• Adempimenti Iva

    Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile

    Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
    In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.

    Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.

    Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile

    Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
    Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.

    Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
    Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.

    La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
    Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.

    La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.

    Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.

    Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.

    La Cassazione ha ribadito che:

    • anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
    • la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
    • in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.

    Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:

    • evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
    • rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
    • chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
    • richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.
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  • Fatturazione elettronica

    E-fattura: come integrare con il CUP dal 27 gennaio

    Dal 27 gennaio le Entrate hanno attivato il software necessario alla integrazione delle e-fatture per il CUP codice unico di progetto.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 563301 del 10.12.2025  sono state approvate le modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.

    Vediamo il dettaglio.

    CUP fattura elettronica: come integrarla

    L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
    Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).

    A tale fine occorre accedere nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto CUP, relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.
    Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
    Mediante il servizio web il cessionario/committente può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.
    Il servizio web può essere utilizzato dal cessionario/committente o da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
    La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    CUP e-fatture: via al servizio per l’integrazione

    Le Entrate informano del fatto che nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dal 27 gennaio è disponibile il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.

    Alloccorrenza, il cessionario o il committente possono provvedere ad inserire detta informazione nel caso in cui non sia stata riportata in fattura o sia stata indicata in modo errato dal cedente o prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.

    Accedendo al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, si trova all’interno del box “Comunicazioni”, il link “Integrazione CUP”.
    Attenzione al fatto che il CUP inserito nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell’emissione non può essere eliminato o rettificato poichè una volta trasmesso al Sistema di Interscambio, il file XML non è più modificabile. 

    Pertanto, la correzione potrà avvenire mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio, il decreto 15 gennaio con i Criteri per fissare e aggiornare l'importo del contributo dovuto  per l'acquisto di sigilli doganali.

    In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma  6, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n.  141, sono fissati i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna  il  contributo  dovuto per l'acquisto, da parte dei dichiaranti, dei sigilli  forniti  dalla medesima ADM. 

    Contributo sigilli doganali: decreto con gli importi 2026

    L'articolo 2 prevede che il contributo per l'acquisto dei sigilli è pari al costo unitario sostenuto dall'ADM  per  il  loro  acquisto,  quale risulta dal relativo contratto di approvvigionamento, maggiorato  del 30 per cento in relazione ai  costi  amministrativi  di  fornitura  e gestione dei medesimi sigilli.
    L'importo del contributo, determinato ai sensi del comma  1 è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADM. 

    L'ADM provvede all'attuazione dei compiti  di  cui  al presente decreto con le risorse individuate all'interno del proprio  bilancio, senza apporto a carico del bilancio dello Stato. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Custode giudiziario: il documento del CNDCEC

    Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato il documento “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo – Formulario”, elaborato dalla Commissione di studio “Esecuzioni mobiliari e immobiliari” nell’ambito dell’Area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”

    Il CNDCEC specifica che il Formulario è rivolto ai professionisti che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari rivestendo la funzione di custode giudiziario e delegato alle vendite e che, nella pratica quotidiana, hanno bisogno di modelli pronti, sintetici e sicuri sotto il profilo della conformità al rito esecutivo dopo gli interventi della riforma Cartabia e del correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024.
    Si vuole facilitare la reperibilità delle formule (per fasi del processo esecutivo e per tipologia di esecuzione), nella prospettiva di una rapida consultazione, senza trascurare esigenze di carattere pratico, tra cui la necessità di uniformarsi alle prassi seguite nei tribunali locali, fornendo un supporto tecnico-professionale che risulti chiaro e coerente con il nuovo quadro processuale.
    Il Formulario offre al professionista uno strumento di consultazione rapida, aggiornato e conforme all’attuale diritto processuale, in grado di guidare il professionista nelle diverse fasi dell’esecuzione, mantenendo al contempo la coerenza con le esigenze del processo telematico e con l’evoluzione post Cartabia.
    Il docuemnto, composto da cinque sezioni, contiene trentaquattro formule relative a differenti fasi del processo esecutivo.

    Più nello specifico:

    • la prima sezione, in punto di “Custodia” è dedicata all’esaustiva trattazione delle tematiche attinenti alla figura del custode giudiziario; 
    • la seconda sezione, intitolata “La Delega delle Operazioni di Vendita”, risulta incentrata sulle molteplici dichiarazioni, istanze e avvisi prodromici alla fase della vendita;
    • la terza sezione si occupa più nello specifico della “Fase della vendita” 
    • la quarta sezione relativa a “Il Decreto di Trasferimento”, comprende formule che permettono di individuare, comprendere e trattare
      dettagliatamente le modalità del trasferimento con riferimento al saldo del prezzo di aggiudicazione;
    • la quinta e ultima sezione, relativa a “La Fase Distributiva”, reca le formule, inerenti ai possibili scenari nella redazione del progetto di distribuzione.

    Viene segnalato che gli schemi di atti e verbali rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari; essi non hanno in alcun modo contenuto vincolante e dovranno essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione alle fattispecie concretamente prospettabili.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata

    Dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 il cui modello è stato pubblicato recentemente dalle Entrate.

    Nelle istruzioni figurano alcune novità per il 2026 anno di imposta 2025.

    Di seguito vediamo le istruzioni per i contribuenti con contabilità unificata e quelli con contabilità separate.

    Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata

    I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell’IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:

    • il frontespizio contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
    • un modulo, composto di più quadri (VA – VC – VD – VE – VF – VJ – VH – VM – VK – VN – VL –VP – VQ – VT – VX – VO – VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.

    I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.

    In particolare, si precisa che:

    • i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
    • invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.

    Attenzione al fatto che, nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.

    Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata. 

    Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

    Per tutte le altre istruzioni si rimanda al Modello IVA e istruzioni 2026..

  • Comunicazione spese sanitarie

    Dati al sistema TS: comunicazione entro il 2.02

    Fissata la scadenza per comunicare i dati sanitari al sistema TS.

    In particolare viene pubblicato in GU n 261 del 10 novembre il Decreto MEF 29 ottobre con le regole. Clicca qui per il calendario 2025 da inviare entro il 2 febbraio prossimo.

    Le Entrate hanno pubblicato anche il calendario definitivo per le spese 2026, clicca qui per consultarlo.

    Ricordiamo che Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno 2025, tra le novità, ha previsto la modifica alla cadenza con cui verranno inviati i dati al sistema TS Tessera Sanitaria.

    Tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti, vi è l'art 5 del decreto legislativo 81/2025 con il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie con cadenza annuale. 

    Con una FAQ del 24 settembre l'Ade confermava che il termine precedente è cancellato in ragione della nuova norma.

    Secondo il vecchio sistema, la scadenza per la comunicazione dei dati era il 30 settembre, per inviare i dati da gennaio a giugno 2025.

    Il 2025 è il primo anno di partenza della novità con il sistema annuale di comunicazione, vediamo la regola fissata dal MEF per adempiere per tempo.

    Sistema tessera sanitaria: invio dati entro il 2 febbraio

    L’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 Riforma Fiscale, disponendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, fissata al 2 febbraio 2026.

    Con una faq del 24 settembre l'Agenzia delle Entrate in proposito precisava che: "A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024. La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria"

    Il MEF al fine di dare attuazione alla novità, ha pubblicato il Decreto 29 ottobre, con cui si stabilisce che:

    «4-bis. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via  centralizzata dall'Agenzia  delle  entrate per  il controllo  formale  ai  sensi dell'art. 36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto  dai  punti  2.1.5  e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.  281068  del  3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della  medesima  Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio  territorialmente  competente all'attivita' di controllo, le funzionalita' per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie  e  sanitarie  relative  al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono  esclusi  dalla  consultazione  i dati per i quali e' stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»;

     b) all'art. 7, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei  relativi  datiè  effettuata entro il 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento delle medesime spese.».
    Infine l'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia  e delle finanze 19 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato al presente decreto. 

    Per quanto riguarda quindi la prossima scadenza, cadendo il giorno 31 gennaio di sabato, per il 2025 la comunicazione dei dati annuali dovrà avvenire entro il 2 febbraio 2026.

    Dai al sistema TS: regole generali

    Scade il 2 febbraio 2026 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – anno 2025, quindi è variata la cadenza di invio divenuta ormai annuale, ma restano confermati sia i soggetti obbligati all’adempimento che le relative modalità operative.

    In particolare, quando si effettua una prestazione sanitaria, parte il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta, in 4 step: 

    1. chi eroga il servizio sanitario invia telematicamente le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria;
    2. il Sistema TS raccoglie i dati pervenuti ed invia all'Agenzia delle Entrate le somme suddivise per tipologia di spesa;
    3. l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF;
    4. il contribuente ha la possibilità di manifestare la sua opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi.

    Ricordiamo che sono soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al STS:

    • farmacie pubbliche e private;
    • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, stituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
    • i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
    • iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica;
    • iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario;
    • scritti all'albo dei biologi;
    • negozi di ottica;
    • iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.

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    Contributo Revisori Legali 2026: in scadenza 31 gennaio

    Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2026

    Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:

    • online,
    • o con altre modalità.

    Ricordiamo che in base a quanto stabilito nel  Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023,  pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4,  il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato fissato per l’anno 2026 in Euro 57,00. 

    Il MEF con un avviso del 22 gennaio evidenzia di provvedere entro la data prevista  per evitare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 24-ter del d.lgs. n. 39/2010 (sospensione per morosità).

    Vediamo tutti i dettagli.

    Contributo annuale Revisori Legali 2026: via ai pagamento

    Per tutti gli iscritti al registro dei revisori, entro il 31 gennaio è possibile procedere al pagamento on line dell’importo dovuto accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale” raggiungibile scorrendo in fondo alla pagina. Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata.

    Come avvenuto negli anni precedenti, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.

    Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione  sarà trasmessa al Domicilio digitale  comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

    I revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non sono tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale fissato in 57 Euro.

    Il contributo fisso di Euro 50, previsto dall’articolo 5 del DM 19/2/2025 è infatti a  copertura delle spese amministrative e di segreteria e pertanto non ripetibile nel corso degli anni di abilitazione.

    I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

    • sul sito web della revisione legale, accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale”e scegliendo tra gli strumenti disponibili: 
      • carta di credito o debito o prepagata, 
      • oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
    • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

    Attenzione al fatto che l’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPAè disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.

    Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

    Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.