• Accertamento e controlli

    Decreto Riscossione: discarico automatico delle quote non riscosse

    In GU n 184 del 7 agosto il Dlgs n 110 del 29 luglio con la riforma del sistema della Riscossione.

    Tra le novità come anche evidenziato dal viceministro Leo vi è il discarico dopo 5 anni, automatico legato al decorso del tempo oppure anticipato quando ci sono procedure esecutive oppure quando l’Agenzia non riscontra beni su effettuare il recupero. Possibili  casi di rateizzazione o ristrutturazione.

    Obiettivo dichiarato della riforma è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.

    Vediamo cosa si prevede relativamente al discarico automatico e riaffidamento dei carichi

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: novità per la riscossione

    L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: 

    • a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

    Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.

  • Bilancio

    Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile

    Pubblicata in GU n 168/2024 la Legge n 104 del 4 luglio 2024 con disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Tra le novità quelle relative al deposito dei bilanci degli ETS, in base alle quali il 2024 è l’ultimo anno che ha visto impegnati gli enti iscritti nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno.

    Con le novità introdotte si prevede un termine di deposito "mobile".

    Su altre novità leggi: Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni

    Bilanci ETS con termine di deposito mobile: il via dal 3.08.2024

    Il testo approvato prevede che intervenendo sul comma 3 dell’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, si modificano i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS.

    Nella formulazione previgente, i rendiconti e i bilanci degli enti del terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovevano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

    Con la modifica, si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore potrà avvenire, presso il RUNTS, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili, presso il Registro Imprese.

    Riportiamo anche l'art 48 con contenuto e aggiornamento.

    Nel Registro unico  del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 

    Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancella zione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

    I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.

    Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. 

    In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine    non inferiore a trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 

    Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile. 

    All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

    Pertanto a seguito della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024. (Circolare n 6/2024 del Ministero del Lavoro)

    Per altre novità in tema ETS leggi Modifiche al Terzo settore – le Novità in una Nota interpretativa dal Ministero del Lavoro.

  • Redditi Diversi

    Società semplice: l’immobile in godimento al socio non produce reddito

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17441, pubblicata il 25 giugno 2024, si pronuncia sul discusso tema dell’imponibilità del reddito figurativo scaturente dall’attribuzione dell’uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci.

    La disciplina

    La materia, si ricorderà, è stata novellata nel 2011 dal DL numero 138, il quale, con finalità antielusiva, aveva l’obiettivo di contrastare l’attribuzione di beni di proprietà di una società ai suoi soci a condizioni di favore.

    I commi numero 36-terdecies, 36-quaterdecies, 36-quinquiesdecies e seguenti, dell’articolo 2 del DL 138/2011, inserendo una nuova lettera h-ter all’articolo 67 comma 1 del TUIR, stabiliscono che:

    • costituisce reddito diverso “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”;
    • i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”;
    • la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore”.

    La disciplina, quindi, punta a penalizzare l’immobile concesso dalla società al socio (o a un suo familiare) a titolo gratuito o a titolo oneroso ma dietro un corrispettivo minore rispetto al valore di mercato.

    Fermo restando e sorvolando sulla difficoltà di stabilire il valore di mercato in molteplici situazioni, in ogni caso, le nuove norme risultano alquanto punitive in quanto, in caso di utilizzo di un bene da parte del socio, è prevista:

    • l’indeducibilità dei costi;
    • l’imponibilità in capo alla società dell’eventuale corrispettivo riscosso;
    • l’imponibilità del provento figurativo, dato dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo corrisposto, in capo al socio come reddito diverso.

    La Corte di Cassazione

    La sopra citata sentenza 17441/2024 della Corte di Cassazione, ha la particolarità di prendere in esame la disciplina appena esposta nel contesto della società semplice; nel caso in cui, quindi, una società semplice attribuisce in godimento un bene a uno dei suoi soci.

    La Corte puntualizza che “il presupposto dell’imposizione di detti redditi è […] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice”, per cui emana il seguente principio di diritto: “la disposizione della lettera h-ter dell’articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice”.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: V rata entro il 23 settembre

    Agenzia della Riscossione con un comunicato stampa riepiloga regole e scadenze della Rottamazione quater.

    In particoalre, a seguito della Entrata in vigore del Decreto Correttivo approvato il 26 luglio e pubblicato in GU n 182 del 5 agosto 2024 il termine per il pagamento della V rata della rottamazione queter viene prorogato dal 31 luglio al 15 settembre.

    Ma attenzione al fatto che, considerati i soliti 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati validi i pagamenti della V rata della rottamazione quater effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

    Inoltre si precisa inoltre che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l'ambito di applicazione al 2023 (MEF comunicato stampa n.96 del 5.08.2024).

    Infine prima di riepilogare tutte le regole della rottamazione ricordiamo che l'ultima rata del 2024 andrà saldata invece entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Rottamazione quater: riepilogo di tutte le regole

    La Legge n. 18 del 23 febbraio (Pubblicata in GU n 49/2024) di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) tra le proroghe reca quella sulla rottamazione quater.

    A tal proposito l'Agenzia delle entrate-Riscossione informa del fatto che secondo quanto stabilito dalla norma in oggetto:

    • i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.
    • entro lo stesso termine del 15.03 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024,
    • sono differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

    Attenzione al fatto che, l'avviso della riscossione riporta testualmente che "per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024".
    Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.

    Rottamazione quater: come ricevere i bollettini via mail

    In area pubblica del sito, senza quindi la necessità di avere le credenziali di accesso, Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione dei contribuenti un form che permette di ricevere via e-mail la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e i relativi moduli di pagamento

    Come previsto dalla legge, nel caso in cui la richiesta sia presentata in proprio, ovvero per se stessi, il contribuente deve compilare e allegare direttamente nel form (in un unico file pdf) la “Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio”, scaricabile dalla stessa pagina, e un documento di identità.

    Se la richiesta invece è presentata per conto di altri soggetti, ad esempio società, organizzazioni, enti o anche in qualità di eredi, la procedura prevede la compilazione della “Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti”a cui devono essere allegati i documenti specificati per ogni casistica, come riportato nella “tabella” presente nel form. Anche in questo caso è necessario caricare direttamente nella stessa pagina del sito la documentazione in un unico file pdf e inviare la richiesta.

    Rottamazione quater: scegli quali cartelle pagare

    Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:     

    • Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
    • Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata          
    • Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.        

    ATTENZIONE: per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.

    Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.             

    Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

    Rottamazione quater: richiedi l'addebito diretto

    Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:

    • allo sportello, 
    • dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste. 

    Comunicazioni somme dovute Rottamazione cartelle: cosa contengono

    Le lettere inviate agli aderenti alla rottamazione quater o Comunicazione delle somme dovute contengono:

    • l’esito della richiesta, 
    • l’elenco dei debiti “rottamati” 
    • l’importo dovuto. 

    Nel dettaglio, la comunicazione delle somme dovute sono state inviate tramite:

    • Pec (posta elettronica certificata) 
    • o posta raccomandata.

    I contribuenti possono comunque scaricarne una copia direttamente dall’area riservata del sito della Riscossione accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, oppure dall’area pubblica, senza necessità, quindi, di pin e password, allegando un documento di riconoscimento. La comunicazione fornisce l’esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, l’importo, le scadenze e i moduli di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (fino a un massimo di 18 rate). 

    Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.

  • PRIMO PIANO

    Aumento imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza in Italia dal 10 agosto 2024

    L’art. 2 del d.l. 9 agosto 2024, n. 113 – Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.- pubblicato in GU n.186 del 9-8-2024 in vigore dal 10-8-2024 prevede l’aumento da 100.000 euro a 200.000 dell’ imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

    A chi si applica

    La modifica dell’art. 24 bis, c.2 del Tuir si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza successivamente al 10 agosto 2024 e vuole essere un trattamento fiscale agevolato sui redditi di fonte estera, per chi desidera stabilirsi in Italia mantenendo vantaggi fiscali su redditi prodotti all'estero.

    Per beneficiare del regime c.d. dei neo-domiciliati, è necessario soddisfare due condizioni fondamentali:

    • trasferimento della Residenza Fiscale in Italia
    • non  essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nei dieci anni precedenti l’esercizio dell'opzione.

    L'agevolazione può essere estesa ai familiari, purché anche loro soddisfino i requisiti sopra indicati.

    Quali Redditi Rientrano nel Regime

    Il regime si applica ai redditi di fonte estera, indipendentemente dalla modalità di possesso (diretto o indiretto, ad esempio tramite società non residenti o trust).  

    Non vi rientrano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque anni di validità dell’opzione che restano soggette alla tassazione ordinaria.

    Vi rientrano:

    • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
    • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata); 
    • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
    • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
    • i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
    • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
    • i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero.

    Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:

    • i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di S.O.;
    • gli interessi dei conti correnti bancari e postali percepiti da non residenti;
    • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società quotate realizzate da non residenti.

    Esercizio, Revoca dell’Opzione e Cause di Decadenza

    L’imposta sostitutiva fissata all’origine in un importo forfettario di 100.000 euro annui per il soggetto principale viene ora elevata a 200.000 euro mentre invariato resta l’importo per ciascun familiare incluso nel regime previsto in euro 25.000.

    Il regime in commento è opzionale e si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al periodo d’imposta successivo.

    L'opzione ha la durata di quindici anni dal primo periodo di validità – anche per i familiari a cui è stato successivamente esteso il regime.

  • Adempimenti Iva

    L’F24 spiegato dalle Entrate: nuova guida con tutte le info

    L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida con approfondimenti su tutti i servizi online e in presenza a disposizione dei contribuenti.

    Vediamo quanti tipi di F24 ci sono e come correggere gli errori eventuali ai fini di corretti pagamenti delle imposte.

    Modello F24 quanti ce ne sono e modalità di presentazione

    Esistono diversi tipi di modello F24, i due più comuni sono:

    • Modello F24 ordinario: utilizzato per il pagamento di imposte e contributi.
    • Modello F24 Elementi identificativi (Elide): utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell'Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a fronte di atti e contratti registrati.

    Il modello F24 può essere presentato in diverse modalità:

    1. Online tramite "F24 web": disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
    2. Servizio di home banking: tramite la banca o Poste Italiane, con addebito sul conto corrente.
    3. Sportelli fisici: presso le banche, gli uffici postali e l'Agenzia entrate-Riscossione. Questa modalità è riservata a chi non è titolare di partita IVA e non sta utilizzando crediti in compensazione.

    Correzione errori nel Modello F24

    Se ci si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello F24, si può chiedere la correzione dei dati tramite il servizio CIVIS – Richiesta modifica delega F24, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, seguendo questi step:

    1. Ricerca della delega da modificare: si può cercare la delega da modificare utilizzando diverse chiavi di ricerca come il protocollo, il progressivo telematico, o la data di versamento/saldo/codice ente (es. ABI).
    2. Modifica della delega: si può modificare i dettagli come il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento, e il numero della rata. Puoi anche suddividere gli importi e confermare le modifiche.
    3. Invio e ricezione del protocollo di accettazione: Dopo aver effettuato le modifiche, si riceve un protocollo di accettazione.

    Attenzione al fatto che si può chiedere la modifica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. 

    Sono esclusi i contributi/tributi delle sezioni “INPS”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”, e i tributi della sezione “IMU e altri tributi locali”.

    La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi. Il servizio permette di ricevere l’avviso della conclusione della pratica tramite SMS ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione: cosa si deve sapere

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide generalmente con la data del decesso del contribuente.

    Vediamo tutte le regole nella Guida sui servizi ADE pubblicata a luglio 2024, con novità e conferme.

    Dichiarazione di successione: esenzioni

    Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se contemporaneamente:

    • L’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto.
    • L’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro.
    • L’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione di successione precompilata che include anche la richiesta di voltura catastale degli immobili, se presenti. La dichiarazione precompilata contiene già diversi dati in possesso dell’Agenzia, che possono essere validati o modificati.

    I dati degli immobili vengono proposti con modalità di “compilazione assistita”, il che significa che gli immobili intestati alla persona deceduta possono essere inseriti in dichiarazione semplicemente selezionandoli da un elenco precompilato contenente gli immobili presenti in Catasto.

    Il servizio di precompilazione degli immobili viene fornito solo se non vi sono situazioni da sanare o aggiornare in Catasto riguardo alle intestazioni, ai diritti, alle quote di possesso e agli identificativi catastali. Non è previsto per gli immobili nei territori dove vige il Sistema Tavolare di Trento e Bolzano e per le dichiarazioni sostitutive di una precedentemente presentata.

    Dichiarazione di successione: come si presenta

    la Dichiarazione di successione deve essere presentate con le seguenti modalità:

    • Accesso al Servizio Web: Disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Si può accedere al servizio cercando "successione" nel campo di ricerca.
    • Software di Compilazione: È possibile compilare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali utilizzando il software “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, per poi trasmetterla attraverso i canali telematici.
    • Presentazione Telematica: Il modello di dichiarazione e le eventuali dichiarazioni integrative possono essere trasmesse telematicamente tramite un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previa prenotazione di un appuntamento.

    Durante la compilazione, è possibile richiedere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, utile per svincolare conti correnti o altri titoli finanziari detenuti presso istituti bancari. L’attestazione viene rilasciata previo pagamento degli oneri relativi al momento dell’invio del modello dichiarativo.

    In caso di incongruenze nei dati catastali, è possibile chiederne la correzione attraverso il servizio online di segnalazione catastale disponibile in area libera del sito dell’Agenzia