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Coefficienti fabbricati D IMU 2024
Il MEF pubblica sul proprio sito istituzionale il Decreto 8 marzo con l'aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile.
In particolare agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:Allegati:ANNO COEFFICIENTE ANNO COEFFICIENTE 2024 1.02 2002 1,76 2023 1.04 2001 1,80 2022 1.17 2000 1,86 2021 1,21 1999 1,89 2020 1,22 1998 1,92 2019 1,22 1997 1,96 2018 1,24 1996 2.03 2017 1,25 1995 2.09 2016 1,25 1994 2,15 2015 1.26 1993 2,20 2014 1,26 1992 2,22 2013 1,26 1991 2,26 2012 1,29 1990 2,37 2011 1,33 1989 2,47 2010 1,35 1988 2,58 2009 1,36 1987 2,80 2008 1,42 1986 3.01 2007 1,47 1985 3,23 2006 1,51 1984 3,44 2005 1,55 1983 3,66 2004 1,64 1982 3,87 2003 1,70 Nel dettaglio, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato i coefficienti, relativi al 2024, per la determinazione della base imponibile IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ossia, gli immobili a destinazione speciale non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente.
Si precisa che per questi fabbricati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita catastale, la base imponibile ai fini IMU viene determinata prendendo a riferimento i costi storici di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare o se successiva, alla data di acquisizione, tali valori devono poi essere attualizzati, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale MEF.
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Credito d’imposta 4.0: spetta se il bene locato è riscattato?
Con la Risposta a interpello n 109 del 21 maggio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta 4.0 nel caso di un bene oggetto prima di contratto di locazione e poi riscattato dal locatario.
L'agenzia nega la spettanza del credito d'imposta 4.0 vediamo il perché.
redito d’imposta 4.0: spetta per bene locato e poi acquistato?
L'istante chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 previsto dall'articolo 1, commi 10511063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un bene oggetto di locazione.
La società ha stipulato con ''Contratto di noleggio'' avente ad oggetto il diritto d'uso oltre ai servizi di manutenzione e riparazione di un impianto per la durata di 18 mesi, con rinnovo automatico per ulteriori 3 mesi.
La Società dichiara di aver esercitato l'opzione di riscatto e chiede chiarimenti in merito all'applicazione al suo caso della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della ''novità'' in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse.
Le Entrate chiariscono che la Società non può fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento previsto dalla norma di riferimento.
Per dettagliare i motivi dell'orientamento delle Entrate occorre ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi 185197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (note come ''super ammortamento'' e ''iper ammortamento'') a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
L'articolo 1, comma 1051, della legge n. 178 del 2020 ha previsto che ''[a] tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058 ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili''.
Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in esame sono stati forniti con:
- la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021;
- la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Sotto il profilo soggettivo, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che i beneficiari dell'agevolazione dell'iper ammortamento sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che ''sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante''
Con la circolare n. 9/E del 2021 è stato confermato che, anche relativamente al Credito d'imposta 4.0i beneficiari dell'agevolazione sono i proprietari e i locatari finanziari, per questi ultimi, il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore.
Conformemente, la risposta ad interpello pubblicata sub n. 41 del 17 gennaio 2023, ha specificato che ''risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai […] (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d'imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare in linea teorica all'impresa che effettua la locazione operativa […]'', essendo la finalità dell'agevolazione quella di ''incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa''.
Quanto sopra chiarito porta a escludere che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile possa beneficiare di detta agevolazione.
Sotto il profilo oggettivo, va ulteriormente evidenziato che il Credito d'imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità.
Per quanto concerne il riferimento ad investimenti in beni strumentali nuovi, con la citata circolare n. 4/E del 2017 è stato infatti chiarito che ''l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati''.
Nel caso in esame, occorre rilevare, sulla base di quanto riferito dalla Società, che:
- l'utilizzo del bene agevolabile (l'Impianto), successivamente acquistato dalla Società, è avvenuto in base al Contratto di noleggio protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale;
- il Contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell'Impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l'importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto in […] (ossia, per la restituzione dell'Impianto medesimo);
- il periodo di durata del Contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ''breve'' e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite non è assimilabile a un ''periodo di prova'' (anche in quanto la previsione del riscatto del bene veniva demandata per espressa ammissione della Società a pretesi '' accordi a latere […] al fine di evitare che lo stesso potesse venire qualificato (e quindi sottoposto alla relativa normativa) della vendita rateale'').
Conseguentemente, si ritiene che la Società non possa fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'Impianto poiché il suo utilizzo in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare
l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento come sopra indicato
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Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro
Con la Risposta a interpello n 108 del 17 maggio viene chiarito come si procede per la registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere (articolo 59, comma 1, lettera a), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Gli Istanti chiedono conferma dell'obbligatorietà del pagamento dell'imposta di registro in relazione all'ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano.
In particolare, vogliono sapere se l'ordinanza debba essere soggetta a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate conferma che sono tenuti a pagare la metà dell'imposta di registro, mentre l'altra metà è prenotata a debito a carico dell'amministrazione. Vediamo i dettagli.
Acquisto Cittadinanza: istruzioni per l’imposta di registro
Le Entrate specificano che l'articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1 che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti;
- la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.».
Ai sensi dell'art 158 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 «Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: […] c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; […]».
Il successivo articolo 159 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio «se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».
Da tutto ciò emerge che, nell'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione.
L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere ricade tra le fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un'amministrazione dello Stato».
Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che secondo quanto rappresentato l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana degli Istanti ha statuito anche la compensazione delle spese processuali si applica la registrazione con prenotazione a debito per la metà dell'imposta di registro con liquidazione dell'imposta di registro per la restante metà a carico degli Istanti.
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Deducibilità IMU immobili strumentali: regole 2024
Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi possono dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.
Ricordiamo che questa possibilità è stata introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) che ha rimodulato la deducibilità Imu sugli immobili strumentali per il solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si prevedeva la deducibilità nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.
Tale disposizione si applica anche all’IMI (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS (imposta immobiliare semplice) della provincia autonoma di Trento.
Tabella di riepilogo con le percentuali di deducibilità IMU per i beni strumentali
Deducibilità IMU % spettante periodo di imposta 2019 50 periodo di imposta 2020 e 2021 60 periodo di imposta 2022 e 2023 100 Ricordiamo inoltre che, per il requisito della strumentalità degli immobili:
- per le imprese si fa riferimento all’articolo 43, comma 2, del Tuir,
- per gli imprenditori individuali, invece, si fa riferimento all’articolo 65 del Tuir, a condizione che siano indicati nell’inventario,
- per i professionisti si considerano strumentali gli immobili «utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione» da parte del possessore.
Deducibilità IMU 2023 nel modello redditi 2024
Leggendo le istruzioni al Modello Redditi SC 2024 occorrerà procedere come segue:
- nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico

- nel rigo RF55 va indicato, con il codice 99 (l'anno scorso era il codice 38), l’imposta municipale propria, dell’IMI e dell’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
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Contributo 2024 per disincentivare la plastica: a chi spetta
Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
Contributo per disincentivare la plastica: i beneficiari
Soggetti beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, e relative a:
- a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
- a) imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
- b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
- d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: le domande
Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalità indicate
I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
In particolare, con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto.
La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:- a) domanda di accesso alle agevolazioni;
- b) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
- c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.
Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.
Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.
Allegati: -
Bonus acqua potabile: come indicarlo nel 730/2024
Il bonus acqua potabile è una agevolazione per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.
A tal fine è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:
- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare,
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo tramite il servizio web.
Leggi anche Bonus acqua potabile 2023: domande entro il 28.02
Bonus acqua potabile 2024: come indicarlo nel Modello 730
Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2024)riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Nel caso di utilizzo in dichiarazione il bonus acqua potabile va indicato nel Quadro G Crediti di imposta del Modello 730

Come specificato nelle istruzioni al modello, il bonus acqua potabile 2023 va indicato nel RIGO G15 con il codice "10"
indicando l’importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista.
In particolare, in merito alla suddetta percentuale sul sito delle entrate viene specificato che:
"per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45% dell’importo richiesto. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia." (Aggiornamento sul sito ADE del 25 marzo 2024)
Bonus acqua potabile 2024: la documentazione da conservare
Con la Circolare n 15/2023 è stato chiarito che il contribuente deve conservare ed esibire:
- la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito
- e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
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Gli ultimi chiarimenti sul ravvedimento speciale
A poche settimane dalla scadenza del 31/05/2024 sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento speciale, tramite la circolare n. 11/E del 15/05/2024.
In una prima parte il documento di prassi si concentra sull’estensione della procedura in esame al periodo d’imposta 2022 – non prevista dalla versione originaria di cui alla “Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 174-178 della Legge 197/2022) – per poi esaminare il chiarimento di cui all’art. 7, comma 12 del D.L. 39/2024, che ha espressamente ammesso la possibilità di procedere con il ravvedimento speciale anche per le annualità 2021 e precedenti.
Ravvedimento speciale: scadenza il 31 maggio
L’Agenzia, oltre a ricordare la scadenza di cui si è detto ai fini del perfezionamento della regolarizzazione autonoma relativa al 2022, con riduzione della sanzione a 1/18 e limitata alle dichiarazioni “validamente presentate” (non omesse), precisa che a tal fine è necessario rimuovere le irregolarità e omissioni che si intendono sanare nonché versare l’unica o prima rata dovuta: le successive scadono poi rispettivamente il 30/06/2024, il 30/09/2024 e il 20/12/2024 (con obbligo di versamento degli interessi al 2% annuo a decorrere dal 01/06/2024).
Allo stesso modo viene puntualizzato che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atti di:
- liquidazione,
- accertamento o di recupero,
- contestazione e di irrogazione delle sanzioni,
compresi i controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, mentre la consegna di un PVC non è ostativa alla procedura agevolativa in questione.
Come anticipato, la circolare indica che il ravvedimento speciale non è limitato alle dichiarazioni del 2022, risultando invece possibile anche per le annualità precedenti: questo, però, solamente per i soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non avevano perfezionato la procedura, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.
In proposito viene affermato che è possibile beneficiare della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora i soggetti interessati:
- 1) non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione in quanto non hanno posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni ma senza effettuare il pagamento di quanto dovuto, in un’unica soluzione o nella prima rata);
- 2) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità. E questo vale, afferma l’Agenzia, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
- 3) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
- 4) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre.
Anche per tal caso le Entrate affermano che il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, astrattamente in un’unica soluzione sempre entro il 31/05/2024, posto che in alternativa è possibile effettuare il pagamento, entro la stessa data, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dalla versione originaria del ravvedimento speciale – con le residue tre rate, su cui sono applicati gli interessi sempre nella misura del 2% annuo dal 01/06/2024, che seguono le scadenze richiamate in precedenza.
Per quanto riguarda le specifiche modalità di calcolo degli importi dovuti – sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione – l’Amministrazione precisa che, in caso di versamento in unica soluzione (non oltre il 31/05/2024), sono dovuti:
- l’importo del tributo;
- l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (calcolati alla data del versamento);
- l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (un diciottesimo).
Diversamente, in caso di versamento rateale (ad esempio con le prime cinque rate al 31/05/2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024), saranno dovuti:
- a) alla data del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024)
- un importo pari a 5/8 del tributo,
- un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento,
- un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
- b) alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024),
- un importo pari a 1/8 del tributo,
- un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024),
- un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale,
- l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2%), calcolati sull’importo di ciascuna rata dal 01/06/2024 alla data del versamento di ciascuna rata.