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Quando si può disapplicare la norma sulle società di comodo: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 53 del 27 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una società immobiliare di non essere considerata "non operativa" per un determinato periodo fiscale, nonostante non abbia raggiunto i ricavi minimi previsti dalla legge, ciò a causa delle condizioni avverse di mercato.
La società sostiene che le difficoltà economiche generate dalla pandemia e altre circostanze giustificherebbero questa eccezione.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta, ritenendo che le argomentazioni e le prove fornite dalla società non siano sufficienti per giustificare una deroga alla normativa sulle società non operative, vediamo il perchè.
Esclusione da società non operativa causa mercato avversa: quando si può
Una società immobiliare che cerca di evitare la classificazione come "società non operativa" per il periodo d'imposta ottobre 2021-settembre 2022 e successivi, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 specifica che possiede e gestisce un centro commerciale composto da diverse unità immobiliari destinate alla locazione.
A causa di condizioni di mercato avverse, non tutte le unità sono state locate, incidendo sui ricavi, e la società sostiene che, per pandemia di COVID-19 e altri fattori esterni come l'inflazione e la guerra in Ucraina, sia stato impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi previsti per non essere considerata non operativa.
Pertanto, chiede la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per il periodo d'imposta specificato.
Le Entrate preliminarmente ricordano che l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede uno specifico regime di tassazione per le cosiddette ''società di comodo'' o ''società non operative''.
Viene ricordato che ai sensi del comma 1, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dei commi 1 e 2 (il c.d. test di operatività).
Le società non operative sono tenute a dichiarare un reddito minimo presunto, quantificato applicando ai valori di determinati beni posseduti nell'esercizio, le percentuali forfetarie previste al comma 3 del medesimo articolo 30.
Ai sensi del comma 4bis del citato articolo, «[i]n presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
Pertanto, a fronte del mancato superamento del test di non operatività previsto dall'articolo 30 citato, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria circa l'esistenza di situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi e di reddito minimo presunti.Successivamente, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che le difficoltà di mercato indicate dalla società non sono sufficienti a giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative.
In particolare, si osserva che la società non ha fornito prove concrete che dimostrino come le condizioni di mercato avverse abbiano effettivamente impedito di generare ricavi superiori ai minimi presunti.
Pertanto conclude che non è possibile accogliere la richiesta.
L'Agenzia sottolinea l'importanza di fornire prove specifiche e dettagliate che collegano direttamente le condizioni di mercato avverse alla capacità di generare ricavi adeguati.
Nel dettaglio, si evidenzia che "la Società non abbia fatto alcun riferimento, per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione, neppure ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (cfr. la circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, pag. 46). In merito a questo ultimo aspetto, si ritiene utile rinviare alle risposte ai quesiti 2.6 e 2.7 della circolare n. 44/E del 2007, con le quali è stato ribadito che la disciplina sulle società non operative possa essere disapplicata dimostrando che, in caso di contratti di locazione, il canone pattuito sia almeno pari, o comunque che non si sia discostato, a quello di mercato, secondo quanto determinato con le tabelle delle quotazioni immobiliari dell'OMI."
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Bonus barriere architettoniche: stop detrazioni per infissi e bagni
Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con misure urgenti per il superbonus.
Il testo che non ha subito modifiche nell'iter parlamentare, tra l'altro, ha ridefinito il perimetro della detrazione fiscale prevista per l'eliminarione delle barriere architettoniche.
Leggi anche: Eliminazione barriere architettoniche: spetta la detrazione al 75% per gli infissi?
Bonus barriere architettoniche: novità del DL n. 212/2023
L’articolo 3 del DL n. 212/2023 riorganizza la disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Dl n. 34/2020), restringendo dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione.
Ricoridmao prima che il bonus, che consiste in una detrazione ai fini Irpef e Ires, con periodo di recupero in cinque anni, resta invariato nei limiti di spesa:
- 50.000 euro per unità singole ed edifici monofamiliari;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità per gli edifici fino a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità per gli edifici più grandi.
Il DL n 212/2023 ha però limitato l'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, e dotati della necessaria asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale “parlante” (ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir).
E' abrogato il comma 3 dell'art. 119-ter che prevede il riconoscimento dell’agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
In merito a cessione e sconto, modificando l'articlo 2, c. 1-bis, del Dl n. 11/2023, si interviene per eliminare dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione degli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro.
Infine, si prevede di poter applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario,
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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Contributo 2023 Stampa di periodici diffusi all’estero: domande entro il 31.03
Il Dipartimento per l'editoria con avviso del 26 febbraio informa del fatto che è possibie presentare domanda entro il 31 marzo per il contributo 2023 a sostegno della stampa periodica italiana diffusa all'estero (ex art 15 comma 2 lett b) Dlgs N 70/2017) .
Il contributo vuole sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.
Vediamo a chi spettano e come presentare domanda.
Contributo 2023 Stampa di periodici diffusi all’estero: i beneficiari
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
- periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Attenzone al fatto che il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.
Per avere accesso ai contributi sono necessari:
- anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
- assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
- divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
- obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
- impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
- diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
- regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
- iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
- obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.
Contributo 2023 Stampa di periodici diffusi all’estero: presenta la domanda
Occorre precisare che:
- per i periodici editi e diffusi all'estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore, che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il 30 aprile;
- per periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma
Accedi qui per tutta la modulistica.
Infine è bene specificare che nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
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Superbonus indigenti: a chi spetta
Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con le regole urgenti per il superbonus.
Confermate le regole per il superbonus per i contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell'anno 2024.
Vediamo il dettaglio.
Supebonus indigenti: a chi spetta
Con il comma 2 dell'art 1 del DL n 212/2023 convertito in Legge n 17/2024 per venire incontro ai contribuenti a basso reddito e con i cantieri fermi si prevede di riconoscere:
- ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro,
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119,
- e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023,
- uno specifico contributo erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il fondo a disposizione è di 16,441 milioni di euro, residuo di quello di 20 milioni stanziato nel 2023 per l'analoga misura che ha avuto una limitatissima richiesta.
In merito alle modalità di calcolo della soglia di riferimento fissata a 15.000 euro si deve far riferimento a quanto previsto in riferimento alla possibilità di usufruire del Superbonus al 90% per le villette nell'anno 2023 dal testo attuale dell'art. 119 del decreto rilancio (d.l. 34/2020), che ha introdotto per questo una sorte di quoziente familiare.Come chiarito dalle Entrate con la circolare 13/2023, il reddito di riferimento familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, da:
- contribuente;
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- partner dall’unione civile;
- convivente;
- altri familiari fiscalmente a carico.
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Superbonus: è legge il DL salva spese
Viene pubblicata in GU n. 48 del 27 febbraio la Legge n. 17/2024 di conversione del DL n. 212/2023 sulle agevolazioni fiscali in edilizia recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Si evidenzia che il testo del Decreto non ha subito cambiamenti rispetto alla sua approvazione originaria.
Superbonus: i lavori non completati al 31.12.2023
Si introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato nei termini gli interventi rientranti nel superbonus per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020.
In particolare, con l'art. 1 si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per le quali è stata esercitata l’opzione di sconto o cessione (di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati (ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso (non opera quindi la riduazione al 70% dell'aliquota prevista dal 2024) ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
In sintesi, con il decreto, si prevede che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi per le quali è stata esercitata l’opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche richiesto dalla normativa.
Superbonus 2024: le novità per le cessioni
Si interviene sulla deroga al divieto di sconto e cessione del credito prevista dal DL n 111/2023 estendendo il divieto generale di fruizione indiretta anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1.2.3 compresi inpiani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto prima del 30.12.2023 il relativo titolo abilitativo.
In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni su sconto e cessioni del credito (dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiestadi titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.Leggi inoltre:
- Superbonus indigenti: a chi spetta,
- Bonus barriere architettoniche: stop detrazioni per infissi e bagni
Superbonus 2024: come cambia
Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.
Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica:
- nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
- nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
- del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
- nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro;
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Da tenere in conto le ultime novità appena approvate, di sopra evidenziate in sintesi, per le quali si rimanda al Dl n 212/2023 convertito in Legge n. 17/2024.
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Bilancio delle Microimprese: come è composto
L'impresa deve redigere periodicamente il bilancio di esercizio al fine di accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso.
Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto:
- dallo stato patrimoniale,
- dal conto economico,
- dal rendiconto finanziario,
- dalla nota integrativa.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile.
Le micro-imprese, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell’art 2435- ter del codice civile.
Le micro imprese, ossia le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €,
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €,
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità,
redigono il bilancio di esercizio con modalità semplificate, vediamole.
Bilancio Microimprese: gli adempimenti
L’art. 2435-ter del codice civile rubricato “Bilancio delle micro imprese”, definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.
In particolare, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione di: Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione.
Più in dettaglio le micro imprese sono esonerate dalla redazione:
- del Rendiconto Finanziario,
- della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c.numeri 9) e 16):
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
- l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci;
- dalla Relazione sulla gestione quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le seguenti informazioni richieste dall'art. 2428 c.c.n 3) e 4):
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società,
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio.
Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.
Tuttavia, le microimprese possono comunque decidere di presentare il bilancio in forma ordinaria rinunciando alla agevolazione.
Bilancio delle Microimprese: le nuove soglie dimensionali 2024
Con la Direttiva Delegata n.2775/2023 in modifica alla Direttiva 2013/34/UE, viene previsto in capo agli Stati Membri l’obbligo di mettere in vigore le nuove disposizioni legislative relative alla modifica delle soglie dimensionali applicabili ai bilanci delle società.
In particolare, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 vengono modificate le soglie dimensionali applicabili ai bilanci delle società in considerazione soprattutto dell’elevata inflazione registrata negli anni 2021 e 2022.A tal proprosito Eurostat ha evidenziato che nell’arco di dieci anni dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2023 l'inflazione si è attestata cumulativamente al 24,3% nella zona euro e al 27,2% nell’intera Unione.
Pertanto, la Commissione Europea ha ritenuto necessario adeguare le soglie di cui all’articolo 3 paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione, aumentandole del 25% e arrotondandole per approssimazione.
In seguito a quanto specificato, occorre considerare soglie nuove e più alte relativamente allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico contenute nei commi da 1 a 7 dell’art.3 della direttiva bilanci e per quanto riguarda le Micro-imprese:
- il valore riportato nella lettera a) passa da 350.000 euro a 450.000 euro;
- il valore riportato nella lettera b) passa da 700.000 euro a 900.000 euro.
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Certificazione Unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni al 22.02
L'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio e nel dettaglio il giorno 7 febbraio e il giorno 22 febbraio ha pubblicato degli aggiornamenti della Certificazione Unica 2024 che va presentata entro il giorno 16 marzo che quest'anno, cadendo di sabato slitta al 18 marzo.
Prima di leggere i motivi dell'aggiornamento ricordiamo che con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, sono stati approvati il modello e le istruzioni da utilizzare per la CU 2024.
Certificazione unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni
Le Entrate informano del fatto che le istruzioni sono aggiornate come segue:
- alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.”;
- alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro.” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.” 7 febbraio 2024 Istruzioni;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”;
- alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
- alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”;
- alla pagina 47, alla trentasettesima riga, dopo le parole “651.” Inserire il seguente periodo “Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione”;
- alla pagina 47, alla cinquantaquattresima riga dopo la parola “vengano” eliminare il seguente periodo “per l’intero ammontare”.
Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (18 poiché il 16 marzo è sabato), le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente,
- ai redditi di lavoro autonomo
- e ai redditi diversi,
da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo (18 marzo poiché il 16 è sabat0)
Viene sottolineato che, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.
Attenzione al fatto che è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto
Certificazione unica 2024: cosa attesta
La Certificazione Unica “CU 2024” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024 (termine slitta al 18 perché 16 marzo è sabato) unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) attesta:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
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