• Adempimenti Iva

    IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità

    Il 16 dicembre scade il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di novembre, da parte dei soggetti cosiddetti mensili. 

    La scadenza quest'anno, a seguito della riforma fiscale, presenta una novità che riguarda il versamento degli importi inferiori alla soglia minima di 100 euro introdotta dal DLgs. Adempimenti.

    Vediamo tutti i dettagli.

    IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità

    Con l'art 9 del Dlgs Adempimenti (GU n 9 del 12 gennaio) si prevede di ampliare la soglia dei versamenti minimi dell'IVA e in particolare, tale soglia è innalzata a 100 euro. 

    Potrebbe interessarti anche: Modello Lipe: la nuova soglia dei 100 euro.

    Nel dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998:

    • innalzando da 25,82 euro (le vecchie 50.000 lire della norma originaria) a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
    • prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specificava il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

    In base all’art. 1 comma 4 del DPR n 100/98, se l’IVA a debito evidenziata nella liquidazione periodica non supera l’importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

    Tuttavia, la norma è stata modificata appunto dall’art. 9 comma 1 del DLgs. n 1/2024.

    Il DLgs. 1/2024 oltre ad aver innalzato a 100 euro la citata soglia minima, ha stabilito che il versamento dell’IVA periodica sotto tale importo è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

    L’IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di novembre, anche se di importo inferiore al minimo, è effettuato comunque entro la scadenza del 16 dicembre successivo.

    Ricordiamo infine che, entro il prossimo 27 dicembre c'è da versare anche l'acconto IVA e in proposito leggi: Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre.

  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2024: c’è tempo fino al 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno pagare il saldo dell'IMU imposta municipale propria 2024.

    Ricordiamo che, entro il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a pubblicare le relative delibere, pertanto, è bene, prima di pagare, verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.

    Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2025, i Comuni che intendono modificare le aliquote, avranno la novità del prospetto da inviare tramite il portale federalismo fiscale, in proposito leggi anche: Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni.

    Ma ora vediamo le regole per il saldo IMU 2024.

    Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

    Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versato entro il 16 dicembre secondo le regole previste dalla Legge n 160/2019.

    Dall'anno prossimo come detto scatteranno alcune novità.

    Intanto, il saldo 2024 è la seconda scadenza dell’anno per l’IMU, che segue l'acconto di giugno.

    Entro il 16.12 andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.

    L’imposta municipale propria (IMU), ricordiamolo è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

    Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

    Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

    Il pagamento dell'IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA. 

    Saldo IMU 2024: i codici tributo per F24

    Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo

    CODICE TRIBUTO

    TIPO DI IMMOBILE 

    DESTINATARIO GETTITO

    3912

    Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie  A/1, A/8, A/9)

    Comune

    3913

    Fabbricati rurali ad uso strumentale

    Comune

    3914

    Terreni

    Comune

    3916

    Aree fabbricabili

    Comune

    3918

    Altri fabbricati

    Comune

    3925

    Immobili cat. D

    Stato

    3930

    Immobili cat D

    Comune

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. 

    Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    Saldo IMU 2024: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobili), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    Con Risposta a interpello n 252 del 9 dicembre le Entrate replicano a dubbi sulla detrazione in 4 o 10 rate in dichiarazione per le spese da superbonus sostenute nel 2022.

    L'interpello con oggetto art. 119, comma 8–quinquies, del decreto Rilancio e opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022 chiarisce i dubbi di una istante che che in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (''trainanti'' e ''trainati'') di risparmio energetico ammesse al cd. Superbonus (di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) che, come dichiarato nell'istanza, non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.

    Pertanto, chiede se per una parte di tali spese (quelle relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in 10 quote annuali prevista dall'articolo 119, comma 8 quinquies, del citato decreto legge n. 34 del 2020 mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa fruire della detrazione in quattro anni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 119.

    Le Entrate replicano positivamente e forniscono istruzioni in merito per la dichiarazione dei redditi

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. 

    Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato

    articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita «in quattro quote annuali di pari importo».

    In merito all'applicazione del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l'Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l'altro, con le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell'8 agosto 2020 nonché con numerose risposte ad interpello cui si rinvia.

    L'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 n. 38, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8 quinquies secondo cui: «per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».

    Con riferimento a tale disposizione, la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, par. 1.5, ha chiarito che «La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ''incapienza fiscale'' (nelle quali l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione in questione). L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)».

    Pertanto, si ritiene che, in linea con la ratio della disposizione, sia possibile optare per la predetta ripartizione della

    detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

    Nel caso in esame, pertanto, l'Istante può:

    • presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo
    • optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del citato comma 8 quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    CPB: le novità per gli ISA nel Collegato Fiscale convertito

    Il Decreto n 155/2024 o Collegato Fiscale convertito in Legge n 189 pubblicata in GU n 291 dl 12 dicembre con l'art 7 reca un correttivo per il Concordato preventivo biennale degli ISA.

    Sinteticamente, si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

    I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024 (termine riaperto fino al 12 dicembre), possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19. 

    CPB: il vigore il correttivo per gli ISA

    Viene approvato il correttivo per il CPB degli ISA prevedendo che all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • i soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o  compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri  forfetari, possono  accedere al  regime  di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui  anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
      • a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della  pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
      • b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui  all'articolo  9-bis, comma  6,  lett.  a),  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Per le annualità in  cui  sussistono  le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere  a)  e  b),  ai  fini  del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

    • a) la base imponibile dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte sui  redditi  e  delle  relative  addizionali è costituita   dalla differenza tra  il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore  dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
    • b) l'imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  e  delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento
    • c) la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  dell'imposta regionale sulle attività produttive e' costituita  dalla  differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
    • d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata  applicando,  all'incremento  di  cui  alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

    Le imposte sostitutive delle  imposte  sui  redditi  e delle relative addizionali e dell'imposta regionale  sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma  precedente, sono diminuite del 30 per cento.

    Attenzione al fatto che nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:

    • viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva;
    • con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
    • viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 […] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

  • Adempimenti Iva

    IVA lettiera animali: la corretta aliquota

    Con Risoluzione n 59 del 9 dicembre le Entrate chiariscono la corretta aliquota della lettiera per animali specificando che il proprio orientamento è in linea con quello della Corte di giustizia europea e della Cassazione che, ai fini della corretta aliquota, attribuiscono rilievo alla destinazione del prodotto.

    Con la risoluzione n. 59 si precisa che le lettiere per animali, a prescindere dai materiali utilizzati, sono soggette ad aliquota Iva ordinaria.

    IVA lettiera animali: la corretta aliquota

    Le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alle cessioni di lettiere per animali in replica a vari quesiti giunti dai contribuenti.

    Secondo l’articolo 98 della direttiva Iva, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. 

    La direttiva precisa anche che è possibile ricorrere alla nomenclatura combinata per delimitare con esattezza le categorie agevolate.

    L’ordinamento interno ha recepito la disciplina Ue con l’articolo 16 del decreto Iva, il cui comma 1 stabilisce che “l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34”.

    Al riguardo, la circolare n. 32/2010 ha evidenziato che, il trattamento agevolato previsto dalla Tabella A, l’applicazione delle aliquote ridotte per determinati beni, deve essere preceduta dall’accertamento tecnico della complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica del prodotto da parte dell’Agenzia delle dogane.

    Le lettiere per animali, prodotti non presenti nella Tabella A del decreto Iva, sono state oggetto di chiarimenti da Adm, che è approdata a differenti classificazioni doganali, attribuendo rilevanza alla composizione e alle caratteristiche dei materiali utilizzati. 

    In conformità con le Dogane, anche le Entrate hanno riconosciuto aliquote Iva differenti a beni (nel caso specifico, lettiere) con la stessa destinazione d’uso ma di composizione diversa.

    L’Amministrazione evidenzia che la recente giurisprudenza europea ha optato per un’interpretazione secondo la quale i prodotti devono essere classificati non soltanto tenendo conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche considerando la relativa funzione e destinazione d’uso.

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 24441/2024, ha sostenuto, tra l’altro, ai fini della classificazione doganale, che la composizione prevalentemente di amido di manioca delle lettiere non ne consentiva, di per sé, la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 con conseguente applicazione dell’aliquota del 10%, visto che l’amido, nel caso specifico, non rilevava quale prodotto destinato all’alimentazione umana o animale. 

    Secondo l’ordinanza, le lettiere in questione rientravano tra i “prodotti vegetali non nominati né compresi altrove”, con Iva al 22%, ossia soggetti ad aliquota ordinaria e non agevolata, non costituendo la merce prodotto alimentare o ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.

    Quindi una volta accertato che le lettiere non sono espressamente menzionate nell’elenco dei beni che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta in base alle previsioni dell’allegato III della direttiva 2006/112/Ce, né sono riconducibili ai prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al decreto Iva, le relative cessioni scontano l’Iva ordinaria con aliquota del 22 per cento.

    Nel caso di specie contribuenti interessati dovranno:

    • emettere una nota di variazione in aumento,
    • presentare la dichiarazione integrativa relativa a ciascun anno solare di effettuazione delle operazioni ancora accertabili,
    • versare la maggiore imposta dovuta.

    Per quanto riguarda il diritto alla detrazione Iva addebitata tramite la nota di variazione la risoluzione spiega: “al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione (…) per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, (…), il dies a quo per l'esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria – al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto)”.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio

    Con Provvedimento n 443574 del 10 dicembre le Entrate dettano le regole per  la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023.  Si modifica il Provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023.

    Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio

    Le Entrate stabiliscono che a rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

    Inoltre, a partire dalle informazioni relative all’anno 2024, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al provvedimento

    Restano ferme le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento.

    In pratica, con il provvedimento viene modificato quanto previsto al punto 1.1 dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile.

    Infatti dal confronto con le aziende di trasporto è emerso che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento. 

    Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento

    Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

    Leggi anche Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata per tutte le regole in materia.

    Allegati:
  • Locazione immobili 2024

    CIN: dal 10 dicembre sul portale BDSR si ottiene automaticamente

    Con avviso del 6 dicembre il Ministero del Turismo informa del fatto che sono attive nuove funzionalità per la piattaforma BDSR per la richiesta del CIN affitti brevi, da effettuarsi entro il 1° gennaio 2025 (leggi anche CIN Affitti brevi: da richiedere entro il 1° gennaio).

    Vediamo cosa accade se sul portale non risulta la propria struttura.

    CIN: cosa fare se non trovi la tua struttura sul BDRS

    Da martedì 10 dicembre saranno attive nuove funzionalità della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), il portale online tramite il quale il Ministero del turismo assegna il CIN alle strutture ricettive e alle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche.

    Gli utenti che hanno aperto la segnalazione di “struttura mancante” saranno contattati dal supporto tecnico e invitati, qualora siano trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, a collegarsi alla piattaforma per procedere autonomamente con l’ottenimento del CIN.

    Basterà accedere nuovamente alla piattaforma, individuare la segnalazione di proprio interesse e concludere la procedura con pochi click, ottenendo il CIN.

    Il Turismo aggiunge anche che più di due terzi delle strutture e delle locazioni presenti in BDSR sono già in possesso del CIN: oltre 370.000 sono i codici identificativi rilasciati e che dovranno essere esposti all’esterno degli stabili e indicati negli annunci. 

    Prosegue inoltre il lavoro con le Regioni e le Province autonome, per garantire, tramite le attività di verifica e la sinergia informativa tra dati presenti a livello territoriale e nazionale, una sempre maggiore trasparenza e legalità nel settore dell’ospitalità.