• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    DL Superbonus: cosa prevede per le zone terremotate

    Tra le deroghe previste dal DL 39/2024 (convertito in Legge n 67/2024 pubblicata in GU n 123 del 28 maggio), ve ne sono alcune in merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ormai praticamente del tutto eliminati.

    In particolare, si prevede che le opzioni sono ancora possibili per i lavori svolti nelle zone terremotate.

    Inoltre si istituisce un fondo specifico per le zone colpite dal sisma, vediamo tutti i dettagli.

    Stop a sconto e cessione: le deroghe per le zone terremotate

    L'articolo 1, al comma 1, reca alcune modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell’esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.

    La lettera b) di tale articolo, introduce al medesimo articolo 2 un nuovo comma 3- ter.1 che prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. 

    In particolare la norma stabilisce che le disposizioni sul divieto della cessione del credito non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4 quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39 (ovvero dal 30 marzo 2024).

    La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

    Fondo investimenti zone interessate da even

    Viene istituito il Fondo per gli interventi nei territori interessati da eventi sismici con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per l’erogazione di un contributo per interventi di riqualificazione energetica e strutturale di immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con esclusione di eventi occorsi, il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

    Le spese devono riguardare interventi previsti per:

    • incremento dell’efficienza energetica, nei limiti della quota non coperta dagli altri contributi concessi
    • ristrutturazione edilizia nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

    Il contributo, da richiedere per via telematica, mediante istanza rivolta ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile.

    Entro 60 giorni dal 28 maggio le regole attuative in DPCM.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Decreto Salva casa 2024: quanto costerà sanare le irregolarità

    Pubblicato in GU n 124 del 29 maggio il DL n 69/2024 che reca Disposizioni  urgenti  in  materia  di semplificazione  edilizia e urbanistica, noto come Condono edilizio 2024.

    In sintesi, regolarizzare costerà da 1.000 a 31.000 euro e gli abusi totali non saranno sanabili, per totali si intende quelli privi di ogni titolo edilizio.

    Sulle regole generali leggi anche: Condono Edilizio 2024: cosa sarà in edilizia libera.

    Condono Edilizio 2024: quanto costa sanare le irregolarità

    Il decreto Salva casa in bozza prevede dei costi per sanare le irregolarità formali presenti in molti immobili italiani.

    I costi, dice il decreto, dovranno essere parametrati alla irregolarità commessa e al maggior valore acquisito dall'immobile.

    Come spiega la relazione illustrativa al decreto, in caso di irregolarità, un’opera può essere sanata solo quando ci sia l’allineamento sia alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione dell’istanza. 

    Con le nuove regole si modifica la procedura e la doppia conformità resterà solo per gli abusi totali, comunque non sanabili.

    Si introduce una semplificazione per le ipotesi di difformità parziale rispetto al titolo depositato.

    Ad esempio si tratta di irregolarità tipo la chiusura di una veranda o la realizzazione di una stanza non dichiarata.

    Al fine di sanarli, si presenterà una Scia o un permesso di costruire in sanatoria pagando una sanzione che varia da 1.000 a 31.000 euro da commisurare rispetto all'aumento del valore dell’immobile.

    Attenzione al fatto che lo sportello unico edilizia del Comune potrà condizionare la regolarizzazione a interventi essenziali per garantire il rispetto di norme igieniche, di sicurezza, di efficientamento energetico o di rimozione delle barriere architettoniche.

    Scarica qui le slide del MIT, con una sintesi delle novità approvate.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

    Con la Risposta n. 107 del 16 maggio le Entrate hanno chiarito che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie 2023

    è imponibile secondo le regole ordinarie, vediamo il perché.

    Remunerazione aggiuntiva farmacie 2023: rilevanza Ires e Irap

    Una società S.r.l. formula un quesito sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP, della "remunerazione aggiuntiva" per le farmacie prevista dall'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    In particolare, si chiede se la Remunerazione Aggiuntiva 2023 debba essere esclusa dalla base imponibile IRES e IRAP, come era stato stabilito per la remunerazione aggiuntiva del 2021-2022 del peridodo pandemico covid.

    Secondo l'istatante si, in quanto la legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo modello di remunerazione (la Remunerazione Aggiuntiva 2024), che non godrà dell'esclusione fiscale prevista per le precedenti misure temporanee.

    L'Agenzia delle Entrate non è d'accordo e precisa che la Remunerazione Aggiuntiva 2023, pur essendo considerata un "contributo a fondo perduto" e quindi fuori campo IVA, non è automaticamente non imponibile ai fini IRES e IRAP. 

    L'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, che esclude dal reddito imponibile e dal valore della produzione IRAP i contributi erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid-19, non si applica alla Remunerazione Aggiuntiva 2023.

    Secondo l'Agenzia la Remunerazione Aggiuntiva 2023 è considerata in continuità con quella del 2021-2022 ma è stata introdotta in un contesto post-emergenziale e non direttamente legata all'emergenza Covid-19.

    Essa mira a stabilizzare il sistema di remunerazione delle farmacie, con una valenza strutturale e non più emergenziale.

    La normativa fiscale speciale per l'emergenza Covid-19 non è applicabile alla Remunerazione Aggiuntiva 2023 perché non è stata erogata in via eccezionale per tale emergenza.

    La Remunerazione Aggiuntiva 2023 concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP secondo le regole ordinarie, a differenza delle precedenti misure legate all'emergenza Covid-19.

  • Adempimenti Iva

    DPC ospedaliero di filtraggio aria: corretta IVA da applicare

    Con Risposta a interpello n 106/2024 le Entrate hanno chiarito l'aliquota IVA da applicare ad un Dispositivo di copertura letti ospedalieri con filtro.

    L'istante ha depositato una richiesta di brevetto per un dispositivo di protezione collettiva DPC e ritiene di potervi applicare l'IVA al 5% per i sistemi di filtraggio, l'ADE non è d'accordo, vediamo il perché

    DPC ospedaliero di filtraggio aria ospedaliero: corretta IVA da applicare

    La Società riferisce che: 

    • 1.  ha sviluppato un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata ad un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere;  
    • 2.  ha depositato una domanda di brevetto per tale DPC presso l'Ufficio Italiano Brevetti denominato ''Dispositivo di protezione collettiva particolarmente per strutture sanitarie del tipo di ospedali, cliniche private, presidi sanitari e simili'', in quanto l'invenzione che si vuole tutelare attraverso il brevetto consiste nel particolare sistema di aperture passanti e richiudibili che consentono, grazie al sistema di aspirazione e filtraggio, di operare sul paziente attraverso la copertura/tenda senza che si verifichi fuoriuscita di aria contaminata; 
    • 3.  è sua intenzione produrlo e commercializzarlo

    La Società chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alla cessione del decritto DPC, alla luce delle norme specifiche adottate contestualmente al diffondersi della pandemia da COVID19.

    Le entrate specificano che è applicabile l'IVA ordinaria e non quella ridotta al 5% in quanto il DPO dopo valutazione anche di documenti di prassi in consultazione con l'ADM, non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1ter.1 della Parte IIbis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte. 

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Crediti da bonus edilizi: cosa cambia per le compensazioni

    Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio la Legge n 67/2024 di conversione del dl n 39/2024 con una ulteriore stretta per il superbonus.

    Tra le novità, una norma che prevede, per i soggetti che hanno debiti con l'Erario ma anche crediti da bonus edilizi vige il divieto di compensazione, vediamo i dettagli.

    Bonus edilizi: vietato l’uso dei crediti per chi ha debiti col Fisco

    L'art 4 contiene Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.

    Il comma 1 introduce un nuovo comma 3-bis all’interno dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

    Ai sensi della nuova norma, si prescrive che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte o di crediti inesistenti (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali, come precisato durante l’esame al Senato, sia intervenuta decadenza dalla rateazione, viene sospesa l’utilizzabilità in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) dei crediti d’imposta per interventi edilizi che sono cedibili ai sensi del medesimo articolo 121, presenti nella piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate.

    La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

    Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni verranno disciplinate da un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

    Il comma 2 modifica l’articolo 37, comma 49-quinquies del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223.

    Nella sua formulazione vigente esso stabilisce, in sintesi, che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione

    per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di

    avvalersi della compensazione mediante F24; tale disposizione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

    Con le modifiche proposte dall’articolo in esame si chiarisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che stabilisce il principio generale per cui

    l’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli

    agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

    • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
    • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
    • ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    L’esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

    Le disposizioni fanno salvo quanto contenuto nel quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

    Ove non si applichi l’esclusione dalla compensazione commentata, restano ferme le disposizioni dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che reca il divieto di autocompensazione.

    In sintesi il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole

    E' attesa in GU la legge di conversione del DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo nella quale viene confermato l'art 6 misure di monitoraggio sui crediti transizione 4.0.

    In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente:

    • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare,
    • la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. 

    La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. 

    A tal proposito il MIMIT e il GSE hanno pubblicato due distinti avvisi al fine di informare che il giorno 29 aprile sono stati pubblicati:

    In sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

    • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, va inviata la comunicazione preventiva aggiornandola poi al completamento degli investimenti;
    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

    Crediti 4.0: nuova comunicazione al MIMIT

    Il decreto direttoriale con le regole operative è stato pubblicato il 29 aprile.

    Come specificato dal GSE dalle ore 12 del 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile.
    Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.
    I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

    • gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
    • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

    Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. 

    Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica qualificata/certificati).
    Attenzione ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta: [email protected]

    Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

  • Pace Fiscale

    Rateizzazione cartelle: quando si decade e perchè

    La Guida sulla rateizzazione delle cartelle 2024 appena pubblicata dalle Entrate evidenzia, in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto all'Ader Agenzia delle riscossione per i propri ruoli.

    Ricordiamo che il ruolo è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute. 

    Per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli Enti locali (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010). 

    Leggi anche: Come rateizzare i debiti da cartelle: guida 2024

    Decadenza da dilazione per cartella di pagamento

    Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. 

    Attenzione al fatto che il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi.

    Vediamo la tabella di riepilogo proposta dalle Entrate:

    Rateizzazione  Decadenza
    Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020   (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID) 18 rate anche non consecutive
    Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 10 rate anche non consecutive
    Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022 5 rate anche non consecutive
    Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 8 rate anche non consecutive

    Attenzione al fatto che nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.

    Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero

    In caso di decadenza per inadempienza è possibile per i debiti compresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022 richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.

    Invece per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.

    La decadenza di uno o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nella rateizzazione caduta.