • applicazione fiscale semplice e diretta nell’anno della correzione (N2), senza ricostruzioni ex post;
    • scadenze certe: il bilancio revisionato con la correzione deve essere approvato entro la scadenza della dichiarazione (o entro i 90 giorni di tolleranza della dichiarazione tardiva).

    La circolare Assonime valorizza i chiarimenti dell’Agenzia, ma segnala che senza un intervento normativo chiaro, restano zone grigie pericolose, specie:

    • nei casi di errori "non di competenza";
    • nella gestione delle quote deducibili (es. ammortamenti);
    • nella tempistica di approvazione del bilancio corretto.

    Concludendo, se davvero si vuole semplificare il sistema, va rafforzata normativamente l’idea di competenza fiscale allargata, legata al bilancio revisionato e non a ricostruzioni retroattive.

  • Riforma dello Sport

    Tassazione dei premi sportivi 2024: regole per federazioni, ASD e soggetti privati

    Con la Consulenza giuridica n. 956-69/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei premi in denaro erogati in ambito sportivo dilettantistico. 

    L'istante è una Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e, si inserisce in un contesto normativo profondamente ridefinito dal D.lgs. 36/2021, che ha introdotto la figura del lavoratore sportivo e ha ridefinito la fiscalità legata a premi, compensi e contributi nel settore.

    Tassazione dei premi sportivi 2024: regole per federazioni, ASD e soggetti privati

    La Federazione ha individuato quattro macro-categorie di premi:

    1. Premi corrisposti direttamente dalla Federazione che comprendono i premi basati sulle classifiche delle manifestazioni sportive organizzate direttamente dalla FISE o tramite ASD/SSD affiliate; i cosiddetti sovrappremi, ovvero somme aggiuntive riconosciute per risultati federali nazionali o regionali.
    2. Premi erogati da ASD e SSD affiliate che riguardano i premi versati da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale, legati a eventi organizzati autonomamente, ma riconosciuti nel sistema federale.
    3. Premi di natura commerciale assegnati da imprese private o enti commerciali, in base a manifestazioni sportive organizzate a fini promozionali o di marketing. Non sono direttamente collegate all’attività istituzionale della Federazione.
    4. Premi connessi a rapporti di lavoro sportivo ossia compensi variabili legati a contratti di lavoro sportivo, che possono essere subordinati, autonomi o in forma di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2021.

    La FISE ha proposto soluzioni interpretative differenziate per ciascun caso:

    • Ritenuta del 4% per i premi erogati direttamente dalla Federazione (art. 5, D.L. 417/1991 e art. 28, DPR 600/1973).
    • Ritenuta del 20% per i premi erogati da ASD/SSD a cavalieri, tecnici, allevatori (art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021).
    • Ritenuta del 20% o 30% per i premi da imprese, a seconda della residenza fiscale del percipiente.
    • Tassazione ordinaria per i premi nell’ambito di contratti di lavoro sportivo, considerando le soglie di esenzione fino a 15.000 euro.

    In tutti i casi, i premi non dovrebbero essere soggetti a Iva, a meno che non vi sia un rapporto di tipo professionale-autonomo tra erogatore e beneficiario.

    Tassazione dei premi sportivi 2024: chiarimento ADE

    L’Agenzia conferma la soluzione prospettata dall'istante ma introduce alcuni chiarimenti puntuali e importanti:

    1. Premi diretti della Federazione (tipo 1): ritenuta del 4% a titolo d’acconto per soggetti con attività di impresa, a titolo d’imposta per gli altri. Si applica anche ai non residenti, salvo convenzioni.
    2. Premi di ASD/SSD (tipo 2): se erogati ad atleti e tecnici tesserati per competizioni o raduni ufficiali, la ritenuta è 20% a titolo d’imposta, anche per non residenti.
    3. Premi da soggetti commerciali (tipo 3): la tassazione dipende dal tipo di beneficiario (persona fisica o giuridica) e dalla sua residenza. Le ritenute variano da 20% a 30%, se non esonerati.
    4. Premi da lavoro sportivo (tipo 4): se inclusi nel contratto, costituiscono parte della retribuzione e seguono il regime del lavoro dipendente o autonomo. La ritenuta è quella ordinaria, non si applicano le regole sui premi sportivi.

    L’Agenzia ribadisce che, per essere soggetta a Iva, un’operazione deve avere presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali, oltre a un rapporto sinallagmatico tra le parti. Nel caso dei premi sportivi:

    • non c'è sinallagma tra la partecipazione e l’erogazione del premio;
    • non si configura un “corrispettivo” per una prestazione, ma un riconoscimento per meriti sportivi;
    • l’Iva è dovuta solo nei casi di lavoro autonomo, dove il premio rappresenta parte del compenso pattuito.

    Tabella riepilogativa

    Tipologia premio Ritenuta fiscale Soggetti coinvolti Rilevanza Iva
    Premi FISE diretti 4% (acconto o imposta) Atleti, tecnici, tesserati No
    Premi da ASD/SSD 20% (imposta) Tesserati (atleti, tecnici) No
    Premi da aziende 20%-30% (a seconda della residenza) Persone fisiche o giuridiche No
    Premi da contratti Tassazione ordinaria (Irpef) Lavoratori sportivi Sì, se autonomi

  • Contenzioso Tributario

    Ristretta base partecipativa: vale anche se i soci sono altre società

    Con società a ristretta base partecipativa si intende una società di capitali partecipata da un numero esiguo di soci, che, da un punto di vista operativo, si distingue da una società a capitale diffuso per il fatto che i soci possono avere un controllo diretto e permeante sulla società.

    Dal punto di vista fiscale il legislatore non ha previsto una situazione di sfavore per le società che si trovano in questa situazione, ma giurisprudenza e prassi hanno inventato una presunzione semplice, su cui oggi si basano un gran numero di accertamenti nei confronti dei soci di società con numero esiguo di soci.

    L’ipotesi è che, in una società a ristretta base partecipativa, nel momento in cui vengono contestati ricavi non contabilizzati o costi inesistenti, il maggior reddito conseguito dalla società (quello scaturente dalla contestazione) sia stato già distribuito ai soci, i quali a loro volta divengono oggetto di accertamento fiscale.

    La logica vorrebbe che una tale contestazione restasse in capo alla società, il soggetto giuridico che ha conseguito l’eventuale maggior reddito, come previsto dal legislatore; secondo giurisprudenza e prassi, invece, è legittimo ritenere che tale maggior reddito sia stato distribuito, a meno che i soci non siano in grado di dimostrare il contrario.

    La motivazione che sta alla base di questa contestazione è la presunzione che la ristrettezza dell'assetto societario implica un vincolo di solidarietà, e di reciproco controllo, dei soci nella gestione sociale, che non c’è invece in una società a capitale diffuso.

    In principio questa presunzione semplice veniva applicata alle sole SRL, e si ipotizzava che questo fatto derivasse dalla natura di questo tipo di società, divenute, in conseguenza della riforma del diritto societario, una sorta di via di ibrido tra società di persone e società di capitali.

    Con il passare del tempo però la presunzione è stata estesa anche alle SPA, e infine, oggi, persino al caso in cui i soci di una società oggetto di contestazione siano altre società, non importa se di capitali o di persone.

    Questo tipo di contestazione è divenuta così frequente e dal perimetro di applicazione sempre più ampio, che, nell’ambito della riforma fiscale, l’attuale governo aveva previsto di disciplinare la fattispecie in modo tale da definire almeno il perimetro di applicazione e le fattispecie contestabili.

    A qualcuno potrebbe sembrare strano il fatto che il legislatore avrebbe dovuto inserire nell’ordinamento una norma per mettere freno a delle contestazioni che non sono basate su altre norme, ma bisogna ammettere che l’intervento sarebbe stato auspicabile, quantomeno per ricostituire un livello minimo di certezza del diritto su questa questione. 

    Questione, va detto, che frena la diffusione delle società di capitali, in un paese in cui notoriamente le imprese sono troppo piccole e tendenzialmente individuali.

    L’ordinanza 16035 del 16 giugno 2025

    Con l’ordinanza numero 16035, pubblicata il 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione estende il perimetro di applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa anche al caso in cui i partecipanti alla società siano altre società, non importa se di capitali o di persone.

    Secondo la Corte la presunzione “non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale”; ciò che deve essere valutato è se ogni livello societario, caratterizzato dalla ristrettezza della compagine sociale, costituisca o meno “un mero schermo rispetto alle persone fisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco”.

    In ragione di ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16035/2025 emana il seguente principio di diritto: “in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili, in corrispondenza di costi risultanti dalle scritture contabili ma disconosciuti, opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà”.

    Il principio emanato, a prescindere dal fatto che l’idea possa essere condivisa o meno, può presentare delle difficoltà di ordine concreto, in quanto non è chiaro in che maniera, materialmente, una società, socia di un’altra società, possa dimostrare il fatto di non aver ricevuto utili extracontabili, dato che questi già non sono iscritti nelle sue scritture contabili.

  • Ipotecaria e catastali

    Frazionamento catastale: via dal 1° luglio al deposito online

    Dal 1° luglio è partita la novità del deposito online degli atti di aggiornamento catastale.

    Ricordiamo che in proposito le Entrate avevano fornito istruzioni con la Risoluzione n 40 del 9 giugnovediamo tutti i dettagli.

    Deposito atti frazionamento catastale: istruzioni atti per i professionisti

    Con la Risoluzione in oggetto si forniscono istruzioni sull'articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n. 380 relativo all'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni

    Ricordiamo che l’articolo 251 del decreto legislativo n. 1/2024 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 30 del Dpr n. 380/2001, stabilendo che “gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione”. 

    Tale modifica legislativa elimina l’onere per i professionisti di occuparsi direttamente del deposito degli atti presso il Comune e affidando questa fase all’Agenzia delle entrate.

    Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il deposito telematico presso i Comuni sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate, sostituendo l’attuale iter burocratico

    I professionisti incaricati dovranno adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione, attraverso le seguenti operazioni:

    • redazione dei Tipi di frazionamento in base alle specifiche contenute nella nuova versione 10.6.5 – APAG 2.15 della procedura Pregeo 10.
    • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformi alle mutate disposizioni normative, per attestare il corretto deposito telematico dell’atto
    • trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, la quale, dopo approvazione, provvederà al deposito dell’atto nell’area dedicata del Portale per i Comuni e alla relativa comunicazione via Pec al Comune competente.

    Ricordiamo che la nuova procedura riguarda esclusivamente gli atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente e in particolare:

    • Tipi di frazionamento (FR),
    • Atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM)
    • Tipi Mappali con stralcio di corte (SC).

    Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, permangono le attuali modalità di trasmissione e deposito presso i Comuni, non essendo interessate dalle nuove disposizioni.

    L'agenzia informa inoltre della nuova procedura Pregeo 10 che prevede: 

    • la modifica delle dichiarazioni sostitutive, conformi alla nuova procedura di deposito telematico,
    • la gestione avanzata del frazionamento degli Enti urbani, con possibilità di trasferire aree anche quando sulla particella derivata è presente una costruzione,
    • una patch specifica per i territori dove vige il sistema tavolare, per garantire una transizione fluida alla futura evoluzione della procedura.

    Si auspica pertanto, una gestione più fluida e trasparente delle pratiche, riducendo il margine di errore e migliorando la tracciabilità delle operazioni.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    IVA commercio opere d’arte: le novità in vigore dal 1° luglio

    Pubblicato in GU n 149 del 30 giugno il DL n 95 in vigore dal 1° luglio con diverse novità in ambito fiscale.

    Tra le misure attese quelle previste dall'art 9  Modifiche al regime del margine per la cessione  di  beni  usati,  di  oggetti d'arte, di antiquariato  o  da  collezione  e  applicazione  dell'aliquota IVA ridotta.

    Vediamo di cosa si tratta.

    IVA ridotta commercio opere d’arte: in vigore dal 1° luglio

    Il DL Omnibus prevede l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione.

    In proposito il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva assicurato che il Mef avrebbe trovato le risorse necessarie per garantire competittività al mercato italiano delle gallerie e delle mostre d’arte stimolando gli investimenti dall’estero. 

    La novità prevede che le opere d’arte, d’antiquariato e da collezione potranno beneficiare dell’Iva ridotta al 5%, purché non vendute sotto il regime speciale del margine. 

    La nuova misura dell’aliquota ridotta si applica alle importazioni e alle cessioni “interne” ampliando la platea di beneficiari. 

    Inoltre, l’agevolazione non è più limitata ai soli beni ceduti dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari.

    L'aliquota viene estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato e collezione d’arte come indicato al comma 5 dell’articolo 43 del Dl n. 331/93. 

    La riduzione di aliquota si applica a partire dal 1° luglio 2025, considerando valido il momento della consegna o spedizione del bene, salvo che il pagamento o la fattura avvengano prima. 

    L'Italia è stata allineata agli standard fiscali degli altri Paesi europei e concretamente con l'entrata in vigore della norma:

    • per i collezionisti e gli acquirenti si verifica una riduzione dell'Iva al 5% con risparmio netto su ogni acquisizione, rendendo gli acquisti in Italia più convenienti rispetto al passato e più competitivi rispetto ad altri paesi europei;
    • per le gallerie e i mercanti d'arte la riduzione dell'Iva rende il mercato italiano più attrattivo per la clientela finale, che prima preferiva acquistare in UE a causa del costo fiscale complessivo più basso. Pur se le gallerie recuperano l'Iva nelle loro operazioni, beneficiano indirettamente di un mercato più competitivo a livello internazionale: 
    • secondo le stime di Nomisma, per le piccole gallerie questo potrebbe significare una crescita del fatturato fino al 50%, mentre per il settore nel complesso si prevede un incremento del 28%. 
    • le gallerie potranno inoltre partecipare con maggiore competitività alle fiere internazionali, proponendo opere a prezzi più allettanti;
    • per le case d'asta infine, l'impatto fiscale ridotto sulle commissioni di vendita rende le aste italiane più attraenti per i consegnatori di opere di alto valore, che in passato preferivano rivolgersi a case d'asta estere.

  • Agricoltura

    Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità

    ISMEA ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025scarica qui il fac simile per le richieste.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio

    Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
    Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

    • eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
    • gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
    • epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
    • usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

    L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere

    Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:

    • le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
    • le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.

    Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.

    Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.

    In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso. 

    L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.

    Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.

    Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: [email protected].

    In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. 

    La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

    Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento: 

    • a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
    • b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      •  l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      •  la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
    • c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
      •  la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
      • o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
      • prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
      • o a quello di mercato per il periodo residuale.

    Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:

    • la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
    •  lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

    Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari: improbabile l’innalzamento della soglia di ricavi

    Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, previsto in Italia per lavoratori autonomi e imprese individuali, che si caratterizza per alcune semplificazioni amministrative, per la determinazione con modalità forfetarie (invece che analitiche) del reddito e, specialmente, per l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.

    Proprio l’esenzione dall’applicazione dell’IVA è quell’elemento in conseguenza del quale, finora, i diversi governi italiani, per rinnovare il regime agevolato, hanno dovuto chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea, in quanto l’IVA è una imposta armonizzata i cui principi normativi discendono direttamente da fonti unionali.

    Tra gli obiettivi programmatici dell’attuale governo c’è quello di alzare la soglia di compensi o ricavi per l’applicazione del regime forfettario, dagli attuali 85 mila euro, fino a 100 mila euro

    Nel 2024, infatti, il governo aveva intenzione di chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea per innalzare tale soglia a partire dall’anno fiscale 2025.

    Proprio a questo tema è stato dedicato un quesito del question time dei giorni scorsi, a cui ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale si chiedeva lo stato dell’iter autorizzativo.

    La modifica della Direttiva IVA

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del sottosegretario Federico Freni, ha risposto al quesito sullo stato dell’iter autorizzativo, presentando il nuovo quadro normativo di riferimento e chiarendo che adesso la possibilità di prevedere un ulteriore innalzamento delle soglie di franchigia IVA “non rientra nella disponibilità dei governi nazionali”.

    Il ministero ha precisato che le sopraggiunte difficoltà a modificare ulteriormente il regime di esenzione dipendono dal mutato quadro normativo di riferimento, in vigore da giorno 1 gennaio 2025 con il recepimento della nuova disciplina unionale, avvenuto con l’emanazione del Decreto Legislativo 180/2024 che recepisce la Direttiva UE 285/2020.

    La nuova normativa, infatti, modificando l’articolo 284 della Direttiva IVA, prevede, dal giorno 1 gennaio 2025, la possibilità per gli stati membri di applicare uno speciale regime fiscale di franchigia IVA per le microimprese con ricavi o compensi fino a 85 mila euro (elevabile a 100 mila solo nel caso in cui le medesime effettuino operazioni in altri stati UE).

    Con l’introduzione della nuova disciplina, valida per tutti gli stati UE, viene meno la possibilità di chiedere all’Unione Europea la deroga delle norme ordinarie, come finora aveva fatto l’Italia per il regime forfettario.

    In conseguenza di ciò, quindi, venuta meno la possibilità di chiedere ulteriori deroghe, ma con una disciplina ordinaria che prevede un limite di franchigia IVA di 85 mila euro, l’estensione del regime forfettario fino a 100 mila euro di ricavi o compensi si rivela molto difficoltosa, in quanto passerebbe dalla modifica della Direttiva IVA.

    Il ministero durante il question time ha dichiarato che non esclude la possibilità di percorrere questa strada in futuro. Tuttavia, va precisato, una tale strada è difficile e si può escludere che l’innalzamento della franchigia di esenzione sia una strada percorribile in tempi brevi.