• PRIMO PIANO

    Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura

    Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 

    La società  istante  svolge in via  principale,  l'attività  di  concessionaria  di  autoveicoli  e  veicoli  commerciali  e  si avvale di agenzie  di pratiche  automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte  per ciascuna pratica auto.

    La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro  Automobilistico (PRA), i «costi fissi  amministrativi,  per  ciascuna immatricolazione,  ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

    • euro 64,00 per imposte di bollo, 
    • ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
    •  il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78; ­
    • euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre  ''l'imposta provinciale di trascrizione'' (IPT)
    • e euro 27 quali diritti per la trascrizione e  l'aggiornamento del certificato di proprietà (''emolumenti PRA''). 

    La  Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati  e  di  nuova  immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.

    Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione […]  addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per  legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione». 

    L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3)  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per  conto della controparte, purché regolarmente documentate»

    In  relazione alle formalità eseguite dalle  agenzie  automobilistiche  presso gli  Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra  le  altre, spese nel  loro  interesse, con risoluzione  n.  360393  del  16  gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15,  primo  comma,  n.  3)  «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero,  siano  costituite  da  diritti  corrisposti  agli  uffici  e  risultanti  da  apposita  specifica  di  liquidazione  effettuata  nel  modulo  intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso». 

    Pertanto, «agli effetti  dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa»

    Con successiva  risoluzione  n.  363527  del  3  gennaio  1979,  è  stato  altresì  precisato  che  le  somme  pagate  «dalle  agenzie  di  consulenza  automobilistica  e  successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[…], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite  da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata  nel modello intestato  al  cliente  committente  del  servizio  ed  a  quest'ultimo  rimesso  a  giustificazione della richiesta di rimborso»

    Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:

    • se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta l'imposta di bollo; ­        
    • se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47. 
    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    PNRR: disponibile la piattaforma informativa per i Comuni

    Con un comunicato stampa l'IFEL Fondazione ANCI informa che dal 4 maggio è possibile consultare sulla Piattaforma Easy della Fondazione IFEL:

    • comune per comune,
    • l’importo delle risorse assegnate dai bandi del PNRR, 

    banca dati resa possibile attraverso la raccolta e l’analisi dei decreti e delle graduatorie PNRR pubblicate dalle amministrazioni. 

    Viene specificato che, lo scopo della piattaforma è quello di dare informazioni sulla distribuzione territoriale degli investimenti pubblici finanziati dal Piano, anche al fine di orientare in maniera più mirata le azioni di supporto del Progetto Easy-Investimenti. 

    In particolare, sottolinea il comunicato, la sezione #PNRRinCOMUNE del portale permette di visualizzare: le assegnazioni degli investimenti PNRR rivolti a comuni, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane. 

    La navigazione per comune permette di visualizzare in quali missioni e componenti o investimenti e riforme è coinvolto un singolo comune o altra aggregazione nonché, le assegnazioni di cui risulta beneficiario alla data di aggiornamento del database. 

    Una seconda modalità di navigazione permette, invece, di consultare le stesse risorse assegnate per territorio, missione e componente PNRR divise per ripartizioni geografiche, singole regioni e provincie autonome o le singole province. 

    Questa navigazione permette inoltre la lettura della distribuzione territoriale delle assegnazioni di ciascuna missione e componente.

    Il comunicato IFEL, specifica infine come il Sindaco di Novara ha commentato l'attivazione della Piattaforma:

    I Comuni stanno facendo la loro parte. Per loro il Pnrr sta funzionando, pur con tutte le difficoltà dovute anche alla carenza di personale. Sono state già bandite 35 mila gare per un valore di 17 miliardi e 732 mila euro su un totale di assegnazioni agli enti locali pari a 34,1 miliardi di euro. Le assegnazioni per il 36,2% sono localizzate al Nord, il 18,9% al Centro ed il 44,9% al Mezzogiorno. Quest’ultimo dato testimonia nel comparto comunale il rispetto della “clausola 40%”, che consiste nella destinazione territoriale specifica alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40% delle risorse del Piano. Ma in assenza di un'anagrafica completa degli interventi e del relativo soggetto attuatore anche i pagamenti si bloccano, come stanno segnalando moltissimi Comuni”.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Una tantum autonomi: non va indicata in dichiarazione

    Le somme una tantum percepite da: lavoratori autonomi, professionisti,  corrisposte dagli enti previdenziali in base al decreto Aiuti (D.L. 50/2022), non concorrono a formare la base imponibile.

    Questo significa che tali somme non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi 2023 per i redditi percepiti nel 2022.

    Una tantum autonomi: a chi spetta

    Ricordiamo che, il “Decreto Aiuti” ha previsto l'istituzione di un fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l’anno 2022 come limite di spesa.

    Tali somme sono finalizzate al riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato, in particolare a coloro che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con apposito decreto interministeriale ossia 35.000 euro a certe specifiche condizioni.

    Nel dettaglio, rientrano tra i beneficiari dell'indennità una tantum

    • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e
    • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,
    • che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro
    • che siano già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

    Attenzione al fatto che, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

    Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.05.2022.

    Leggi anche Bonus 200 euro professionisti e autonomi: requisiti e istruzioni

    Una tantum autonomi: perchè non va indicata nella dichiarazione dei redditi 2023

    In merito all'aspetto fiscale si sottolinea che l'indennità una tantum per gli autonomi di cui si tratta:

    • non costituisce reddito,
      • ai fini fiscali
      • né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del Tuir, 
    • non è:
      • cedibile
      • sequestrabile
      • è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

    Pertanto, considerato che l'una tantum 

    • non rileva ai fini fiscali,
    • non va indicata nel prospetto degli aiuti di Stato,

    la stessa non deve in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas II trimestre: i codici tributo per F24

    Con risoluzione n 20 del 10 maggio le Entrate istituiscono dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – secondo trimestre 2023 riconosciuti dall’articolo 4 del Dl n. 34/2023. 

    L'agevolazione prevede un contributo straordinario per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2023, secondo le seguenti percentuali: 

    • 20% per le imprese a forte consumo di energia elettrica (anche se destinata all’autoconsumo), 
    • 10% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, 
    • 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale 
    • e 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione dei bonus la risoluzione odierna ha istituito i seguenti codici tributo:

    • 7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
    • 7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
    • 7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34
    • 7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

    Leggi anche: Crediti d'imposta energia e gas: codici tributo per I Trim 2023 sullo stesso argomento

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agevolazioni per impianti Agrivoltaici: le regole per averli

    Pubblicato il Decreto 14 aprile 2023 dell'Ambiente con le regole per richiedere i fondi per l'agrivoltaico.

    In particolare il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:

    • per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW 
    • ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

    Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da

    a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili; 

    b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. 

    Impianto Agrivoltaico sperimentale: che cos'è

    Per impianto agrivoltaico di natura sperimentale si intende: un impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente: 

    • 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; 
    • 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

    Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;

    Fondi per Agrivoltaico: i beneficiari

    I soggetti beneficiari della misura ai sensi dell'art 4 del decreto sono: 

    a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;

    b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a)

    Fondi per Agrivoltaico: requisiti per averli

    Viene specificato che, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) su indicato

    Invece, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 

    Gli impianti di cui sopra accedono alle procedure bandite se garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti: 

    a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 

    b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva; 

    c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a); 

    d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto; 

    e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; 

    f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12; 

    g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento 

    L’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti. 

    Le procedure si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie. 

    Ai fini dell’accesso alle procedure gli impianti rispettano i requisiti richiesti e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%

    Per ulteriori dettagli sulle procedure si rimanda alla lettura integrale del Decreto 14 aprile 2023.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie sui dichiarativi

    Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:

    • Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

    degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.

    Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:

    • il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
    • il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
    • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.

    Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
    Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:

    • “Codice attività ATECO”, 
    • “Settore”, 
    • “Codice Regione”, 
    • “Codice Comune”, 
    • “Dimensione impresa” 
    • “Tipologia costi”

    del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
    Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
    Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.

    Si sottolinea che le società possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, la verifica da fare è importante per in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate. 

  • Regimi Contabili

    Regime forfettario: cause di esclusione per percettore pensione vecchiaia

    Con Risposta a interpello n 311 del 3 maggio le Entrare chiariscono che il regime forfettario è precluso a chi percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di importo eccedente i 30 mila euro anche se esente.

    Vediamo i dettagli.

    L'istante chiede chiarimenti in merito all'interpretazione della disciplina del regime dei forfetari di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, nello specifico, delle relative cause di esclusione

    Nell'istanza, il Contribuente afferma: ­ 

    • di essere residente in un paese dell'Unione Europea, ­
    • di voler aprire una partita Iva in Italia;
    • ­che  «in  caso  di  apertura  di  partita  iva  per  avvio  dell'attività  in  Italia,  si provvederebbe contestualmente a stabilire la residenza fiscale nello stesso Stato».

    L'Istante fa presente di percepire, quale unico reddito, la pensione per raggiunti limiti  di  età  a  titolo  di  ex  dipendente  della Commissione  Europea e che la stessa è superiore all'importo annuo di  euro  30.000,00.  

    In proposito, l'Istante sottolinea che gli emolumenti corrisposti  ai  funzionari  della  Commissione  Europea  sono  esenti  da tassazione nazionale negli Stati membri dell'Unione Europea in base a quanto disposto dall'articolo 12 del Protocollo n.7 ''Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea'' allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, ''TFUE'').

    Alla luce di ciò, il Contribuente chiede un parere «in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inizio di un'attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato … [o se] il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l'accesso al suddetto regime fiscale».

    Le entrate chiariscono che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se esente da imposizione in Italia, preclude l’applicazione del regime forfetario. 

    In base all’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, l’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non eccedenti l’importo di 30.000 euro.

    In  proposito, nella  circolare  n. 10/E  del  4  aprile  2016, a commento  della  causa  di  esclusione  prevista  dalla previgente lettera  d­bis)  del citato comma 57 [nella sua formulazione introdotta dall'articolo 1, comma 111, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ­ sostanzialmente identica all'attuale formulazione della  lettera  d­ter)],  viene  chiarito  che:  «[t]ale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente,  assume  rilievo,  anche  autonomo,  ai fini  del  raggiungimento  della  citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del  rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario» 

    Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, si deve ritenere che la previsione della citata lettera d­ ter) escluda dalla  fruizione del  beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. 

    Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 («eccedenti l'importo di 30.000 euro») nella citata lettera d ­ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare

    Alla luce  di  quanto  sopra,  si  ritiene non  condivisibile la  soluzione prospettata dal Contribuente in quanto, visto il contenuto dalla citata lettera d ­ter), il Regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia» [che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

    Allegati: