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Contributi imprese editrici periodici all’estero: domande entro il 31 marzo
Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero
Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.
Accadi qui per tutta la modulistica.
Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
- periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
- periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.
Per avere accesso ai contributi sono necessari:
- anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
- assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
- divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
- obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
- impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna
e per le imprese che editano i periodici in Italia:
- diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
- regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
- iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
- obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.
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Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono delle agevolazioni per il settore Moda, vediamo il dettaglio.
Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni
Con l'articolo 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda si prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. -
Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite
Le ritenute d’acconto non si perdono con la trasformazione in STP ( srl)
Con la risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto molto importante: i crediti possono essere riattribuiti e utilizzati anche dopo il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.
Vediamo meglio il caso di specie.
Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite
Con la Risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle ritenute maturare in uno studio associato che si trasforma in STP.
Il caso analizzato è quello di uno studio associato che, a partire dal 1° gennaio 2026, si trasforma in una STP S.r.l., passando così da un regime di reddito di lavoro autonomo a uno di reddito d’impresa.
In tale caso, ci si domandava che fine facessero le ritenute maturate prima della trasformazione: quelle trattenute sui compensi dello studio, imputate per trasparenza ai soci, ma non interamente utilizzate.
Queste ritenute possono ancora essere recuperate oppure si perdono con il cambio di veste giuridica?
La risposta dell’Agenzia è netta le ritenute non si perdono, possono seguire il percorso già previsto in ambito associativo:
- prima vengono attribuite ai soci, che le utilizzano in dichiarazione per compensare la propria IRPEF;
- poi, se restano eccedenze, possono essere riattribuite allo studio.
Inoltre l’Agenzia chiarisce che questo meccanismo non si interrompe con la trasformazione. Anche se lo studio non esiste più nella forma originaria, ma è diventato una STP, le ritenute riattribuite possono essere utilizzate dalla nuova società.
Secondo l'ADE il passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa avrebbe potuto creare una frattura, anche perché le ritenute d’acconto, disciplinate dall’articolo 25 del DPR 600/1973, sono tipiche dei redditi di lavoro autonomo e non operano, in linea generale, per i redditi d’impresa.
Eppure, l’Agenzia supera questa possibile criticità e chiarisce che il credito si è già formato e, in quanto tale, non perde la sua validità.
Alla base di questa conclusione c’è un principio ben preciso: la continuità fiscale.
La trasformazione, infatti, non comporta la nascita di un soggetto completamente nuovo, ma una semplice evoluzione giuridica dello stesso ente.
È quanto stabilisce l’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi.
A questo si aggiunge il richiamo all’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, che disciplina le operazioni di aggregazione tra professionisti.
La norma è chiara nell’affermare che tali operazioni devono avvenire in regime di neutralità fiscale, evitando salti o duplicazioni di imposta e garantendo la continuità dei valori fiscali.
Pertanto secondo il quadro normativo le ritenute non sono legate al tipo di reddito, ma al soggetto che le ha maturate.
E se il soggetto continua a esistere, seppur in forma diversa, anche il credito continua a vivere.
Nella fase dichiarativa, i soci continuano a scomputare le ritenute nel proprio modello Redditi PF relativo al periodo precedente la trasformazione.
L’eventuale eccedenza può essere riattribuita allo studio associato e, a quel punto, confluisce nella posizione della STP, che potrà utilizzarla in compensazione tramite modello F24.
È fondamentale garantire la corretta tracciabilità delle ritenute, coordinare le dichiarazioni dei soci e dello studio e gestire in modo preciso il periodo di imposta “di transizione”.
Ma il principio di fondo è ormai chiaro: non c’è dispersione del credito.
In conclusione la trasformazione in STP non interrompe la storia fiscale dello studio. E le ritenute, lungi dall’essere un elemento critico, diventano un credito pienamente recuperabile anche nella nuova configurazione.
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Reti d’imprese: l’agevolazione nella legge sulle PMI
Viene pubblicata sulla GU n 68 del 23 marzo la Legge annuale sulle PMI (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34). Tra le novità in essa contenuta vi è quella che riguarda le reti di imprese.
Vediamo i dettagli dell'articolo 1 della Legge n 34/2026.
Riserve in sospensione d’imposta per le reti d’imprese: novità
L’obiettivo della norma è:
- incentivare il ricorso al contratto di rete come strumento per accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese, in particolare di piccole dimensioni, favorendo investimenti comuni;
- orientare l’utilizzo degli utili verso progetti di sviluppo coerenti con un programma comune di rete, sottoposto ad asseverazione esterna e a controllo fiscale mirato, in una logica di premialità condizionata alla reale attuazione degli investimenti programmati.
In particolare l'articolo 1 della legge in oggetto prevede che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete.
L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.
L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L'agevolazione non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2. -
Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica
Con l’Ordinanza n. 2431 del 5 febbraio 2026 la Cassazione ha stabilito che gli interessi di mora disposti in un decreto ingiuntivo con il quale una società viene condannata al pagamento di una somma di denaro nei confronti di altra società scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 3% anche se la prestazione principale rientra in ambito Iva.
Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica
Nel caso di specie una società possedeva due conti correnti garantiti da una fidejussione di altre società.
La banca, a causa di un debito prolungato, ha richiesto il decreto ingiuntivo per effetto del quale la società e i suoi garanti sono stati condannati a pagare la somma oltre interessi.
All'atto della registrazione del decreto, l'Agenzia delle entrata ha applicato imposta di registro al 3% ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (Tuir), Dpr n. 131/1986.
Questa disposizione ha natura residuale e si riferisce agli atti, diversi da quelli contemplati da altre norme del testo unico, aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
La società impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, ritenendo che gli interessi dovessero scontare l’imposta di registro in misura fissa in considerazione del fatto che la prestazione principale alla quale gli interessi erano connessi, era assoggettata a Iva.
Di conseguenza, secondo la società ricorrente, doveva applicarsi il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, di cui all’articolo 40 del citato Dpr n.131/1986.
In base a questo principio, le operazioni che rientrano in ambito Iva beneficiano del pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, salvo alcune eccezionei.
Nei primi gradi di giudizio sono state respinte le motivazioni della società ricorrrente che si è appunto rivolta alla Cassazinoe.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha richiamato la nota II riportata in calce all’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, in base alla quale gli atti dell’autorità giudiziaria scontano l’imposta fissa di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad Iva.
Sulla base di ciò si è confermata l’applicazione dell’imposta fissa relativamente alla condanna finalizzata al recupero della quota capitale spettante alla banca.
Relativamente ai soli interessi, che nel caso di specie avevano natura moratoria, si è affermato che essi dovevano scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non fanno parte della base imponibile ai fini Iva.
La Suprema Corte ha sancito quanto segue: “…le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.” In senso conforme la Corte di cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 33535 del 15 novembre 2022.
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Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere
Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente.
La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
Vediamo tutte le novità da conoscere.
Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
- tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF)
Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.
Devono presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,
- gli amministratori dell’eredità,
- i curatori delle eredità giacenti,
- gli esecutori testamentari,
- i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,
- ha un valore non superiore a 100.000 euro,
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Dichiarazione di successione 2026: come si presenta
La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC.
Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.
La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).
Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).
Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Imposta di successione 2026: come si paga
Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte
- ipotecaria
- catastale
- di bollo
- la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Imposta di successione: aliquote e franchigie
In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:
- per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
- per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:
- 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
- 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).
L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
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Servizi di estetica: chi emette lo scontrino se forniti in negozio al dettaglio
Con la Risposta a interpello n 83 del 23 marzo le Entrate rispondono ad un istante che «gestisce l'esercizio commerciale […]», riferisce che all'interno del medesimo «è presente un'area dedicata all'erogazione di servizi di estetica alla clientela» ed «intende affidare l'esercizio dell'attività di estetica ad un partner commerciale specializzato nel settor ee l'Operatore esiste un rapporto commerciale consolidato, in base al quale [l'istante, ndr.] vende al dettaglio prodotti a marchio dell'Operatore. Tale rapporto è regolato da specifici accordi scritti. […]
L'istante domande chi debba emettere lo scontrino in questo caso di specie per i servizi di estetica.
Servizi di estetica: chi emette lo scontrino se forniti in negozio al dettaglio
Il caso analizzato riguarda una società che gestisce un esercizio commerciale, all’interno del quale è presente un’area dedicata ai trattamenti estetici. L’attività di servizi estetici viene affidata a un operatore specializzato esterno, che:
- utilizza propri prodotti e protocolli,
- opera con personale qualificato,
- gestisce direttamente le prenotazioni,
Il punto vendita, invece, mantiene il rapporto commerciale per la vendita dei prodotti e si occuperebbe – secondo l’ipotesi prospettata – anche dell’incasso dei servizi.
Nel modello descritto:
- l’operatore eroga materialmente il servizio,
- il negozio incassa i corrispettivi e li riversa, trattenendo una commissione
L’istante chiede se sia possibile separare:
- il soggetto che esegue la prestazione,
- da quello che incassa e certifica fiscalmente,
In particolare, si domanda se il negozio possa:
- emettere il documento commerciale,
- trasmettere i corrispettivi,
- gestire gli adempimenti IVA.
Inoltre si domanda se sia necessaria la coincidenza tra titolare della SCIA per l’attività di estetica, soggetto che certifica i corrispettivi.
L’Agenzia, nel respingere la soluzione prospettata dall'istante, richiama un principio fondamentale del sistema IVA: gli obblighi di certificazione spettano al soggetto che effettua la prestazione.
Nel caso di servizi rientranti nell’art. 22 del DPR IVA (come quelli resi al pubblico), la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi riguarda chi realizza l’operazione. Le Entrate sottolineano che:
- il registratore telematico deve essere intestato al soggetto che effettua il servizio,
- il documento commerciale deve riportare la partita IVA dell’esercente.
Questo elemento tecnico rafforza il collegamento tra prestazione e soggetto obbligato. Nel caso concreto:
- i servizi sono erogati esclusivamente dall’operatore,
- il personale e la responsabilità tecnica sono in capo allo stesso,
di conseguenza, è l’operatore il soggetto obbligato a certificare i corrispettivi, gestire gli adempimenti IVA dotarsi di registratore telematico.
Il fatto che il negozio incassi il corrispettivo è irrilevante ai fini fiscali.
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