• Dichiarazione 730

    730/2024: come si indica il social bonus

    Il social bonus, comparso nel Modello 730 dell'anno scorso e da indicare anche quest'anno relativamente al residuo, è un credito d'imposta riconosciuto in favore di:

    • persone fisiche, 
    • imprese,
    • enti e società,

    per le erogazioni agli ETS a sostegno del recupero di immobili inutilizzati e beni confiscati alla criminalità. 

    Attenzione al fatto che, l'ammontare di credito spettante varia a seconda del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberali.

    Vediamo come i contribuenti persone fisiche devono indicarlo nella prossima dichiarazione.

    Social bonus: come indicarlo nel Modello 730/2024

    Come specificato anche nelle istruzioni al modello, per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo.

    L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo del contribuente. Il social bonus va indicato negli altri crediti del Quadro G del 730

    Dettagliatamente, nel QUADRO G, al RIGO G 15 occorre indicare:

    • il codice "11" per il credito d’imposta per social bonus.

    Viene evidenziato che, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. 

    La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. 

    Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

    Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano
    la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 

    Le istruzioni al modello 730/2024 evidenzianche che, per l’anno d’imposta 2023 non risultano progetti approvati dal menzionato Ministero e di conseguenza non è possibile fruire del social bonus.

    Ti cosigliamo di leggere anche: Social bonus erogazioni ETS: cosa riguarda e come richiederlo per tutti i dettagli su questo bonus.

  • Versamenti delle Imposte

    Compensazioni in F24 dal 1 luglio: chiarimenti ADE sulle novità

    Con Circolare n 16 delle Entrate datata 28 giugno vengono indicati chiarimenti sulle novità che scattano da oggi 1 luglio per le compensazioni in F24.

    In particolare, si forniscono le istruzioni operative per garantirne l’uniformità di azione per:

    • 1. l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (leggi anche Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024 ;
    • 2. l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

    Si segnala che la circolare contiene utili esempi esemplificativi.

    Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: obbligo di usare i servizi ADE

    La Circolare n 16/2024 ricorda che l’articolo 11 del d.l. n. 66 del 2014, rubricato “Riduzione dei costi di riscossione fiscale”, prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. 

    In particolare, in base alle disposizioni previgenti all’applicazione della norma in commento, i versamenti di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono effettuati:

    • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (cosiddetti “modelli F24 a saldo zero”);
    •  anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo. 

    Per effetto delle modifiche apportate a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024 , devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

    La norma in commento, pertanto, estende – a partire dal 1° luglio 2024 – l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo. 

    L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. 

    Deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24. 

    In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

    • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
    • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024. 

    Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

    Nuove compensazioni in F24 dal 1 luglio: le somme che rilevano per il limite dei 100mila euro

    L’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024 ha introdotto – con decorrenza dal 1° luglio 2024 – il comma 49-quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . 

    La richiamata disposizione di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 è stata successivamente sostituita ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza sempre dal 1° luglio 2024.

    La nuova formulazione del citato comma 49-quinquies, in particolare, stabilisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) , «per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma». 

    Le entrate specificano che ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero. 

    A titolo esemplificativo, vi rientrano: 

    a) le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette; 

    b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 197326 , emessi a partire da tale data27; 

    c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

    Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi: 

    • sia scaduto il termine di pagamento del debito; 
    • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere; 
    • non siano in essere piani di rateazione. 

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Bonus acquisto casa under 36: come indicarlo nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 è possibile indicare il bonus acquisto casa under 36.

    Ricordiamo che si tratta del credito di imposta maturato a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023.

    Tali contribuenti non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

    Per le ultime novità leggi anche: Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d'imposta

    Bonus acquisto casa under 36: come si utilizza

    Prima di vedere come tale credito si indica in dichiarazione dei redditi, ricordiamo che con una faq del 7 giugno 2023, evidentemente ancora valida, le Entrate hanno chiarito che la norma di riferimento non ha indicato limiti temporali per l’utilizzo del credito che, può essere usufruito:

    • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolata,
    • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

    Inoltre, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.  

    In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.

    Con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 è stato chiarito che il credito di imposta “prima casa under 36” può essere fatto valere:

    1. in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto,
    2. o in sede della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.

    Bonus acquisto casa under 36: come indicarlo nel 730/2024

    Il credito di imposta per l'acquisto casa under 36 deve essere indicato nel Rigo G8 del Modello 730/2024

    Il Rigo G8 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023. 

    Nel dettaglio:

    • in Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • in Colonna 2 (Credito anno 2023): indicare il credito d’imposta maturato nel 2023. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.
    • in Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.
    • in Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.
  • Fatturazione elettronica

    Spese TAXI dipendenti: i giustificativi del costo

    Nella Risposta a interpello n 142/2024 viene chiarito, tra l'altro, cosa occorre avere come giustificativo nelle spese di taxi di un dipendente. La ricevuta del POS non è sufficiente, specificano le Entrate.

    Inoltre lo stesso interpello ha chiarito che i documenti devono rispettare caratteristiche di immodificabilità, integrità e autenticità. leggi anche Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE

    Giustificativi di spesa TAXI: cosa occorre per la deduzione

    Con l'interpello in questione viene chiarito cosa occorre per giustificare, ai fini della deduzione del costo, il trasporto con taxi dei dipendenti.

    I servizi taxi sono soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura è emessa in duplice copia e può essere considerata documento non unico. 

    Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria la fattura elettronica, da emettere tramite lo SdI. 

    La fattura del lavoratore che prende il taxi sarà un documento dematerializzato.

    Nella Risposta n 142 di cui si tratta le entrate evidenziano che: “Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati.”

    Se non è richiesta la fattura, è necessario un ulteriore giustificativo di spesa dal quale si possa individuare data; nome del prestatore; percorso e infine corrispettivo.

    Le Entrate evidenziano che nei casi in cui  «il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2, del d.m. 17 giugno 2014» (cfr. la già citata risposta ad interpello n. 417 del 2019). 

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    PMI e strategie di finanza sostenibile: dialogo con le banche

    Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell'Unione Europea devono essere raggiunti entro il 2050. A tal proposito sarà necessario un importante impegno da parte del sistema finanziario e delle imprese, comprese le PMI.

    Il mercato (banche, investitori e grandi imprese),  infatti,  richiederà loro, seppur gradualmente, di fornire le informazioni ESG delle loro attività

    Le PMI potranno così ottenere significativi benefici in termini di:

    • misurazione dei rischi e pianificazione dei propri investimenti; 
    • miglior accesso ai finanziamenti, con minori costi e condizioni agevolate; 
    • maggiore resistenza a shock energetici e ambientali; 
    • prodotti più sostenibili, con rafforzamento del posizionamento competitivo.

    Con un comunicato stampa (n.78) del  24.06.2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvia la consultazione pubblica del documento elaborato dal “Tavolo per la Finanza Sostenibile”, volto a supportare le PMI nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) per facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità. 

    Il MEF costituisce e presiede il Tavolo per la Finanza Sostenibile composto da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP.

    Inoltre il Ministero si è avvalso anche del supporto dell’Organismo Italiano Contabilità e della collaborazione con diversi stakeholder e alcuni consulenti incaricati nell’ambito del programma Technical Support Instrument finanziato dalla Commissione Europea.

    PMI e strategie di finanza sostenibile: obiettivi del documento

    L’obiettivo è quello di favorire il coordinamento tra istituzioni e sistema economico del Paese per sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare così le risorse private attraverso il mercato dei capitali a servizio della transizione green e digitale dell’economia reale.

    Il documento: 

    • si compone 
      • di un modello di riferimento per la standardizzazione delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche e
      • di una dettagliata guida metodologica
    • mira a
      • agevolare lo scambio di informazioni, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità ed economicità;
      • aumentare la consapevolezza delle PMI sulle informazioni di sostenibilità;
      • porre le basi per iniziative di formazione dedicate alle PMI in materia di sostenibilità.
    • è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro,
    • sarà in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024.

    PMI e strategie di finanza sostenibile: consultazione pubblica del documento

    Per partecipare alla consultazione pubblica, i contributi dovranno essere inviati entro il 2 agosto 2024 via mail all’indirizzo [email protected], al quale sarà possibile inviare anche eventuali domande o richieste.

    I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Quando la banca risponde per l’IBAN errato: pronuncia della Cassazione

    Secondo la Cassazione la banca che accredita un IBAN indicato in modo errato da chi ha disposto il bonifico, il diretto ad un beneficiario che non è titolare di un conto di accredito presso la stessa, è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto.

    Unica eccezione è che la banca dimostri:

    • di aver adottato le cautele necessarie per evitare l’errato accredito,
    • che non dimostri di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore la individuazione del soggetto destinatario del pagamento, anche comunicandogli dati anagrafici o societari.

    L'esigenza di tutelare interessi giuridicamente rilevanti prevale sulla riservatezza, questo evidenzia l'Ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024.

    Vediamo i dettagli.

    IBAN errato: ne risponde la Banca?

    Nell’ ordinanza n. 17415/2024 la Cassazione distingue la responsabilità della banca rispetto a due casistiche:

    • quando la banca esegua un’operazione di pagamento su disposizione di pagamento errata nel caso che l’operazione provochi un danno al proprio cliente che utilizza il servizio bancario di pagamento come pagatore o quale destinatario dei fondi movimentati per l’operazione, 
    • quando la banca esegua  l’operazione che provochi un danno al beneficiario di una disposizione di pagamento che non è titolare di un conto di accredito presso la banca stessa.

    Viene specificato, rispetto al coso di specie che:

    1. nella prima ipotesi, al fine di determinare una responsabilità dell'istituto è necessario dimostrare la sua consapevolezza circa l’errore del cliente. La banca per sollevarsi deve dimostrare di aver eseguito l’operazione utilizzando il sistema interamente automatizzato di pagamento. Tale strumento esclude di dover eseguire un controllo di congruità dell’operazione. Il pagamento automatico rende la banca inconsapevole dell’eventuale errore dell’utente del servizio di pagamento, con la conseguenza che spetta a quest’ultimo dimostrare che la banca aveva comunque acquisito consapevolezza dell'errore;
    2. nella seconda ipotesi, invece, la banca ha un dovere di diligenza nei confronti dell’effettivo beneficiario rimasto insoddisfatto e quindi, per liberarsi da responsabilità deve provare di aver agito adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di individuazione errata del beneficiario del pagamento o, deve dimostrare di essersi comportata in modo da rendere possibile la individuazione del soggetto gratificato dal pagamento erroneamente effettuato.

    Si rimanda alla sentenza in oggetto per ulteriori dettagli.

  • Trust e Patrimoni

    730/2024: come indicare le erogazioni liberali al Trust

    Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2024.

    Le entrate a tal proposito hanno pubblicato modello e istruzioni ai fini della dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023.

    Nel Modello 730, come specificato anche dalla Circolare n 15/2023 e dalla recente guida ade datata 30 maggio 2024, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, vanno indicate:

    • le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, 
    • effettuati da soggetti privati a trust o a fondi speciali istituiti a tutela di soggetti con disabilità grave senza sostegno familiare.

    Ai fini della deduzione, l’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e non spetta se effettuata in contanti.

    Erogazioni liberali al trust: dove indicarle nel 730/2024

    In particolare, le erogazioni liberali al trust vanno indicate nel quadro E al rigo E26 "altri oneri deducibili"

    Come specificato anche dalle istruzioni al modello vanno indicate con il codice "12" per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
    Si precisa anche che queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

    1. trust
    2. fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. 

    La recente Guida ade 2024 ha specificato che in merito ai fondi speciali, è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS, APS e ODV, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. 

    Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale