-
Responsabilità amministratori per società fallita
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23963/2025 ha ribadito che l’amministratore di una srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta e senza incorrere in conflitto d’interessi con la società che amministra.
Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole.
Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.
IlTribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo. al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e l’amministratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:
- il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento. Secondo l'amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all’art. 2394 c.c., ovvero l’azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di par condicio creditorum. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto che l’azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., poiché la condotta dell’amministratore era stata descritta come lesiva dell’interesse sociale e posta in essere in conflitto d’interessi.Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;
- secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come "preferenziale" solo se eseguito durante lo stato d’insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell’insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
- infine,l'amministratore ha contestato che la Corte d’Appello abbia invertito l’onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Responsabilità amministratori per società fallita
Secondo la Cassazione, l’interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d’appello rientra nell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) o omesso esame di un fatto decisivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d’Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell’atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.
La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d’insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.
Nel caso concreto:
- i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
- l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione anziché effettuare esborsi.
- l’amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).
Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:
- il curatore deve allegare l'inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
- spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine.
- il principio della business judgement rule non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d’interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli amministratori di una società, a condizione che:
- siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
- siano fondate su un’analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
- siano nell’interesse della società, non per vantaggi personali.)
Con l’ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:
“L’amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d’insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d’interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.”
-
Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre
Con il Decreto n 318209 del 10 luglio pubblicato il 1° settembre, il Ministero dell'Agricoltura pubblica le regole per richiedere contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
- e pertanto entro il 1° ottobre prossimo.
Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 450.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse
disponibili.
I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.Vediamo chi può fare domanda.
Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre
Il decreto 1° settembre 2025 dell'Agricoltura provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Il decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
- a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti
agricoli e alimentari; - b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti
agricoli; - d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale
obbligatoria; - e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: tipologia di aiuto
L’intensità di aiuto è limitata:
- a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma 1:
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472
Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: soggetti beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
- a) Consorzi di tutela;
- b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
- d) Enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf, il cui statuto preveda esplicitamente come obiettivo la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o Prodotti agroalimentari DOP e IGP.
-
Delega unica agli intermediari: nuove modalità dall’8 dicembre 2025
Con il provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:
- introdotta dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024 (vd. Delega Unica: istruzioni per delegare ai servizi fiscali ADE e ADER)
- e modificata il 20 maggio 2025 (vd. Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE).
La disciplina attua l’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, volto a razionalizzare e semplificare le norme sugli adempimenti tributari, unificando le deleghe necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il provvedimento comunica inoltre la pubblicazione dell’aggiornamento dell’allegato tecnico “2”, contenente le specifiche tecniche aggiornate per la trasmissione telematica delle deleghe.
Scarica il testo del Provvedimento con l'Allegato tecnico.
Periodo transitorio e deroghe operative
Fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile conferire o rinnovare deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore descritte:
- dal Provvedimento 29 luglio 2013 per il servizio “Cassetto fiscale”;
- dal Provvedimento 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
- sul Portale AdER per i servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall’8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024.
Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.
Va segnalato che nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 i servizi di comunicazione deleghe saranno sospesi per aggiornamenti di sistema.
Nuove modalità di conferimento della delega unica
A partire dall'8 dicembre 2025, il conferimento avverrà esclusivamente con le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 e relative specifiche tecniche aggiornate.
Il file contenente i dati della delega sarà in formato XML e includerà:
- dati anagrafici e codice fiscale del delegante e dell’intermediario;
- servizi oggetto di delega;
- data di conferimento, rinnovo o revoca.
La sottoscrizione dovrà avvenire con:
- Firma digitale;
- Firma elettronica avanzata (FEA) con CIE;
- FEA con certificati digitali anche non qualificati, con firma digitale aggiuntiva dell’intermediario.
Sono previste due modalità di trasmissione:
- Puntuale, per singola delega, tramite area riservata;
- Massiva, fino a 300 deleghe per invio, tramite Entratel Multifile o Desktop Telematico.
Servizio web per il conferimento tramite intermediari
Gli intermediari potranno, previa stipula di convenzione con l’Agenzia, offrire un servizio web dedicato, basato su:
- scambio sicuro di dati via JWT (JSON Web Token) firmati e cifrati;
- autenticazione del contribuente con SPID/CIE almeno di livello 2;
- correlazione tra documento di delega e identità del firmatario tramite hash crittografici.
Il flusso prevede tre passaggi principali:
- Invio del JWT1 dall’intermediario all’Agenzia con dati e hash documenti;
- Autenticazione del contribuente e invio del JWT2 dall’Agenzia all’intermediario;
- Conferma finale tramite JWT3 da parte dell’intermediario.
Sicurezza, controlli e ricevute
Le comunicazioni sono soggette a controlli automatici su:
- struttura e formato del file;
- validità di certificati e firme;
- congruenza dei dati anagrafici;
- rispetto dei limiti di deleghe e delle condizioni di rinnovo.
Gli esiti vengono notificati tramite ricevute nell’area riservata e tramite App IO per il contribuente.
Tutti i canali utilizzano protocolli cifrati aggiornati e compatibili con i browser più diffusi.Codici operazione e tipologie di servizi delegabili
Le operazioni previste sono:
- 01 Conferimento
- 02 Revoca
- 03 Rinnovo
Le tipologie di servizi delegabili sono otto:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
- registrazione dell’indirizzo telematico,
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
- accreditamento e censimento dispositivi;
- l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
-
Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti
Il decreto legge n 116/2025, in vigore dal 9 agosto, e ora giunto in Senato per la conversione in legge risponde alla esigenza di ottemperare agli impegni derivanti dalla condanna subita dall’Italia lo scorso 30 gennaio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione ai gravi fenomeni di inquinamento ambientale rilevati nella “Terra dei fuochi”.
E' stato pertanto necessario adottare una strategia per combattere queste attività criminali; la scadenza per la presentazione al Consiglio d’Europa di un Piano d’azione è prevista per settembre e le nuove norme, come recita la relazione illustrativa, ne costituiscono una componente essenziale.
Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025, introduce un pacchetto di sanzioni più severe per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e la realizzazione o gestione di discariche abusive.
L’intervento normativo risponde all’urgenza di tutelare le aree maggiormente esposte al degrado ambientale, con particolare attenzione alla Terra dei Fuochi, ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale.Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il seguente: «19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
- b) all'articolo 255: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;
- c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti: «Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Per tutte le altre novità si rimanda al testo del DL e in sintesi si può affermare che con il D.L. 116/2025 si estende la responsabilità penale diretta dei vertici aziendali:
- i titolari di imprese e i responsabili operativi rispondono per condotte anche colpose;
- le sanzioni si applicano anche per omessa vigilanza sul comportamento degli autisti o del personale operativo.«[…] Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza […]» (art. 259-bis).
In caso di reato ambientale, l’impresa può incorrere anche nella responsabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs. 231/2001).
-
730/2025: invio entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2025 che sia esso precompilato oppure ordinario.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 114763 del 10 marzo le Entrate pubblicavano le regole e il relativo Modello 730/2025 e Istruzioni.
Con il Provvedimento n 120707 del 12 marzo venivano invece pubblicate le specifiche tecniche che consentono a sostituti d’imposta, Caf, professionisti e intermediari abilitati di trasmettere telematicamente le informazioni, relative al periodo d’imposta 2024.
Ricordiamo le principali novità di quest'anno.
Modello 730/2025: le principali novità
Tra le novità del Modello 73072025 figurano:
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
- plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
- Redditi a tassazione separata: da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024);
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo
- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
-
OIC 34: questionario su aspetti applicativi entro il 30 settembre
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con un comunicato stampa del 21 luglio informa della pubblicazione di un questionario allo scopo di raccogliere l’opinione degli operatori sugli aspetti applicativi che hanno generato maggiori difficoltà nell’applicazione dell’OIC 34 (“ricavi”) emesso nel 2023 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2024.
OIC 34: questionario su aspetti applicativi entro il 30 settembre
In particoalre, l’iniziativa di OIC trae origine da alcune richieste di chiarimento che hanno determinato l’avvio della post-implementation review (PIR) del principio e di semplificazione, anche al fine di favorire la sua applicazione e ridurre i rischi di contenzioso con le Autorità fiscali.
L’OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
Con il questionario l’Organismo Italiano di Contabilità si propone di sondare gli operatori:- sui dubbi interpretativi riguardanti l’ambito di applicazione di OIC 34,
- la rilevazione dei ricavi,
- nonché il modo di contabilizzare alcune fattispecie specifiche come, ad esempio, le vendite con garanzia, le cessioni di licenze, le vendite con obbligo di ri-acquisto,
- di raccogliere suggerimenti su possibili aree di semplificazione.
Gli elementi raccolti con le risposte al questionario verranno analizzati dall’OIC al fine di valutare eventuali modifiche da apportare all’OIC 34.
-
Assegnazione agevolata ai soci: entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio a prevedere una norma ad hoc che ha riaperto questa possibilità per le società di capitali e di persone di assegnare o cedere ai soci beni immobili e mobili registrati, non strumentali per destinazione, in regime fiscale
agevolato.L’intervento introduce una nuova finestra fino al 30 settembre 2025 e ridefinisce le condizioni di accesso e le modalità di calcolo e
versamento dell’imposta sostitutiva.Scopo della misura:
- rafforzare la patrimonializzazione dei soci
- incentivare l’uscita dal perimetro societario di beni non strategici.
Invece del regime ordinario, per applicare la misura è necessario versare un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per società non operative) e al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.
Assegnazione agevolata ai soci: misura riproposta per il 2025
In dettaglio, con i commi da 31 a 36 dell'unico art 1 della legge, si ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall’articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, il comma 31 definisce l’ambito di applicazione del regime nei termini che seguono:a) Ambito soggettivo
- società costituite nella forma giuridica di:
- (i) società in nome collettivo;
- (ii) società in accomandita semplice;
- (iii) società a responsabilità limitata;
- (iv) società per azioni
- e (v) società in accomandita per azioni;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.
b) Ambito oggettivo
- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa. Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.
c) Qualità di socio È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
Il comma 32 definisce le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2025.
Nello specifico, l’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto
Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1990 si considerano non operative le società (di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti) che hanno conseguito ricavi effettivi (ammontare complessivo dei ricavi ed incremento delle rimanenze risultanti dal Conto Economico) inferiori ai ricavi presunti (determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello Stato Patrimoniale).
Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Il successivo comma 33, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori – di cui al decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991- determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.
n ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Il comma 35 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
Infine, il comma 36 reca delle indicazioni sul versamento dell’imposta sostitutiva prevedendo che l’imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:- la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2025
- e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24).
Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso