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Dichiarazione valutaria nel settore traffico commerciale marittimo e nautica da diporto
Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, l'Agenzia delle Dogane ha adottato istruzioni specifiche per agevolare i soggetti obbligati al fine di rispettare le norme vigenti.
La circolare n.15 del 29.05.2024 dell'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione valutaria e l'esecuzione dei relativi controlli per il traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto, in conformità al regolamento UE n. 2018/1672 (Regolamento dell'Unione Europea relativo alla circolazione di denaro contante) e al D.Lgs. n. 195/2008 (d.lgs che recepisce il regolamento UE in materia di dichiarazione valutaria).
Le istruzioni si applicano a tutte le navi e imbarcazioni utilizzate per scopi commerciali, trasporto passeggeri e unità da diporto. Tali istruzioni operative trovano applicazione dal 3 giugno 2024.
Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: istruzioni modalità di presentazione
- Presentazione Fisica:
- I soggetti obbligati devono consegnare fisicamente la dichiarazione valutaria presso l'ufficio doganale competente al momento del passaggio alla frontiera.
- Questo obbligo si applica sia al deposito e alla registrazione della dichiarazione, sia all'utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.
- Presentazione Telematica a mezzo PEC in assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante:
- I comandanti/armatori di navi, imbarcazioni commerciali, passeggeri di unità da diporto e altri soggetti delegati o presenti a bordo, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica, possono presentare la dichiarazione valutaria anche mediante PEC (posta elettronica certificata) prima dell'attraversamento della frontiera.
- La PEC deve essere inviata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio.
- Tale modalità è prevista nel caso in cui il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.
Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: esecuzione dei controlli
- Anche nel caso in cui il denaro rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza o in rada dopo l'attraversamento delle acque territoriali, è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria.
- La modalità telematica non consente un immediato riscontro sull'esattezza degli elementi informativi, quindi non prevede il rilascio di un visto di convalida.
Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante
In presenza di:
- operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante
- di importo pari o superiore a euro 10.000,
i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.
Con riguardo a tali casistiche, nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio , ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell’obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo , nell’ambito della stessa regione,
- al massimo entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o
- antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.
La ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica presso l’Ufficio competente.
- Presentazione Fisica:
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Azioni ricevute in donazione: come si calcola il valore di cessione
Con Risposta a interpello n 114 del 23 maggio chiarisce il valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente.
L'Istante, residente ai fini fiscali in Italia, intende cedere 639 azioni di una società di diritto belga ivi fiscalmente residente.
Specifica che il patrimonio della Società Alfa è prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le cui azioni sono quotate presso Euronext Bruxelles
La titolarità da parte dell'Istante delle azioni della Società Alfa deriva dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, delle azioni della Società Beta in favore della Società Alfa avvenuto il 9 giugno 2017, a seguito del quale, il patrimonio netto di Alfa si è incrementato
L'Istante dichiara che il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga.
Successivamente, il 10 luglio 2017, è avvenuta una donazione pro-indiviso da parte dei genitori nei confronti dell'Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesse; ad esito della quale, l'Istante ha ottenuto le Azioni Alfa.
La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate.
Ciò posto, l'Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir.
Valore azioni ricevute in donazione e poi cedute: come calcolarlo
L'Agenzia delle Entrate replica che, secondo il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, nel caso di acquisto per donazione, il costo delle azioni deve essere quello del donante, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di donazione. La circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998 specifica che per le partecipazioni ricevute in donazione si fa riferimento al prezzo pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso o al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Pertanto, l'Istante dovrà assumere come valore di acquisto delle Azioni Alfa quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo ai genitori donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione, compresa l'imposta di donazione assolta dal donatario. Allegati: -
IMU pertinenze: spetta agevolazione anche senza dichiarazione
Entro il 17 giugno, il 16 termine ordinario è domenica, scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024.
A tal proposito, ricordiamo una interessante ordinanza della Cassazione che ha chiarito il perimetro della esenzione per le pertinenza.
In particolare, viene sancito che non si paga l'imu sulle pertinenze anche senza dichiarazione da parte del contribuente.
L'Ordinanza della Cassazione n 12226/2023 ha sancito il seguente principio: anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione, le pertinenze dell'immobile non pagano IMU in base al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla Legge 7 luglio 2000, n. 212.
In particolare, secondo tale principio, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso.
Agevolazione IMU pertinenze: spetta anche senza dichiarazione
Un Comune ha proposto ricorso in Cassazione avverso la una sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato l'appello nei confronti di due contribuenti proprietari di immobili con pertinenze in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 e due avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione proprio alle due aree pertinenziali site nel medesimo Comune, adibite a giardino.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che, nonostante l’inserimento nell’ “Ambito Residenziale Consolidato R2” secondo il Piano di Governo del Territorio del Comune e la successiva Variante Generale del medesimo Piano di Governo le aree non erano soggette ad ICI-IMU, costituendo giardini pertinenziali ai fabbricati appartenenti in comproprietà.
Con il primo motivo del ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 10, comma 4, e d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 13, comma 12-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le aree in questione potessero costituire pertinenze dei fabbricati adiacenti in assenza di una tempestiva dichiarazione del vincolo di destinazione da parte dei comproprietari.
La Corte in precedenti sentenze ha specificato che in tema di ICI: "qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell’imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, essa spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dalla l. 7 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1 (ndr l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 comma 1), (c.d. “Statuto del contribuente”), di cui costituisce espressione la previsione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5″, 17 maggio 2017, n. 12304).
Con l'Ordinanza di cui si tratta, e in relazione al caso specifico, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
"Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento".
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Modello Redditi PF 2024: redditi da usufrutto legale e redditi dei minori
L'art. 4 lett. c) comma 1 del TUIR stabilisce che “i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare”.
I genitori, quindi, devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale.
Tuttavia, NON sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
- i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- e pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).
Vediamo a tal proposito come si presenta la dichiarazione per conto dei figli.
Modello Redditi PF 2024 gli esclusi da usufrutto legale
Le istruzioni al Modello redditi PF 2024 specificano che in caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, ci sono regole specifiche.
In particolare, i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella fornita dalle stesse istruzioni
In particolare, chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare:
- il proprio codice fiscale,
- il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre,
- nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede,
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso,
- la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno),
- il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).
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730/2024: la detrazione per le spese di colonnine di ricarica
Le spese sostenute per l’istallazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sono oggetto di detrazione d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi.
Vediamo le istruzioni per il modello 730/2024.
Detrazione spese colonnine ricarica auto elettriche nel 730/2024
Nel Modello 730/2024 tali spese vanno indicate nel rigo E56 e spetta una detrazione del 50%.
In dettaglio, nel rigo E56 occorre indicare:
- nella colonna 1, il codice che identifica la spesa, nel caso delle spese per le colonnine di ricarica è il codice "2" (di seguito meglio dettagliato);
- nella colonna 2, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella colonna 3, la spesa sostenuta;
- nella colonna 4, se in colonna 2 è indicato l’anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’, ‘4’ o ‘5’, indicare il codice ‘1’ se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice ‘2’, se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento;
- nella colonna 5, se in colonna 2 è indicato l’anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ o il codice ‘4’ o il codice ‘5’, indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.
Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023.
L’opzione si intende esercitata con l’indicazione del numero ‘1’ in questa colonna e dell’anno ‘2022’ nella colonna ‘2’
Come specificato nelle istruzioni al modello, per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica il codice da indicare in colonna 1 è il codice "2".
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere
strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.
Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Per quanto riguarda le spese per le colonnine, legate al superbonus, si rimanda nel dettaglio delle istruzioni al Modello 730/2024.
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Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta
Il 17 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024 (il giorno 16 termine ordinario cade quest'anno di domenica).
Tra le novità, da sottolineare la norma interpretativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024 che chiarisce il perimetro della esenzione IMU per gli immobili utilizzati per scopi non commerciali.
Prima di dettagliare ricordiamo che è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.
Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta
La norma contiene una interpretazione all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da:
- enti pubblici e privati diversi dalle società,
- trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale)
- nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato,
purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.
Con la disposizione in arrivo, si interpreta la previsione nel senso che:
- gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività:
- assistenziali,
- previdenziali,
- sanitarie,
- di ricerca scientifica,
- didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
- di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse.
Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).
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Dichiarazione IVA: esigibilità operazioni ante e post fallimento
Con Risposta a interpello n 127 del 3 giugno le Entrate replicano ad un curatore fallimentare che chiede chiarimenti sull'esigibilità IVA delle operazioni ante fallimento e relativa compilazione della dichiarazione annuale IVA (articolo 8 del dPR 22 luglio 1998, n. 322).
L'istante, dichiarata fallita con sentenza del 2023, ha continuato ad operare nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas in ambito nazionale, in adempimento della normativa vigente, al fine di evitare interruzioni del servizio alle utenze finali, sino al passaggio dei POD ad altro gestore.
Viene riferito che "in ottemperanza al disposto di cui all'art. 42 l.f. che onera il Curatore alla gestione del patrimonio del soggetto fallito, ha provveduto a richiedere il pagamento delle partite non fatturate ai Clienti/utenti finali, sia per il periodo ante fallimento (non avendovi provveduto l'Organo di gestione della [ALFA]) sia post fallimento (…) All'esito dell'incasso del corrispettivo, avvenuto quindi in epoca successiva alla declaratoria di fallimento, è stata emessa ex artt. 6 e 21 DPR 633/1972 da parte dello scrivente Curatore la relativa fattura. Le fatture ricevute in data successiva a quella di dichiarazione di fallimento sullo SDI sono quasi tutte caratterizzate dal fatto che non è possibile individuare la ripartizione del consumo secondo la competenza tra periodo ante e post fallimento: ciò in quanto non è indicato il consumo ripartito per il periodo di competenza ma solo per un intervallo cronologico posto a cavallo (ad esempio dal 0103 al 3105). […]».
Pertanto, l'istante chiede di sapere:
- come vada compilata la dichiarazione annuale IVA/2024 periodo 2023 al fine di tenere separati i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli riferibili alle operazioni realizzate nel corso del periodo d'imposta 2023, anche al fine di utilizzare in compensazione l'eccedenza a credito IVA emergente da tale periodo;
- le sorti dell'IVA, relativa a prestazione di servizi per la fornitura di Energia Elettrica e Gas art. 21 DPR 633/72 per le prestazioni rese e ricevute ante e post fallimento e incluse in fatture rispettivamente emesse e ricevute dopo la dichiarazione di fallimento, nell'oggettiva impossibilità di determinare correttamente la competenza rispetto a detti periodi.
Dichiarazione IVA: compilazione per operazioni ante e post fallimento
L'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 230 del 2021, nota all'istante, ha chiarito che ogni qualvolta l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale […], la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.
Fatta tale premessa, in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 seguendo le istruzioni per la compilazione di cui al punto A del paragrafo 2.3 ''Fallimento e liquidazione coatta amministrativa'', nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019.
In particolare, l'istante deve presentare una dichiarazione con due moduli, indicando:
- nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020,
- nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020.
Secondo le istruzioni del modello, laddove emerga un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, «…occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento …in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro».
L'eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento.
Resta fermo, come già chiarito dalla Direzione regionale, l'obbligo della curatela di trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento al fine di consentirne l'insinuazione tardiva al passivo.
L'agenzia conclude che, laddove, in attesa di questa risposta, sia già stata presentata la dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023, applicando i criteri di ripartizione descritti dall'istante e con cui l'agenzia non concorda, la stessa andrà tempestivamente sostituita/integrata per non incorrere nell'errata liquidazione dell'imposta.
Allegati: