• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Reato di Riciclaggio: uso del c/c per accogliere denaro sporco di terzi

    Con Sentenza n 29346 del 6 luglio 2023 la Cassazione afferma che "integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi senza aver concorso al delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito dal reato di frode informatica consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari."

    Ciò vuol dire che lasciare versare sul proprio conto denaro altrui frutto di una frode, mancando il concorso al reato vero e proprio, determina il reato di riciclaggio.

    Nel dettaglio, il reato di riciclaggio si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, non colposo, oppure compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.
    Per la giurisprudenza prevalente di legittimità, il reato di riciclaggio ricorre anche con la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, pur non essendo tale condotta un atto dispositivo, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

    Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari di un tribunale Piemontese con sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ha applicato la pena prevista dall’articolo 648-bis del codice penale nei confronti di soggetti che avevano messo a disposizione, di altre persone, il proprio conto corrente per farvi transitare i profitti di una frode informatica.
    Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha chiarito che il perfezionamento del reato relativo alla frode informatica avviene con l’incasso delle somme, con la percezione del denaro si consegue l’ingiusto profitto.
    Il reato presupposto, quindi, si è perfezionato senza nessuna attività o contributo dei titolari dei conti correnti bancari.

    Solo successivamente il profitto della frode veniva trasferito sul conto corrente di altri soggetti.
    Tale versamento sul conto corrente di altri estranei al reato, la cui finalità era però quella di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, è da considerare come una condotta oggettivamente successiva e ulteriore, riconducibile al reato di riciclaggio.
    L'attività dei soggetti terzi estranei alla frode informatica, è riconducibile all’esigenza di pulire il denaro derivante dall’attività fraudolenta.
    Secondo la Cassazione, far transitare i soldi di altri sui propri conti correnti è un’attività ulteriore e successiva rispetto alla frode, e mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, i titolari del conto corrente commettono il reato di riciclaggio.

  • Agricoltura

    Aiuti imprese agricole: contributi per polizze e danni da calamità

    Con Decreto del 22 maggio 2023  pubblicato in GU n 2023 del 31 agosto il Ministero dell'Agricoltura disciplina:

    • i contributi per il  pagamento dei premi assicurativi,
    • e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a  calamità naturali. 

    Beneficiare degli aiuti sono:

    • le microimprese, piccole e medie imprese 
    • attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca  e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del  regolamento  (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
    • colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, 
    • che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. 

    Aiuti imprese agricole: contributi per il  pagamento premi assicurativi

    Sono concessi contributi  per la  sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo  n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese  attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
    Le polizze assicurative possono coprire, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:

    • a) le perdite causate da  avversità atmosferiche  assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per  il  pagamento  di premi assicurativi  e   per  i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • b) danni a  strutture  aziendali e ad  impianti di  produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per  i  contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • c) costo di rimozione e  distruzione  degli  animali  morti  per qualunque causa  (art.  28  «Aiuti  per  il   pagamento   di   premi assicurativi  e   per   i   contributi   finanziari   ai   fondi   di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art.  27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» – comma 3)

    Attenzione, viene precisato che:

    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettera a) è limitata  al  70  per  cento  del  costo  del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono  un  indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione,
    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento  del  costo  del premio assicurativo, l'assicurazione compensa solo il costo  necessario  per  ovviare alle perdite e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo  o  la  quantità  della  produzione  agricola  futura, conformemente  all'art.  28,  paragrafo  4,  lettere  a)  e  b)   del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Gli aiuti per il  pagamento  dei  premi  assicurativi  sono  concessi  successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.

    La domanda di aiuto deve contenere le seguenti  informazioni:

    • a) nome dell'impresa;
    • b) descrizione dei rischi coperti;
    • c) le  date  di inizio e fine copertura;
    • d) ubicazione  delle  colture,  strutture  e allevamenti  oggetto  di  assicurazione;  
    • e)  premio  assicurativo  e relativa percentuale di aiuto. 

    Aiuti imprese agricole: aiuti compensativi calamatià naturali

    In merito agli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, si  dispone  l'indennizzo  dei danni subiti  alle  produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione mediante  la   concessione  di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica  e  produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive  nella  produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi  2  e  3,  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  dell'art.  25  del  regolamento (UE) 2022/2472.

    Le regioni e le  Province autonome di  Trento e  di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di  eccezionalita'  degli  eventi  entro  il  termine perentorio  di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza  di  eccezionali motivate difficoltà

    Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e delle  foreste  emette  formale   provvedimento   di   riconoscimento dell'evento climatico avverso  assimilabile a  calamita'  naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.

    Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro  tre  anni  dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.

    Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472,  sono  indennizzabili  esclusivamente  i  danni per  cui sussista un nesso causale diretto con gli  eventi  climatici  avversi indicati al comma 1.

    Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come  conseguenza  diretta  dell'evento  climatico  avverso,   previa valutazione  dell'autorita'  regionale   competente   designata   per l'istruttoria; i danni calcolati  includono  la  perdita di  reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.

    Gli aiuti sono concessi a seguito  dell'adozione  del  pertinente  provvedimento  regionale   e all'emissione del provvedimento formale, previa presentazione della domanda di aiuto  da  parte  del beneficiario,   secondo   le   modalita'   previste  dalla  regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.102/2004. 

    Allegati:
  • Cooperative e Consorzi

    Commissari liquidatori cooperative: domande entro il 15 settembre

    Scade il 15 settembre il termine per iscriversi all'elenco per i commissari liquidatori delle società cooperative fiduciarie e fiduciarie e di revisione, rivolto a Commercialisti, Avvocati e altri professionisti.

    Prima di leggere i dettagli per l'invio della domanda, ricordiamo che con un comunicato stampa del 3 luglio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informava della pubblicazione di due avvisi finalizzati alla costituzione di due elenchi di professionisti idonei a ricoprire i seguenti incarichi:

    • commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione,
    • componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.

    Incarichi cooperative: domande entro il 15 settembre

    Il MIMIT specifica che:

    • le istanze di iscrizione all’elenco dei commissari liquidatori devono essere inviate tramite la piattaforma online: https://commissariliquidatori.mise.gov.it, possono fare domanda a tale elenco gli iscritti agli albi professionali:
      • degli avvocati, 
      • dei dottori commercialisti, 
      • degli esperti contabili 
      • dei consulenti in materia di lavoro, 
      • dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione 
      • e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
    • le istanze di iscrizione all’elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza devono essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected], possono fare domanda:
      • gli avvocati, 
      • i dottori commercialisti, 
      • i revisori contabili 
      • e consulenti aziendali e i dirigenti e i funzionari in servizio di Area III del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Elenchi incarichi per cooperative: i termini per le domande

    L'avviso MIMIT specifica che i termini per i due elenchi sono differenti, ossia:

    • per i commissari liquidatori la scadenza per l'iscrizione è fissata per il 15 settembre 2023,
    • per i componenti dei comitati di sorveglianza non è invece prevista alcuna scadenza: l'iscrizione è sempre aperta.

    Accedi da qui alla pagina preposta per consultare maggiori dettagli.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale

    Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.

    Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale. 

    Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    I dettagli del quesito.

    Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. 

    Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che 

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

    Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che  Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

    Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:

    1. uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
    2. un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

    Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

  • Adempimenti Iva

    Cessione fabbricato in leasing: la base imponibile IVA

    Con Risposta a interpello n 405  del 31 luglio le Entrate chiariscono le modalità di determinazione della base imponibile IVA della cessione di un fabbricato in un rapporto di leasing.

    La società istante operante nel settore della produzione di insaccati e prodotti di carne ha conseguito per la maggior parte del proprio fatturato presso la sede operativa mediante anche un contratto di locazione finanziaria immobiliare, edifici ed  impianti tecnologicamente all'avanguardia.

    Tuttavia, un vasto incendio ha quasi completamente distrutto l'intero impianto  lasciando  in  stato  di  rovina  e  degrado  l'immobile  che deve  essere  considerato un  collabente da  inquadrare nella categoria  catastale F/2.  

    Le  autorità competenti hanno imposto l'abbattimento dell'intera struttura, la rimozione dei detriti e la bonifica del suolo, p

    L'Istante  dichiara  che,  anche  per  esplicito obbligo contrattuale e  accordi  sopraggiunti con la Compagnia di Leasing, occorre trasferire l'immobile collabente dalla società concedente, cioè la società BETA, alla società utilizzatrice ALFA. 

    Il contratto  di  leasing  dovrà ritenersi risolto di diritto alla data in cui sarà verificato l'evento

    In caso di distruzione dell'immobile  l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del rudere e di ogni altro  diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo; tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l'evento e quindi sarà stato risolto il contratto, indipendentemente dalla data  in cui verrà stipulato il rogito notarile di compravendita.

    Una succesiva clausola prevede che in tutti quei casi ove si faccia riferimento ad  un indennizzo  spettante al Concedente e l'indennizzo non  è  determinato, esso deve  essere  quantificato  come la  ''somma di tutti quei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto  e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    L'Istante aggiunge di aver sottoscritto con una Compagnia assicuratrice una polizza che copriva anche il rischio di incendio, con appendice di vincolo a favore  della società concedente.

    In  virtù  del  fatto  che  si  deve  procedere  al  rogito  notarile  di trasferimento  del  terreno  e  dei  fabbricati  collabenti  dalla  società concedente  alla  società  utilizzatrice,  l'Istante  necessita  di  chiarimenti  sulla  natura  di  ''corrispettivo''  o  di  ''indennizzo''  dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing e sull'eventuale valore da tassare ai fini dell'IVA. 

    Il dubbio interpretativo posto dalla  società istante è  relativo  alla  qualificazione dell'importo che dovrà essere erogato alla compagnia di leasing. 

    Cessione fabbricato in leasing: chiarimenti sulla base imponibile IVA

    Le entrate riassumo tutto il caso prima di esporre il proprio parere e sottolineano che in linea generale, ai fini IVA, i canoni di leasing immobiliare sono assimilati e, dunque, assoggettati ad IVA secondo le stesse regole previste per le locazioni di immobili. 

    Diversamente, gli importi versati dall'utilizzatore  a titolo di riscatto finale del bene sono soggetti alle regole IVA previste per le cessioni di immobili (cfr. circolare 18/E/2013, par. 3.5). 

    Ciò premesso, al fine di individuare il regime IVA applicabile al trasferimento del rudere in questione e stabilire la rilevanza ai fini IVA delle somme che la società istante  è  tenuta  a  corrispondere  alla Compagnia  di Leasing in  virtù degli  impegni contrattuali assunti,  è necessario esaminare  le condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare sottoscritto dalle parti. 

    In particolare, ai fini che qui interessano, la clausola n. 17 disciplina la risoluzione anticipata  del contratto in  caso di  distruzione totale dell'immobile, prevedendo espressamente che l'Utilizzatore avrà l'obbligo di rendersi acquirente del terreno, del  rudere e di ogni altro diritto relativo ad un prezzo imponibile pari all'indennizzo di cui  alla successiva clausola 23)

    La successiva clausola n. 21, rubricata ''Risoluzione anticipata ed effetti'' dispone che in ogni  ipotesi di perimento  o  di  perdita  dell'immobile, al  Concedente  resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni  periodici  già in  precedenza  pagati ed  ogni altra  somma a qualsiasi titolo corrisposta; l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per  canoni  scaduti  e  non pagati,  interessi  convenzionali,  di  mora,  commissioni,  spese  e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto.[…]

    La clausola n. 23, rubricata ''Indennizzo a favore del Concedente'', inoltre, dispone  che se l'''indennizzo'' non è diversamente determinato nel suo ammontare, esso ''deve  essere  quantificato  come  la  somma  di  tutti  i  canoni  non  ancora  scaduti  alla  data  di  risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale…''. 

    Dalla disamina delle clausole contrattuali citate, contrariamente a quanto asserito dall'Istante, si desume che la somma da erogare alla società di leasing concedente, a seguito della risoluzione anticipata del contratto, non costituisce il ristoro del danno derivante dall'incendio che ha coinvolto l'impianto oggetto del contratto di leasing, bensì come stabilito espressamente dalla clausola n. 17 del contratto ­il prezzo da saldare per il  passaggio di proprietà del bene medesimo.  

    Detto passaggio di proprietà dell'immobile costituisce, dunque, un elemento significativo che depone a  favore della qualificazione della somma in questione come corrispettivo.  

    Ad avviso delle Entrate, depone a favore di tale qualificazione il criterio di determinazione dell'ammontare di detta somma indicato dalla citata clausola 23 del contratto, in base al quale detto ammontare è costituito dalla somma di tutti i canoni non  ancora scaduti alla data di risoluzione anticipata del contratto e del maxicanone finale. 

    Ciò posto, si ritiene, pertanto, che il trasferimento del rudere di cui trattasi alla  società istante costituisca una cessione da assoggettare ad IVA secondo le regole previste per le cessioni di immobili. 

    In proposito, si fa presente che se, come asserito dalla società istante, all'atto del trasferimento il rudere sia effettivamente inquadrabile come collabente nella categoria catastale F/2, in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, la cessione  dovrà essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (cfr. Risposta n. 554 del 2022). 

    Per completezza di  trattazione, si  fa  presente, infine,  che ad  avviso della scrivente, la base imponibile di detta cessione non  possa essere decurtata,  ai sensi  dell'art. 15, comma 1, numero 1) del D.P.R. 633 del 1972, dell'ammontare relativo al rimborso assicurativo che, secondo quanto asserito dalla società istante, sarà veicolato  direttamente dalla Compagnia assicuratrice alla Società di Leasing. 

    Ciò in quanto, come rappresentato  anche  dall'Istante, detto  ammontare  sarà  corrisposto  alla  società  di  leasing  a  compensazione in  tutto  o  in  parte  dell'importo  (rectius, corrispettivo) dovuto a quest'ultima a seguito della  risoluzione anticipata del  contratto di leasing.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: il Quadro L redditi prodotti a Campione d’Italia

    A decorrere dall’anno d’imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
    Attenzione al fatto che. si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
    Per godere della agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2023 nel modo usuale e successivamente indicherà nel
    quadro L l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro, 
    già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell’agevolazione.

    Modello 730/2023: i redditi prodotti a Campine d'Italia

    Dall’anno d’imposta 2020 l’imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per
    cento per dieci periodi d’imposta.

    È bene specificare che, come riportato dalle istruzioni al modello, l’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento UE n 1407/2013 della Commissione e i soggetti che per i quali l’agevolazione costituisce aiuto di stato per essere legittimati alla sua fruizione non possono utilizzare il modello 730 ma devono compilare il prospetto aiuti di stato presente nel Modello Redditi PF.

    I redditi prodotti a Campione d’Italia nel modello 730/2023 sono indicati nel "Quadro L" ulteriori dati.

    Come si compila il Quadro L del Modello 730/2023

    Nel Rigo L1 ci sono i redditi prodotti in euro Campione d’Italia.

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 occorre indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “6” per redditi diversi  di cui al quadro D-

    Nella Colonna 2 occorre indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

    Nel Rigo L2 Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

    Nel dettaglio, nella Colonna 1 indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri:

    • "1" per i redditi dominicali,
    • "2" per i redditi agrari,
    • “3” per redditi da fabbricati,
    • “4” per i redditi da lavoro dipendente, pensone e assimilati (punto 12 della certificaizone unica 2021),
    • “5” per redditi diversi  di cui al quadro D,

    Colonna 2 indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

    Allegati:
  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti: chiarimenti delle Entrate su atti inerenti il recupero IVA

    Con Risposta a interpello n. 422 del 30 agosto le Entrate forniscono chiarimenti su atti di recupero e definizione agevolata e sinteticamente chiariscono che per recuperare il credito Iva oggetto di lite occorre il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata.

    Nel caso di specie il contribuente istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti. Vediamo il caso di specie.

    L'istante riferisce che:

    • ha ricevuto un atto con cui l'ufficio ha proceduto al recupero del credito di imposta che sarebbe stato indebitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 in misura eccedente il limite di € 1.000.000 previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    • ­che il pagamento dell'atto di recupero comporterebbe, (…), la possibilità di riportare nella propria dichiarazione IVA, l'importo del credito asseritamente compensato in eccesso dichiarandolo al rigo VL40 ''versamenti effettuati a seguito di  utilizzo in eccesso del credito'' utilizzandolo nuovamente in compensazione; ­ 
    • che (…) ha provveduto a impugnare l'atto di recupero sopraccitato depositando il relativo ricorso presso la Commissione tributaria di […] in data […] 2022, la quale ha  provveduto a assegnare l'R.G. […] 2022; ­ 
    • che, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una serie di istituti definitori della pretesa impositiva (c.d. ''tregua fiscale''), tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, contenuta nell'articolo 1, commi da 186 a 205». 

    Tutto ciò premesso l'istante chiede:

    • 1) se utilizzando la procedura di ''adesione alle liti pendenti'' prevista dall'art. 1 comma 186 della L. 197/2022 e versando pertanto l'importo pari al 90% del valore della controversia può riportare l'intero credito oggetto di atto di contestazione nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA ovvero riportarne il 90% pari esclusivamente all'importo del credito che verrà effettivamente versato; 
    • 2) se in caso di opzione per il versamento rateale dell'importo dovuto a seguito dell'adesione alla definizione delle liti pendenti, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione inserendolo nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA sorge con la presentazione dell'istanza e il contestuale versamento della prima rata o a seguito dell'integrale versamento dell'importo dovuto e pertanto solo con il versamento  dell'ultima rata.

    L'agenzia specifica che con riferimento alla definizione  in  via  agevolata  delle  controversie  tributarie  aventi ad oggetto atti di recupero crediti d'imposta indebitamente utilizzati, la circolare  n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito che, «Il comma 186 in commento non contiene, invece, specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»

    Sono, dunque, definibili in via agevolata le controversie aventi ad oggetto atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. 

    Nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'istante, il ricorso avverso l'atto di recupero crediti è stato depositato presso la Commissione tributaria di  […] in data […] 2022 e, quindi, l'istante può definire la controversia ai sensi del comma  187 del citato articolo 1 della legge n. 197 del 2022, secondo cui, «In caso di ricorso  pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia». 

    Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, prot.  n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità di attuazione della misura deflattiva in commento, prevedendo, al punto 6, che La definizione si perfeziona  con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5.

    Ne deriva, pertanto, che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la  presentazione  della domanda e il  versamento della prima  rata, o  dell'intero  importo, entro il 30 settembre 2023 (cfr. articolo 20 del decreto­legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), ma il suddetto perfezionamento è, comunque, condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata che l'Agenzia delle  entrate può notificare entro il 30 settembre 2024.

    Ciò  detto,  diversamente  da  quanto  prospettato  dall'istante, il  versamento  delle  somme dovute nell'ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine  di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria. 

    Al  riguardo, la Cassazione, con  ordinanza  2  aprile  2020,  n.  7661,  in  merito  alla chiusura delle liti, ha precisato che, la definizione agevolata «costituisce la forma  procedimentale atipica di definizione delrapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria  e immediata, nella prospettiva … di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile.». 

    Le Entrate precisano che laddove l'istante intenda ''rigenerare'' il credito IVA ­ da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale ­ dovrà procedere  al  pagamento  dell'imposta indicata nell'atto  di  recupero  e  rinunciare  alla  controversia con riferimento all'imposta medesima.

    La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al  tributo e  agli  interessi  potrà essere definita  ai  sensi dell'articolo 1, comma 191, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2023 a mente del  quale, « In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata». In altre parole, una volta versata separatamente  l'imposta  dovuta,  sarà  possibile la  definizione  delle  sole  sanzioni  collegate  al tributo  e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda (cfr. comma 194 della Legge di Bilancio 2023). 

    Stante quanto sopra chiarito, ove l'istante decida di ''rigenerare'' il credito IVA con le modalità sopra descritte, potrà poi riportarlo nel Modello IVA, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni al  predetto modello, ove si legge «indicare l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto­legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione». 

    Ciò significa che l'istante potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto di recupero crediti.

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