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Polizza Rischi catastrofali: nuovo obbligo in arrivo per le imprese
La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio 2024 ha previsto una novità sulle polizze per rischi catastrofali, vediamo cosa contiene.
Polizza Rischi catastrofali: cosa prevede la Legge di bilancio 2024
In dettaglio, con l’articolo 1, ai commi 101-111, modificato durante l’esame in Senato, si istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
Attenzione al fatto che, in caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024).
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui all’articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
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Il risarcimento del danno da anticipata cessazione della locazione
Il canone di locazione è il corrispettivo, versato dal locatario al locatore, per il godimento del bene preso in locazione, di solito un immobile.
Situazione non frequente è quella in cui il contratto di locazione viene risolto anticipatamente, rispetto alla sua naturale conclusione, per inadempimento del conduttore.
Nel momento in cui il contratto viene risolto, il bene locato torna nella disponibilità del locatore.
Se è pacifico che il locatario debba versare al locatore i canoni di locazione maturati fino al giorno in cui il bene locato torna nella disponibilità del proprietario, ugualmente pacifico non è il corretto trattamento di un eventuale maggior danno subito dal locatore.
Il punto sotto osservazione è appunto se, nella situazione in esame, un danno effettivamente c’è e, nell’eventualità, come questo possa essere quantizzato.
Infatti, se da un lato, con la risoluzione anticipata del contratto, viene lesa la legittima aspettativa del locatore di ricevere i canoni di affitto fino al termine del contratto, è anche vero che, nel momento in cui il bene torna nella disponibilità di questi, il canone per la privatizzazione del diritto non sarebbe dovuto.
Infatti, l’interesse che si valuta di tutelare non è il diritto alla percezione dei canoni non maturati, che non c’è, ma il risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato.
In questo contesto, si sono contrapposte due diverse linee di pensiero sul tema:
- secondo un primo orientamento, una volta anticipatamente risolto il contratto, nulla dovrebbe essere dovuto al locatore, in conseguenza del fatto che il mancato percepimento dei canoni di locazione non rappresenta un danno subito, ma un mancato guadagno (fa eccezione il caso in cui lo stato in cui l’immobile viene lasciato non permette un corretto godimento del bene, motivo per cui sarebbero dovuti i canoni di locazioni anche per il tempo necessario al ripristino dello stato originario del bene);
- secondo diversa linea di pensiero, invece, il locatore, in caso di recesso anticipato del contratto di locazione, avrebbe diritto a percepire i canoni di locazione fino al giorno del reperimento di un nuovo conduttore.
La linea interpretativa oggi prevalente si pone in posizione di compromesso tra le due posizioni, ammettendo la possibilità che il locatore subisca un danno e che, in conseguenza di ciò, abbia diritto ad un risarcimento; ma l’ammontare del risarcimento dovrebbe essere deciso dal giudice in base alle circostanze del caso concreto.
Questa maniera di approcciarsi alla questione tiene conto della differenza tra “danno evento”, che si concretizza nel mancato percepimento dei canoni di locazione in conseguenza del recesso, e “danno conseguenza”, rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento (il recesso anticipato); e tiene anche conto del fatto che il danno risarcibile è quello derivante dal “danno conseguenza”.
Di ciò si è occupata in modo analitico l’ordinanza interlocutoria numero 31276 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 novembre 2023, la quale a riguardo precisa anche che “il conduttore è tenuto in base all’articolo 1591 a corrispondere, a titolo risarcitorio, il canone convenuto fino alla restituzione”, ma resta “il margine, come è noto salvaguardato dalla norma, del «maggior danno»”.
Quello che deve essere chiarito, spiegano i giudici di legittimità, è se nel maggior danno contemplato dall’articolo 1591 del Codice civile possa rientrare il “danno conseguenza” prima esposto, oppure no.
Per fare ciò la Corte di Cassazione rimanda la questione alle Sezioni Unite che, decidendo, scioglieranno definitivamente i nodi di una questione dai notevoli risvolti pratici.
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Autotutela obbligatoria 2024: novità dalla Riforma Fiscale
In GU n 2 del 3 gennaio il Decreto Legislativo con Modifiche allo Statuto del Contribuente
Nel dettaglio, il Decreto Legislativo con l'art 10 quater e quinquies disciplina l'istituto dell'autotutela obbligatoria e facoltativa per l'Amministrazione Finanziaria.
Autotutela obbligatoria: novità 2024
Secondo le novità previste dal Decreto legislativo di prima attuazione della riforma fiscale, in merito alla autotutela obbligatoria il comme 10 quater rubricato Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) si prevede che:
- l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
- l'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione;
- con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
Autotutela facoltativa: novità 2024
Con l'art 10-quinquies rubricato Esercizio del potere di autotutela facoltativa si prevede che:
- fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
- si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
- l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
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Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente
Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.
In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.
Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento
Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
- a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
- b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
- e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
- f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.
Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli
L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.
Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:
- si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
- i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
- si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
- si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
- il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
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Canone RAI 2024: importi da pagare per vecchi e nuovi abbonamenti
Con Risoluzione n 1 del 4 gennaio 2024 le Entrate riepilogano le regole e gli importi per il pagamento del Canone RAI 2024.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di bilancio 2024, ha stabilito che “La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.”.
Pertanto, nelle tabelle che seguono sono indicati i nuovi importi del canone dovuto per l’anno 2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, a cui si rinvia per quanto non previsto dalla presente risoluzione.Canone RAI 2024: importi vecchi e nuovi abbonamenti
In particolare, nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone complessivo per
- il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1)
- e per i nuovi abbonamenti (tabella 2),
per l’anno 2024.
Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato
Periodicità pagamento Canone complessivo Annuale 70 Semestrale 35.73 Trimestrale 18.62 Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato
Periodo Canone complessivo Gennaio-giugno 35.73 Febbraio-giugno 30.13 Marzo-giugno 24.53 Aprile-giugno 18.93 Maggio-giugno 13.32 Giugno 7.73 Gennaio-dicembre 70.00 Febbraio-dicembre 65.75 Marzo-dicembre 60.15 Aprile-dicembre 54.55 Maggio-dicembre 48.94 Giugno-dicembre 43.35 Luglio-dicembre 34.74 Agosto-dicembre 32.14 Settembre-dicembre 26.54 Ottorbre-dicembre 20.94 Novembre-dicembre 15.33 Dicembre 9.74 Attenzione, per l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale, per:
- le utenze già attive al 1° gennaio 2024 (tabella 3)
- le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024 (tabella 4), in funzione del mese di attivazione,
si rimanda alle altre tabelle contenute sulla risolzione n 1 in oggetto.
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Impianti di rinnovabili: proroga al 2024 della garanzia ISMEA
Con decisione C(2023) 9090 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata dei regimi di aiuto SA.103166 e SA.108084, relativi alle Garanzia GR8 e U35.
Con un comunicato, ISMES fa presente che le domande di garanzia potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso i portali dedicati fino al giorno venerdì 7 giugno 2024, fatta eccezione, in relazione alle sole garanzie GR8, per i finanziamenti di importo superiore a 150.000,00 euro per i quali, considerata la necessità di espletare le verifiche ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno venerdì 24 maggio 2024.Restano ferme tutte le altre indicazioni fornite con le precedenti circolari.
Garanzia ISMEA GR8: che cos'è
La nuova garanzia GR8 ISMEA destinata alle PMI agricole e della pesca che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili:
- è rilasciata in via automatica,
- copre per il 100% i prestiti di importo non superiore a 250 mila euro, di durata fino a 8 anni, incluso preammortamento,
- è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA.
Le domande di garanzia possono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il relativo portale.
GR8 ISMEA: la nuova garanzia per le PMI per produrre energie rinnovabili
Ricordiamo che la piattaforma ISMEA per le domande a GR8 la garanzia per impianti di rinnovabili delle PMI era stata annunciata nel mese di settembre e con Circolare n 3 del 4 agosto ISMEA ha dettato le regole.
Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e opera nell'ambito del nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) autorizzato il 31 luglio 2023 dalla Commissione europea.
Garanzia GR8 ISMEA: chi può richiederla
Possono presentare domanda di garanzia GR8:
- le micro piccole e medie imprese,
- colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'ucraina,
- regolarmente iscritti al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola ovvero impresa ittica,
- che dichiarano di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.
Invece, NON possono accedere alla misura le imprese con esposizioni classificate come sofferenza ai sensi della disciplina bancaria:
- con esposizioni classificate come sofferenze,
- che presentano nei confronti delle banche esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinamenti deteriorati,
- che abbiano a carico protesti procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli
- rientranti tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea,
- che si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà,
- imprese soggette a sanzioni adottati dall'unione.
Garanzia GR8 ISMEA: presenta la domanda
Le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale che ISEMA messo a disposizione.
Attenzione al fatto che la procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi principali:
- la prima di prenotazione durante la quale richiesto di allegare la modulistica firma dell'impresa,
- la seconda di comunicazione dell'erogazione.
Successivamente alla prenotazione, ISMEA effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo comunica al soggetto finanziatore e all'impresa l'avvenuta concessione dell'aiuto ed entro 90 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il soggetto finanziatore deve comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento garantito attraverso il il portale GR8 Ismea
Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data è il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione il modello di autodichiarazione "mod.gr 8" da utilizzare per la richiesta sarà reso disponibile nel mese di settembre nella sezione garanzie e assicurazioni del sito di ISMEA
Allegati: -
Canone RAI: scende a 70 euro nel 2024
Con la Legge di Bilancio 2024tra le novità in vigore dal 1 gennaio vi è quella della diminuzione del Canone Rai 2024.
Vediamo i dettagli.
Canone RAI 2024: a quanto ammonta e per cosa si paga
L'importo del canone per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, la legge di bilancio 2024 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive su cui sintonizzarsi.
Il canone assume due forme:
- il canone per uso privato (ordinario) – oggetto della disposizione qui in commento – è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
- il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L. 1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).
Fino all’anno 2015 l’ammontare sia del canone per uso privato che del canone speciale sono stati determinati con decreto ministeriale.
A partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, commi 152 e ss.) l’importo del canone per uso privato è stato fissato direttamente in via legislativa.
L’art. 8, comma 1, della legge di bilancio 2024, come anticipato, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 il canone per uso privato.
Ricordiamo inoltre che, con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Canone RAI 2023: come si paga
Attendendo eventuali aggiornamenti per le modialità di pgamento riepiloghiamo le regole per l'anno 2023.
Per l'anno 2023 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammontava a euro 90 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89).
Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2022.
Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).
Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.