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Diritto camerale: quando si prescrive?
Con Sentenza n 34890/2023 la Cassazione ribadisce che il Diritto Camerale è soggetto alla prescrizione in cinque anni.
Sul tema opera l'art. 2948 comma 1 n 4 del codice civile inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Recentemente la stessa Cassazione aveva invece specificato che nel caso del Canone Rai non essendoci una norma ad hoc la prescrizione da considerare è quella decennale.
In proposito leggi: Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Diritto camerale: quando si prescrive?
Nel dettaglio la questione rimessa al Collegio riguarda l'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
In particolare, nella fattispecie la contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, emessa dalla Concessionaria, afferente al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi alle annualità 2001-2008, intimazione notificata il 27.10.2015.
La Corte sottolinea che, come recentemente affermato, in via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera dell'art. 13 della legge Finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);
L'art. 13, comma 3, stabilisce, infatti, che «ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali»;
Con il successivo art. 5 quater, comma 1, DL n. 282 del 2002 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2003), l'art. 13 della legge n. 289 del 2002 è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.
Individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.
Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale prevede la prescrizione quinquennale.
Inoltre, tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese.
Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del DPR n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione;
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenza ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».
L''applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dall'art. 20 co. 3 del DLgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 del DM n. 54 del 2005, secondo cui «l'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione».
Sul diritto camerale leggi anche Diritto camerale 2023: il MIMIT prevede aumento
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Maggior imposta di registro liquidata solo al Notaio: è legittima
Con la Sentenza n. 29618 del 25 ottobre 2023, la Cassazione accogliendo un ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria statuisce che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, essendo lo stesso obbligato in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione (articolo 57, Dpr n. 131/1986).
Inoltre, nella stessa pronuncia i giudici hanno chiarito che:
- 1) l’Amministrazione fiscale ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri,
- 2) il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione. Inoltre, essi hanno eventualmente titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa espletata dal coobbligato adempiente.
Vediamo i fatti di causa.
Una Associazione nazionale stipulava, con un Comune un contratto di permuta immobiliare. L’atto veniva registrato presso uno studio notarile e il notaio provvedeva, contestualmente, al pagamento dell’imposta di registro.
L’Agenzia delle entrate procedeva a notificare un avviso di liquidazione di maggiore imposta al solo notaio che pagava puntualmente.
L’Associazione presentava un istanza di rimborso delle imposte versate dal notaio, ritenendo di poter beneficiare di una norma di esenzione dall’imposta di registro.
All'stanza seguiva un silenzio-diniego da parte degli uffici competenti, impugnato poi dall’Associazione dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado.
I giudici di merito ritenevano inammissibile il ricorso e l'associazione proponeva appello dinanzi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Quest'ultima lo accoglieva sostenendo che l’Associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione indirizzato esclusivamente al notaio, avrebbe potuto chiedere il rimborso dell’imposta pagata e appellarsi contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, poiché non aveva alcuna possibilità di impugnare un atto ad altri destinato.
L’Agenzia decideva di ricorrere presso la Corte di cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera g), e 21 del Dlgs n. 546/1992, per avere i giudici tributari erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso dell’Associazione.
I giudici di legittimità hanno dato ragione all'Agenzia annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Richiamando anche una recente pronuncia della Cassazione n. 6864/2023, essi hanno ribadito che la Corte più volte si è espressa sul tema, chiarendo che è pienamente legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'ufficio nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'articolo 57 del Dpr n. 131/1986 (che individua le parti tenute al pagamento dell’imposta di registro), è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.
Viene anche spiegato come il pagamento effettuato dal notaio comporti la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, residuando in capo agli stessi esclusivamente il diritto di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato adempiente.
Da un punto di vista generale, si evidenzia inoltre che sia giuridicamente lecito presumere che il coobbligato intimato, intanto, abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso e si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati e abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso.
Inoltre, i magistrati di Cassazione hanno sottolineato come, consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato dal responsabile d'imposta, significherebbe vanificare la facoltà prevista per il creditore di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali.
La Corte evidenzia che tale regola vale in riferimento alla procedura di registrazione cartacea e con il sistema della registrazione telematica dove il Notaio resta il soggetto coobbligato con gli altri soggetti nell'interesse dei quali sta provvedendo al pagamento.
L'introduzione della normativa della registrazione telematica (Dlgs n. 463/1997), ha sì determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, con la previsione che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, ma tale previsione altro non rappresenta che un’evoluzione della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, senza con ciò alterare il complessivo assetto del Dpr n. 131/1986.
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Tassi d’interesse: la BCE comunica che restano invariati
Con comunicato stampa del 14 dicembre, la BCE informa del fatto che, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della BCE.
L’inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo.
I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00% che sono quelli aumentati in settembre scorso.
Aumento dei tassi di interesse dalla BCE: le previsioni per l'inflazione
Il comunicato inoltre, precisa che, secondo le ultime proiezioni per l’area dell’euro formulate dagli esperti dell’Eurosistema, dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025.
Nell’insieme gli esperti si attendono che l’inflazione complessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all’1,9% nel 2026.
Gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porti in media al 5,0% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e al 2,1% nel 2026.
Viene evidenziato che i passati incrementi dei tassi di interesse continuano a trasmettersi con vigore all’economia.
Le decisioni future del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi di riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario.
Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati della restrizione.
In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione, considerati i dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria.
Concludendo la BCE sottolinea che, i tassi di interesse di riferimento rappresentano lo strumento principale per definire l’orientamento di politica monetaria.
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Fondo IPCEI: Circolare con istruzioni applicative
Viene pubblicata la Circolare n 418933 del 12 dicembre 2023 del MIMIT sul Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi.
La Circolare di 11 pagine è composta da V sezioni:
- Inquadramento e finalità
- Esecuzione delle iniziative
- Spese e costi ammissibili
- Rendicontazione dei costi
- Disposizioni finali
Scarica qui la circolare e gli allegati
Con la circolare, sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, si individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi.
I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare.
Viene precisato che ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’iter di notifica ed autorizzazione.
La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.
Ricordiamo le regole della misura.
Beneficiari del Fondo IPCEI
Ricordiamo che il Decreto MIMIT 21.04.2021 attuativo della misura, pubblicato in GU n 165 del 12.07.2021, contiene i criteri generali, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinato alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo. (Leggi anche Decreto di agosto: Rifinanziamento del Fondo IPCEI sul rifinanziamento del fondo per il 2021).
Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI i soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi al sostegno delle autorità italiane e in particolare gli interessati devono:
- a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà cosi' come individuata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà», come successivamente modificati od integrati. Gli aiuti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
- d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il decreto di attivazione può prevedere l'ammissione al sostegno del Fondo IPCEI anche di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione.
Progetti ammissibili al Fondo IPCEI
Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane e in particolare:
- i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore aggiunto alla luce dello stato dell'arte nel settore interessato.
Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella decisione di autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformità ai project portfolio approvati dalla Commissione europea.
Le spese e i costi ammissibili sono:
- a) le spese relative a studi di fattibilità compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi relativi all'acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
- d) i costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto;
- e) i costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- f) le spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese quelle connesse alla prima applicazione industriale;
- g) per la prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), finché l'applicazione industriale deriva da un'attività di ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per se una componente molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento integrante e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
- h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).
Attenzione va prestata al fatto che non possono essere previste, per l'accesso al Fondo IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.
La procedura di ammissione prevede comunque una selezione preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione europea.
Attenzione va prestata al fatto che il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito invito a manifestare interesse
Clicca qui per visitare la sezione apposita del sito del MISE
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Tardiva garanzia per compensazione IVA infragruppo: sanabile con ravvedimento speciale?
Con Risposta a interpello n 475 le Entrate chiariscono che la tardiva presentazione della garanzia patrimoniale per le compensazioni IVA infragruppo può essere regolarizzata con ravvedimento speciale, vediamo il perchè.
Nel caso di specie l’istante vuole presentare tardivamente le garanzie patrimoniali necessarie per ottenere il rimborso o servirsi della compensazione dei crediti Iva in relazione agli anni d’imposta 2019, 2020, 2021.
L'istante reputa di potersi avvalere del ravvedimento speciale versando una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale, con l'istanza chiede conferma all'Agenzia.
Essa risponde sottolineando che l’approvazione a tale procedura arriva dalla risoluzione n. 67/E del 6.12.2023 (Leggi anche Ravvedimento speciale: possibile per indebito utilizzo dei crediti d'imposta) che ha ricordato che, con la norma di interpretazione autentica (articolo 21, Dl n. 34/2023), è stato chiarito che le parole: “le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti” devono essere interpretate nel modo seguente:- a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), nonché quelle di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio per il 2023
- b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni, sanabili con ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), commesse in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
Quindi, sono definibili tramite il ravvedimento speciale tutte le violazioni per le quali è applicabile l'istituto del ravvedimento ordinario, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata, con esclusione delle violazioni:
- a) commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento
- b) relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)
- c) definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali)
- d) relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl n. 167/1990).
Attenzione anche al fatto che la scadenza è slittata al 20 dicembre dall'art 3 del DL n 132/2023 e in proposito leggi Ravvedimento speciale: unica rata entro il 20 dicembre.
Pertanto conclude l'Agenzia, nel presupposto che le dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d’imposta in oggetto siano state validamente presentate, l’istante può regolarizzare la violazione, nel caso no già contestata, presentando tardivamente la garanzia richiesta per legittimare le compensazioni eseguite nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo, e versando, oltre agli interessi, la sanzione (articolo 13, comma 6, Dlgs n. 471/1997), in misura ridotta a un diciottesimo in un’unica soluzione entro il 20 dicembre.
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Mancata emissione corrispettivi: le regole per ravvedersi entro il 15.12
E' in scadenza la possibilità concessa dal decreto Energia di ravvedersi entro il 15 dicembre per la mancata emissione dei corrispettivi.
Ricordiamo che la possibilità è stata confermata dalla Legge n 169 di conversione dello stesso Decreto Energia.
Sostanzialmente si concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
A tal proposito, l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 3 ottobre il relativo Provvedimento n. 352652 delle Entrate che rende operativa la misura. I dettagli.
Ravvedimento corrispettivi: cosa prevede il decreto energia
La misura contenuta nel Decreto Energia 2023 con l'art. 4 rubricato Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, confermato con la conversione in legge del decreto recita come segue:
- i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023,
- hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2 -bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
- possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,
- a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
Attenzione inoltre al fatto che, la norma al comma 2 prevede che resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ricordiamo infine che, l’omessa contabilizzazione dei corrispettivi comporta dei riflessi ai fini delle imposte sui redditi e sull'IVA.
Omessi corrispettivi: come ravvedersi entro il 15.12
Il Provvedimento n. 352652 del 3 ottobre prevede che, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra:
- a) l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 26 ottobre 2 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e modificato dall’articolo 18 del decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79;
- b) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
In particolare, l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Tra gli altri le Entrate comunicano i seguenti dati:
- a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
- c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui alla lettera b) e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
- d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del citato decreto legge n. 124;
- e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Pertanto specifica l'agenzia, i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia inoltre che, in base al disposto dell’articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Per avvalersi della norma da ultimo menzionata, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
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Tax credit videogiochi: domande entro il 22 dicembre
Con un Avviso della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura si informa che, a partire dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 23.59 del 22 dicembre 2023 potranno essere presentate, attraverso la piattaforma DGCOL, le richieste preventive di Tax Credit Videogiochi per l'anno 2023 (codice domanda: DOM – TCVG).
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Tax credit videogiochi: i beneficiari
Come specificato nel DM 14/05/2021 sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
- a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
- b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
- c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2.
Tax credit videogiochi: tutte le regole
L'avviso precisa che, il plafond delle risorse disponibili per il credito d'imposta spettante ai produttori di videogiochi di nazionalità italiana è di euro 12.000.000.
Attenzione al fatto che, preliminarmente alla compilazione della richiesta di Tax Credit, è necessario:
- effettuare l'iscrizione al portale DGCOL;
- registrare l'anagrafica del soggetto richiedente (NB: l'iscrizione è relativa all'impresa richiedente e deve essere effettuata selezionando l'opzione "Persona giuridica");
- registrare l'opera identificandola quale "Opera a contenuto videoludico" dalla sezione "Crea nuova domanda" (codice domanda: DOM – AOVG);
- effettuare la richiesta della Nazionalità Italiana Provvisoria per l'opera ai sensi del DPCM 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (qui il link al testo consolidato del decreto e delle successive modificazioni). Si ricorda che la richiesta di Nazionalità Italiana Provvisoria può essere effettuata in qualsiasi momento e deve essere trasmessa entro il termine perentorio del giorno precedente l'inizio della lavorazione sul videogioco.
I produttori di videogiochi la cui lavorazione, ad oggi, non è ancora iniziata potranno richiedere la "Nazionalità Italiana Provvisoria" (DOM – NIVG) a cui dovrà fare seguito, successivamente (dopo l'ottenimento della nazionalità italiana provvisoria e dopo il completamento dell'opera), la "Nazionalità Italiana Definitiva" (CONS – NIVG).
I produttori di videogiochi la cui lavorazione è, ad oggi, già ultimata (e che pertanto non sono ammessi a presentare la domanda di Nazionalità Italiana Provvisoria) potranno compilare specificamente la domanda di "Nazionalità Italiana Definitiva in assenza di riconoscimento provvisorio" (DOM – NIDVG).
Alla pagina Materiali utili DGCOL sono disponibili i seguenti manuali:
- il vademecum di benvenuto, per approfondimenti sul funzionamento della piattaforma DGCOL;
- il vademecum per la compilazione dell'anagrafica del soggetto;
- il vademecum per la compilazione della registrazione (anagrafica) dell'opera a contenuto videoludico;
- il vademecum per la compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera a contenuto videoludico;
- Il vademecum per la compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi;
Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto, clicca qui, e per eventuali necessità di chiarimenti sull'istruttoria è possibile scrivere all' indirizzo sotto riportato: [email protected]