• Enti no-profit

    Esenzione IVA per ETS: arriva la proroga al 1 gennaio 2025

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Tra le novità l'attesa proroga al 2025 delle novità in tema di IVA per gli ETS.

    In particolare, si proroga al 2025 l'entrata in vigore di quanto previsto in materia di esenzione IVA per gli ETS nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972. 

    Vediamo il dettaglio delle novità in materia di IVA per il terzo settore che sono appunto fatte slittare al prossimo anno.

    Proroga esenzione IVA per gli ETS: si va al 2025

    La legge di conversione del DL Milleproroghe, tra le altre, prevede la proroga al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva recate dal D. L. n. 146 del 2021.

    La norma in esame proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, contenute dell’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021 (L. n. 215 del 2021).

    Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15- quater del citato D.L. 146/2021). 

    Inoltre, in attesa della piena operatività del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).

    Ricordiamo che già nella conversione in legge del Dl n 51/2023 noto come decreto omnibus si era previsto il rinvio al 1 luglio 2024 della esenzione Iva per gli enti non commerciali.

    Si ricorda infine il legislatore è intervenuto a modificare il trattamento delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle realtà non profit quali:

    • associazioni politiche, 
    • sindacali e di categoria,
    • religiose, assistenziali, culturali,
    • di promozione sociale e di formazione extra-scolastica

    nei confronti di soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari, rendendole esenti IVA.

    Tali modifiche prevederanno il rispetto di precisi adempimenti come registri Iva e partita Iva ma anche a considerare alcune operazioni in campo Iva con obbligo di gestione di apposita contabilità separata.

    Le proroghe accordate fino ad ora consentono agli enti non commerciali di avere più tempo per mettersi in regola con i nuovi adempimenti legati al passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione Iva.

  • PRIMO PIANO

    Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024

    Con il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49/2024 è stata approvata la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società e associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.

    A regime, le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolate dalle previsioni statutarie, le quali posso appunto prevedere, o non prevedere, la possibilità che queste vengano svolte con modalità telematiche.

    Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19, il Legislatore aveva prodotto una disciplina in deroga, la quale appunto prevedeva la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche quando tale possibilità non era contemplata dallo statuto.

    Più precisamente l’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato  di   emergenza   sul territorio  nazionale   relativo    al   rischio    sanitario    connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.

    Tale normativa transitoria è stata di anno in anno prorogata, l’ultima volta dal decreto Milleproroghe 2023 fino al 31 luglio dello stesso anno.

    Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024

    Dopo tale data (a meno di una nuova proroga), tornerà in vigore la previgente normativa a regime.

    Cosa contiene la deroga

    La disciplina transitoria, la cui efficacia è stata prorogata fino al 30 aprile 2024 prevede la possibilità, per società, cooperative, associazioni e fondazioni, di:

    • svolgere le assemblee sociali parzialmente o totalmente con modalità virtuali, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie;
    • svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
    • esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie contrarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante.

    La deroga non incide sui termini ordinariamente previsti per la convocazione delle assemblee, né per quelli relativi all’approvazione dei bilanci.

    Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che la deroga possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione.

  • Contenzioso Tributario

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    La sentenza della Corte di Cassazione numero 2752, pubblicata il 30 gennaio 2024, aggiunge un ulteriore tassello alla difficile questione della “ristretta base partecipativa” delle società di capitali.

    Quella della ristrettezza della base societaria costituisce una presunzione di legge, che non trova fondamento nel diritto, ma solo nella giurisprudenza e nella prassi, secondo la quale eventuali maggiori redditi contestati alla società di capitali con un numero esiguo di soci possono essere considerati come distribuiti ai soci stessi, con tutte le conseguenze fiscali derivanti da ciò.

    Nella legge delega sulla riforma fiscale era previsto un intervento normativo sul tema, per definire chiaramente un perimetro e dare dei limiti a una presunzione che oggi, nella concretezza del contenzioso tributario, riesce persino a vincere i principi dettati dal Legislatore con norme di diritto positivo.

    Vediamo il contenuto della Sentenza n 2752/2024 della Cassazione.

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    Secondo la sentenza 2752/2024, “l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’articolo 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’articolo 5 TUIR e di cui agli articoli 115 e 116 TUIR”, ciò in quanto nella situazione esaminata “la società risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società”.

    Con altre parole, secondo la Corte, nel momento in cui viene accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa un utile extracontabile, questo deve essere imputato ai soci pro quota e per trasparenza, come avviene nelle società di persone, anche quando, a tutti gli effetti, la società a cui il maggior reddito viene contestato non è niente affatto una società trasparente.

    Non è facile comprendere il perché, in una situazione del genere, il maggior reddito non dovrebbe essere attribuito alla società di capitali, che è un soggetto giuridico, e di conseguenza essere assoggettato a IRES.

    Fermo restando le annose perplessità sulla legittimità di una presunzione legale che non trova fondamento nel diritto, né fiscale né civile, ci si chiede però se tale presunzione non dovrebbe trovare almeno un limite nel rispetto delle norme che governano il diritto tributario.

    La sentenza in discussione rappresenta un ulteriore giro di vite in sfavore delle società di capitali a ristretta base partecipativa, che costituisce un evidente ostacolo all’aggregazione societaria.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi 2024: le semplificazioni del quadro RU

    Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 68687 del 28 febbraio relativo al Modello Redditi PF 2024 con istruzioni.

    Oltre a questo modello, nella giornata di ieri 29 febbraio sono pubblicati anche tutti gli altri provvedimenti per i dichiarativi per l'anno d'imposta 2023, aprendo ufficialmente la stagione 2024.

    Leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi.

    Per quando riguarda il modello redditi PF 3 si segnala la novità della compilazione del quadro RU, che l'agenzia delle entrate aveva anticipato già all'atto dell'uscita delle prime bozze dei modelli.

    Modello Redditi PF 2024: le semplificazioni del Quadro RU

    Come anticipato dalle Entrate, per quest'anno l'intervento di semplificazione più rilevante riguarda il quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese.

    In tale quadro non sarà più richiesta l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alle Entrate i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e utilizzabili esclusivamente in compensazione.
    Attenzione al fatto che, con riferimento ai crediti d'imposta esclusi dalla sezione I del quadro RU rimarrà l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).

     In dettaglio, nel quadro RU verranno eliminate le seguenti sezioni:

    • Sezioni II credito "Caro Petrolio",
    • Sezione III credito "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche"
    • Sezione V "Altri crediti d'imposta", i cui crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I. 

    Per tutte le altre novità si rimanda alle istruzioni complete del modello.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi

    L'agenzia delle Entrate il 29 febbraio ha pubblicato tutti i provvedimenti relativi ai Modelli Dichiarativi 2024 per le persone fisiche e per le società.

    Scarica qui tutti i relativi provvedimenti del 28 febbraio:

    Ricordiamo che la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) con il Decreto Legislativo Semplificazioni Adempimenti Tributari in vigore dal 13 gennaio, ha previsto numerose novità per i contribuenti e per le dichiarazioni dei redditi 2024 anno d'imposta 2023 che saranno evidenziate nei modelli definitivi appena pubblicati.

    Inoltre ricordiamo che sono già stati pubblicati anche il:

    Scarica qui il Modello Redditi PF 2024

    Modelli 730 e Redditi Persone fisiche 2024: sintesi delle novità

    L'agenzia evidenziava nel comunicato stampa che nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui:

    • tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato,
    • ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo,
    • rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, 
    • modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

    I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale

    Va sottolineato anche che con la Riforma Fiscale e l'art 1 del Dlgs di semplificazioni tributarie, il Modello 730 precompilato andrà ad affiancare le modalità ordinarie di invio secondo delle semplificazioni per cui si attendono le regole operative.

    Modelli 2024 società e imprese: sintesi delle novità

    I modelli e le istruzioni 2024 sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società, gestendo il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus. 

    Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

    Certificazione Unica 2024: sintesi delle novità 

    Per la CU 2024 il cui invio è in scadenza il 18 marzo (il 16 marzo termine ordinario cade di sabato) l'agenzia sottolinea che sono di rilievo le novità riguardanti:

    • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, 
    • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
    • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, 
    • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale 
    • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

    Modello Iva, IRAP, 770 2024: sintesi delle novità

    Nel Modello IVA 2024, vengono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    Leggi anche: Dichiarazione IVA 2024: che novità ci sono quest'anno?

    Infine, per quanto riguarda i modello modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. 

    Per quanto riguardo il modello 770/2024 si segnala la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sulla possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater" prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. 

    In sintesi, l'istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa dando ulteriori specifiche, vediamo quali.

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione

    L'agenzia ricorda che l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].» 

    Il divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e , pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta). 

    In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]  

    La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.  

    La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.   

    In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, l'agenzia precisa quanto segue.

    Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. 

    Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato. […].  

    L'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. […] 

    Il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.  La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto. 

    Tanto premesso, l'agenzia specifica che con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.

    Negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente

    Ne deriva pertanto che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.  

    Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.  

  • Legge di Bilancio

    Milleproroghe 2024: le principali misure prorogate

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Vediamo un riepilogo delle novità della conversione in legge.

    Decreto Milleproroghe 2024: le proroghe più attese

    Tra le novità approvate vi sono:

    • la proroga della Rottamazione quater con la possibilità per chi non ha provveduto a pagare le prime tre rate della dilazione, di provvedere entro il 15 marzo,
    • la proroga al 31 dicembre 2024 del bonus acquisto casa under 36, con la condizione che il preliminare sia stato firmato entro il 31.12.2023,
    • la proroga del Ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi validamente presentate al 31 dicembre 2022,
    • lo slittamento della esenzione IVA per gli ETS al 1 gennaio 2025,
    • l'esenzione Irpef per gli agricoltori,
    • la proroga per le assemblee da remoto al 30 aprile, 
    • si estende fino al 31 dicembre 2024 il diritto dell’impresa debitrice di sostituire, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, le certificazioni dei debiti tributari e contributivi, con autodichiarazioni del debitore precedentemente previsto solo sino al 31 dicembre 2023,
    • prorogato anche per il 2024 il divieto di e fatture per le prestazioni sanitarie,
    • per il lavoro sportivo, si segnala:

    In attesa del testo definitivo ricordiamo il contenuto del DL n 125/2023 come approvato in dicembre.

    Decreto Milleproroghe 2024: altre misure

    Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni, il testo prevede la proroga di termini di prossima scadenza, in diversi ambiti, tra i quali:

    • Prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
    • Fino al 31 dicembre 2024, si consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni,
    • Si differisce al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni in base alle quali possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi soltanto i magistrati che hanno partecipato all’apposito corso di formazione. Prevede che qualora il periodo massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scada prima del 31 dicembre 2024, sia prorogato fino a tale data;
    • Si proroga al 17 ottobre 2024 la data sino alla quale si può continuare a delegare ai giudici onorari l’ascolto dei minori,
    • Si differisce al mese di ottobre le elezioni dei membri non di diritto dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione;
    • Si proroga fino al 31 dicembre 2024 il sistema che prevede, in caso di erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche rispetto ai quali sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, che le amministrazioni competenti possano rinviare al momento dell’erogazione del saldo l’esecuzione dei controlli in materia di regolarità contributiva (DURC) e in materia di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva e quindi al recupero dei benefici erogati.