• Risparmio energetico

    Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa

    Sta per tornare una nuova sanatoria edilizia? 

    Alla fine del 2025 si è tanto parlato di nuovi condoni edilizi e sanatorie, tanto per l'approvazione in data 4 dicembre la bozza Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni, quanto perchè si era previsto inizialmente di emendare la Legge di Bilancio 2026 con anche norme per l'edizilia, poi in ultimo non confermate.

    Ora, facciamo il punto su ciò che potrà accadere nei prossimi mesi, partendo da provvedimento certi a cui ne dovranno seguire altri ancora al vaglio del Governo.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: cosa contiene

    In data 4 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

    In particolare, la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

    Si ricorda che il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva casa”, che ha operato una prima semplificazione.

    L’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

    L’intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

    Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. 

    Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: sanatorie e vecchi condoni

    Secondo quanto previsto dal testo approvato in data 4 dicembre 2025 si dovrebbero poter sanare le difformità edilizie minori, cioè quelle che:

    • non modificano in modo sostanziale l’edificio;
    • rispettano le norme urbanistiche vigenti oggi;
    • erano realizzate nel rispetto delle regole edilizie del momento in cui furono costruite.

    Per queste situazioni, sarà possibile ottenere un titolo in sanatoria, a condizione di mettere in sicurezza l’immobile e adeguarlo, se necessario, alle norme tecniche attuali (es. antisismica, barriere architettoniche, risparmio energetico).

    Un altro punto chiave che si vuole affrontare è quello dei vecchi condoni edilizi.

    Il disegno di legge prevede che le domande presentate ai sensi delle leggi del 1985, 1994 e 2003 (i famosi tre condoni) ma mai definite, dovranno essere chiuse entro una scadenza certa.

    Attenzione: non si tratta di un condono generalizzato

    Le nuove norme:

    • non azzerano gli abusi;
    • non cancellano sanzioni;
    • non ammettono interventi gravi o in aree vincolate.

    Si punta invece a uniformare a livello nazionale le regole sulle difformità edilizie minori, semplificare la burocrazia e sbloccare situazioni rimaste ferme per anni.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: operatività delle nuove norme

    Il disegno di legge fissa 12 mesi di tempo al Governo per adottare i decreti attuativi

    È in quei testi che saranno definiti:

    • i tipi di difformità sanabili;
    • la procedura da seguire;
    • i termini per presentare la domanda;
    • le condizioni per regolarizzare immobili esistenti.

    Il 2026 è l'anno dei lavori su queste norme che dovranno definire il perimetro di azione con l'intento di:

    • sbloccare compravendite immobiliari ferme per difformità non risolte;
    • ridurre il contenzioso con i Comuni;
    • dare certezza giuridica agli immobili.

  • Risparmio energetico

    Comunicazioni ENEA 2026: il via dal 22 gennaio

    L'ENEA con un avviso pubblicato sul proprio portale informa del fatto che a partire dal 22 gennaio 2026 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati degli interventi con data di fine lavori nel  2025 e  2026. 

    In particolare si tratta degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa(art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).

    Attenzione al fatto che è possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite SPID di persona fisica o CIE.

    L'ENEA ha specificato che il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026:

    • per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio);
    • per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

    ENEA ha attivato, per richieste di tipo tecnico, un assistente virtuale che risponde in tempo reale ai quesiti.

    Interventi ammessi all’ecobonus

    L'ENEA ha reso disponibile la seguente tabella di riepilogo per gli interventi ammessi alla agevolazione

    Interventi ammessi al bonus casa

    L'ENEA ha reso disponibile la seguente tabella di riepilogo per gli interventi ammessi alla agevolazione

  • Lavoro estero

    Impatriati ex frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia

    Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a generare quesiti applicativi di rilievo per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi in cui il rientro in Italia avvenga dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, ma con attività lavorativa già svolta nel territorio nazionale. 

    Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria  nella Risposta 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso del lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero, per poi rientrare stabilmente nel territorio dello Stato.

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    Il caso in esame

    La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore dipendente che, dopo essersi trasferito all’estero e aver acquisito la residenza fiscale fuori dall’Italia, ha continuato a svolgere quotidianamente la propria attività lavorativa presso una sede italiana del datore di lavoro. 

    Durante il periodo di permanenza all’estero, il soggetto ha adempiuto agli obblighi dichiarativi nel Paese di residenza, mantenendo tuttavia un legame professionale costante con il territorio italiano. In prossimità del rientro definitivo in Italia, il lavoratore ha chiesto se tale circostanza potesse precludere l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.

     Il dubbio interpretativo si è concentrato, in particolare, sul requisito della pregressa residenza all’estero e sulla rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro.

    La decisione dell’Agenzia

    Nel chiarire il caso, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero. 

    È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.

    Tale impostazione risulta coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio incentivante della norma, valorizzando la sostanza economica delle situazioni e non elementi meramente formali. 

    In questa prospettiva, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in assenza di espresse limitazioni normative, non possono essere introdotti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore. 

    L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera. 

    Per i datori di lavoro e i consulenti, il chiarimento rappresenta un punto di riferimento operativo importante nella gestione dei rientri dall’estero e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali connesse, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo una pianificazione più consapevole dei rapporti di lavoro agevolati

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.

    L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).

    Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:

    • di classe non inferiore alla classe  A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

    Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio). 

    La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

    La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile: 

    • non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Scarica qui la guida.

    Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione

    Per avere il bonus mobili 2026: 

    • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
    • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

  • Riforma dello Sport

    Requisito numerico per EPS: chiarimenti del Ministero

    Con Nota n 593 del 16 gennaio il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti numerici per la qualifica degli EPS nell'ambito degli anti del Terzo Settore.

    Requisito numerico min per ETS: chiarimenti del Ministero

    La nota n 593 del 16 gennaio pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro prevede che gli enti di promozione sportiva (Eps) e relativi comitati, rispettino obbligatoriament il requisito numerico minimo delle 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale per mantenere la relativa qualifica. 

    La nota evidenzia che l’art. 35 del CTS contiene varie disposizioni:

    • Il comma 1 individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati così individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o – secondo una interpretazione evolutiva – al momento in cui l’ente delibera di conformarsi quale associazione di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l’ente perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione (comma 1 bis);
    • Il comma 3 consente alle APS, qualora sia previsto espressamente dai relativi statuti, di ammettere nella loro base associativa “altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate. Si tratta di una disposizione volta a salvaguardare la profilazione soggettiva che caratterizza le APS. In caso di enti a composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se così non fosse, infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile.
    • Il comma 4 prevede – a beneficio degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal CONI – l’inapplicabilità del comma 3 (ovvero l’irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per le associazioni composte da enti) a condizione che associno almeno 500 APS.

    La deroga di cui al comma 4 trova la propria ratio nella particolare definizione e disciplina degli EPS riconosciuti dal CONI contenuta nell’ordinamento sportivo: ai sensi dell’articolo 26 e ss. dello Statuto del CONI (come da ultimo approvato con DPCM 20 dicembre 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23A07200/SG), gli EPS, volti alla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, prive di fini di lucro e rispettose dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, presenti in maniera organizzata, se a carattere nazionale, in almeno 15 regioni e 70 province, associano non meno di 1.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, con un numero di iscritti non inferiore a 100.000. 

    I comitati regionali e provinciali costituiscono strutture territoriali degli Enti.

    In sostanza il legislatore del Codice ha individuato regole differenziate in favore della limitata categoria degli EPS riconosciuti dal CONI, in ragione della disciplina recata da un ordinamento coesistente, per ragioni di coordinamento complessivo e di tenuta del sistema, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

    La Direzione del vministero si era già pronunciata sull’applicabilità della deroga prevista in favore degli EPS dal comma 4 dell’art. 35 anche alle rispettive articolazioni territoriali.

    Infatti, la caratterizzazione territoriale dei comitati regionali e provinciali degli EPS comporta che ciascuno di essi condivida con l’ente nazionale di cui fa parte una porzione di base associativa specifica e geograficamente individuata, giustificando, in sede locale, l’applicazione di una disposizione funzionale al dispiegarsi delle caratteristiche peculiari dell’ente nazionale (naturalmente laddove esso soddisfi complessivamente il requisito previsto delle 500 APS).

    In concreto, le suddette APS computate su base nazionale potrebbero risultare distribuite in maniera disomogenea all’interno delle basi associative dei singoli comitati territoriali.

    Tale disomogeneità non può tuttavia spingersi al punto da consentire al comitato, che in quanto articolazione territoriale di un EPS si configura a sua volta come associazione di enti, di conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall’art. 35 comma 1.

    Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di promozione sociale e ferma la possibilità di beneficiare del limitato periodo di “salvaguardia” del comma 1 bis – non è prevista alcuna deroga.

    Si ritiene pertanto corretta l’interpretazione prospettata dagli Uffici in indirizzo secondo cui pur beneficiando le articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell’art. 35, comma 4 CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le APS, resta fermo l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari

    alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali: norma interpretativa 2026

    La Legge di bilancio 2026 con i commi 853-856, inseriti nel corso dell’esame in sede referente al Senato, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali 2026

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel sistema previgente all’IMU, si riconosceva l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (c.d. “ICI”) per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività
    assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
    di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto

    L'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

    Nel vigente regime “IMU”, tale disposizione è stata riproposta dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, sono esenti dall’IMU: 

    gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
    Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

    Tale norma è stata oggetto di una sentenza della Corte UE e poi di una Decisione della UE che ha inferto una sanzione all'Italia.

    Pertanto la norma appena introdotta va a risolvere il problema.

    Al comma 853 si precisa che, agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo svolgimento delle attività
    assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità
    non commerciali nei seguenti casi:

    •  tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun
      ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a) del comma 853);
    • se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b) del comma 853)

    Quindi in sintesi la norma introdotto, recepisce i criteri già individuati dall’art. 4 comma 2 del DM 200/2012, distinti a seconda che le attività assistenziali e sanitarie risultino o meno accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

    Con specifico riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate, si precisa che l’esenzione dall’IMU spetta indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

    Infine si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali possessori di immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, è irrilevante l’inserimento di tali immobili in una specifica categoria catastale.

    Peraltro, con riguardo agli immobili a uso “misto” vanno comunque applicate le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012 e all’art. 5 del DM 200/2012.

  • Agricoltura

    Piano gestione rischi in agricoltura 2026: le nuove regole

    Pubblicato in GU n 14 del 19 gennaio il Decreto 22 dicembre 2025 con il Piano della gestione rischi in agricoltura 2026.

    Il provvedimento contiene 5 articoli con le nuove regole in vigore dal 2026. 

    Il Piano disciplina il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per  la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del  Fondo  Agricoltura di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.
    Il sostegno pubblico alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei  limiti delle risorse  disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle  foreste  ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

    Il Piano si applica  alla  campagna  2026;  le relative  disposizioni  continuano  ad   applicarsi  alla   campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026  non  sia  approvato  un nuovo Piano.

    Polizze assicurative

    In particolare con l'articolo 2 si prevede che sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le modalita' stabilite dal Piano, i premi  delle  polizze  assicurative agevolate stipulate a copertura di  produzioni  vegetali  e  animali, strutture  aziendali  e allevamenti  zootecnici  con  compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del  sistema  di  gestione  del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea ; in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
    Gli accordi disciplinano  le  informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio – SGR.
    In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause impreviste e non  prevedibili,  i  termini  di  sottoscrizione  delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze  collettive riportati nel piano possono essere differiti, con  provvedimento  del direttore della Direzione generale  dello  sviluppo  rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
    Le polizze devono  essere  trasmesse  al  sistema  SGR  entro  i termini stabiliti con successivo provvedimento  del  direttore  della Direzione generale dello sviluppo rurale.
    La mancata trasmissione, ovvero  la  trasmissione  parziale  dei bollettini e  dei  risarcimenti  entro  ulteriori trenta  giorni  dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la  compagnia  di assicurazione della possibilita' di operare nell'ambito  del  sistema SGR.

    Fondi di mutualità

    In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause impreviste e non  prevedibili,  i  termini  di  sottoscrizione  delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con  provvedimento  del  direttore  della  Direzione  generale  dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente  necessario  a  consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un  periodo non superiore a dieci giorni.

    Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei  bollettini  e  dei  risarcimenti  entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta  la revoca del riconoscimento.