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Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: tutte le regole
Il MIMIT con decreto direttoriale del 22 maggio 2026, a seguito di opportune verifiche compiute dalla Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione competente, il Ministero ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, selezionando gli idonei tra le domande pervenute dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.
Leggi anche: Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT
Albo certificatori crediti: come iscriversi
Ai fini dell'iscrizione nell'albo certificatori, il MIMIT con Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande. Ogni dettaglio per iscriversi correttamente è in esso contenuto.
Sinteticamente si evidenzia che ai fini della iscrizione:
- i soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero,
- a partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno (questa'anno l'elenco è stato appena aggiornato con decreto del 22 maggio)
- l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M,
- ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:
- a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- b) firma digitale;
- c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese.
L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi:
- a) accesso alla procedura informatica;
- b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
- c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica;
- d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e successiva apposizione della firma digitale;
- e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
- f) versamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Albo certificatori crediti: i documenti per iscriversi
Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione all'albo certificatori devono dichiarare:
- il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
- di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
- sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere:
- sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese,
- non essere sottoposte a procedura concorsuale
- non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
- e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0,
- i centri di competenza ad alta specializzazione,
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea,
- le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.
Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: le faq
In una apposita sezione della piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.
Tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico:
- per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023"
Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?
Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.
Allegati: -
Iperammortamento nel CPB: quote non rilevanti nel patto col Fisco
Con la conversione in legge n 88/2026 del Decreto fiscale Dl 38/2026 è oprativa la novità per il meccanismo di calcolo del reddito concordato del CPB rettificato per le imprese.
Vediamo i dettagli
Iperammortamento nel CPB: cosa prevede il DL fiscale
Con la modifica dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 ad opera del DL Fiscale in conversione in legge con l’articolo 7, comma 3-bis, inserito dal Senato, si stabilisce che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento).
In particolare, l’articolo 7, comma 3-bis, alle lettere a) e b), introduce delle modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024 (rubricato “Reddito d’impresa oggetto di concordato”) in relazione alla determinazione del reddito d’impresa proposta la contribuente, ai fini del concordato, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
Nello specifico, la lettera a), modificando il comma 1 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, aggiunge la lettera b-ter) che individua, quale valore non rilevante nella determinazione del reddito d’impresa oggetto del concordato, ai fini IRPEF o IRES, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436 della legge n. 199 del 2025 (c.d. iper-ammortamento).
Conseguentemente, la lettera b), modificando il comma 2 del medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, stabilisce che anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) – di cui al comma 1 – determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.Si resta in attesa dell'entrata in vigore del Decreto attuativo sull'iperammortamento che è stato firmato dai ministri Urso e Giorgeti ed è atteso in GU per dare il via alla misura, leggi anche: Iperammortamento 2026: quali comunicazioni servono.
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IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 recava novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare, prevedendo in sintesi che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.
Attenzione al fatto che la norma viene modificata dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale in vigore dal 23 maggio, vediamo i dettagli.
IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026
L’articolo 1, riformulato dal Senato, interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA relativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
Si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.
Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.
L’articolo in esame propone l’abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.Sono inoltre dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile
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Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c..
La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.
Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.
Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine
La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente per tributi erariali.
Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi.
Nel decidere l’appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.
Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.
La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.
Per il giudice tributario:
- IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
- prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria.
La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC e agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.
Secondo il ragionamento del giudice:
- notificare un atto oggi è quasi immediato;
- non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un’epoca priva di strumenti digitali.
Un’altra censura riguardava la presunta evoluzione dell’ordinamento verso termini più brevi.
Il giudice richiamava infatti:
- il termine quinquennale per l’accertamento delle imposte;
- la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
- vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedimentali e processuali.
Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai “anomalo”.
Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di “ragionevole durata” previsto dall’art. 111 Cost.
La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.
Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.
Secondo la Corte:
- i tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa;
- i tributi erariali nascono invece autonomamente per ogni periodo d’imposta.
Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.
La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche.
Di conseguenza non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.
La Corte sottolinea poi un principio importante:
- il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.
Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:
- l’interesse dello Stato alla riscossione;
- l’esigenza di certezza del contribuente.
Per questo motivo, il tempo necessario a inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.
La Corte osserva infatti che:
- accertamento tributario;
- prescrizione;
- decadenza;
- processo amministrativo;
- discarico delle cartelle
sono istituti diversi, con finalità differenti, non sarebbe quindi corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.
Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.
La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale, di conseguenza, il richiamo all’art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:
- riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
- conferma l’orientamento favorevole all’Erario;
- chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.
Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l’applicazione automatica del termine breve.
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Bollette di utenze internet e tv da contestare? Risolvi senza il tribunale con conciliaweb
Bollette troppo alte, internet che non funziona, portabilità bloccata o costi addebitati dopo il recesso? In questi casi molti utenti non sanno che esiste una procedura gratuita e online per risolvere le controversie con gli operatori telefonici e i servizi pay TV senza fare causa.
Si chiama ConciliaWeb ed è la piattaforma dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che consente a consumatori e imprese di avviare una procedura ADR, cioè di risoluzione alternativa delle controversie.
Uno strumento sempre più utilizzato perché veloce, digitale e obbligatorio prima di rivolgersi al giudice.
Cos’è ConciliaWeb e quando si può usare
ConciliaWeb è il servizio online attraverso cui si gestiscono le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche:
- telefonia fissa e mobile
- internet e fibra
- pay TV
- servizi audiovisivi e streaming
La piattaforma permette di tentare una conciliazione senza avvocato e senza costi.
I casi più frequenti riguardano:
- bollette anomale
- addebiti non dovuti
- linea internet assente o malfunzionante
- ritardi nella portabilità del numero
- mancata restituzione del credito residuo
- fatturazione dopo il recesso
- modifiche unilaterali del contratto
Per i servizi telefonici e internet il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di fare causa.
Come funziona la procedura AGCOM
La procedura è interamente digitale e può essere gestita autonomamente dal consumatore.
I passaggi sono semplici:
- Accesso alla piattaforma. L’utente deve registrarsi sul portale AGCOM utilizzando:
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- SPID
- Carta d’Identità Elettronica (CIE)
- CNS
- credenziali eIDAS
- Invio dell’istanza. Si compila online la domanda indicando:
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- operatore coinvolto
- problema riscontrato
- richieste economiche o tecniche
- eventuali documenti e reclami
- Convocazione dell’udienza. Un conciliatore fissa l’udienza telematica e comunica data e ora alle parti.
- Udienza online. Utente e operatore si collegano da remoto per cercare un accordo.
- Accordo o definizione della controversia
- Se si raggiunge un accordo viene redatto un verbale con valore esecutivo.
- Se invece non c’è intesa, l’utente può chiedere all’AGCOM la definizione della controversia oppure rivolgersi al giudice.
Quanto dura e quanto costa
Uno dei vantaggi principali di ConciliaWeb è la rapidità.
La conciliazione si conclude normalmente entro:
- 30 giorni per il tentativo di conciliazione
- 180 giorni per la definizione della controversia
La procedura è completamente gratuita.
Non servono:
- contributo unificato
- spese legali obbligatorie
- costi di mediazione
Serve l’avvocato?
No, la procedura è stata progettata per essere utilizzata direttamente dagli utenti.
Chi vuole può comunque farsi assistere da:
- associazioni dei consumatori
- consulenti
- delegati
- avvocati
Ma non è obbligatorio.
Quando è possibile ottenere un rimborso
Attraverso ConciliaWeb si possono ottenere:
- storno delle fatture
- rimborsi
- indennizzi automatici
- riattivazione del servizio
- restituzione del credito residuo
In alcuni casi è anche possibile chiedere un provvedimento urgente per ottenere rapidamente il ripristino della linea o bloccare comportamenti scorretti dell’operatore.
Con l’aumento delle controversie legate a fibra, telefonia mobile e piattaforme streaming, le procedure ADR stanno diventando uno strumento fondamentale per i consumatori.
I vantaggi sono evidenti:
- tutto online
- tempi più rapidi rispetto a una causa
- nessun costo
- procedura semplice
- accordi con valore legale
Per questo motivo ConciliaWeb rappresenta oggi una delle principali tutele per chi ha problemi con operatori telefonici, internet e servizi audiovisivi.
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Tax credit cinema: domande dal 3 giugno
Il Ministero della Cultura comunica che è pubblicato il Decreto Direttoriale 1244, del 19 maggio 2026, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi – anno 2026” di cui all’art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con il quale è prevista la data di apertura e chiusura della sessione e le ulteriori disposizioni applicative, ivi comprese le modalità relative all’ordine di lavorazione delle domande.
Tax credit cinema: domande dal 3 giugno
A decorrere dal 3 giugno è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da parte delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione:
- a) richiesta preventiva (codice settore TCPI);
- b) richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPI3).
Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito spettante.
Le richieste di accesso ai crediti d’imposta, di cui all’articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 31 agosto 2026.
Le domande possono essere inviate:
a) presentando la “richiesta definitiva in assenza di preventiva”, successivamente, e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”;
b) presentando la “richiesta preventiva” non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del “decreto tax credit internazionale” e, in seguito, la “richiesta definitiva” successivamente e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”.Con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, l’impresa italiana di produzione esecutiva e di post-produzione deve selezionare il revisore precedentemente registrato il quale, prima dell’approvazione della richiesta, deve confermare la scelta fatta dall’impresa tramite la propria area riservata
della piattaforma DGCOL.
I crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
a) per il 70 per cento, all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell’importo approvato.Tax crediti cinema: richiesta di assistenza
Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono disponibili:
- il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit;
- il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.
Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:
- consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL) da indirizzare a:
- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.
Si specifica che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato.
Le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza. Qualora il ticket non venga processato entro la scadenza prevista dal procedimento, l’Amministrazione procede al riesame delle richieste pendenti e all’eventuale riammissione delle domande.
Si sottolinea che verranno prese in considerazione solamente le richieste conformi alle prescrizioni sopra descritte.
L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.
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Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?
L'articolo n 9 del Regolamento – UE – 2024/1028 in vigore dal 20 maggio riguarda "l'obbligo per le piattaforme online di locazione a breve termine di trasmettere i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione"
Vediamo il contenuto della norma che prevede di fatto nuovi adempimenti per gli affitti brevi, in sintesi le piattaforme digitali dovranno comunicare dati su base mensile, dopo però che le regole operative saranno messe a punto.
Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?
L'articolo 9 stautisce che:
- Quando un annuncio riguarda un’unità situata in una zona figurante nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine raccolgono e, su base mensile, trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente fornito dal locatore, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio. Tale trasmissione avviene mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina.
- In deroga al paragrafo 1, le piccole o micro piattaforme online di locazione a breve termine che nel trimestre precedente non hanno raggiunto una media mensile di 4 250 o più annunci trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio, alla fine del trimestre, mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina o manualmente, conformemente alla legislazione nazionale.
- Le piattaforme online di locazione a breve termine garantiscono, sulla base delle informazioni fornite dai locatori, la completezza e l’accuratezza dei set di dati che trasmettono alle autorità competenti a norma del presente articolo.
In sintesi si dovranno trasmettere alla banca dati del Turismo su base mensile:
- numero di pernottamenti,
- numero di ospiti e relativo paese di residenza,
- codice identificativo dell’immobile
- indirizzo internet dell’annuncio.
Obiettivo, il monitoraggio dei fenomeni di evasione ed elusione
La novità in vigore dal 20 maggio ma che necessita di diverse specifiche tecniche e normative per diventare operativo e quindi la fase attuativa va attesa per comprendere la protata delle novità, poichè il Ministero del Turismo dovrà specificare il formato delle informazioni, le modalità di trasmissione e il dettaglio dei dati alle piattaforme per consentire l’organizzazione di un flusso regolare di comunicazioni alle piattaforme.