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Collegamento POS e RT: chi non deve provvedere
La guida del 19 febbraio pubblicata dalle Entrate con le regole per adempiere al nuovo obbligo di collegamento della cassa al POS contiene istruzioni operative ed esempi per mettersi in regola.
Ricordiamo che il nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2026 ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025 con obbiettivo dicharato il contrasto dell'evasione fiscale.
A tal fine le Entrate in data 31 ottobre 2025 hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative.
La guida operativa a supporto degli esercenti contiene tutte le istruzioni
Vediamo chi è escluso da questa novità
Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere
Nella guida viene spiegato con chiarezza che non sono interessati dalle nuove disposizioni:
- i corrispettivi certificati mediante distributori automatici, cosiddette “vending machine”,
- i corrispettivi relativi alla cessione di carburante,
- i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico,
- i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.
Tuttavia, spiega l'ADE, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT
o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento.
Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.
A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.
Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura. -
IVA 2026: il quadro VL
L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni per provvedere alla dichiarazione dell'anno di imposta 2025 dentro il 30 aprile.
Relativamente al Quadro VL, esso deve essere compilato dai contribuenti per determinare l’IVA dovuta o a credito
Il Quadro VL è composto da tre sezioni:
- determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta;
- credito anno precedente;
- determinazione dell’IVA a debito o a credito.
Come evidenziato dalle istruzioni, nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.
Dichiarazione IVA 2026: istruzioni per la compilazione del Quadro VL
Nella Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025 il Quadro VL è quello relativo alla liquidazione dell’imposta annuale.

Il Quadro VL si compone di tre sezioni:
Sezione 1 – Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta.
- Rigo VL1 somma dei righi VE26 e VJ19.
- Rigo VL2 indicare l’importo di cui al rigo VF71.
- Rigo VL3 imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2.
- Rigo VL4 imposta a credito, determinata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.
Sezione 2 – Credito anno precedente. La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2024 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
Sono tenuti a compilare la sezione anche i soggetti che in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.Tale credito, come precisato con la risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, può essere:
- oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;
- computato in detrazione in anni successivi, venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
Inoltre, può essere ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117 del TUIR, ai fini
della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.
Sezione 3 – Determinazione dell’IVA a debito o a credito. che contiene i Righi da VL20 a VL41.
Al termine della compilazione della sezione 3, si giunge al rigo V41.

In tale occorre indicare indicare:
- campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
- campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva.
Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).
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Detrazione interessi passivi per ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale
Sulla guida ADE 2026 per i bonus sulle ristruturazioni, tra le altre agevolazioni, vengono spiegate quelle per gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per ristrutturare un immobile.
Vediamo tutte le regole per beneficiare dell'agevolazione.
Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: regole generali
È possibile richiedere la detrazione degli interessi passivi sui mutui per le ristrutturazioni se ricorrono le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi,
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori,
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il
diritto.
Comporta la perdita del diritto alla detrazione, inoltre, la mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa.
In questo caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga).
In tal caso, è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
Il diritto alla detrazione non viene meno se, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o non sono stati ultimati nei termini indicati nel provvedimento amministrativo che ha autorizzato la costruzione.
Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in
essere al termine dei lavori.
La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.
L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata.
Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: che cos’è
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale.
In particolare, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.Attenzione al fatto che l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: quando spetta
Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr n. 380/2001.
La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione con la quale il contribuente può anche attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.Detrazione interessi passivi per ristrutturazioni: a chi spetta
La detrazione spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per il mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr n. 380/2001.
In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
A prescindere dal requisito della dimora abituale, la detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.Detrazione interessi passivi per ristrutturazioni: documenti necessari
Per avere l’agevolazione il contribuente deve essere in possesso:
- delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo
- della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione
- della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.
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Enti Terzo Settore 2026: tutte le novità commentate dall’Agenzia
Le Entrate pubblicano la Circolare n 1/2026 con le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts).
Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.
Come evidenzia la stessa circolare, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
In seguito, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge delega3, il Governo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, ha adottato, fra l’altro, disposizioni integrative e correttive del codice del Terzo Settore con il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.
Interventi correttivi e di interpretazione autentica, nonché ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Terzo settore, sono stati previsti anche da successive disposizioni normative che, laddove di interesse ai fini dei chiarimenti che si forniscono, saranno richiamate nei paragrafi seguenti.
Nell’ambito della circolare (v. paragrafo 2) le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate con specifico riferimento:- alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.2);
- alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.3);
- ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (v. paragrafi 3.1 e 3.2).
L’esame di detti aspetti è preceduto, per esigenze sistematiche e di inquadramento delle previsioni fiscali sopra richiamate, da una sintetica esposizione della struttura del CTS (v. paragrafo 1), con particolare riferimento:
- agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore (paragrafo 1.1);
- alle finalità non lucrative (paragrafo 1.2);
- al Registro unico nazionale del Terzo settore (paragrafo 1.3);
- all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS (paragrafo 1.4);
- alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS (paragrafo 1.5);
- alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio (paragrafo 1.6).
Vediamo una sintesi di alcuni dei chiarimenti in essa contenuti
Terzo settore 2026: modalità d’iscrizione al Runts
Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe.
Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.
Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Terzo settore 2026: test di non commercialità
Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires.
Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi.
È comunque previsto un margine di tolleranza: l'attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi.
Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.
Nuovi regimi forfettari con soglia a 85.000 euro
La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata.
In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).
Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro.
Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.
l regime fiscale applicabile all’impresa sociale
Il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) viene affrontato dalla Circolare n 1.
Alla impresa sociale, si applicano le disposizioni del Cts Dlgs n. 117/2017) e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili.
Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi.
Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.
A differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).
Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires.
Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa.
Ai fini Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.
Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento.
Non si considerano imponibili gli utili/avanzi destinati a riserve indivisibili per lo svolgimento delle attività statutarie o utilizzati per coprire perdite (purché le riserve siano poi reintegrate).
La deduzione è proporzionale alla quota di utili o avanzi non tassati.
Non sono inoltre deducibili, fino al 3% degli utili netti e previa autorizzazione della Commissione europea, le somme destinate al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
Infine, le imprese sociali sono escluse da alcuni regimi punitivi (disciplina delle società di comodo e applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).
Le agevolazioni previste dal Cis mirano a evitare la doppia imposizione sugli importi che l’impresa sociale destina al patrimonio o alle attività istituzionali, neutralizzando l’effetto “imposta su imposta”.
La neutralizzazione fiscale non opera nei seguenti casi:
- sulla quota Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale
- sulla costituzione di riserve divisibili
- aumento gratuito del capitale sociale.
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Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse
Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.
Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.
Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.
Scarica qui Modello F24 e istruzioni.
Modello F24: che cos’è e per quali pagamenti serve
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.
Modello F24: che cosa ci pago
Il modello F24 va utilizzato per pagare:
- imposte sui redditi (Irpef, Ires),
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
- Iva,
- Irap,
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
- somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
- somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
- somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,
- somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,
- tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
- imposte sui giochi,
- accise, imposte di consumo e di fabbricazione,
- contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,
- premi Inail,
- diritti camerali,
- proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
- imposta sostitutiva sui finanziamenti,
- imposta sulle assicurazioni,
- tasse scolastiche.
Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni
- ravvedimento
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
- avviso di accertamento
- avviso di irrogazione di sanzioni
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA
I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità.
Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:
- qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- una banca,
- un ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
- presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
- presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
- presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.
Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:
- direttamente:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
- tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.
Modello F24: gli errori da evitare
Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che riguardano:
- codice tributo,
- periodo di riferimento,
- codice fiscale.
Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 – pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.
Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.
Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:
- presentare il modello F24 omesso,
- versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
- 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.
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Deposito Bilancio a rettifica: quando è possibile
I bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2025 vanno depositati come sempre secondo un calendario ben definito.
In proposito leggi Deposito Bilancio 2026: nuova guida uniocamere
In sintesi ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
In casi particolare è possibile anche il deposito a rettifica di un bilancio, vediamo quando.
Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
Con tale nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
Importi:
● diritti di segreteria € 62,50;
● imposta di bollo € 65,00.Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica di Comunicazione Unica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
Importi:
● diritti di segreteria € 30,00;
● imposta di bollo € 65,00.
Attenzione: Il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.Per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
Attenzione: Non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione -
IVA 2026: entro il 2 marzo col quadro VP
Entro il mese di febbraio scade l'invio della Dichiarazione IVA 2026 per i contribuenti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2025.
Tali soggetti possono effettuare la presentazione del modello Iva 2026 entro appunto la fine di febbraio includendo a tal proposito il Quadro VP.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA 2026 per il periodo di imposta 2025 deve essere presentata, in via generale, per tutti i soggetti obbligati, entro il 30 aprile 2026: scarica qui Modello IVA e istruzioni 2026.
Dichiarazione IVA 2026: la LIPE 4° TRIM nel quadro VP
La Dichiarazione IVA 2026 anno d'imposta 2025, va inviata tramite il relativo modello predisposto dalle Entrate entro il 30 aprile prossimo, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Attenzione al fatto che, tale scadenza è abbreviata in una particolare ipotesi, ossia per i soggetti che intendono "evitare" la LIPE del 4° trimestre.
I contribuenti che intendono includere nella Dichiarazione IVA anche la LIPE, devono compilare anche il Quadro VP del Modello IVA 2026 che appunto ha lo stesso contenuto della LIPE, salvo alcuni dettagli.
In caso di errore è comunque possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini.
Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Il presente quadro, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto); - il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono
si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:
- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero
- gruppo di cui all’articolo 73;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.