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Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili
Con Risposta n 94 del 19 aprile le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, vediamo maggiori dettagli sul chiarimento e riepiloghiamo con tabella e requisiti delle due agevolazioni.
Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili: chiarimenti ADE
Nell'ambito della propria attività, la Società istante riferisce per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in impianti, attrezzature e macchinari di aver già fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ''Credito d'imposta Mezzogiorno''), nella misura del 35%, relativa alle medie imprese.
Inoltre, la Società evidenza che ''[t]enuto conto che in relazione alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti sopra menzionati ubicati all'interno del territorio del Piano di sviluppo strategico delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 91 del 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018 è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle ZES e nelle ZLS'' […].
La Società sostanzialmente chiede se per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 (per i quali la stessa Società ha già usufruito del Credito d'imposta Mezzogiorno) possa beneficiare anche (i.e., ''in aggiunta'') del Credito d'imposta ZES e, in caso affermativo, le condizioni di tale cumulo.Le entrate evidenziano che le due misure di favore:
- il Credito d'imposta ZES: ''[i] n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti […]''
- il Credito d'imposta Mezzogiorno: in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023 il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (articolo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che ''alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre
2016 […]'' (sottolineatura aggiunta). Il successivo comma 101 dispone che ''[i]l credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione''.
non possono tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.
Ecco una sintesi dei requisiti principali per il Credito d'Imposta ZES e il Credito d'Imposta Mezzogiorno:
Allegati:Criterio
Credito d'Imposta ZES
Credito d'Imposta Mezzogiorno
Area Geografica
Zone Economiche Speciali (ZES), aree geograficamente delimitate e identificate, includendo aree portuali secondo regolamento UE.
Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo nelle zone assistite secondo direttive UE.
Tipologia di Investimenti
Investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, terreni, e immobili strumentali agli investimenti fino al 31 dicembre 2023.
Investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite, fino al 31 dicembre 2023.
Intensità e Limiti di Aiuto
Limite massimo di 100 milioni di euro per progetto di investimento, secondo le compatibilità con il credito Mezzogiorno.
Limiti di 3 milioni di euro per piccole imprese, 10 milioni per medie imprese, e 15 milioni per grandi imprese per progetto.
Cumulabilità
Non cumulabile con il Credito d'Imposta Mezzogiorno per gli stessi costi. Considerato un potenziamento del Credito Mezzogiorno.
Cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato per gli stessi costi, rispettando i limiti di intensità degli aiuti UE.
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Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio
Il Dipartimento per lo sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceri, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.
Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.
l progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:
- lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
• che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;
• l’erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento;
• la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali,strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.)
Le risorse programmate per il finanziamento dell' Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.
Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari
Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:
- a) detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
- b) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare e espiazione della
pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori; - c) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza dei minori e giovani adulti dell’area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) – Linea Minori.
I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
- promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
- favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;
- fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
- supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.
Sport di tutti Carceri: destinatari
L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:
- ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
- ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 della avviso.
Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 del 11/06/2024.
Per poter proporre la propria candidatura, i soggetti Capofila devono essere in possesso – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:
- per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
- per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS); - lettera d’intenti (Allegato 2) con l’Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
- presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
- Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,
procedendo all’esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.
I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il possesso dei requisiti sopra specificati.
Sport e Salute procederà a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.
In sede di controlli Sport e Salute si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all’erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/73.
I Destinatari candidati, per l’erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.
Attenzione l’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18
Allegati:
mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a €20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.
I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l’Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall’invio del predetto atto da parte di Sport e Salute. - lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
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Catasto: nuovo Pregeo di cartografia, versione 10.6.3
Con la Risoluzione n 20 del 18 aprile le Entrate rendono disponibile l'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni. Viene estesa la procedura Pregeo 10, versione 10.6.3.
Viene precisato che dalla data di emanazione della risoluzione, quindi dal 18 aprile, gli atti di aggiornamento geometrico sono predisposti dai professionisti redattori con la versione “10.6.3 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10.
Invece, la versione “10.6.2 – APAG 2.12”, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata da Sogei fino alla data del 30 giugno 2024.Ricordiamo che Pregeo delle Entrate (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate degli Atti geometrici d'aggiornamento del Catasto.
La procedura, limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l'approvazione degli atti presentati.
Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: tipo frazionamento tipo mappale, tipo frazionamento + tipo mappale e tipo particellare.
Vediamo una sintesi dei cambimenti dell'applicativo e poi dettagli sulla procedura di dematerializzazione delle lettere di incarico, precisando che il tema viene trattato al punto 2.1 della risoluzione e poi al punto 5.1 dell'Allegato tecnico con istruzioni pratiche.
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3
La nuova versione della procedura Pregeo 10.6.3, pubblicata il 18 aprile 2024 è stata migliorata come di seguito descritto:
- Nel modulo di compilazione delle lettere di incarico è stato inserito il campo “numero di lettere
- È stata introdotta la compilazione assistita, in relazione alla casistica selezionata, e successiva dematerializzazione completa della Lettera d’Incarico, di cui alle circolari n. 194/T del 13 luglio 1995 e n. 49/T del 27 febbraio 1996
- Nella scheda Predisposizione Atto di Aggiornamento ed Allegati è stato inserito il comando “Frazionamento EU”
- È stata inserita la finestra di selezione della casistica del frazionamento di particella/e Ente Urbano, tra quelle previste dalla Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023
- È stata predisposta la finestra per l’inserimento delle unità immobiliari urbane (UIU) dalle quali mutuare le ditte da assegnare alle particelle derivate da frazionamento EU, in cod. 450, da censire al Catasto Terreni, mediante caricamento dell’estratto di mappa evoluto e selezione dal relativo menu, ovvero mediante inserimento manuale della UIU dalla quale mutuare la ditta, ovvero mediante creazione manuale di una ditta quadrata, nel caso di BCC e BCNC
- Nella Relazione Tecnica Strutturata dell’atto Pregeo, in caso di frazionamento EU, compare la casistica autorizzata del frazionamento al Catasto Terreni, unitamente alla particella derivata, alla UIU di provenienza della intestazione da assegnare e alla ditta stessa
- È stata implementata la gestione del nuovo estratto di mappa “evoluto” il quale integra le informazioni cartografiche e dell’archivio censuario di Catasto Terreni con quelle censuarie relative al Catasto Fabbricati
- Nella Relazione Tecnica Strutturata viene automaticamente selezionata la zona di riferimento tra quelle codificate, ai fini della tolleranza delle misurate
- È stato migliorato l’algoritmo per la compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari che concorre, nel caso di modello cosiddetto “blindato” in assenza di modifiche da parte del tecnico redattore, all’approvazione automatica con “esito positivo” senza necessità di ulteriori verifiche da parte dell’operatore dell’Ufficio
- Nel menu Libretti Pregeo/Servizio è stato introdotto il nuovo modulo “Gestione GNSS” per il trattamento e l’elaborazione dei dati di rilievo effettuato con strumentazione satellitare sia in modalità RTK (cinematica in tempo reale) sia in modalità Elaborazione statica (post processing)
- All’interno del modulo GNSS, attraverso i corrispondenti comandi attivati in sequenza, è possibile visualizzare lo schema del rilievo sovrapposto alla cartografia catastale, salvare le coordinate ECEF (Geocentriche) del rilievo in estensione .csv, escludere eventuali punti con scarto quadratico medio elevato
- Il libretto delle misure viene predisposto ed archiviato in automatico, con un numero di protocollo, a conclusione di tutte le operazioni, di cui al punto precedente, mediante il comando “Libretto Pregeo”
- Nella riga 1 del libretto delle misure il professionista deve selezionare la metodologia del rilievo realizzato tra quelle indicate (PPS, NRTK, RTK, REALVRS)
- Nel caso di rilievo in modalità PPS o NRTK il punto “10000” sarà individuato come “Reference” con attivazione automatica del check-box: «Coord geocentriche note riferite a reti GNSS»
Dematarializzazione lettere di incarico: la nuova versione di Pregeo
Al fine di fornire indicazioni operative univoche ai professionisti e per uniformare i controlli, sono state implementate le funzionalità informatiche che consentono la compilazione assistita e la completa dematerializzazione della lettera di incarico.
In particolare, la circolare n. 49/T definiva puntualmente le modalità ordinarie e le eccezioni ammissibili per la sottoscrizione dei tipi di aggiornamento, che sono stati distinti, sulla base della conformità o meno al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994, nelle seguenti tre fattispecie:- Tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti;
- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti.
L’ultima fattispecie comprende gli atti di aggiornamento con mancata sottoscrizione e/o mancata autorizzazione al mandato al tecnico professionista da parte di tutti i titolari di diritti reali, che risultano ricevibili ed iscrivibili in atti da parte dell’Agenzia quando presentano lettera di incarico al tecnico, riportante le motivazioni della mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato.
Le possibili motivazioni elencate nella circolare n. 49/T del 1996 sono:
- Cause di forza maggiore (irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o soppressione di persone giuridiche);
- Interesse legittimo all’attivazione della procedura di aggiornamento catastale;
- Sentenza o ordinanza dell’Autorità Giudiziaria.
La nuova versione del software consente la compilazione guidata e la dematerializzazione della lettera di incarico, nel rispetto del format allegato alla citata circolare n. 49/T del 1996.
Le modalità di compilazione, attraverso le nuove funzionalità informatiche – nei diversi casi di motivazioni di mancata sottoscrizione e/o autorizzazione al mandato – sono dettagliatamente illustrate nell’allegato tecnico.
Allegati: -
Dichiarazione IRAP 2024: specifiche tecniche per Regioni e Province
Con il Provvedimento n 196673 del 17 aprile le Entrate pubblicano le regole per Regioni e Province per l'invio dell'IRAP 2024.
Con provvedimento del 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2024” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2023, e sono state, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel predetto modello.
Ricordiamo che il Modello IRAP 2024 è composto dal frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS.
Il punto 1.1 dell’Allegato 1 del suddetto provvedimento fa rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome, tramite l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2024.
Pertanto, al fine di dare attuazione a tale disposizione, con il presente provvedimento sono definite, nell’Allegato A, le specifiche tecniche in formato XML da utilizzare per la trasmissione alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap.
La trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap come stabilito dal punto 2.1 dell’Allegato 1 del predetto provvedimento del 28 febbraio 2024.
Allegati: -
Deposito Bilanci 2023: elenco dei codici bloccanti
Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito dei Bilanci 2023 campagna 2024.
Il corposo documento, come ogni anno, per tutti i soggetti obbligati, riporta le istruzioni per l'adempimento (ai sensi dell'art degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) del deposito del bilancio entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Il documento in appendice riporta anche una tabella di riepilogo con tutti gli errori bloccanti rispetto all'invio dei files utili all'adempimento, vediamoli.
Deposito Bilanci 2023: codici di errore bloccanti
Ecco una tabella dei codici di errore bloccanti descritti nella guida per il 2024:
Codice
Descrizione dell'Errore
XX
Errore nell'estrazione del file firmato
X0
Il formato del file non è XBRL o è mal firmato
XU
L'istanza non è un file XBRL/XML valido (well formed)
X1
L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella
ufficiale (itcc-ci-2018-11-04) obbligatoria per i bilanci il cui
inizio esercizio è uguale o successivo al 01-01-2016. La
tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella
ufficiale (itcc-ci-2015-12-14) obbligatoria per i bilanci il cui
inizio esercizio è antecedente al 01-01-2016.
La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L'istanza presenta una tassonomia XBRL non più
supportata.
La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
XV
Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto allo schema di tassonomia di riferimento
X3
Dati mancanti sul Codice Fiscale
XF
Il Codice Fiscale dichiarato nell'istanza non ha superato il controllo formale
XC
L'istanza non contiene il Conto Economico, prospetto obbligatorio
X6
Non è presente alcun campo di tipo numerico per l'annualità di esercizio più recente
X7
Non esiste almeno un campo numerico con valore diverso da zero per l'annualità di esercizio più recente
X8
L'Utile (perdita) Residua del Patrimonio Netto non coincide con l'Utile (perdita) dell'esercizio del Conto Economico per l'annualità di esercizio più recente
X9
l Totale Attivo dello Stato Patrimoniale non coincide con il Totale Passivo dello Stato Patrimoniale per l'annualità di esercizio più recente, oppure sono entrambi assenti
XL
Il codice fiscale presente nell'istanza non corrisponde ai dati della pratica
XE
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci consolidati
XG
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci ordinari
XO
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci abbreviati o ordinari
XH
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci micro-imprese
XB
La data di chiusura esercizio <dce> è maggiore della data odierna <data odierna>
XZ
La differenza tra data di inizio e fine esercizio è superiore a 425 giorni (due annualità) o 731 giorni (una sola annualità)
XN
Le annualità di bilancio non risultano contigue. Possibile causa: data di inizio esercizio più recente e fine esercizio precedente non sono contigue
XR
Nel bilancio ordinario / consolidato manca il Rendiconto Finanziario, prospetto obbligatorio (D.Lgs. 139/2015)
XI
Possibile incompletezza del bilancio: mancanza dell'introduzione della nota integrativa
Questi codici rappresentano errori che bloccano il processo di deposito telematico dei bilanci finché non vengono risolti, garantendo la correttezza e la completezza delle informazioni presentate.
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Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile
La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.
A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.
Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.
Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Modello IVA 2024: come è composto
Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:
- a) Modello IVA/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- b) Modello IVA BASE/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Modello IVA 2024: le regole di quest'anno
Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.
Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni.Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.
La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.
Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Modello IVA 2024: alcune novità
In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.
In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.
È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
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Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.
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ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.
Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023.
ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF
Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.
Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:
- 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l’area dei servizi
- 15 relativi al comparto delle manifatture.
Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)
Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.
Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.
Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.
Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.
Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.