• Redditi di impresa

    Sostitutiva Irpef-Ires società controllate estere: codici tributo 2026

    Con la Risoluzione n 15 del 16 aprile 2026 sono ridenominati i codici tributo istituiti con la precedenteRisoluzione n 64 del 18 dicembre 2024.

    In particolare, si tratta dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ovvero dovuta per il regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC). 

    Riepiloghiamo i codici e vediamo le novita appena approvate.

    Imposta sostitutiva Irpef-Ires società contralle estere: codici tributo

    L’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4- ter nell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
    In particolare, il citato comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR stabilisce che “In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. […]”. 

    Il medesimo comma disciplina durata e condizioni dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
    Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “4077” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
    •  “4078” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
      TUIR”;
    •  “4079” denominato ““Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
    •  “4080” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
    •  “4081” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
      TUIR”;
    •  “4082” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.

    Con la Risoluzione n 16/2026 si provvede alla ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite
    modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

    L’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha sostituito il comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (CFC).

    In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che “La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. […]”

    ll provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi, ed ha previsto la ridenominazione dei precedenti codici tributo.

    Tanto premesso, per consentire il versamento di cui al novellato comma 4- ter dell’articolo 167 del TUIR, tramite modello F24, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con la citata risoluzione n. 64/E del 2024:
    • “4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Acconto I rata”;
    • “4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
    • “4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Saldo”;
    • “4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Acconto I rata”;
    • “4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
    • “4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Saldo”.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: presentazione da soggetti diversi dal contribuente

    Entro il prossimo 30 aprile occorre inviare telematicamente la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.

    Nei casi in cui la dichiarzione sia presentata da un soggetto diverso dal contribuente occorre compilare un quadro apposito, vediamolo con le istruzioni e i codici carica degli eventuali soggetti che presentano in luogo del contribuente.

    Dichiarazione IVA presentata da un soggetto diverso dal contribuente

    Il quadro del Modello IVA 2026 denominato Dichiarante diverso dal contribuente, deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione

    Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:

    • del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, 
    • del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.

    Occorre precisare che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. 

    In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

    Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, vanno riportati i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, avendo cura di indicare nel campo “Codice carica” il codice corrispondente al rapporto intercorrente tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo. Se la persona fisica che sottoscrive la dichiarazione coincide con il rappresentante del Gruppo nel predetto campo va riportato il codice convenzionale 1.

  • Determinazione imposta IRAP

    Irap imprese energia: i codici ateco soggetti all’aumento

    Il Decreto Energia o Bollette pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio e ora convertito il legge n 49 del 10 aprile pubblicata in GU n 90/2026 contiene diverse novità per famiglie e imprese, annunciate anche da un video messaggio della Presidente Meloni.

    Tra le norme nel decreto vi sono Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, vediamo gli aumenti 2026.

    Irap imprese del comparto energia: aumenti 2026

    Il Decreto Energia convertito in Legge e in viogre dal 19 aprile dispone l’incremento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota IRAP applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
    Per individuare l’ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella
    allegata al presente decreto-legge. 

    La norma precisa che i soggetti operanti nel comparto energetico sono quelli che esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella allegata al presente decreto-legge, ovverosia:

    • 1. con riferimento al gruppo “B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
      • 06 “Estrazione di petrolio greggio e gas naturale”;
      •  09.1 “Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale”.
    • 2. con riferimento al gruppo “C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
      • 19.2 “Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili”.
    • 3. con riferimento al gruppo “D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
      • 35.1 “Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
      • 35.2 “Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte”;
      • 35.4 “Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale”.
    • 4. con riferimento al gruppo “H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
      • 49.50.1 “Trasporto mediante condotte di gas”.

    L’articolo 3 per i periodi d’imposta 2026 e 2027, l’aliquota base IRAP applicabile ai soggetti che svolgono – in via prevalente – le attività di cui sopra è del 5,9 per cento (anziché quella ordinaria del 3,9 per cento)

  • Studi di Settore

    ISA 2026 manifatture, servizi, commercio: approvati

    Pubblicato in GU n 88 del 16 aprile Il decreto 31 marzo per gli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità per il periodo d'imposta 2025.

    Gli indici approvati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente. Si tratta di:

    • 24 indici afferenti alle attività del commercio
    • 20 indici relativi alle attività professionali
    • 26 indici per l’area dei servizi
    • 15 indici per il comparto delle manifatture.

    Attenzione al fatto che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati li dovranno utilizzare già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.

    Risulta interessante notare che i nuovi Isa interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo.

    ISA 2026 anno d’imposta 2025 in GU

    Il decreto 31 marzo 2026 con l'art 1 comma 6 prevede che i dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 92.
    Gli elementi necessari  per  la  descrizione  della  metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale indicati nel comma 1, sono riportati  nella  nota  tecnica  e metodologica di cui all'allegato 86.  

    I  criteri  di  arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di  cui  all'allegato 90, sono stati applicati anche nella fase  di  costruzione  degli  indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1.
    L'individuazione delle variabili da  utilizzare per l'applicazione  degli  indici  sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata  effettuata  sulla  base delle informazioni acquisite dalle Dichiarazioni fiscali.

    I contribuenti a cui si applicano gli indici, a  tal  fine, comunicano, in  sede  di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e  strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione  tecnica  e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente dal regime di determinazione  del reddito utilizzato, tenuto conto  di quanto precisato al successivo art. 4, comma 8. 

                        

    ISA 2026: cause di esclusione

    Nel decreto appena pubblicato sono state confermate anche per il periodo d’imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta.

    Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:     

    • contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
    • contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
    • contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
    • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
    • soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.

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    730/2026: ecco le novità di quest’anno

    L'agenzia delle Entrate in data 13 aprile ha pubblicato un aggiornamento al Modello 730/2026 pubblicato lo scorso febbraio.

    Ricordiamo in fatti che con il Provvedimento n 71552 del 27 febbraio venivano diffuse le regole per il Modello 730/2026 da inviare a partire dal 30 aprile.

    Scarica qui il file con i dettagli dell'aggiornamento.

    In particolare, con il provvedimento sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
    a) 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti
    nell’anno 2025;
    b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
    c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
    d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
    e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna
    e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
    f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

    Sempre in data 27 febbraio è stato pubblicato il Provvedimento n 722960 con approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
    Sono infine approvate le istruzioni necessarie per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

    Si ricorda che i contribuenti in possesso di determinati redditi possono presentare la dichiarazione con il modello 730 e utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
    •  ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, generalmente a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, in presenza di sostituto d’imposta queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.

    730/2026: ecco le novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello 730/2026 sono le seguenti:

    • Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva: per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    •  Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro di-pendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    •  Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
    •  Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
    • Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo
    •  Credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esi-
      stente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Leggi anche:

    Allegati:
  • Locazione immobili

    CIN affitti brevi come modificarlo nel BDSR

    Sono obbligati a richiedere il CIN:

    • i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    •  i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
    •  i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi della'rticolo 4 del DL n 50/2017 convertito, con modificazioni, in legge n 96/2017.

    Le sanzioni per il mancato adempimento sono applicabili dal 2 gennaio 2025 e tal proposito è necessario avere una corretta gestione del CIN, anche attraverso eventuali operazioni di aggiornamento o trasferimento è essenziale.

    Le indicazioni del Ministero del Turismo nella guida apposita sul CIN chiariscono che la voltura del CIN segue le regole regionali o locali.

    Se la normativa territoriale lo consente, è possibile il subentro nel codice già esistente; diversamente, sarà necessario procedere con la cessazione del vecchio CIN e la richiesta di un nuovo codice.

    La richiesta di un nuovo CIN non è una scelta, ma può essere un obbligo, ciò accade ad esempio se cambia la natura del soggetto che esercita l’attività, come nel passaggio da persona fisica a impresa. Vediamo di seguito quando invece autonomamente si può accedere al registro dei codici identificativi nazionali per "modificare" il CIN.

    CIN affitti brevi come modificarlo nel BDSR

    Il Ministero del Turismo ha specificato che nel caso in cui si vogliano modificare dei dati dopo aver ottenuto il CIN, oltre alla segnalazione di dato errato, è presente la possibilità di modificare i dati struttura in autonomia tramite il pulsante “Modifica dati struttura” presente in fondo al dettaglio scheda della propria struttura.
    Attenzione al fatto che questa funzione non include la modifica per tutti i campi: per i rimanenti sarà necessario aprire una segnalazione di dato errato.

    Terminata la modifica dei dati sarà sufficiente scorrere fino in fondo alla pagina, accettare la presa visione
    dell’informativa sul trattamento dei dati personali indicata e cliccare sul pulsante “Procedi”

    Successivamente verrà visualizzata la schermata di presa in carico della modifica.
    Ora sarà possibile ottenere il PDF aggiornato della struttura modificata premendo il tasto “Richiedi pdf struttura aggiornato” e in seguito “Scarica pdf aggiornato”.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: il caso del bowling multiattività

    Con la Risposta a interpello n 44/2026 si chiarisce che il collegamento cassa e pos non è obbligatorio per tutti.

    Prima dei dettagli va ricordato che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici e che entro il 20 aprile devono essere effettuati i primi collegamenti.

    Collegamento Casse e POS: il caso del bowling

    Il caso analizzato, una sala bowling con più attività, in sintesi chiarisce che non tutti i pagamenti elettronici devono essere collegati al registratore di cassa, il collegamento va effettuato solo se c’è obbligo di corrispettivi.

    La norma (art. 2, comma 3, d.lgs. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2025) introduce un principio preciso: il collegamento POS–cassa serve a integrare:

    • incasso elettronico,
    • certificazione dei corrispettivi.

    Ma vale solo dove esiste l’obbligo di certificazione fiscale. È questo il nodo interpretativo su cui interviene l’Agenzia.

    Il caso dell'istante è quello di una sala bowling con tre attività diverse, la società istante gestisce:

    • bowling, con biglietti SIAE, 
    • sala giochi e intrattenimento, senza obbligo di scontrino, 
    • bar e ristorante, con registratore telematico, 

    Tre regimi fiscali diversi e tre possibili trattamenti del POS. 

    Il dubbio proposto dal contribuente era appunto quelli di capire se serve collegare tutti i POS.

    La domanda dell’istante è molto concreta, bisogna

    • collegare tutti i POS? 
    • averne uno per ogni attività? 
    • censire anche quelli usati per attività senza scontrino? 

    Per il bowling con biglietteria SIAE nessun collegamento 

    L’Agenzia ricorda che il bowling rientra tra le attività soggette a imposta sugli intrattenimenti. I corrispettivi:

    • sono certificati tramite titoli di accesso SIAE,
    • vengono trasmessi tramite un canale autonomo.

    Per questo motivo non si applica l’obbligo di collegamento POS–registratore 

    Il collegamento non è universale, ma dipende dal sistema di certificazione.

    Per la sala giochi e attività senza scontrino: nessun obbligo

    Per le attività come: giochi, carambole, ping pong, vale l’esonero previsto dal DPR 696/1996. Pertanto non essendoci:

    • obbligo di certificazione,
    • né registratore telematico,

    non c’è alcun obbligo di POS collegato o censito.

    Per i bar e ristorante c'è obbligo pieno. Trattandosi di attività:

    • soggette a scontrino,
    • con trasmissione telematica dei corrispettivi,

    scatta l’obbligo previsto dalla nuova norma e il POS deve essere collegato al registratore telematico
    deve essere censito nel cassetto fiscale.

    L'interpello risulta utile anche per specificare che un unico POS per più attività è possibile.

    L’Agenzia ammette che è possibile usare un solo POS per più attività ma:

    • il collegamento deve funzionare per le operazioni soggette a scontrino
    • i pagamenti devono essere correttamente associati al documento commerciale.

    In sostanza: conta la tracciabilità fiscale, non il numero di dispositivi.

    Nel caso di specie del bowling quindi occorre evidenziare che:

    • il bowloing ha attività soggette a scontrino e attività non soggette,
    • se il pos è collegato solo alle attività non soggette non occorre collegarlo all'RT,
    • se invece si incassa da attività sia non soggette che soggette allora il POS e l'RT vanno collegati.

    Attenzione al fatto che il non-collegamento del POS all'RT va segnalato all'AdE tramite l'apposita funzione su Fatture e corrispettivi

    Allegati: