• ISEE

    Bonus psicologico 2025: istruzioni per nuovi beneficiari

    Con il Messaggio INPS 811 del 5 marzo  era stata comunicata l'attribuzione di  ulteriori  5 milioni di euro  con DI  n. 34 dell’11 febbraio 2025,  alle Regioni e alle Province autonome,   per l'attuazione della misura cd "Bonus psicologico " ( previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 14). Le risorse sono  ripartite  come da  Tabella 1 allegata al medesimo D.I.  e sono in corso di trasferimento all’INPS  per lo scorrimento delle graduatorie e l’individuazione degli ulteriori beneficiari  previsti a partire dal prossimo   15 aprile 2025. 

    L'attribuzione avviene  nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo delle risorse di nuova attribuzione e  delle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.   

    Nel nuovo messaggio del 9 aprile  INPS  fornisce alcune specificazioni   e istruzioni per conoscere l'esito delle domande e accedere al bonus.

    In particolare: 

    • per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 
    •  i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
    •  il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.

    Bonus psicologico 2025: come ottenerlo

    Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 

    una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    INPS ricorda nel messaggio del 9 aprile che  il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data  del 15 aprile per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come  illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.

  • Dichiarazione 730

    Barriere architettoniche: spesa max per 2 immobili con carrabile comune

    Con la Risposta n 89 del 7 aprile le Entrate chiariscono la spettanza del bonus barriere architettoniche per immobile con due appartamenti e ingressi indipendenti per realizzare «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»; 

    L'Istante dichiara di essere proprietario di un complesso immobiliare, costituito da due distinti edifici appartenenti l'uno alla categoria catastale B/5, (scuole laboratori scientifici) e l'altro alla categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e da alcuni terreni.
    In particolare, l'Istante riferisce che:

    • in data 7 settembre 2023, ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per la «realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile» che prevede la «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»;
    • in data 7 ottobre 2023, hanno avuto inizio i lavori « tutt'oggi in corso»;
    • in data 20 febbraio 2024, il tecnico abilitato ha redatto e sottoscritto l'asseverazione relativa alla congruità della spesa per i lavori eseguiti fino al 30 dicembre 2023;
    • il complesso immobiliare oggetto dell'intervento è costituito da « due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi; il lotto ha un unico accesso carrabile comune ai due fabbricati; il lotto ha un unico accesso pedonale comune ai due fabbricati; i percorsi esterni, oggetto di adeguamento alla normativa recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sono comuni ai due fabbricati».

    Ciò premesso, l'Istante, che intende fruire della detrazione del 75 per cento delle spese per interventi per sauperramento di barriere architettoniche di cui all'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020, chiede quale sia

    il limite di spesa applicabile al caso in esame visto che «il lotto ha un unico accesso» carrabile e pedonale comune ai due fabbricati.

    Barriere architettoniche: limite di spesa per due immobili con unico accesso

    Le Entrate ricordano che l'articolo 119 ter del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
    convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella versione in vigore sino al 29 dicembre 2023, prevede che

    «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

    La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

    • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 4 bis. 

    Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio».

    L'articolo 3, del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17 ha modificato la disciplina della detrazione in argomento dal 30 dicembre 2023 limitando, tra l'altro, l'ambito oggettivo

    dell'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

    Il comma 3 di tale articolo prevede, tuttavia, che le disposizioni previgenti «si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

    • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.».

    Con riferimento alle disposizioni in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal citato decreto legge n. 212 del 2023, applicabile nel caso in esame, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 nonché con la guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024», è stato chiarito che:

    • ai fini dell'accesso alla detrazione « gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» in edifici già esistenti;
    • « considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su ''edifici già esistenti'' senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.».

    Relativamente all'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, la norma prevede che qualora l'intervento riguardi gli «edifici unifamiliari», vale a dire una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione spetta per un ammontare di spesa non superiore a «euro 50.000» riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata.

    Nel caso di specie, l'Istante riferisce di avere presentato, il 7 settembre 2023, la comunicazione (CILA) di inizio lavori asseverata per la realizzazione delle opere «finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile».

    Pertanto, in base al citato articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 212 del 2023, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020 nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023.

    Inoltre, considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236» sono effettuati sull'area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, il limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito, ai sensi del citato articolo 119 ter, comma 2, lettera a), del decreto Rilancio, a ciascun edificio e, nel caso in esame è pari a 100.000 euro (50.000 euro per l'edificio di categoria B/5 e 50.000 per l'edificio di categoria C/6). 

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Redditi SC: novità nel Quadro RF per redditi agricoli

    Le Entrate hanno pubblicato regole e modello per la dichiarazione dei redditi delle società.

    In particolare, con il provvedimento del 17 marzo si pubblicano le regole per l'anno d'imposta 2024: scarica qui Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.

    Tra le novità vi sono quelle per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole introdotte dalla Riforma Fiscale.

    Vediamo i dettagli del quadro RF e in particolare del rigo RF8.

    Redditi SC: le novità del quadro RF per redditi agricoli

    Nel Modello Redditi SC 2025, tra le novità di quest'anno figura il recepimento della novità per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. 

    Essa è contenuta nel Quadro RF dove è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

    In dettaglio ricordiamo che il Dlgs n 192/2024 noto come Decreto Irpef-Ires ha previsto quanto segue:

    • e) all'articolo 56-bis: 
      • 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»
      • 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»; 
      • 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    • f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4».

    Nel Quadro RF per la determinazione del reddito di imprese:

    il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. 

    A titolo di esempio, tale rigo va compilato:

    • dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 56-bis del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55;

  • Adempimenti Iva

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In data 8 aprile viene pubblicata la Risoluzione n 24 con istruzioni per imprese e professionisti per i nuovi codici ATECO.

    Leggi anche Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In particolare, considerato che la novità è operativa dal 1° aprile, ed è valida tanto per contribuenti quanto per le PA, 

    l’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione:

    sia dei dati anagrafici 

    sia dei modelli dichiarativi 

    e fornisce le seguenti istruzioni.

    I contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. 

    Per la verifica devono consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

    Dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, dato che l’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Identicamente devono fare per gli adempimenti previsti da specifiche disposizioni, ad esempio per la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.

    Per le imprese iscritte al Registro delle imprese la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

    In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)

    AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)

    ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).

    Per le Dichiarazioni IVA viene confermato quanto già chiarito dall'ADE, leggi: IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO

  • Dichiarazione 730

    730/2025: contributo del Comune per riduzione canone

    Le Entrate nell'ambito della Risposta a interpello n 91/2025 hanno fornito un utile chiarimento per il modello 730/2025.

    In particolare si tratta del contributo erogato dal Comune previsto dall’art 3 del decreto legislativo n. 23/2011, che va tassato con cedolare secca a condizione che il contratto di locazione principale rispetti i requisiti previsti dalla norma di riferimento.

    Vediamo i dettagli e le istruzioni per compilare il Modello 730/2025.

    730/2025: contributo del Comune per riduzione canone

    In particolare, nel caso in cui il contribuente titolare del contratto di locazione percepisca il contributo da parte del Comune, esso analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel modello 730 .

    La sezione di riferimento è la sezione I del quadro B.

    In tale quadro occorre barrare la casella di colonna 11 ''Cedolare secca'' e inserire, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, nella colonna 2 ''utilizzo'' il codice 8. 

    Più precisamente, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente sarà  tenuto a compilare un  solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando, in particolare, il campo 6 ''Canone di locazione'' con l'importo calcolato come descritto.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024

    Le Entrate hanno pubblicato sulla pagina preposta del sito istituzionale, il Decreto Mef del 31 marzo con le novità per gli ISA 2025 e i codici ATECO in vigore dal 1° aprile.

    Ricordiamo che con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. 

    L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

    Si ricorda che gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti .

    Vediamo una sintesi dei contenuti del Decreto del 31 marzo con gli indici per l'anno d'imposta 2024.

    ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024

    Con il decreto in oggetto sono stati approvati, in base all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali applicabili dal periodo d’imposta 2024.
    Gli indici sono in totale 100 e riguardano più specificamente: 

    • 2 l’agricoltura; 
    • 22 il settore delle manifatture; 
    • 38 i servizi; 
    • 5 le attività professionali
    • 33 il commercio.

    Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici in esame sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dell’indice di cui agli allegati al decreto stesso.

    Sempre allegati al decreto, vi sono i documenti che esplicano la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica, nonché gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente e da altre fonti, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

    L’articolo 2 del decreto individua poi le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, mentre l’articolo 3 definisce le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    I criteri per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale sono fissati nell’articolo 4, l’articolo invece contempla le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 a seguito della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

    Infine, l’articolo 6 prevede le modifiche ai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 marzo 2022 e del 18 marzo 2024.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio

    Con decreto del 4 aprile viene prorogato lo sportello per le domande per i mini contratti di sviluppo in scadenza il giorno 8 aprile.

    Ricordiamo che le domande sono partire dal 5 febbraio scorso e con il Decreto Direttoriale 20 dicembre 2024 il MIMIT aveva pubblicato le regole per l'agevolazione rivolta alle PMI che investono in ambito tecnologico.

    Lo strumento del Mini contratto di sviluppo è stato introdotto dal DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.

    Leggi anche Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI per tutti i dettagli.

    Mini contratti di sviluppo PMI: agevolazioni per investimenti tecnologici

    Con il DD 20 dicembre il MIMIT ha fissato le regole per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del regolamento UE n 795/2024 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa STEP.

    All’attuazione dello sportello sono destinate risorse per un importo complessivo di 300 milioni così articolati: 

    • a) euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.1 “Sostegno degli investimenti produttivi” del PN RIC 2021 – 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI; 
    • b) euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo.

    Mini contratti di sviluppo PMI: i piani di investimento ammissibili

    Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i piani di investimento proposti dai soggetti di cui all’articolo 4 del decreto, da realizzare presso un’unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, devono essere volti allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. 

    Attenzione, non sono in ogni caso ammissibili i piani di investimento che prevedono l’implementazione delle richiamate tecnologie critiche nell’ambito di processi produttivi che non siano riferiti agli ambiti di intervento del Regolamento STEP. 

    I piani di investimento devono riguardare i seguenti settori, come puntualmente declinati negli ambiti produttivi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto: 

    • a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech; 
    • b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; 
    • c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici. 

    I piani di investimento devono rispettare, nel complesso, i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto ossia le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali: 

    • a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento); 
    • b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento); 
    • c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento). 

    Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili. 

    Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio

    La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione del sito internet dell’Agenzia Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025, termine ora prorogato.

    Infatti, con Decreto MIMIT del 4 aprile viene previsto che le domande sono prorogate fino alle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2025.

    A tal fine occorre effettuare l’accesso alla piattaforma informatica di Invitalia da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente, con identificazione e autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica. 

    La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul sito Invitali pena l’improcedibilità della stessa.