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CIN Affitti brevi: quando la richiesta slitta al 2025
Le regole per il CIN codice identificativo nazionale per le locazioni brevi e turistiche sono operative dallo scorso 3 settembre data di pubblicazione da parte del Ministero dell'avviso di piena operatività del BDRS il portale tramite il quale richiederlo.
Il Turismo, a beneficio degli utenti interessati, ha anche pubblicato delle FAQ in risposta ai dubbi sulla data entro la quale richiedere il CIN, trascorsa la quale, per gli inadempienti, scattano salate sanzioni.
Con le faq è stato innanzitutto chiarito che le disposizioni legate al codice identificativo "sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma" ossia dal 2 novembre.
In una delle FAQ però il ministero fornisce una interpretazione estensiva del termine previsto dall'art 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, vediamo quale.
CIN Affitti brevi: quando la richiesta può slittare al 2025
Veniva domandato quanto tempo ha per richiedere il CIN chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN.
Il Ministero ha replicato che i termini di applicazione delle norme sul CIN decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni del Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale.Tuttavia, chi ha già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN.
Quindi, si hanno complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, si sarà suscettibile di sanzione.
Leggi anche Codice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo
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Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.
L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta.
Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti.
La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.
In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato.
La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.
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770/2024: i documenti che provano l’invio da parte dell’intermediario
Entro il 31 ottobre il sostituto d'imposta o altro soggetto abilitato delegato dal sostituto, devono inviare il Modello 770/2024. Ricordiamo appunto che la dichiarazione 770 va inviata telematicamente:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Nel caso appunto in cui non provveda direttamente il sostituto, vediamo quali documenti il soggetto delegato deve rilasciare all'interessato a prova della avvenuta presentazione del Modello 770/2024.
Leggi anche: Modello 770/2024: omissioni e sanzioni.
770/2024: i documenti che provano l’invio da parte dell’intermediario
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni:
- gli intermediari abilitati,
- le società del gruppo
- e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:
- rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Attenzione al fatto che al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
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TARI attività stagionali: quando spetta la riduzione
La Cassazione con Ordinanza n 21181/2024 ha specificato che il contribuente deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l’attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell’anno.
A tal fine deve produrre idonea documentazione che certifichi il requisito della stagionalità, vediamo il caso di specie.Tari attività stagionali: quando spetta la riduzione
Una società Alfa s.a.s. ha presentato ricorso contro il Comune relativamente ad avviso di accertamento emesso per la Tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2014-2017, a causa di una presunta infedele denuncia.
L’avviso era stato originariamente confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e successivamente dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettando le argomentazioni della società contribuente.
La società sosteneva che avrebbe dovuto beneficiare di riduzioni o esenzioni della TARI in virtù del carattere stagionale della propria attività balneare.
Tuttavia, la CTR e il primo grado hanno rigettato questa posizione, ritenendo che l’onere della prova spettasse alla società, che non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare il diritto a tali riduzioni.
La società ha contestato la sentenza della CTR per essere priva di una motivazione adeguata, affermando che molte delle obiezioni sollevate nel corso del processo non erano state adeguatamente prese in considerazione dalla Corte, risultando in affermazioni generiche e apodittiche.
Altro punto centrale del ricorso era la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni previste dall’art. 12 del DLgs. n. 472/1997.
La società sosteneva che le violazioni contestate, riguardando periodi d’imposta diversi ma relative allo stesso immobile, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, con un'applicazione attenuata delle sanzioni.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il ricorso era solo parzialmente fondato, stabilendo che:
- per quanto riguarda la debenza del tributo, le cause di riduzione e gli interessi applicati, la sentenza della CTR raggiungeva il minimo costituzionale e, pertanto, era legittima. La Cassazione ha ribadito che la contribuente non aveva dimostrato adeguatamente il diritto a esenzioni o riduzioni, né aveva spiegato in modo chiaro in che modo gli interessi fossero stati calcolati erroneamente, specificando che: "parte contribuente non ha adeguatamente allegato e comprovato di avere diritto ad esenzioni o riduzioni in ragione del carattere stagionale della attività sulla scorta delle previsioni regolamentari del Comune adottate in relazione alla normativa vigente (art. 14 del Regolamento TARI) né chiarito in modo specifico – come sarebbe stato suo onere – sotto quale profilo gli interessi, al di là del mero errore nel richiamo della normativa applicabile, sarebbero stati calcolati in modo errato"
Tuttavia, il ricorso è stato accolto in parte ritenendo la Cassazione fondate le censure in merito all’applicazione delle sanzioni.
La CTR aveva omesso di esaminare adeguatamente la questione del cumulo giuridico delle sanzioni e la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per riesaminare la questione delle sanzioni.
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Adempimento collaborativo: le regole per il ravvedimento operoso
Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il Decreto n 126/2024 con il Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
In particolare, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle
entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura disciplinata dal presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.Adempimento collaborativo: come si avvia il ravvedimento
Il decreto specifica che i soggetti su indicati presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
La comunicazione redatta in carta libera è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante:
- consegna a mano,
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
- ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata
La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: il contraddittorio con l’agenzia
Il Decreto prevede che l'Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione notifica al contribuente, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalità un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15giorni, entro cui effettuare il versamento.
La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo è determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, è costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
E' fatta salva la facoltà del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo.Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: come si chiude la procedura
Viene previsto, infine che la procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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Fertilizzanti esteri commercializzati in Italia: aliquota Iva agevolata al 4%
I fertilizzanti di produzione estera, legalmente riconosciuti e autorizzati in Italia tramite il mutuo riconoscimento previsto dal regolamento (UE) 2019/515, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Tuttavia, è fondamentale che tali prodotti rispettino i requisiti imposti dal MASAF e siano inseriti nei registri nazionali.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella risposta di Consulenza giuridica n. 4 del 30.08.2024 a seguito della richiesta di un parere dell'Associazione ALFA proprio sulle modalità di applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% sui fertilizzanti di provenienza estera commercializzati in Italia.
Il Quesito e il parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Associazione ALFA, operante con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), si occupa della promozione e consulenza nel campo dei fertilizzanti.
In particolare, l'Associazione ha chiesto se i fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione Europea e successivamente introdotti in Italia tramite il principio del mutuo riconoscimento possano beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%, come previsto dal n. 19 della Tabella A, Parte II del d.P.R. n. 633/1972.
In merito ricordiamo che il regolamento (UE) 2019/515 stabilisce le modalità per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento per i fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'UE.
Pertanto, l'operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva al MASAF (ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento 2019/515), che procederà con la valutazione attraverso il Gruppo di lavoro per la protezione delle piante.
Solo dopo il parere positivo, i fertilizzanti possono essere commercializzati in Italia.
Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, si osserva che il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell'ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata.
Deve pertanto ritenersi applicabile l'aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere:
- sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito della predetta autorizzazione,
- sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.
È inoltre importante sottolineare che la riduzione o esenzione IVA per i fertilizzanti chimici dovrà cessare entro il 1° gennaio 2032, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 105-bis della Direttiva 2006/112/CE, modificata nel 2022.
Questo chiarimento risponde all'esigenza di fornire una maggiore certezza normativa agli operatori del settore agricolo e commerciale, facilitando l'importazione e la commercializzazione di fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea.
Il principio del mutuo riconoscimento
Il mutuo riconoscimento è un principio del diritto dell'Unione Europea che permette la libera circolazione di beni tra gli Stati membri.
Questo principio implica che un prodotto legalmente commercializzato in un Paese dell'UE può essere venduto anche in un altro Stato membro senza dover sottostare a requisiti aggiuntivi, salvo alcune eccezioni.
Nel contesto dei fertilizzanti, come spiegato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, il mutuo riconoscimento consente ai prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE di essere introdotti nel mercato italiano.
Tuttavia, per poter essere venduti in Italia, questi fertilizzanti devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che verifica la conformità del prodotto attraverso una procedura di valutazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, i fertilizzanti possono essere commercializzati sul territorio nazionale con i benefici previsti, come l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.
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FRI Turismo: domande per il fondo prorogate fino al 12.09
Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per le domande per la misura Fri Tur, rivolta alle imprese che operano nel turismo.
Ricordiamo che con l'avviso del 7 maggio del Ministero del Turismo sono state dettate le regole per accedere alle agevolazioni della misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”
Possono presentare domanda di agevolazione:
- le imprese alberghiere,
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme
regionali, - le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I soggetti di cui sopra:
- 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
- 3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.
Fondo Rotativo Turismo: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alla misura agevolativa i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
- b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. - g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
Fondo Rotativo Turismo: spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati tra le “Spese ammissibili” sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:
- a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
- b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
- c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
Fondo Rotativo Turismo: domande entro il 12 settembre
La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024 (termine prorogato al 12 settembre prossimo), e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia,
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024.Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Allegati: