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ZES Mezzogiorno: le misure in arrivo dal DL Coesione
Nel Decreto Coesione approvato il 30 aprile il Governo introduce varie misure volte ad accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno nelle zone ZES.
Nel dettaglio, il decreto appena approvato contiene:
- il Fondo Ricerca Sud da 1,2 miliardi con il quale si prevede di incentivare l'operatività della Zona economica speciale (Zes) del Mezzogiorno con il rafforzamento del capitale umano a disposizione. Il fondo “Ricerca Sud” dovrà favorire il rientro di cervelli o la creazione di spin-off per supportare il rilancio delle Regioni meridionali. Le risorse saranno prelevabili dai plafond dei nuovi Pn Ric 2021-27 e Fondo sviluppo coesione (Fsc) 2021-27 oltre che dagli avanzi dell’ormai vecchio Piano Sviluppo e coesione 2014-20. Oltre alla mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari) si punta a rafforzare il capitale umano nelle infrastrutture di ricerca del sud e sostenere la nascita di spin-off nel nome del trasferimento tecnologico e di una nuova politica industriale;
- l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
- con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.
Si attende il testo definitivo del DL Coesione per tutte le misure rivolte al sud.
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Bando rinnovo macchine agricole 2024: domande entro il 31.05
Con Decreto 8 agosto 2023 il MASAF Ministero delle politiche agricole e forestali definiva le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole”– PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.
Successivamente con Decreto 26 marzo 2024 sono state modificate alcune norme del DM originario cui si rimanda per il confronto. Tra le altre, di rilievo vi è il calendario della misura che fissa la data di presentazione della domanda di contributo al 31 maggio 2024.
Per la misura agevolativa, sono inoltre state pubblicate ad opera del MASAF alcune FAQ di chiarimento per gli interessati.
Ricordiamo che spetta alle Regioni, in base ai fondi loro assegnati, gestire le domande infatti la dotazione finanziaria di 400 ML. Vedi tabella art 4 del decreto 8.08.2023.
Bando Rinnovo macchine agricole 2024: domande entro il 31.05
Il cronoprogramma della agevolazione, in base al DM 26 marzo 2024 è così modificato:
- Entro il 31 dicembre 2023 – Pubblicazione dei bandi regionali;
- Entro il 31maggio 2024 – Termine di acquisizione delle domande di sostegno;
- Entro il 15 giugno – Le Regioni o Province autonome comunicano il valore complessivo, in euro, dei contributi richiesti e il numero delle domande ricevute;
- Entro il 31 agosto 2024 – Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell’iniziativa. La graduatoria dovrà essere pubblicata sul sito della Regione o Provincia autonoma e inviata tramite PEC al MASAF ai fini dell’individuazione complessiva a livello nazionale di almeno 10.000 beneficiari;
- Entro il 15 settembre 2024 – Trasmissione al MASAF, da parte delle Regioni e Province autonome, dell’esito della selezione delle domande e della formazione della graduatoria con l’indicazione delle somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, ai fini della successiva riassegnazione delle risorse da parte del Ministero, in attuazione di quanto previsto al punto 1) della Sezione II;
- Entro il 30 settembre 2024 – Riassegnazione da parte del MASAF delle risorse eccedenti di cui al punto precedente, ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3) della Sezione II;
- Entro il 30 novembre 2024 – Trasmissione da parte delle Regioni e Province autonome della documentazione finalizzata all’attestazione del conseguimento del target UE M2C1-7;
- Entro il 31 dicembre 2025 – Completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo da parte dei beneficiari;
- Entro il 30 giugno 2026 – Erogazione del contributo per tutti i beneficiari (M2C1-8 target UE).
Bando rinnovo macchine agricole 2024: i beneficiari
Con il decreto 8.08.2023 sono definiti i beneficiari dell'aiuto quali:
- le imprese agro-meccaniche,
- le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.
I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
- b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
- c) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere iImprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d) essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
Gli aiuti in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
L’investimento in Leasing non è ammesso.
ATTENZIONE prima di presentare le domande è bene verificare se sussistono novità per i requisiti dal nuovo DM 26 marzo 2024 che ha apportato alcune modifiche alle regole originaria.
Bando rinnovo macchine agricole 2024: gli aiuti
Ai sensi dell'art 6 del DM 8.08.2023 si prevede che:
1. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
2. L’aliquota di contributo applicabile, che sarà definita dalle Regioni e Province autonome, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare: a) il 65 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili; b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), e a euro 70.000,00 per il punto b). Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00. In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.
3. Sarà possibile l’erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all’elenco IVASS.
Secondo il nuovo DM 26 marzo 2024 il comma 2, lettera b), secondo capoverso dell'art 6 sui indicato è sostituito dal seguente testo:
b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad euro 35.000,00 per i punti a) e c), anche in modalità combinata, e ad euro 70.000,00 per il punto b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm. ii.. – Al comma 3, le parole “fino al 30% della spesa ammissibile” sono sostituite con le parole “fino al 30% del contributo concesso”.
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Pagamenti rateali imposte 2024: che novità ci sono
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 9 del 2 maggio detta le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.
Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:
- stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre,
- nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.
In particolare, la Circolare n 9 è suddivisa in quattro paragrafi dedicati a:
- semplificazioni relative al pagamento dei tributi,
- razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie,
- potenziamento dei servizi digitali,
- periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.
Pagamenti rateali imposte: il nuovo calendario ADE
L’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.
In forza dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto».
A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:
- il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento
A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.
Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.
Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:
- 1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- 2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);
- 3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
- 4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023.
ESEMPIO di nuovo calendario rateale dopo riforma fiscale
Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
- la prima rata, entro il 1° luglio 2024;
- la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
- la terza rata, entro il 20 agosto 2024;
- la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
- la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;
- la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
- la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.
Versamenti minimi IVA da 100 euro
La circolare chiarisce inoltre che l'articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 5, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo.
Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:
- alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1a 3);
- alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5).
I commi 1 e 2 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del
previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta
che deve essere versato.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.
La novità prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.
Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024».Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento20, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'agenzia fornisce anche un esempio esemplificativo, vediamolo.
Si ipotizza il caso di un soggetto passivo IVA c.d. “mensile”, dalla cui liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.
Tale soggetto, per effetto della novità introdotta dalla disposizione in esame, potrà versare l’importo dell’IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.
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Banca dati UE affitti brevi: come si coordina col CIN nazionale
Viene pubblicato in GU europea del 29 aprile il Regolamento UE n 1028 del giorno 11 aprile del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.
Ricordiamo che, sullo stesso tema l'Italia sta ancora mettendo a punto il codice CIN nazionale in base alle nuove norme per il settore della ricezione breve dei turisti, in proposito leggi: CIN nazionale affitti brevi: avvio entro settembre.
Vediamo ora di capire, da quando sono in vigore le norme EU e se i due codici CIN si accavallano.
Banca dati UE sulle locazioni brevi: cosa comunica il locatore
Occorre evidenziare che scopo annunciato del Regolamento UE è la costituzione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi, che sarà in grado di contenere informazioni sul mercato con l’obiettivo di aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un processo di registrazione online armonizzato a livello europeo.
Nel regolamento UE si prevede un processo di registrazione attraverso il quale gli host individueranno le proprietà, comunicando: indirizzo, tipo di unità, numero di posti letto, identità del locatore, ecc.
In particolare, l'art 5 dello stesso regolamento, prevede che, all’atto della registrazione secondo la procedura di registrazione di cui all’articolo 4, il locatore presenta una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
- a) per ciascuna unità:
- i)l’indirizzo specifico dell’unità, compresi, se del caso, il suo numero, il numero della cassetta postale, se differente, il piano al quale è ubicata l’unità, il riferimento catastale o ogni altro tipo di informazione che consenta di identificarla con precisione;
- ii)il tipo di unità;
- iii) se l’unità offerta costituisce una parte o la totalità dell’abitazione principale o secondaria del locatore, o se è utilizzata per altri fini;
- iv) il numero massimo di posti letto disponibili e di ospiti che l’unità accoglie;
- v) ove applicabile, se l’unità è soggetta, ad un regime di autorizzazione nel cui ambito il locatore deve ottenere l’autorizzazione da parte della pertinente autorità competente per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine e, in caso affermativo, se il locatore ha ottenuto detta autorizzazione;
- b) se il locatore è una persona fisica, di tale persona:
- i) il nome;
- ii) il numero di identificazione nazionale o altre informazioni che ne consentano l’identificazione;
- iii) l’indirizzo;
- iv) il recapito telefonico;
- v) l’indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte;
- c) se il locatore è una persona giuridica:
- i) il suo nome;
- ii) il numero nazionale di registrazione dell’attività;
- iii) il nome di un rappresentante legale;
- iv) la sua sede legale;
- v) il recapito telefonico di almeno un rappresentante di tale persona giuridica;
- vi) un indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritta
Viene anche stabilito che, al termine del processo sarà rilasciato un numero di registrazione da inserire in un registro pubblico, che rappresenterà l’identificativo dell’immobile, consentirà di affittarlo e faciliterà i controlli da parte delle autorità.
Si mira quindi ad incrociare le informazioni trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7 che consente di tracciare le informazioni relative agli affitti messi online dai grandi portali di intermediazione.
Il regolamento UE appena pubblicato in gazzetta, entra in vigore il 19 maggio 2024 ma gli Stati avranno due anni per recepire le regole e coordinarle con quelle nazionali.
Dal testo sembrerebbe di capire che il cin nazionale non verrà sostituito da quello UE ma andranno resi complementari: "Gli Stati membri provvedono affinché i numeri di registrazione siano inclusi in un registro pubblico e facilmente accessibile. L’autorità competente che rilascia il numero di registrazione è responsabile dell’istituzione e della tenuta del registro, conformemente al regolamento (UE) 2016/679."
Locazioni brevi: che cosa sono
Secondo l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le locazioni brevi sono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”.
Le locazioni brevi devono pertanto avere ad oggetto esclusivamente immobili ad uso abitativo e quindi unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione.
Nelle locazioni brevi il contratto deve avere durata non superiore a trenta giorni. Tale termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale.
- a) per ciascuna unità:
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Contributo 2024 per manifestazioni sportive: beneficiarie ASD e SSD
Viene pubblicato l'avviso del Dipartimento dello sport del 26 aprile con i termini e le modalità per presentare le domande, per i contributi per le manifestazioni sportive di interesse nazionale e internazionale, rivolto alle ASD e SSD.
Nel dettaglio, la richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso può essere presentata da:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale 4 DIPARTIMENTO PER LO SPORT delle Attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport;
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate e paralimpiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.
Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.
Contributo 2024 per manifestazioni sportive: la domanda
L'Avviso definisce, così come previsto dal citato DPCM 11 aprile 2024, i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale.
L’intera procedura si svolgerà solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport al seguente url:
- https://avvisibandi.sport.governo.it./
- che sarà resa disponibile a partire dalle ore 14,00 del 26 aprile 2024.
L’accesso alla stessa è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.
Per soddisfare i criteri di ammissibilità, gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale come previsto al par.1.1, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.
Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:
- pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, ecc.); • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure o interventi finalizzate a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente. Le proposte, inoltre, dovranno essere caratterizzate da una qualitativa capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione anche attraverso l’utilizzo di social media.
Contributo 2024 per manifestazioni sportive: come viene erogato
L'avviso specifica che il contributo è erogato in tre tranche così articolate:
- la prima, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata, su richiesta del beneficiario, previa registrazione del decreto di approvazione della Convenzione e impegno della spesa da parte dei competenti organi di controllo e solo a seguito di richiesta accompagnata da un piano dettagliato delle attività previste con il relativo cronoprogramma;
- la seconda, pari al 40% del contributo riconosciuto, è erogata, previa richiesta accompagnata dalla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, corredata dalla documentazione attestante la spesa di almeno il 50% dell’importo della prima tranche;
- la terza, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata solo successivamente alla conclusione dell’iniziativa, previa verifica amministrativa della documentazione, di seguito elencata, sottoscritta digitalmente in formato PAdES (pdf.p7m) dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto che ricopre il ruolo di capofila, da caricare in piattaforma, entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell’evento:
- relazione finale delle attività connesse alla realizzazione dell’evento; − trasmissione di eventuali prodotti, anche in termini di comunicazione;
- prospetto del rendiconto finale dei costi e dei ricavi, in formato tabellare, redatto secondo il piano finanziario;
- un elenco dettagliato
- in formato PAdES (pdf.p7m) e in formato excel aperto – dei giustificativi delle spese sostenute, distinte per macro-voci di spesa, secondo il piano finanziario approvato dal Dipartimento per lo Sport;
- copia della documentazione di tutte le spese effettivamente sostenute per l’intero costo dell’evento comprovate attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità o mediante estratto conto della banca/posta, coerenti con il budget approvato, riconducibili anche temporalmente all’evento.
Si segnala in ordine a quest’ultimo punto che la documentazione contabile (fatture elettroniche, ricevute, bonifici ecc.), da produrre a titolo di rendicontazione delle spese volte ad ottenere il contributo assentito per l’evento, deve essere provvista del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’evento.
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730 semplificato 2024: tutte le regole
L'agenzia ha pubblicato i dati delle adesioni al 730 semplificato 2024. Il comunicato stampa datato 29 maggio specifica che a otto giorni dall’apertura del canale per l’invio, lo scorso 20 maggio, le dichiarazioni precompilate già trasmesse dai cittadini sono oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Di queste, circa 987mila sono modelli 730 e i restanti Redditi Persone fisiche.
Più del 60% dei contribuenti che ha inviato il 730 ha scelto la nuova modalità semplificata, al debutto in via sperimentale da quest’anno.
Gli accessi di login al servizio sono stati invece complessivamente circa 9 milioni e 560mila.
Viene anche precisato che grazie a un controllo costante sul servizio i contribuenti possono utilizzare l’applicativo web gratuito messo a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Attenzione al fatto che le Entrate evidenziano che "qualora dovessero emergere eventuali anomalie anche dopo la presentazione della dichiarazione precompilata, verrà assicurata la massima assistenza anche tramite messaggi personalizzati nella procedura web."
Dal 20 maggio è possibile modificare e/o inviare il modello 730 semplificato per dipendenti e pensionati.
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato il via:
- alla Precompilata 2024,
- e al nuovo 730 semplificato.
La principale novità consiste nel fatto che non ci saranno più righi e codici ma un percorso guidato per i contribuenti.
Leggi anche 730 semplificato: primi invii da lunedì 20 maggio.
730 semplificato 2024: cosa cambia
Con il nuovo 730 semplificato il dipendenti e pensionati non dovranno più conoscere quadri, righi e codici ma saranno guidati fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici.
I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.
Dopo aver accettato o modificato i dati, operazioni possibili dal prossimo 20 maggio, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.
Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.
Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. (Tutte le regole nel Provvedimento Ade n 210952 del 29 aprile)
730 semplificato 2024: come si accede
Effettuato l'accesso al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se si hanno i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.
Nel primo caso, si potranno visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.
Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.
Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.
Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita Iva
Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.
Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia.
In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).
Ricordiamo che già con la Circolare n 8/2024 le Entrate hanno pubblicato le prime istruzioni operative agli Uffici, per garantire l’uniformità di azione in tema di Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali.
Vediamo i dettagli.
Dichiarazione semplificata 2024 dipendenti e pensionati: i controlli
Conseguentemente, si introduce all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3-ter, prevedendo che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, dello stesso decreto.
Questo si traduce concretamente nel fatto che i dati preinseriti direttamente dall’Agenzia delle entrate e confermati dal contribuente verranno esclusi dai controlli.
Fino ad ora accadeva che i contribuenti che decidono di optare per la dichiarazione dei redditi precompilata e procedono con l’accettazione del Modello 730 precompilato senza modifiche, non sono sottoposti a delle verifiche fiscali relativamente ai dati di oneri e spese indicati che sono stati forniti da soggetti terzi non modificati.
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Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per ETS dal 30 aprile
Con avviso del 23 aprile il Turismo informa della possibilità di manifestare interesse per il contributo a valere sulla:
- quota pari al 20%
- quota pari all'80%
delle risorse del fondo unico nazionale per il turismo 2024.
Vediamo tutte le regole.
Contributo Fondo nazionale turismo 2024: i beneficiari
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente e dell’articolo 3 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale i soggetti beneficiari della misura sono:
- a. le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane);
- b. gli enti pubblici;
- c. i concessionari di beni pubblici;
- d. le istituzioni culturali e universitarie di diritto pubblico, anche in forma aggregata.
- e. le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- f. le associazioni legalmente riconosciute iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che abbiano lo scopo statutario o l’atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- g. gli enti del terzo settore;
- h. i comitati formalmente costituiti che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione;
- i. le federazioni sportive;
- j. soggetti in partenariato pubblico-privato; k. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Fondo Nazionale Turismo 2024: domande per la quota 20%
Al fine di ottenere un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, tanto per le proposte di parte corrente, quanto per quelle di conto capitale, il soggetto proponente presenta la propria proposta progettuale a decorrere dal 30 aprile 2024, tramite l'apposita piattaforma informatica.
Fondo nazionale per il Turismo 2024: domande per la quota 80%
La Commissione interna di valutazione verifica la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo, delle proposte progettuali presentate dalle Regioni e Province autonome, a valere sulla quota pari all’80% del Fondo, di competenza delle Regioni.
La presentazione degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome, entro i termini stabiliti dagli atti di programmazione, e le successive comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale del Ministero del turismo, [email protected].
Leggi l'avviso per ulteriori dettagli.
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