• Reverse Charge

    Forfettari: semplificazioni per il reverse charge

    Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno reca diverse novità. Leggi anche CPB: tetti, premialità, nuovi criteri             

    In merito ai forfettari, con l'art 6 si prevede che, negli acquisti con il meccanismo del reverse charge, essi potranno versare l’IVA su base trimestrale e non più mensile.

    Forfettari: le semplificazioni approvate per il reverse charge

    L'art. 6 rubricato Semplificazione del termine di versamento dell’IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari, stabilisce che i soggetti forfetari, quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi IVA e, pertanto, detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 della relativa IVA. 

    Attenzione al fatto che, fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui.

    La relazione illustrativa al decreto ha evidenziato che è stata accolta l’osservazione della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica e della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, permettendo ai soggetti di ridottissime dimensioni di fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale ai sensi dell’articolo 7 del DPR 542 del 1999.

    Le disposizioni, spiega sempre la relazione illustrativa, si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 1° ottobre 2025. 

    Ricordiamo che l'adesione al regime forfetario non fa perdere, durante il periodo di permanenza nel regime agevolato, la soggettività passiva ai fini IVA.

    Tuttavia, il regime in oggetto preclude il diritto alla detrazione, per qualunque operazione, dell’imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014.

    La soggettività passiva IVA determina che i soggetti in regime forfetario siano tenuti ad assolvere l’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali essi assumono la qualifica di debitore d’imposta.

    L’obbligo di assolvere l’IVA, sussiste ad esempio per le operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge.

    In questo caso è necessario integrare la fattura del cedente, se soggetto passivo UE, o emettere autofattura e l’imposta è quindi versata mediante modello F24.

    Per il versamento dell’IVA a debito, con modello F24, intervengono le modifiche apportate dal Dlgs. di cui si tratta come sopra evidenzaito.

  • Fatturazione elettronica

    E-fatture prestazioni sanitarie: il Correttivo elimina l’obbligo

    Il Decreto Legislativo n 81 detto Decreto Correttivo è in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità rispetto alla prima bozza esso reca la norma sulla fatturazione elettronica delle spese sanitarie.

    Come in molti ricordano l'obbligo per gli operatori del settore sanitario, più volte prorogato, è slittato al 2026 come da Decreto Milleproroghe

    La Legge n 15/2025 di conversione del DL n 202/2024 aveva infatti previsto un ulteriore allungamento dei termini, ora vediamo ora cosa prevede il Decreto Correttivo pubblicato sulla GU n 134 del 12 giugno.

    E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo definitivamente eliminato

    Il DL n 202/2024 convertito in legge conteneva l'ulteriore allungamento del termine di entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    In dettaglio durante l'iter diconversione in legge, il Milleproroghe aveva ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 (data di proroga introdotta in dicembre) a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Ricordiamo che l’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS Tessera Sanitaria. 

    I soggetti interessati dalla norma sono:

    • le strutture sanitarie pubbliche,
    • istituti di ricovero,
    • medici, farmacisti, veterinari e altri,

    come normati dall'art 3 comma 3 del Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.

    Per avere un quadro generale del susseguirsi delle norme su questa tematicha leggi anche: E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025aggiornata alla prima approvazione del Milleproroghe 2025.

    Il Decreto Correttivo, di cui si tratta, pubblicato in GU n 134 del 12 giugno con l'art 2, prevede la messa a regime del divieto di emissione di fatturazione elettronica mediante SdI per le prestazioni sanitare effettuate verso persone fisiche.

    Il Garante della Privacy aveva dato il via libera alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario, considerandolo in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò malgrado, il Dlgs Correttivo sancisce definitivamente la fatturazione “non elettronica”. per le prestazioni sanitarie.

  • IMU e IVIE

    IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere

    L'imposta municipale propria o IMU è dovuta per anni proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. 

    Presupposto dell’IMU è appunto il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    L’IMU deve essere versata in due rate:

    • la prima va pagata entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
    • la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Attenzione al fatto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
    • in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento

    Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

    • modello F24;
    • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
    • mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

    Leggi anche:

    IMU 2025: base imponibile e aliquote

    L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

    La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

    • Fabbricati iscritti in catasto: per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:        
    Gruppo categoria catastale Moltiplicatore
    A (tranne A10) 160
    A10 80
    B 140
    C/1 55
    C/2, C/6 e C/7 160
    C/3, C/4 e C/5 140
    D e D/5 65; 80
    • Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
      • zona territoriale di ubicazione;
      • indice di edificabilità;
      •  destinazione d'uso consentita;
      • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
      • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].

    • Terreni agricoli: per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. 

    Per quanto riguarda le aliquote IMU la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro certi margini.

    A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera.

    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella tabella MEF.        

    Acconto IMU 2025: in cassa entro il 16 giugno

    Il MEF con una FAQ ha specificato, ai fini del pagamento dell'acconto IMU 2025, che In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
    Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it.
    Attenzione al fatto che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

    Elenchi MEF Delibere aliquote IMU 2025

    Il MEF in data 9 giugno ha pubblicato gli elenchi generali per Regione – Anno 2025

    L'elenco dei Comuni presenti in archivio, compresso, è disponibile nel formato CSV (campi delimitati dal carattere separatore ";"). 

    CSV 2025   Delibere aliquote

    CSV 2025   Regolamenti 

    Raccolta dei testi degli atti per regione

    1 –

    Abruzzo [2.9MB]

    2 –

    Basilicata [1.3MB]

    3 –

    Calabria [2.91MB]

    4 –

    Campania [6.24MB]

    5 –

    Emilia-Romagna [33.76MB]

    6 –

    Friuli-Venezia Giulia [0B]

    7 –

    Lazio [6.81MB]

    8 –

    Liguria [13.28MB]

    9 –

    Lombardia [70.98MB]

    10 –

    Marche [3.93MB]

    11 –

    Molise [4.9MB]

    12 –

    Piemonte [23.01MB]

    13 –

    Puglia [10.91MB]

    14 –

    Sardegna [5.72MB]

    15 –

    Sicilia [8.1MB]

    16 –

    Toscana [18.02MB]

    17 –

    Trentino-Alto Adige [83.97MB]

    18 –

    Umbria [7.07MB]

    19 –

    Valle d'Aosta [1.29MB]

    20 –

    Veneto [21.68MB]

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Deduzioni autotrasportatori 2025: importi e istruzioni

    Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 13 giugno comunica che, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate,come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

    In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

    Attenzione al fatto che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

    L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

    Deduzioni autotrasportatori: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2025

    Conseguentemente, le Entrate con un comunicato stampa precisano che, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata:

    • nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP, 
    • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, 

    così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

    I codici si riferiscono, rispettivamente:

    • alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e 
    • alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
  • Certificazione Unica

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.

    Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.

    Certificazione unica autonomi: come cambierà

    Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

    In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
    322 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
    b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».
    All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.».

  • Fatturazione elettronica

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: confermato dal Correttivo

    Approvato, in data 4 giugno, il il Dlgs Correttivo definitivo con norme su adempimenti fiscali e processo tributario, ora atteso in GU.

    Vediamo cosa contiene la norma sulle colonninne di ricarica per i veicoli elettrici alla luce del fatto che dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento

    Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo

    Il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili. 

    In particolare, il predetto Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica.

    Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:

    • a) lettori di carte di pagamento;
    •  b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento; 
    • c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.

    Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità stabilite dal predetto Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente. 

    La norma è volta a dare attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e al contempo evitando eccessivi aggravi in termini di adempimenti in capo ai gestori delle colonnine di ricarica.

    In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo il comma 1-ter che, demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti. 

    Inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 3).

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2025: il campo dichiarazione rettificativa per il 730

    Pubblicate tutte le regole per il Modello Redditi PF 2025 anno di imposta 2024 da presentare in modalità telematica dal 30 aprile al 31 ottobre prossimo.

    Il modello, tra le altre novità, contiene nel Frontespizio Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025.

    Si tratta di un nuovo campo per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.

    Redditi PF 2025: la Dichiarazione rettificativa per il 730

    Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente una nuova casella.

    Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2025.

    Tale caselle deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.

    In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
    Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, si dovrà barrare la casella:

    • “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza)
    • oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:
      • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
      • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
      • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

    Attenzione al fatto che in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.