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Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie sui dichiarativi
Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:
- Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato),
- Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
- Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),
degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.
Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:
- il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
- il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.
Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:- “Codice attività ATECO”,
- “Settore”,
- “Codice Regione”,
- “Codice Comune”,
- “Dimensione impresa”
- “Tipologia costi”
del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.Si sottolinea che le società possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, la verifica da fare è importante per in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate.
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Regime forfettario: cause di esclusione per percettore pensione vecchiaia
Con Risposta a interpello n 311 del 3 maggio le Entrare chiariscono che il regime forfettario è precluso a chi percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di importo eccedente i 30 mila euro anche se esente.
Vediamo i dettagli.
L'istante chiede chiarimenti in merito all'interpretazione della disciplina del regime dei forfetari di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, nello specifico, delle relative cause di esclusione
Nell'istanza, il Contribuente afferma:
- di essere residente in un paese dell'Unione Europea,
- di voler aprire una partita Iva in Italia;
- che «in caso di apertura di partita iva per avvio dell'attività in Italia, si provvederebbe contestualmente a stabilire la residenza fiscale nello stesso Stato».
L'Istante fa presente di percepire, quale unico reddito, la pensione per raggiunti limiti di età a titolo di ex dipendente della Commissione Europea e che la stessa è superiore all'importo annuo di euro 30.000,00.
In proposito, l'Istante sottolinea che gli emolumenti corrisposti ai funzionari della Commissione Europea sono esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell'Unione Europea in base a quanto disposto dall'articolo 12 del Protocollo n.7 ''Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea'' allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, ''TFUE'').
Alla luce di ciò, il Contribuente chiede un parere «in merito alla sussistenza dei requisiti per l'inizio di un'attività con partita iva individuale con accesso al nuovo regime forfettario agevolato … [o se] il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione Europea costituisca una causa ostativa per l'accesso al suddetto regime fiscale».
Le entrate chiariscono che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se esente da imposizione in Italia, preclude l’applicazione del regime forfetario.
In base all’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, l’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
In proposito, nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, a commento della causa di esclusione prevista dalla previgente lettera dbis) del citato comma 57 [nella sua formulazione introdotta dall'articolo 1, comma 111, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostanzialmente identica all'attuale formulazione della lettera dter)], viene chiarito che: «[t]ale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario»
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, si deve ritenere che la previsione della citata lettera d ter) escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi.
Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 («eccedenti l'importo di 30.000 euro») nella citata lettera d ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dal Contribuente in quanto, visto il contenuto dalla citata lettera d ter), il Regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia» [che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.
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Processo tributario telematico: stop all’obbligo di firma digitale sugli allegati
Pubblicato in GU n 102 del 3 maggio il Decreto 21 aprile 2023 del MEF con Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n 111.
Ricordiamo che già con un avviso pubblicato sul Portale della Giustizia Telematica, il MEF informava del fatto che, con il decreto di cui si tratta sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163.
Inoltre, si riepiloga che, dal 1° luglio 2019, sussiste l'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica, mentre per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (entro un valore complessivo della controversia inferiore a Euro 3.000) l'utilizzo del PTT è facoltativo.
Nel dettaglio, il comunicato MEF ha specificato che l’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda:
- l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito; la firma andrà comunque apposta sul file dell’atto processuale principale da depositare ovvero sul ricorso o sull’atto di costituzione in giudizio e sulla memoria illustrativa,
- la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;
- la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
- l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
- la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (Cfr. circolare 1/DF del 4 luglio 2019).
Il PTT consentirà, inoltre, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.
Attenzione al fatto che, le nuove disposizioni entrano in vigore il 15 maggio 2023.
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Sistemi antiabbandono auto: l’aliquota per le cessioni con e senza seggioli
Con Risposta a interpello n 308 del 28 aprile le Entrate forniscono chiarimenti sul trattamento IVA dei sistema di sicurezza anti–abbandono in auto– Parte II–bis, n. 1–sexies) della Tabella A, allegata al d. P.R. n. 633 dl 1972.
Un'azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia e della puericultura in generale fornisce anche il sistema di sicurezza antiabbandono, provvisto di sensori di peso collegati via Bluetooth allo smartphone tramite una app, a cui si abbina il ''portachiavi'', che funziona connettendosi in auto automaticamente via Bluetooth. Entrambi permettono di segnalare la presenza del bambino nel passeggino in caso di allontanamento dal veicolo.
La Società evidenzia che l'articolo 1, comma 72, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha inserito il numero sexies nella Parte II bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ai sensi del quale tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento rientrano i «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli».
Ciò premesso, l'Istante chiede di sapere se:
- l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento si applica alla cessione del dispositivo antiabbandono indipendentemente dal fatto che sia ceduto unitamente ad un seggiolino ovvero sia venduto separatamente dallo stesso;
- in caso di risposta positiva se l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento è applicabile anche alla cessione del ''portachiavi Y''
Le Entrate chiariscono che la previsione normativa riguarda esclusivamente la cessione di seggiolini e non può essere estesa ad altri beni a meno che tali beni non possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e venduti congiuntamente ad essi.
Con riferimento al requisito dell'accessorietà, per l'articolo 12 del Decreto IVA, che recepisce l'articolo 78 della direttiva n. 112 del 2006 (c.d. Direttiva IVA): «[…] le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile».
Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE, ''Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore
Ciò che rileva, chiarisce l'agenzia, è la finalità per cui l'operazione è conclusa e l'esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l'operazione di per sé ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell'intenzione delle parti l'operazione non persegua un fine autonomo (risposta n. 388 del 26 luglio 2022)
Come chiarito dell'Amministrazione finanziaria in sede di prassi, dall'articolo 12, comma 1, del Decreto IVA si evince che una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando:
- 1. dal punto di vista soggettivo, l'operazione accessoria è effettuata:
- nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale;
- direttamente dal cedente/prestatore dell'operazione principale ovvero per suo conto e a sue spese;
- 2. dal punto di vista oggettivo: l'operazione accessoria e quella principale sono rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo; esiste un nesso di dipendenza funzionale dell'operazione accessoria rispetto a quella principale, ossia che la prestazione accessoria é effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato; l'operazione accessoria accede a quella principale al fine di integrarla, completarla o renderla possibile.
Applicando i principi appena espressi alla cessione dei «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli» e dei dispositivi antiabbandono consegue che:
a) se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale (i.e. cessione del seggiolino) anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all'aliquota IVA ordinaria;
b) se invece questi dispositivi sono venduti congiuntamente al seggiolino, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà, l'intera operazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento
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Ravvedimento operoso sanzioni ritenute: i codici tributo necessari
Con Risoluzione n 18 del 28 aprile l'Agenzia delle entrate istituisce un pacchetto di nuovi codici tributo, con anche soppressioni e ridenominazioni.
In particolare, si tratta del versamento, con i modelli F24 ed F24 Ep (enti pubblici), delle sanzioni da ravvedimento relative a ritenute e trattenute dichiarate nel “Modello 770”, e ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente relative alle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d’Aosta.
Nel dettaglio, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel “Modello 770”, le entrate istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che seguente per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.
Sezione Codice tributo Denominazione codice tributo Codice regione o codice ente rateazione/regione/prov/mese rif anno di riferimento erario 8947 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale non presente mese di riferimento anno di riferimento erario 8948 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi non presente mese di riferimento anno di riferimento erario 8949 Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale non presente mese di riferimento anno di riferimento regioni 8950 Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) mese di riferimento anno di riferimento regioni 8951 Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome) mese di riferimento anno di riferimento IMU e altri tributi locali - 8952
- 8953
- Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
- Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi
- CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
- CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
mese di riferimento anno di rifierimento I codici tributo sopra elencati sono esposti nelle sezioni del modello F24 indicate nella tabella precedente, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “Codice Regione” o “Codice ente/codice comune” è valorizzato rispettivamente con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.
Per il versamento delle sanzioni in argomento mediante il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento
sezione codice tributo/causale denominazione codice riferimento A riferimento B Erario F 896E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale non compilare non compilare anno di riferimento Erario F 897E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi non compilare non compilare anno di riferimento Erario F 898E Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale non compilare non compilare anno di riferimento Regioni R 894E Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi non compilare non compilare anno di riferimento Enti locali S 895E Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi non compilare non compilare anno di riferimento Con la risoluzione vengono anche ridenominati alcuni codici tributo, si rimanda al testo del documento di prassi per approfondimento
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Imposta di bollo libri sociali informatici: il pagamento entro il 30 aprile
Scade il 30 aprile 2023 il pagamento della imposta di bollo sui libri sociali del 2022 (parliamo di libro giornale e libro inventari) per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare. Poichè il giorno 30 aprile cade di domenica il termine ultimo per il pagamento slitta al 2 maggio.
In particolare, l'art..6 del DMEF del 17 giugno 2014, dispone che, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, debba essere assolta l’Imposta di bollo sui registri contabili, tenuti in modalità telematica, relativi all’esercizio precedente.
Attenzione al fatto che la scadenza del 2 maggio non riguarda coloro che tengono i registri in modalità cartacea.
L'imposta è corrisposta mediante versamento con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato " imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014" Il pagamento è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
L'importo dell’imposta di bollo (ai sensi dell’articolo 6 del Dm 17 gennaio 2014, comma 3, che rimanda all'art 16 della tariffa allegata al Dpr 642/1972) è pari a:
- 16 euro per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (Spa, Srl, Sapa e Società consortili a responsabilità limitata);
- 32 euro per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, incluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.
Il mancato versamento l’imposta di bollo entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è soggetto alla sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta, con possibilità, in caso di violazione, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
La sanzione va versata inserendo nel modello F24 con il codice tributo 2502, gli interessi vanno indicati con codice tributo 2503.
Imposta di bollo per tenuta libri sociali: cartacei o informatici
Ricordiamo in linea generale che, come anche chiarito dalle Entrate con Risposta a interpello n 346 del 2021 è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo occorre distinguere se i predetti registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, infatti, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro, oppure 32 euro laddove non sia dovuta la tassa annuale vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (cfr. circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001) o su nuovo blocco di pagine (cfr. circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002 § 8.2, e n 64 del 1° agosto 2002) è alternativamente assolta: –
- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T denominato "Imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" (cfr. ris. n. 174/E del 31 ottobre 2001).
Diversamente, se predetti registri contabili e libri sociali, sono tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto », il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che «L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica»
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Osservatorio crisi d’impresa: De Nuccio consigliere. Avvio dei lavori
Con un comunicato pubblicato in data 21 aprile il CNDCEC informa della prima riunione dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa tenutasi presso il Ministero della Giustizia.
In particolare, nell’Osservatorio, costituito presso l’ufficio di gabinetto del Ministero, è stato nominato come componente anche il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.
L'Osservatorio è stato istituito con Decreto della Giustizia del 29 dicembre 2022 pubblicato sulla GU n 4 del 5 gennaio 2023 a tutela delll’efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, di cui all’ar- ticolo 353 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
L’Osservatorio permanente è presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato ed è composto da:
- a) due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- b) due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d’impresa, anch’essi designati dal Capo di Gabinetto;
c) un membro individuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d’impresa;
d) un membro designato dalla Banca d’Italia;
e) tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale fo- rense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
f) un membro designato dalla Confederazione generale dell’industria italiana;
g) un membro designato da confartigianato-imprese;
h) un membro designato dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana.
Ai sensi dell'art 2 del decreto l’osservatorio permanente verifica l’efficienza delle misure e degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa previsti e disciplinati dal codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, giudiziali e stragiudiziali, monitorandone, in particolare, la durata, l’esito e, nei casi di prosecuzione dell’attività, il mantenimento dei livelli occupazionali.
Rispetto alle procedure di ristrutturazione, l’Osserva torio verifica l’esito della fase esecutiva e quindi mo nitora l’adempimento o meno agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l’apertura, nei confronti della medesima impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio.In occasione del primo incontro dell'Osservatorio, il Presidente De Nuccio ha dichiarato che: “L’avvio dei lavori dell’Osservatorio è un passaggio importante per l’applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreata manifestazione della visione innovativa del legislatore. L’Osservatorio, infatti, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzioni – a seguito della relazione elaborata dal Ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio – di monitorare l’applicazione della normativa e di valutare anche l’efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l’innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attività dell’Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell’accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito”.