• Riforma fiscale

    Decreto riscossione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110

    Si dà così attuazione all’articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

    Il Governo aveva approvato il 3 luglio 2024 il decreto, ritornato successivamente al Consiglio dei Ministri poiché erano state rilevate alcune criticità dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 ha approvato la nuova versione .

    L’obiettivo del decreto è quello di apportare delle soluzioni nella gestione della riscossione forzata dei crediti degli enti pubblici, in attuazione della riforma fiscale L.111/2023.

    Tra gli obiettivi anche quello di riorganizzare a livello operativo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili; ma anche pagamenti rateali più favorevoli per andare i contribuenti in difficoltà finanziaria; potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’Agente della riscossione, per esempio attraverso il superamento dello strumento del ruolo. 

    La riforma dovrà prevedere, inoltre, l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.

    Il d.lgs. 110/2024 è composto da 19 articoli suddivisi in due Capi:

    • Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10) che ridisegna la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
    • Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19) contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.

    Il decreto è entrato in vigore ma sotto l’aspetto operativo alcune novità saranno efficaci dall’1/01/2025.

    Di seguito le novità più rilevanti in sintesi.

    Riforma fiscale: decreto riscossione in GU

    In sintesi:

    L’articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, introducendo la possibilità di effettuarle secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale; infine prevede che la pianificazione sia inserita nell’apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell’entrate.

    L’articolo 2 chiarisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell’agente della riscossione, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall’articolo 1 e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all’ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.

    L’articolo 3 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni; b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

    L’articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l’ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all’agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’avvio dell’azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell’avviso di intimazione; le norme recano la disciplina dei casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati. In caso di discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore, la norma disciplina le condizioni alle quali l’ente creditore – acquisiti nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore – può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    L’articolo 6 è volto a introdurre una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell’azione di recupero dei crediti svolta dell’agente della riscossione nonché della responsabilità dell’agente medesimo. In sintesi, con le misure presenti nel testo dell’articolo, si disciplina:

     – la verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale introdotta all’articolo 1;

     – gli adempimenti dell’Agente della riscossione sui quali l’ente creditore effettua il controllo di conformità dell’azione di recupero, nonché i termini, e le modalità dell’azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo;

     – la disciplina dell’atto di contestazione all’agente della riscossione nonché le modalità di definizione della controversia.

    L’articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, proceda all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino.

    L’articolo 12, riguarda le impugnazioni. Revisionato l’ambito di operatività dell’ art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto la disciplina dell’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata.

    L’articolo 13 , disposizioni in materia di dilazione. Introduce nuove regole che modificano a favore del contribuente regole e tempistiche per i pagamenti rateali. Coloro che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria possono rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120 mila euro. Previsti tempi di rateizzazione differenti in base alla presenza o meno di documentazione che accerti la temporanea situazione di difficoltà.

    L’articolo 14 , Adeguamento delle disposizioni in materia di  concentrazione della riscossione nell'accertamento. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive

    L’articolo 16  mira a semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto

    Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.

    Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.

    “C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.

    Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” –  Giorgetti.

    Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.

    In materia fiscale sono previste alcune proroghe.

    • I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
    • Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
    • Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.

    Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali. 

    I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.

    Per  il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).

    Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.

    Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.

    Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.

    Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91

    Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus

    Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:

        Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

        Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

        Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

        Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.

        Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.

        Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.

        Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

        Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

        Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

        Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.

        Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

    Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024

    Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE

    Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

    Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

    • Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
    • Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
    • Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
    • Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
    • Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.

    Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.

    1. (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
    2. (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. 
    3. (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
    4. (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

    Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
    Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

    Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.

    1. Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
    2. Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
    3. Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

    Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

    RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.

    • Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.

    Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.

    Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)

    Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).

    Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

    Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).

  • Accertamento e controlli

    Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo

    L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.

    Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.

    Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso

    Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario. 

    Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato: 

    • via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento 
    • presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.

    Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online. 

  • Adempimenti Iva

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    Con Risposta n 161 del 26 luglio le Entrate chiriscono l'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale per accentrare tutte le spese di gestione, come assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.

    L'Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito dell'assistenza primaria all'interno dello stesso ambito territoriale e non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, ha aperto una posizione fiscale propria per gestire tutte le spese di gestione e redistribuirle tra gli associati senza applicare un mark up, e chiede se le operazioni di ribaltamento dei costi di gestione ai medici associati, senza applicare un mark up, possano essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    L'Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo, vediamo il perchè.

    IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione

    L'Agenzia sottolinea che l'articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi (e strutture similari) ai propri consorziati, purché i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse e a condizione che la percentuale di detrazione non sia superiore al 10%.

    La risposta dell'Agenzia si basa sull'interpretazione della normativa europea e nazionale e della prassi amministrativa e sottoliena che l'esenzione si applica quando le associazioni autonome di persone forniscono servizi necessari e funzionali all'attività esente svolta dai membri, come nel caso dell'Associazione medica istante.

    Viene evidenziato anche che la norma comunitaria vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro.

    Quindi, nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate conclude che alle operazioni di riaddebito delle spese comuni effettuate dall'Associazione ai medici associati si applica il regime di esenzione IVA, conformemente all'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

  • Interpello

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi

    L' Interpello n.168 AdE del 5.08.2024 presentato dall'istante. riguarda l'applicazione del tasso di interesse legale nel contesto della definizione agevolata delle controversie tributarie, regolamentata dall'art. 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, la questione verte sull'applicazione del nuovo tasso di interesse legale del 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del precedente tasso del 5%, per le rate non ancora versate.

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – quesito

    L’istante ha presentato una domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, optando per il versamento rateale delle somme dovute. A seguito della pubblicazione del Decreto del MEF del 29 novembre 2023, che ha ridotto il tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, la società si interroga sulla possibilità di applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, avendo già versato la prima rata nel 2023.

    Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

    La società ritiene corretto applicare il tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, l'istante ritiene di aver diritto al rimborso della differenza tra il tasso del 5% e quello del 2,5% per le rate già versate nel 2024.

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – parere Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine previsto. Pertanto, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

    In merito al calcolo degli interessi, la normativa vigente prevede che:

    • nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro il termine stabilito.
    • gli interessi sulle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata.

    Questo implica che il tasso di interesse applicabile rimane quello vigente alla data di versamento della prima rata (nel caso specifico, il 5%), anche se le rate successive vengono pagate in un periodo in cui il tasso legale è stato modificato.

    Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – conclusione

    L'Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’istante. Gli interessi dovuti per le rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale del 5%, vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata. Pertanto, non è possibile applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, né è previsto alcun rimborso della differenza di interessi per le rate già versate.

  • Locazione immobili

    Locazione breve e turistica 2024: il punto sulle regole per gli intermediari

    La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

    Le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve si applicano anche ai contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.

    Attenzione al fatto che non sono "locazioni brevi" i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti).

    In questi casi, infatti, sarebbero riconducibili a una prestazione qualificabile, sotto il profilo fiscale, come attività d’impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

    Quando nella stipula del contratto di locazione interviene un intermediario immobiliare, il decreto n. 50/2017 ha dettato nei suoi confronti precisi adempimenti, vediamoli.

    Locazioni brevi 2024: regole per gli intermediari

    I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve.
    Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.
    In sintesi, gli intermediari devono:

    • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite
    • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento
    • rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).

    Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

    Pertanto, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva) e a versare l’eventuale saldo, determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite.

    I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

    La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari.
    Facciamo un esempio: l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online.
    Infatti, in questa situazione, la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile. 

    Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
    Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso

    Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato).
    Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. 

    Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere.
    Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali.
    Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.

    I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

    • nome, cognome e codice fiscale del locatore
    • durata del contratto
    • indirizzo dell’immobile
    • importo del corrispettivo lordo.

    Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.

    Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online. 

    Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a  comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.

    La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

    Pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il decreto 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”

    Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

    Il Piano Transizione 5.0 insieme al piano transizione 4.0, sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese mettendo a disposizione nel biennio 2024-2025 12,7 miliardi di euro.

    A partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Transizione 5.0: dalle 12 del 7 agosto apertura piattaforma informatica

    Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

    I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

    Transizione 5.0: imprese beneficiarie

    Possono accedere al beneficio 

    • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e 
    • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, 

    indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. 

    La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

    Transizione 5.0: come funziona

    L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

    Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici 

    • di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, 
    • di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. 

    In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

    Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

    Transizione 5.0: investimenti in beni materiali e immateriali

    Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

    1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
    2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

    Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

    • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
    • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

    L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

    Transizione 5.0: procedura di accesso e rilascio delle certificazioni

    La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

    1. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
       Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).
    2. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
    3. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

    6)Transizione 5.0: chi rilascia le certificazioni

    Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

    • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;  
    • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; 
    • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.