• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: il prospetto familiari a carico

    Entro il 18 marzo 2024, il termine ordinario 16 marzo è sabato, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per il periodo di imposta 2023.

    Ricordiamo che, a causa delle novità introdotte dal 1 marzo 2022 relativamente all'assegno unico universale, ci sono stati dei cambiamenti per la compilazione della Certificazione Unica 2024.

    Nel dettaglio, ricordiamo che il DLgs. 230/2021 dal 1 marzo 2022:

    • ha introdotto l’assegno unico e universale, 
    • e modificato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR.

    In particolare:

    • sono terminate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
    • ed è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR.

    Vediamo la compilazione della sezione dei dati dei familiari a carico nella CU 2024.

    Certificazione Unica 2024: le detrazioni per i figli

    Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico

    del sostituito. 

    Attenzione al fatto che, l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir. 

    Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito. 

    In particolare nei righi da 1 a 9 dovrà essere indicato:

    • il grado di parentela (barrando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilita`), 
    • il codice fiscale,
    • il numero dei mesi a carico, 
    • percentuale di detrazione spettante, 
    • l’ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento;
    • numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir).

    Ricordiamo che in seguito all’introduzione dell’assegno unico universale per i figli, nel prospetto «Dati relativi al coniuge e dei familiari a carico», della CU/2024 rispetto alla CU/2023 ci sono dei cambiamenti.

    Certificazione Unica 2024

    In dettaglio, nella CU 2024 non c'é più la colonna 9 che serviva ad indicare il periodo transitorio.

    Certificazione Unica 2023

    L'anno scorso infatti andava indicato:

    • nella colonna 9, il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, compresi tra gennaio e febbraio 2022, in base alla previgente formulazione dell’articolo 12 del Tuir,
    • nella colonna 10,  il numero di mesi, a partire da marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni, secondo le nuove disposizioni fiscali.

    Certificazione Unica 2024: il prospetto detrazioni e crediti

    Confrontiamo il prospetto Detrazioni e crediti nella cu 2024 con la cu 2023.

    Certificazione Unica 2024

    Al punto 361 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, della certificazione. 

    L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a

    carico” ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.

    In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che:

    • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
    • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

    Al punto 362 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di

    cui all’art. 12 comma 1 del TUIR. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti).

    Certificazione unica 2023

    Attenzione al fatto che, nella cu 2024 non ci sono più i campi che c'erano nella cu 2023:

    • 363 “Detrazioni per famiglie numerose”, dove andava indicato l’importo delle detrazioni di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché di quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, e di quelle previste da altre disposizioni normative (tale detrazione è riconosciuta per i soli mesi di gennaio e febbraio);
    • 364 “Credito riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta ex art. 12 comma 3 del TUIR relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis che non ha trovato capienza;
    • 365 “Credito non riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’importo del credito di cui all’art. 12 comma 3 del TUIR, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, che non è stato riconosciuto

    Certificazione Unica 2024: annullamento o sostituzione entro il 18 marzo

    Concludendo, può essere utile segnalare che, nel caso in cui, il sostituto d’imposta, prima del 18 marzo, volesse:

    • annullare una Certificazione Unica già presentata, può predisporne una nuova, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio.
    • sostituire una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo: salta il tetto del 10% ma rientra il contraddittorio

    Per chi si fosse perso le puntate precedenti, al centro delle cronache tributarie degli ultimi giorni è stato il Concordato preventivo biennale, quello strumento con il quale il Legislatore auspica di poter instaurare un diverso rapporto, più collaborativo, con i contribuenti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

    La prima versione del provvedimento che ha introdotto nel sistema tributario italiano il concordato preventivo biennale (per maggiori informazioni si può leggere l’articolo Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024), a dispetto di alcuni dei propositi previsti dalla Legge delega di riforma fiscale (la Legge 111/2023), prevedeva dei criteri di accesso piuttosto restrittivi che, presumibilmente, ne avrebbero limitato la diffusione.

    Recentemente la Commissione finanze del Senato (a riguardo si può leggere l’articolo Le modifiche al concordato preventivo biennale) ha presentato al governo alcune proposte di modifica del provvedimento; le principali sono:

    • l’estensione della possibilità di accesso al concordato preventivo a tutte le imprese e i professionisti (anche a coloro che non hanno ottenuto un punteggio ISA inferiore a 8);
    • la possibilità di accettare il concordato, a regime dal 2025, entro la data del 15 ottobre (un termine più lungo da quello previsto in origine);
    • l’introduzione dell’obbligo, per l’Agenzia delle Entrate, nel formulare la proposta di concordato, di attenersi a un tetto del 10% di incremento dei ricavi, rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente presentata dal contribuente.

    Nella presentazione di queste proposte molta enfasi è stata portata sul fatto che lo strumento del concordato preventivo biennale era stato pensato per condurre a un nuovo modo di intendere i rapporti col fisco, mentre la rigidità della costruzione iniziale presumibilmente ne avrebbe impedito la diffusione.

    Tuttavia, il fatto che le queste proposte sono state avanzate sotto forma di osservazioni, e non di condizioni (per l’approvazione), ha aperto la strada alla possibilità di intavolare una discussione.

    Come recentemente pubblicato dal Sole 24 ore, sembra che sia stato raggiunto un compromesso tra le diverse posizioni.

    Infatti, se da un lato queste osservazioni avevano l’obiettivo di favorire la diffusione dello strumento ma scongiurando l’introduzione nel sistema italiano di una sorta di minimum tax, per contro molte sono state le critiche di eccessivo lassismo, specialmente in relazione al tetto del 10% di incremento dei ricavi, ipotizzato per l’elaborazione della proposta di concordato, che avrebbe potuto portare un probabile ed ingiustificato vantaggio fiscale, se non persino una sorta di condono preventivo, per i contribuenti non particolarmente affidabili (in base alle risultanze degli ISA).

    Sembra che finalmente la quadratura tra i diversi punti di vista sia arrivata e il provvedimento che istituisce il concordato preventivo biennale sarà modificato:

    • permettendo l’accesso a tutte le imprese e ai professionisti, senza limitazioni legate al punteggio ISA ottenuto;
    • la possibilità di accettare il concordato, a regime, entro la data del 15 ottobre di ogni anno;
    • prevedendo che la proposta di concordato preventivo, elaborata dall’Agenzia delle Entrate, dovrà sempre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, ma senza un tetto prefissato del 10%; tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrà anche elaborare una proposta difforme, rispetto alle risultanze della dichiarazione dell’anno precedente, ma, in questo caso, la difformità dovrà essere motivata e dovrà essere concessa al contribuente la possibilità di avviare un contraddittorio, prima della formulazione definitiva della proposta.

    A tutti gli effetti la soluzione prospettata potrebbe rappresentare un utile compromesso, specialmente alla luce del fatto che l’ipotesi di un contraddittorio semplificato con il contribuente era prevista nella formulazione originaria del progetto di concordato preventivo, poi saltata per le difficoltà pratiche derivanti da un contraddittorio su scala troppo ampia.

  • Riforme del Governo Meloni

    Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE

    La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.

    Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.

    Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.

    Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti  tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.

    Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024

    Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.

    Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3  recita come segue.

    È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

    Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. 

    A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 

    La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

    Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.

    Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

    La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. 

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Gestori crisi d’impresa: pagamento contributo iscrizione entro il 31.01

    Con informativa del 18 gennaio il CNDCEC ricorda che il 31 gennaio scade il versamento del contributo annuo pari a 50 euro ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75).

    Le istruzioni del Ministero della Giustizia.

    Albo Gestori crisi d'impresa: contributo annuo in scadenza il 31.01

    L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione” 

    Il successivo comma 4 del menzionato art. 8, prevede che tale contributo debba essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

    Per procedere, secondo le istruzioni del ministero della Giustizia, occorre accedere:

    Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

    Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, si ricorda che il termine per effettuare il versamento di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024

  • Riforma fiscale

    Statuto del Contribuente: in vigore dal 18.01 le nuove norme

    Viene pubblicato in GU 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

    Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del Decreto in oggetto.

    Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l'altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.

    Lo statuto del Contribuente: nuove norme in vigore dal 18 gennaio

    Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria 

    Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.

    Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli. 

    La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.

    Vediamo le novità introdotte in attuazione dell'art 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024

    Nuovo Statuto del Contribuente: le novità sul contraddittorio preventivo

    Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, viene modificato con alcune novità rispetto al testo approvato in esame preliminare.

    Tra le novità di rilievo quella sul contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili.

    In particolare, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
    Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
    L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivarle.
    Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

    Nuovo Statuto del Contribuente: sintesi delle altre novità

    Inoltre, in generale tra gli intenti della riforma vi è quello di valorizzare la vocazione delle disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'UE e della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Inoltre, tra le novità si introduce la disciplina in tema di nullità estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

    Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

    Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

  • Contribuenti minimi

    Certificazione Unica Forfettari 2024: ultimo invio entro il 18 marzo

    Dal 1 gennaio 2024 è entrata in vigore l'esonero dalla presentazione della CU certificazione unica dei forfettari, introdotto dal Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio.

    Prima di dettagliare, ricordiamo anche che, per i forfettari è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio. 

    Certificazione Unica Forfettari: addio per i compensi 2024 CU 2025

    Per quanto riguarda la certificazione unica dei forfettari, per il soggetto che ha erogato somme ai forfettari nel 2023, se sostituto d’imposta, vige l'obbligo di predisporre e trasmettere la Certificazione unica da cui emergono le somme pagate.

    Con le novità della riforma fiscale, per i compensi erogati nel 2024, si esonerano i sostituti d’imposta dal rilascio della certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che si avvalgono del regime di vantaggio.

    L’esonero però, appunto previsto dal 2024, determina che, entro il prossimo 18 marzo 2024, perchè il 16 termine ordinario cade di sabato, dovranno essere consegnate le ultime certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023.

    Attenzione in merito a tale scadenza, le Entrate hanno fornito un chiarimento, per approfondire leggi:  CU 2024 autonomi:  ok  dell'Agenzia all'invio entro il 31 ottobre.

    Certificazione Unica Forfettari 2024: ultimo invio entro il 18 marzo

    Per gli interessati  all'ultimo invio della CU 2024 per i compensi 2023, si evidenzia che le Entrate, con il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, hanno approvato i relativi modello e istruzioni da inviare entro il 16 marzo.

    Il provvedimento dell'Agenzia specifica che cadendo il 16 marzo di sabato, il termine per l'invio scadrà il giorno lunedì 18 marzo.

    Pertanto, l’esonero troverà applicazione con riferimento alle certificazioni da inviare nel 2025 con riferimento ai compensi erogati nel 2024. 

    Infine si sottolinea che, la relazione illustrativa al decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale, spiega che l’esonero è giustificato dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza all’articolo 18 del Dl 36/2022, tutti i contribuenti forfettari e minimi sono obbligati alla emissione della fattura in formato elettronico consentendo, così, all’amministrazione finanziaria di avere una informazione sui dati reddituali

    Addio alla Certificazione Unica dei Forfettari: il dettaglio della norma

    Il Decreto Semplificazione adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio si prevede di apportare le seguenti modifiche.
    All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.

  • PRIMO PIANO

    RC Auto e moto: come confrontare i prezzi sul sito del Ministero

    Il Decreto Legislativo n 184 del 22 novembre, pubblicato in GU n 290 del 13 dicembre, contiene diverse novità per l'RC auto in vigore dal 23 dicembre.

    Il decreto, che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto, prevede alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell’assicurato.

    Decreto legisltivo RC auto: le principali novità

    Tra le principali novità, si prevedono deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto.

    Si disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.

    Il decreto detta nuove regole anche per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per i veicoli elettrici “leggeri”, che verranno individuati con apposito Decreto Interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il Ministero dell’Interno. 

    È stato precisato, inoltre, che l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

    Inoltre, il MIMIT nel comunicato che annuncia il decreto ricorda le novità previste dalla la legge di Bilancio per il 2024 in materia di rischi catastrofali.

    In particolare, le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia, dovranno stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti per assicurare i loro terreni, fabbricati, impianti e macchinari da eventuali danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali

    Infine, per abbassare i rischi e garantire la stabilità finanziaria del sistema assicurativo, si prevede in Manovra anche l’istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le imprese assicurative sono chiamate ad aderire.

    Preventivass: come confrontare i prezzi dell'RC auto

    Il decreto in oggetto prevede di introdurre l'art 132.1 dopo l'art 132 del codice delle assicurazione.

    Nel dettaglio si introduce il Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione  autoveicoli.

    I consumatori possono confrontare gratuitamente:

    • i prezzi,
    • le tariffe,
    • le condizioni contrattuali,

    delle imprese di assicurazione che forniscono copertura  nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'   civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore,  attraverso  lo strumento indipendente denominato:

    • "Preventivass",  
    • consultabile  nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made  in Italy.

    Il decreto prevede che, il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche:

    • a)  assicura  che  i  prestatori  di  servizi  ricevano  pari trattamento nei risultati di ricerca;
    • b) indica chiaramente l'identita'  dei  proprietari  e  degli operatori dello strumento di confronto;
    • c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su  cui  si  basa  il confronto;
    • d) utilizza un linguaggio chiaro;
    • e) fornisce informazioni precise e  aggiornate  e  indica  la data dell'ultimo aggiornamento;
    • f)  e'  aperto  a  qualsiasi  prestatore   dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre  un  segmento significativo del mercato dell'assicurazione  autoveicoli  e,  se  le informazioni  presentate  non  forniscono  un  quadro  completo   del mercato, fornisce all'utente una  chiara  indicazione  in  tal  senso prima di mostrare i risultati;
    • g)  prevede  una  procedura   efficace   per   segnalare   le informazioni errate;
    • h) comprende una dichiarazione  indicante  che  i  prezzi  si basano  sulle  informazioni  fornite  e  fa  salvi  ulteriori  sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto..
    Allegati: