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Redditi PF 2025: il quadro RA per i terreni
Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025, inviato telematicamente, deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025 direttamente dal contribuente ovvero se viene tra smessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Tale modello accoglie nel Quadro RA i redditi dei terreni, vediamo chi lo compila e per quali redditi.
Redditi PF 2025: il reddito dei terreni
Relativamente al Quadro RA del Modello Redditi PF 2025 utilizzabile per dichiarare il reddito dei terreni, occorre evidenziare, prima delle istruzioni che, il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.
Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale è tenuto a dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, anche nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola.
Se, invece, l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale deve essere dichiarato, comunque, dal proprietario, mentre il reddito agrario deve essre dichiarato da chi svolge l’attività agricola.
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’art. 29 del TUIR; mentre Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’ articolo 2135 del codice civile (artt. 27, comma 1, e 32, comma 1, del TUIR).E in particolare, deve utilizzare questo quadro:
- chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario a decorrere dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
Attenzione al fatto che fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 32, comma 3-bis, del TUIR il reddito agrario ed il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR, è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento (art. 28, comma 4-ter e art. 34, comma 4-bis, del TUIR).
Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato decreto, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 28 del TUIR,
non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art.
32, comma 2, lett. b-bis).Qualora la rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.
Modello Redditi PF 2025: i terreni che non vanno dichiarati
Non deve utilizzare questo il quadro RA:
- il partecipante dell’impresa familiare agricola,
- il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto.
In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.
Inoltre, non vanno dichiarati in questo quadro:i terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati rispettivamente nei righi RL12 e RL11, del quadro RL “Altri redditi” del Modello REDDITI 2025, fascicolo 2.
Inoltre attenzione al fatto che nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario.
Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’IMU che l’Irpef. Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’IMU
Ad esempio sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016.
In tali casi va barrata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9) -
CIN affitti brevi nel modello 730/2025
Entro il 30 settembre occorre presentare il Modello 730/2025 anno di imposta 2024 per i dipendenti e i pensionati.
Tra le novità del modello vi è quella dalla indicazione, da quest'anno, del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi.
Ricordiamo che l’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN nel 730/2025 e quanto previsto dalle specifiche tecniche pubblicate il 12 marzo dalle Entrate.
Dichiarazione 730/2025: la novitĂ del CIN affitti brevi
Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
In particolare, nella sezione III del quadro B, il CIN va indicato nel rigo B12 come segue:
- Colonna 1 (N. di rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
- Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- Colonne 3 (Codice CIN): riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo
In data 12 marzo le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 120707 con le specifiche tecniche per l'invio della Dichiarazione 730/2025.
A proposito di CIN le istruzioni ADE evidenziano che in caso di errori nella compilazione del rigo contenente il Cin delle locazioni brevi la dichiarazione 730 può essere scartata senza possibilità di conferma.
Nell’allegato C sono riepilogate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
Tali soggetti, quest'anno dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del Rigo B12, nel quale va riportato il codice Cin assegnato per le locazioni turistiche e le altre locazioni brevi.
Nelle specifiche tecniche viene precisato che, il campo CIN se presente, deve essere lungo 18 caratteri ed è obbligatorio compilare anche le Colonne 1 e 2 per abbinare il codice al relativo immobile.
Il CIN può essere indicato solo se per il rigo del fabbricato a cui esso si riferisce è compilata anche la casella Codice Canone.
I controlli previsti dalle specifiche tecniche vanno svolti con grande attenzione, perché un errore (anche solo l’indicazione di un numero di cifre del Cin inferiore a 18) determina, in caso di non conformità, lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma.
Si rimanda alle specifiche tecniche in oggetto per ulteriori approfondimenti, scarica qui..
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Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: ok Entrate
Con Risposta a interpello n 128 del 13 maggio le Entrate replicano a dubbi di un armatore che vorrebbe sapere se è soddisfatto il requisito della territorialità per i beni installati su una nave battente bandiera italiana ma in nagivazione spesso fuori dalle acque territoriali e che vorrebbe per questi bene godere del bonus investimenti 4.0.
Vediamo il dettaglio e la replica delle Entrate.
Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: idettagli dell’interpello
La società Alfa S.r.l. ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sull’ammissibilità al credito d’imposta 4.0 per un investimento in beni strumentali nuovi installati a bordo di una nave.
L’investimento riguarda attrezzature considerate rientranti negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), ammissibili al beneficio fiscale previsto dalle Leggi di Bilancio 2020 (art. 1, commi 185 e ss., L. 160/2019) e 2021 (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020).
Tali beni sono collocati su una nave registrata nel Registro Internazionale Italiano, che opera in gran parte in acque internazionali.
La normativa richiede che i beni agevolabili siano destinati a “strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Il quesito dell’azienda, quindi, è se la nave e quindi i beni a bordo possano essere considerati come parte integrante di una struttura produttiva italiana, nonostante l’operatività extra-territoriale.
La società ha evidenziato che:
- la nave è di bandiera italiana ed è iscritta nei registri nazionali;
- è inserita nel bilancio d’esercizio della società;
- è gestita e controllata da una struttura operativa italiana, con personale dedicato alla pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività;
- svolge un ruolo centrale nella catena produttiva dell’impresa.
Il Codice della Navigazione e alcune pronunce della Corte costituzionale riconoscono alle navi italiane, anche in alto mare, lo status di “territorio italiano”.
Inoltre,vengono indicate precedenti documenti di prassi in cui l’Agenzia ha considerato le navi con strutture organizzative e tecniche complesse come “strutture produttive” a pieno titolo.
Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: la replica delle entrate
L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione dell'istante confermando che nel caso specifico è possibile considerare soddisfatto il requisito territoriale per l’accesso al credito d’imposta 4.0.
Tuttavia, l’Amministrazione ha precisato che tale valutazione è condizionata dalla presenza di una serie di elementi di fatto ben circostanziati, che nel caso di specie appunto sono soddisfatti.
Il solo fatto che la nave sia iscritta in Italia o che i beni siano contabilizzati nel bilancio della società non è sufficiente.
È necessario un legame concreto con una struttura produttiva “a terra” situata nel territorio nazionale.
In questo caso, l’istanza descrive in modo dettagliato che l’attività della nave è pianificata, gestita e controllata da un team italiano, e che l’impresa utilizza la nave come elemento centrale del proprio ciclo produttivo.
L’Agenzia richiama anche la propria prassi pregressa, in particolare riferita a crediti d’imposta analoghi per investimenti in beni mobili, come le navi, che operano in ambito marittimo.
Già in tali casi si era evidenziata la necessità che i beni mobili fossero integrati all’interno di un’organizzazione aziendale nazionale per poter beneficiare dell’agevolazione.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che, sulla base dei fatti rappresentati da Alfa S.r.l., si possa ritenere integrato il requisito territoriale previsto dalle normative sopra citate.
La nave e i beni ivi installati sono parte di una struttura produttiva riconducibile al territorio italiano.
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Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU
Con Risposta a interpello n 132 del 13 maggio le Entrate hanno chiarito che per i medici, convenzionati con il sistema sanitario nazionale e in regime forfettario, non vigendo l'obbligo di e-fatture, resta l'obbligo della certificazione unica.
Vediamo i dettagli della risposta a interpello presentato da una azienda sanitaria istante che ha in essere numerose convenzioni con:
- medici di medicina generale,
- medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato
- e pediatri di libera scelta
ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Medici forfettari convenzionati SSN: resta obbligo della CU
Con l’introduzione delle semplificazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 1/2024, a partire dal periodo d’imposta 2024 è stato disposto l’esonero dall’invio della Certificazione Unica (CU) per i soggetti che corrispondono compensi a contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.
L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli adempimenti grazie alla generalizzazione della fatturazione elettronica, che permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire in automatico i dati reddituali.
Dal 1° gennaio 2024, anche i contribuenti forfettari sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Proprio in virtù di questa novità, il nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998 ha eliminato per i committenti l’obbligo di:
- redigere la CU,
- inviarla all’Agenzia,
- consegnarla al contribuente.
I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non emettono fattura elettronica.
Per loro continua a valere il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento che sostituisce la fattura in base all’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974.
Con la Risposta n. 132/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ufficiale sul tema.
Una azienda sanitaria locale (ASP) ha chiesto all’Agenzia se sia legittimo non emettere la Certificazione Unica per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati.
La domanda nasceva dalla nuova norma che esonera i committenti da tale obbligo, in quanto i dati dovrebbero risultare automaticamente disponibili tramite fatturazione elettronica.
L’Agenzia ha ricordato che per i medici in convenzione con il SSN il foglio di liquidazione è un documento sostitutivo della fattura, valido ai fini fiscali e contabili.
Questo documento, però, non transita nel Sistema di Interscambio (SdI) e non è accessibile in automatico dall’Agenzia delle Entrate.
Di fatto, i redditi di questi medici non sono visibili telematicamente, rendendo necessario un altro strumento di tracciabilità.
Proprio perché non emettono fattura elettronica, i medici forfettari convenzionati non rientrano nel perimetro del comma 6-septies. Di conseguenza, l’obbligo di emissione della CU permane.
L’Agenzia conferma la correttezza della prassi proposta dall’ASP, che ha continuato a inviare le CU anche nel 2025, includendo i compensi corrisposti ai medici in regime forfettario.
Medici forfettari convenzionati SSN: come compilare la CU 2025
Alla luce di quanto sopra affermato, gli enti che corrispondono compensi ai medici convenzionati in regime forfettario devono ancora compilare la CU, come segue:
- Punto 4: ammontare lordo corrisposto
- Punto 6: codice 25 (sostituisce il vecchio codice 24)
- Punto 7: importo non soggetto a ritenuta
- Punto 8: differenza tra lordo e importi non soggetti a ritenuta
Il codice 25 è utilizzato per identificare i icompensi in regime forfettario non assoggettati a ritenuta, in assenza di fattura elettronica, come nel caso dei medici SSN.
Molti enti, convinti dell’esonero, non hanno inviato le CU entro il termine del 18 marzo 2025.
Attenzione, nella risposta in oggetto, l’Agenzia, riconoscendo il clima di incertezza normativa, ha previsto che le strutture di controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni, in base all’art. 10 dello Statuto del contribuente.
In pratica, nessuna sanzione sarà automatica per l’invio tardivo o la rettifica delle CU già trasmesse, se motivate dall’errata interpretazione normativa.
Il chiarimento fornito con l’interpello n. 132/2025 dell’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo e evidenzia che occorre continuare ad emettere la CU nei confronti di questi soggetti; non si può considerare applicabile l’esonero previsto dal D.Lgs. 1/2024; occorre verificare l’invio tempestivo o rettificare quanto già trasmesso, senza temere sanzioni automatiche.
Allegati: -
Irap 2025: tutto pronto per la dichiarazione
Con il Provvedimento n 127533 del 14 marzo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per l'IRAP 2025 anno di imposta 2024.
In dettaglio è approvato il modello di dichiarazione “Irap 2025”, con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Scarica il Modello Irap 2025 con le relative istruzioni
Il modello “Irap 2025” è composto da: frontespizio e dai quadri IP, IC, IE, IK, IR e IS;
Sono anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Irap 2025.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il 13 maggio sono state pubblicate anche le specifiche tecniche utili alla dichiarazione IRAP 2025 con il Provvedimento n 217096 e in particolare, nell’Allegato A, le specifiche tecniche in formato XML da utilizzare per la trasmissione alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap.
Dichiarazione IRAP 2025: soggetti obbligati
Il Modello IRAP 2025 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2024, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2024 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).Attenzione al fatto che le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 da dichiarare nel modello IRAP 2025 relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024. (Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011)).
Qualora il modello IRAP 2024 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2025, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:- determinazione del valore della produzione;
- determinazione dell’imposta;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.
Dichiarazione Irap 2025: termini di presentazione
Come evidenziato anche sul sito delle Entrate, per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la Dichiarazione Irap è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202.
In generale, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e quindi:
- le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta
Per l’anno 2025, la data a partire dalla quale può essere presentata la dichiarazione è rinviata al 30 aprile 2025 in base a quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 4, del Decreto-Legge del 27/12/2024, n. 202
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Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche
Relativamente agli affitti brevi nel 2025 ci sono state alcune novità di rilievo.
Prima del dettaglio ricordiamo intanto cosa i contratti di locazione breve sono stati regolati in maniera organica dal Decreto n 50/2017.
In particolare, secondo il Decreto n 50/20217 per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Vediamo cosa prevede la Direttiva VIDA e con quali tempistiche.
Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche
Dal 2025 sono in vigore diverse novità per gli affitti brevi e in sintesi:
- regole per la sicurezza e il CIN codice identificazione nazionale,
- l’aliquota al 26% dalla seconda unità utilizzata come affitto breve.
Inoltre, con la Direttiva VIDA il pacchetto di novità dell'UE, dal 2028 anche gli affitti dei privati saranno soggetti a IVA, applicata direttamente dalle piattaforme e-commerce.
Più in dettaglio, la Direttiva prevede che le specifiche disposizioni siano effettivamente operative dal 1° luglio 2028, ma i singoli Stati membri potranno effettivamente adeguarsi ad esse nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2028 e il 1° gennaio 2030.
In particolare, i proprietari di unità immobiliari non utilizzate per finalità personali, ma destinate alle locazioni di breve durata dovranno rapportarsi a questa importante novità.
In sintesi anche i privati non titolari di PIVA saranno soggetti passivi per i contratti relativi agli affitti brevi qualora i predetti servizi siano erogati per il tramite di una piattaforma elettronica.
In questo caso sarà la piattaforma ad applicare e a liquidare l’imposta secondo la regola del “prestatore presunto”.
La novità è prevista dall’art. 3 della Direttiva n 516/2025 che specifica quanto segue:
La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28 bis 1. Fatto salvo l’articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:
- a) fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell’IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell’articolo 362 o dell’articolo 369 quinquies; e
- b) dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l’IVA dovuta su tale prestazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, per servizi di trasporto di passeggeri su strada prestati all’interno dell’Unione si intende la parte del servizio effettuata tra due punti dell’Unione.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 3.
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che facilita la prestazione di cui al paragrafo 1 approvi il numero di identificazione ai fini dell’IVA di cui alla lettera a) di tale paragrafo, utilizzando i mezzi appropriati stabiliti conformemente al diritto nazionale.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di tale paragrafo le prestazioni di servizi di locazione di alloggi a breve termine, o di servizi di trasporto di passeggeri su strada o di entrambi effettuate nel loro territorio nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 1, sezione 2.
6. Se applica l’opzione di cui al paragrafo 5, uno Stato membro ne informa il comitato IVA. La Commissione pubblica un elenco completo degli Stati membri che si sono avvalsi di tale opzione. (…)
A seguito delle disposizioni UE le piattaforme saranno obbligate a riscuotere l’IVA secondo il medesimo modello già adottato dalla direttiva IVA per il commercio elettronico.
Ossia, qualora il prestatore effettivo del servizio non addebiti l’IVA in quanto “soggetto privato”, quindi non soggetto passivo d’imposta, la piattaforma, nella qualità di prestatore presunto dovrà versare l’imposta in relazione al servizio prestato.
L’art. 27 della stessa Direttiva specifica che la figura del debitore presunto non ha alcuna valenza giuridica se non quella prevista dalla legislazione Iva quale soggetto obbligato a versare l’imposta relativa al servizio prestato.
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Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 per il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024.
La guida, viene specificato nell'introduzione, è un utile strumento per imprese e professionisti che devono provvedere al deposito dei bilanci delle società.
Ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
Vediamo le istruzioni per il deposito a rettifica di un bilancio.
Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a:
- correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano
- oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
Con la nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Attenzione al fatto che, nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
Come evidenziato da Unionecamere a tal fine le imprese dovrammo corrispondere i seguenti importi:
- diritti di segreteria € 62,40;
- imposta di bollo € 65,00.
Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica ComUnica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
Relativamente a ciò gli importi da corrispondere sono i seguenti:
- diritti di segreteria € 30,00;
- imposta di bollo € 65,00.
Attenzione: il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.
Invece, per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
Viene precisato che non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione