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Pubblici registri immobiliari: corretto utilizzo Sezione D di note e annotazioni
Con Circolare n.1 del 29 gennaio le Entrate si occupano di Pubblici registri immobiliari e normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In particolare, si evidenziano gli aspetti critici del corretto utilizzo della Sezione D nelle note di trascrizione e di iscrizione e nelle domande di annotazione al fine di prevenire l’emersione di eventuali trattamenti illeciti e, all’esito, individuare le possibili aree di azione.
Con la circolare le Entrate intendono fornire alle categorie interessate opportune indicazioni sul corretto utilizzo dei modelli di richiesta delle formalità relative alla pubblicità immobiliare.
Sinteticamente, le entrate sottolineano che, nell’eseguire la pubblicità immobiliare occorre che non vengano riportate "informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell’atto ma non utili alla pubblicità stessa".
Vediamo maggiori dettagli sulle problematiche del quadro D dei modelli di pubblicità immobiliare.
Pubblici registri immobiliari: corretto utilizzo Sezione D di note e annotazioni
La Circolare si sofferma sulle note che vengono presentate al conservatore e sui dati che in esse vengono riportati, al fine di individuare se possano configurarsi eventuali trattamenti illeciti o eccedenti, con particolare attenzione alle parti della nota.
Con specifico riferimento alle nota, si ricorda come con l’automazione dei servizi di pubblicità immobiliare, le note sono redatte su appositi modelli specificatamente approvati che sono stati oggetto, nel tempo, di vari aggiornamenti
In coerenza con i modelli approvati da utilizzarsi, le note sono formate da quattro sezioni:
- la “sezione A”, riportante i dati relativi al titolo presentato per l’esecuzione della formalità (identificativi dell’atto, autorità emanante, ecc…)
- la “sezione B”, riportante i dati relativi agli immobili relazionati nella formalità (sostanzialmente, gli identificativi catastali degli immobili)
- la “sezione C”, riportante i dati relativi ai soggetti presenti nella formalità (identificativi dei soggetti e rispettivi diritti relazionati sugli immobili oggetto di formalità)
- la “sezione D”, riportante eventuali altre informazioni, non codificabili nelle precedenti sezioni, ritenute ugualmente necessarie per una compiuta pubblicità immobiliare nonché le informazioni previste ai fini dell’esecuzione della voltura catastale automatica.
Nelle prime tre sezioni (A, B e C), la cui compilazione è sostanzialmente obbligata, si devono indicare dati – relativi al titolo, agli immobili ed ai soggetti – corrispondenti a quelli richiesti dalla legge a pena di rifiuto (art. 2674 c.c.).
Si fa specifico riferimento ai dati necessari per la pubblicità immobiliare indicati rispettivamente dagli artt. 2659 e 2660 c.c. per le note di trascrizione e dall’art. 2839 c.c. per le note di iscrizione.
In tale ottica, i dati presenti in dette sezioni possono ritenersi lecitamente indicati, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto riportati in presenza di un’adeguata base giuridica rappresentata dall’obbligo normativo di indicazione imposto in materia di “tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili”.
La sezione D della nota è costituita invece da un campo integralmente libero, utilizzabile per l’indicazione di eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai fini di una compiuta pubblicità immobiliare e quindi rimesso, nella sua compilazione, alle relative valutazioni effettuate dalla parte richiedente.
Risulta evidente che i prospettati profili di criticità possono correlarsi tendenzialmente ai dati indicati dal richiedente nella sezione D delle note dove è possibile indicare “altri aspetti che si ritiene utile pubblicare”
La nota è tradizionalmente definita “atto di parte”, e deve configurarsi quale documento “autosufficiente” in relazione ai dati ivi contenuti e destinati alla conoscenza dei terzi, ovverosia ai fini di una compiuta pubblicità immobiliare.
In altri termini, è utile in questa sede richiamare i cd. principi di autosufficienza e autoresponsabilità della nota elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali principi, la nota deve essere “autoconsistente” sotto il profilo della funzione pubblicitaria e la responsabilità verso i terzi ricade sul soggetto che richiede la formalità relativamente ad un determinato atto, redigendone (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto.
Pertanto è da escludersi che tale responsabilità possa ricadere sul Conservatore il quale è chiamato dall’ordinamento a svolgere controlli esclusivamente di tipo formale.
Quindi, il conservatore non potrebbe, per ipotesi, rifiutarsi di eseguire la formalità richiesta adducendo, a motivo di legittimo rifiuto, la presenza nella nota di dati illecitamente trattati, ad esempio perché non strettamente necessari ai fini della pubblicità immobiliare, o opponendo altre esigenze di tutela della protezione dei dati personali, né potrebbe, per tali medesimi motivi, ritardare l’esecuzione della formalità richiesta.
Pertanto nel documento in oggetto le entrate specificano che nell’eseguire la pubblicità immobiliare occorre che non vengano riportate "informazioni eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, come nel caso dei dati personali eventualmente presenti nell’atto ma non utili alla pubblicità stessa" e ci si debba limitare all’ostensione dei dati strettamente necessari.
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Fondo imprese agrumicole: domande dal 1 marzo
Agea soggetto gestore della ripartizione degli aiuti alle imprese agrumicole ha pubblicato la nota n 7/2024 del 15 gennaio con le istruzioni operative per richiedere gli aiuti per l'annualità 2023.
Ricordiamo che si tratta della ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale agrumicolo regolamentate con Decreto 12 ottobre 2023 del Ministero dell'Agricoltura, pubblicato in GU n. 10 del 13 gennaio (art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
In dettaglio, le risorse da assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di lettera f) per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, dal Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo.
Fondo qualità settore agrumicolo: attività finanziabili
Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:
- a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere f) e g);
- b. impianti antigrandine finalizzati alla protezione delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
- c. adozione di tecniche di potatura finalizzate a evitare la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.
L'obiettivo degli interventi consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Fondo qualità settore agrumicolo: i beneficiari della misura
Possono beneficiare delle risorse su indicate le imprese agricole che svolgono quale attività primaria la produzione di agrumi e il cui patrimonio agrumicolo risulti, anche in parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o del malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda.
Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.Le imprese devono essere in possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN, al momento di presentazione della domanda di sostegno.
Attenzione al fatto che sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla parte I, sezione 2.1, punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale;
- c) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 33(63) degli Orientamenti.
Fondo qualità settore agrumicolo: le domande dal 1 marzo
Le domande di sostegno devono essere inoltrate, prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attività su specificate ed essere presentate in modalità telematica all'Agea, a partire dal 1al 29 marzo prossimo (Nota AGEA n 7/2024)
Nel dettaglio, esse devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno pari ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.
Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:
- dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda Agricola) del richiedente,
- riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale risulti il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici relativi all'agrumeto.
Alle domande è allegata la seguente documentazione:
- a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'unità produttiva interessata, in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della tristezza degli agrumi e/o dal malsecco degli agrumi;
- b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono tolleranza nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le medesime caratteristiche;
- c) copia della documentazione attestante l'adesione ad una O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.;
- d) le date di inizio e di fine delle attività finanziate;
- e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- f) impegno a mantenere l'investimento per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo;
- g) eventuale consenso sottoscritto dal proprietario della superficie agrumetata qualora il richiedente sia conduttore non proprietario;
- h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione.
Per le istruzioni operative per le domande si rimanda alla nota AGEA n 7/2024
Allegati: -
Bar e tavola fredda mensa universitaria: quale IVA applicare?
Con la risposta a interpello n 19 del 26 gennaio le Entrate chiariscono l'IVA applicabile a:
- servizio bar–tavola fredda
- servizio mensa universitaria.
Le entrate chiariscono che il concessionario del servizio deve applicare l'IVA 10% sul venduto, vediamo i dettagli dell'interpello.
L’istante gestisce presso un Ateneo un servizio di bar e tavola fredda e presso la struttura avuta in concessione, egli intende avviare la somministrazione piatti caldi, anche nei confronti degli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato.
Il badge determinerà la quota pasto a loro carico, fatta eccezione per gli utenti con ''pasto gratuito'', il cui costo sarà sostenuto interamente dall'università.
Chiede se può applicare ai prodotti venduti l’Iva agevolata nella misura del 4%, ad eccezione delle somministrazioni erogate tramite i buoni pasto che scontano l’Iva al 10 per cento.Bar e tavola fredda mensa universitaria: quale IVA applicare?
Le Entrate specificano innanzitutto che l'IVA al 4% è riconosciuta sulle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni” (n. 37 della Tabella A, parte II del Decreto Iva), beneficio esteso anche alle mense universitarie (circolare n. 328/1997).
Nel caso in esame, l'agenzia evidenzia che l'offerta fornita presso l’università riguarda:- generi di caffetteria, come the, caffè, bevande calde e fredde,
- bevande analcoliche,
- panini, tramezzini, toast e piatti freddi,
che sono oggettivamente diversi dalle prestazioni delle mense per le quali il decreto Iva prevede l’aliquota Iva al 4 per cento.
Allegati:
Per cui al servizio di bar tavola fredda attualmente esercitato l’istante dovrà applicare l'aliquota Iva del 10 per cento.
Diversamente, la somministrazione di piatti caldi rivolta a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario, di prossima attivazione, è un servizio di mensa vero e proprio che potrà beneficiare dell’aliquota Iva al 4% in linea con quanto indicato nel citato punto 37 della Tabella A allegata al decreto Iva.
Infine, viene precisato che se l'utente effettua il pagamento con il buono pasto rilasciato al personale non docente, si applica l'aliquota Iva del 10 per cento nell'ambito del rapporto tra l'istante e la società emittente i buoni pasto.
Inoltre, le somministrazioni di “pasti” effettuate alle persone diverse dagli utenti muniti di badge sconteranno l’Iva al 10%, non rientrando fra le erogazioni effettuate nelle mense aziendali, scolastiche e per i poveri, indicate nel n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva. -
IVA Prestazioni servizi elettronici a soggetti UE: l’opzione in dichiarazione 2024
Dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile prossimo va inviata la Dichiarazione IVA 2024 per il periodo di imposta 2023. L'adempimento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Vediamo la particolare opzione prevista nel modello IVA per i prestatori di servizi elettronici verso soggetti UE entro i 10.000 euro.
Dichiarazione IVA 2024: le prestazioni di servizi elettronici (art. 7-octies)
Ricordiamo intanto che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
In dettaglio, nel rigo VO16, va comunicata l’opzione che riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia.
Coloro che hanno effettuato nell’anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, non superiore a 10.000 euro, esercitano l’opzione IVA a partire dal 2023, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente, barrando la casella corrispondente.
L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno due anni.
Attenzione al fatto che la revoca va comunicata al rigo VO17 dai contribuenti che a partire dal 2023 intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta.
Ricordiamo infine che nel 2020 è stato aggiunto al DPR n 633/72, in recepimento della Direttiva UE 2017/2455, nel 2020 è stato aggiunto l’articolo 7-octies.
Prima di questo intervento normativo, volto a semplificare gli adempimenti a carico delle aziende che prestano servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nei confronti di privati cittadini europei, questi venivano considerati effettuati, ai fini IVA, nello Stato europeo del consumatore finale.
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Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS
Il nuovo Fondo di garanzia per le PMI in applicazione del cosiddetto DL Anticipi è in vigore dal 1 gennaio.
Le nuove disposizioni valide dodici mesi, reintroducono alcune misure precedenti al periodo pandemico e confermano invece alcune novità introdotte durante il covid come:
- l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro,
- l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore e enti religiosi,
- la gratuità per le microimprese.
Attenzione al fatto che vi sono novità anche per le commissioni, di seguito i dettagli.
Scarica qui la tabella MIMIT con regole 2024 del Fondo di garanzia PMI
Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS
Relativamente agli enti del terzo settore, si prevede che possono accedere alla garanzia del Fondo anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l’applicazione del modello di valutazione
Il parametro dell’iscrizione al REA è derogabile mediante la costituzione di una sezione speciale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale rientrerebbero come soggetti ammissibili anche gli enti religiosi. La sezione speciale potrà essere alimentata anche con risorse rinvenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini.
Si potranno concedere garanzie in favore di tali soggetti beneficiari finali nel limite del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo.
Fondo di garanzia PMI 2024: come cambiano le commissioni
Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme:
- la “commissione di mancato perfezionamento” è stata confermata con l’applicazione al superamento della soglia del 5%* ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione).
- la commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria.
Note: *la commissione è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 % rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente.
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Nota di credito: possibile l’emissione rinunciando al credito
La Corte di Cassazione prende in esame la possibilità di emettere una nota di credito, nel contesto di una procedura concorsuale, da parte del creditore che ha emesso una fattura che non è stata pagata.
Bisogna ricordare che oggi la disciplina che regola l’emissione delle note di credito, nel contesto di una procedura concorsuale, segue due binari:
- per le procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021: l’emissione di una nota di credito è possibile a partire dalla data di assoggettamento della controparte alla procedura;
- per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021: l’emissione della nota di credito è possibile solo una volta che sia stato accertato l’esito infruttuoso della procedura concorsuale.
Va da sé che la situazione in esame interessa più le procedure avviate prima del 21 maggio 2021, in quanto per le altre vige una disciplina più favorevole dal punto di vista delle tempistiche.
Nota di credito: possibile l’emissione rinunciando al credito
La sentenza numero 35518 della Corte di Cassazione, pubblicata il 19 dicembre 2023, esamina appunto la legittimità dell’emissione di una nota di credito da parte del cedente o prestatore, in conseguenza della remissione del debito (perché considerato non recuperabile), nel momento in cui per il cessionario o committente viene avviata una procedura concorsuale.
Come è noto, le fattispecie di emissione delle note di credito sono disciplinate dall’articolo 26 del DPR 633/1972, il quale, per lo più, indica situazioni rigide.
Quella in esame non si annovera tra le fattispecie tipiche, in quanto, tra queste, non è indicata la rinuncia unilaterale al credito.
Tuttavia, la Corte precisa che l’enunciazione dell’articolo 26, per quanto rigida, costituisce comunque il recepimento delle disposizioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE, che, invece, non presenta la medesima rigidità.
In conseguenza di ciò, la Corte di Cassazione, sulla sentenza 35518/2023, emana il seguente principio di diritto: “la rinuncia unilaterale al credito da parte di un creditore di una procedura concorsuale che pervenga all’organo gestore della procedura costituisce presupposto per il creditore per l’emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile a una delle ipotesi di mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in quanto preclude l’assolvimento del credito da rivalsa nei confronti del cedente; per l’effetto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione”.
Con diverse parole, la rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore di una procedura concorsuale, per presunta impossibilità del recupero, legittima l’emissione di una nota di credito, recuperante l’imposta, per la parte del corrispettivo fatturato e non incassato.
Ciò poiché la rinuncia al credito, in questa situazione, può essere ricondotta ai casi “simili” previsti dall’articolo 26 comma 2 del DPR 633/1972, grazie a una lettura estensiva della norma e alla sua contestualizzazione con la normativa unionale; ciò a prescindere dal fatto che tale emissione derivi da una decisione unilaterale e non dal sopraggiunto accordo tra le parti, come è più espressamente previsto dalla normativa italiana.
Per il cessionario o committente soggetto a procedura concorsuale, in questa situazione, vige l’obbligo di registrare la nota di credito ricevuta, perché questi perde il diritto alla detrazione dell’imposta; così facendo viene riequilibrato il rapporto esistente tra rivalsa e detrazione.
Così, in base alla nuova interpretazione presentata dalla Corte di Cassazione, anche il creditore ammesso a una procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, nel caso in cui consideri irrecuperabile il suo credito, potrà emettere una nota di credito, rinunciando al credito (ma senza dover necessariamente attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale), recuperando così l’imposta versata.
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Tassa extra profitti banche: codice tributo per pagare
Con Risoluzione n 7 del 24 gennaio viene istituito il codice tributo per versare mediante modello F24 l’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (di cui all’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)
Leggi anche Tassa extraprofitti Banche: come funziona.
Tassa extra profitti banche: codice tributo per pagare
L’articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha istituito, per l'anno 2023 e alle condizioni ivi indicate, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022
L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato e, comunque, entro il 31 gennaio.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;
- “1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;
- “8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI – articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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