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Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio
Il bando digitalizzazione ETS prevede aiuti per le imprese del terzo settore con domande entro il 19 luglio sulla piattaforma re@dy.
Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di:
- formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti, collaboratori stabili e volontari, attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche innovative, affinché essi maturino maggiori competenze e consapevolezza in ambito digitale, assumano un ruolo (pro)attivo nel processo di transizione digitale delle proprie organizzazioni e aumentino la propria velocità di adattamento ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale;
- coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali, al fine di costruire percorsi di crescita professionale capaci di insistere sulle competenze “soft” (es. creatività, ragionamento critico ed empatia, capacità relazionali e sociali);
- implementazione di una soluzione digitale volta al miglioramento dell’efficienza interna (organizzazione e processi interni) e/o esterna (servizi offerti alla collettività), coerente con la proposta progettuale ed in generale funzionale al contesto in cui le organizzazioni coinvolte operano. La formazione relativa all’utilizzo di tale soluzione digitale potrà rappresentare solo parte di un più ampio programma formativo indirizzato ai lavoratori, che pertanto dovrà presentare un assetto strutturato comprendente argomenti di carattere strategico e professionalizzante in ambito digitale;
- attivazione, sostegno e accompagnamento dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di attività pratiche ed esperienziali (es. role modelling, tutoring, coaching, mentoring), che ne incentivino la partecipazione attiva durante tutto l’arco della formazione fino al suo completamento;
- messa a disposizione di sessioni di orientamento per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali misurando i diversi livelli di partenza in termini di fabbisogni formativi e sviluppando un percorso di reskilling e/o upskilling digitale efficace.
Bando digitale sociale 2024: che cos’è
Sul sito del Fondo per la repubblica Digitale viene pubblicato il bando per la digitalizzazione degli ETS.
La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione e consentire al mondo del non profit di raggiungere obiettivi sociali, migliorare l’efficienza e coinvolgere le comunità.
Il digitale, infatti, può sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit.
L’investimento nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali dei propri dipendenti, collaboratori e volontari risulta essere essenziale per consentire al settore di massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali nel perseguire missioni e obiettivi sociali.
Con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale, il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale ha pubblicato il bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro.
Bando digitale sociale 2024: beneficiari
Le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti.
All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale, che contribuisca a costruire il percorso formativo più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.
Bando digitale sociale 2024: presenta la domanda
I soggetti interessati possono presentare i progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Re@dy, entro il 19 luglio 2024.
Per informazioni:
- Email: [email protected]
- Tel: 06/68102736, negli orari di assistenza previsti
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- lunedì e venerdì, ore 9:30 – 13:30
- mercoledì, ore 14:30 – 17:00
Si consiglia di non registrarsi e di non presentare i progetti a ridosso della scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente online.
Altresì, si consiglia di prendere visione dei documenti “Manuale di registrazione alla piattaforma Re@dy” e “Guida alla presentazione dei progetti”, disponibili sul sito internet www.fondorepubblicadigitale.it, per ulteriori indicazioni circa la registrazione sulla piattaforma Re@dy e la presentazione delle proposte progettuali.
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Soccida semplice: il trattamento fiscale dell’accrescimento e rivendita animali
L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:
- vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.
Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa.
L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.
Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE
Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:
- le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
- la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
- sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
- la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
- l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
- poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.
Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.
La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento
La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti.
È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame.
Si può riassumenere quantosegue:
- il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
- il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
- l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
- frutti derivanti da questa attività, che includono:
- l'accrescimento del bestiame.
- altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.
Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.
La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.
Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.
Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.
L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.
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Redditi PF 2024: il quadro Nuovi Residenti (NR)
L’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l’articolo 24-bis che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.
Redditi PF 2024: il quadro NR Nuovi residenti
Tali contribuenti possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che:
- non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del medesimo articolo 2, per un tempo almeno pari:
- a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.
Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell’art. 24-bis.
L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.L’accesso al regime è consentito “anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR”.
Opzione per l'imposta sostitutiva (ex art 24 bis TUIR) nel Quadro NR
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Sulla base del citato provvedimento il contribuente è tenuto a perfezionare l’opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il presente quadro; resta ferma la facoltà di presentare, in via preventiva, anche l’istanza di interpello probatorio (con allegata la relativa check list) prevista dal provvedimento stesso.
.Revoca dell'opzione per la sostitutiva nel Quadro NR
L’opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma.
La revoca può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione.
La revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.
Resta inteso che nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua volta, eserciti autonoma opzione in veste di “contribuente principale”, versando, in tal caso, l’imposta sostitutiva in misura di 100.000 euro.
La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta e l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.Attenzione, reestano, comunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia.
Questi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:
- 1) dei redditi prodotti in Italia;
- 2) dei redditi esteri non inclusi nell’opzione;
- 3) di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione (di cui all’art. 67, comma 1, lettera c) TUIR).
- non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del medesimo articolo 2, per un tempo almeno pari:
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Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24
Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35.
Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:
- nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.
Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)
Garanzia U35 che cos’è
Ricordiamo per chiarezza che, U35 è la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.
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730/2024: il superbonus in 10 anni
Nel modello 730/2024 da presentare entro il 30 settembre, va indicata, tra le altre, la detrazione per il superbonus.
La novità di quest'anno è che si ha la possibilità di scegliere un arco temporale più ampio per fruire dell’agevolazione in oggetto.
In particolare, per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus, non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà optare nel modello 730/2024 (o nel modello Redditi 2024) per la ripartizione in dieci rate, vediamo come.
Superbonus in 10 anni nel 730/2024: istruzioni
L’art. 2, comma 3-sexies, del DL n 11/2023 noto come Decreto Cessione crediti, ha introdotto nell’ art. 119 del decreto Rilancio il comma 8-quinquies, grazie al quale per le spese sostenute nell’anno 2022, si può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto prima.
La nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023, quindi con il modello 730/2024.
Pertanto solo per le spese del superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020, è possibile effettuare un riparto, in luogo delle 4 rate previste, in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023.
Tale possibilità è vincolata all’esercizio di un’opzione da effettuare nel modello dichiarativo (nel rigo E61) a condizione che la rata di detrazione, relativa al periodo d’imposta 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Circolare n. 13 E/2023 delle Entrate)

In particolare con la compilazione del rigo da E6 del quadro, se per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente vuol optare per ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo dovrà indicare:
- Colonna 2 (Anno): 2022;
- Colonna 7 (Numero rata): 1
Per una sintesi della altre novità di quest'anno leggi: Modello 730/2024: le principali novità di quest'anno.
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Sconto in Fattura di fine anno: come sanare se scartata dallo Sdi
Con Risposta n 140 del 24 giugno le entrate chiariscono come fare per sanare una fattura di fine anno scartata dallo Sdi e necessaria alla agevolazione superbonus al 110% trattandosi di spese 2023.
L'istante ritiene che «la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110 per cento. Nel caso di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI.»
Vediamo se l'agenzia conferma.
Fattura di fine anno scartata dallo Sdi: come sanarla
Nel merito della questione posta, va evidenziato come l'Agenzia delle Entrate abbia recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (''SdI''), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Tuttavia, «lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture). […]Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa»,
L'agenzia ha ulteriormente precisato «che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.
In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.»
Allegati:
Alla luce di quanto sopra, la soluzione ipotizzata dall'istante può essere condivisa. -
Adeguamento rimanenze magazzino: pronti i codici tributo
Scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per il riallineamento delle rimanenze di magazzino (Legge di Bilancio 2024).
Ricordiamo che, il c.d. "riallineamento del magazzino", introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 è a beneficio dei soggetti che desiderano iscrivere rimanenze che non sono transitate in contabilità o, viceversa, eliminare importi relativi a simili beni che risultano ancora iscritti in bilancio.
Le Entrate, a tal proposito, hanno pubblicato la Risoluzione n 30 del 17 giugno con i codici tributo necessari.
Ieri il MEF ha pubblicato anche il Decreto n 611/2024 con i necessari coefficienti di maggiorazione applicabili (ai fini IVA) in caso di cancellazione delle rimanenze, laddove risulta per l'appunto dovuta anche l'imposta sul valore aggiunto.
Riallineamento magazzino: le novità della Legge di Bilancio 2024
I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.
Più nello specifico, l’adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:
- Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
- Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.
Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato.
L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Riallineamento magazzino: i codici tributo per pagare entro il 30 giugno
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.