• Ravvedimento

    Ravvedimento operoso: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC ha pubblicato un documento sulle novità sul Ravvedimento operoso.

    In particolare, con un comunicato del 1° dicembre i Commercialisti hanno pubblicato il documento “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso”, 

    Ravvedimento operoso: il documento del CNDCEC

    Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, sono state apportate importanti modifiche anche all’istituto del ravvedimento operoso.

    La disciplina del ravvedimento operoso è stata adeguata alle novità introdotte nel procedimento accertativo, prevedendo la possibilità di effettuare il ravvedimento anche successivamente alla comunicazione dello schema di atto, con il quale è stata data attuazione al principio del contraddittorio preventivo.

    Una ulteriore importante novità riguarda il calcolo delle sanzioni e dal un lato sono state rimodulate le misure di riduzione delle sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, dall’altro, è stata estesa a quest’ultimo istituto la possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

    Per espressa previsione normativa tali novità trovano applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 pertanto, per ancora molto tempo, le disposizioni riformate dovranno convivere con le previgenti, che restano applicabili alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

    Il documento dei Commercialisti approfondisce l'esatta portata delle modifiche che hanno interessato il ravvedimento operoso, alle modalità di applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, nonché alla nuova disciplina in materia di cumulo giuridico delle sanzioni.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti

    Il MIMIT con il Decreto dell'11 agosto 2025 ha pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale.

    In particolare, nel quadro degli interventi delineati dalla legge 27 dicembre 2023, n. 206  Legge quadro per il Made in Italy, l’articolo 33, indentificando il settore fieristico nazionale come cruciale per la conoscenza e la diffusione dell’eccellenza del made in Italy ha disposto:

    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all’estero.
    • uno stanziamento di 10 milioni di euro volto a finanziare e incentivare gli investimenti nei mercati rionali in quanto luoghi che svolgono una funzione economica e di scambio, nonché una funzione di aggregazione e di coesione cittadina.

    In sintesi sono previste 

    • per le Fiere:
      • Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche
      • Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo
    • per i mercati rionali: 
      • Linea 3 – Sostegno ai mercati rionali (gestito dalle Regioni)

    Vediamo tutte le regole.

    Bonus fiere 2025: i beneficiari

    L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del Decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025, data di pubblicazione del decreto predetto ministeriale sul sito web istituzionale del Ministero, e il 31 dicembre 2025. Clicca qui per l'elenco dei beneficiari pubblicato con Decreto del 27 novembre.
    L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento
    Beneficiarie della misura sono le PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza. 

    Il possesso di tale requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.
    Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate.
    Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascuna PMI.
    Successivamente alla chiusura dello sportello, il buono è assegnato dal Ministero, sulla base di una graduatoria definita in considerazione del punteggio attribuito in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.
    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

    • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    •     spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Aiuti agli rrganizzatori di fiere 2025: tutte le regole

    L’agevolazione si sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.

    L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse finanziarie e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

    L’incentivo è rivolto agli organizzatori di manifestazioni fieristiche aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale.

    Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.

    Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale medesimo.

    Ciascun organizzatore può presentare o far parte di una sola istanza di agevolazione.

    Successivamente alla chiusura dello sportello, l’agevolazione è concessa dal Ministero, sulla base dei punteggi attribuiti, nell’ambito dell’attività istruttoria, in relazione agli indicatori individuati dal decreto ministeriale 26 giugno 2025.

    Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) potranno essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica secondo le modalità e i termini indicati dal Decreto 11 agosto di cui si tratta.

    Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

    • spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
    • spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
    • spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del Decreto Ministeriale 25 giugno 2025.

    Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

    L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Sostegno ai mercati rionali: linea 3

    La misura di sostegno per i mercati rionali è demandata alle Regioni.

    Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione è tenuta a presentare al Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2025  una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza, redatta secondo il modello seguente:Modello richiesta assegnazione delle risorse tramesso al seguente indirizzo: [email protected]

    Il Ministero, entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta, adotta uno specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni richiedenti delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e provvede al conseguente trasferimento.

    Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale. Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

  • Legge di Bilancio

    Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028

    Il Ddl di Bilancio 2026 ancora in fase di approvazione definitiva, estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della  legge n. 207/2024, che ha modificato l’  art. 11, comma 1, del  TUIR.

    Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. 

    Alternativamente possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

    Il disegno di legge di Bilancio 2026 proroga le disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2025.

    Tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

    Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, aveva differito al 15 aprile 2025 il termine ex art 50 comma 3 secondo periodo del Dlgs n 446/97 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025. 

    Inoltre si disponeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n 207/2024. 

    Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo era fissato al 15 aprile 2025. 

    Inoltre è stata disciplinata l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire il 15 aprile per l’anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027. 

    In tale caso l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. 

    Con la Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione, anche per l’anno d’imposta 2028, inizialmente non contemplato nella scelta, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. 

    In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

    Viene, inoltre, previsto che, anche per l’anno 2028, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.

  • Enti no-profit

    Associazione no profit ed esonero dal collegamento Pos

    Secondo le Entrate le attività di mostre, fiere ed esposizioni organizzate da un'associazione senza scopo di lucro, non rientrano nell’obbligo di collegamento tra Pos e registratore fiscale previsto dal nuovo articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Per tali contribuenti è valido il sistema di certificazione dei corrispettivi già in uso, senza necessità di integrare tecnicamente gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di registrazione fiscale. 

    Tutto ciò è stato chiarito con la Risposta a interpello n 298 del 27 novembre.

    Associazione no prift ed esonero dal collegamento pos

    Un’associazione senza scopo di lucro, che si occupa di promuovere attività a favore dei gatti e che, in particolare, organizza esposizioni e fiere feline, con un volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro, ha chiesto se fosse obbligata a collegare il Pos al registratore telematico per gli incassi dei biglietti d’ingresso, come previsto dalla legge di bilancio 2025.

    La risposta dell’Agenzia, basata su un quadro normativo preciso, evidenzia che le attività di mostre e fiere sono disciplinate dall’articolo 74-quater del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e rientrano nella Tabella C allegata allo stesso decreto.

    Per queste attività, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

    Nel caso, però, diei cosiddetti contribuenti minori cioè quelli che non superano i 50.000 euro di volume d’affari annuo è consentito l’uso di ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi. 

    Inoltre, i dati relativi agli incassi vengono già trasmessi alla Siae, che li rende disponibili all’Agenzia delle entrate, garantendo così la tracciabilità delle operazioni.

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto la ovità di collegamento tecnico tra Pos e registratore telematico per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, con l’obiettivo di integrare i processi di certificazione fiscale e pagamento elettronico. 

    Ma l’Agenzia ribadisce che le attività elencate nella Tabella C, come quelle dell’associazione richiedente, sono escluse da tale obbligo, proprio perché già soggette a un sistema di controllo parallelo tramite Siae.

    L'esonero per così dire riguarda quelle attività che già sono certificate.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus ed errore nella comunicazione: è permessa la compensazione?

    Con la Risposta n 295 del 24 novembre le Entrate chiariscono che, relativamente alle comunicazioni per il superbonus, se per uno sconto in fattura è stata inviata all’agenzia delle Entrate una comunicazione con errata indicazione dell’opzione per la cessione del credito, il cessionario mantiene la possibilità di compensare in F24 il credito d’imposta ricevuto, ma non può cederlo a soggetti non qualificati in quanto risultano irrilevanti sia gli accordi civilistici dello sconto in fattura stipulati con il contribuente sia l’avere indicato in fattura lo sconto applicato. 

    Nonostante l’errore nella casella della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità per il fornitore (istante) di utilizzare il credito in compensazione oppure di cederlo a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni), ma non secondo le regole previste per lo sconto in fattura.

    Vediamo il dettaglio del caso trattato dall'interpello.

    Superbonus ed errore nella comunicazione: è permessa la compensazione?

    Il soggetto istante è la società edile ALFA, che ha eseguito interventi agevolabili su un immobile condominiale, beneficiando del bonus facciate e del superbonus ai sensi degli articoli 1 della L. 160/2019 e 119 del D.L. 34/2020. 

    Per le fatture emesse nel 2023 e 2024, ha applicato lo sconto in fattura, ma  in fase di trasmissione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate, l’intermediario incaricato dal condominio ha erroneamente barrato la casella relativa alla cessione del credito, anziché quella per lo sconto in fattura.

    Nel 2023, ALFA ha accettato nel proprio cassetto fiscale il credito relativo alle fatture emesse, ma non ha ancora accettato quello del 2024, accorgendosi nel frattempo dell’errore nella comunicazione.

    L’istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se tale errore, compiuto dall’intermediario, possa essere considerato “formale”, e quindi sanabile, o se comporti la perdita della possibilità di usare il credito.

    Secondo la società, poiché sussistono tutti i requisiti sostanziali, la volontà espressa nelle fatture e negli accordi è coerente con l’opzione dello sconto in fattura.

    Inoltre, si richiama la risposta a interpello n. 590/2020, in cui l’Agenzia ha ammesso la correzione di errori prima dell’utilizzo del credito.

    L’Agenzia ha ripercorso l’art. 121 del D.L. 34/2020, che consente ai beneficiari dei bonus edilizi di optare, in alternativa alla detrazione, per:

    • lo sconto in fattura (lett. a),
    • la cessione del credito (lett. b).

    Le due opzioni sono mutualmente esclusive, ed è fondamentale che vengano comunicate correttamente con l’apposito modello dell’Agenzia, barrando in modo preciso la casella corrispondente.

    Nel caso in esame, l’errore è stato commesso dal condominio tramite il proprio intermediario, ma la società istante ha comunque accettato il credito, sia pure per la quota del 2023.

    L’Agenzia chiarisce che non si può procedere alla rettifica dell’errore attraverso una semplice segnalazione, infatti, la modifica dell’opzione è consentita solo entro il termine di trasmissione delle comunicazioni: ovvero il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa.

    Dopo tale data, non è più possibile inviare una nuova comunicazione, né avvalersi della remissione in bonis, strumento che era stato precedentemente consentito ma che è stato abrogato dal D.L. 39/2024, art. 2.

    Inoltre, non rilevano gli accordi privatistici (es. la dicitura “sconto in fattura” nelle fatture stesse), se la comunicazione all’Agenzia risulta errata e già accettata.

    Secondo la circolare n. 33/E/2022, l’errore è “formale” e rettificabile solo se non incide su elementi essenziali del credito, come:

    • tipologia dell’opzione;
    • soggetto cedente;
    • codice fiscale;
    • codice intervento.

    In tali casi, basta una segnalazione via PEC all’indirizzo dell’Agenzia.

    Quando l'errore è sostanziale (come in questo caso), se riguarda l’opzione “sconto/cessione”, ed è già stato accettato il credito, non è più possibile rettificare. Resta valida solo la rinuncia alla detrazione, ma non si applicano le regole agevolate dello sconto in fattura.

    Il caso analizzato nella risposta n. 295/2025 rappresenta un chiaro monito operativo per i fornitori e gli amministratori: l’errore formale nella scelta tra sconto e cessione può trasformarsi in una conseguenza sostanziale irreversibile, se non rilevato in tempo.

    La corretta gestione della comunicazione delle opzioni resta quindi cruciale, anche in presenza di accordi contrattuali chiari. La conferma dell’Agenzia rafforza l’approccio rigoroso post-riforma: nessuna rettifica oltre i termini, anche se la volontà delle parti era diversa.

    È il chiarimento della risposta a interpello 295/2025 delle Entrate.

    La società istante, per dei lavori agevolati con il superbonus, ha emesso a un condominio tre fatture nel 2023 e due nel 2024, tutte recanti la dicitura «sconto in fattura». Successivamente, il condominio ha inviato all’agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per la rinuncia della detrazione dell’imposta dall’Irpef da parte dei condòmini e per il trasferimento dei relativi crediti alla società. Quest’ultima ha accettato, nel proprio cassetto fiscale, il credito maturato per le fatture emesse nel 2023 e nel corso del 2024 ha compensato in F24 la quota del credito compensabile nel 2024, corrispondente alla prima rata annuale di 4. Poi, però, non ha accettato il credito relativo alle fatture emesse nel 2024, in quanto ha appreso che nelle comunicazioni inviate dall’intermediario del condominio risulta erroneamente barrata la casella prevista per la cessione del credito, in luogo di quella riferita allo sconto in fattura.

    L’agenzia delle Entrate ha confermato che il cedente non può ora modificare o sostituire le comunicazioni inviate, né per le fatture emesse nel 2023, per le quali, peraltro, il cessionario ha già accettato il credito e compensato la quota di credito relativa al 2024, né per le spese sostenute nel 2024 (cioè, per le fatture emesse nel 2024), per le quali il cessionario non ha ancora accettato il credito nel proprio cassetto fiscale. Queste correzioni, infatti, non sono più possibili, perché l’articolo 2 del Dl 39/2024 ha soppresso la possibilità di avvalersi, in questi casi, della remissione in bonis. Pertanto, non è più possibile l’invio di una nuova comunicazione una volta decorsi i termini di legge (16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa). Nel caso specifico, peraltro, anche se fosse ancora possibile la remissione in bonis, oggi i relativi termini sarebbero comunque scaduti (per le fatture emesse nel 2024 sarebbe scaduto lo scorso 31 ottobre 2025). 

    Ciò nonostante, l’agenzia delle Entrate ha concesso all’istante, nella sua qualità di cessionario (non di impresa fornitrice), la possibilità di continuare a compensare le quote residue (per il 2025, 2026 e 2027) del credito generato dalle fatture emesse nel 2023 e di accettare il credito generato dalle fatture del 2024 (con sconto in fattura e senza il pagamento della parte scontata), il quale potrà essere compensato in F24 negli anni dal 2025 al 2028 ovvero potrà essere ceduto solo a «soggetti qualificati» (articolo 121, comma 1, lettera b, del Dl 34 del 2020) e non ad altri soggetti. Anche se i documenti del caso trattato dalle Entrate dimostrano l’intenzione dei contraenti di optare per lo sconto in fattura e non per la cessione del credito, quindi, non è possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura, che, a differenza della cessione del credito, consentono all’impresa che ha eseguito i lavori la cessione del credito ricevuto con lo sconto in fattura a soggetti diversi da quelli «qualificati», tramite la piattaforma cessione crediti.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo nella PA

    In data 24 novembre il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato un documento intitolato "L'individuazione del Titolare effettivo nella pubblica amministrazione e nelle società a partecipazione pubblica"

    Il Documento già nella premessa evidenzia che la crescente attenzione del Legislatore e delle autorità di vigilanza ai temi della trasparenza e della
    tracciabilità dei flussi finanziari ha reso la corretta individuazione del titolare effettivo uno snodo centrale dell’intero sistema di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo.

    Titolare effettivo nella PA

    Il documento in oggetto offre ai Commercialisti uno strumento di analisi e orientamento specificamente rivolto al tema, complesso e ancora poco esplorato, dell’individuazione del titolare effettivo negli enti pubblici e nelle società a partecipazione pubblica, favorendo riflessioni sulla rilevanza
    della tematica in termini sostanziali e con riguardo alle finalità che il sistema di prevenzione persegue con riferimento all’individuazione del titolare effettivo.
    L’evoluzione normativa e interpretativa in materia, di matrice internazionale ed europea, ha progressivamente ampliato la nozione di “titolare effettivo” sino a farne un concetto sostanziale, destinato a individuare la persona fisica che, in ultima istanza, possiede, controlla o beneficia dell’attività di un ente, anche laddove la struttura giuridica o organizzativa tenda a occultarne la responsabilità reale.

    Le raccomandazioni del GAFI e le direttive europee antiriciclaggio hanno fissato i criteri di trasparenza, recepiti nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. 231/2007 e le successive modifiche, fino all’istituzione del Registro dei titolari effettivi, attualmente sospeso in attesa delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
    Tuttavia, se per le società di capitali e per gli enti di diritto privato i criteri di proprietà e di controllo consentono, pur con difficoltà applicative, di pervenire a un’identificazione compiuta del titolare effettivo, diversa e più articolata è la questione con riferimento agli enti pubblici e, ancor più, con riferimento alle società a partecipazione pubblica nelle loro molteplici declinazioni. 

    Tali fattispecie, infatti, non perseguono finalità economiche di lucro e sono caratterizzate da assetti proprietari e gestionali che riflettono principi di diritto pubblico, di rappresentanza istituzionale e di funzione amministrativa, più che di controllo economico in senso stretto.
    L’individuazione di un “titolare effettivo” all’interno di una pubblica amministrazione sembra in contrasto con la natura stessa di tali soggetti, eppure, le logiche di prevenzione del rischio di riciclaggio e di utilizzo distorto di risorse pubbliche richiedono che anche in questo ambito si individui, se
    non un dominus in senso proprietario, almeno la persona fisica che esercita poteri di indirizzo, decisione o gestione tali da poter incidere sull’utilizzo dei fondi e sull’assunzione delle decisioni economiche rilevanti. 

    Tali aspetti, considerati in passato marginali, impongono una rinnovata attenzione alla luce delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che richiede anche per gli Enti pubblici destinatari dei fondi la necessità di dichiarare il titolare effettivo al fine di garantire la trasparenza e
    la sana gestione delle risorse e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
    Il documento quindi analizza, con taglio sistematico, i criteri applicabili ai diversi modelli organizzativi pubblici, evidenziando gli ambiti di criticità e le possibili soluzioni operative per i professionisti chiamati a svolgere gli adempimenti di adeguata verifica. 

    A tal fine, si affrontano le
    problematiche derivanti dall’eterogeneità delle forme giuridiche degli enti pubblici, dalla pluralità dei centri decisionali e dalla frequente sovrapposizione di funzioni politiche, amministrative e gestionali, che impongono un’analisi “a scalare” dei poteri di rappresentanza e controllo.

    Il documento è scaricabile dal sito del CNDCEC.

  • Super Ammortamento

    Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo

    La Legge di Bilancio 2026 sta proseguento il suo iter di approvazione con la fase emendativa.

    Un fascicolo di emendamenti segnalati, e quindi di probabile approvazione, è stato presentato per ritocarre le norme della bozza di DDL approvata lo scorso 17 ottobre dal Governo e vedremo tra questi quali verranno approvati.

    In particolare, tra le novità ve ne è una per sostituire l'art 94 rubricato Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali vediamo di cosa si tratta.

    Maggiorazione ammortamento investimenti beni strumentali: novità in arrivo

    La novità dovrebbe prevedere che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura di 180 per cento per gli investimenti 

    • fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti
    • oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, nella misura del 120 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro
    • e fino a 20 milioni di euro e nella misura del 100 per cento per gli investimenti sopra i 20 milioni di euro 
    • in relazione ai beni di cui al comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, 
    • a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per cento del costo di acquisizione.

    Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura  concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della  crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la  dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie  di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n. 231. 

    Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata  al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
    La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti  in:

    a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre
    2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione  o alla rete di fornitura;

    b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati  all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo  anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2),  del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo  di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente  gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.  

    c) beni strumentali, materiali e immateriali, diversi da quelli delle  lettere a), b), quali quelli indicati di seguito a titolo esemplificativo, che assicurino l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, da comprovare tramite apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista o da un ente di certificazione accreditato, in fase di presentazione del progetto:
    1) motori elettrici, anche accompagnati da installazione o sostituzione di inverter

    2) impianti per la climatizzazione degli ambienti in ambito industriale, con sistemi radianti ad alta temperatura;
    3) impianti di produzione dell'aria compressa;
    4) gruppi frigo, pompe di calore e centrali frigorifere, anche corredati da sistemi di free-cooling;
    5) sistemi per l'illuminazione;

    6) sistemi di aspirazione e/o del vuoto, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
    7) sistemi di isolamento termico di componenti;

    8) economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
    9) sistemi di pompaggio, anche accompagnati da installazione o sostituzione dei relativi inverter;
    10) trasformatori BT/MT.
    Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili consistenti in una comunicazione in via preventiva con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che si intende realizzare e, entro 3 mesi, una comunicazione del completamento degli investimenti, all'esito del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica l'ammissione al beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.

    Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione
    che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
    La maggiorazione del costonon si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

    Sono in ogni caso esclusi dal beneficio investimenti remunerati secondo il modello regulatory asset base (RAB).
    Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione  ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se  appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue
    quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che,  nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario  con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche  analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento  sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
    Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità attuative relative  al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni  periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione  atta a dimostrare la spettanza del beneficio, anche al fine del monitoraggio  delle prenotazioni e del rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 del presente articolo.
    La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in  corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo
    precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di  cui al presente articolo.

    Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle  imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo
    dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 4, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 10. 

    Attenzione, per le misure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa  massima di 3,975 miliardi di euro.

    Leggi anche: Iper ammortamento 2026: tutte le regole per ulteriore approfondimento.