• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Conto energia: il portale GSE per estenderlo entro il 31 maggio

    Il GSE con un comunicato del 18 maggio informa del fatto che è online il portale per estendere la convenzione del conto energia da effettuarsi entro il 31 maggio.

    Ricordiamo che, a prevederlo è stato il DL n 21/2026 cosiddetto “DL Bollette” che ha introdotto la possibilità di prolungare, su base volontaria, la durata delle convenzioni di Conto Energia per impianti incentivati nell’ambito di I, II, III e IV Conto Energia (DM 28 luglio 2005, DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010 e DM 5 maggio 2011) con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato.

    La misura è stata introdotta per garantire un costo delle bollette elettriche accessibile, attraverso la riduzione della componente ASOS, e favorire una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle imprese e alle energie rinnovabili.

    Attenzione al fatto che è possibile estendere la durata della convenzione, entro il 31 maggio 2026.

    Conto energia: che cos’è

    Come evidenziato in riepilogo dallo stesso soggetto gestore GSE, il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. 

    Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.

    In sintesi il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico con una tariffa fissa per ogni kWh generato. 

    A differenza dello scambio sul posto o del Ritiro Dedicato, che compensano o pagano solo l’energia immessa in rete, il Conto Energia premia la produzione stessa, indipendentemente da come viene utilizzata.

    Il programma è stato articolato in cinque edizioni successive, ciascuna con tariffe e regole diverse, fino al raggiungimento del tetto di costo cumulato di 6,7 miliardi di euro fissato per legge. 

    Nel dettaglio con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.

    È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

    Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.

    Con la Legge n. 129/2010 sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

    Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.

    Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro.

    Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.

    Il Decreto Legge 21/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2026, ha introdotto un meccanismo volontario di spalmaincentivi che riguarda una parte degli impianti in Conto Energia. 

    Leggi anche Conto energia imprese 2026: tutte le novità             

    Conto Energia: come estenderlo entro il 31 maggio

    Attraverso il portale dedicato Estendi Convenzione CE, accessibile dall’Area Clienti da oggi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, sarà possibile estendere la durata della convenzione attraverso due opzioni:

    • proroga di 3 mesi (90 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 15% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027;
    • proroga di 6 mesi (180 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 30% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.

    Il GSE precisa che la proroga della convenzione conferisce diritto di precedenza per richiedere l’accesso, sempre su base volontaria ed entro il 30 settembre 2026, al meccanismo di phase out, previsto dall’art.2, comma 4 del DL Bollette e disciplinato da specifiche istruzioni che il GSE pubblicherà nei prossimi mesi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    Il MIC Ministero della Cultura ha pubblicato il bando Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 2026.

    In sintesi il bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026,
    per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
    a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 341, che: 

      • i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”)
      • ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);

    b) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale;

    c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto ministeriale.

    Bando cinema e audiovisivi 2026: le risorse a disposizione

    Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 2026 n. 101 recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026”, le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2026, sono pari a:
    a) euro 2.334.750,00 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
    i. euro 1.334.750,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto i (A – Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo);
    ii. euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), punto ii (B – Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi);
    b) euro 6.000.000,00 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
    i. euro 5.000.000,00 ai festival e alle rassegne;
    ii. euro 1.000.000,00 ai premi;
    c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche

    Bando cinema e audiovisivi 2026: i beneficiari e i requisiti

    Le richieste di contributo possono essere presentate da:

    • enti pubblici e privati, 
    • fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria

    aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:

    a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
    c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVA

    d) attestare, in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
    e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014;

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
    a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito www.cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
    b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma
    digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
    c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
    d) presentata a partire dal 28 maggio 2026 ed entro il termine perentorio del 25 giugno
    2026 ore 23:59; 
    ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta online.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2026: le compensazioni

    Dal 15 aprile e fino a 2 novembre è possibile inviare telematicamente il Modello Redditi PF 2026.

    La data ordinaria di presentazione del modello in via telematica è il 31 ottobre ma cadendo quest'anno di sabato, il termine slitta al 2 novembre.

    Nel Modello Redditi PF il contribuente può decide di scegliere per una compensazione delle imposte.

    In dettaglio, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,  ossia coloro che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito

    hanno facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e
    i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

    Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. 

    Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

    Attenzione al fatto che il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. 

    Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

    Modello Redditi PF 2026: la possibilità di compensare

    Con il Modello Redditi PF 2026 possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

    I crediti che risultano dalla dichiarazione possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. 

    Pertanto tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
    • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

    La compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (art. 3 del d. lgs, n. 33 del 2025 e risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

    Invece, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

    Attenzione al fatto che, l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di 2 milioni di euro, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

    Come specificato anche dalle istruzioni al modello, il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello  F24.
    Facendo un esempio, se il contribuente ha un saldo Irpef a credito e un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

    • utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito Irpef sia superiore all’acconto Irpef dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, invece, di credito Irpef inferiore all’acconto Irpef dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a
      credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24;
    •  utilizzare il credito Irpef per diminuire l’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito Irpef e nella colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

    Modello redditi PF 2026: il quadro RU

    Relativamente alle compensazioni si evidenzia anche il Quadro RU del modello per i crediti di imposta e le relative compensazioni.

    In particolare, nel rigo RU6 dello stesso quadro, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento spontaneo per aiuti di stato 2022: mancata iscrizione registri

    Con il Provvedimento n 143075 del 14 maggio le Entrate danno attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Vengono ficcate le regole per la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte
    dei beneficiari di aiuti di Stato 
    e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri:

    • RNA, SIAN e SIPA 
    • per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770, periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa

    Adempimento spontaneo per aiuti di stato: mancata iscrizione registri

    L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
    agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    In particolare, i dati e informazioni d contenuti nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale comunicato al Fisco, sono:
    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022;
    d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e
    SIPA;
    e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
    f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalar all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto 5

    Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Dati ISTAT economia e produzione industriale 2026

    ISTAT ha pubblicato nei giorni scorsi due note sulla situazione dell'economia Italiana  (maggio 2026)  e delle produzione industriale a marzo 2026 . I dati confermano una congiuntura stagnante a causa delle crisi mondiali ma con qualche nota positiva in alcuni settori produttivi e un miglioramento della pressione fiscale . 

    Di seguito una sintesi e i documenti integrali dell'istituto.

    Produzione industriale a marzo 2026 lieve progresso

    L'indice destagionalizzato cresce dello 0,7% rispetto a febbraio, secondo incremento mensile consecutivo, trainato dai beni strumentali (+2,1%). 

    Nel complesso del primo trimestre, tuttavia, la produzione flette lievemente (−0,2%).

     In termini tendenziali l'indice sale dell'1,5%, con punte molto elevate nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+11,2%), mentre i prodotti chimici (−7,8%) e l'energia (−4,0%) restano in territorio negativo.

    Congiuntura italiana: cuneo fiscale in miglioramento – Tabella di riepilogo

    Il PIL del primo trimestre cresce dello 0,2% su base congiunturale, ma il contesto internazionale è deteriorato dal conflitto in Medio Oriente, che ha spinto il Brent oltre i 120 $/barile e riacceso l'inflazione.

     L'IPCA ad aprile balza al 2,9% annuo (dall'1,6% di marzo). L'occupazione segna una lieve flessione a marzo (−12 mila unità), con il tasso di disoccupazione al 5,2%. Le esportazioni si contraggono, con crolli vistosi verso il Medio Oriente (−52,5%).

     Il focus Istat sul drenaggio fiscale evidenzia che le riforme 2021–2026 hanno più che compensato gli effetti dell'inflazione sui contribuenti, con un vantaggio medio di circa 40 euro.

     TABELLA 1. Principali indicatori congiunturali per l’Italia e l’Area euro. Variazioni congiunturali % 
    Indicatori Italia Area euro Periodo Italia periodo precedente Area euro periodo precedente
    Pil 0,2 0,1 T1 2026 0,3 0,2
    Produzione industriale 0,7 0,4 (feb) Mar. 2026 0,2 -0,8
    Produzione nelle costruzioni 0,5 -0,2 Feb. 2026 -1,1 -1,3
    Vendite al dettaglio (volume) 0,7 -0,1 Mar. 2026 -0,2 -0,3
    Prezzi alla produzione dell’industria – mercato interno 5,9 3,4 Mar. 2026 -0,8 -0,6
    Prezzi al consumo (IPCA)* 2,9 3,0 Apr. 2026 1,6 2,6
    Tasso di disoccupazione 5,2 6,2 Mar. 2026 5,4 6,3
    Economic Sentiment Indicator** -2,8 -3,2 Apr. 2026 -1,3 -1,6

    * Variazioni tendenziali
    ** Differenze assolute rispetto al mese precedente
    Fonte: Eurostat, Commissione europea, Istat

    Scarica le note ISTAT 2026

    Nota produzione  industriale italiana

    Nota ISTAT  economia italiana 

  • Identità digitale

    Passaporto con prenotazione online: tutte le regole da conoscere

    Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.

    Innanzitutto è possibile rapidamente prenotare online un appuntamento i Qestura scegliendo data e orario.

    In questa guida viene spiegato:

    • chi può richiederlo, 
    • come presentare la domanda, 
    • quali documenti sono necessari, 
    • quanto costa,
    • e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.

    Come richiedere il passaporto: procedura completa

    La domanda può essere presentata:

    • in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza o tramite le poste convenzionate (attenzione non tutti gli uffici postali sono abilitati),
    • all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
    • online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale https://passaportonline.poliziadistato.it/ ( accesso tramite SPID o CIE)

    Nella fase di prenotazione è possibile richiedere un giorno ed un orario specifico, in base ai posti disponibili all'atto della pronotazione.

    In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.

    Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
    In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.

    Documenti necessari per richiedere il passaporto

    Per presentare la domanda servono:

    1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni).

    2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.

    3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:

    • recenti (entro 6 mesi),
    • a colori su sfondo bianco,
    • con espressione neutra,
    • occhi aperti e ben visibili,
    • riprese frontali (no profilo),
    • nitide, senza ombre o riflessi,
    • di dimensione 35–40 mm,
    • con volto che occupa il 70–80% dell’immagine

    Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.

    4. Ricevuta del pagamento di euro 42,70 con pagamento tramite PagoPA o Poste.

    5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.

    6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.

    7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.

    8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.

    Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità

    Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.

    Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:

    • presso un Ufficio Postale,
    • tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA,
    • presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),
    • online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP,

    Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).

    Rinnovo passaporto: non è più possibile

    Con la legge n 11/2026 in vigore dal 19 febbraio scorso viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo

    Sono inoltre aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.

    • in Italia:
      • obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
    • all’estero:
      • denuncia alle autorità locali di polizia;
      • trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
      • se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato

  • Adempimenti Iva

    Caparra e IVA: quando non è dovuta

    Con l’Ordinanza 7868 del 31 marzo 2026, la Cassaazione ha stabilito che il versamento di una somma qualificata come caparra determina l'immediata esigibilità della relativa Iva dovuta sugli acconti.

    Caparra e IVA: quando non è dovuta

    L'Agenzia delle Entrate contestava ad una srl l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili per un importo ritenuto acconto sul prezzo, percepito nell'ambito di una vendita immobiliare, e, dunque, da assoggettare a Iva.

    La CTP e la CTR  accoglievano il ricorso dei contribuenti ritenendo che i contestati importi fossero, in realtà, da qualificarsi come caparra confirmatoria.

    L’Amministrazione proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che gli importi costituissero acconti sul prezzo in quanto:

    • non eseguiti contestualmente alla stipula dell'accordo che li prevedeva,
    • i contraenti avevano già pattuito una penale per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire relativo all'immobile oggetto dell'alienazione.

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate premettendo che la caparra confirmatoria risponde ad autonome funzioni:

    • costituisce indizio della conclusione del contratto cui accede, 
    • incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento a essa imputabile; 
    • può svolgere funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare e qualificandosi come risarcimento forfetario in caso d'inadempimento di questo, 

    La Cassazione specifica che mentre nell'ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è imputata sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, assoggettabili a Iva, andando a incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, a integrare il presupposto impositivo dell'imposta in base all'articolo 6, comma 4, Dpr 633/1972, l'inadempimento ne determina il trattenimento, che serve a risarcire il promittente venditore, con la conseguenza che in tal caso la caparra non farà parte della base imponibile dell'IVA.

    In base all'orientamento della giurisprudenza europea, in caso di versamenti in acconto eseguiti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, affinché l'IVA possa divenire esigibile, in deroga rispetto al principio generale, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti e dunque, in particolare, che, al momento del versamento, i beni o i servizi siano specificamente individuati e l'operazione negoziale appaia ragionevolmente certa.

    Nel caso di specie la Cassazione ha osservato che, al versamento delle somme in contestazione, avvenuto nel 2014 sulla base di una scrittura privata del 2013 modificativa di un contratto preliminare del 2010, aveva fatto seguito la stipulazione di un contratto definitivo nel 2018, con contestuale emissione di fattura riferita proprio a quelle somme.
    Le parti avevano attribuito alle somme versate la funzione di caparra confirmatoria, imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti a Iva, andando a incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, a integrare il presupposto impositivo in base all'articolo 6, comma 4, del Dpr 633/1972: in sostanza, il giudice di merito non ha escluso che le somme versate a titolo di caparra potessero essere imputate al prezzo dell'immobile oggetto della compravendita.

    La sentenza impugnata, essendosi limitata a qualificare come caparra confirmatoria gli importi oggetto dei versamenti contestati, senza però dare alcun rilievo alla funzione che, anche alla luce dell'esito complessivo dell'operazione negoziale, tale caparra aveva concretamente realizzato, si è posta in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, rendendo necessario un nuovo esame nel merito della vicenda.