• La quotazione delle PMI

    Quote dematerializzate PMI: cosa cambia dal 29 aprile

    La riforma del TUF prevede tra le altre novità per la dematerializzazione delle SRl PMI.

    In proposito ricordiamo che è andato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto Legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della  legge  5  marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali  recate  dal  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in  materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne  il miglior coordinamento.

    In sintesi la riforma con la dematerializzazione delle quote delle PMI introduce benefici concreti per le SRL con le caratteristiche di PMI:

    • meno spese notarili e amministrative,
    • velocità nei trasferimenti: operazioni digitali e immediate,
    • maggiore liquidità: quote più facilmente negoziabili,
    • attrattività per investitori: accesso facilitato a capitali (crowdfunding, private equity)
    • allineamento alle Spa: gestione più moderna e competitiva

    Vediamo in dettaglio cosa cambia.

    Quote dematerializzate PMI: strumenti simili a quelle delle soc di capitali

    Il legislatore ha scelto di intervenire in modo mirato sulle Srl che possiedono i requisiti di PMI, ossia quelle con:

    • meno di 250 dipendenti,
    • fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure attivo sotto i 43 milioni.

    La facoltà di dematerializzare le quote è riservata alle Srl PMI, mentre le Srl ordinarie continuano ad essere soggette alla disciplina classica del codice civile, richiedendo l'atto notarile o la firma digitale del commercialista per il trasferimento delle quote.

    Dato che, dai dati ufficiali, le Srl PMI rappresentano di molto il tessuto produttivo italiano, la riforma introduce strumenti tipici delle Spa, per queste tipologie specifiche di srl:

    • maggiore circolazione delle partecipazioni,
    • apertura a investitori esterni,
    • utilizzo di strumenti finanziari più evoluti.

    La dematerializzazione delle quote è facoltativa e richiede una condizione essenziale, ossia le quote devono essere:

    • di eguale valore,
    • con uguali diritti.

    Si parla quindi di quote standardizzate, organizzate eventualmente in categorie omogenee.

    Le quote dematerializzate sono inserite in un sistema di gestione accentrata e la loro titolarità è registrata tramite scritture contabili e intermediari autorizzati.

    Uno degli aspetti più rilevanti è il superamento dell’atto notarile per ogni cessione di quote:

    • il trasferimento avviene tramite registrazione contabile,
    • i passaggi sono più rapidi e meno costosi.

    Dematerializzazione quote SRL PMI: vantaggi operativi con il nuovo TUF

    Per le Srl PMI che adottano la dematerializzazione torna l’obbligo del libro soci, con funzione informativa e di tracciabilità 

    Esso non ha più funzione di legittimazione, sostituita dalle comunicazioni degli intermediari.

    Il trasferimento avviene:

    • tramite giroconto tra intermediari,
    • senza atto notarile,
    • con comunicazione al sistema accentrato.

    Inoltre ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, il socio:

    • non deve essere iscritto al Registro imprese,
    • partecipa esibendo la comunicazione dell’intermediario.

    Le Srl PMI possono emettere quote senza valore nominale, con importanti vantaggi quali una maggiore flessibilità nelle operazioni sul capitale; la possibilità di emettere nuove quote senza modificare lo statuto, la gestione più semplice di aumenti e riduzioni

    Ai fini del Registro imprese, si utilizza un valore nominale implicito, calcolato come:

    • capitale sociale / numero di quote,

    questo consente di mantenere coerenza con la modulistica esistente.

    Leggi qui il Dlgs n 47/2026 con tutte le altre novità.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Prodotti IGP non agri: recepite le regole UE

    Nella GU n 93/2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n 51 del 2 aprile con il recepimento delle regole UE sulla protzione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali.

    Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 7 maggio, vediamo una sintesi del suo contenuto.

    IGP non-agri: in GU le regole UE

    Come anche specificato dal MIMIT nella pagina preposta del proprio sito, il decreto individua l'autorità competente per la fase nazionale di registrazione nel Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che opera attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM).

    Si da importante alle disposizioni dedicate alla procedura nazionale di registrazione, che disciplinano:

    • la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti tramite il portale telematico dell'UIBM l’esame di ricevibilità e merito 
    • la fase di opposizione nazionale 
    • e la fase di decisione con il successivo inoltro delle domande all'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che si occuperà della fase di registrazione a livello UE. 

    Viene anche precisato che nella fase istruttoria dell’esame nazionale è riservato un ruolo alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.

    Inoltre il provvedimento interviente sul sistema dei controlli, le cui funzioni amministrative sono sempre in capo al MIMIT – DGPI-UIBM, prevedendo verifiche sul rispetto dei disciplinari di produzione e sul corretto uso delle denominazioni protette (art. 20).

    Il MIMIT si avvale della Guardia di Finanza per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell’uso di nomi registrati e alla quale possono essere delegati compiti ispettivi.

    Il testo introduce infine un apparato sanzionatorio specifico per le violazioni delle norme in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali agli articoli 21 e 22, con sanzioni amministrative che vanno da alcune centinaia di euro a 24.000 euro a seconda delle fattispecie delle violazioni.

    Il decreto entra in vigore il prossimo 7 maggio, consulta qui il testo del provvedimento.

  • PRIMO PIANO

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: domande dal 3 giugno

    Pubblicato in GU n 96 del 27 marzo la Delibera del MIT del 16 aprile con le regole per chiedere la riduzione dei pedaggi autostradali da parte degli autotrasportatori per il periodo 2025 a partire dal 3 giugno prossimo.

    Per presentare le domande è necessario inviare attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet :

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: come fare domanda

    Al fine delle domande per la riduzione dei pedaggi è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la  procedura  attivabile dall'indirizzo 

    Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile sulla stessa pagina.
    Il procedimento utile a richiedere il  beneficio di  riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

    1. fase 1 – prenotazione della domanda;
    2. fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma  ed invio della domanda

    E' possibile l'accesso alla fase 2 – inserimento  della  domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti  che  hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori la fase 1 – prenotazione della domanda.

    Nella  fase  1 –  prenotazione  della  domanda  il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se' imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

    Successivamente alla chiusura della fase 1,  i  dati  acquisiti sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in  relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione,  rilasciano  i relativi  codici supporto  di rilevazione dei  transiti ad  essi abbinati.

    Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 –  prenotazione della domanda e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e  quindi  entro e  non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2, firma  ed  invio della domanda, il soggetto richiedente procede:

    a) qualora  sia  una  cooperativa,  un  consorzio, una  societa' consortile o un raggruppamento a  caricare nell'applicativo  ed inviare, con  le  opportune «operazioni», i  dati  relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio,  della societa' consortile o  del  raggruppamento attraverso  la  funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad  indicare  ciascuna  impresa singola afferente – direttamente o indirettamente  –  al  richiedente stesso;

    b) in relazione a  ciascun  veicolo  indicato  nella  domanda,  a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune  «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si  ricorda  che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli  immatricolati  in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura,  in  tal caso, di specificare lo Stato  che  ha  rilasciato  la  targa  e,  se trattasi di Stato non appartenente all'Unione  europea,  di  caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, il file formato .pdf della relativa carta di circolazione;

    c) in relazione  a  ciascuna  targa  di  veicolo  indicata  nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta  di  circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre  il caso,  di   una   delle   imprese   indicate   nell'«anagrafica   del raggruppamento» di cui alla lettera a)  precedente, 

    ad  indicare  ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni»,  il  titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso  la  propria impresa, ovvero, se ne ricorre il  caso,  presso  una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

    Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno  confrontati i dati inseriti nel file della domanda.  Si  raccomanda  pertanto  di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo  restando che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione  della  firma digitale sulla domanda stessa.

    Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:

    a) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica  della classe ecologica ivi dichiarata con quella  risultante  nell'Archivio nazionale  dei  veicoli (ANAV)  presente   presso   il   CED   della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il  dato  dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai  fini  della  procedura  in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    b) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia,  indicata  nella  domanda,   alla   verifica   dell'esistenza nell'ANAV di una  carta  di  circolazione  emessa  in  favore  di  un soggetto esercente  attivita'  di  autotrasporto  di  cose  in  conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera a), la ricerca e'  effettuata  con  riferimento  a  ciascuna  delle  imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

    c) in relazione a ciascuna  targa  di  veicolo  immatricolato  in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della  lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione,  alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal  richiedente,  di  una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera c), del titolo  in forza del quale detti veicoli sono  in  disponibilita'  del  soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una  delle  imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

    d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:

    d.1) se la targa e' stata  emessa  da  uno  Stato  appartenente all'Unione  europea:  alla  verifica  della classe   ecologica   ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS  accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di  discordanza  tra  il dato dichiarato e quello presente  nel  predetto registro,  ai  fini della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;

    d.2) se la targa e' stata emessa da uno Stato non  appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il file  formato  .pdf  della  relativa  carta  di circolazione e del titolo  abilitante  al  transito  su  territorio italiano.

    La fase 2 -inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma ed invio della domanda consiste nelle attivita'  di  inserimento  dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento  dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati  dai  fornitori  dei sistemi  per  la  riscossione  differita dei pedaggi   autostradali (service  provider)  a  seguito  della  conclusione  della   fase   1 -prenotazione della  domanda,  ed  esposti  dal  sistema  informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del richiedente.

    Il file della domanda, debitamente compilato  ed  ancora  privo della  firma  digitale,  può quindi,   attraverso   le   opportune «operazioni», essere inviato al sistema  informatizzato  del  portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti  e/o modificati  nei data-base di riferimento.

    Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le anomalie alle  quali  potra' aggiungersi  la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i  quali non sia stato indicato alcun abbinamento con  i  dati  relativi  alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento  non  sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di  anomalie,  l'istante dovra' procedere in relazione alle stesse  come  da istruzioni  sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i  dati inseriti nella domanda.

    La fase 2 su descritta  si  conclude  con  l'apposizione  della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio  di cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita':

    a) apposizione della firma  digitale  del  titolare,  ovvero  del legale rappresentante del soggetto richiedente,  ovvero  di  persona all'  uopo  delegata,  sul  documento   informatico   (file   access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi  necessario  che  il richiedente  si  doti  dell'apposito  kit  per la   firma   digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  n.  82  del 2005. 

    L'apposizione della firma digitale con  le  predette  modalita' determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita'  previste  dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del 2000,  in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;

    b) invio del  documento  di  cui  alla  lettera  a),  debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.

    Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: pagamento del bollo e calendario domande

    La  presentazione  della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. 

    Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente  ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del  portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione  ed identificativo. 

    La ricevuta  del  predetto  pagamento   deve   essere   conservata   dal richiedente,  e  non  inoltrata al Comitato  centrale,  per  essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per  le  opportune  verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo  in  parola,  il Comitato  centrale   inoltra   opportuna   segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente  in  ragione della sede del soggetto richiedente.

    I termini del procedimento per richiedere  il  beneficio  della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilita' sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

    a) fase 1 – prenotazione della domanda:  dalle  ore  9,00  del  3 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2026;

    b) fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2026  e  fino  alle ore 14,00 del 22 luglio 2026.

    Come meglio descritto nel «manuale utente  impresa», l'applicativo PEDAGGI elabora i dati in maniera asincrona.  

    Attenzione al fatto che ciò  comporta che  il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto b) è il 21 luglio 2026, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio  2026 e' valido per la sola firma ed invio della domanda.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2026: invio entro il 30 aprile

    Entro il 30 aprile è necessario inviare la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.

    A tale proposito le Entrate, con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio  hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.

    Si tratta in particolare di: 

    • Modello IVA/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
      • dati personali;
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • Modello IVA BASE/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Ai fini dell'invio sono necessari anche le specifiche tecniche pubblicate dalle Entrate, scarica qui il file.

    Modello IVA 2026: le principali novità

    Il Modello IVA 2026 da inviare a partire dal 1° febbraio Reca le seguenti novità:

    QUADRO VA Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VE Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
    QUADRO VJ Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30.
    QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Prospetto IVA 26/PR
    QUADRO VS Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VW Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo, è stato eliminato.

    Modello IVA 2026: modalità di invio

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
    Il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
    Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge

    Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
    a) direttamente dal dichiarante;
    b) tramite un intermediario;
    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    Dichiarazione IVA 2026: i soggetti obbligati

    Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva i titolari di partita Iva in regime ordinario che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali. 

    Sono invece esonerati: 

    • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), e coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Attenzione al fatto che l' esonero non si applica però se il contribuente:
      • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
      • ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972)
      • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
    • i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
    • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd "nuovi minimi", articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
    • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972)
    • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
    • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva
    • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
    • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398)
    • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
    • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
    • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  • Identità digitale

    Piattaforma gestione deleghe: per delegare una persona di fiducia

    Pubblicato in GU n 94 del 23 aprile il Decreto 23 febbraio con Disciplina delle modalita'  di funzionamento  della  Piattaforma  di gestione deleghe.

    Il decreto disciplina le  modalità di  funzionamento della  piattaforma di gestione delle deleghe che non possono avere durata superiore ad due anni.

    Il decreto prevede che il delegante, al momento del conferimento, definisce il  periodo di validità della delega  che,  in  ogni  caso,  non  puo'  essere superiore a due anni, decorsi i quali la delega non puo' piu' essere esercitata e deve essere nuovamente presentata. 

    Attenzione al fatto che il delegante può in ogni  momento revocare la delega tramite le funzionalità rese disponibili dal portale o  recandosi  presso il  proprio comune di residenza.

    Piattaforma gestione deleghe: chi può delegare e come

    In particolare, il cittadino iscritto  nell'ANPR può delegare l'accesso  ai servizi  in rete  erogati dalle   pubbliche  amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica in favore di non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili dal portale.
    Le funzionalità consentono:

    1. al delegante, previo accesso al  portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega in favore  di un soggetto, che la accetta entro trenta giorni,  previo accesso al portale tramite le medesime modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma al momento dell'accettazione da parte del delegato;
    2. al delegato, previo accesso  al  portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ricevuta  dal delegante  tramite  documento  informatico  sottoscritto  con   firma digitale o altro tipo di firma  elettronica  qualificata  o  avanzata realizzata  ai  sensi  dell'art.  16  del   decreto   del   Ministero dell'interno 8 settembre 2022 dal delegante o comunque dal  notaio  o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare  la  firma  ai sensi dell'art. 25 del CAD. In tale caso,  la  delega  e' registrata nella piattaforma al momento della verifica  dei  documenti  e  della validita' delle sottoscrizioni;
    3. al genitore esercente  la  responsabilita'  genitoriale  e  al tutore del minore, previo  accesso  al portale  tramite  l'identita' digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD con  livello  di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega  al  fine  di accedere ai servizi per conto del minore  a seguito  della  verifica delle relative informazioni rese disponibili  dall'ANPR  e  all'esito positivo della verifica  delle  informazioni  rese  disponibili  dal Ministero della giustizia in riferimento all'assenza di provvedimenti che  prevedono  la  perdita  della  responsabilita'  genitoriale,  la decadenza dalla stessa o la sospensione dal suo  esercizio.  In  tale caso, la delega e' registrata nella  piattaforma all'esito  positivo della verifica svolta dalla  piattaforma  mediante  i  servizi  della PDND. Fino alla messa a disposizione delle informazioni da parte  del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 7, il genitore esercente la responsabilita' genitoriale dichiara  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  la  propria qualita';
      al tutore, al curatore dell'inabilitato  e  all'amministratore di sostegno, previo accesso al portale tramite  l'identita'  digitale di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD, con livello di sicurezza almeno significativo, di presentare la delega al fine di accedere  ai servizi   per   conto   dell'interdetto,   dell'inabilitato   o   del beneficiario. In tale caso, la delega e' registrata nella piattaforma all'esito positivo della verifica delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia, effettuata dalla piattaforma  mediante i servizi della PDND;
      al  genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale,  al tutore,  al  curatore  dell'inabilitato   e   all'amministratore   di sostegno, previo accesso al portale tramite l'identita'  digitale  di cui all'art. 64, comma 2-quater, del CAD  con  livello  di  sicurezza almeno significativo, di presentare la delega ad  operare  per  conto del minore,  dell'interdetto,  dell'inabilitato  o  del  beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore di un altro soggetto,  che la accetta, previo accesso al portale tramite le medesime  modalita'. In tale caso, la delega e' registrata nella  piattaforma  al  momento dell'accettazione da parte del delegato, previo esito positivo  della verifica svolta dalla piattaforma mediante i servizi  della  PDND  in ordine alla qualifica rivestita dal soggetto delegante.

    La presentazione della delega può avvenire anche tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili previsto dall'art. 64-bis del CAD, mediante interoperabilità con  i sistemi della piattaforma ai sensi della normativa vigente.                                                    

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: ultimi giorni per aderire

    La Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 tra le altre misure ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).

    I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

    Attenzione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies. 

    La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.

    Rottamazione quinquies: ambito di applicazione

    La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

    • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
    • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

    Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. 

    La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

    La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

    • dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, 
    • derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
    • o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, 
    • possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

    Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

    Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda

    I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.

    Accedi qui per la domanda.

    Ci sono due modi per presentare la domanda:

    1. compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata;
    2. compilare il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. In tal caso è bene specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Chi ha presentato la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Chi ha presentato la domanda in area pubblica:

    • riceverà una prima e-mail all’indirizzo che h indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
    • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
    • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

    Il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta

    È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. 

    Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

    E' possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

    • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
    • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
    • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

    Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

    Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

    A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    • e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    • f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    • g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

    Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici

    La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). 

    Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. 

    Rottamazione quinquies: cosa succede dopo aver inoltrato l’istanza

    Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Se hai presentato la domanda in area pubblica:

    • riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
    • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
    • infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fornitori cloud e cyber security: come iscriversi al MIMIT

    Con il DD 22 aprile il MIMIT ha prorogato la data del 23 aprile, termine ultimo per iscriversi all'elenco dei fornitori per servizi di digitalizzazione, al giorno 27 maggio prossimo.

    Ricordiamo che questo elenco è istituito per fornire servizi alle PMI che a tal fine riceveranno secondo le regole del bonus digitalizzazione un contributo fino a 20mila euro.

    Leggi qui le regole generali Bonus digitalizzazione PMI: proroga delle domande per i fornitori.    

    Fornitori servizi cloud computing e cyber security: iscriversi all’elenco MIMIT

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso. 

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. 

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

     Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    I termini per la presentazione delle predette istanze, inizialmente previsti dal 4 marzo al 23 aprile 2026, sono stati prorogati fino alle ore 12.00 del 27 maggio 2026.

    Il MIMIT precisa che le imprese italiane iscritta al Registro Imprese prima di inviare la domanda registra i tuoi dati nella sezione Anagrafica e deleghe

    Successivamente possono fare l'accesso alla registrazione esclusivamente sulla piattaforma di Invitalia entrando nell’area riservata 

    Ricordiamo che l'area fornitori permette l’accreditamento delle imprese interessate a offrire servizi e prodotti finanziabili nell’ambito della misura “Voucher Cloud e Cybersecurity”

    Elenco fornitori servizi cloud e cyber security: requisiti di iscrizione al MIMIT

    Il MIMIT tramite FAQ ha chiarito che possono essere fornitori: 

    (i) i soggetti abilitati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con servizi qualificati almeno di livello QC1; 

    (ii) in alternativa, i soggetti non qualificati ACN che dimostrano il possesso delle certificazioni indicate nell’Allegato 1 del Decreto Direttoriale 21 novembre 2025, in relazione alla categoria di servizi offerti.
    Inotre ha specificato che l’iscrizione all’elenco istituito dal Ministero è consentita sia ai fornitori che offrono, nell’ambito del presente intervento agevolativo, servizi ammissibili con qualifica almeno di livello 1 (QC1) nel catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud di cui al regolamento n. 21007/24 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), sia ai fornitori che non presentano servizi con la predetta qualifica ma che risultano in possesso delle certificazioni indicate nell’allegato 1 del decreto 21 novembre 2025, relative alla categoria di appartenenza del servizio e/o prodotto agevolabile erogato.
    Uno stesso fornitore può offrire, pertanto, sia servizi agevolabili con qualifica almeno di livello 1 (QC1), sia servizi agevolabili sprovvisti di tale qualifica. In relazione a questi ultimi, è tenuto tuttavia a dimostrare il possesso delle relative certificazioni individuate nell’allegato 1.