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    Trattamento IVA costi comuni professionisti: chiarimenti ADE

    La Risposta n. 189/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un avvocato che, a seguito dello scioglimento di una associazione professionale, ha continuato a condividere con i colleghi l’utilizzo dei locali, dei dipendenti e dei servizi dello studio, con successivo riaccredito pro quota dei costi sostenuti da uno dei professionisti.
    In particolare, l’accordo stipulato tra le parti prevedeva che uno degli ex associati si facesse carico direttamente delle spese per:

    • personale dipendente,
    • locazione e utenze,
    • manutenzione, cancelleria, riviste,
    • spese condominiali e vigilanza,

    e che successivamente le stesse venissero riaddebitate analiticamente agli altri, secondo percentuali concordate.

    Tra i professionisti è nato un contenzioso che ha portato alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato di verificare l’inerenza e l’ammontare delle spese oggetto di rimborso. 

    Il professionista istante ha richiesto all’Agenzia se le somme dovute a seguito dell’ordinanza di ingiunzione, così come quelle per spese legali e interessi, dovessero essere:

    • soggette a IVA, e in quale misura,
    • fatturate analiticamente per voce di costo,
    • trattate come riaddebito soggetto al regime del mandato senza rappresentanza

    Inoltre, ha evidenziato la detraibilità dell’IVA, in caso di sua applicazione, in quanto spese inerenti all’attività professionale.

    L'agenzia sinteticamente ha specificato che il riaddebito dei costi comuni dello studio non costituito in associazione professionale, anche analiticamente ricostruiti nell’ambito di un’Ordinanza del Tribunale, costituisce una somma imponibile ai fini IVA , invece sono esclusi da imposta gli interessi legali richiesti al professionista a fronte del ritardato pagamento del rimborso.

    Vediamo gli ulteriori dettagli del chiarimento ADE.

    Trattamento IVA costi comuni professionisti: chiarimenti ADE

    Va evidenziatro che il recupero della somma è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., con emissione di atto di precetto.

    L’Agenzia delle Entrate ha effermato che: “Le somme dovute per il riaddebito delle spese comuni non costituiscono il corrispettivo di un mandato, ma rappresentano a tutti gli effetti operazioni imponibili IVA.”

    Di conseguenza il professionista che ha sostenuto le spese in prima battuta, deve emettere fattura soggetta a IVA con aliquota ordinaria del 22%, anche per gli importi oggetto dell’ordinanza di pagamento.

    Viene confermata, inoltre, la non applicabilità dell’esenzione IVA ex art. 8, c. 35 L. 67/1988, in quanto non si tratta di un distacco di personale tra imprese, bensì di un riaddebito tra soggetti autonomi.

    Con riferimento agli interessi legali riconosciuti nella sentenza, l’Agenzia richiama l’art. 15, comma 1, n. 1 del DPR 633/72, e conferma che: “Gli interessi moratori per ritardo nei pagamenti non concorrono alla formazione della base imponibile IVA”.

    La funzione risarcitoria prevale su quella corrispettiva. Pertanto, l’IVA non va applicata né indicata in fattura per tali somme.

    Sulla questione dell’IVA sulle spese legali da rifondere alla controparte, l’Agenzia ribadisce un principio consolidato: se il soggetto vittorioso è anch’esso soggetto passivo IVA e può detrarre l’imposta, il soccombente non è tenuto a rimborsare l’IVA relativa alla parcella del legale della controparte.

    Tale approccio evita una doppia detrazione e riflette il principio di neutralità dell’imposta.

    Secondo l'agenzia la circostanza che l’importo dovuto sia stato determinato dal CTU in base a una ricostruzione analitica, non muterebbe quindi la natura dei patti fra i professionisti, che pertanto non potrebbero essere riconducibili al mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1703 c.c.

    Infine, l’Agenzia conferma che il professionista istante, in qualità di soggetto passivo IVA che utilizza i beni e servizi per finalità professionali, ha diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese ricevute in riaddebito, qualora correttamente fatturate con l’imposta esposta.

  • Bilancio

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il Decreto Correttivo approvato ieri 14 luglio in via preliminare, contiene molte novità per persone fisiche e imprese, si interviene per colmare alcune delle lacune del Decreto Ires-Irpes.

    Relativamente alle imprese, sono state previste alcune novità di rielievo e tra queste si stabilisce per la correzione degli errori contabili, la correzione direttamente in bilancio solo per gli errori contabili non rilevanti, vediamo di seguito maggiori dettagli.

    Errori contabili: quali sono le novità approvate nel Correttivo

    Il decreto correttivo approvato dal Governo su Irpef e Ires interviene sul trattamento fiscale degli errori contabili prevedendo che la semplificazione si applichi solo per gli errori che in base ai principi contabili sono non rilevanti. 

    Per quanto riguarda gli errori rilevanti resta la soluzione della dichiarazione integrativa

    L'art. 4 Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili contiene modifiche che hanno ad oggetto la riformulazione delle disposizioni che consentono, a determinate condizioni, il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili rilevata in bilancio, in applicazione delle regole contabili nazionali (OIC 29) e dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (IAS 8). 

    La disposizione attua il criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”.

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa i grandi gruppi imprenditoriali sono caratterizzati da una notevole molteplicità di rapporti giuridici e, soprattutto in relazione alle operazioni in corso alla fine dell’esercizio o che si concludono immediatamente prima della fine dell’esercizio, commettono errori nella contabilizzazione dei relativi componenti di reddito positivi e negativi.

    Tali errori vengono commessi indifferentemente sia a proprio danno che a danno dell’Erario e riguardano, tipicamente, errori attinenti non solo alla competenza dei componenti positivi e negativi di reddito ma anche alla loro quantificazione.

    La procedura di correzione, ai fini fiscali, di tali errori contabili – che, precedentemente, richiedeva la presentazione di una quantità considerevole di dichiarazioni integrative, con conseguente applicazione, in base alle circostanze del caso, delle relative sanzioni – è stata semplificata mediante la disciplina introdotta al quarto periodo dell’articolo 83 del TUIR e all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

    La nuova previsione normativa si propone di circoscrivere l’ambito applicativo riducendo le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

    In linea generale, le correzioni i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, fermo restando i limiti e le condizioni contenute nelle disposizioni in esame e di seguito descritte, possono riguardare la rappresentazione delle operazioni aziendali, intendendosi come tale la nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle stesse, nonché la quantificazione dei relativi elementi patrimoniali e reddituali. 

    Rientrano tra gli errori anche le fattispecie in cui gli stessi consistono nella mancata rilevazione di alcuni dei predetti elementi.

    Sono, dunque, esclusi dall’ambito di applicazione gli errori “rilevanti”. 

    Si tratta, della nozione di errori rilevanti definita, rispettivamente, nell’OIC 29 e nello IAS 8. 

    Per tali rettifiche contabili (come per quelle che non sono operate nei termini sotto riportati), dunque, resta ferma la necessità di presentare – sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative.

    Dall’insieme di quelli non rilevanti, inoltre, le uniche correzioni degli errori contabili i cui effetti sono riconosciuti, ai fini IRES e IRAP, sono solo quelle per le quali la correzione è effettuata:

    • a) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025);
    • b) entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (si pensi, ad esempio, ad un costo non iscritto nell’anno 2024, la cui correzione va effettuata nel 2025).

    Resta, in ogni caso, fermo che tale correzione deve essere operata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati “accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” riguardanti gli elementi patrimoniali e reddituali oggetto della correzione o della rilevazione contabile non corretta.

    E' bene specificare che il testo del decreto ha appena iniziato il suo iter di approvazione, si attendono i successivi step.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il Tribunale Amministrativo del Lazio, TAR, con la Sentenza n 13710 dell'11 luglio boccia il ricorso presentato dall’Anc, contro la delibera che ha approvato il nuovo Codice deontologico dei commercialisti.

    Ricordiamo che il codice deontologico è in vigore dal 1°aprile 2024.

    I Commercialisti hanno commentato con soddisfazione la pronuncia che, tra l'altro, evidenzia che è legittimo il diviero di menzionare i clienti nelle mail pubblicitarie.

    Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo della storia che nasce il 21 marzo 2024.

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il CNDCEC ha pubblicato un commento alla sentenza del Tar specificando che il Nuovo Codice Deontologico approvato in marzo 2024 è legittimo.

    La Sentenza n. 13710/2025 pubblicata l'11 luglio, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale commercialisti.

    Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.

    Nel dettaglio viene confermata:

    • la legittimità del processo preliminare di consultazione e formazione del testo, che ha previsto l’ampia partecipazione degli Ordini territoriali e dei singoli iscritti; 
    • la correttezza delle disposizioni sui limiti alla pubblicità informativa, in particolare il divieto (relativo) di invio di comunicazioni telematiche non richieste, giustificato da motivi di interesse generale quali la tutela della dignità e del decoro professionale; 
    • la compatibilità con i principi di concorrenza e con la direttiva Bolkestein dei divieti relativi all’uso di espressioni denigratorie, all’enfasi pubblicitaria e alla menzione dei nominativi dei clienti; 
    • la legittimità delle previsioni in tema di diritto di critica e delle relative sanzioni disciplinari, considerate coerenti con la tutela dell’onorabilità della professione.

    Si evidenzia che tra le contestazioni vi erano  i limiti alla pubblicità, al diritto di critica e la trasparenza nella stesura del testo. 

    Secondo i Giudici i limiti posti all’invio di comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, per offrire le proprie prestazioni professionali, rafforza i principi generali di dignità, probità e decoro del commercialista, e rientra tra i poteri del Consiglio nazionale.

    E' legittimo anche il divieto di menzionare nelle informazioni pubblicitarie i “nominativi dei clienti ” nel codice deontologico il CNDCEC evidenziava “il decoro e la dignità della professione da un lato e, dall’altro, la protezione dei terzi e del loro diritto a non essere disturbati da messaggi telematici non richiesti, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano, in modo proporzionato, la limitazione prevista dalla norma deontologica”

    Risulta infondata l’accusa di poca trasparenza nella modifica del Codice dato che il testo è stato inviato agli Ordini territoriali e ai singoli iscritti per raccogliere pareri e suggerimenti prima della sua approvazione.

    Leggi qui per i riepilogo delle novità del Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti attualmente in vigore.

  • Contabilità e Bilancio PMI

    Derivazione rafforzata PMI: anche per chi adotta il bilancio semplificato

    Il 14 luglio il Governo ha approvato un nuovo decreto Correttivo con diverse novità di rilievo, tra queste vi sono semplificazioni per i bilanci delle piccole imrpese in tema di derivazione rafforzata.

    In sintesi le microimprese entrano in derivazione rafforzata anche se redigono il bilancio in forma abbreviata e non solo in quella ordinaria. 

    Questa estensione ha importanti riflessi anche per la possibilità di aderire al regime semplificato di correzione fiscale degli errori contabili che verrà trattato con altro approfondimento.

    Bilancio piccole imrpese: approvate semplificazioni

    Con l'art art. 3 del decreto rubricato Modifiche alle disposizioni riguardanti l’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili  in applicazione del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, si interviene sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili introducendo delle rettifiche, agli articoli 83 e 109 del TUIR, come modificati dal decreto legislativo n. 192 del 2024, nonché integrando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, al fine di: 

    • (i) definire gli effetti della rinuncia alla regole semplificate di redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese; 
    • (ii) modificare la disciplina fiscale riguardante gli interessi di mora 
    • e (iii) revisionare le disposizioni riguardanti il riallineamento dei valori contabili e fiscali, in presenza del cambio delle rappresentazioni contabili adottate dalle imprese. 

    In particolare, analizzando il primo punto su cui si interviene, con la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e si vuole precisare le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime di derivazione ai soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. 

    In particolare, si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata – ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile – o in forma ordinaria.

    Come spiega la relazione illustrativa al decreto, con le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2022 è stata limitata l’esclusione dalla derivazione rafforzata alle sole micro-imprese “che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”.

    Tale disposizione, in base al suo tenore letterale, circoscrive l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle sole micro-imprese che optano per la redazione del bilancio “in forma ordinaria, non consentendo la possibilità di fruire della derivazione rafforzata (anche) alle micro-imprese che abbiano scelto di redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile.

    In base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, previste per le micro-imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del codice civile. 

    Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è garantito il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata).

    L’integrazione contenuta nel comma 1, lettera b), ha lo scopo di confermare che a seguito dell’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che rinunciano alla semplificazione del proprio bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.

    Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

  • Ipotecaria e catastali

    Certificati catastali e visure: nuovi servizi ADE dal 9 luglio

    L'agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida 2025 relativa ai servizi agli utenti.

    In particolare, le integrazioni riguardano le informazioni acquisibili sugli immobili nell’ambito catastale, delle formalità ipotecarie e dei dati cartografici.

    Visure catastali online gratis: novità dalle Entrate

    L'ADE evidenzia che una delle principali novità riguarda la visura catastale. 

    Innnanzitutto si ricorda che la visura può essere effettuata in autonomia online, e consente di consultare e di ottenere atti e documenti catastali come:

    • dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati),
    • dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili,
    • dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).

    L’utente può ottenere gratuitamente la visura online sia dei propri immobili sia di quelli di cui non è titolare

    Diversamente, se la richiesta è effettuata presso uno sportello, il servizio è a costo zero soltanto se relativo a immobili di cui si è intestatari.

    Vediamo i passaggi del servizio:

    • da “Risultanze catastali, all’interno della sezione “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili”, 
    • accedendo a “Visure catastali di immobili non di proprietà”, è infatti possibile ottenere senza alcun costo anche una serie di visure catastali online di immobili intestati ad altri. In particolare, sono disponibili le visure:
      • attuali per soggetto
      • attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
      • della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto terreni.

    Ampliate inoltre le informazioni sui fabbricati che si possono ottenere direttamente attraverso l’area di accesso libero (ossia senza necessità di credenziali), utilizzando il servizio gratuito “Consultazione rendite catastali

    Sono ora disponibili anche:

    • l’indirizzo,
    • la zona censuaria, 
    • la categoria e la classe dell’immobile,
    • oltre a consistenza e rendita catastale.

    Ispezione ipotecaria: novità dall’Agenzia

    L’Agenzia aggiunge chiarimenti e precisazioni operative per chi effettua un’ispezione ipotecaria. 

    E' disponibile una funzione che permette di consultare i registri, le note (formalità che comprendono le trascrizioni, per esempio di compravendite, le iscrizioni ad esempio di ipoteche e le annotazioni, come le cancellazioni) e gli atti (titoli) con cui sono stati acquisiti/trasferiti i diritti sugli immobili e che sono depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.

    Servizio di consultazione della Cartografia catastale: novità dalle Entrate

    L'agenzia informa del fatto che per la consultazione della cartografia catastale sono disponibili due servizi:

    • Geoportale Cartografico Catastale”, che consente la libera navigazione tra le mappe, di ricercare ogni particella partendo dall’identificativo del Catasto terreni o, viceversa, permette di determinare l’identificativo visualizzando sulla mappa la sua posizione rilevata tramite dispositivo mobile
    • Consultazione cartografia catastale – WMS”, basato sullo standard Web Map Service che, invece, consente di fruire di molti contenuti delle mappe catastali su applicazioni – ad esempio, utilizzando un software GIS (Geographic Information System) – e siti web contenenti altri dati cartografici.

    Come richiedere un certificato all’ADE

    La sezione della guida dedicata alle istruzioni per richiedere i certificati che rilascia l’Agenzia si arricchisce.

    In particolare, sono state aggiunte le modalità per richiedere:

    • i certificati ipotecari, 
    • le copie delle formalità 
    • e il certificato catastale.

    Il certificato ipotecario è il documento che contiene l’elenco e la copia delle formalità (trascrizioni, iscrizioni di ipoteche, annotazioni) presenti nei registri immobiliari riferiti a un soggetto e a uno o più immobili, oppure che ne attesta l’assenza.

    Il certificato catastale, invece, è il documento ufficiale che rappresenta i contenuti degli atti catastali e degli elaborati catastali presenti negli archivi dell’Agenzia.

  • La casa

    Mutui prima casa: detrazione nel 730/2025

    Come è noto nella dichiarazione dei redditi è possibile avere una detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui accesi dal contribuente.

    In particolare, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. 

    La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.
    Si tratta, in particolare, dei:

    • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);
    • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);
    • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
    • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
    • prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

    In merito ai mutui per l'acquisto della abitazione principale è bene ricordare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. 

    Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

    Detrazione interessi 2025 per mutui prima casa

    Per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2024, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

    Tra gli oneri accessori detraibili, a titolo di esempio, vi sono:

    • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
    • le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

    Sono invece escluse dalla detrazione le spese: 

    • di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo,
    • inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; 
    • per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
    • per l’incasso delle rate di mutuo.

    Interessi mutui prima casa: dove indicarli nel 730/2025

    Le spese per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della abitazione principale vanno indicati nel quadro E al rigo E7. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro. 

    Nel rigo E7: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale:

    • nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 7;
    • nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 48.

    Attenzione al fatto che, in caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

    In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

    In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).

    Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

    La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

    La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. 

    Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: detrazione delle spese per intermediazioni immobiliare

    Entro il 30 settembre è necesario inviare il Modello 730/2025 dei dipendenti e pensionati.

    Tra le spese da portare in detrazione dall'irpef è possibile includere anche le spese per le intermediazioni immobiliari di chi ha acquistato l'abitazione principale.

    Prima dei dettagli si ricorda che, ai fini dichiarativi, è possibile utilizzare tanto il modello 73072025 ordinario quanto quello precompilato, disponibile dal 30 aprile sul sito delle entrate.

    In proposito leggi anche: 730 semplificato 2025: online dal 30 aprile.  

    Spese intermediazione immobiliare: detraibilità nel 730/2025

    Le istruzioni al modello 730 evidenziano che per l'anno d'imposta 2024, nel Quadro E Oneri e spese è possibile indicare le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare nell'acquisto dell'abitazione principale.

    In particolare, tra le altre spese nei righi da E8 a E10 è possibile specificare la spesa sostenuta nel 2024.

    Per identificare tale spesa è necessario riportare il codice "17" che come evidenziato nelle istruzioni viene utilizzato per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
    Attenzione al fatto che l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. 

    Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17;

    Ricordiamo che le condizioni per poter usufruire della detrazioni sono le seguenti:

    • il contribuente deve aver sostenuto spese per intermediazione immobiliare relative all’acquisto dell’abitazione principale;
    • per tale acquisto il contribuente si è avvalso di un “intermediario immobiliare” (è tale l’agente immobiliare se lavora per una agenzia iscritta al Registro delle imprese);
    • l’immobile acquistato deve essere destinato dall’acquirente alla propria abitazione principale: a riguardo il contribuente deve predisporre una apposita autocertificazione.

    Inoltre il contribuente deve predisporre e conservare la seguente documentazione:

    • una certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultano i dati anagrafici e fiscali del mediatore immobiliare (persona fisica o società che sia) e la spesa sostenuta;
    • la fattura emessa dall’intermediario immobiliare, relativa alla spesa sostenuta, che deve essere intestata al proprietario dell’immobile;
    • la distinta di pagamento da cui si evince che il mediatore è stato pagato con modalità tracciate.