• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Omessa Comunicazione all’ENEA: l’Ecobonus non decade

    La Corte di Cassazione con la Sentenza n 7657 del 21 marzo 2024 statuisce che l’ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della relativa comunicazione poiché quest'ultima ha finalità statistiche e di monitoraggio dei dati

    Vediamo il caso trattato nella sentenza in oggetto.

    Ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della comunicazione

    Il processo riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del d.P.R. n. 600/1973.

    L'Agente per la riscossione richiedeva ad una contribuente il versamento della somma di Euro 5.512,54, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della detrazione d'imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, in relazione al fatto che la contribuente non aveva trasmesso all'ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell'intervento eseguito.

    La cartella veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) che accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che l'omessa o tardiva comunicazione non determinava la decadenza dall'agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto.

    L'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) che lo respingeva.

    L'Agenzia delle entrate è ricorsa alla Cassazione in forza di un solo motivo ossia, si denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della l. n. 296/2006 e dell'art. 2, 4 lett. b) del d. m. 19 febbraio 2007, nonché dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'onere per la contribuente di trasmettere all'ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l'attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.

    La Corte ha ritenuto che il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso unicamente basato, siano infondati.

    Occorre sottolineare che la Cassazione con la sentenza in oggetto, si esprime in contrasto con la sua precedente ordinanza n. 34151/2022 (leggi: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione) dando chiare istruzioni.

    Dagli atti di causa non emerge se la tardività fosse stata sanata ricorrendo alla remissione in bonis e si presume che l’invio fosse tardivo.

    La Cassazione con la sentenza ha annullato la cartella, evidenziando che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.

    Secondo la Cassazione mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.

    Infine "Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all'ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2 – bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l'omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione".

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Contributi riscatto laurea: come indicarli nel 730/2024

    Nelle dichiarazioni dei redditi 2024, riferite all'anno di imposta 2023 Modello 730, è possibile beneficiare della detrazione per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea. 

    Ricordiamo che, la legge di bilancio 2008 (art. 1, comma 77, legge 24 dicembre 2007, n. 247) ha modificato il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativo al riscatto di corsi universitari di
    studio per i familiari a carico

    Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio
    2008.  L’INPS, con circolare dell’11 marzo 2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del citato d.lgs. n. 184 del 1997. 

    Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    Vediamo dove indicare i contributi in oggetto nel Modello 730/2024.

    Contributi Riscatto laurea: detraibili o deducibili in dichiarazione

    Se i contributi sono versati a
    favore:

    • degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento della spesa,
    • di soggetti iscritti, anche solo
      in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi
      dell’art. 10 del TUIR.

    Contributi Riscatto laurea: dove indicarli nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 i contributi versati per il riscatto della laurea vanno indicati nel Quadro E ai righi a E8 a e10 o al rigo E21.

    Nel dettaglio, nei righi da E8 a E10 va indicato il codice "32": 

    • per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
    • se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo indicandoli ne rigo E21 tra i contributi previdenziali e assistenziali. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.

    Contributi Riscatto laurea: tracciabilità dei pagamenti

    Attenzione va prestata al fatto che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero
    mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante:

    • prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, 
    • estratto conto, 
    • copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA

    Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull’intero importo versato, a
    prescindere dall’ammontare del reddito complessivo

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: detraibilità spese soggetti DSA

    Nell'ambito delle spese e oneri da indicare nel Quadro E del Modello 730/2024 per le quali al contribuente spettano deduzioni e detrazione ossia spese che:

    • danno diritto a una detrazione d’imposta,
    • e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili),

    vi sono quelle sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

    DSA: che cos'é?

    Per DSA si intendono i seguenti disturbi (come definiti dalla L. 170/2010):

    • dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
    • disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
    • disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
    • discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

    che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

    Modello 730/2024: la detraibilità delle spese per i soggetti DSA

    In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di:

    • strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, 
    • nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. 

    Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

    • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
    • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
    • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
    • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
    • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

    Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

    Le spese di cui si tratta vanno indicate nel rigo E8-E10 con il codice "44"

    Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. 

    La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

  • Agricoltura

    Distretti biologici: domande di aiuti dal 15 aprile

    Il MASAF ha pubblicato l'Avviso (DD 29.02.2024) per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici per:

    • favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e
    • la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica.

    In dettaglio si definiscono le modalità per la realizzazione di interventi volti a favorire la promozione e lo sviluppo dei Distretti biologici e si definiscono:

    • le categorie di intervento, 
    • l’ammontare delle risorse disponibili, 
    • le tipologie di investimento,
    • i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, 
    • le condizioni di ammissibilità dei Progetti, 
    • le spese ammissibili, 
    • la forma e le intensità delle agevolazioni,
    • le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, 
    • nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione delle spese. 

    Possono presentare domanda (accedi qui per la modulistica) di accesso ai contributi per i Progetti a carattere locale, quali soggetti proponenti, i Distretti biologici riconosciuti come tali dalle normative regionali e nazionali. 

    I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione. 

    Le PMI possono essere: 

    • a. imprese che operano nella produzione agricola primaria; 
    • b. imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli; 
    • c. imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli.

    Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere inviate tassativamente a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 29 aprile 2024. 

    Aiuti Distretti biologici: le iniziative dei progetti agevolabili

    Le iniziative sono volte a sviluppare azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze in materia di produzione biologica, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, e ad azioni di informazione nonché alla promozione dell’innovazione in materia di produzione biologica, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/21151. 

    In particolare, le iniziative devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

    • a. conversione all’agricoltura biologica con particolare riguardo all’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e alla tutela degli ecosistemi, 
    • b. approccio territoriale, sia per la fase della conversione che del mantenimento della produzione biologica, favorendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali, come previsto dall’articolo 13, comma 5, lettera b) della Legge; 
    • c. organizzazione di attività partecipative al fine di garantire la più ampia adesione al Distretto, come previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273; 
    • d. integrazione delle attività agricole biologiche con le altre attività economiche presenti che ricadono all’interno di aree paesaggisticamente rilevanti, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • e. limitazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e il divieto all’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • f. adozione da parte degli agricoltori convenzionali di pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • g. divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei Distretti biologici, come previsto dall’articolo 13, comma 9, della Legge;
    • h. sostegno alle attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso della plastica, come previsto dall’articolo 13, comma 5, lettera e) della Legge.

    Le risorse disponibili per il finanziamento dei Progetti ritenuti ammissibili ammontano ad euro 10.000.000,00

    Il Progetto presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 e non superiore ad euro 400.000,00.

    Il Soggetto proponente è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Progetto.

    Aiuti Distretti biologici: i requisiti

    I Soggetti beneficiari devono possedere, ove applicabili, i seguenti requisiti:

    • a. essere regolarmente costituiti; 
    • b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;   
    • c. non essere in stato di liquidazione giudiziale ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività; 14 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica ex DGPQA – Pqa 1 
    • d. non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni o di una delle cause ostative previste all’articolo 67 dello stesso. 
    • e. non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero se il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima; 
    • f. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  
    • g. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  
    • h. non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
    • i. di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/99;   
    • j. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall’articolo 2, punto 59) del Regolamento;  
    • k. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 3 del Regolamento; l. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; 15 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica ex DGPQA – Pqa 1 
    • m. non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni nei propri confronti; 
    • n. non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; o. non avere ancora avviato le attività del Progetto alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. 

    I suddetti requisiti devono essere posseduti dai Soggetti beneficiari al momento dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso. Dopo il provvedimento di concessione del contributo, il Soggetto proponente raccoglie le dichiarazioni dei Soggetti beneficiari, redatte secondo il modello Allegato D, prima dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso.

    I requisiti di cui al comma 1, laddove applicabili, devono essere altresì posseduti dal Soggetto proponente al momento della presentazione della domanda. 

    Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal Soggetto proponente e dai Soggetti beneficiari mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

    I Soggetti beneficiari dovranno fornire la citata dichiarazione prima dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Emissione Note di variazione IVA su crediti infruttuosi

    L'agenzia delle Entrate evidenzia che il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione Iva seguendo le regole dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972. 

    Si previsa che se la procedura è precedente al 26 maggio 2021, entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, dovrà attendere la sua conclusione. 

    Questa è la sintesi della risposta a interpello n 88 del giorno 8 aprile.

    Note in diminuzione: chiarimenti ADE per le liquidazioni dei beni

    Nel caso di specie si descrive una situazione specifica che coinvolge tre entità distinte, identificate come [ALFA] Spa, [BETA] Srl, e la Fondazione [GAMMA] in cui:

    1. [ALFA] Spa: che pone il quesito all'Agenzia delle Entrate. [ALFA] Spa ha acquisito [BETA] Srl, assumendone tutti i diritti e le obbligazioni, compresi i crediti che [BETA] Srl deteneva nei confronti della Fondazione [GAMMA].
    2. [BETA] Srl: Prima della fusione, [BETA] Srl aveva emesso fatture nei confronti della Fondazione [GAMMA] per dei servizi o beni forniti. Queste fatture non sono state pagate, e di conseguenza, [BETA] Srl aveva intrapreso azioni legali per recuperare il credito, incluso l'ottenimento di un decreto ingiuntivo. Dopo la fusione, tutti i diritti e obblighi di [BETA] Srl sono stati trasferiti a [ALFA] Spa, inclusa la gestione di questo credito insoddisfatto.
    3. Fondazione [GAMMA]:La Fondazione aveva acquisito obblighi finanziari nei confronti di [BETA] Srl (e, dopo la fusione, nei confronti di [ALFA] Spa) per fatture emesse e non saldate. In seguito la Fondazione è stata sottoposta a una procedura di liquidazione generale dei beni.

    L'interpello tratta della questione di come gestire l'IVA su crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione.

    L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, sostanzialmente accoglie l'interpretazione proposta da [ALFA] Spa riguardo all'emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del decreto IVA, per le fatture relative a crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione generale dei beni della Fondazione [GAMMA].

    L'Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di infruttuosità della procedura concorsuale, è possibile emettere note di variazione in diminuzione secondo l'articolo 26 del decreto IVA.

    Questo è valido anche per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis.

    La risposta sottolinea che la procedura di liquidazione generale dei beni, si applicano per analogia le disposizioni previste per le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, in virtù dei numerosi rinvii normativi. 

    Di conseguenza, questa procedura rientra tra quelle per cui, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'articolo 26 per la variazione dei corrispettivi.

    [ALFA] Spa può emettere note di variazione in diminuzione per i corrispettivi non incassati, a condizione di attendere l'infruttuosità della procedura di liquidazione.

    Inoltre, l'emissione delle note di variazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si verifica il presupposto dell'infruttuosità della procedura.

    In sintesi, l'Agenzia delle Entrate condivide l'interpretazione dell'istante che, nel caso specifico di una procedura di liquidazione generale dei beni con esito infruttuoso, consente l'emissione di note di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA sulle fatture non pagate, conformemente alla normativa vigente al momento dei fatti.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo Capitalizzazione PMI: il regolamento MIMIT

    Pubblicato in GU n 80 del 5 aprile il Regolamento MIMIT (DL n 43/2024) per la capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare programmi di investimento.

    Ai sensi dell'art 3 le disponibilità finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro. 

    In particolare, il decreto, in  attuazione di  quanto disposto dall'articolo  21, comma  3,  del  decreto-legge n. 34/2019, è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.
    Con il DL in oggetto si definiscono i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo in attesa del decreto attuativo, da emanarsi entro la data del 1° luglio 2024, con le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta  a  presentare  per poter beneficiare delle agevolazioni.

    Attenzione al fatto che il regolamento entra in vigore dal giorno 20 aprile 2024.

    Contributo Capitalizzazione PMI: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  le  PMI  che,  alla  data  di presentazione  della  domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a) sono costituite in forma di società di capitali;
    • b) non  annoverano  tra  gli  amministratori  o  i  soci  persone condannate con sentenza definitiva  o decreto  penale  di  condanna divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

    Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di  una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Contributo Capitalizzazione PMI: le regole

    Ai sensi dell'art 5 si prevede che entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.

    L'aumento di  capitale  può essere  effettuato  esclusivamente nella forma del  conferimento in  denaro  e deve  risultare  dalla delibera  adottata  dalla  PMI come «versamento  in  conto  aumento capitale».

    A pena di revoca del  contributo,  l'aumento  di  capitale  deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta  giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.
    Entro il termine di cui sopra, la PMI à tenuta a  versare almeno il 25 per  cento  dell'aumento  di  capitale, oltre  l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
    Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del  codice  civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio  ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di  cui al comma 3.
    L'aumento di capitale sottoscritto deve  essere  effettuato  ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e  2481,  comma  2,  del codice civile.
    A pena di revoca  del  contributo,  il  versamento  della  quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre  la  data  di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale  alle  quote del contributo stesso e secondo  quanto  espressamente  previsto  dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

    La misura del contributo di cui si tratta ai sensi dell'art 6 del regolamento a fronte dell'aumento di capitale il contributo  di cui  all'articolo  11 del decreto 22/4/2022 è incrementato:

    • a) al 5 per cento per le micro e piccole imprese;
    • b) al 3,575 per  cento  per le medie imprese.

    In caso di riduzione dell'importo del  finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purche'  sia  rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.

    Contributo Capitalizzazione PMI: la domanda

    Le PMI interessate che  abbiano deliberato  l'aumento  di  capitale devono presentare la domanda di contributo  utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima pubblicazione (art 12 del presente decreto).
    Con la presentazione della domanda la PMI  si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 5.
    A pena di improcedibilità della domanda di contributo,  la  PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva  di  atto  di notorietà resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive modificazioni e integrazioni, attestante  l'avvenuta adozione  della delibera di aumento del capitale sociale.
    Qualora  la  PMI  beneficiaria  non   adempia   al   versamento dell'aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di  chiedere la conversione dell'istanza nella domanda  ordinaria  di  accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green  di  cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022.

    Nel caso, l'impresa  dovrà presentare una  nuova  domanda,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022. 

  • Contributi Previdenziali

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    Un commercialista istante si è trovato in una situazione in cui ha pagato contributi previdenziali:

    • all'INPS (l'istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti) 
    • alla CNPADC (la cassa di previdenza per i dottori commercialisti), per un certo periodo. 

    Successivamente, ha ricevuto un rimborso per quei contributi pagati in eccesso, dato che non erano necessari per unificare i suoi periodi di contribuzione presso entrambi gli enti. 

    L'istante chiede come gestire fiscalmente questo rimborso ossia se deve pagare delle tasse sul rimborso e se si come fare.

    Le entrate con la risposta n 86 del 4 aprile in sintesi, replicano che la parte del rimborso corrispondente ai contributi precedentemente dedotti può essere inclusa nel reddito imponibile del 2023, mentre la parte dei contributi non dedotti, ai sensi dell'art 17 comma 1 lett n-bis TUIR non è soggetta a tassazione diretta ai fini IRPEF, inoltre non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria di reddito previste dall'art 6 del TUIR non rilevano ai fini dei redditi.

    Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

    L'istante ha posto due quesiti principali riguardanti la tassazione dell'importo ricevuto come rimborso per i contributi versati in eccesso durante i periodi di doppia contribuzione all'INPS e alla CNPADC, che non erano stati utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione, domande se:

    1. l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente sia soggetto a possibile opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera n-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e possa rientrare nella definizione per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022.
    2. se l'importo corrispondente alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi, debba essere assoggettato a tassazione nell'anno di restituzione, ovvero nel 2023.

    Riguardo al primo quesito, considerato che ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi indicati, tra cui le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, l'istante può far concorrere le somme rimborsate nel 2023, corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo di tale periodo d'imposta.

    Riguardo al secondo quesito, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell'anno di versamento e restituite all'istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 17, commi 1, lettera n-bis del Tuir.

    Inoltre, tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.

    Allegati: