• IMU e IVIE

    Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento

    La Casssazione con la Sentenza n 27017 del 2025 ha rafforzato un principio già espresso relativo al presupposto impositivo dell'IMU, chiarendo che la mancanza del certificato di abitabilità o agibilità non incide sull’obbligo tributario.

    Niente IMU su fabbricati inagibili se manca accatastamento

    La Cassazione chiarisce quando non è dovuta l’IMU su immobili inagibili.

    La controversia trae origine da un accertamento ICI/IMU notificato dal Comune alla Curatela fallimentare di una società per il recupero di oltre 34.000 euro di imposta dovuta su alcuni fabbricati industriali, ritenuti soggetti a tassazione per l’anno 2014.

    Il curatore impugnava l’avviso sostenendo che gli immobili:

    • erano inagibili, in quanto oggetto di provvedimento di demolizione;
    • non risultavano utilizzati né accatastati ai fini fiscali;
    • non dovevano essere inclusi nella base imponibile ICI/IMU, né ai fini sanzionatori.

    Nonostante la pronuncia favorevole della Commissione tributaria regionale, il Comune ha insistito sull’assoggettabilità all’imposta, da qui il ricorso in Cassazione.

    Con la Sentenza n. 27017/2025, la Corte di Cassazione ha dato ragione al Curatore, enunciando un principio molto rilevante per la prassi professionale:

    • non sono soggetti a IMU (o ICI) gli immobili privi di accatastamento e inagibili di fatto, anche se formalmente dichiarati.

    In particolare, la Corte ha chiarito che non basta la destinazione urbanistica a rendere l’immobile imponibile;

    • l’effettiva inagibilità e la mancanza di utilizzo sono rilevanti per escludere il presupposto impositivo;
    • l’assenza di accatastamento impedisce di attribuire una rendita imponibile;
    • la non risposta dell’Agenzia all’interpello genera un dubbio oggettivo sull’applicabilità della norma, che esclude le sanzioni.

    Per i curatori fallimentari diventa strategico verificare lo stato urbanistico e catastale degli immobili in procedura.

    In presenza di provvedimenti di demolizione o fabbricati inutilizzabili, si può contestare legittimamente l’IMU e va considerato l’uso dell’interpello tributario, specie in casi di incertezza normativa.

    I professioni pertanto potranno: 

    • fare attenzione alla qualificazione dei fabbricati ai fini dichiarativi;
    • documentare lo stato di inagibilità con elementi oggettivi (verbali tecnici, ordinanze, rilievi);
    • rilevare la mancanza di accatastamento può legittimare l’esclusione dell’IMU;
    • utilizzare, in caso di accertamenti retroattivi, la sentenza come precedente difensivo.

  • Versamenti delle Imposte

    Indebita compensazione e F24: sono necessari per provare il reato?

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30773 del 15 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Bari, confermando la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.
    La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: 

    • per dimostrare la condotta illecita non è necessaria la produzione in giudizio dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni indebite, poiché la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, nel rispetto del principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice.

    La vicenda nasce dalla condanna dell’imputato da parte del Tribunale di Trani nel dicembre 2022, poi confermata in appello a Bari nell’ottobre 2024.
    L’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, era stato ritenuto responsabile di aver compensato debiti fiscali con crediti inesistenti o non spettanti, in violazione dell’articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000.

    Nel corso delle verifiche fiscali, gli organi di controllo avevano accertato le operazioni di compensazione indebita sulla base delle risultanze informatiche della banca dati dell’Amministrazione finanziaria, senza acquisire in formato cartaceo o digitale i modelli F24, ritenendoli comunque disponibili per via telematica.

    La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’assenza dei modelli F24 nel fascicolo processuale rendesse carente la prova della condotta, e lamentando anche che il giudice d’appello avesse posto a carico dell’imputato l’onere di produrre il Libro unico del lavoro utilizzato in sede di verifica.

    Libertà della prova e onere della difesa: Cassazione n sentenza n. 30773/2025

    La Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che la difesa non avesse contestato nel merito le risultanze probatorie concordemente valutate dai giudici di primo e secondo grado.
    In particolare, la Suprema Corte ha osservato che le conclusioni sull’indebita compensazione risultavano pienamente supportate dagli atti di verifica e dal contenuto del Libro unico del lavoro prodotto dal consulente dell’imputato in sede di controllo.

    Riprendendo il proprio orientamento interpretativo consolidato, la Corte ha ribadito che: “Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pur richiedendo sul piano materiale l’utilizzo del modello F24, non impone che tale documento sia prodotto in giudizio come mezzo di prova esclusivo”.

    Il principio è stato già espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 24254/2024, che ha precisato come la condotta tipica del reato (ossia l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti) non debba essere confusa con l’obbligo processuale di produrre fisicamente quel modello.
    A tale indirizzo si erano già allineate anche precedenti pronunce (Cass. n. 15236/2015), che distinguono tra elemento costitutivo del reato e mezzo di prova per accertarlo.

    Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui l’indebita compensazione è reato autonomo, che si perfeziona con l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti o inesistenti, e che la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza del documento materiale.

    Il principio ha rilievo pratico sia per gli operatori fiscali sia per i consulenti legali:
    rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nella prova dell’illecito penale tributario, e impone ai difensori una maggiore attenzione nel fornire controprove puntuali e documentate in fase processuale.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Con un comunicato stampa del 10 ottobre, Agenzia della Riscossione informa del fatto che, chi ha un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate può utilizzare il servizio online dell'Agenzia: www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i modelli di pagamento.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. 

    Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
    I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
    Attenzione al fatto che per il versamento della decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 si deve utilizzare l’apposito modulo che era già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre disponibile in copia tramite il servizio online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
    Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:

    • si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
    • senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

    Nel frattempo si ricorda che il Governo nella prossima legge di bilancio 2026 vorrà introdurre una nuova edizione della definizione agevolata, nota come rottamazionw quinquies che è ancora al vaglio dei tecnici per la fattibilità.

    Leggi: Rottamazione quinquies: accordo per le 108 rate  per tutte le novità per tutti gli approfondimenti.

  • PRIMO PIANO

    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Adm annunica le novità organizzative ed operative che partiranno dal 1° novembre

    Attenzione, per gli operatori, necessario aggiornare i propri sistemi e verisificare le competenze territoriali.

    Il comunicato stampa di ADM ha anche riepilogato sinteticamente a cosa prestare attenzione da sabato prossimo relativamente ad aggiornamenti di sistemi.

    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Le Dogane rendono noto che dal 1° novembre 2025 il nuovo assetto dell'Agenzia prevederà una articolazione in tredici Direzioni territoriali, ognuna con funzioni di programmazione e coordinamento su base regionale o interregionale. 

    Ad esse faranno capo gli Uffici locali, riorganizzati per aree funzionali e specializzazioni operative, al fine di ridurre duplicazioni, velocizzare i tempi e garantire uniformità nei controlli e nelle procedure.

    Da sabato 1° novembre cambieranno le sedi competenti per molti operatori economici, con conseguente aggiornamento degli indirizzi Pec e dei codici identificativi degli Uffici.

    Ogni operatore dovrà verificare tempestivamente il nuovo Ufficio territorialmente competente e aggiornare i propri sistemi informatici con i nuovi riferimenti.

    L’Agenzia metterà a disposizione, tramite i propri canali istituzionali, elenchi aggiornati e tabelle di corrispondenza al fine di supportare tale transizione.

    Il cambiamento avrà un impatto diretto anche su:

    • procedure di sdoganamento,
    • istanze telematiche
    • rapporti che gli operatori si troveranno a intrattenere con gli Uffici e le aree operative interessate da tale riorganizzazione. 

    A seguito degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell’Agenzia, si comunica che le modifiche avranno decorrenza 1° novembre 2025.
    Inoltre per consentire il corretto aggiornamento dei sistemi e garantire la coerenza delle banche dati, sono previsti i seguenti interventi nella giornata del 1° novembre 2025:

    • Applicativi Accise: è previsto un intervento di configurazione dalle ore 00:00 alle ore 18:00 della giornata; saranno, pertanto, inibiti gli accessi ai servizi di trasmissione delle dichiarazioni e alle applicazioni fruibili dal Portale dell’Agenzia.
    • Applicativi Dogane: i sistemi di accoglienza e presentazione delle dichiarazioni saranno sempre disponibili; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
    • Applicativi Giochi: non sono previste interruzioni dei servizi system to system dedicati ai Concessionari o dei servizi telematici esposti sul Portale dell’Agenzia; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.

    Attenzione al fatto che con separate comunicazioni le Direzioni centrali competenti ratione materie disciplineranno le eventuali modalità operative, extra sistema, per consentire un’ordinata trattazione delle attività amministrative nel periodo di fermo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Innovazione e digitale PMI: auti per la formazione del personale

    Viene pubblicato un comunicato sulla GU n 250 del 27 ottobre relativo al Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 (consultabile dal 16 ottobre scorso)  con le procedure per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  per  l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo  sviluppo delle competenze  del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

    Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
    Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie
    imprese.
    Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento

    Aiuti per innovazione e digitale PMI per la formazione del personale

    Le risorse finanziarie destinate al nuovo regime di aiuto sono a valere sull'azione 1.4.1 «Sviluppo di una  forza  lavoro  qualificata che sia in grado di cogliere le opportunita' derivanti dalla  duplice transizione verde e  digitale  all'interno  delle  imprese»  prevista nell'ambito dell'Obiettivo  specifico  1.4 del Programma  nazionale ricerca, innovazione e competitività  per  la transizione  verde  e digitale 2021-2027.
    Con provvedimento del direttore  generale per  gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni  per la corretta attuazione dell'intervento.

    Vediamo nel frattempo quali spese saranno agevolati con gli aiuti del MIMIT.

    Aiuti per innovazione e digitale PMI: iniziative ammiissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:

    • a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
    • b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
    • c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
    • d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
    • e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
      • i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
      • ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
      • iii. processi di transizione verde e digitale;
    • f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.

    Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
    soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

    Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
    Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.

    Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

    Aiuti per innovazione e digitale PMI: spese ammiissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:

    • a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
    • c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
    • d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

    Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

    I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021

    Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.

    Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.

    Aiuti per innovazione e digitale PMI: procedura per le domande in attesa della data

    Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore.
    I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero, con il quale sono, altresì, fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, anche con riferimento alle modalità
    di presentazione delle domande di agevolazione relative ai progetti integrati sovraregionali. 

    Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto, la documentazione da allegare alla stessa. Ciascun soggetto può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

  • Scritture Contabili

    Operazioni inesistenti: il ruolo degli indizi presuntivi

    Con l’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in tema di operazioni soggettivamente inesistenti:

    • L’Amministrazione finanziaria può dimostrare anche in via presuntiva, sulla base di indizi oggettivi, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode fiscale”.

    Elemento decisivo, nella fattispecie, in cui la cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva annullato il recupero dell’Iva nei confronti di una società coinvolta in un articolato sistema di frode, è stato individuato nella retrocessione di una parte rilevante del corrispettivo a un soggetto diverso dall’emittente la fattura.

    Tale circostanzaè stata definita prova determinante della consapevolezza del contribuente.
    La Corte ha inoltre chiarito che la neutralità tecnica dell’Iva nel meccanismo del reverse charge non può sanare l’indetraibilità dell’imposta se l’operazione si inserisce in un contesto fraudolento.

    Operazioni inesistenti: il ruolo degli indizi presuntivi

    La vicenda trae origine da un processo complesso di frode Iva nel settore delle sponsorizzazioni sportive internazionali, documentato in un verbale della Guardia di finanza.
    Secondo gli accertamenti, due soggetti italiani avevano creato società con sede fittizia nel Regno Unito e in Irlanda, prive di personale e struttura d’impresa, utilizzate per emettere fatture false o gonfiate relative a prestazioni di sponsorizzazione nei campionati mondiali Superbike e Supersport.

    Il meccanismo prevedeva che i Team Corse italiani (sponsee) cedessero spazi pubblicitari sulle moto a società estere di comodo a prezzi irrisori. 

    Queste ultime rivendevano poi gli spazi alle società sponsor italiane, tra cui la contribuente, a corrispettivi esorbitanti

    Dopo il pagamento delle fatture, parte delle somme veniva restituita in contanti alle società sponsorizzate, tramite conti correnti svizzeri e austriaci riconducibili al sodalizio criminale.

    Sulla base del processo verbale di constatazione (PVC), l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’Iva detratta e negato la deducibilità dei costi, ritenendo le operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti per circa l’84% degli importi fatturati.

    La Ctr aveva annullato l’accertamento, ma l’Agenzia propose ricorso per Cassazione denunciando erronea valutazione del thema decidendum e travisamento degli elementi indiziari.

    Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata in materia di frodi Iva.
    In particolare, ha ribadito la ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti:

    • l'amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche in via presuntiva e mediante indizi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode. Non è necessario provare la partecipazione diretta all’accordo criminoso.
    • il contribuente: ha l’onere di fornire prova contraria, dimostrando di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare di essere coinvolto nella frode.

    Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato che la Ctr aveva trascurato elementi probatori decisivi, come:

    • la retrocessione di parte del corrispettivo a soggetti diversi dagli emittenti delle fatture;
    • la fittizietà strutturale delle società estere;
    • la sproporzione evidente dei corrispettivi rispetto a quelli applicati dai main sponsor del campionato.

    La Cassazione ha inoltre chiarito che il contribuente non può limitarsi a invocare la regolarità contabile o la congruità dei pagamenti, né l’assenza di vantaggi economici, poiché tali circostanze non escludono la consapevolezza della frode e sono facilmente simulabili.


    Inoltre viene accolto anche il terzo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto erronea l’affermazione della Ctr secondo cui il reverse charge renderebbe l’operazione neutrale ai fini dell’Iva, escludendo qualsiasi danno per l’Erario.
    Richiamando l’articolo 47 del D.L. n. 331/1993 e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, oltre alle Sezioni Unite (Cass. n. 22727/2022), la Cassazione ha ribadito che: 

    • “La neutralità tecnica dell’Iva non può prevalere sui principi anti-abuso: il diritto alla detrazione è escluso quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode”.

    In altre parole, anche se il meccanismo contabile del reverse charge comporta la registrazione simultanea dell’imposta a debito e a credito, l’Iva resta indetraibile se l’operazione è fittizia o fraudolenta.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31.10

    Entro il 31 ottobre è possibile inviare le domande per il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.

    Ricordiamo che la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta.

    Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Decreto interministeriale recante: “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”ne ha disciplinato le regole attuative, vediamo come fare per le domande.

    Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).

    Vediamo come presentare domanda.

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre

    A partire dalle ore 12 di lunedì 15 settembre 2025 sarà possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai dati economici dell’anno 2024. 

    La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2025.

    L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande sarà possibile al seguente indirizzo: https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

    La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente. Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).

    Si segnala, inoltre, che tutti gli utenti – compresi coloro che avevano già effettuato l’accesso o presentato istanza negli anni passati – dovranno procedere a una nuova registrazione a partire dal 15 settembre 2025.

    Per facilitare la compilazione è disponibile una guida consultabile sul portale. 

    Attenzione al fatto che eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: [email protected].